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Appunti sulle commissioni e sulle giunte parlamentari, Appunti di Diritto Costituzionale

Appunti di diritto costituzionale. Descrizione approfondita delle commissioni e delle giunte parlamentari

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 23/10/2014

MatteoLigeri
MatteoLigeri 🇮🇹

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Commissioni
Le commissioni sono articolazioni interne di ciascuna camera o del parlamento nel senso
che ci possono essere commissioni monocamerali o bicamerali. Le commissioni sono
collegi ristretti a competenza specifica nel senso che vengono istituite per occuparsi di
determinati temi e quindi coloro che ne fanno parte hanno già o acquistano competenze
specifiche. Si parla di strutture endoparlamentari. Un’altra ragione per la quale le
commissioni vengono istituite è più propriamente politica rispetto a quella appena
prospettata. Ciò è legato al fatto che l’attività delle commissioni è pubblica ma comunque
viene trasmessa all’esterno in maniera meno puntuale rispetto all’attività dell’aula. Infatti
quando una commissione si riunisce spesso viene pubblicato il resoconto sommario della
seduta che altro non è altro che un riassunto dei punti chiave. Questa segretezza o per
meglio dire maggiore riservatezza dei lavori della commissione è tale da agevolare il
dialogo e gli accordi tra maggioranza e opposizione, anche perché in assemblea la
pubblicità integrale delle dichiarazioni provoca una radicalizzazione delle posizioni. In
assemblea il deputato o senatore parla non tanto all’aula ma agli elettori; usa lo scranno
per esporre agli elettori la propria posizione politica e da questo ne deriva anche la
teatralità degli atteggiamenti del parlamentare in aula. ( tende ad essere più rigido , più
radicale ) . Le commissioni oltre ad essere monocamerali o bicamerali , possono essere
anche temporanee o permanenti. L’art. 72 e l’art. 82 della Costituzione menzionano
esplicitamente le commissioni. L’art .72 le menziona quando descrive sommariamente il
processo di approvazione delle leggi, l’art .82 invece quando parla delle commissioni
d’inchiesta. In entrambi i casi le disposizioni prevedono che le commissioni siano formate
in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. I regolamenti di camera e
senato hanno esteso queste previsioni a tutte le commissioni . C’è una sola eccezione che
riguarda le commissioni monocamerali permanenti alla Camera.
Commissioni monocamerali permanenti
Si tratta di organi interni di ciascuna camera che svolgono funzioni legislative ,
conoscitive , di indirizzo e di controllo. In sostanza in piccolo quello che può fare l’aula lo
fanno le commissioni. Così una commissione può approvare una legge,può come
esplicazione delle funzioni conoscitive esprimere delle audizioni, si possono discutere nel
quadro della funzione di indirizzo delle tre soluzioni e nel quadro della funzione di
controllo si possono presentare delle interrogazioni. Le commissioni si distinguono fra loro
per materia. Fino al 1987 c’era una rigida corrispondenza fra ministeri e competenze delle
commissioni. Dal 1987 questa corrispondenza non è più totale. Ci sono infatti delle
commissioni che accorpano le competenze dei diversi ministeri; così per esempio
abbiamo la commissione per gli affari costituzionali, le commissioni delle attività produttive
del commercio e del turismo, la commissione scienza, cultura e istruzione. Può accadere
che una stessa questione sia competenza di più commissioni. In questo caso le scelte
sono due: o si lavora a commissioni congiunte o si affida la questione ad una commissione
ma si riconosce all’altra la possibilità di adottare un parere rinforzato . Per i regolamenti di
camera e senato ogni parlamentare deve appartenere ad una commissione. La regola
viene però intesa diversamente alla camera e al senato. Alla camera questa regola viene
intesa in senso rigido nel senso che ogni deputato non può fare parte di più di una
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Commissioni Le commissioni sono articolazioni interne di ciascuna camera o del parlamento nel senso che ci possono essere commissioni monocamerali o bicamerali. Le commissioni sono collegi ristretti a competenza specifica nel senso che vengono istituite per occuparsi di determinati temi e quindi coloro che ne fanno parte hanno già o acquistano competenze specifiche. Si parla di strutture endoparlamentari. Un’altra ragione per la quale le commissioni vengono istituite è più propriamente politica rispetto a quella appena prospettata. Ciò è legato al fatto che l’attività delle commissioni è pubblica ma comunque viene trasmessa all’esterno in maniera meno puntuale rispetto all’attività dell’aula. Infatti quando una commissione si riunisce spesso viene pubblicato il resoconto sommario della seduta che altro non è altro che un riassunto dei punti chiave. Questa segretezza o per meglio dire maggiore riservatezza dei lavori della commissione è tale da agevolare il dialogo e gli accordi tra maggioranza e opposizione, anche perché in assemblea la pubblicità integrale delle dichiarazioni provoca una radicalizzazione delle posizioni. In assemblea il deputato o senatore parla non tanto all’aula ma agli elettori; usa lo scranno per esporre agli elettori la propria posizione politica e da questo ne deriva anche la teatralità degli atteggiamenti del parlamentare in aula. ( tende ad essere più rigido , più radicale ). Le commissioni oltre ad essere monocamerali o bicamerali , possono essere anche temporanee o permanenti. L’art. 72 e l’art. 82 della Costituzione menzionano esplicitamente le commissioni. L’art .72 le menziona quando descrive sommariamente il processo di approvazione delle leggi, l’art .82 invece quando parla delle commissioni d’inchiesta. In entrambi i casi le disposizioni prevedono che le commissioni siano formate in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. I regolamenti di camera e senato hanno esteso queste previsioni a tutte le commissioni. C’è una sola eccezione che riguarda le commissioni monocamerali permanenti alla Camera. Commissioni monocamerali permanenti Si tratta di organi interni di ciascuna camera che svolgono funzioni legislative , conoscitive , di indirizzo e di controllo. In sostanza in piccolo quello che può fare l’aula lo fanno le commissioni. Così una commissione può approvare una legge,può come esplicazione delle funzioni conoscitive esprimere delle audizioni, si possono discutere nel quadro della funzione di indirizzo delle tre soluzioni e nel quadro della funzione di controllo si possono presentare delle interrogazioni. Le commissioni si distinguono fra loro per materia. Fino al 1987 c’era una rigida corrispondenza fra ministeri e competenze delle commissioni. Dal 1987 questa corrispondenza non è più totale. Ci sono infatti delle commissioni che accorpano le competenze dei diversi ministeri; così per esempio abbiamo la commissione per gli affari costituzionali, le commissioni delle attività produttive del commercio e del turismo, la commissione scienza, cultura e istruzione. Può accadere che una stessa questione sia competenza di più commissioni. In questo caso le scelte sono due: o si lavora a commissioni congiunte o si affida la questione ad una commissione ma si riconosce all’altra la possibilità di adottare un parere rinforzato. Per i regolamenti di camera e senato ogni parlamentare deve appartenere ad una commissione. La regola viene però intesa diversamente alla camera e al senato. Alla camera questa regola viene intesa in senso rigido nel senso che ogni deputato non può fare parte di più di una

commissione a meno che non debba sostituire qualche deputato che è contemporaneamente membro del governo. Sia alla camera che al senato le commissioni sono 14. Quando un gruppo ha consistenza numerica superiore a 14 la prima designazione avviene ad opera dei gruppi per ogni 14 o multipli di 14 , cioè ogni gruppo designa 14, 28,42 deputati spalmandoli su tutte le commissioni. Cosa succede se il gruppo non è formato da un numero di deputati che non è multiplo di 14? Per l’eccedenza interviene il P.D.A che decide dove inserire il deputato in modo che sia garantita la proporzionalità. Per i gruppi che hanno consistenza minore di 14 ( quindi gruppi in deroga) il P.D.A ripartisce i deputati che deve ripartire in modo da non alterare i rapporti di forza fra maggioranza e opposizione. Il P.D.A è tenuto a ricostruire all’interno delle commissioni un assetto che rispecchi quello che è l’assetto dei rapporti numerici che ci sono fra maggioranza e opposizione. Per far questo può accadere che il P.D.A decida che non tutti i gruppi possono essere presenti in commissione. Quindi si dice che alla camera la proporzionalità è garantita in maniera rigida a discapito della rappresentatività dei gruppi. Contro la decisione del P.D.A è previsto il ricorso all’ufficio di presidenza (sede di mediazione). Al senato le regole sono diverse. Il senato ha anch’esso 14 commissioni però per il regolamento della quattordicesima commissione che è quella che si occupa delle politiche dell’unione europea devono far parte dei senatori che già fanno parte di altre commissioni. Quindi in sostanza prima si devono formare le prime 13 commissioni poi si formerà la quattordicesima. Il ragionamento che si fa è lo stesso che alla camera , anche qui i gruppi sono in posizione diversa a seconda che abbiano non più 14 ma13 senatori. I gruppi che hanno più di 13 senatori per 13 o i multipli di 13 designano i senatori (13,26,39) , per quelli che avanzano ci pensa il P.D.A. I gruppi con meno di 13 senatori sono autorizzati a designare un senatore per tre commissioni, il che vuol dire che tutti i gruppi sono presenti in tutte le commissioni. Qui la regola è che si garantisce la rappresentatività a scapito della proporzionalità. Una volta formate le 13 commissioni i gruppi designano poi i commissari della quattordicesima attingendo ad alcune particolari commissioni. Funzioni delle commissioni. La prima funzione fondamentale è la funzione legislativa. Il cammino di approvazione di una legge è fatto di tre fasi : la fase dell’iniziativa, la fase costitutiva e la fase integrativa dell’efficacia. L’iniziativa legislativa spetta al governo , spetta a ciascun parlamentare, a 500.000 elettori, ai consigli regionali più altri organi o enti secondo la dicitura della Costituzione. L’unico organo a cui è riconosciuta questa facoltà è il CNEL ( Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). La fase costitutiva è quella nella quale il parlamento o meglio i rami del parlamento separati arrivano all’esame del testo, eventualmente lo emendano e poi lo approvano. Stante il principio dl bicameralismo perfetto , il testo risultante deve essere il medesimo sia alla camera che al senato: fintanto che non si abbia questa uguaglianza l’iter legislativo si articola nella c.d navette. L’ultima fase è la fase integrativa dell’efficacia. La legge approvata dal parlamento infatti non è ancora efficace, perché deve entrare in vigore. Gli atti prodromici all’entrata in vigore della legge sono la promulgazione da parte del P.D.R e la pubblicazione sulla G.U. Nella fase costitutiva le commissioni permanenti monocamerali svolgono un ruolo fondamentale. Si dirà che la commissione lavora in sede redigente , in sede referente , in sede legislativa e

deve dichiarare la legittimità costituzionale di una legge). Il parere delle commissioni filtro è parecchio importante perché è rinforzato, nel senso che sostanzialmente la commissione che procede non può non tenerne conto. Un effetto analogo ai pareri rinforzati è quello introdotto dai pareri del comitato per la legislazione. Il comitato per la legislazione è formato da 5 deputati della maggioranza e da 5 deputati dell’opposizione e sono scelti dal P.D.A. La composizione paritaria è stata scelta per rinforzare la tecnicità dell’organo , cioè si tratta di un organo a competenze tecniche. Si occupa del cosiddetto drafting legislativo ovvero dovrebbe aiutare le commissioni a predisporre testi normativi che siano omogenei , semplici , chiari , efficaci, per assicurare la semplificazione normativa.[ Maxi emendamento : un unico emendamento che contiene tutto il testo normativo spesso riprendendo con poche modifiche il testo originario] Il comitato rilascia un parere rinforzato alla commissione. Commissioni bicamerali Sono le commissioni delle quali fanno parte in misura paritaria senatori e deputati, anche in questo caso vale il criterio della proporzionalità.

  1. Commissioni bicamerali previste dalla Costituzione o da leggi Costituzionali Sostanzialmente sono due : una è prevista direttamente dalla Costituzione nell’ottica dell’art.126 ed è la commissione per le questioni regionali , composta da 20 deputati e 20 senatori. Secondo l’art. 126 la commissione per le questioni regionali dovrebbe essere sentita nel caso in cui si debba procedere allo scioglimento dei consigli regionali oppure di rimuovere il presidente della regione nel caso in cui i consiglieri o il presidente si siano resi colpevoli di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge .I regolamenti di camera e senato hanno poi affidato a questa commissione il rilascio di un parere sui progetti di legge che incidono su competenze della regione. Questa commissione dovrebbe venir meno se dovesse essere approvata la riforma di revisione costituzionale che configura diversamente il senato. La legge Costituzionale 1 del 1989 ha poi costituito il comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa a carico del P.D.R. Il comitato è quello che concretamente formula il capo d’accusa.
  2. Commissioni previste da leggi ordinarie a) Con funzioni di indirizzo , controllo e vigilanza Le due più importanti sono: la commissione di vigilanza RAI e il comitato parlamentare della sicurezza della repubblica noto come CORSIR. La commissione di vigilanza RAI è stata istituita con la l.103/1975 che ha riformato il servizio pubblico radiotelevisivo. Essendo La rai il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo , la commissione esercita compiti assai delicati di indirizzo e di controllo ; in particolare, detta gli indirizzi per l’attuazione dei principi ai quali si informa il servizio pubblico radiotelevisivo. Quindi dovrebbe garantire la parità di accesso , la correttezza e la neutralità dell’informazione, la promozione della cultura. Inoltre pone gli indirizzi per i messaggi pubblicitari in modo che sia garantita la tutela del consumatore ( evitare ad esempio la pubblicità ingannevole). La commissione di vigilanza Rai detta anche le regole da applicare nelle campagne elettorali per assicurare la par condicio. Un’altra importante competenza è quella di nominare 7

membri su 9 del Consiglio di amministrazione RAI. Il CORSIR è invece stato istituito con la legge 124/2007 e si occupa che le attività di intelligence agiscano nel rispetto della Costituzione e delle leggi nel rispetto della repubblica. E’ composto in maniera paritaria da 5 deputati e 5 senatori. Il Presidenti del CORSIR si alternano ogni 10 mesi. Una competenza fondamentale del CORSIR riguarda il segreto di stato;su determinate questioni il governo può imporre il segreto di stato e il CORSIR ha diritto di avere dal governo una relazione che illustri le ragioni per le quali il governo ritenga di dover confermare il segreto di stato; a questo punto il CORSIR la mostrerà al parlamento. E’ il tramite fra governo e parlamento. b) Con funzioni consultive Un esempio di commissione bicamerale con funzioni consultive è la commissione per la semplificazione amministrativa. Giunte parlamentari. Le giunte parlamentari sono organi collegiali permanenti monocamerali. La loro composizione è regolata dal criterio di proporzionalità. I membri sono nominati dal P.D.A. La loro attività è sempre un’attività preparatoria quindi è prodromica a una decisione dell’assemblea. Alla camera esiste la giunta per il regolamento, la giunta per le elezioni e la giunta per le autorizzazioni ex art.68 della Costituzione. Al senato esiste la giunta per il regolamento , la giunta per le elezioni e le immunità , e la giunta per la biblioteca e l’archivio storico. La giunta per i regolamenti di camera è senato è importante perché lascia un parere sull’interpretazione del regolamento. La giunta per le elezioni è competente per la c.d. verifica dei poteri e fai ciò che prescrive l’art 66 della Costituzione quando dice che ciascuna camera giudica di titoli di ammissione e verifica le cause sopraggiunte di ineleggibilità ,incompatibilità, incandidabilità. Il giudizio finale è comunque rimesso all’assemblea ed è un giudizio di tipo politico. La giunta per le autorizzazioni è quella che si occupa sia delle autorizzazioni del 68 , 1 comma e anche le autorizzazioni per il 68 , 2 e 3 comma. La stessa giunta è competente per i reati ministeriali.