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descrizione dei gruppi parlamentari e storia dell'istituzione parlamentare
Tipologia: Appunti
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Cos'è il Diritto Parlamentare?
Il diritto parlamentare si occupa delle regole e procedure dell'organizzazione interna alle Camere. Per riferirsi al diritto parlamentare a volte si utilizza il termine «procedure di organi collegiali» o «diritto delle assemblee elettive», per cui assemblee elettive non si intende unicamente il Parlamento nazionale, ma gli organi internazionale (es. Parlamento Ue) o subnazionali (es. regionali). Vi è una connessione tra il diritto parlamentare e il diritto costituzionale, c'è interdisciplinarità, come se il primo fosse una branca del secondo. Questa connessione è determinata dal fatto che da un lato il diritto Parlamentare si occupa di un organo rappresentativo, che sin dal Medioevo ha delimitato il potere regio (es. GB), dall'altro per l'affermazione del costituzionalismo è necessario il principio di delimitazione del potere, tra cui ad esempio il divieto di mandato imperativo, art. 67 Cost., per cui non vi debbano essere mandati, il rappresentante della nazione non agisce per una fazione, ma per l'interesse generale. Vi è poi stato l'avvento della democrazia di massa, con cui è sorto il rapporto parlamentare-partito politico, ma il parlamentare dev'essere sempre libero di agire. Nel momento in cui ci si occupa del Diritto Parlamentare, saranno importanti i regolamenti parlamentari, che sono gli atti normativi con cui la Camera del Parlamento disciplina la propria organizzazione interna ed il proprio funzionamento.
L'evoluzione del Diritto Parlamentare in Italia
Per l'evoluzione del Diritto Parlamentare in Italia è necessario fare riferimento all'esperienza statutaria. Nell'evoluzione dei regolamenti parlamentari dallo Statuto Albertino ad oggi, un elemento caratterizzante il Diritto Parlamentare è la continuità (escludendo ovviamente il ventennio fascista). Rari i casi di modifiche radicali del Diritto Parlamentare, piuttosto ci sono state modifiche incrementali, ovvero per gradi, per garantire il buon funzionamento dell'Assemblea. Rispetto alle modifiche incrementali, la dottrina pone il problema della presenza di un testo disorganico, costituito da regolamenti diversi, che peccano di una ratio complessiva omogenea. Da un lato c'è bisogno di continuità, dall'altro di una visione unitaria. I regolamenti sono determinanti per quella che è la forma di Governo. Lo Statuto Albertino
affermava la forma di governo della Monarchia Costituzionale, in cui vi era il Re e il Parlamento, che non erano legati dal rapporto fiduciario. Il Parlamento era costituito dalla Camera dei Deputati e il Senato, di nomina regia. Questa forma di Governo nasce molto prima in Inghilterra, dopo la seconda rivoluzione gloriosa (1688-89), poi la forma Parlamentare si afferma nel 1782. In Francia nascerà nel 1875. In Italia, a partire dallo Statuto Albertino (1848), poi si afferma abbastanza in fretta la forma parlamentare, grazie anche al ruolo esercitato dai regolamenti parlamentari che hanno inciso sulla forma di Governo. Art. 61 dello Statuto Albertino: ogni Camera determina, per mezzo del proprio regolamento, il modo con cui esercitare le proprie attribuzioni. Nel '48 entrambe le Camere adottarono un regolamento provvisorio, preparato dal Governo presieduto da Cesare Balbo, adottato sulla base del modello francese (1839) e belga (1831). Anche se il Governo non era indifferente al modello USA e GB soprattutto riguardo alla struttura e al procedimento legislativo (soprattutto per il regolamento del Senato vi fu influenza anglosassone). Nel 1850, il Senato si da un regolamento. La Camera rimane per 15 anni con quello provvisorio, fino al 1863. Provò due volte a cambiare il regolamento provvisorio, nel 1850 e nel 1856, ma furono due tentativi che non riuscirono. Lo Statuto Albertino aveva 32 art. per le Camere, in particolare 6 per il Senato, di nomina regia a vita (si basa sulla matrice francese per cui la seconda Camera nasce per raffreddare le intemperie della Camera bassa), e 9 per la Camera dei Deputati, elettiva, in carica per 5 anni ed il Re aveva potere di scioglimento. Il resto dei 32 art. sono disposizioni comuni rivolte ad entrambe le Camere. Lo Statuto Albertino stabiliva nell'art.63 lo scrutinio finale segreto per l'approvazione. Cambiato nel 1988, quando la riforma ha eliminato il voto segreto e ha introdotto il voto palese , per cercare di risolvere il problema della governabilità e si incise anche sul boicottaggio che poteva portare il voto segreto. Nel regolamento della Camera c'era il Sistema Degli Uffici, a discapito del modello delle commissioni permanenti e quello delle 3 letture del procedimento legislativo inglese. Il modello degli Uffici si differenzia perché sono commissioni speciali che si formavano di volta in volta. Il Regolamento non affermava ancora il bisogno del Parlamento di essere articolato in commissioni permanenti. Le commissioni permanenti si sono poi affermate nel tempo, quando il Parlamento ha cambiato ruolo di fronte a diverse forme di Stato, in una società sempre più complessa. Il Sistema degli Uffici prevedeva che gli Uffici non rappresentassero proporzionalmente i parlamentari, questo perché non esistevano partiti in senso moderno e quindi neanche i gruppi parlamentari. Gli Uffici discutevano in maniera informale, veniva eletto al proprio interno un relatore e si formava un Ufficio Centrale (una commissione di relazione) che discuteva e preparava una relazione.
laburista). 1920: la Camera approva 10 nuovi articoli, non inseriti nel vecchio regolamento per l'impatto che avrebbero avuto. Questi 10 art. introducevano:
scelti dal Gran Consiglio del Fascismo. 1939: nasce il Gran Consiglio dei Fasci, a sostituzione della Camera dei Deputati, con deputati eletti dal Capo del Governo, e aveva un proprio regolamento, approvato per l'80% senza emendamenti. In questo regolamento si istituiscono 12 commissioni. Il Senato non fu molto modificato, in quanto legato alla Corona.Ci fu la fascistizzazione dei Senatori, con le infornate del Re e con l'iscrizione all'interno del partito fascista. Al termine del Fascismo, la Consulta Nazionale (400 membri, indicati dai partiti di resistenza) si occuperà di capire quale regolamento adottare. Decreto Consulta del 21 agosto 1945, prima seduta tenutasi il 20 settembre del 1945 mentre l'ultima tenutasi nel 1947: approvato un decreto per adottare temporaneamente l'ultimo regolamento prefascismo, cioè quello del 1922. Questo regolamento fu riadattato, ad esempio con lo scrutinio palese. Venne poi eletta l'Assemblea Costituente. 1946: con decreto legislativo si stabiliva che si adottava il regolamento del 1922, ma con modifiche, tra cui la nascita di una Commissione per la Costituzione, per i trattati internazionali e per l'approvazione a procedere. Terracini tenta una modifica del regolamento per la limitazione dei tempi del dibattito parlamentare per non far slittare i tempi di approvazione delle leggi. Questa modifica si preferì anche per non irrigidire il dibattito, sempre nell'ottica di tempi certi e un dialogo sereno. art. 64 Cost.: Le Camere adottano a maggioranza dei componenti i regolamenti. La disciplina e il numero delle commissioni rimasero invariate. L'organizzazione delle Camere rimase pressochè invariata: i gruppi parlamentari dovevano essere composti da 20 membri, rimase invariato anche il numero delle Commissioni e delle Commissioni permanenti. 1949: si introduce un nuovo pacchetto di riforme: si modifica il metodo delle tre letture, si modifica il sistema degli Uffici e si da una nuova denominazione per adeguarsi alle nuove istituzioni (Re: Presidente della Repubblica). Per entrambe le Camere, il punto di svolta si ha nel 1971: si dotano di un nuovo regolamento che si interseca con il testo costituzionale e con l'evoluzione della forma di governo e del sistema dei partiti. Tali riforme furono precedute da molti dibattiti in dottrina e tra costituzionalisti e parlamentaristi. Si cambiò radicalmente prospettiva in linea con la democrazia bloccata e consociativa. Non tutta la dottrina ha avuto un giudizio concorde perchè si teneva conto anche dell'epoca storica caratterizzata da un governo di solidarietà con esclusione del Partito Comunista che non si opponeva alle riforme. Fu approvata la regola dell'unanimità per la programmazione dei lavori e quindi si esaltava l'idea
3- il termine Parlamento viene utilizzato per la prima volta con la Costituzione, prima si parlava solo di Camere. Dandogli un nome, il costituente gli ha conferito importanza.
2- Leggi costituzionali: esempi di leggi costituzionali: -Legge che ha tolto alle Camere il potere di accusa e di giudizio sui ministri. -Legge che ha dato vita alla Commissione bicamerale. -Legge del '97 che ha dato vita alla Commissione D'Alema. -art. 11 legge Cost. del 2001 che ha modificato il Titolo V della Cost. -Legge costituzionale 1 del 2012: ha introdotto il pareggio del bilancio e ha inciso sul potere delle Camere, introducendo l'Ufficio del Bilancio, ufficio preposto.
Anche i Trattati internazionali hanno avuto impatto sul Diritto Parlamentare: es. art. 12 del Trattato di Lisbona in cui si specifica una serie di regole per cui i Parlamenti dei singoli paesi europei si devono impegnare per il buon funzionamento dell'UE (L'Italia è l'unico paese che non ha modificato la Cost. per allinearsi al processo di integrazione europea).
3- Regolamenti Parlamentari Generali: Eugenie Pierre, costituzionalista, dice che i regolamenti parlamentari sono solo apparentemente dei regolamenti interni delle Camere, ma a volte hanno influenza sulla Costituzione stessa. Sono previsti dall'art. 64 Cost.: Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento. La Costituzione ha portato alla stabilità, in quanto ha evitato di scegliere ogni volta un regolamento. La dottrina si è chiesta come configurare i regolamenti. Santi Romano, costituzionalista, ha messo in dubbio il carattere di norma giuridica dei regolamenti e li ha considerati come norme di organizzazione interna che vale solo per dato organo. L'importanza del regolamento emerge per l'autorganizzazione delle Camere, per sottolineare la loro indipendenza ed autonomia. (Per questo si parla anche di AUTODICHIA: la giurisdizione domestica, ovvero la capacità della Camere di regolare i conflitti interni). I regolamenti sono legati all'ambito di azione parlamentare e quindi non si utilizzano con soggetti terzi (es. commissioni d'inchiesta). Per la sindacabilità del regolamento non c'è un controllo esplicito, quindi vi è l'insindacabilità. Ciò ha creato un dibattito sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, perché a volte è sembrato che la Corte svolgesse un controllo sui regolamenti. Sentenza 9 del 1959: La Corte si dava il compito di valutare il rispetto del procedimento legislativo. Sembrava aprirsi uno spiraglio, ma poi è stato escluso il controllo della sindacabilità del regolamento.
Sentenza 154 del 1985: è esclusa la sindacabilità in quanto la Corte non la trova prevista nella Costituzione.
Fonti del Diritto Parlamentare pt. 2
Sentenza 1150 del 1988: sentenza emessa su un conflitto di attribuzione dei poteri. In essa la Corte Costituzionale apre ad un proprio controllo sulle procedure parlamentari. La sentenza è stata poi seguita da altre sul finire degli anni '90 in cui la Corte ha lasciato aperti i suoi spazi di controllo. Sentenza 379 del 1996: Sentenza dei Pianisti, relativa al voto elettronico: spesso in assenza di parlamentari, quelli presenti votavano al posto loro. La Corte Costituzionale si espresse in merito alla garanzia che il voto venisse esercitato singolarmente. Riteneva che questa garanzia dovesse essere contenuta nei regolamenti. Fu una forte presa di posizione a sottolineare il ruolo dei regolamenti. Questo dimostrò come vi fosse insindacabilità ma solo in via generale. Inoltre la Corte Costituzionale ha escluso il profilo per cui è possibile considerare i regolamenti come norme interposte per svolgere il controllo di costituzionalità delle leggi ( al contrario della legge delega) (In Francia per questo ci sono le leggi organiche).
Il regolamento viene adottato a maggioranza assoluta delle Camere. Dietro a questa disposizione, si apre una problematica: quasi mai la maggioranza assoluta è stata adottata in tutti i passaggi di formazione del regolamento. Ad esempio, la Camera dice che la maggioranza assoluta serve solo per l'approvazione finale, mentre il Senato ha più volte utilizzato la maggioranza assoluta. Questo perché la maggioranza assoluta non è stata interpretata in modo non specifico. Il regolamento della Camera dei Deputati ha introdotto una disposizione sull’utilizzo del voto a maggioranza assoluta che può essere richiesto dal capogruppo di un gruppo parlamentare o da dieci deputati (disposizione valida fino al 1990). Dopo il 1990, la Camera ha modificato l'art. 16, affermando che la maggioranza assoluta è necessaria solo per il voto finale, con verifica automatica del quorum, e non su richiesta dei parlamentari. La giunta del regolamento alla Camera dei Deputati ha un ruolo molto importante perché coadiuva con il Presidente della Camera l’interpretazione dei Regolamenti, questi hanno il monopolio della “penna” (dell’iniziativa); perde la penna quando un presidente di un gruppo parlamentare o 20 deputati non sono concordi quanto non conforme ai principi mandati da questi, si vota il testo alternativo. Al Senato è meno accentuato il monopolio della penna perché è la giunta per il regolamento esamina gli emendamenti presentati dai senatori.
Es. il cerimoniale.
4- Prassi: crea precedenti che consente alla prassi di consolidarsi e di generare modifiche dei regolamenti.
Status dei Parlamentari pt.
Lo Status di Parlamentare si ottiene con la proclamazione, che è l’atto finale del procedimento elettorale, che avviene o ad opera dei comitati elettorali oppure può avvenire per i subentranti, che sono i parlamentari che sono presenti in più liste e poi fanno una scelta del seggio, ed avviene da parte della Giunta per le elezioni, che è deputata alla verifica del possesso dei titoli delle elezioni. I Senatori a vita, ex Presidenti della Repubblica, divengono senatori quando terminano la carica di Presidente della Repubblica. I senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (che ne può nominare 5) divengono senatori con la comunicazione della nomina da parte del Senato. La proclamazione non garantisce da sola il mantenimento dello status di parlamentare, ma successivamente vi è la convalida dalla proclamazione, in cui si verifica il possesso dei titoli da parte della Giunta per le elezioni. Ciò è disposto dalla Costituzione: art. 66, le Camere hanno titolo a giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti.Tra questi titoli, il fatto che le elezioni si siano svolte correttamente, casi di ineleggibilità e casi di incompatibilità. Con la legge del 2012 è stato introdotto anche il caso dell’incandidibilità. Per mancanza di questi requisiti la carica cessa. La cessazione avviene per fine della legislatura, per pronuncia di una sentenza o per dimissioni. In quest'ultimo caso la decisione spetta alla Camera di appartenenza. Se le dimissioni sono dovute ad una carica incompatibile con quella di parlamentare, la Camera ne prende atto, senza dibattito e senza voto. Negli altri casi, vi è il voto esplicito a scrutinio segreto. Per lo Status di Parlamentare ci sono garanzie di 2 tipi: immunità (art.68 Cost.) e indennità (art. 69 Cost.). Queste disposizioni costituzionali sono poi integrate da legge e dai regolamenti parlamentari. Queste garanzie non sono attribuite al singolo in quanto tale, ma sono situazioni giuridiche attribuite alla funzione di parlamentare. Le immunità hanno radici storiche, le indennità sono più recenti e vanno di pari passo con progressivo processo la democratizzazione. Pure la Corte Costituzionale, con la sentenza 231 del '75, ha affermato che l’indipendenza delle
Camere si articola nell’autonomia dell'organizzazione, nella riserva di regolamento, nell'esclusivo strumento di convalida dei propri membri, nella non responsabilità dei voti dati e le opinioni espresse nelle loro funzioni (insindacabilità art. 68 Cost. 1 comma).
