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Risarcimento Danno Esofamiliare: Valutazione Danno e Processo Penale Minore, Appunti di Diritto Privato

Del risarcimento del danno esofamiliare, che riguarda il danno subito dai parenti o dai membri estesi di una famiglia. il ruolo della convivenza, il requisito per la risarcibilità del danno, e il danno secondario. Inoltre, viene presentato il concetto di danno catastrofale e il processo penale minorile. Il documento illustra come il giudice valuta e quantifica il risarcimento del danno, e discute della personalizzazione del risarcimento in base alle singole situazioni.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 15/04/2022

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Risarcimento del danno ESOFAMILIARE:
-la convivenza cos(tuisce il connotato minimo a/raverso cui si esteriorizza l’in(mità dei rappor(
parentali, anche “allarga(”;
-Il requisito della convivenza è menzionato a mero (tolo esemplica(vo e non quale condizione
necessaria per la risarcibilità del danno;
-Non è quindi determinante il requisito della convivenza, poiché a/ribuire a tale situazione un
rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affeEvo e
parentale,lacui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze di
verse, che comunque consentano una concreta effeEvità del naturale vincolo nonno-nipote
* Quando si verifica ad esempio un incidente, tra i soggeE coinvol( abbiamo sicuramente una
viEma primaria, che è colei che effeEvamente subisce in prima persona il danno (fisico, morale,
biologico, esistenziale, ecc); ma ci sono anche le viEme secondarie, ovvero quei soggeE che
effeEvamente subiscono il danno arrecato alla persona ma di rimbalzo. Per queste viEme
secondarie, nel caso in cui, subendo il danno di rimbalzo, si vadano a modificare gli aspeE
cara/eris(ci e quo(diani della loro vita, in quel caso è previsto per queste viEme ovviamente un
risarcimento del danno, e quindi gli viene riconosciuto un RISTORO che viene considerato
ripara(vo, adeguato, al danno che hanno subito * => abbiamo visto l’esempio della sentenza del
tribunale di Padova del 20 febbraio 2014 n. 592 SULLE SLIDE
NASCITA INDESIDERATA
Le principali casis(che per cui si fa riferimento a una nascita indesiderata sono:
-mancata o insuciente informazione dei genitori da parte del medico sui rischi per il nascituro
di venire alla luce menomato: vuol dire che qualche cosa nel passaggio della comunicazione tra
medico e paziente è mancato, e ha provocato poi una nascita di bambini con delle
malformazioni. => questo primo elemento aEene quindi al CONSENSO INFORMATO;
-Un intervento non riuscito di interruzione di gravidanza;
-Un’operazione di sterilizzazione priva di successo;
-Errori medici nella fase del parto;
==> che cosa succede quando all’esito di queste possibili ipotesi la donna/famiglia si ritrova
quindi prossima ad una nascita indesiderata?
Questo viene denito danno CATASTROFALE proprio perchè c’è questa sorta di catastrofe che si
verifica nella famiglia; non tanto per la nascita del bambino in se, ma all’esito di quelli che sono la
mancata informazione iniziale, che ha portato certamente a un danno fisiologico, e all’ul(mo caso,
quindi a quello dell’errore medico. Nel momento in cui il Bambino nasce in queste condizioni, nella
donna e nella famiglia si verifica certamente uno shock, perchè non si sa cosa fare, non si sa come
reagire. Superata poi questa parte iniziale di emozioni, derivan( dal trovarsi in una situazione
rispe/o alla quale nessuno era pronto, la donna si trova quindi a dover ricomporre, ricostruire,
riorganizzare la vita di tu/a la famiglia (ecco perchè indesiderata, perchè non ero pronta, non ero
preparata a questa situazione).
Nel caso di una nascita indesiderata quindi ci troviamo di fronte a una situazione in cui abbiamo:
Una viDma primaria => ovvero la moglie/madre;
Essa subisce sicuramente un forte danno seppur non patrimoniale che comprende:
-Una soerenza morale
-Uno stravolgimento delle proprie abitudini
-E che sicuramente comporta stress/scompensi per quanto riguarda la propria salute
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Risarcimento del danno ESOFAMILIARE:

- la convivenza cos(tuisce il connotato minimo a/raverso cui si esteriorizza l’in(mità dei rappor(

parentali, anche “allarga(”;

- Il requisito della convivenza è menzionato a mero (tolo esemplifica(vo e non quale condizione

necessaria per la risarcibilità del danno;

- Non è quindi determinante il requisito della convivenza, poiché a/ribuire a tale situazione un

rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affeEvo e parentale,lacui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze di verse, che comunque consentano una concreta effeEvità del naturale vincolo nonno-nipote

  • Quando si verifica ad esempio un incidente, tra i soggeE coinvol( abbiamo sicuramente una viEma primaria, che è colei che effeEvamente subisce in prima persona il danno (fisico, morale, biologico, esistenziale, ecc); ma ci sono anche le viEme secondarie, ovvero quei soggeE che effeEvamente subiscono il danno arrecato alla persona ma di rimbalzo. Per queste viEme secondarie, nel caso in cui, subendo il danno di rimbalzo, si vadano a modificare gli aspeE cara/eris(ci e quo(diani della loro vita, in quel caso è previsto per queste viEme ovviamente un risarcimento del danno, e quindi gli viene riconosciuto un RISTORO che viene considerato ripara(vo, adeguato, al danno che hanno subito * => abbiamo visto l’esempio della sentenza del tribunale di Padova del 20 febbraio 2014 n. 592 SULLE SLIDE NASCITA INDESIDERATA Le principali casis(che per cui si fa riferimento a una nascita indesiderata sono:

- mancata o insufficiente informazione dei genitori da parte del medico sui rischi per il nascituro

di venire alla luce menomato: vuol dire che qualche cosa nel passaggio della comunicazione tra medico e paziente è mancato, e ha provocato poi una nascita di bambini con delle malformazioni. => questo primo elemento aEene quindi al CONSENSO INFORMATO;

- Un intervento non riuscito di interruzione di gravidanza;

- Un’ operazione di sterilizzazione priva di successo;

- Errori medici nella fase del parto;

==> che cosa succede quando all’esito di queste possibili ipotesi la donna/famiglia si ritrova quindi prossima ad una nascita indesiderata? Questo viene definito danno CATASTROFALE proprio perchè c’è questa sorta di catastrofe che si verifica nella famiglia; non tanto per la nascita del bambino in se, ma all’esito di quelli che sono la mancata informazione iniziale , che ha portato certamente a un danno fisiologico, e all’ul(mo caso, quindi a quello dell’errore medico. Nel momento in cui il Bambino nasce in queste condizioni, nella donna e nella famiglia si verifica certamente uno shock, perchè non si sa cosa fare, non si sa come reagire. Superata poi questa parte iniziale di emozioni, derivan( dal trovarsi in una situazione rispe/o alla quale nessuno era pronto, la donna si trova quindi a dover ricomporre, ricostruire, riorganizzare la vita di tu/a la famiglia (ecco perchè indesiderata, perchè non ero pronta, non ero preparata a questa situazione). Nel caso di una nascita indesiderata quindi ci troviamo di fronte a una situazione in cui abbiamo: Una viDma primaria => ovvero la moglie/madre; Essa subisce sicuramente un forte danno seppur non patrimoniale che comprende:

- Una sofferenza morale

- Uno stravolgimento delle proprie abitudini

- E che sicuramente comporta stress /scompensi per quanto riguarda la propria salute

E poi abbiamo le viDme secondarie => mari(/figli Anch’essi subiscono un danno seppur non patrimoniale che comprende effeEvamente vari aspeE:

- assistenza del figlio macroleso;

- Alterazione e stravolgimento delle proprie abitudini ;

- Compromissione del rapporto genitoriale;

! Entrambe queste situazioni, di vi 4 ma primaria e secondaria, comportano la possibilità di un risarcimento del danno proprio per ques 9 elemen 9 cara:erizzan 9 del danno stesso (cambio di abitudini, stravolgimento della vita quo 9 diana,ecc! ===> che cosa e come viene risarcito questo danno? Sicuramente vi è una forte PERSONALIZZAZIONE del risarcimento del danno, nel senso che ques( risarcimen( non possono mai essere uguali tra casi, perchè vanno inseri( all’interno del contesto di vita di ogni specifica persona, andando a confrontare quella che era la vita prima e dopo il danno. Non vi sono schemi classificatori, ma il tu/o è basato proprio sui cambiamen(, sugli stravolgimenJ , sui danni effeEvi causa( nella vita delle singole persone, che chiaramente sono aspeE SOGGETTIVI, che riguardano sicuramente la sofferenza del danneggiato, il patema d’animo della viEma primaria e secondaria, ma che riguardano appunto anche tan( altri aspeE della vita quo(diana. Si dice che devono essere risarci 9 tu 4 i pregiudizi esistenziali , quindi tu/o quello che riguarda gli aspeE relazionali e i rovesciamen( dell’agenda quo(diana; quindi tuKo ciò che cambia a causa di questo danno deve essere risarcito; ==> sulla base di quali altri criteri quindi il giudice riesce a QUANTIFICARE questo risarcimento del danno?

