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Diritto Privato: Esercizi e Casi Pratici, Appunti di Scienze Motorie

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Marticorra97
Marticorra97 🇮🇹

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I beni
I beni, hanno l’attitudine di soddisfare bisogni umani, sono le cose che possono
formare oggetto di diritto, tutto ciò che può arrecare utilità agli uomini ed è
suscettibile di appropriazione. Sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili
di valutazione economica.
Ogni sistema giuridico riconosce il diritto di proprietà, inoltre regola i conflitti fra gli
uomini per l’appropriazione delle cose determinando i modi di acquisto della
proprietà. Le tre caratteristiche sono: utili, limitati e accessibili.
Classificazione:
- corporali : beni del mondo esterno che sono dotati di materialità corporea
(frigorifero)
- incorporali : beni privi di materialità ma che tuttavia sono percepibili con i
sensi o con l’intelligenza ( invenzioni )
- immobil i: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo
(casa)
- mobili: sono mobili tutti gli altri beni, tra queste anche le energie naturali, il
denaro è il bene immobile per eccellenza. I beni mobili registrati, sono beni
mobili di locomozione e trasporto ( navi), iter simili ai beni immobili.
- Specifiche: individuate mediante caratteri propri.
- Generiche: non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un
genere senza ulteriori specificazioni
- Fungibili : le cose che si pesano, si contano, si misurano; perciò possono
essere sostituite con altre dello stesso genere. (denaro)
- Infungibili : non riescono ad essere sostituite da altre in quanto individuate
dalle parti in relazione a un dato rapporto
- Consumabili : non possono essere utilizzate senza essere consumate
fisicamente o economicamente (cibo e denaro)
- Inconsumabili, si prestano ad un utilizzazione continuata ( fondo e vestiti )
- Divisibili, frazionate in modo che non se ne alteri la destinazione economica
ed in modo che ciascuna delle parti uguali rappresenti una porzione identica
del tutto
- Indivisibili, tutte le altre. Può derivare dalla natura dello stesso, dalla volontà
delle parti o dalla legge ( animale vivo, parti comuni edificio di un
condominio)
Sono beni demaniali le cose immobili di valore storico, archeologico o
artistico e le cose mobili inserite in pinacoteche, musei o biblioteche. I beni
demaniali sono inalienabili, di essi non si può acquistare la proprietà neppure
a titolo originario, mediante il possesso.
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I beni

I beni, hanno l’attitudine di soddisfare bisogni umani, sono le cose che possono formare oggetto di diritto, tutto ciò che può arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione. Sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili di valutazione economica. Ogni sistema giuridico riconosce il diritto di proprietà, inoltre regola i conflitti fra gli uomini per l’appropriazione delle cose determinando i modi di acquisto della proprietà. Le tre caratteristiche sono: utili, limitati e accessibili. Classificazione:

  • corporali : beni del mondo esterno che sono dotati di materialità corporea (frigorifero)
  • incorporali: beni privi di materialità ma che tuttavia sono percepibili con i sensi o con l’intelligenza ( invenzioni )
  • immobili: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (casa)
  • mobili: sono mobili tutti gli altri beni, tra queste anche le energie naturali, il denaro è il bene immobile per eccellenza. I beni mobili registrati, sono beni mobili di locomozione e trasporto ( navi), iter simili ai beni immobili.
  • Specifiche: individuate mediante caratteri propri.
  • Generiche: non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza ulteriori specificazioni
  • Fungibili: le cose che si pesano, si contano, si misurano; perciò possono essere sostituite con altre dello stesso genere. (denaro)
  • Infungibili: non riescono ad essere sostituite da altre in quanto individuate dalle parti in relazione a un dato rapporto
  • Consumabili: non possono essere utilizzate senza essere consumate fisicamente o economicamente (cibo e denaro)
  • Inconsumabili, si prestano ad un utilizzazione continuata ( fondo e vestiti )
  • Divisibili, frazionate in modo che non se ne alteri la destinazione economica ed in modo che ciascuna delle parti uguali rappresenti una porzione identica del tutto
  • Indivisibili, tutte le altre. Può derivare dalla natura dello stesso, dalla volontà delle parti o dalla legge ( animale vivo, parti comuni edificio di un condominio) Sono beni demaniali le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in pinacoteche, musei o biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, di essi non si può acquistare la proprietà neppure a titolo originario, mediante il possesso.

I diritti sulle cose : la proprietà e gli altri diritti reali I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali, e sono 7:

  • proprietà;
  • diritti di superficie
  • di enfiteusi
  • di usufrutto
  • di uso
  • di abitazione
  • di servitù

la proprietà è fra i diritti reali quello che consente la più ampia sfera di facoltà

che un soggetto possa esercitare su una cosa. gli elementi che identificano le facoltà che spettano al proprietario sono: a- la facoltà di disporre delle cose; è la facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla per testamento, di costruire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri. b- La pienezza del diritto di proprietà, godere e disporre della cosa a proprio piacimento, nelle rispetto delle leggi. La pienezza viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitano fortemente la facoltà di godimento della proprietà, in questo caso si parla di nuda proprietà. c- Esclusività del diritto di proprietà, possibilità di escludere chiunque altro dal godimento del bene. Sono presenti però anche dei limiti riguardo alla proprietà, infatti non è possibili produrre atti di emulazione, ovvero il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano nessun altro scopo se non quello di recare molestie altrui. Inoltre vigono leggi sulle distanze legali:

  • le costruzioni su fondi confinanti devono essere almeno di 3 metri, viene favorito chi costruisce per primo
  • i pozzi le cisterne e i tubi devono essere collocati ad almeno 2 metri dal confine, i fossi devono avere una distanza pari alla propria profondità
  • gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno tre metri dal confine. Inoltre il proprietario di terreni destinati all’agricoltura ha l’obbligo di provvedere alla loro coltivazione.

Possesso: è una situazione di fatto, l’art. 1140 lo definisce come il potere

sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Di regola il proprietario è anche possessore: ha cioè il diritto sulla cosa e di fatto lo esercita. Ma può accadere che il proprietario non possieda la cosa che altri, non proprietari, ne abbia il possesso. Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, separata dal diritto di proprietà. Si può dunque possedere in due modi:

  • direttamente: detenendo la cosa con l’animo di considerarla propria
  • indirettamente: per mezzo di altri che ne abbia la detenzione la protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o di mala fede del possessore ed è perciò possessore anche il ladro. Il possessore in buona fede fruisce di una protezione giuridica maggiore.

perché a differenza del proprietario non può modificare la destinazione economica della cosa. la durata corrisponde alla durata della vita della persona fisica, o 30 anni se si tratta di persona giuridica. L’usufrutto può essere volontario oppure legale  uso: diritto di servirsi di un bene e se fruttifero di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; al proprietario spettano le eccedenze.  Abitazione: oggetto del diritto è una casa e consiste nel diritto di abitarci limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia ; spetta anche in caso di morte di uno dei coniugi al coniuge superstite.  Enfiteusi: è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, non inferiore ai 20 anni. Può essere ceduto e trasmesso agli eredi. Ha per oggetto, generalmente fondi rustici. Sul fondo l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario ma con due obblighi; 1- di migliorare il fondo, 2- di corrispondere al nudo proprietario, che qui prende il nome di concedente, un canone periodico.  Servitù prediali: peso imposto sopra un fondo, per l’utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario. Il peso è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante. Deve però consentire una migliore utilizzazione del fondo dominante, può dare una maggiore comodità, per una destinazione industriale o per assicurare un vantaggio futuro. Le servitù vengono classificate: a) positive: permettono al proprietario del fondo dominante forme di diretta utilizzazione del fondo servente ( servitù di passaggio ). Il proprietario del fondo servente deve solo sopportare l’altrui attività. b) negative: consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente ( servitù di non edificare) c) continue: non è necessario il fatto dell’uomo ( servitù di non edificare) d) discontinue: necessario il fatto dell’uomo ( servitù di passaggio ) e) apparenti: ( servitù di acquedotto ) f) non apparenti ( servitù di passaggio) la servitù si estingue per, confusione, prescrizione ventennale, scadenza del termine, abbandono del fondo servente da parte del proprietario. Le azioni a tutela sono: di mero accertamento, confessoria, risarcimento danni, possessoria.

Obbligazioni

I diritti di obbligazione si presentano : come diritti ad una prestazione personale, ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Inoltre sono diritti relativi, ovvero spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili. Hanno difesa relativa, il loro titolare può difenderli solo nei confronti della persona dell’obbligato. Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un rapporto che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione. Possiamo distinguervi:

  • creditore: spetta il diritto di esigere una data prestazione.
  • Debitore: è tenuto ad eseguire una data prestazione.
  • Un oggetto dell’obbligazione: prestazione dovuta dal debitore al creditore. I soggetti possono essere molteplici; possono esserci più creditori, come nel caso in cui i comproprietari hanno venduto il bene comune ed hanno, verso il compratore, il credito al pagamento del prezzo; oppure potrebbero essere presenti anche più debitori. L’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica. La prestazione che forma oggetto di obbligazione può essere: a- di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene. La prestazione di consegnare può dar luogo ad obbligazioni di genere ( somma di denaro ) o ad obbligazioni di specie (quell’autovettura ). b- Di fare: a suo volta da luogo a due sottospecie. – di mezzi, il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività a favore del creditore, senza dover garantire al creditore il risultato che esse si attende. O – di risultato, il debitore è obbligato verso il creditore al risultato. c- Di non fare, l’imprenditore si obbliga verso un altro imprenditore a non fargli concorrenza. d- Di contrattare, consiste nel concludere un futuro contratto. e- Di garanzia, il debitore si assume il rischio del verificarsi di un evento non dipendente dalla sua volontà. Obbligazioni con pluralità di soggetti o di oggetti In tal caso l’obbligazione può configurarsi come obbligazione solidale o parziale. C’è solidarietà attiva quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l’intera prestazione. L’adempimento conseguito da un creditore libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori. C’è solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione. Nei rapporti interni tra creditori e debitori l’obbligazione si divide. Il creditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri creditori la parte che gli spetta. Il debitore che ha adempiuto avrà azione di regresso nei confronti degli altri debitori.
  • da cause imputabili al debitore ( l’onere della prova spetta al debitore) si guarda l’intensità con cui la volontà dello stesso interviene e si distingue tra dolo, predeterminata intenzione, e colpa (negligenza o trascuratezza).
  • da cause non imputabili al debitore , cause fortuite ( elemento esterno non prevedibile; forza maggiore ( calamità naturali); fatto del terzo ( picchiato ); ordine di pubblica autorità ( polizia blocca le strade ). In questi casi il debitore sarà libero dall’obbligo senza alcuna responsabilità. Le caratteristiche perché l’adempimento non sia imputabile al debitore sono :
  • impossibilità sopravvenuta, dopo la formazione del rapporto
  • impedimento assoluto,
  • impedimento oggettivo, tale da impedire a chiunque l’esecuzione della prestazione
  • impedimento definitivo, altrimenti entra in gioco l’ipotesi del ritardo
  • impedimento totale, riguarda l’intera prestazione effetti dell’inadempimento: la parte inadempiente è tenuta a risarcire il danno cagionato, così come la parte che chiede il risarcimento ha l’onere:
  • di provare di aver subito un danno
  • l’ammontare del danno subito mora del debitore Consiste in un ritardo ingiustificato, ossia nella violazione dell’obbligo di adempiere tempestivamente. Sul creditore incombe l’onere di fare al debitore formale richiesta della prestazione; la mora scatta con la costituzione in mora, un atto formale del creditore, l’atto formale non è necessario quando: a- il debito deriva da fatto illecito b- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione c- è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore d- si tratta di obbligazione di non fare Effetti sono:
  • aggravamento del rischio del debitore, se dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, questi ne risponde ugualmente, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
  • Obbligazione di risarcire i danni, che il creditore provi di aver subito. mora del creditore Il creditore rifiuta di ricevere la prestazione e non permette al debitore di eseguirla. Il creditore deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

Effetti sono:

  • impossibilità sopravvenuta della prestazione, per cause a lui non imputabili è a carico del creditore
  • non sono più dovuti al debitore interessi sulle somme di denaro
  • sono dovuti al creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa, e nel caso, il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora. estinzione dell’obbligazione altre cause di estinzione diverse dall’adempimento sono:
  • la novazione, estinzione per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa per oggetto e per titolo.
  • Remissione del debito, rinuncia volontaria del creditore.
  • Impossibilità sopravvenuta della prestazione dovute a cause non imputabili al debitore.
  • Confusione; debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona facendo esaurire il rapporto debito-credito.
  • Compensazione; due soggetti sono legati da più rapporti di debito-credito, può essere – legale: opera in modo automatico, si attua fra debiti omogenei che abbiano per oggetto entrambi somme di denaro. – giudiziale, se il debito è di facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione. – volontaria, se c’è volontà tra le parti.

Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Abbiamo già incontrato i fatti illeciti fra le fonti delle obbligazioni: oltre che da contratto le obbligazioni derivano da fatto illecito. L’obbligazione che ne deriva è quella di

danneggiante spetta al danneggiato. A- dolo eventuale: rappresenta il suo possibile verificarsi quale conseguenza della propria azione ( sparare allo scopo di intimidire ferisce qualcuno). B- colpa cosciente: l’atteggiamento di chi si comporta imprudentemente con la previsione del possibile evento dannoso ( poliziotto spara al malvivente ma colpisce un ostaggio ). Responsabilità indiretta: Per regola generale, l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. A questa regola generale sono tuttavia apportate numerose e importanti eccezioni: sono le ipotesi della responsabilità indiretta, nelle quali il responsabile del danno è un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto. a) responsabilità dei padroni e dei committenti; se il danno è cagionato da un dipendente , nell’esercizio delle mansioni a lui affidate, del danno risponde oltre il dipendente che ha commesso il fatto anche il suo datore di lavoro. b) Responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci; se il fatto illecito è commesso da persone incapaci di intendere e di volere, queste non ne risponde, ne risponde invece chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, ad esempio il personale della clinica nella quale è ricoverato il malato di mente che ha commesso il fatto. c) Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori; i genitori sono responsabili dei fatti illeciti dei figli minorenne, il tutore lo è per il minore emancipato e per l’interdetto affidato. Gli insegnanti hanno la responsabilità del danno cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. Responsabilità oggettiva: Per principio generale, il fatto illecito deve presentare l’elemento soggettivo del dolo e della colpa; sono però apportate molteplici eccezioni, sono le ipotesi di responsabilità oggettiva, nelle quali si risponde di un fatto produttivo di danno anche solo se lo si è commesso senza dolo e senza colpa. La responsabilità oggettiva si basa sulla sola esistenza, fra il fatto e l’evento dannoso, di un rapporto di casualità: si risponde se il danno appare, secondo il già descritto concetto giuridico di casualità, conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso; ci si libera da responsabilità con la prova della imprevedibilità e della inevitabilità dell’evento dannoso, ossia con la prova della mancanza di rapporto di casualità. I casi più importanti sono:  esercizio di attività pericolose chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura di mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Chi ha cagionato il danno nell’esercizio di un’attività pericolosa ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa.  animali o cose in custodia  rovina di edificio  circolazione di veicoli

la responsabilità oggettiva, come la responsabilità indiretta, vale solo in sede civile, agli effetti del risarcimento del danno, non vale in sede penale, agli effetti della condanna per il reato che si è eventualmente commesso. Il risarcimento dei danni Chi è responsabile del danno, o a titolo di dolo o di colpa oppure a titolo di responsabilità indiretta o di responsabilità oggettiva, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di denaro, che si calcola secondo i principi generali della valutazione dei danni, a suo luogo esaminati. Si può ottenere: una reintegrazione in forma specifica ( nuovo bene oppure rendita vitalizia). Il danno risarcibile è di regola solo il danno patrimoniale, comprendente il danno emergente ( può essere danno presente o futuro) e il lucro cessante ( sempre danno futuro). I danni non patrimoniali, consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili, solo nei casi espressamente previsti dalla legge e vengono liquidati dal giudice in via equitativa. Il danno biologico da qualche tempo riconosciuto dalla giurisprudenza. Si considera tale la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e per sé e indipendentemente dalla capacità della persona di produrre ricchezze. ( è un istituto giuridico da conoscere perché, gestendo un’attività sportiva è possibile subire lesioni. Queste si suddividono in lesioni regolamentate e lesioni non accettate dal regolamento. È per questo motivo che le società sportive non assumono a tempo indeterminato o che abbiano alle spalle numerosi infortuni sportivi. Il danno si distingue in materiale o fisico. I danni subiti possono essere distinti in abilità permanente o temporanea. I danni non patrimoniali si suddividono in biologici, morali, esistenziali e da perdita di chance.)  morali: ragazzo che non ha più potuto giocare a tennis  biologici: il medico legale riconosce un danno, tipo rottura gamba.  Esistenziale: rottura della gamba non si può più fare un’attività  Da perdita di chance. Il danno da prodotti Una qualità che si richiede ad ogni prodotto industriale, quale che sia l’uso cui è destinato, è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, senza pregiudizio cioè per l’integrità fisica e per i beni dell’utente. Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto; n prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere date le circostanze.

Il contratto

È il contratto col quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. La figura più diffusa è il preliminare di vendita, è fonte dell’obbligazione, per l’una di vendere e per l’altra di comprare; il trasferimento della proprietà si avrà solo quando le parti concluderanno il contratto definitivo. Il codice civile si occupa del contratto preliminare sotto un duplice aspetto: ne prescrive la forma, che deve esser, a pena di nullità. Prevede inoltra l’eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: l’altra parte può rivolgersi al giudice ed ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’esecuzione forzata dell’obbligazione di contrattare, il giudice emetterà la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. I contratti coi consumatori La materia è regolata dal codice del consumo con riferimento al contratto che intercorre fra parti così definite:

  • un professionista: intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, privata o pubblica che nell’ambito della sua attività imprenditoriale conclude contratti aventi per oggetto la cessione di beni e la prestazione di servizi
  • un consumatore: intendendosi per tale solo la persona fisica che si procura, per contratto, i beni e i servizi, del professionista per utilizzarli a fini estranei alla propria attività imprenditoriale il contratto è legislativamente valutato come contratto con il quale il contraente forte, può avvalersi della propria forza contrattuale per imporre al consumatore condizioni contrattuali che provocano squilibri dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, così violando il dovere di buona fede. Clausole vessatorie: è definita vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci. Si presumono vessatorie, fino a prova contraria 20 clausole, menzionate nell’art.33. E particolare importanza assumono quelle indicate alle lettere: a- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore b- escludere o limitare le azioni o diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inatteso da parte del professionista. L- prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non hanno avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Validità e invalidità del contratto

Si può dire che il contratto è invalido quando:

  • è in contrasto con una norma imperativa della legge
  • manca uno dei suoi requisiti
  • la legge la prevede come conseguenza di una norma imperativa l’invalidità può essere di due specie: a) nullità; quella di portata generale, non occorre, perché un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che una norma imperativa sia stata violata. b) Annullabilità; ha carattere speciale, ricorre quando sia stata espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. Art. 1418 comma 1’: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle dell’annullabilità del contratto e sono : _- per i contratti in generale
  • atti unilaterali_
  • l’incapacità di contrattare delle parti , sono incapaci coloro che non hanno ancora la capacità di agire. Il contratto concluso dall’incapace legale di agire è annullabile, e l’annullamento può essere richiesto al giudice da : chi esercita la potestà su minore, dallo stesso minore o emancipato una volta acquistata la capacità d’agire, dagli eredi o aventi causa del minore. Il contratto del minore non può essere annullato se con raggiri ha occultato la sua età.
  • vizi di consenso, se la volontà delle parti è stata dichiarata per errore o con dolo o estorta con violenza. Esiste l’errore ostativo, errore che si manifesta nell’esternazione della volontà ed è causa di annullamento solo se riconoscibile dall’altro contraente; e l’errore vizio, insorge nella formazione della volontà, prima che venga dichiarata dall’esterno. Consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce la parte a dichiarare una volontà che diversamente non avrebbe dichiarato. Deve essere un errore essenziale, è tale quando cade sull’identità o sull’oggetto della prestazione, sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente _- conflitto di interessi fra rappresentato e rappresentante
  • contratto assicurazione_ sono norme imperative, le norme non derogabili per volontà delle parti ( non contengono l’inciso). Sono norme dispositive, quelle che ammettono con un inciso del genere indicato, una diversa volontà delle parti. Nullità del contratto: art. 1418 comma 2’, sono presenti una serie di applicazioni della regola. È nullo quando:
  • mancanza di uno dei requisiti del contratto indicati nell’art. 1325
  • per illecito della causa, dell’oggetto o dei motivi. Sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume ( vendita voto in aula parlamentare )

partecipa alla conclusione di un contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro soggetto il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano. Necessitano di tre condizioni:

  • il rappresentante deve concludere il contratto a nome del rappresentato, occorre la cosiddetta spedita del nome, se si tratta di contratto scritto, deve essere formato con la menzione del suo nome.
  • Deve concludere nei limiti delle facoltà conferitegli
  • Deve concluderlo nell’interesse del rappresentato. Il potere di rappresentanza può essere conferito dall’interessato ( volontario) oppure derivante dalla legge ( legale ). Nella rappresentanza legale questo potere è inerente ad una qualità del rappresentante, quella del genitore o di tutore, nella rappresentanza volontaria, che è la procura. La procura non è un contratto ma un atto unilaterale, rivolto ai terzi, costitutivo di poteri con i quali una persona conferisce a un’altra il potere di rappresentarla. Deve avere la stessa forma del contratto da concludere e può essere:
  • Speciale, singolo determinato affare
  • Generale, più affari Il falsus procurator: il contratto posto in essere da un falso rappresentante è inefficace. La persona in nome della quale il falso procuratore ha contrattato o gli eredi di essa possono però ratificare il contratto, con una successiva dichiarazione unilaterale di volontà, essa è diretta a sanare l’originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La responsabilità del falso rappresentante è una responsabilità da fatto illecito. Il mandato: contratto con il quale un soggetto ( mandatario) si obbliga nei confronti di un altro ( mandante ) a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest’ultimo. È un contratto oneroso per cui il mandatario, salvo patto contrario, ha diritto al compenso per l’attività svolta. Il mandatario oltre che per conto può agire anche in nome del mandante. Nel mandante senza rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, per cui acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo, per poi trasferire con nuovo contratto i diritti acquisiti al mandante. Il principale obbligo del mandatario è quello di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute dal mandante. Quest’ultimo da parte sua deve fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, rimborsargli le spese sostenute e salvo patto contrario pagargli un compenso. Gli effetti del contratto

Il contratto è fonte di obbligazioni, e reciprocamente di diritti delle parti: l’insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto è appunto il rapporto contrattuale. L’adempimento da parte dei contraenti delle obbligazioni assunte prende il nome di esecuzione del contratto. L’adempimento delle prestazioni contrattuali è sotto questo aspetto atto di esecuzione. L’esecuzione del contrato può esaurirsi rapidamente e può protrarsi nel tempo; il rapporto contrattuale può costituirsi e simultaneamente estinguersi e può invece avere lunga durata. 3 contratti a esecuzione:

  • istantanea: l’adempimento si esaurisce per ciascuna delle parti nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto o senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad esso ( compra- vendita immediata ).
  • Differita: può accadere che per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento o per quelle di consegna o per entrambe sia fissato un termine, l’esecuzione avverrà in differita rispetto alla conclusione del contratto. In questi contratti può anche accadere che l’adempimento, anziché esaurirsi nel compimento di un solo atto, si frazioni in una pluralità di atti ( vendita con pagamento a rate)
  • Continuata: obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo ( contratto lavorativo) IL CONTRATTO UNA VOLTA CONCLUSO, HA FORZA DI LEGGE, ovvero un atto di autonomia privata, che esse possono compiere o non compiere, ma una volta che l’accordo si è validamente perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo allo stesso modo in cui sono tenute a rispettare la legge. Per sciogliere il contratto occorre un nuovo atto di autonomia contrattuale, uguale e contrario al precedente: è necessario, in linea di principio, il cosiddetto mutuo dissenso, ossia un nuovo accordo fra le parti diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale. Il contratto può però consentire il recesso unilaterale, che non richiede l’accettazione dell’altra parte, basta che venga portata a sua conoscenza e di conseguenza produce l’effetto di sciogliere il contratto. Nei contratti ad esecuzione istantanea e in quelli a esecuzione differita la facoltà di recesso può essere esercitata solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione; in caso contrario non è possibile procedere. Nei contratti ad esecuzione continuata il recesso è possibile anche se è già iniziata l’esecuzione del contratto ( senza effetto retroattivo ). Per alcuni contratti è previsto un termine massimo di durata:
  • 30 anni locazione
  • 5 anni patto di non concorrenza in caso di durata a tempo indeterminato il recesso può essere:
  • semplice: non richiede giustificazioni ( somministrazione )
  • per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede ( datore di lavoro) Il contratto può altresì essere sciolto “per cause ammesse dalla legge “, risoluzione o rescissione.

Oltre alle norma che regolano in modo analitico e circostanziato, ci sono altre norme le quali formulano un generale criterio di comportamento delle parti contraenti. Sono le norme che impongono loro di comportarsi l’una nei confronti dell’altra secondo il principio di buona fede. La buona fede, indica uno stato soggettivo, ovvero ignoranza nel ledere l’altrui diritto, in questo caso esprime un dovere, il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. La buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative, in quanto la legge non può prevedere tutte le possibili situazioni. Le regole non scritte, della correttezza e della lealtà sono le regole di costume. Il dovere di buona fede opera:

  • nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto; la parte, che conoscendo l’esistenza di una causa di invalidità del contratto non né da notizia all’altra, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito. ( es. falso rappresentante)
  • esecuzione del contratto; si parla di abuso del diritto accade quando il contraente esercita verso l’altro diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.
  • Pendenza delle condizioni; colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza delle condizioni, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
  • Eccezione di adempimento; il divieto di rifiutare la propria prestazione, se il rifiuto è contrario alla buona fede, vanno tenute conto le circostanze in base alle quali la parte rifiuta la propria prestazione avvalendosi dell’eccezione ( sospensione erogazione energia per bolletta non pagata, trasmessa in agosto quando gli utenti sono in ferie, mancanza di buona fede) L’interpretazione di buona fede: sono presenti criteri di legge per l’interpretazione dei contratti, per non fermarsi alla semplice lettura letterale dei termini utilizzati. Criteri:
  • storico: valutare comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto
  • logico: occorre interpretare le singole clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso del contratto
  • criterio di buona fede. Le clausole ambigue possono essere lette attraverso criteri oggettivi: a- principio di conservazione del contratto; la clausola si interpreta nel senso in cui è valida ed efficace e non in quella che rende il contratto invalido b- usi interpretativi; l’interpretazione si ottiene alla pratica del luogo in cui il contratto è concluso c- clausole generali del contratto; si interpretano contro l’autore della clausola e a favore del contraente più debole. doping

La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta. 2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta. 2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1:

  • la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato;
  • la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l’esito delle analisi effettuate sul campione biologico A. il campione biologico B dell’Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone. 2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia. 2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall’articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena. 2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta. 2.2.1 Spetta ad ogni Atleta accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo proibito. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, non sarà necessario dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta. 2.2.2 Il successo o il fallimento dell'uso o del tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.