Immunità: 2 commi, 1 insindacabilità e 2 inviolabilità. L'art. 68 Cost. prima della riforma del '93 (periodo di tangentopoli). 1 comma: non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; (insindacabilità) 2 comma: non possono essere sottoposti a processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza; 3 comma: in assenza di analoga autorizzazione, non possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale (anche in esecuzione di una sentenza), né sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, salvo il caso di flagranza di un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
La riforma del '93, lascia invariato comma 1, modifica il comma 2 (ha eliminato l’istituto dell’autorizzazione a procedere, il giudice può procedere nei confronti di un parlamentare. L’autorizzazione è stata mantenuta per procedere agli arresti, perquisizioni e intercettazioni, salvo situazioni in cui c’è flagranza di reato) e non differenzia più comma 2-3 (il 3 non c'è più).
Art. 68 dopo riforma del '93: 1 comma: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. (insindacabilità) 2 comma: Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Radici storiche dell'art. 68 Cost.: Riprende lo Statuto Albertino, quindi c’è continuità. Riprende il Modello Inglese per l'insindacabilità: Come garanzie per contrapporsi alla Corona, nel
parlamentari in relazione all'art.68 e delinea i confini del controllo di tale delibere, ovvero le sue competenze.
Status dei parlamentari pt. Sono due sentenze epocali che fungono da spartiacque tra il prima, in cui la Corte non si pronuncia in materia di insindacabilità, e il dopo, in cui entra nel merito. Con queste due sentenze, la Corte Costituzione non si limita ad annullare le delibere parlamentari secondo il proprio giudizio, ma cerca di definire il controllo costituzionale. Questo avviene dopo 10 anni dall’introduzione (nel ’97) del nesso funzionale. Per tanto la Corte Costituzione si pone come giudice nella controversia tra giudice ordinario e Parlamento, ma non si limita a valutare la validità o meno delle motivazioni, ma deve accertare se in concreto c’è copertura costituzionale. Partendo da questi presupposti la Corte Costituzionale ha affermato che l’insindacabilità parlamentare riguarda le attività legate da nesso funzionale alle funzioni di parlamentare, ovvero le dichiarazioni extra moenia devono essere conformi a quelle intra moenia. Questo nesso si può rilevare ad esempio nell’interrogazione, atto con cui il parlamentare chiede al Governo di esporre la sua posizione (esempio: crolla la torre di Pisa, il deputato Mario chiede al Governo “e mo che fai?”.), e nell’interpellanza, domanda diretta ad ottenere informazioni dal Governo ma sull’operato stesso del Governo. Quindi la Corte Costituzionale è giunta alla conclusione per cui non tutta l’attività del parlamentare è coperta dall’art. 68 Cost. In tutto questo contesto si inserisce la legge 140 del 2003, legge di attuazione dell’art. 68 Cost., modificato nel 1993. La legge va a colmare un vuoto normativo durato 10 anni e si distaccava dalla Corte Costituzionale riguardo l’individuazione delle funzioni parlamentari coperte dall’art. 68 Cost. 1 comma. Optò per un criterio più elastico e affermò che l’insindacabilità si applica non solo agli atti tipici della funzione parlamentare e ai voti e le opinioni espresse, ma anche ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia. La corte aveva escluso l’aspetto politico dell’attività parlamentare, nella legge invece ci sono gli effetti più prettamente politici. Con la legge vi fu, quindi, un ampliamento del concetto di insindacabilità. La Corte Costituzionale cercò di mettere insieme i contenuti della legge, con la sentenza 120 del 16 aprile del 2004, con la quale rigettò la legittimità dell’art. 3 comma 1 della legge 140 del 2003, con un’interpretativa di rigetto. Diede un’interpretazione per conciliare la prassi di delibere con il suo orientamento giurisprudenziale restrittivo. Lo fece con un’interpretazione di rigetto, dicendo che questa disposizione andava interpretata facendo comunque salvo il nesso funzionale. La Corte
Costituzionale afferma quindi legittimo l’art. 3 comma 1 nella sua interpretazione, ovvero facendo salvo sempre il nesso funzionale. Sentenza 262 del 2009, sul cosiddetto Lodo Alfano: sentenza sulla legge 124 del 2008 che introduceva la sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato. La Corte Costituzionale precisò che il legislatore in tema di prerogative, cioè immunità, può intervenire solo per attuare al piano procedimentale il dettato costituzionale, essendogli preclusa qualsiasi integrazione di tale dettato. Significa quindi che la Corte pose uno stop! Perché il legislatore era andato a disciplinare qualcosa che non era nelle sue competenze. Tornando alla legge del 2003, ha poi specificato una serie di altri principi, soprattutto a livello procedurale, e ha soprattutto codificato delle regole che si erano già consolidate. Tra questi, vi è il pregiudizialità parlamentare: art. 3 della legge 140 del 2003 sostituisce l’autorizzazione con delibera parlamentare, inerente all’insindacabilità. Iter della pregiudizialità: le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, sono presentate dai magistrati o anche dagli stessi parlamentare, ai Presidenti di Assemblea che le ricevono e li mandano ad un organo che le istruisce. Questo organo è la Giunta per le elezione al Senato e la Giunta per l’autorizzazione alla Camera dei Deputati. La Giunta farà una proposta, accompagnata da una relazione. Durante questo iter il procedimento è sospeso. La legge 140 del 2003 ha fissato per questa procedura un termine massimo di sospensione del procedimento di 90 giorni, prorogabili ad altri 30 giorni su richiesta della Camera. Oltre questo termine, il procedimento può riprendere e se la questione non si è risolta, il procedimento può essere bloccato dall’intervento della Camera interessata, purché la sentenza non sia definitiva. I contenuti della proposta che la Giunta fa all’assemblea prevedono anche la possibilità di avere i chiarimenti che si ritengono necessari. È ovviamente l’aula della Camera dei Deputati o del Senato a decidere, tanto che hanno la possibilità di ribaltare la proposta avanzata dalla Giunta. Esempio: maggio 1993, all’indomani del diniego dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, le Giunte per il regolamento stabilirono che le votazioni sull’autorizzazione a procedimento avessero luogo a scrutinio palese. La delibera della Camera sarà infine inviata al giudice, il quale potrà o essere d’accordo oppure no e ricorrerà alla Corte Costituzionale. Sempre in tema di insindacabilità, per evitare diffamazioni e raggiungere un equilibrio, solo intervenuti anche i regolamenti. Nel ’97 alla Camera è stato introdotto l’art. 139 bis che prevede un vaglio di ammissibilità da parte del Presidente dell’Assemblea di mozioni, interrogazioni e interpellanze a tutela della sfera personale e del prestigio delle istituzioni.
Corte ha cercato di operare un bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare la prerogativa parlamentare e l’importanza del giudice di poter svolgere il proprio lavoro. Il dibattito si è poi concentrato sul nesso tra autorizzazione per l’utilizzo delle intercettazioni e diffusione sui mass media. Il problema non si pone se l’intercettazione viene utilizzata per i fini dell’indagine giudiziaria, ma alla diffusione e all’utilizzo non adeguato. Un altro profilo interessante è che se nella richiesta di intercettazione è contenuto il testo delle intercettazioni, questo testo diviene pubblico. Se invece i testi sono contenuti solo in allegato, questi sono messi a disposizione solo della Giunta.
Indennità: art. 69 Cost., diritto soggettivo. Quota mensile: vera retribuzione, stabilita dalle Presidenze delle Camere, che non può superare lo stipendio mensile della più alta carica di magistrato (stipendio mensile dei magistrati con funzione di Presidente di sezione della Corte di Cassazione). Quota variabile (diaria): una sorta di rimborso spese per il soggiorno a Roma, sempre stabilito dalle Presidenze sulla base di almeno 15 giorni di presenza in aula. Ci sono poi le indennità di missione (ha lo stesso tetto massimo della quota mensile) e altri contributi. (vengono scalati 100€ per ogni seduta a cui non si partecipa) Nello Stato liberale c’era solo la diaria, poi l’indennità ha rappresentato una grande conquista, in quanto ha dato la possibilità di ricoprire il ruolo di parlamentare, che prima era affidato in base al censo. Sentenza 289 del 1994: la Corte Costituzionale ha sottolineato come il vitalizio, quota mensile data al parlamentare quando termina di coprire la sua carica, sia equiparato ad uno stipendio e che quindi non rappresenta un privilegio. L’indennità è indisponibile e a garanzia dell’indipendenza del parlamentare e stabilito dall’art. 91 del Testo Unico per l’elezione della Camera. Il vitalizio è stato abolito alla fine del 2011 e sostituito nel 2012 con un ordinario trattamento previdenziale. Inoltre è stato adottato un regolamento sia alla Camera che al Senato, regolamento per il trattamento previdenziale dei parlamentari alla Camera e il regolamento sulle pensioni al Senato. 2012 passaggio al sistema contributivo per i parlamentari eletti dal 1 gennaio 2012. Per quelli eletti prima si adottava il sistema della prorata.
Rappresentanza parlamentare
Art. 48 Cost.: Elettorato attivo: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
(Dal 2003 introdotte le pari opportunità. Già negli anni ’90 si cercò di introdurre questo principio con le quote rosa a livello locale, che però andavano contro il principio costituzionale di uguaglianza.)
Art. 51 Cost.: Elettorato passivo: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 58 Cost.: Elettorato attivo e passivo: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 69 Cost.: rinvia alla legge la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità.
La legge Severino ha introdotto i casi di incandidibilità (vicenda Berlusconi).
Bicameralismo perfetto, ma differenze:
-differenza numerica:
Camera dei deputati: 630 deputati.
Senato: 315 senatori, più i senatori a vita che si differenziano tra quelli di diritto (ex Presidenti della Repubblica) e i 5 senatori che può nominare il Presidente della Repubblica.
-differenza di elettorato attivo e passivo:
Camera dei deputati: elettorato attivo 18 anni, elettorato passivo 25 anni.
Senato: elettorato attivo 25 anni, elettorato passivo 40 anni.
-base su cui vengono elette la Camera e il Senato.
Camera dei deputati: sulla base delle circoscrizioni nazionali.
Senato: su base regionale.
Formule elettorali: maggioritaria, proporzionale e mista.
Ineleggibilità: - titolare di altre cariche elettive (a meno che non si dimattano entro 180gg prima delle elezioni;
Incompatibilità: art. 65: incompatibilità tra Senatori e Deputati; art. 135: incompatibilità tra parlamentari e giudici costituzionali; art. 104: incompatibilità tra parlamentari e membri CSM). Legge 60 del 1953: non possono candidarsi coloro che ricoprono cariche nominate dal Governo e coloro che ricoprono cariche di enti che prestano servizi in concessione, a meno vi siano le dimissioni volontarie o la rinuncia dell’incarico (art. 15 regolamento Camere, art. 16 regolamento Senato).
Incandidabilità: 2012, legge Severino, per delitti superiori ai 2 anni di reclusione o delitti a carattere associativo o con finalità terroristica; per delitti contro la PA; per tutti i delitti non colposi con pena inferiore a 4 anni.
I gruppi parlamentare consentono la proiezione in Parlamento dei partiti politici. Questo quasi sempre è così, anche se non è una corrispondenza netta.
Art. 49 Cost.: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
(simile a noi è la Cost. tedesca nell’art. 21, diverso è il partito nella Cost. francese che ha solo una funzione elettorale)
Dopo le elezioni, subito si formano i gruppi parlamentari dopo la costituzione delle cariche dell’ufficio di Presidenza di Assemblea. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati e senatori devono dichiarare a quale gruppo parlamentare appartengono, altrimenti confluiscono nel gruppo misto, al cui interno si formano altri sottogruppi (dal ’98, dato che il gruppo misto era cresciuto tanto da diventare il terzo gruppo parlamentare): componenti politiche del gruppo misto.
La composizione dei gruppi avviene attraverso un criterio numerico. Al Senato, con la riforma del 2017, vi è anche il criterio relativo all’aspetto politico: divieto di cambiare radicalmente il gruppo parlamentare per rispettare la scelta dell’elettore e contenere il transfughismo.
Camera dei Deputati: almeno 20 deputati costituiscono un gruppo. Vi è la possibilità di avere gruppi in deroga o autorizzati, gruppi con consistenza numerica inferiore ai 20 deputati autorizzati dalla Presidenza della Camera. Ci sono anche i gruppi per le minoranze linguistiche, anche se non raggiungono la consistenza numerica.
Senato: almeno 10 senatori costituiscono un gruppo. Il gruppo può anche rappresentare un’aggregazione di partiti o movimenti politici, ma questi durante le elezioni dovevano essere rappresentati sotto il medesimo contrassegno (art. 14 del regolamento del Senato). Al Senato, contrariamente alla Camera, non ci sono i gruppi in deroga o autorizzati, mentre permangono i gruppi per le minoranze linguistiche.
È stata introdotta la decadenza delle cariche di Presidente, membro dell’ufficio di presidenza delle commissioni permanenti, Vicepresidente e Segretario parlamentare, quando questi è un senatore che vuole cambiare gruppo, questo perché quelle cariche sono frutto di un accordo politico che viene a mancare. Questa regola vale se il cambio gruppo sia avvenuto per volere dell’interessato.
1 gennaio 1998: riforma con cui si sono formate le componenti politiche del gruppo misto. Il deputato fa una dichiarazione sulla sua posizione politica, mantenendo però la sua indipendenza, non c’è un criterio di appartenenza. La componente politica non si costituisce con un gruppo.
Come sono configurati i gruppi parlamentari? Hanno una posizione ambigua che ha portato la dottrina ad essere divisa tra chi li assimila ad associazioni private non riconosciute e chi li definisce organi di articolazione interni alle Camere.
Art 14 comma 1 regolamento Camera dei Deputati ha tentato una definizione: i gruppi parlamentari sono un’associazione di deputati.
Sono soggetti necessari al funzionamento della Camera, in questo si cerca di unire la dottrina. Sono importanti per l’organizzazione interna, ad esempio sono necessari per la costituzione delle commissioni permanenti, organizzano i lavori, scelgono l’ordine del giorno e concorrono in determinate situazioni alla formazione del Governo (consultazioni).
Articolazioni interne Le Commissioni si dividono in permanenti, speciali e bicamerali.