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Esercizi e Casi Pratici di Diritto Privato: Appunti Completi, Appunti di Diritto Privato

appunti discorsivi e completi di diritto privato, ideali per preparare esami

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/03/2022

azraelcic
azraelcic 🇮🇹

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Sommario
NOZIONI PRELIMINARI.....................................................................................................................1
Capitolo 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO..........................................................................................1
L’ordinamento giuridico...................................................................................................................................................1
Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea..........................................................................................................1
La norma giuridica............................................................................................................................................................1
Diritto positivo e diritto naturale......................................................................................................................................2
La struttura della norma. La fattispecie............................................................................................................................2
La sanzione........................................................................................................................................................................2
Caratteri della norma giuridica: Generalità ed astrattezza. Il principio Costituzionale di eguaglianza............................3
L’equità.............................................................................................................................................................................3
Capitolo 2 : IL DIRITTO PRIVATO e LE SUE FONTI.........................................................................................4
Diritto pubblico e diritto privato.......................................................................................................................................4
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili..........................................................................................................4
Fonti delle norme giuridiche.............................................................................................................................................4
Il codice civile....................................................................................................................................................................7
Capitolo 3: EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI..........................................................................................8
Entrata in vigore della legge.............................................................................................................................................8
Abrogazione della legge....................................................................................................................................................8
Irretroattività della legge..................................................................................................................................................8
Successione di leggi..........................................................................................................................................................8
Capitolo 4: L’APPLICAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE..............................................................10
L’applicazione della legge...............................................................................................................................................10
L’interpretazione della legge..........................................................................................................................................10
Le regole dell’interpretazione........................................................................................................................................11
L’analogia........................................................................................................................................................................11
Capitolo 5: I CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO.........................................................................................13
Il diritto internazionale privato.......................................................................................................................................13
Qualificazione del rapporto e momenti di collegamento..............................................................................................13
I vari momenti di collegamento......................................................................................................................................13
Il rinvio ad altra legge. Il limite dell’ordine pubblico......................................................................................................14
La conoscenza della legge straniera...............................................................................................................................14
La condizione dello straniero..........................................................................................................................................14
L’ATTIVITA’ GIURIDICA e LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI................................................15
Capitolo 6: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.................................................................................15
Il rapporto giuridico........................................................................................................................................................15
Situazioni soggettive attive (diritto soggettivo, potestà, facoltà, aspettativa, status)...................................................15
L’esercizio del diritto soggettivo.....................................................................................................................................15
Categorie di diritti soggettivi...........................................................................................................................................16
Gli interessi legittimi.......................................................................................................................................................16
Situazioni di fatto............................................................................................................................................................16
Situazioni soggettive passive (dovere, obbligo, soggezione, onere)..............................................................................17
Vicende del rapporto giuridico.......................................................................................................................................17
Capitolo 7: IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO................................................................................18
Soggetti e Persone..........................................................................................................................................................18
A) LA PERSONA FISICA La capacità giuridica della persona fisica..............................................................................18
Le incapacità speciali......................................................................................................................................................18
Il concepito.....................................................................................................................................................................18
La capacità di agire.........................................................................................................................................................18
La minore età..................................................................................................................................................................19
L’interdizione giudiziale..................................................................................................................................................19
L’interdizione legale........................................................................................................................................................20
Incapacità relativa (emancipazione, inabilitazione).......................................................................................................20
L’amministrazione di sostegno.......................................................................................................................................20
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Sommario

Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riserva mentale; violenza fisica.

DIRITTO PRIVATO: A.TORRENTE - P. SCHLESINGER

NOZIONI PRELIMINARI

Capitolo 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo. Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni: a) che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta; b) che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative; c) che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate. Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”. Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di “ordinare” la realtà sociale. Gli uomini danno vita a collettività di vario tipo ( pluralità degli ordinamenti giuridici, Costituzione ): si pensi alle chiese o ai partiti politici, ai sindacati o alle organizzazioni culturali. Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente ha sempre avuto la società politica : quella, cioè, rivolta alla soddisfazione non dei vari bisogni dei consociati, bensì di quello più importante condizionandone il conseguimento, e che consiste nell’assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. Naturalmente le società politiche hanno assunto forme diverse nella storia. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione ( superiorem non recognoscit ). Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, indipendente ed originario, dotato di potere sovrano nell’ambito del proprio territorio. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea. Interessa la teoria dell’ordinamento giuridico anche la partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale: l’art.10 della Costituzione enuncia il principio per cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Il diritto internazionale - insieme di regole che disciplinano i rapporti fra Stati sovrani - è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria , trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati, o ha fonte pattizia , ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali. L’art. 11 della Costituzione Italiana afferma*: a) il principio per cui è resa ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di un’organizzazione sovrannazionale , le cui norme e provvedimenti si possono dunque imporre alla volontà degli organi dello Stato stesso, con una conseguente limitazione della sovranità dello Stato, per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni; b) il principio secondo cui la Repubblica Italiana promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Nota: Trattando delle fonti del diritto si vedrà l’incidenza sul potere legislativo. Il processo di “integrazione europea” è stato lungo e difficoltoso, partendo dai tre Trattati istitutivi di organismi - CECA, CEE, Euratom -, ricordiamo il Trattato di Roma del 1957 (Convenzione Istitutiva della Comunità Economica Europea), il Trattato di Maastricht del 1992 (Istituzione dell’Unione Europea e modifica del Trattato istitutivo della CEE, numerose modifiche al testo normativo), il Trattato di Amsterdam del 1997 e di Nizza del 2001 (ulteriori modificazioni), il Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa a Roma nel 2004, il Trattato di Lisbona del 2007 (ha modificato il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea). La norma giuridica. L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica ( dotata di autorità ). La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta , nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. La norma è espressione della volontà di un

organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete ( attività ermeneutica). Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso. Diritto positivo e diritto naturale. Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società. Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni ed universali ( giusnaturalismo ). L’esigenza che il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare è in ogni caso l’aspirazione a trovare un fondamento obiettivo al diritto positivo che elimini il rischio di arbitrarietà del potere ( concezione giusnaturalistica, contratto sociale v.Grozio, Hobbes, Locke ). La struttura della norma. La fattispecie. Una norma è un enunciato prescrittivo ( proposizione prescrittiva ) che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica, che può consistere, esemplificando, nell’acquisto di un diritto (art. 1158 c.c - chi possiede una cosa per venti anni ne acquista la proprietà per effetto di usucapione ), nell’insorgenza di una obbligazione (art. 2043 c.c - “ Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ”), nella estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una conseguenza afflittiva (vedi cod. penale). La norma si struttura quindi come un periodo ipotetico :

- previsione di accadimento eventuale → “ fattispecie” : a) fattispecie astratta → complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma (es. descrizione di un reato che indica tutte le circostanze che devono concorrere) → si risolve in una pura operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo, volta ad individuare i presupposti di fatto dell’applicazione di determinate regole. b) fattispecie concreta → complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati → consiste nell’accertamento (processo - strumenti di istruzione probatoria) del fatto storico, onde porre a confronto tale fatto con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge. [Approfondimento] La fattispecie può inoltre consistere in un unico fatto (fattispecie semplice) o da una pluralità di fatti giuridici (fattispecie complessa – l’effetto ricollegato dalla norma non si verifica se non quando si sono realizzati tutti i fatti giuridici) o da una serie di fatti che si succedono nel tempo (fattispecie a formazione progressiva).

  • affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato nell’enunciato normativo. [Enunciato] Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un condizionale del tipo → se A allora B dove:
    • A^ è la^ descrizione di^ un fatto^ o un^ insieme di^ fatti, ossia^ la fattispecie;
    • B è la statuizione, ossia la descrizione degli^ effetti giuridici^ prodotti dalla norma (creazione, modifica o estinzione di rapporti giuridici) allorché si verifica A. In questo modo la norma istituisce tra la fattispecie e la statuizione una relazione di causalità giuridica che una teoria, diffusa in passato ma ormai abbandonata, considerava analoga alla causalità naturale. La stessa fattispecie può essere presa in considerazione da norme diverse che ricollegano ad essa differenti effetti giuridici; se tali effetti sono tra loro logicamente incompatibili, si verifica un'antinomia. Quando, invece, una fattispecie non è prevista da alcuna norma giuridica si ha una lacuna. Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un istituto giuridico. La sanzione. Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata ( coercizione ) o sono comunque garantite dalla predisposizione, per l’ipotesi di trasgressione, di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata “sanzione”, la cui minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma. Spesso, accanto a “norme di condotta” (dette primarie ), il legislatore prevede una “risposta” o una “reazione” dell’ordinamento (c.d. norme sanzionatorie o secondarie ), da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. Vi è peraltro da rilevare che la difesa dell’ordinamento non viene perseguita soltanto attraverso misure

Capitolo 2 : IL DIRITTO PRIVATO e LE SUE FONTI

Diritto pubblico e diritto privato. Una distinzione tradizionale, un tempo considerata fondamentale, è quella tra diritto pubblico e diritto privato.

  • diritto pubblico^ →^ disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche. Si articola nelle varie branche del costituzionale, penale, amministrativo.
  • diritto privato^ →^ invece, si limita a disciplinare le relazioni^ interindividuali , sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle norme. Anche il diritto privato è parte dell’ordinamento ( ius positum ) ma si tratta pur sempre di disposizioni in base a cui il singolo opera su un piano di uguaglianza con altri individui, non trovandosi in situazione di soggezione di fronte ad un potere pubblico supremo. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile e incerta: lo Stato può avocare a se la realizzazione di funzioni un tempo lasciate ai privati, enti pubblici possono svolgere attività di diritto privato in concorrenza con aziende private, soggetti privati possono essere concessionari di servizi pubblici, ed un medesimo fatto può venire disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili. Le norme di diritto privato si distinguono in:
  • derogabili (o dispositive) → quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati;
  • inderogabili (o cogenti) → quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli, il cui carattere risulta spesso direttamente dalla formulazione (es.: art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”) ;
  • supplettive → sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione (esempio: art. 1193 comma 1 c.c. attribuisce in prima istanza al debitore, che abbia più debiti nei confronti del creditore, la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare, qualora non lo faccia il comma 2 dispone a quale dei debiti deve essere imputato il pagamento ). Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti, e quelle di diritto privato per la maggior parte dispositive, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga o norme di diritto privato cogenti (che richiedono comunque l’iniziativa del singolo). Con la norma dispositiva il legislatore, ai fini della certezza del diritto, enuncia una regola conforme alla disciplina che viene adottata di solito dalle parti stesse, e perciò può considerarsi “tipica”, potendosi presumere che, se l’ipotesi fosse stata contemplata, la volontà comune dei contraenti si sarebbe indirizzata verso quella soluzione. Fonti delle norme giuridiche. Per “fonti” legali di “produzione” delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Per fonti di “cognizione”, si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. la Gazzetta Ufficiale). Alle fonti di produzione delle singole norme giuridiche si possono contrapporre le fonti di un intero ordinamento, ossia le vicende storico-politiche che ne hanno determinato la nascita con quelle determinate caratteristiche. Le fonti si possono distinguere in materiali (atti o fatti produttivi di norme generali e astratte ) e formali ( atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie, l’accento cade sull’atto non sul suo risultato ). Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un “atto”, si può distinguere: a) l’Autorità investita del potere di emanarlo (il Parlamento, il Governo); b) il procedimento formativo dell’atto (es: il procedimento di emanazione di una legge cost.); c) il documento normativo (la legge considerata nella sua lettera); d) i precetti ricavabili dal documento.

E’ chiaro che ogni ordinamento deve stabilire ante omnia le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali Autorità, a quali organi, e con quali procedure, sia affidato il potere di emanare norme giuridiche, e con quali valori gerarchici. La gerarchia delle fonti esprime perciò una regola sulla produzione giuridica, che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. [SCHEMA: IL C.D. sistema deLLa fonti deL DiRitto] 1) Fonti di rango costituzionaleCostituzione fondamentale norma sulla produzione giuridica: [Approfondimento]: La Costituzione Italiana è rigida, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o una delle di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con le norme costituzionali. A Presidio di questa rigidità è stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se disposizioni di legge ordinaria siano in conflitto con le norme costituzionali. Il controllo è previsto nella forma del controllo incidentale (se un giudice ritiene durante l’applicazione di una determinata norma di legge che quella norma sia di sospetta incostituzionalità, deve rimettere gli atti del processo alla Corte Costituzionale, affinché decida al riguardo), e in via principale (promosso dal Governo contro le leggi Regionali, e viceversa, o da Regione a Regione). Non è invece consentito a singoli privati rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale. Se la Corte ritiene illegittima la norma sottoposta al suo esame, dichiara con sentenza la incostituzionalità della/e disposizioni viziate, che cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. — principi supremi dell’ordinamento costituzionale , non modificabili da leggi di revisione costituzionale (da cui discendono i diritti inviolabili, godono di “super-legalità” costituzionale); — Costituzione e consuetudini costituzionali (comportamenti ripetuti nel tempo dagli organi costituzionali e dai soggetti politici in assenza di regole scritte); — leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e altre leggi costituzionali (es., le leggi che si limitano a derogare una norma costituzionale senza modificarla).

  1. Fonti comunitarievalore prevalente rispetto alle stesse leggi ordinarie statali : [ Approfondimento]: La fonte comunitaria interferisce con l’ordinamento giuridico interno, con una limitazione della sovranità e un trasferimento di potere legislativo a un organo esterno rispetto allo stato, in forza dell’art. 11 Cost. (l’adesione dell’Italia al Trattato Istitutivo della Comunità ha comportato l’accettazione di una limitazione di una propria prerogativa sovrana dello Stato). a) Atti vincolanti:regolamenti comunitari (atti aventi portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro); — direttive (atti che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza del singolo Stato in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il fine. A differenza dei regolamenti non sono immediatamente vincolanti, ma devono essere recepite dallo Stato membro al quale sono rivolte); — decisioni (atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. Hanno lo stesso carattere vincolante del regolamento e della direttiva, ma si indirizzano a uno o più soggetti individuati); b) Atti non vincolanti:raccomandazioni (esortazioni e moniti dirette ai singoli Stati membri); — pareri (espressione di un’opinione su una determinata questione); 3) Fonti di rango primario e subprimario:leggi ordinarie dello Stato (approvate dal Parlamento, può modificare ed abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre può essere modificata e abrogata solo da una legge successiva → art. disp. prel.); — referendum abrogativo ;

Il codice civile. Speciale rilievo tra tutte le leggi ordinarie dello stato va riconosciuto a quel tipo di leggi che vengono definiti “codici” (civile, penale, p.c, p.p, cod. nav.) il termine codice in origine indicava una raccolta di materiali normativi (es. Costitutiones ) realizzata coordinando e manipolando i testi precedenti, che assurgeva a rango nuovo. La successiva evoluzione della teoria giuridica ha portato ad individuare come Codice una legge del tutto nuova, che si caratterizzi per le note della:

  • organicità (volto a disciplinare un intero settore dell’esperienza giuridica);
  • sistematicità (coordinamento logico del materiale normativo); - universalità ed uguaglianza ( funzione unificatrice delle classi sociali); - abrogazione di tutto il diritto precedente e l’accentramento della disciplina ( univocità delle soluzioni e facilità del reperimento e consultazione del materiale normativo). Il codice civile oggi vigente in Italia è il Codice emanato nel 1942 e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento.
    • Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia , artt.1-455 - contiene la disciplina della capacità giuridica delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive, della famiglia;
    • Libro Secondo - Delle Successioni , artt. 456-809 - contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di donazione;
    • Libro Terzo - Della Proprietà , artt. 810-1172 - contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali;
    • Libro Quarto - Delle Obbligazioni , artt. 1173-2059 - contiene la disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti (la cosiddetta Responsabilità civile);
    • Libro Quinto - Del Lavoro , artt.2060-2642 - contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato ed autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza;
    • Libro Sesto - Della Tutela dei Diritti , artt. 2643-2969 - contiene la disciplina della trascrizione delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione. I Codici sono soggetti anch’essi al controllo di legittimità della Corte Costituzionale e possono essere sempre modificati o, in tutto o in parte abrogati, con leggi ordinarie successive; spesso le modifiche vengono apportate con la tecnica della “Novella”, ossia sostituendo direttamente il testo di un articolo, ferma la numerazione originaria, ovvero aggiungendo articoli nuovi.

Capitolo 3: EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

Entrata in vigore della legge. Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre all’approvazione da parte delle due Camere: a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione (Art.73 Cost.); b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73 ult. comma, Cost.); c) il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 gg. Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza. Vale, infatti, il principio per cui ignorantia iuris non excusat, cosicché nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una sanzione, di aver ignorato l’esistenza di una disposizione di legge. La Corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della legge è scusabile quando l’errore di un soggetto in ordine all’esistenza o al significato di una legge penale sia stato inevitabile. Abrogazione della legge. Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia (anche se una norma, pur dopo abrogata può continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi anteriormente, e può anche essere previsto un apposito regime transitorio ). Per abrogare una disposizione occorre sempre l’intervento di una disposizione nuova di pari valore gerarchico: una legge non può essere abrogata che da una legge posteriore (art.15 disp. prel. cod.civ). L’abrogazione può essere espressa o tacita :

  • Espressa^ →^ quando^ la legge posteriore^ dichiara esplicitamente^ abrogata una^ legge anteriore.
  • Tacita^ →^ se^ manca,^ nella^ legge^ successiva,^ una^ tale^ dichiarazione^ formale,^ ma^ le^ disposizioni posteriori: a) o sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; b) o costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, la quale, pertanto, deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni più recenti anche in assenza di una vera e propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina. La deroga si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi. Un’altra figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un referendum popolare, quando ne facciano richiesta almeno 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, e la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto purché la proposta di abrogazione consegua la maggioranza dei voti espressi (Art.75 Cost.). Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia. Ma mentre l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire (la legge, benché abrogata, può e deve essere ancora applicata ai fatti verificatisi quando era in vigore), la dichiarazione di incostituzionalità, invece, annulla la disposizione illegittima ex tunc, come se non fosse mai stata emanata, cosicché non può più essere applicata neppure nei giudizi ancora in corso e neppure ai fatti già verificatisi in precedenza. L’abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva abrogato una norma precedente non fa rivivere quest’ultima, salvo che sia espressamente disposto: in tal caso la norma si chiama ripristinatoria. Irretroattività della legge. L’art.11.1 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo ”. Si dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento solo la norma penale non può essere retroattiva: “ nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. Efficacia retroattiva hanno, poi, le c.d. “leggi interpretative”, ossia le leggi emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi, si applicano a tutti i fatti regolati da queste ultime, quand’anche anteriori alla emanazione della legge interpretativa. Se la norma ha efficacia retroattiva, essa si applica anche alla risoluzione delle controversie che siano ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore. Successione di leggi. In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie.