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Diritto Oggettivo e Soggettivo: Un'Introduzione al Diritto Privato - Prof. Coppini, Appunti di Diritto Privato

Appunti presi a tutte le lezioni di diritto privato e sufficienti per sostenere l'esame di Diritto privato di 9 crediti della docente sotto nominata.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/01/2020

beatrice.nocioni99
beatrice.nocioni99 🇮🇹

4.5

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DIRITTO PRIVATO
Vi è una differenza tra diritto OGGETTIVO e SOGGETTIVO
Diritto oggettivo: ordinamento giuridico di uno stato, le norme sono disciplinate da organi dello
stato che producono diritto
NORMA GIURIDICA E CARATTERISTICHE: la norma è un insieme di regole che assicurano l'ordine
in una società, è emanata dallo Stato. Le norme hanno delle caratteristiche:
1- Generalità: il comando normativo è rivolto a tutti
2- Astrattezza: disciplina delle situazioni ipotetiche
3-Obbligatorietà: chi le crea deve prevedere una reazione nel caso in cui la norma non venga
rispettata; in tal caso vi è una sanzione. La sanzione può essere diretta o indiretta. La sanzione
diretta mira a ricostruire la situazione iniziale, mentre quella indiretta non mira a ricostruire la
situazione iniziale (se hai rubato vai in carcere).
Le norme di diritto si distinguono in DEROGABILI/DISPOSITIVE o INDEROGABILI/COGENTI. Nelle
norme derogabili viene data la scelta di un'alternativa tra le parti. Alle norme cogenti non viene
data nessuna scelta.
Il CC è preceduto dalla disposizione preliminare sulla legge. Viene spiegata l'EFFICACIA della
legge nel tempo e nello spazio (con il diritto internazionale). La norma è efficace dopo il
quindicesimom giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'ABROGAZIONE segna la
perdita diL'abrogazione può essere ESPRESSA o TACITA. Nell'abrogazione espressa il legislatore
abroga espressamente le norma precedente. Il REFERENDUM ABROGATIVO, per esempio, è
esercitato e espresso dai cittadini. L'abrogazione è tacita quando vi è una riforma su una
precedente materia e la nuova norma è incompatibile con la vecchia.
L' ANNULLAMENTO, invece, avviene se la Corte Cost. annulla una norma che va contro la
Costituzione. Vale dal giorno dopo in cui la norma viene annullata, quindi dichiarata
incostituzionale.
L'IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE è un principio generale delle leggi. Essa non riguarda le
vicende che si sono svolte prima che entrasse in vigore la legge. Le leggi interpetative sono
reatroattive.
TEORIA DEL FATTO COMPIUTO: i fatti che si sono svolti sotto la vigilanza della vecchia legge non
vengono toccati dalla nuova legge
DIRITTO PRESCRITTO: vi è un determinato tempo per esercitarlo, dopodichè non è più
usufruibile.
Efficacia della legge nello spazio: principio dela territorialità , le leggi valgono per tutti i soggetti
che si trovano dentro al territorio. Criterio della nazionalita, del luogo, della volontà delle parti.
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DIRITTO PRIVATO

Vi è una differenza tra diritto OGGETTIVO e SOGGETTIVO Diritto oggettivo: ordinamento giuridico di uno stato, le norme sono disciplinate da organi dello stato che producono diritto NORMA GIURIDICA E CARATTERISTICHE: la norma è un insieme di regole che assicurano l'ordine in una società, è emanata dallo Stato. Le norme hanno delle caratteristiche: 1- Generalità : il comando normativo è rivolto a tutti 2- Astrattezza : disciplina delle situazioni ipotetiche 3- Obbligatorietà : chi le crea deve prevedere una reazione nel caso in cui la norma non venga rispettata; in tal caso vi è una sanzione. La sanzione può essere diretta o indiretta. La sanzione diretta mira a ricostruire la situazione iniziale, mentre quella indiretta non mira a ricostruire la situazione iniziale (se hai rubato vai in carcere). Le norme di diritto si distinguono in DEROGABILI/DISPOSITIVE o INDEROGABILI/COGENTI. Nelle norme derogabili viene data la scelta di un'alternativa tra le parti. Alle norme cogenti non viene data nessuna scelta. Il CC è preceduto dalla disposizione preliminare sulla legge. Viene spiegata l' EFFICACIA della legge nel tempo e nello spazio (con il diritto internazionale). La norma è efficace dopo il quindicesimom giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L' ABROGAZIONE segna la perdita diL'abrogazione può essere ESPRESSA o TACITA. Nell'abrogazione espressa il legislatore abroga espressamente le norma precedente. Il REFERENDUM ABROGATIVO, per esempio, è esercitato e espresso dai cittadini. L'abrogazione è tacita quando vi è una riforma su una precedente materia e la nuova norma è incompatibile con la vecchia. L' ANNULLAMENTO, invece, avviene se la Corte Cost. annulla una norma che va contro la Costituzione. Vale dal giorno dopo in cui la norma viene annullata, quindi dichiarata incostituzionale. L'IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE è un principio generale delle leggi. Essa non riguarda le vicende che si sono svolte prima che entrasse in vigore la legge. Le leggi interpetative sono reatroattive. TEORIA DEL FATTO COMPIUTO: i fatti che si sono svolti sotto la vigilanza della vecchia legge non vengono toccati dalla nuova legge DIRITTO PRESCRITTO: vi è un determinato tempo per esercitarlo, dopodichè non è più usufruibile. Efficacia della legge nello spazio: principio dela territorialità , le leggi valgono per tutti i soggetti che si trovano dentro al territorio. Criterio della nazionalita, del luogo, della volontà delle parti.

Interpetazione del diritto o di una norm a: capire qual’è lo scopo che il legislatore, quando l’ha creata, voleva perseguire (la ratio di una norma). Vi sono vari tipi di interpretazione: dottrinale, guidiziaria (quella del giudice). L’interpretazione è vincolante per le parti in causa. Vi è un criterio storico (una norma deve essere calata nel tempo storico in cui è stata scritta) e sistematico. L’interpretazione consente l’ Analogia : strumento interpretativo del quale si serve il giudice. Ha luogo quando vi è una lacuna nell’ordinamento giuridico. L’analogia è vietata nei casi di giudizio penale ed anche nel caso di leggi eccezionali (adottate dal legislatore per far fronte a degli eventi straordinari). 07-10- LE FONTI DEL DIRITTO Distinzione tra fonti di PRODUZIONE(inserisocno nuove norme all’interno dell’ordinamento) e di COGNIZIONE (raccolte che ci permettono di venire a conoscenza delle leggi, come la Gazzetta Ufficiale). Nelle fonti di produzione vi è una distinzione tra fonti ATTO e fonti FATTO. Le fonti in atto sono poste in essere da organi a cui la costituzione ha attribuito il potere. Sono fonti scritte. Le fonti atto hanno la caratteristica della CONSUETUDINE. Vi è bisogno di un comportamento ripetuto da un gruppo sociale e la convinzione che sia giuridicamente obbligatorio (un elemento oggettivo e un’altro soggettivo). La consuetudine va a completare una legge nel caso in cui vi sia una lacuna. L’art 1 del CC (del 1942) sulle disposizioni sulla legge in generali o preleggi: quest’articolo, al giorno d’oggi, non sembra attual; bisogna modificarlo e completarlo. Fonti gerarchiche : all’apice della piramide vi è la Costituzione. La nostra Coatituzione è rigida (vi è necessario di un procedimento aggravato per modificarla) e lunga (descrive il funzionamento delle istituzioni ecc..), è inoltre una costituzione scritta e progammatica (le norme pongono delle finalità e obiettivi che si dovranno raggiungere). La Costituzione fu votata dall’assemblea costituente. La Costituzione è anche compromissioria (nasce dal compromesso di molte forze politiche). Con la Cost si affermano valori di democrazia, solidarietà sociale, uguaglianza sostanziale. L ’art 138 Cost. Disciplina il procedimento aggravato di revisione costituzionale. Vi è un doppio iter di approvazione. Dopo la prima approvazione vi è un periodo di 3 mesi di sospensione, vi è poi una seconda votazione; la legge deve essere approvta con la maggioranza assoluta per essere poi pubblicata nella Gazzetta. Vi è la possibilità di un referendum popolare, solo se vi è un approvazione a maggioranza assoluta. Se la legge viene approvata alla camera con 2/3 dei voti non è possibile l’avvento di un referendum. Nella gerachia delle fonti, dopo la Costituzione e prima della legge ordinaria, vi sono le fonti comunitarie. Le fonti comunitarie sono REGOLAMENTI e DIRETTIVE e differiscono per efficacia: i

LA GIURISDIZIONE: funzione che applica le norme giuridiche, amministrare la giustizia Come si avvia un processo davanti un’autorità giudiziaria Il potere giudiziario è esercitato dalla MAGISTRATURA che si occupa di applicare il diritto, la giustizia. Cost. Art 101: spiegazione ordinamento giurisdizionale. Il primo comma dice: la giustizia è amministrata in nome del popolo, la magistratura deve esser autonoma dagli altri poteri. Il giudice deve essere imparziale, ha come esclusivo compito quello di applicare le norme del diritto italiano. Il Consiglio superiore della magistratura è presiediuto dal Capo dello Stato. E’ l’organo che gestisce il potere giudiziario: stabilisce le assunzioni dei magistrati, trasferimenti dei magistrati, promozioni di carriera e provvedimenti disciplinari. Fa da controllo di vigilanza. Esistono più tipi di giurisdizione: giurisdizione ORDINARIA e SPECIALE (amministrativa). GIURISDIZIONE ORDINARIA: la giurisdizione civile e quella penale La giur. Civile si occupa di rapporti di diritto PRIVATO, applica le norme di diritto privato La giur. Penale si occupa della repressione dei reati, di sanzionare chi commette i reati. La sanzione sarà una pena. GIURISDIZIONE SPECIALE, AMMINISTRATIVA: ha il compito di risolvere controversie tra privati e pubblica amministrazione o ente pubblico. Il TRIBUNALE/GIUDICE DI PACE è la sede giudiziaria per il primo grado di giudizio, sia civile che penale. Il giudice di pace si occupa di controversie minori. Il secondo grado di giudizio si svolge nella CORTE D’APPELLO. Il terzo grado si svolge nella CORTE DI CASSAZIONE (ha sede soltanto a Roma). Il tribunale e la corte d’appello sono definiti come GIURISDIZIONI DI MERITO. Davanti questi 2 gradi, la controversia giudiziaria è verificata dettagliatamente dal giudice. La corte di cassazione è definita come GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA’. I giudici non scendono nel particolare di quello che è accaduto, il giudizio della corte di cassazione serve a capire se i precedenti gradi di giudizio si sono svolti nel rispetto delle regole della procedura. La corte di cassazione è chiamata a verificare la regolarità del processo. Se la corte di cassazione annulla l’atto della corte d’appello, si risvolge il procedimento della corte d’appello che avviene in un altra sede rispetto a quella iniziale. La causa passa dal tribunale alla corte d’appello se chi ha perso il giudizio richiede un ricorso. Il ricorso di cassazione non è sempre possibile.

La giur AMMINISTRATIVA si svolge in due gradi di giudizio. Il primo è il T.A.R. (tribunale amministrattivo regionale), il secondo grado si svolge nel Consiglio di Stato (ha sede solo a Roma). Art 24 Cost. : tutti possono agire in giudizio pe rla tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Questa norma spiega il concetto dell’azione giudiziaria. L’azione si concretizza con la domanda che noi rivolgiamo al giudice per far valere la nostra pretesa. Senza la domanda non parte nessuna contoversia, non si avvia nessuna causa. L’iter processuale trova il suo punto di partenza con l’azione. Nel diritto penale c’è il concetto contrario dell’azione: è l’azione obbligatoria che è esercitata dal PUBBLICO MINISTERO che si trova nella procura (si trova presso ogni tribunale o corte d’appello). E’ un magistrato che ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, deve istituire obbligatoriamente un processo penale. L’azione civile non è obbligatoria, si può non aprire un giudizio. L’AZIONE CIVILE consta in alcuni elementi: -Le parti= l’attore (colui che propone l’azione a difesa del suo diritto) e il convenuto (colui che è citato in giudizio) -Petitum (dal latino chiedere, domndare)= l’oggetto della domanda -Causa petendi= fondamento giuridico sul quale si poggia la domanda. La domanda deve essere fondata su una norma giuridica. Art. 2043 del Codice Civile. Tipi di azione CIVILE -aioni di accertamento: chiedo al giudice di dichiarare l’esistenza di un mio diritto. -azione costitutiva: mira a chiedere un cambiamento in una vicena giuridica, se due ex coniugi propongono una sentenza di divorzio chiedono un’azione costitutiva. Questa azione prevede un cambiamento sulla situazione preesistente. -azione di condanna: chiedo al giudice di condannare il convenuto a fare qualcosa Principi che reggono l’azione civile -Principio della domanda: il giudice deve pronunciarsi nei limiti di quello che gli viene richiesto. -Principio dispositivo: la raccolta del materiale probatorio è riservato alle parti. -Pricipio del contraddittorio: il giudice, nella prima udienza, deve verificare la regolità della citazione in giudizio. Principio dell’autonomia privata che caratterizza il diritto privato: vi può essere una scelta autonoma del soggetto di privarsi del proprio bene, ad esempio nel contratto di compravendita.

  • La regione può lamentare conflitti di competenza sia con altre regioni, sia con lo Stato. RAPPORTO GIURIDICO Relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall’ordinamento giuridico. I soggetti sono titolari delle situazioni giuridiche soggettive. La relazione ha una nascita e può arrivare anche alla sua estinzione come qualiasi relazione: questi passaggi sono disciplinati dal diritto. La nascita o l’estinzione di identificano come FATTI GIURIDICI (in senso lato). Possono essere accadimenti naturali o umani che influenzano l’evoluzione del rapporto giuridico. FATTI GIURIDICI (in senso lato): -fatti giuridici (in senso stretto): avvenimenti che prescindono assolutamente da un’attività umana, ma che producono degli effetti giuridici. -atti giuridici: comportamenti volontari umani, consapevoli. Gli atti giuridici possono essere ATTI NEGOZIALI (negozi giuridici) o ATTI GIURIDICI (in senso stretto). Gli atti negoziali= i soggetti vogliono l’atto e determinano loro stessi le conseguenze giuridiche dell’atto. Es: contratto. Il contratto è un negozio giuridico patrimoniale art.1321 CC. E’ patrimoniale perché l’accordo della parti ha delle conseguenze dirette sui patrimoni dei soggetti. Il matrimonio non è un negozio giuridico patrimoniale, il matrimonio cambia soltanto lo status delle persone. Gli atti negoziali patrimoniali (incidenza sul patrimonio delle parti coinvolte) si distinguono in TITOLO ONEROSO (l’onere grava su tutte e due le parti) e TITOLO GRATUITO(la donazione). La donazione fa si che il proprietario rinuncia a un bene per donarlo ad un altro soggetto che non deve niente in cambio. Atti leciti e illeciti: quelli illeciti sono contrari all’ordinamento giuridico Atti giuridici= il soggetto l’atto compie e vuole l’atto, ma le conseguenze giuridiche sono predeterminate dall’ordinamento. 14-10- Atti INTERVIVOS (“tra vivi”) e PER SUCCESSIONE DI MORTE (mortis causa) : Un atto intervivos ha effetto immediato; gli atti mortis causa hanno effetto solo al momento della morte del soggetto (es. del testamento). Atti unilaterali: atto giuridico con un solo centro di interesse atti bilaterali/plurilaterali: vi sono due parti o più coinvolti Atti collegiali: sono molto diffusi nel diritto, l’atto collegiale produce un unico effetto. (es:

assemblee di condominio). Alla fine emerge una unica manifestazione della volontà. ATTIVITA’ GIURIDICA: lo svolgersi di atti giuridici. Principio dell’autonomia privata: noi, soggetti, privati, abbiamo la possibilità di regolare i nostri interessi autonomamente, sempre rispettando i limiti della legge. Es. un privato può decidere se vendere una proprietà e può deciderne il prezzo. Espropiazione per interesse publblico (contrario dell’autonomia privata): Se vi è un interesse della comunità che prevale sull’interesse del privato, gli viene tolto il diritto di proprietà che passa alla pubblica amministrazione. Il privato riceve un indennizzo che è stabilito dall’aurità pubblica. Questo è un atto di imperio. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE: -ATTIVE O DI VANTAGGIO: il DIRITTO SOGGETTIVO è rappresentato dalle pretese che noi possiamo avanzare verso il potere dell’ordinamento. Si distinguono i diritti soggettivi assoluti e realativi. I diritti assoluti sono opponibili a tutti (vantabili a tutti). Non possono essere estrapolati. I diritti assoluti si dividono in diritti DELLA PERSONA (diritto al nome, alla privacy….) e REALI. I diritti relativi sono opponibili al soggetto che è entrato in rapporto giuridico con noi. Un diritto relativo è il diritto di credito. All’interno delle situazioni attive vi è il DIRITTO POTESTATIVO: potere che un soggetto ha di interferire o modificare un rapporto giuridico che riguarda un altro soggetto che non ha il potere di opporsi. Es: in certi tipi di contratti, quando viene riconosciuto il diritto di recesso (tornare indietro); nei rapporti di lavoro si può dare le dimissioni. La POTESTA’ è il potere che un soggetto ha di realizzare interessi che fanno capo ad altri soggetti. Consente a un genitore di svolgere interessi per i figli (potestà genitoriale). La figura del rappresentante esercità una potestà: il potere di curare e realizzare interessi che riguardano altri. L’ASPETTATIVA (attesa) è una situazione giuridica di vantaggio che è strumentale, preliminare, all’acquisto di una situazione giuridica ulteriore. Es: aspettaiva a diventare titolare di un diritto. I contratti possono essere posti a condizioni sospensive. Crea una situazione di aspettativa nell’acquirente’INTERESSE LEGITTIMO:quando prendo in considerazione cittadini privati e pubblica amministrazione. Es. persona che entra in rapporto con la pubb amm. L’interesse consiste nell’interesse a che l’azione della pubblica amminstrazione sia legittima, cioè che avvenga secondo le norme di legge. Se viene violato l’interesse legittimo ci si presenta davanti al TAR e in secondo grado davanti al Consiglio di Stato. -PASSIVE, NEGATIVE CHE PRESUPPONGONO UNO SVANTAGGIO La situazione passiva che si contrappone al diritto è l’OBBLIGO (dovere di rispettare un impegno).

Mancano appunti 24- 10 DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Diritto alla privacy il diritto deve adeguarsi ai cambimanenti che avvengono nela società. Diritto alla riservatezza= all’inizio concepito come diritto di prorietà privata quasi domestica. Privacy: tutela dei dati personali che circolano con l’avvento di strumenti come internet, banche dati e con una circolazione virali dei dati personali. Concetto del “right to be alone” nato negli Stati Uniti. IL concetto di riservatezza nasce in Italia da una sentenza della cassazione del 1975 dove viene stabilito che che tra i diritti della personalità rientra anche il diritto alla riservatezza. L’input significativo nella direzione della tutela della privacy è stato dato a livello comunitario nel 1995 con una direttiva. Le direttive non entrano direttamente in vigore, ma hanno bisogno di un atto di ricepimento. L’Italia ha dovuto trapiantare la normativa della direttiva nel suo ordinamento. E’ stato fatto con una legge del 1996. Solo da questo momento, in Italia si può parlare di tutela della privacy. Viene istituito il Codice della privacy (decreto 196 del 2003). Dalla prima direttiva, si passa al regolamento. La prima direttiva, di vent’anni prima, non era più idonea all’utilizzo che oggi facciamo di internet. Si decide di dare una nuova disciplina e viene fatto nel 2016, non con una direttiva, ma con un regolamento. Il regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2018. I regolamenti hanno efficacia immediata, ma per dare agli stati la possibilità di percepire meglio la materia, viene fatto un decreto legislativo nel 2018 per coordinare le modifiche introdotte dal regolamento con la precedente disciplina. L’interessato è il titolare dei dati personali. Il titolare è la persona fisica o giuridica (es. università che tratta i nostri dati) che determina le finalità e modalità del trattamento dei nostri dati. C’è poi il responsabile del trattamento: una persona posta sotto il titolare, è chi concretamente

gestisce i nostri dati. I dati personali sono i dati comuni di un soggetto, mentre ci sono anche delle catgorie di dati che sono molto più delicate: i dati sensibili (dati che riguardano stato di salute, orientamento politico, sessuale, dati relativi alla genetica, dati giudiziari..). Il nuovo regolamento europeo focalizza sulle misure di sicurezza. Se non si tiene conto delle norme di sicurezza, si va incontro a sanzioni. Diritti degli interessati: chi raccoglie i nostri dati ci deve informare su cosa farà con in nostri dati. Un’altro diritto è quello di poter controllare come vengono gestiti e si può chiedere la rettifica dei nostri dati. Diritto all’oblio: se un soggetto con la fedina penale sporca sconta la sua pena, ha il diritto all’oblio. Diritto all’immagine (art 10) Tutela tutta la rappresentazione fisca della persona. Se vi è un uso illegittimo dell’immagine altrui, si è convenuti in giudizio. Pertanto l’attività giudiziaria è inibitoria. Se poi il titolare dell’immagine ha subito un danno al proprio decoro potrà chiedere un risarcimento del danno. I danni all’immagine sono difficili da provare, quindi è difficile chiedere un risarcimento. Diritto d’autore: Se un personaggio ricopre un determinato ruolo pubblico non è richiesto il consenso della persona raffigurata. Art 2 Cost: principio personalista dell’ordinamento giuridico. “La repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo”. Sono interpetate in modo da introdurre nuovi diritti. Diritto all’’identità personale : nasce da una sentenza per una vicenda che ha colpito il professor Veronesi. Gli viene sottoposta un’intervista e gli viene chiesto se esistono sigarette innoque. Il Professore dice che un tipo di sigarette (hraful) essendo più leggere, sono meno nocive, ma ovviamente non eliminano i rischi di tumori. ……. Questo diritto non è scritto. I giudici della cassazione danno ragione a Veronesi, è affermano per la prima volta che esiste un’identità personale (1985). E’ ciò che tutela il modo di essere nel suo complesso della persona. 28- i diritti della personalità sono legati all’art 2 della Cost. (diritto personalista). LE PERSONE GIURIDICHE Non esiste solo la persona fisica, ma sono previsti cmoe soggetti del diritto anche le persone giuridiche. Sono disciplinate dall’art 11 in avanti del CC.

meno il patrimonio alla realizzazione dello scopo. A differenza dell’associazione, la fondazione non cessa di esistere se non vi sono più membri. Le associazioni non ricnonosciute e i comitati non sono persone giuridiche, ma sono comunque dotati di soggettività. Le associazioni non riconosciute sono partit, sindacati, circoli culturali. Hanno una loro organizzazioni interna , ma per loro non è necessaria la forma dell’atto pubblico. Anche qui vi è un elemeno patrimoniale (fondo comune costituito dai contribui degli associati e dai beni che l’associazioni si compra). Il fondo comune dura finché rimane in vita l’associazione; gli associati non possono riprendersi i contrinìbuti. Nelle associazioni non riconosciute non c’è l’autonomia patrimoniale perfetta. Se il fondo non è più sufficiente si può andare ad aggredire i patrimoni personali degli associati. I comitati (art. 39) sono dei gruppi di persone che si uniscono per reperire dei fondi. I comitati si prefiggono degli scopi di soccorso, di beneficenza ecc… I fondi li reperisono tra i partecipanti interni o, per esempio, chiedono un’offerta per la realizzazione di un determinato evento. Riguardo alla responsabilità , l’art 40 dice che gli organizzatori (soggetti promotori) sono responsabili personamente della conservazione dei fondi. Qui si chiude il primo libro del codice civile. TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE: LA PROPRIETA’ Il terzo libro non disciplina solo la proprietà,ma tutti i diritti reali su cosa altrui (diritti che esercitiamo sulle cose, quindi sui beni). I diritti reali SU COSA ALTRUI si dividono in diritti reali DI GODIMENTO e diritti reali DI GARANZIA.. I diritti reali rientrano nel sottoinsieme dei diritti assoluti, in contrapposizione ai diritti relativi. I diritti assoluti li posso opporre a tutti, tutti hanno il dovere di rispettarlo. Altra caratteristica è quella dell’immediatezza: il titolare di un diritto reale soddisfa il suo diritto sulla cosa in maniera diretta, non ha bisogno della collaborazione di un’altro sogetto che eserciti il diritto. Il diritto DI CREDITO si aspetta il pagamento di una somma di denaro che il debitore deve pagare. Questo è il contrario dell’immediatezza. Terza caratteristica: i diritti reali sono a numero chiuso, sono solo quelli previsti dalla legge, quindi solo quelli di godimento e di garanzia. Nei diritti della persona, invece, i diritti non sono a

numero chiuso. L’art. 810 dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Vi sono diverse tipologie di beni: beni materiali e beni immateriali. I beni materiali sono quelli tangibili, percepibile con i sensi. I beni immateriali non si possono concretamente tangire, ad esempio il brevetto che nasce da un’idea. Beni immobili e mobili : un bene mobile è un oggetto che posso spostare da un luogo ad un altro senza modificarne la struttura. Un bene immobile è il suolo e ciò che gli afferisce naturale e artificiali (costruzioni sul suolo). I veicoli (navi, aerei ecc) si chiamano beni mobili registrati. L’automobile viene registrata al PRA (pubblico registro automobilistico). Tutti gli atti giuridici che riguardano i veicoli devono essere registrati. Categoria UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI: è una categoria di beni formata da cose omogenee che appartengono alla stessa persona che ha dato loro una destinazione unitaria. Es: pinacoteca o collezione di monete. 30- Art. 42 del Cost: la proprietà può essere pubblica e privata. Esistono anche beni che appartengono a soggetti pubblici. Bene pubblico: bene che appartiene a un ente pubblico (persone giuridiche) ed è un bene che è destinato alla realizzazione di interessi collettivi. Vi sono anche gli enti pubblici territoriale. Rientrano nei beni pubblici quelli che noi chiamiamo DEMANIALI (art. 822 CC). Demanio” beni pubblici che appartengono a beni pubblici territoriali. Nell’articolo successivo vi è scritto che il bene demaniale è inalienabile, se non nei modi e limiti stabiliti dalla legge. Alienazione= traferimento. Es: uno stabilimento in spiaggia è ceduto a terzi per l’uso, ma il gestore non diventerà mai il proprietario dell’appezzamento di spiaggia. Beni patrimoniali DISPONIBILI E INDISPONIBILI: Beni disponibili: l’ente pubblico può decidere se mantenerli come propri o trasferirli. Beni patrimoniai indisponibili: di questi beni non si può liberamente disporre, come foreste, miniere, fauna selvativa, caserme, armamenti. Non possono essere distolti dalla destinazione che è attribuita loro dalla legge. DIRTTO DI PROPRIETA’: Diritto reale disciplinato dall’art 832 CC. Risente dell’importanza della proprietà fondiaria dell’età moderna. Il codice civile (1942) deriva da quello napoleonico del 1804. Riscpecchiava la cultura illuminista, dove la classe sociale pià attiva era la borghesia. Anche l’art 42 Cost. Si riferisce al diritto di proprietà. Si colgono, tra i due articoli, delle differenze

A TITOLO DERIVATIVO :

Il diritto di proprietà viene trasferito da un precedente proprietario (passaggio di proprietà): -Compravendita -Donazione -Successione A TITOLO ORIGINARIO : Non c’è il trasferimento del diritto di proprietà da un soggetto A a un soggetto B. Il soggetto, entrando in relazione con il bene, diventa immediatamente proprietario. OCCUPAZIONE à può avere ad oggetto soltanto beni presenti in natura (se il pesco pesci lungo un torrente o un lago o raccolgo fiori in un campo e me ne approprio) o le Res Nullius (cose di nessuno, che non appartengono più a nessuno, cose abbandonate – discarica, cassonetti dell’immondizia. Abbandonare un bene à non si è più interessati esercitare il proprio diritto di proprietà su quel bene). Per i beni IMMOBILI non sussiste questo principio: Non esistono beni immobili che non sono di nessuno, almeno dovrebbero essere di una pubblica amministrazione. INVENZIONE à no invenzione a livello di idea creativa. Deriva dal latino I NVENIO = TROVARE, RITROVARE. Ha a che fare con le cose che sono perse, smarrite. Ovvero non c’è la volontà di perdere la proprietà di quel bene. ITER giuridico: Chi trova un oggetto e ovviamente si accorge che è stato smarrito, quindi non volontariamente abbandonato à la legge pretende che chi li ritrova li consegni negli uffici comunali dedicate i oggetti smarriti à qui il bene rimane in deposito per un anno à prima dello scadere di un anno il legittimo proprietario, dimostrando ovviamente di essere il vero proprietario del bene, può riuscire a ritirare il suo bene à se dopo un anno il vero proprietario non si presenta, allora il bene diventa acquisto a titolo originario, ovvero diventa di chi l’ha trovato.

ACCESSIONE à È un fenomeno, un istituto giuridico, attraverso il quale il soggetto che è proprietario di un bene, che noi riteniamo principale, diventa proprietario anche di un altro bene che accede a questo bene principale (come un automatismo). Esempio: Se io compro un terreno, una proprietà fondiaria, per accessione, compra anche ciò che insiste su quel terreno (alberi, cespugli, coltivazioni etc.) Quindi sono proprietario a titolo originario di tutto ciò che accede al mio bene principale.

  1. Accessione tra bene immobile e bene immobile
  2. Accessione tra bene immobili e bene mobili USUCAPIONE à per capire questo modo, dobbiamo prima studiare altri istituti giuridici…
  • PROPRIETÀ : diritto soggettivo assoluto
  • POSSESSO : È un potere di fatto, non un diritto. È una situazione di fatto. Chi possiede un bene si comporta nei confronti di quel bene come se fosse il proprietario oppure il titolare di un altro diritto reale. Il possessore esercita un potere sul bene che corrisponde all’esercizio di un diritto reale. POSSESSORE à colui che ha una relazione materiale, un potere su di un bene e ha l’intenzione di comportarsi su quel bene come se fosse il proprietario.

Possesso e detenzione sono delle situazioni di fatto e vi è una differenza tra i due. Non

sono i diritti

Esempio: Condizione normale: noi siamo proprietari di un bene e anche possessori di quel bene. Non è detto che ci sia sempre questa coincidenza: Io sono il proprietario della mia borsa, che però mi viene rubato è un ladro. Io rimarrò, per il diritto, sempre proprietario della mia borsa e dei beni che mi sono dentro; ma il possessore diventa il ladro. (ovviamente questo è un esempio di possesso ILLECITO). Possesso LECITO: Contadino semina nel proprio campo e raccogli frutti, ma contemporaneamente semina e magari raccogli anche sul confine di un campo altrui (perché magari non c’è una netta divisione tra i due campi, quindi lo fa IN BUONA FEDE). Esercita un’attività come se fossi il proprietario. ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL POSSESSO :

Come deve essere questo possesso? QUALIFICATO à Devi avere delle precise caratteristiche:

  • Possesso continua, non interrotto nel tempo, per una certa durata stabilita dal diritto
  • Possesso non violento; no contro la volontà del proprietario (deve essere pacifico)
  • Non devi essere clandestino, occulto; Devi avere delle manifestazioni esteriori (Deve risultare comprovato con dimostrazioni) DURATA POSSESSO : Dipende dalla categoria del bene Beni immobili à 20 anni Beni mobili à 10 anni (20 se in malafede) Beni mobili registrati à 10 anni C’è però un espediente: possibilità di riuscire ad ottenere quella che si chiama una USUCAPIONE ABBREVIATA , che ci permette di dimezzare la durata del possesso. Esempio: B vende una casa ad A, ma B non è il proprietario. A è in buona fede (ovvero non sa che B non è proprietario) Ovviamente B non potrebbe. Le due parti concludono un contratto come se fosse un avere propria vendita. (I contratti che hanno ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili, devono essere trascritti negli uffici immobiliari; l’onere di trascrizione lo richiede chi compra) Dopo 10 anni di possesso dalla trascrizione, A diventa il vero legittimo proprietario del bene. Sì ad un certo punto il proprietario è vero C si “sveglia”: Entro 10 anni può intraprendere un’azione legale e andare in giudizio. Se non lo fa entro 10 anni perde la proprietà sul suo bene. Questo esempio è estremo e praticamente il realizzabile, perché la pratica della compravendita di immobili si fa da un notaio e quindi dovrebbe esserci la garanzia di un

pubblico ufficiale che effettua le visure catastali, ovvero quelle che danno la garanzia sulla legittimità del bene e del contratto. 04- DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI: -SUPERFICE: -ENFITEUSI: -SERVITU’ PREDIALI: coattive o volontarie USUFRUTTO:diritto reale di godimento su cosa altrui, previsto dalla legge o costituito per contratto o previsto in un testameno. Usufrutto legale: i genitori godono del bene di un figlio finché minore. Permette di godere (utilizzare) o trarne delle rendite con l’obbligo di rispettare la destinazione economica di quel bene. In cambio del diritto di godimento potrebbe essere previsto un canone (non obbligatorio). Il diritto di usufrutto può avere una durata e non può andare oltre la morte dell’usufruttuario. -USO: comporta che ci si può servire di un bene di proprietà altrui, se ne possono trarre i frutti naturali (es. campo). L’uso deve esserelimitato ai bisogni personali del titolare (usuario) dell’uso e della sua famiglia. Non è cedibile. -ABITAZIONE: abitare una casa altrui. Diritto di abitazione. Il bene è adibito solo ad uso locativo per bisogni del titolare e della famiglia. Non è cedibile. DIRITTI REALI DI GARANZIA : garanzia della somma che deve il debitore. Garanzia di un credito che on viene soddisfatto perché il debitore non adempie all’obligo che si era assunto. -PEGNO: si costituisce tramite contratto con il quale il possesso di un bene mobile viene trasferito al creditore. -IPOTECA: garanzia di un credito, in questo caso l’oggetto dell’ipoteca è un immobile. Se vi è un inadempimento (il debitore non rispetta la somma che deve pagare) si attiva una procedura di esecuzione forzata. L’autorità giudiziaria mette in vendita il bene (esproprio). Il creditore potrà accaparrarsi dalla vedntia giudiziaria la somma corrispondente al suo credito. E’ tipico negli impegni assunti nei contratti dei mutui con i prestiti delle banche. Nel contratto di ipoteca si procede con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari (trasfrimento di diritti reali sun beni immobili). Registri dove si può consultare le attività giudiziarie che sonon dietro beni immobili.