- criterio tabellare

- Liquidazione equita(va

- Ristoro del danno nella sua interezza

- Preponderanza dell’evidenza ….

CHIEDERE!

IL PROCESSO PENALE MINORILE

===> perchè parliamo di processo penale minorile? Innanzitu/o esiste, nel nostro ordinamento, una norma(va che riguarda proprio aE e comportamen( illeci( che riguardano il minore. Questo conce/o di processo penale minorile si fonda su due postula( di fondamentale importanza:

  1. Capacita di discernimento del minore => quindi quando effeEvamente questo è in grado di comprendere, di decidere ecc (chiedere se è giusto) ;
  2. L’interesse superiore del minore come elemento cardine dell’ascolto e delle successive azioni: non si riesce a dare ne una definizione astra/a di questo interesse superiore, ossia valida per tuE i luoghi e tu/e le situazioni, ne una definizione intesa in senso nega(vo, ossia equivalente ad arbitrio o capriccio del minore stesso. L’interesse del minore, a differenza di quello dell’adulto, è proie/ato verso il futuro, concorrendo cosi a cara/erizzare la formazione e a comporre le linee di un armonico sviluppo della persona. Con riferimento ai soggeE che valutano l’interesse del minore, di sicuro incontriamo i genitori, i quali intervengono nel momento fisiologico, ovvero quello della vita di relazione. Nella fase patologica invece, quindi nel momento in cui si riscontra una problema(ca nella vita o nel comportamento del minore,

Nel nostro ordinamento all’inizio non esisteva un organo giudiziario che si occupava solo ed esclusivamente delle problema(che e dei rea( rela(ve ai minori. Si inizia a parlare di giusJzia minorile a par(re dalla fine del XVII secolo quando si vanno ad affermare grandi movimen( di pensiero, che ponevano l’accento sulla necessità di valutare la personalità del reo nell’ambito del processo penale al fine di applicargli una sanzione individualizzata che ne consen(sse il reinserimento nel contesto sociale. Da questo momento quindi comincia a sorgere l’idea di una gius(zia minorile che si differenziasse dalla gius(zia riguardante gli adul(, anche nel campo giudiziario. Si va così concretamente prospe/ando la possibilità di is(tuire un giudice minorile specializzato, a/ raverso la creazione di un Tribunale per i minorenni. La prima norma(va organica a proposito di Tribunale per i minorenni si ritrova nel Regno Unito con il Children Act del 1908, con il quale si resero obbligatorie le cor( giovanili. ==> ma cos’erano le corK giovanili? Si tra/ava di: Organi aven( giurisdizione completa ed autonoma sui fanciulli, minori di 14 anni, e gli adolescen(, da 14 a 16 anni, che apparissero bisognosi di protezione e di guida o che fossero autori di faE cos(tuen( reato o comunque in contrasto con le regole della convivenza sociale.

  • Il Belgio ado/ò per primo una regolamentazione completa in materia con la Legge 15 maggio 1912.

- Poi l’Austria (1919), la Francia (1912), la Germania (1923) e la

Grecia (1931) hanno provveduto ad is(tuire i Tribunali per i minori. ==> e l’Italia? La risposta delle is(tuzioni alla esigenza di un traKamento giuridico - processuale differenziato nei riguardi dei minori è stata abbastanza lenta, e la formazione di un giudice calibrato sulle specifiche esigenze dei minori di età si ha con il Regio Decreto 20 luglio 1934 numero 1404. L’esistenza del tribunale dei minori, che ha una competenza su più fron( rispe/o alle materie he vengono discusse, deve , rela(vamente alla parte del minore che comme/e un reato, non tanto fare una valutazione sull’ a/o in se, ma cercare di capire il mo(vo per cui questo minore, che evidentemente vive in una situazione di disaggio, comme/e quel determinato reato. Quindi quello è importante nel ruolo di ques( tribunali è sicuramente la loro COMPOSIZIONE , che non è fa/a solo e unicamente dal/dai giudici, ma da più sogge 4 che tentano di ricostruire questa sorta di tra/amento rivolto esclusivamente al recupero sociale del soggeKo interessato ; quindi non si tra/a di un procedimento che ha come esito la s(gma(zzazione o la punizione del minore , ma che ha più uno scopo riparaJvo diciamo. PRINCIPI COMUNI ALLE NORMATIVE

- valutare non tanto la condo/a illecita, quanto le mo(vazioni della stessa;

- Osservare la personalità del minore, studiare la psiche a/raverso il coinvolgimento delle

is(tuzioni familiari e sociali.

- Vi è la presenza nella composizione dell’organo giudicante dell’elemento LAICO;

- Le udienze non erano pubbliche;

- I genitori erano chiama( ad assistere;

- Si tra/ava di un tra/amento rivolto esclusivamente al recupero sociale dei soggeE interessa(.

RAPPORTO ETA’ /IMPUNIBILITA’

Vi sono quindi delle sorte di fasce all’interno dell’eta minorile che comportano poi differenze nei processi e nell’imputabilità.

  1. La prima fascia , dai 0 ai 9 anni => era cara/erizzata da una assoluta improcedibilità per faE penalmente rilevan(;
  2. La seconda fascia, dai 9 ai 14 => comportava il dovere per il giudice di stabilire in concreto se il minore avesse agito CON DISCERNIMENTO ( quindi con consapevolezza della sua azione). In caso di risposta nega(va, l’imputato non soggiaceva a pena, mentre in caso di risposta posi(va, la pena veniva fortemente rido/a.
  3. La terza fascia, dai 14 ai 18 , e la quarta fascia, dai 18 ai 21 => prevedevano comunque delle riduzioni di pena ===> Come è composto quindi il tribunale dei minori? Esso è formato da:

- i giudici minorili;

- Il pubblico ministero;

- La sezione di Polizia Giudiziaria , che dovrebbe avere delle specifiche cara/eris(che sopra/u/o

perchè la polizia è la prima che interviene nella scoperta del reato (il momento in cui il minore viene scoperto, il momento in cui viene portato in caserma, l’interrogatorio, ecc)

- I difensori d’ufficio => ovviamente anche il minore ha diri/o di difesa ed esistono ques( elenchi

di avvoca( che vengono inseri( laddove non vi è la possibilità di avere un legale di fiducia e quindi se ne può nominare uno d’ufficio;

- I servizi minorili;

Il conce/o base su cui si fonda questa parte rela(va agli aE illeci( dei minori, è che non basta effeEvamente l’esistenza e la creazione di un tribunale dei minori, perchè l’esistenza di quest’ul(mo, comporta comunque il fa/o che ques( aE si siano verifica(, si siano gia commessi, e quindi comporta un po quel problema che avevamo riscontrato nella violenza contro le donne ( ovvero un po il discorso del “troppo tardi” ). Bisogna quindi prendere coscienza del fa/o che i problemi del minore, autore di comportamen( devian( andavano risol( non più isolando il minore dal suo contesto di vita, bensì coinvolgendo e sostenendo la famiglia e la comunità di appartenenza. Si tra/erebbe quindi di un processo, di un lavoro, che dovrebbe parJre a monte, non quando i faE si sono gia verifica(, ma proprio a par(re da un aiuto, da un controllo maggiore sulla vita di ques( minori. Importante è che all’esito del procedimento penale, si c’è una pena, ma non è una pena che come nel caso degli adul( è deten(va. Si tra/a di una pena che effeEvamente come dicevo prima non mira a punire il minore, ma a far si che si possa RECUPERARE questo minore. E in questo senso, il legislatore ha pensato proprio all’aEvazione di un procedimento specifico e par(colare per ques( minori. Si cerca sempre ad esempio di condurre un processo RAPIDO , proprio per evitare che questa situazione vada a s(gma(zzare il minore, a bloccarlo in quella condizione. La previsione del giudice non è quello di una custodia cautelare ma di un percorso finalizzato al RECUPERO del minore stesso. => abbiamo visto poi il DPR 22 seKembre 1988 numero 448, che prevede:

- aEvazione di apposi( apposiJ meccanismi processuali per risolvere la vicenda giudiziaria

fuori dalla sede penale