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Introduzione al Diritto: Concepción, Fonti e Fatti Giuridici, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica introduttiva al diritto, comprendendo concetti come diritto soggettivo, diritto come sistema di garanzie, diritto privato e fonti del diritto. Vengono anche discusse le differenze tra diritto romano e common law, e la distinzione tra fonti di cognizione e produzione del diritto. Il testo illustra concetti come fatti costitutivi, fatti modificativi, traffico giuridico, prescrizioni presuntive, diritti soggettivi, situazione giuridica soggettiva attiva, persona fisica e persona giuridica.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 09/11/2019

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Capitolo I – IL DIRITTO PRIVATO
Il diritto in generale è un insieme di regole che una determinata realtà sociale si attribuisce autonomamente
o meno per organizzare e regolare i rapporti al suo interno. Ciò è una necessita di qualsiasi comunità
organizzata, infatti per vivere in una società civile organizzata è necessario darsi delle regole, che regolano
pacificamente i rapporti tra i consociati. Tutte le attività che un soggetto svolge nella sua vita quotidiana
sono partecipate dal diritto.
Ordinamento: insieme dei diritti che regolano un determinato ambito (territoriale). È il complesso dei
principi giuridici ai quali il diritto deve uniformarsi.
Norma: regola di condotta. Comando che il diritto impone. Le norme giuridiche possono derivare da diverse
fonti del diritto, una di queste è la legge. La norma è ->
prescrittiva: impone un comando/regola.
astratta: si applica a tutti i casi concreti che rientrano nella fattispecie descritta dalla norma.
generale: non si rivolge a specifici individui.
Coercibile: ci devono essere delle conseguenze se non si rispetta la norma. Le pene fungono anche
da deterrente per il non rispetto della norma. Le sanzioni sono applicabili sul piano economico (es.
risarcimento del danno). La coercibilità distingue la norma giuridica da altre norme come quella
religiosa.
Il termine diritto può avere diverse accezioni:
diritto in senso oggettivo: insieme delle norme giuridiche; es. diritto italiano, comunitario ecc.
Diritto in senso soggettivo: pretesa del singolo soggetto che altri soggetti assumano il
comportamento indicato dalla norma.
Diritto come sistema di garanzie: stato di diritto (riconosce diritti e regole nei confronti di tutti)
Diritto privato: disciplina giuridica che regola i rapporti tra soggetti privati. Nel diritto pubblico si regolano i
rapporti tra lo stato e i cittadini. I privati sono persone fisiche e altri soggetti come associazioni, fondazioni,
società aventi o meno personalità giuridica.
Le disciplina del diritto privato è nel codice civile. Esso è una legge nel 1942 emanata con un regio decreto,
col quale sono state introdotte le norme che regolano il diritto privato.
Codice civile: è diviso in sei libri.
1- persone e famiglia.
2- successioni (eredità, trasferimento della proprietà dei diritti).
3- proprietà (tutti i diritti reali che gravano attorno alla proprietà e al godimento dei beni).
4- obbligazioni e contratti, responsabilità extra contrattuale.
6- tutela dei diritti (regole volte a una corretta applicazione del diritto).
Il c.c. è preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale (Le preleggi) e seguito dalle disposizioni di
attuazione e dalle norme transitorie.
Il diritto italiano è un diritto codificato: tutto ciò che riguarda la disciplina giuridica è diviso in codici,
ordinate per istituti giuridici -> codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura
penale e codice della navigazione. Il c.c. è la prima fonte
Ora sta avvenendo la decodificazione, il diritto è anche contenuto in una moltitudine di leggi speciali che
disciplinano diverse materie o modificano ciò che è presente nei codici. -> età della codificazione.
Non tutti i rapporti sono regolati dal diritto. Esso da la soluzione su come debba essere regolato il conflitto di
interessi: il diritto serve per regolare pacificamente questa situazione di conflitto di interesse. Il diritto è
quindi una scienza pratica, consente di risolvere a livello pratico delle situazioni che se no produrrebbero dei
contrasti nella società. Il diritto, inoltre, è rapporto intersoggettivo perché richiede la società.
EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PRIVATO
Grandi codificazioni:
Il nostro diritto è frutto di una lunga evoluzione. Alcuni istituti del diritto trovano radice nel diritto romano.
Successivamente è nato un diritto basato su usi e consuetudini (non scritto) che era la legge dei mercanti che
è poi diventato diritto commerciale. Il primo a codificare il diritto è stato Giustiniano che ha formato il
corpus iuris civilis. Esso è formato dal codex e novelle e istitutiones. Il codice civile ha distinto la società
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Capitolo I – IL DIRITTO PRIVATO Il diritto in generale è un insieme di regole che una determinata realtà sociale si attribuisce autonomamente o meno per organizzare e regolare i rapporti al suo interno. Ciò è una necessita di qualsiasi comunità organizzata, infatti per vivere in una società civile organizzata è necessario darsi delle regole, che regolano pacificamente i rapporti tra i consociati. Tutte le attività che un soggetto svolge nella sua vita quotidiana sono partecipate dal diritto.

Ordinamento: insieme dei diritti che regolano un determinato ambito (territoriale). È il complesso dei principi giuridici ai quali il diritto deve uniformarsi. Norma: regola di condotta. Comando che il diritto impone. Le norme giuridiche possono derivare da diverse fonti del diritto, una di queste è la legge. La norma è ->

• prescrittiva: impone un comando/regola.

• astratta: si applica a tutti i casi concreti che rientrano nella fattispecie descritta dalla norma.

• generale: non si rivolge a specifici individui.

• Coercibile: ci devono essere delle conseguenze se non si rispetta la norma. Le pene fungono anche

da deterrente per il non rispetto della norma. Le sanzioni sono applicabili sul piano economico (es. risarcimento del danno). La coercibilità distingue la norma giuridica da altre norme come quella religiosa. Il termine diritto può avere diverse accezioni:

• diritto in senso oggettivo: insieme delle norme giuridiche; es. diritto italiano, comunitario ecc.

• Diritto in senso soggettivo: pretesa del singolo soggetto che altri soggetti assumano il

comportamento indicato dalla norma.

• Diritto come sistema di garanzie: stato di diritto (riconosce diritti e regole nei confronti di tutti)

Diritto privato: disciplina giuridica che regola i rapporti tra soggetti privati. Nel diritto pubblico si regolano i rapporti tra lo stato e i cittadini. I privati sono persone fisiche e altri soggetti come associazioni, fondazioni, società aventi o meno personalità giuridica. Le disciplina del diritto privato è nel codice civile. Esso è una legge nel 1942 emanata con un regio decreto, col quale sono state introdotte le norme che regolano il diritto privato. Codice civile: è diviso in sei libri. 1- persone e famiglia. 2- successioni (eredità, trasferimento della proprietà dei diritti). 3- proprietà (tutti i diritti reali che gravano attorno alla proprietà e al godimento dei beni). 4- obbligazioni e contratti, responsabilità extra contrattuale. 6- tutela dei diritti (regole volte a una corretta applicazione del diritto). Il c.c. è preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale (Le preleggi) e seguito dalle disposizioni di attuazione e dalle norme transitorie.

Il diritto italiano è un diritto codificato: tutto ciò che riguarda la disciplina giuridica è diviso in codici, ordinate per istituti giuridici -> codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale e codice della navigazione. Il c.c. è la prima fonte Ora sta avvenendo la decodificazione, il diritto è anche contenuto in una moltitudine di leggi speciali che disciplinano diverse materie o modificano ciò che è presente nei codici. -> età della codificazione. Non tutti i rapporti sono regolati dal diritto. Esso da la soluzione su come debba essere regolato il conflitto di interessi: il diritto serve per regolare pacificamente questa situazione di conflitto di interesse. Il diritto è quindi una scienza pratica, consente di risolvere a livello pratico delle situazioni che se no produrrebbero dei contrasti nella società. Il diritto, inoltre, è rapporto intersoggettivo perché richiede la società.

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PRIVATO

Grandi codificazioni: Il nostro diritto è frutto di una lunga evoluzione. Alcuni istituti del diritto trovano radice nel diritto romano. Successivamente è nato un diritto basato su usi e consuetudini (non scritto) che era la legge dei mercanti che è poi diventato diritto commerciale. Il primo a codificare il diritto è stato Giustiniano che ha formato il corpus iuris civilis. Esso è formato dal codex e novelle e istitutiones. Il codice civile ha distinto la società

romana dalle altre, in queste ultime la giustizia era amministrata non sulla base del diritto ma sulla base del potere personale del sovrano o dittatore. Nel medioevo non c’era il diritto scritto ma il “Diritto comune” che era quello effettivamente applicato. Esso fonda le sue radici nel diritto romano. Poi, con la Rivoluzione francese si affermano dei diritti che prima non erano riconosciuti, il primato del diritto romano cade e dopo la Rivoluzione francese le grandi codificazioni portano a sostituire il modello precedente (diritto comune) con dei nuovi modelli di diritto codificato. Si crea quindi un sistema giuridico che fa propri gli ideali della Rivoluzione francese tra cui il principio di uguaglianza: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Nasce un nuovo diritto civile in Francia il CODE NAPOLEON (esso racchiude delle norme che riguardano un determinato settore). Il diritto comune viene sostituito dal code napoleon che è diviso in diversi libri.

• In Italia è successo che nel 800 dopo la Rivoluzione francese e l’emanazione del code napoleone, ha

adottato il code napoleon. Nasce il codice civile unitario (1865): esso è un codice comune per tutti i territori italiani. Codice civile nel ‘42: codice attualmente in vigore. Esso inizialmente riguardava solo le materie che erano disciplinate nel code napoleon (3 libri). Poi si è unificato il diritto privato con il codice del commercio ( libri). Il codice del commercio poi è stato abrogato ed è stato creato un libro 5 che parla del lavoro. Ci sono state delle leggi speciali sia contemporanee che successive all’emanazione del codice civile: esse regolano specialmente una determinata materia. Le principali leggi speciali sono la legge fallimentare, la legge sulla cambiale, sull’assegno, sui brevetti e sul diritto d’autore. Costituzione (1948): è stata modificata per adeguare il diritto alla realtà sociale e alle esigenze del diritto comunitario. È nata anche la necessita di adeguare il codice civile alla costituzione. Ci sono poi codici minori: codice del consumo (tutela il consumatore).

DIRITTO PRIVATO E PROCESSUALE: il luogo in cui il diritto privato trova applicazione è il tribunale ed è applicato dal giudice per risolvere la controversia. Il potere giudiziario è il potere di applicare il diritto e imporre la regola di diritto. Il diritto processuale determina le regole con cui si deve svolgere il processo (ci sono delle regole procedurali che sono regolate dal diritto processuale civile).

Ci sono dei livelli in cui si esercita il potere giudiziario, infatti il sistema di giustizia è strutturato a piramide. Ci sono due gradi di giurisdizione, in questo modo, si possono impugnare la sentenza di un giudice di livello inferiore davanti al giudice di livello superiore. Giudice di pace -> tribunale. Tribunale di primo grado -> corte d’appello. Alla corte di cassazione invece si fa riferimento per questioni di diritto, ha il compito di decidere se le norme giuridiche sono state correttamente interpretate dagli organi giudicanti di livello inferiore. => giudice di pace, tribunale e corte d’appello sono giudice di merito / Corte di cassazione è giudice di legittimità. Un soggetto può impugnare la sentenza di primo grado davanti al giudice di secondo grado che può emanare una nuova sentenza con un esito diverso. Ciò che contiene la sentenza è il GIUDICATO che ha dei limiti ->

• limiti oggettivi: il giudice si esprime sulle questioni poste, dalle parti, alla sua attenzione

• Limiti soggettivi: riguardano le parti che partecipano al giudizio, ovvero, un attore (lo inizia) e il

convenuto (chiamato a giudizio, deve difendersi usando delle argomentazioni). La sentenza emanata dal giudice ha efficacia solo tra le parti coinvolte. Il nostro ordinamento vieta alla sentenza di modificare la sfera di coloro che non partecipano al giudizio. Ogni persona ha diritto di difesa e di far valere le proprie ragioni nel giudizio. Chiamata del terzo: si invita un terzo a partecipare a giudizio e la sentenza emanata potrà produrre effetti anche nei suoi confronti.

La Corte costituzionale ha funzione di controllare la costituzionalità delle leggi e atti avete forza di legge emanati dallo stato, dalle regioni e comuni / conflitti di attribuzione dei poteri / accuse promosse nei confronti del PdR. I giudici di merito possono rivolgersi alla corte: qualora nel corso del giudizio un giudice ritiene che la norma è in contrasto con la costituzione, egli può rimettere la questione alla corte che deve rispondere riguardo alla sua costituzionalità. Se la corte dichiara l’incostituzionalità essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della corte (no vacatio legis).

DIRITTO PRIVATO E COMUNITA’ INTERNAZIONALE

Ogni stato ha un proprio ordinamento ma tutti gli stati si collocano in un contesto internazionale. Ci sono dei principi generali che armonizzano il contesto.

• Decisioni: riguardano singoli Stati o casi specifici

• Raccomandazioni e pareri: non hanno un valore produttivo di norme giuridiche; forniscono

indicazioni non vincolanti

• Direttive: ci sono direttive self-executive che contengono principi generali e hanno una disciplina

interna dettagliata che le rende direttamente applicabili prima del recepimento. Se uno stato non ottempera a una direttiva assume una responsabilità nei confronti degli stati membri, organi Ue e consumatori. C’è un periodo di tempo dato allo stato per adeguarsi alle direttive; con le self- executive durante questo periodo di tempo, il giudice può applicare il contenuto della direttiva per quanto riguarda le controversie nel rapporto verticale tra stato e cittadino (non è previsto per il rapporto orizzontale) 3°: leggi ordinarie (Parlamento) e atti aventi forza di legge (Governo) -> il CC si colloca in questo grado delle fonti del diritto, come tutti gli altri codici speciali che disciplinano determinate materie. 4°: regolamenti -> emanati da governo, enti pubblici, autorità; riguardano specifiche materie. Questo potere normativo deriva dalla legge perché la legge rinvia a regolamenti la disciplina di una certa materia (legge delega) -> rapporto subordinato.

• Sia le leggi sia i regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e diventano obbligatori il

15esimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la norma non disponga diversamente. 5°a: consuetudine -> fonte prevista dal CC, che ha contribuito all’evoluzione del diritto soprattutto nel periodo del Medioevo. Nasce per far fronte a una necessità. Perché si crei una legge a seguito di una consuetudine, ci devono essere un elemento oggettivo (comportamento generale, costante e uniforme) e soggettivo (convincimento dei soggetti che pongono in essere il comportamento, che questo costituisce il conformarsi di un obbligo giuridico). Ci sono tre tipologie:

• Consuetudo contra legem -> comportamento che è in contrasto con la legge sovraordinata

preesistente; essa non potrà mai produrre norme

• Consuetudo secundum legem -> consuetudine richiamata dalla legge, che richiama alcuni usi e

consuetudini per regolare determinate situazioni.

• Consuetudo praeter legem -> servono a colmare lacune del diritto, a produrre norme giuridiche in

campi/aree che non sono regolate da norme di grado superiore. 5°b: usi -> art. 8 c.c. “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”. Sono riunite in raccolte (pubblicate dalle camere di commercio).

• Usi normativi -> fonte sussidiaria nelle materie non regolate dalla legge

• Usi negoziali ->usi interpretativi o integrativi della volontà delle parti contraenti.

Le fonti si basano sul principio gerarchico, ovvero, le leggi di grado inferiore non possono modificare o contraddire norme di grado superiore. Ad es. la costituzione non può essere modificata da leggi ordinarie, ma da leggi costituzionali (iter più complesso). Tutte le fonti, tranne usi e consuetudini, si trovano in testi scritti (sono di natura scritta). La desuetudine non è mai fonte del diritto. La conoscenza della legge -> l’ignoranza della norma giuridica non può essere invocata come scusa o giustificazione di un comportamento non conforme alla legge. Si presume che i cittadini conoscano la legge e le osservino.

Non sono fonti del diritto:

  1. giurisprudenza -> non è fonte del diritto, solo negli ordinamenti di common law; è l’insieme delle decisioni e delle sentenze dei giudici.
  2. la dottrina -> ha rilevanza sul piano interpretativo del diritto
  3. equità -> principio creato dal giudice per risolvere una determinata controversia, in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Significa individuare un equo temperamento tra le parti. È solo un metodo – criterio di soluzione nel caso concreto.

Interpretazione della legge Applicare il diritto = dare una concreta applicazione delle norme / fa si che i soggettivi tengano un determinato comportamento. L’interpretazione è l’attività creativa che determina il significato della norma ed è svolta dal giudice, ma anche dal legislatore (quando emana una legge deve verificare che non contrasti una legge di rango superiore e quindi deve interpretarla) e dalla dottrina (es. i professori). L’attività volta a interpretare la legge è l’attività ermeneutica; usata quando le norme presentano un’ambiguità, quando è desueta (emanata molti anni prima) o quando ci sono lacune del diritto in certi ambiti (si usa l’analogia).

La norma sull’interpretazione della legge si trova nell’art 12 CC, che introduce il criterio letterale per l’interpretazione. Criterio che non è più sufficiente perché ad es. le parole possono avere diversi significati.

• Criterio letterale: “nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Questo art. è tacitamente abrogato perché non conforme con le necessità attuali, sono previsti ulteriori criteri:

• Estensiva: nonostante una norma disciplina regoli una fattispecie, questa può essere prevista anche

per altre fattispecie

• Restrittiva: numero casi concreti minore rispetto alle fattispecie astratta

• Autentica: legislatore che emana la norma fornisce la sua interpretazione; quindi deve essere

applicata tenendo conto della norma interpretativa successiva alla pubblicazione della legge, che è vincolante. Le norme interpretative hanno efficacia retroattiva (effetti retroagiscono dal momento di emanazione della norma)

• Costituzionalmente orientata: devono rispettare i principi costituzionali, altrimenti la Corte

costituzionale dichiara l’illegittimità e verrà abrogata

• Sistematica: norma non può essere considerata singolarmente, bisogna considerare anche il contesto

generale all’interno del quale si trova la norma

• Assiologica: conforme ai criteri (?)

Scopo di chi interpreta è l’individuazione della ratio legis, ovvero, l’interesse che la norma intende tutelare. La legge non ha effetto retroattivo, quindi, produce effetti solo successivamente l’emanazione/pubblicazione per i casi che succedono successivamente. Però le norme interpretative possono essere retroattive perché indicano come una norma deve essere intesa.

L’interpretazione come funzione integrativa si ha attraverso lo strumento dell’analogia. Si può colmare una lacuna con l’analogia legis -> “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” (art. 12 comma II). Quindi il giudice applica una norma che regola materie analoghe al caso simile perché in un diritto codificato non ci possono essere lacune. Analogia iuris -> “se il caso rimane ancora nulla, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato” (si chiama meccanismo di chiusura). Non tutte le norme possono essere suscettibili all’interpretazione analogica, art. 14 c.c.: norme di diritto penale (in contrasto con la certezza del reato e della pena e perché le persone devono conoscere le conseguenze delle loro condotte), norme eccezionali (norme che disciplinano una situazione eccezionale per quanto riguarda il tempo o il luogo della situazione stessa; es. casi di calamità naturale / guerra…) e norme speciali (norme che forniscono discipline speciali per determinate materie; prevale sulla legge generale).

Una legge può essere abrogata, ovvero, perde l’efficacia vincolante.

• Tacita: quando una legge successiva o emanata da un organo di grado superiore dispone diversamente,

ma non è direttamente espressa l’abrogazione della legge precedente

• espressa: viene esplicitamente abrogata

• quando viene dichiarata incostituzionale (corte cost.) o quando contrasta con una norma comunitaria

(Corte di giustizia)

• referendum abrogativi: cittadini votano per decidere se abrogare o meno una legge

Terza parte ISTITUTI GIURIDICI Gli istituti giuridici (della famiglia, delle successioni, del contratto…) sono meccanismi che il diritto ha costruito per creare una realtà giuridica idonea a disciplinare situazioni concrete. Essi regolano la vita in una situazione o fattispecie

• fattispecie = complesso di situazioni, fatti giuridici alla quale la norma collega la sua applicabilità.

Possono essere semplici (singolo fatto giuridico determina l’applicazione della norma) o complesse (devono ricorrere più fatti o atti giuridici per la sua realizzazione), sulla base del numero e delle posizioni dei fatti giuridici che sono necessari al suo costituirsi. Diritto è composto da una visione:

• Statica -> è la situazione giuridica (es. proprietà o diritti reali) e la norma disciplina i rapporti giuridici

• Dinamica -> i fatti giuridici modificano la realtà giuridica (contratti).

inerenti l’esercizio d’impresa. Se si vuole dimostrare il danno subito da un’impresa causato da un’altra persona, si usa la scrittura del bilancio. C) Prova testimoniale: dichiarazione che viene resa in giudizio da un soggetto estraneo alla causa; si ricorre quando non si ha un documento. Il terzo testimonia la veracità o meno dei fatti, in modo imparziale (non deve avere interessi nell’esito), riferisce sui fatti a cui è venuto a conoscenza in modo diretto o indiretto. Art. 2721 “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando l’oggetto eccede 2,58 euro”. Art. 2724: la prova per testimoni è ammessa quando vi è un principio di prova scritta, quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta, quando il contraente ha perso il documento per motivi non imputati ad esso (senza colpa del contraente). D) Presunzioni: strumento di prova indiretto perché si fa riferimento ad esso quando non si ha una prova scritta ma attraverso un processo logico-deduttivo si può giungere ad esso. Sono le conseguenze che il giudice o la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Due tipologie -> legali: previste dalla legge e non può essere fornita una prova contraria, oppure, consentono l’onere della prova relativa l’altra parte // semplici: sono rimesse alla prudenza del giudice, che può decidere liberamente di assumere una deduzione; può farlo solo se ci sono presunzioni gravi, precise e concordanti, altrimenti non può ricorrere alla presunzione; è ammessa la prova contraria quindi può essere smentita. E) Confessioni: dichiarazione effettuata da un terzo dell’esistenza di fatti a lui sfavorevoli e, invece, vantaggiosi nei confronti di altri soggetti. Per questo motivo è ragionevole pensare che dica la verità. Può essere giudiziale (resa all’interno del giudizio, da una persona capace di disporre dei diritti; piena prova nei confronti di chi l’ha resa) o stragiudiziale (resa al di fuori del processo, dalla parte processuale o da un rappresentante; può essere fatta a un terzo o resa all’interno di un testamento; ha efficacia probatoria). L’unico modo per revocare la confessione è per violenza o per errori di fatto. F) Giuramento: una parte deferisce all’altra parte il giuramento, ovvero, giurare circa l’esistenza di un determinato fatto o atto, quando non può essere verificata con nessun altro mezzo di prova. Se c’è falso giuramento si risarcisce il danno alla parte lesa. Due tipi: decisorio (una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa) o suppletorio (viene deferito d’ufficio dal giudice a una delle arti al fine di chiudere la causa, quando non ci sono altri mezzi di prova).

PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI

Gli strumenti di pubblicità permettono di rendere pubbliche e quindi conoscibili a terze, determinati fatti o atti giuridici. Strumenti di pubblicità: registri stato civili (matrimoni), registro delle imprese (elenco delle imprese, società), registro immobiliari, pubblico registro automobilistico (es. passaggi o certificato di proprietà), registro navale e registro degli aeromobili. Le pubblicità svolgono funzioni diverse:

• notizia -> rende noti a terzi una vicenda, senza che dalla mancanza dell’adempimento possa derivare

l’invalidità o l’inefficacia dell’atto.

• costitutiva -> l’adempimento pubblicitario è elemento integrante della fattispecie, quindi, la mancanza

della pubblicità impedisce il prodursi degli effetti dell’atto (es. iscrizione di ipoteca).

• dichiarativa -> atto se non è iscritto continua ad essere efficacie, ma è opponibile ai terzi (es.

trascrizione) Trascrizione Regime di pubblicità dichiarativa che si attua a mezzo di pubblici registri e che ha per oggetto atti relativi a beni immobili o beni mobili registrati. È una pubblicità dichiarativa perché ha la funzione di consentire al titolare del bene di non far valere il proprio diritto a terzi. Art. 2643 cc. indica gli atti oggetto di trascrizione; es: i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di proprietà, la costituzione o modificazione di qualsiasi diritto reale legato a un immobile… Ai fini della trascrizione è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata; la trascrizione nei registri immobiliari si effettua tramite la predisposizione e la presentazione presso l’Agenzia delle Territorio del titolo che da luogo alla trascrizione e della nota di trascrizione (il contenuto). Dal momento di trascrizione si presume che i terzi siano a conoscenza del diritto; chiunque ha interesse ha la possibilità di conoscere il titolare del diritto -> presunzione di conoscenza. Affinché la trascrizione sia completa, ogni fatto relativo al bene deve essere trascritto; per questo si parla si continuità. Le trascrizioni possono avere un effetto prenotativo del diritto, quindi, la titolarità del diritto può essere prenotato; es. domande giudiziarie.

Quarta parte Traffico giuridico -> persona fisica o giuridica che sono soggetti di diritto.

• Persona giuridica: complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo a cui l’ordinamento

giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.

L’ESTINZIONE DEI DIRITTI: PRESCRIZIONE E DECADENZA

Istituti che regolano l’estinzione del diritto. Se il soggetto non usufruisce il diritto per un certo periodo di tempo, si ha l’estinzione del diritto.

  1. Prescrizione: si ha l’estinzione del diritto quando il soggetto non lo esercita per un periodo di tempo; infatti la legge sanziona chi non esercita il proprio diritto e si presume che venga a mancare l’interesse di quel diritto. Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (es. diritti inviolabili della persona, di proprietà...). La disciplina legale è una norma improrogabile, quindi, le parti non possono modificare la disciplina legale della prescrizione. Deve essere fatta valere da qualcuno in giudizio; infatti non opera automaticamente, ovvero, non viene indicata dal giudice. Viene eccepita da chi ha interesse. La prescrizione ha come fondamento la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione decorre dal giorno successivo al momento in cui il diritto può essere esercitato; ma gli eventi possono interrompere o sospendere il decorso della prescrizione:
  • Sospensione della prescrizione -> in casi previsti dalla legge (rapporto tra le parti o condizione del titolare), la prescrizione viene sospesa; il tempo maturato in precedenza continua ad avere effetti.
  • Interruzione della prescrizione -> provoca l’inizio di decorrenza del nuovo periodo di prescrizione. Si richiede tramite la domanda a un obbligo di fare o meno un qualcosa rispetto a un altro soggetto o tramite la costituzione in mora (il creditore comunica al debitore l’obbligo di compiere l’adempimento / anche il debitore può interrompere la prescrizione quando riconosce il debito). Tempi della prescrizione ordinaria: durata è di 10 anni, se la legge non dispone diversamente. Possono essere di 20 anni nel caso di diritti reali su cosa altrui; 5 anni ad es. nel caso di annullamento del contratto; 1 anno es. rescissione dei contratti o premio assicurativo, invece per tutti gli altri casi legati all’assicurazione si ha la prescrizione di 2 anni. Prescrizioni presuntive: stabilite dalla legge che derivano da consuetudini sociali- economici per le quali è previsto che il debitore deve adempiere in tempi brevi
  1. Decadenza: legge o le parti fissano un termine perentorio entro il quale il titolare deve compiere una determinata attività, altrimenti si ha la perdita del diritto. È la perdita della possibilità di acquistare un diritto per inerzia del titolare. Interesse di definire in poco tempo una situazione giudica incerta. Non subisce variazioni, quindi, non si sospende o interrompe.

DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI

Diritti soggettivi -> diritti riconosciuti al singolo; è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Tutelati dal diritto privato e dal giudice ordinario.

• Diritti assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Es. diritto di privacy; diritti inviolabili

della persona umana, che spettano a ciascuno dalla nascita; diritti reali.

• I diritti relativi vengono fatti valere nei confronti di una sola persona determinata o di più persone

specifiche; es. diritto di credito e potestativi.

Interessi legittimi -> rilevano per il diritto amministrativo / interesse del singolo riferito alla legittimità degli atti amministrativi. Situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da norme di interesse pubblico, che regolano il buon funzionamento della PA (tutela dal diritto pubblico e dal giudice amministrativo). Ora viene riconosciuta in via autonoma la risarcibilità del danno dalla PA.

Figure affini (situazioni giuridiche soggettive) Facoltà: comportamento che un soggetto può lecitamente porre in essere. Concorrono a formare i diritti soggettivi e sono imprescrittibili. Onere: situazione soggettiva che impone al soggetto di tenere un determinato comportamento al fine di realizzare un interesse proprio; invece, con l’obbligo si realizza un interesse altrui. Es. onere della prova. Potestà: potere-dovere che si esercita nei confronti propri ma anche altrui. Es. potestà genitoriale. Aspettativa: soggetto è in una posizione di attesa di acquisto di un diritto durante un periodo di incertezza. Posizione tutelata dall’ordinamento giuridico perché vi è un interesse del singolo. Durante l’aspettativa il soggetto può compiere atti conservativi del diritto, in modo tale da evitare il danneggiamento o la perdita della cosa. Status: posizioni giuridiche che le persone assumono nell’ambito della famiglia e della comunità. Sono collegate un insieme di situazioni giuridiche che appartengono a tutte le persone appartenenti a quello status.

• Per matrimonio: coniuge, straniero o apolide, che sposa un cittadino italiano quando sussistono

determinati casi previsti dalla legge.

• Per concessione: concessa con decreto dal PdR, su proposta del Ministro dell’interno, nelle particolari

ipotesi previste dalla legge Principi -> uguaglianza tra sesso, per discendenza, trasmissioni del diritto ius soli, possibilità della doppia cittadinanza, manifestazione della volontà di acquisto o perdita della cittadinanza (mai per motivi politici). Cittadino italiano è anche atomicamente cittadino UE.

CESSAZIONE

• Morte: necessita di un accertamento, sia evento morte che momento, diretto (presenza di un cadavere e

accertamento da parte del medico) o indiretto (quando si presume l’evento morte, es. con un incendio non si possono accertare i cadaveri). Con la morte si estinguono i diritti strettamente inerenti alla persona, mentre gli altri diritti passano agli eredi. L’accertamento della morte e la sua registrazione sono funzione amministrativa dello stato (ufficio dello stato civile).

• Commorienza: si ha quando avviene simultaneamente la morte di più persone a causa di uno stesso

evento. Si fissa la presunzione legale nel caso in cui non è possibile accertare la sopravvivenza di una persona ad un’altra, quindi la legge presume che siano decedute nello stesso momento. Non c’è successione.

• Scomparsa: quando non appare nella sua residenza o domicilio o quando non si hanno più notizie per

un certo periodo di tempo, parametrato in base alle abitudini della persona. Dichiarata dal tribunale o dai soggetti che hanno interesse ad avere i diritti dalla persona scomparsa. Viene nominato un curatore dal Tribunale, che rappresenta la persona in giudizio e forma degli inventari circa il patrimonio della persona scomparsa (per divisioni degli aspetti successori o per i creditori); può compiere atti conservativi.

• Assenza: richiede il trascorrere di 2 anni dalla scomparsa della persona. Richiesta da chi presume di

essere successore o di chi ha diritti in seguito alla morte della persona al Tribunale. La persona assente non può esercitare o acquistare diritti. Il matrimonio non si scioglie per assenza, ma se il coniuge si sposa non si può impugnare il matrimonio finche dura l’assenza. Gli eredi sono immessi nel possesso temporaneo dei beni, ma prima bisogna fare un inventario del patrimonio della persona scomparsa.

• Morte presunta: quando decorrono 10 anni dalla scomparsa / approvata per presunzione. Quando il

tribunale accerta con sentenza la morte presunta, gli effetti decorrono dal momento della scomparsa (quindi almeno 10 anni prima). Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e gli eredi (o i loro successori) ora possono disporre liberamente dei beni del morto presunto.

INCAPACITA’ E MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione permettono di tutelare gli aventi causa degli incapaci e l’incapace stesso, ovvero, un soggetto non in grado di curare i propri interessi e di agire nel traffico (in modo temporaneo o permanente). L’incapace non ha la capacità di agire; la legge interviene con misure volte a evitare che questi soggetti compiano atti pregiudizievoli a propri interessi, affiancandogli un soggetto capace che lo assista. In base al grado di incapacità si distingue tra:

• Assoluta -> la persona incapace non può compiere nessun tipo di atto, altrimenti è nullo. Si ha

nell’ipotesi di minore d’età e l’interdizione

• Relativa -> può compiere atti di ordinaria amministrazione e non quelli di straordinaria amm. Per

l’amministrazione di sostegno, emancipazione e inabilitato. Incapace in base ai motivi:

• Legale -> è incapace di agire per atto di una norma giuridica

• Naturale -> soggetto per la legge è capace di agire, ma di fatto è in una situazione di incapacità di

intendere e volere. Incapacità può essere anche temporanea.

A) Minore d’età Non ha la capacità d’agire e quindi anche l’incapacità negoziale e a stare in giudizio. Il contratto concluso da un minore è invalido (annullabilità). I minori sono incapaci di porre in essere atti giuridici (si tratta di incapacità assoluta), ma possono porre in essere fatti giuridici. Il minore è soggetto alla potestà genitoriale, che può essere congiunta o disgiunta (per gli atti di straordinaria amministrazione sono necessari entrambi i genitori), altrimenti il giudice tutela direttamente il minore o nomina un tutore. Il minore, in campo penale, risponde comunque se commette atti illeciti.

Il minore si emancipa quando si sposa. Un minore con almeno 16 anni si può sposare, su autorizzazione del giudice, per gravi motivi indicati dalla legge. Acquista una ridotta capacità, perché può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amm. è assistito da un curatore e autorizzato dal Giudice tutelare.

B) Interdizione Soggetto che è capace di agire ma, per cause sopravvenute, è ritenuto incapace

• Giudiziale: giudice dichiara con sentenza l’interdizione del soggetto, perché infermo di mente.

Funzione di tutelare il soggetto e gli aventi causa. Sentenza ha la funzione pubblicistica, in modo tale che sia conoscibili nei confronti dei terzi. L’incapacità è assoluta e dura fino alla revoca della sentenza.

• Legale: legge produce gli effetti dell’interdizione. Funzione di pena accessoria, infatti, si applica ai

soggetti con una pena detentiva superiore ai 5 anni. Gli è riconosciuta la possibilità di emanare atti personalissimi. L’interdizione perdura fino alla fine della pena. Richiesta dai familiari al giudice, che nomina il tutore, ovvero, colui che deve tutelare e rappresentare l’interdetto (in nome e per conto di atti di ordinaria e straordinaria amm.). Atti che il tutore non può compiere sono quelli personalissimi (successione e matrimonio). Gli atti emessi dall’interdetto sono invalidi.

C) Inabilitazione

  • casi previsti dal c.c.: infermità di mente / uso bevande alcoliche o stupefacenti con continuità e se la persona causa pregiudizi economici a sé stessa o alla propria famiglia / sordomuto o al cieco dalla nascita che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
  • viene richiesta al 17esimo anno d’età e ha effetti al compimento del 18esimo. Può essere richiesta dai famigliari, dal coniuge, dai patenti fino al 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, da una persona convivente ma anche dalla persona stessa. Il giudice dichiara l’interdizione con sentenza dopo aver valutato la gravità della situazione; gli effetti si producono dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e possono essere revocati solo con sentenza.
  • questi soggetti possono compiere atti di ordinaria amministrazione e atti personali, mentre, per gli atti di straordinaria amministrazione subentra la figura del curatore (altrimenti sono annullabili) -> incapacità relativa.

D) Amministratore di sostegno

  • Agisce come curatore e tutore / istituto previsto a tutela dei soggetti che hanno patologie che li mettono, perennemente o temporaneamente, nella situazione di essere incapace di badare a sé stessi e ai propri interessi, anche patrimoniali. Figura istituita nel 2004 e viene nominata con decreto dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
  • incapacità relativa: per il compimento degli atti di straordinaria amm. è assistito dall’amministratore di sostegno, che riferisce al giudice tutelare.
  • istituto dotato di flessibilità e temporaneità, a differenza di quelli precedenti. Viene istituito per la migliore valorizzazione della persona umana e ha carattere residuale. Nei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni dell’incapace, pena la revoca della nomina (si ha anche quando vengono meno i presupposti).
  • richiesto dalla persona stessa, da famigliari o parenti. Il giudice deve accertare la condizione del soggetto e cerca di limitare i limiti alla persona

E) Incapacità naturale

  • persone che non hanno la capacità di intendere e di volere, temporanea o permanente, di fatto oppure se sussistono determinate cause -> scollamento tra situazione giuridica e di fatto. Quando il soggetto è incapace di intendere e di volere in determinate situazioni e compie atti pregiudizievoli ai propri interessi
  • gli atti sono annullabili, solo in certi casi previsti, e le ipotesi per l’annullamento devono essere dimostrate. Atti unilaterali Sono atti che comportano obbligazioni. Se vengono posti in essere da un soggetto che, momentaneamente, incapace di intendere e di volere, e il soggetto richiede l’annullamento il giudice deve valutare l’atto. L’atto è annullabile se: si verifica l’incapacità, se l’atto costituisce un grave pregiudizio economico e la mala fede dell’altro soggetto (ovvero la consapevolezza dell’incapacità dell’altro soggetto). Quando verifica i fatti e sussistono tutti i presupposti, gli effetti dell’atto decadono e diventa inefficacie. Se c’è un conflitto di interesse tra i due soggetti, il giudice deve dichiarare l’interesse che prevale e far valere i diritti di quel soggetto (con la condizione di buona fede e titolo oneroso)

La moglie solitamente prende il cognome del marito, ma può anche aggiungerlo e lo conserva durante lo stato vedovile; in caso di divorzio, la moglie può chiedere di mantenere il cognome del marito al tribunale solo quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Per i figli nati al di fuori del matrimonio, prendono il cognome del primo genitore che lo ha riconosciuto. È prevista una procedura per cambiare sia il nome sia il cognome, ma è più complesso avere la possibilità di cambiare il cognome, infatti è possibile quando è ridicolo o vergognoso. Atti lesivi ->

  • contestazione: atti volti a precludere o ostacolare l’uso del cognome
  • usurpazione: quando si usa il nome altrui per rappresentare la propria persona.
  • utilizzazione abusiva: uso un mone altrui per identificare un prodotto commerciale o una persona di fantasia (lede l’immagine). Il nome può essere concesso a terzi a titolo oneroso o per fini commerciali.

3. Diritto all’onore e al decoro

Onore = insieme delle doti intellettuali. Decoro = insieme doti intellettuali e fisiche. Reputazione = opinione dei terzi riguardo all’onore e al decoro di una persona. Questi 3 concetti fanno parte dell’integrità morale della persona (la sua reputazione personale) e i primi due riguardano la persona stessa. L’ordinamento giuridico prevede un livello minimo di onore e decoro che spetta a ciascuna persona, fin dalla nascita; poi questi variano in base alla persona, al luogo, tempo, contesto in cui opera… Cede di fronte a esigenze di notizia di stampa, quando è socialmente utile, veritiera e deve essere resa limitando il più possibile la violazione del diritto (altrimenti è necessario il consenso).

4. Diritto all’immagine e al ritratto

Divieto di esporre o pubblicare il ritratto altrui, ovvero, ogni tipo di rappresentazione delle sembianze fisiche del soggetto. Si viola tale diritto anche con l’utilizzo di un sosia. Il diritto all’immagine implica il divieto di esporre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso oppure quando reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della stessa. Si può cedere a terzi per titolo oneroso o per scopi commerciali ma è necessaria una concessione (l’uso dell’immagine è limitato al tempo, luogo e spazio previsto dalla concessione). Non è prevista la concessione per casi previsti dalla legge -> quando il soggetto è un personaggio pubblico o ricopre cariche pubbliche, per necessità di giustizia o di polizia, per scopi scientifici o didattici e se sono collegati a fatti di ordine generale e pubblico (esigenze di cronaca e di informazione). Questo diritto non impedisce di fotografare il soggetto, ma di divulgare l’immagine.

5. Diritto alla riservatezza

Tutela l’intimità della sfera privata e personale; è il potere di vietare a terzi di divulgare fatti della propria vita privata. Nel 1995 una direttiva Ue impose la tutela dei dati sensibili dei soggetti: disciplina il trattamento e le modalità di diffusione di tali dati; l’obbiettivo è quello di creare un mercato per la circolazione di tali dati in tutti gli stati Ue. L’Italia riceve questa direttiva e nasce il Codice della Privacy. Esiste un’autorità indipendente, istituito nel 2003, che vigila sul rispetto di norme della privacy -> controllo su come vengono raccolti, comunicati, archiviati, documentati… i dati sensibili di tutti i soggetti.

6. Diritto d’autore

Tutela il diritto morale d’autore e l’opera d’ingegno da un uso abusivo da parte di terzi.

• Diritto morale d’autore -> rivendicare la paternità dell’opera / opporsi alle modifiche e agli atti che

danneggiano l’opera / di inedito / di determinare il momento e i limiti di pubblicazione / ritirare l’opera dal mercato per ragioni morali.

3° parte LA PERSONA GIURIDICA Soggetto di diritto per volontà della legge, perché essa li riconosce come persone. Persona giuridica = associazioni quando sono riconosciute, associazioni e società di capitali -> hanno la personalità giuridica / è un complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto; è dotata di una propria capacitò giuridica. Gli vengono riconosciuti diritti-obblighi, dispongono di un loro patrimonio (col quale risponde dei debiti), è proprietaria di beni e possono porre in essere atti giuridici.

Organizzazione dotata di soggettività giuridica. Hanno un’identità propria, anche se sono costituite da persone fisiche. Il diritto costituisce le persone giuridiche, in modo tale che le persone fisiche possono “staccarsi” dal soggetto giuridico.

• Teoria della finzione: la persona fisica è frutto di una finzione giuridica / soggetto artificiale creato dal

diritto.

• Teoria organica: organismi sociali dotati di propri interessi e volontà, che si distinguono dalle persone

fisiche che lo compongono. Acquisto personalità giuridica Le associazioni e le fondazioni la acquistano tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; istituito presso le prefetture (l’iscrizione ha valenza costitutiva). Le altre persone giuridiche tramite l’iscrizione nel registro delle imprese; prima è previsto un controllo da parte dei notai, che sono i garanti della legittimità dell’atto. Caratteristiche -> autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio si distingue da quello delle persone fisiche che lo hanno costituito) / sono collegate al territorio tramite la sede.

ENTE = le persone fisiche possono organizzarsi in centri di interessi che si distaccano da queste persone che le hanno fondati. Si distinguono enti pubblici e privati ->

• pubblici: perseguono interessi collettivi e generali

• privati: perseguono un interesse privato o particolare

Gli enti privati possono essere con personalità giuridica (capacità giuridica generale: piena capacità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta) oppure enti non personificati (hanno una capacità limitata, non vengono del tutto distinti dalle persone fisiche che li compongono e un’autonomi patrimoniale imperfetta). Esistono anche enti non profit = associazioni riconosciute e non, movimenti, gruppi e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro. È formato da organi interni (scelte interne e organizzazione) ed esterni (adibiti a manifestare all’esterno la volontà dell’ente), che rappresentano l’ente stesso.

SOCIETA’ = accordo che i soci costituiscono per formare un nuovo ente di diritto. Può essere pluri o unilaterale. Ci sono società di persone (snc, spa) e di capitali (spa, sapa, srl).

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI

Enti giuridici che hanno soggettività giuridica. Associazione: ente con personalità giuridica, formato da un’organizzazione e da un complesso di persone, per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (scopo altruistico / non ripartizioni degli utili tra gli associati, che non hanno un guadagno diritto). Nell’associazione prevale l’elemento personale (gli associati). Si costituisce attraverso un atto costitutivo; col quale gli associati indicano lo scopo che perseguono; è un atto pubblico e deve essere redatto dal notaio. Lo statuto, invece, indica le modalità di svolgimento, l’organizzazione e i fini dell’associazione. Ha una sede = centro in cui svolge la propria attività. Titolare di un diritto al nome, che se viene usurpato, può richiedere le stesse forme di tutela previste per la persona fisica. Il patrimonio deve essere usato per il perseguimento dello scopo dell’associazione; che, può essere proprietaria di beni, anche produttivi di frutti. Gli organi ->l’assemblea è la riunione degli associati in funzione deliberante perché si forma la volontà dell’ente; deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; le delibere non possono essere contrarie alla legge, allo statuto e all’atto costitutivo, altrimenti sono annullabili / gli amministratori gestiscono, rappresentano l’associazione (potere di rappresentanza) e rispondono sia agli associati sia ai terzi con i quali hanno contrattato / gli associati sono coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo; possono recedere l’associazione (estinguono il loro rapporto associativo) oppure possono essere esclusi su delibera dell’assemblea per gravi motivi o per quelli indicati nello statuto -> questi non possono ripetere i contributi versati e non hanno diritto sul patrimonio. Casi di estinzione dell’associazione -> se rimane un solo socio / cause di scioglimento previste nell’atto costitutivo / quando lo scopo è raggiunto o è divenuto impossibile. Dopo lo scioglimento si ha la liquidazione del patrimonio su indicazione dell’atto costitutivo o dello statuto.

A livello storico -> per la Chiesa il matrimonio è un sacramento e viene esercitata a livello religioso. Con la Rivoluzione francese, il matrimonio è un contratto civile e quindi si iniziano a dare importanza agli effetti civili del matrimonio religioso; i cattolici però dovevano sposarsi due volte: una in chiesa e una in Municipio, per acquisire gli effetti civili. Nel 1929, quando furono stipulati i Patti Lateranensi, fu introdotto il matrimonio concordatario: il matrimonio religioso, celebrato secondo il diritto canonico, produceva effetti civili. La Costituzione fissa nell’art. 29 e 30 i principi fondamentali del diritto di famiglia, poi ci fu la riforma del diritto di famiglia.

Nel codice manca una definizione di famiglia perché muta nel tempo. Ora l’ambito della famiglia è solitamente ristretto alla convivenza tra genitori e figli (famiglia nucleare). La Costituzione la definisce come naturale società fondata sul matrimonio (riconosce quella legittima e non quella naturale).

• Art. 29: parità tra i coniugi con lo scopo dell’unità famigliare

• Art. 30: diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal

matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. La famiglia legittima è quella fondata dal matrimonio, ma il diritto riconosce comunque la famiglia formata da persone non coniugate (famiglia di fatto). Con la giurisprudenza si è iniziato ad interessarsi anche alla famiglia di fatto, garantendo gli stessi diritti di quella legittima. Questi diritti sono stati poi introdotti con la legge del 2016, che regola le:

  • unioni civili -> unione tra persone maggiorenni dello stesso sesso con gli stessi effetti del matrimonio; si dichiara di fronte l’ufficiale di stato civile con la presenza di due testimoni
  • convivenze di fatto -> due persone maggiorenni unite da legami di coppia e di reciproca assistenza materiale-spirituale, non vincolati da parentela, affinità, altro matrimonio o unione civile… hanno una stabile convivenza; convivente ha gli stessi diritti o simili del coniuge. Si tratta di famiglia di fatto. Per stato di famiglia si intende la pluralità di rapporti famigliari che si instaura col matrimonio, ovvero, la posizione che spetta ad un soggetto all’interno della propria famiglia.

Negozio famigliare

• personalissimi -> posti in essere solo dalla persona fisica nei confronti della quale producono effetti

(un soggetto interdetto non può compiete questi atti), non esclude la rappresentanza volontaria

• formali -> richiedono una determinata forma, es. nel matrimonio la presenza di testimoni, per essere

validi

• nominati -> i privati possono usare solo figure negoziali previste specificamente dalla legge.

• legittimi -> la disciplina è legale e non può essere modificata dalla volontà delle parti.

IL MATRIMONIO

Negozio giuridico formale e solenne, non è un contratto (manca il requisito patrimoniale) Si può intendere sotto una duplice veste -> come atto (negozio solenne costitutivo di status) e come rapporto (comunione spirituale e materiale dei coniugi). Disciplinato dal Titolo V, Libro I c.c., ma varie leggi hanno modificato il diritto di famiglia -> es. legge del 75 (rientra ora nel c.c.) / divorzio (legge del 1970: si trova nelle leggi complementari, in fondo al c.c.). Effetti del matrimonio -> i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri / obbligo reciproco alla fedeltà, alla collaborazione negli interessi della famiglia e alla coabitazione… Promessa di matrimonio La promessa non obbliga nessuno a contrarre matrimonio. La volontà dei nubendi è libera fino alla celebrazione del matrimonio; quindi, sono liberi di romperla prima della celebrazione. Condizioni per contrarre matrimonio, altrimenti è nullo ->

• Maggiore età, con l’eccezione dell’ultra 16enne che fa richiesta al giudice di contrarre matrimonio

(solo per gravi motivi)

• Capacità d’agire, quindi, l’interdetto per infermità di mente non può sposarsi

• Chi è non è vincolato da matrimonio precedente

• Non ci devono essere vincoli di parentela, affinità e affiliazione / solo tra affini oltre al terzo grado.

• Non possono contrarre matrimonio le persone tra le quali una è stata condannata per omicidio

consumato o tentato sul coniuge dell’altro

• Non può contrarlo la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla

cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Impedimenti al matrimonio -> impedimenti dirimenti che rendono invalidi il matrimonio / impedimenti impedienti che ostano la celebrazione del matrimonio. Es. le condizioni per contrarre matrimonio costituiscono degli impedimenti. Celebrazione -> la celebrazione del matrimonio è preceduta dalla pubblicazione, fatta a cura dell’ufficiale di stato civile. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato al quale fu fatto la richiesta di pubblicazione; è necessaria la presenza di due testimoni e l’ufficiale da lettura di alcuni articoli di c.c., riceve le “promesse” e infine dichiara i nubendi uniti in matrimonio. I genitori, oppure i discendenti e i collaterali entro il 3° grado, possono fare opposizioni al matrimonio per qualunque causa osti la celebrazione (inoltre la legge prevede altri soggetti autorizzati all’opposizione, in base a casi particolari). Immediatamente dopo la celebrazione si compila l’atto di matrimonio e viene iscritto nel registro dei matrimoni. Nel matrimonio concordatario: la celebrazione avviene in Chiesa ad opera del sacerdote, che redige due originali atti di matrimonio, uno dei quali viene inviato all’ufficiale di stato civile per l’iscrizione nel registro. Invalidità del matrimonio: quando mancano una delle condizioni per contrarre matrimonio. Classificazione:

  • situazioni soggettive degli sposi in relazione o in assoluto all’altro sposo (libertà di stato, assenza, morte presunta, vincolo di parentele e diritto).
  • vizio del consenso matrimoniale (incapacità di intendere e di volere, errore, violenza, timore di gravità e simulazione)
  • miste, ovvero, attengono ai requisiti oggettivi ma il soggetto è incapace (età e interdizione) È un matrimonio nullo che non produce effetti; la nullità retroagisce fino alla celebrazione Matrimonio putativo: allorché nullo, si ha quando il matrimonio viene contratto dai coniugi in buona fede, nonostante non ci siano i requisiti necessari. Produce gli effetti di un matrimonio valido dalla celebrazione alla sentenza che ne accerta la nullità. È composto da un senso soggettivo (la buona fede) e da uno oggettivo (il matrimonio nullo). Rapporti personali: insieme di situazioni giuridiche attive e passive, che reciprocamente si instaurano dopo il matrimonio e sono prive di contenuto patrimoniale. Comprende l’obbligo di fedeltà, di assistenza reciproca materiale-spirituale, di coabitazione-convivenza, di collaborazione nell’interesse della famiglia e, in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, di contribuire ai bisogni della famiglia. Inoltre, il diritto prevede l’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole; tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli / in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In caso di inadempimento, il Tribunale può ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi supporta le spese destinate alla prole. Rapporti patrimoniali: posizioni giuridiche attive e passive di natura patrimoniale. Al momento di celebrazione i coniugi devono scegliere il regime patrimoniale della famiglia, ovvero, comunione dei beni oppure separazione dei beni; se non scelgono si ha la comunione legale dei beni. L’ordinamento prevede anche il regime di comunione convenzionale: i coniugi decidono come regolare i beni, in modo diverso dai casi previsti dal c.c.

• Comunione legale: non rientra l’intero patrimonio, alcuni beni rimangono dei singoli coniugi. Beni che

rientrano -> acquisti compiuti da entrambi i coniugi o da uno durante il matrimonio (tranne quelli personali) / frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (rientra il residuo) – uguale per i proventi dell’attività / aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio / utili dell’attività del coniuge costituita prima del matrimonio. Beni che non rientrano -> (beni personali) beni di cui il coniuge era proprietario o aveva il diritto di godimento / beni acquisiti dopo il matrimonio per donazione o successione, se l’atto non specifica che sono destinati alla comunione / beni di uso strettamente personale e i loro accessori / beni che servono per l’esercizio di professione / beni a titolo di risarcimento del danno e la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa / beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché sia dichiarato nell’atto di acquisto. La comunione legale si scioglie per: assenza o morte presunta, annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili, separazione personale dei coniugi o giudiziale dei beni, per mutamento del regime patrimoniale, fallimento di uno dei due coniugi. Allo scioglimento consegue la divisione dei beni, che si effettua ripartendo l’attivo e il passivo; il giudice, in relazione alla necessità della prole, può costituire a favore del coniuge con l’affidamento l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

• Separazione dei beni: i coniugi decidono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni

acquistati durante il matrimonio; il coniuge ha il godimento e l’amministrazione del bene esclusivo.

conservarlo per interesse suo o della prole meritevole di tutela, se ne fa richiesta. Dal punto di vista patrimoniale, se un coniuge non ha i mezzi adeguati, il tribunale dispone l’obbligo all’altro coniuge di un assegno; obbligo che cessa con nuove nozze del coniuge. Infine, l’affidamento dei figli segue la stessa prassi prevista per la separazione personale.

Capitolo IV – SUCCESSIONI E DONAZIONI Il secondo libro del codice civile tratta delle successioni e delle donazioni. Ci sono due tipologie di successioni: a) Inter vivos -> successione a tipo particolare, es. si trasmetti il credito (il debito passa al successore) b)Mortis causa -> successione di tipo universale. Quando morendo un soggetto, un altro gli subentra nel fascio di rapporti del quale egli era titolare (sia il buono sia il cattivo) ed ha come presupposto la morte del soggetto a cui succede.

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Le successioni regolano le modalità di attribuzione dei beni dopo la morte o morte presunta, indicata da una sentenza del giudice; si distingue tra la successione legittima e testamentaria e si prevede un limite a queste successioni con la successione necessaria (o dei legittimari).

• Legittima: la successione ha titolo nella legge e viene applicata quando manca in tutto o in parte un

testamento. Viene tutelato l’interesse individuale dei parenti e del coniuge ad acquistare nel proprio patrimonio i beni lasciati dal defunto.

• Testamentaria: ha titolo nel testamento. Il testatore può attribuire una quota di beni all’erede o un

singolo bene al legatario. La testamentaria prevale sulla legittima / se il testatore contempla solo alcuni legittimari, gli altri possono rifarsi su quanto ricevuto dai legittimari concorrenti, esercitando l’azione di riduzione.

• Necessaria: la legge riserva una quota di eredità ai legittimari (figlio, coniuge o alla persona unita

civilmente e ascendenti), che rappresenta un limite alla capacità di disporre del testatore o all’applicazione delle norme sulla successione legittima. L’ordinamento protegge l’interesse collettivo alla conservazione economica sociale della famiglia. Il soggetto della cui eredità si tratta è detto de cuius. La figura dei legittimari entra a far parte del diritto durante il periodo di Giustiniano. Apertura della successione e accettazione dell’eredità: la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Si acquista per accettazione ->

• Puramente e semplicemente

• Con beneficio d’inventario: si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del

tribunale, in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Chi accetta risponde dei debiti nel limite del patrimonio, quindi non oltre il valore dei beni cui è pervenuto. L’accettazione è d’obbligo se ci sono eredi minore d’età. Serve ad evitare un effetto pregiudicante da parte del soggetto- erede (es. debiti non conosciuti); se si accetta bisogna seguire una procedura di liquidazione delle passività. L’accettazione può essere espressa: il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettare oppure ha assunto il titolo di erede / tacita: il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Se ci sono più eredi si forma la comunione ereditaria e il diritto di accettare si prescrive in 10 anni; tranne nel caso in cui il soggetto dispone direttamente dei beni di proprietà della persona venuta a mancare e si ha l’accettazione ex legge dell’eredità. Rappresentazione: fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti dalla legge o dal testamento al loro ascendente, qualora esso non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato. Es. se muore il padre e il primo figlio non accetta l’eredità, questa passa ai figli del primo figlio. Capacità a succedere: tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

TESTAMENTO

Il testamento ha contenuto patrimoniale perché riguarda i beni; ma può avere anche contenuto non patrimoniale. Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota di beni / di legatario se riguarda un titolo particolare. L’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi e risponde delle passività, invece, il legatario non risponde della passività ereditarie. Il testamento ha forma di ->

• Olografo: redatto, datato e sottoscritto di mano del testatore (posta alla fine delle diposizioni).

• Per atto di notaio -> pubblico: redatto per atto di notaio; il testatore dichiara al notaio le sue volontà,

con la presenza di due testimoni, che le iscrive; deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto da testatore, testimoni e notaio / segreto: redatto dal testatore o da un terzo, viene sigillato e consegnato al notaio, che redige l’atto di ricevimento. Per fare testamento occorre la capacità di intendere e di volere, quindi, sono esclusi coloro che sono dichiarati incapaci dalla legge (minore, interdetto per infermità di mente e incapaci al momento della sottoscrizione). Altrimenti sono annullabili e possono essere impugnati da chiunque abbia interesse. Favor testamenti -> nelle disposizioni testamentarie, si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. La nullità delle disposizioni non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha confermato la disposizione o dato volontaria esecuzione (sanatoria eccezionale delle disposizioni testamentarie nulle). Libertà di testare -> l’ordinamento protegge la libertà di testare fino al momento della morte, infatti, il testamento è un atto revocabile. È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (patti successori) / il testamento congiunto o reciproco (due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto o con disposizione reciproca). L’unica eccezione è il patto di famiglia. Il legato in sostituzione di legittima: attribuzione testamentaria a titolo particolare che tacita il diritto alla quota riservata del legittimario. Il legato in conto di legittima: attribuzione testamentaria a titolo particolare disposta senza la dispensa dall’imputazione.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Si apre quando manca in tutto o in parte il testamento ed è regolata dalla legge, non dalla volontà del de cuius, per questo si parla di insieme di norme suppletive derogabili dalla volontà privata attraverso il testamento. I presupposti sono: la morte, la mancanza di successione testamentari e il titolo a succedere. I successibili sono il coniuge o la persona unita civilmente, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, in mancanza di questi, lo Stato -> successione dei parenti, del coniuge o dello stato.

• Lo stato acquista senza accettazione e non può rinunziarvi; non risponde dei debiti ereditari e dei

legati oltre il valore dei beni acquistati.

SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI

L’ordinamento riserva ai legittimari una quota di eredità, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, quindi, è la successione che si ha contro la volontà del defunto. Il patrimonio del de cuis si divide in patrimonio disponibile (quota di cui può liberamente disporre) e patrimonio indisponibile (quota destinata ai legittimari). La quota riservata o disponibile si calcola facendo: massa di tutti i beni al momento della morte – debiti + donazioni fatte in vita. L’azione di riduzione è uno strumento con il quale il legittimario leso è reintegrato nella quota riservata, quindi può essere esercitata nei confronti di disposizioni testamentarie o di donazioni; prima si ha la riduzione delle disposizioni in modo proporzionale e senza distinguere tra eredi e legatari; dopo le donazioni cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori. L’azione di riduzione è un diritto e non un obbligo e si prescrive in 10 anni.

DONAZIONI

La donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, un soggetto arricchisce un altro, disponendogli un suo diritto o assumendo una obbligazione. Le donazioni sono disciplinate nel Libro II c.c. Si tratti di un contratto ->

• Consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti e non necessita la traditio della cosa.

• Gratuito: perché alla donazione non corrisponde il corrispettivo di un prezzo

• A prestazione a carico del donante

• Formale: la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.

• Esecuzione istantanea

Per donare è necessaria la piena capacità di disporre dei propri beni e deve comprendere beni presenti nel patrimonio del donante, non possono quindi essere donati beni futuri. Inoltre, chi dona deve farlo personalmente (è nullo il mandato a donare) e nel contratto solo il donante può essere proponente. Le donazioni di modico valore di beni mobili sono valide anche se manca l’atto pubblico purché ci sia la traditio (consegna della cosa). Il modico valore è valutato sulla base del valore della cosa e delle condizioni economiche del donante.