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Una dettagliata spiegazione delle cause di esclusione della colpevolezza in diritto penale, inclusi il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore. Vengono esaminate le diverse tipologie di errori, come l'errore-motivo e l'errore-inabilità, e il fenomeno del reato aberrante. Il documento illustra anche le conseguenze di queste cause di esclusione sulla responsabilità penale dell'agente.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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(N.B. questo materiale sostituisce completamente i § 8 e 9 del Capitolo III della Sezione II della Parte I del Manuale e tutti i loro sottoparagrafi, quindi le pg. da 167 in basso a 179 del libro di testo)
Ci sono dei casi nei quali l’ordinamento esclude in radice la colpevolezza di chi abbia tenuto un comportamento astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato.
Sono ipotesi in cui si verifica un qualcosa che esclude che possa ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del reato.
Si tratta di:
E’ un evento assolutamente non prevedibile ed eccezionale che improvvisamente incide sul comportamento dell’agente. Esempio: il suicida che si butta sotto un treno, rispetto alla condotta del conducente del treno che lo investe. Altro esempio: il malore assolutamente improvviso (senza avvisaglie prima della partenza) che colpisce il guidatore di un veicolo, rispetto all’omicidio o lesioni colpose causate nell’incidente che è conseguenza del malore.
Si può dire che il caso fortuito sia frutto dell’incontro fra comportamento umano e fatto naturale improvviso, da cui deriva una conseguenza imprevedibile. Infatti, esso si innesta su di una condotta umana in corso.
§ 2. FORZA MAGGIORE
E’ una forza esterna al soggetto, che lo obbliga a tenere una condotta senza che egli possa opporsi. Esempio: il contribuente deve fare un determinato adempimento entro un certo termine perché mancato rispetto del termine stesso comporta la commissione di un reato tributario (omissivo, evidentemente); una causa di forza maggiore si verificherà se, proprio nel giorno in cui scade il termine, l’ufficio postale da cui spedire il plico di documenti necessari è chiuso per sciopero oppure se proprio quel giorno un guasto ai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate impedisce di inviare i documenti telematicamente.
Conclusivamente: nel caso fortuito l’evento è imprevedibile; nella forza maggiore l’evento, anche se preveduto, è inevitabile.
E’ la causa di esclusione della punibilità di chi ha commesso il fatto costrettovi da altro soggetto con violenza fisica alla quale l’agente non ha potuto resistere o sottrarsi.
Anche in questo caso manca la volontà dell’azione: con formula latina si dice che il soggetto non agit sed agitur (non si muove, è mosso; non agisce, viene fatto agire. La sua è una condotta sostanzialmente passiva).
In generale, il termine errore sta ad indicare la situazione psicologica di chi sia convinto che la situazione in cui si muove stia in un determinato modo e, invece, essa ha tutt’altre caratteristiche.
Per effetto dell’errore, quindi, c’è una discrepanza fra la realtà ed il modo in cui l’agente se la rappresenta.
Errore, però, può essere anche la situazione in cui si trova chi sbagli nel fare qualcosa: la divergenza, in questo caso è fra quello che il soggetto voleva fare (il “voluto”) e quello che in realtà egli fa (il “realizzato”).
Alla luce di questi due diversi significati del termine “errore”, occorre fare una importante distinzione fra:
§4.2. ERRORE-INABILITA’ Questo tipo di errore produce il fenomeno del cd. “reato aberrante”: per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato, l’agente porta a compimento un reato di verso da quello voluto.
La volontà del reto si è formata senza errori (non c’è alcun “errore-motivo”), ma in fase esecutiva, per uno sbaglio, il soggetto:
a) Lede una persona diversa dal destinatario voluto ( Aberratio Ictus ); b) Commette un reato diverso da quello voluto ( Aberratio Delicti ); c) Commette il fatto voluto con modalità diverse da quelle volute ( Aberratio Causae ). In questa ipotesi risponderà del reato solo se non sia una fattispecie a forma vincolata, perché in tal caso la mancata realizzazione delle modalità vincolanti esclude la sussistenza del reato. Esempio di aberratio causae punibile: l’agente spara un colpo per uccidere la vittima e la manca, ma la vittima per lo spavento muore di infarto. L’omicida è punibile comunque, perché l’omicidio è reato a forma libera. Aberratio Ictus:
calcolata: pena per il reato più grave, aumentata fino alla metà per il secondo reato.
Aberratio Delicti: