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Lezioni N. 5 - Ultima Parte: Le Cause di Esclusione della Colpevolezza, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Una dettagliata spiegazione delle cause di esclusione della colpevolezza in diritto penale, inclusi il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore. Vengono esaminate le diverse tipologie di errori, come l'errore-motivo e l'errore-inabilità, e il fenomeno del reato aberrante. Il documento illustra anche le conseguenze di queste cause di esclusione sulla responsabilità penale dell'agente.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 20/02/2024

PP.Paola
PP.Paola 🇮🇹

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LEZIONE N. 5 ULTIMA PARTE
(N.B. questo materiale sostituisce completamente i § 8 e 9 del Capitolo III della
Sezione II della Parte I del Manuale e tutti i loro sottoparagrafi, quindi le pg. da 167
in basso a 179 del libro di testo)
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
Ci sono dei casi nei quali lordinamento esclude in radice la colpevolezza di chi
abbia tenuto un comportamento astrattamente riconducibile ad una fattispecie di
reato.
Sono ipotesi in cui si verifica un qualcosa che esclude che possa ritenersi
sussistente lelemento soggettivo del reato.
Si tratta di:
1) Caso fortuito;
2) Forza maggiore;
3) Costringimento fisico;
4) Errore.
§ 1. CASO FORTUITO
E un evento assolutamente non prevedibile ed eccezionale che
improvvisamente incide sul comportamento dellagente. Esempio: il suicida che si
butta sotto un treno, rispetto alla condotta del conducente del treno che lo investe.
Altro esempio: il malore assolutamente improvviso (senza avvisaglie prima della
partenza) che colpisce il guidatore di un veicolo, rispetto allomicidio o lesioni
colpose causate nellincidente che è conseguenza del malore.
Si può dire che il caso fortuito sia frutto dellincontro fra comportamento
umano e fatto naturale improvviso, da cui deriva una conseguenza imprevedibile.
Infatti, esso si innesta su di una condotta umana in corso.
§ 2. FORZA MAGGIORE
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LEZIONE N. 5 – ULTIMA PARTE

(N.B. questo materiale sostituisce completamente i § 8 e 9 del Capitolo III della Sezione II della Parte I del Manuale e tutti i loro sottoparagrafi, quindi le pg. da 167 in basso a 179 del libro di testo)

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Ci sono dei casi nei quali l’ordinamento esclude in radice la colpevolezza di chi abbia tenuto un comportamento astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato.

Sono ipotesi in cui si verifica un qualcosa che esclude che possa ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del reato.

Si tratta di:

  1. Caso fortuito;
  2. Forza maggiore;
  3. Costringimento fisico;
  4. Errore.

§ 1. CASO FORTUITO

E’ un evento assolutamente non prevedibile ed eccezionale che improvvisamente incide sul comportamento dell’agente. Esempio: il suicida che si butta sotto un treno, rispetto alla condotta del conducente del treno che lo investe. Altro esempio: il malore assolutamente improvviso (senza avvisaglie prima della partenza) che colpisce il guidatore di un veicolo, rispetto all’omicidio o lesioni colpose causate nell’incidente che è conseguenza del malore.

Si può dire che il caso fortuito sia frutto dell’incontro fra comportamento umano e fatto naturale improvviso, da cui deriva una conseguenza imprevedibile. Infatti, esso si innesta su di una condotta umana in corso.

§ 2. FORZA MAGGIORE

E’ una forza esterna al soggetto, che lo obbliga a tenere una condotta senza che egli possa opporsi. Esempio: il contribuente deve fare un determinato adempimento entro un certo termine perché mancato rispetto del termine stesso comporta la commissione di un reato tributario (omissivo, evidentemente); una causa di forza maggiore si verificherà se, proprio nel giorno in cui scade il termine, l’ufficio postale da cui spedire il plico di documenti necessari è chiuso per sciopero oppure se proprio quel giorno un guasto ai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate impedisce di inviare i documenti telematicamente.

Conclusivamente: nel caso fortuito l’evento è imprevedibile; nella forza maggiore l’evento, anche se preveduto, è inevitabile.

§ 3. COSTRINGIMENTO FISICO

E’ la causa di esclusione della punibilità di chi ha commesso il fatto costrettovi da altro soggetto con violenza fisica alla quale l’agente non ha potuto resistere o sottrarsi.

Anche in questo caso manca la volontà dell’azione: con formula latina si dice che il soggetto non agit sed agitur (non si muove, è mosso; non agisce, viene fatto agire. La sua è una condotta sostanzialmente passiva).

§4. ERRORE

In generale, il termine errore sta ad indicare la situazione psicologica di chi sia convinto che la situazione in cui si muove stia in un determinato modo e, invece, essa ha tutt’altre caratteristiche.

Per effetto dell’errore, quindi, c’è una discrepanza fra la realtà ed il modo in cui l’agente se la rappresenta.

Errore, però, può essere anche la situazione in cui si trova chi sbagli nel fare qualcosa: la divergenza, in questo caso è fra quello che il soggetto voleva fare (il “voluto”) e quello che in realtà egli fa (il “realizzato”).

Alla luce di questi due diversi significati del termine “errore”, occorre fare una importante distinzione fra:

  • È dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia;
  • Cade su elementi irrilevanti nella struttura del reato. Esempio: errore di persona nell’omicidio. L’agente voleva uccidere, il fatto che abbia colpito la vittima sbagliata, non toglie disvalore alla condotta. Egli voleva commettere un omicidio, e così è stato.

§4.2. ERRORE-INABILITA’ Questo tipo di errore produce il fenomeno del cd. “reato aberrante”: per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato, l’agente porta a compimento un reato di verso da quello voluto.

La volontà del reto si è formata senza errori (non c’è alcun “errore-motivo”), ma in fase esecutiva, per uno sbaglio, il soggetto:

a) Lede una persona diversa dal destinatario voluto ( Aberratio Ictus ); b) Commette un reato diverso da quello voluto ( Aberratio Delicti ); c) Commette il fatto voluto con modalità diverse da quelle volute ( Aberratio Causae ). In questa ipotesi risponderà del reato solo se non sia una fattispecie a forma vincolata, perché in tal caso la mancata realizzazione delle modalità vincolanti esclude la sussistenza del reato. Esempio di aberratio causae punibile: l’agente spara un colpo per uccidere la vittima e la manca, ma la vittima per lo spavento muore di infarto. L’omicida è punibile comunque, perché l’omicidio è reato a forma libera. Aberratio Ictus:

  • MONOLESIVA: l’agente arreca offesa ad una sola persona, ovviamente diversa dalla vittima cui egli mirava. L’agente risponde come se avesse colpito la persona designata, ma: a) non gli vengono applicate le aggravanti che dipendono dalle condizioni o dalle qualità della persona effettivamente lesa (esempio: l’aggravante dello stato di gravidanza nei delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale); b) gli vengono applicate le attenuanti che egli riteneva esistenti (esempio: la speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato nei delitti contro il patrimonio). -PLURILESIVA: l’agente colpisce sia la vittima voluta, sia un altro soggetto. Egli risponde di entrambi i reati e verrà punito con una pena così

calcolata: pena per il reato più grave, aumentata fino alla metà per il secondo reato.

Aberratio Delicti:

  • MONOLESIVA: l’agente commette un unico reato, diverso da quello voluto. Egli risponde, a titolo di colpa, del reato commesso, sempre che – ovviamente- sia una fattispecie prevista dall’ordinamento nella forma colposa. Esempio: l’agente vuole uccide qualcuno sparandogli, lo manca e il proiettile infiamma del materiale combustibile, causando un incendio. Nel nostro codice l’incendio è punito anche nella forma colposa. -PLURILESIVA: l’agente commette sia il reato progettato, sia un ulteriore reato. Egli risponde di entrambi i reati: a titolo di dolo per il primo, a titolo di colpa per il secondo (se previsto come fattispecie colposa dalla legge). La pena verrà così calcolata: pena per il reato più grave, aumentata fino al triplo per il secondo reato. Esempio: lo stesso caso dell’omicida con arma da fuoco che, con un colpo incendia e con un altro uccide.