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DIRITTO CIVILE - IL RISARCIMENTO DEL DANNO, Sintesi del corso di Diritto Civile

CAPITOLO 4 - IL RISARCIMENTO DEL DANNO. TESTO:BIANCA

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 14/05/2019

ale.ssandra20
ale.ssandra20 🇮🇹

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CAPITOLO 4.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO.
I rimedi contro l'inadempimento.
1. Il risarcimento del danno è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extra. Può
essere:
a. per equivalente compensazione pecuniaria del danno
b. in forma specifica rimozione diretta del danno
L'obbligo di risarcire il danno incombe sul debitore se non prova che l'inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(1218).
L'obbligazione risarcitoria, quindi, scaturisce dall'inadempimento imputabile. Nelle ipotesi di
inadempimento totale e definitivo (consegna vestito) l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a
quella originaria e siamo di fronte alla surrogazione oggettiva, che non estingue l'obbligazione, ma
ne muta legalmente l'oggetto (vicenda della perpetuatio obligationis)
Il risarcimento.
Il risarcimento è la compensazione pecuniaria del danno (risarcimento per equivalente) o la sua
rimozione diretta (risarcimento in forma specifica), ed è un obbligo posto a carico del debitore
qualora non provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da una causa a lui non
imputabile.
Quando vi è adempimento inesatto o ritardo, l’obbligazione risarcitoria si aggiunge all’obbligazione
inadempiuta, mentre nelle ipotesi di inadempimento totale e definitivo l’obbligazione risarcitoria si
sostituisce a quella originaria (surrogazione oggettiva): l’obbligazione inadempiuta non è estinta,
ma ne viene mutato legalmente l’oggetto (c.d. perpetuatio obligationis: il debitore è tenuto ad una
nuova prestazione, che soddisfa l’interesse successivo del creditore alla riparazione del danno);
rimangono ferme le garanzie, i diritti accessori e il diritto alla controprestazione, così come erano
nell’obbligazione inadempiuta.
L’annullamento del contratto travolge pure l’obbligazione risarcitoria (salvo che questa abbia
acquisito un titolo [ulteriore a quello originario dell’obbligazione] in una sentenza passata in
giudicato).
Anche l’obbligazione di risarcimento del danno da risoluzione del contratto presuppone l’estinzione
dell’obbligazione inadempiuta, mantenendone però lo stesso titolo – seppure in via mediata.
Il risarcimento del danno non è un rimedio limitato all’inadempimento, ma è piuttosto il rimedio
generale contro l’illecito, contrattuale ed extracontrattuale.
La nozione di danno.
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CAPITOLO 4.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

I rimedi contro l'inadempimento.

  1. Il risarcimento del danno è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extra. Può essere:

a. per equivalente compensazione pecuniaria del danno

b. in forma specifica rimozione diretta del danno

L'obbligo di risarcire il danno incombe sul debitore se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1218). L'obbligazione risarcitoria, quindi, scaturisce dall'inadempimento imputabile. Nelle ipotesi di inadempimento totale e definitivo (consegna vestito) l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a quella originaria e siamo di fronte alla surrogazione oggettiva, che non estingue l'obbligazione, ma ne muta legalmente l'oggetto (vicenda della perpetuatio obligationis)

Il risarcimento.

Il risarcimento è la compensazione pecuniaria del danno (risarcimento per equivalente) o la sua rimozione diretta (risarcimento in forma specifica), ed è un obbligo posto a carico del debitore qualora non provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da una causa a lui non imputabile.

Quando vi è adempimento inesatto o ritardo, l’obbligazione risarcitoria si aggiunge all’obbligazione inadempiuta, mentre nelle ipotesi di inadempimento totale e definitivo l’obbligazione risarcitoria si sostituisce a quella originaria (surrogazione oggettiva): l’obbligazione inadempiuta non è estinta, ma ne viene mutato legalmente l’oggetto (c.d. perpetuatio obligationis: il debitore è tenuto ad una nuova prestazione, che soddisfa l’interesse successivo del creditore alla riparazione del danno); rimangono ferme le garanzie, i diritti accessori e il diritto alla controprestazione, così come erano nell’obbligazione inadempiuta.

L’annullamento del contratto travolge pure l’obbligazione risarcitoria (salvo che questa abbia acquisito un titolo [ulteriore a quello originario dell’obbligazione] in una sentenza passata in giudicato).

Anche l’obbligazione di risarcimento del danno da risoluzione del contratto presuppone l’estinzione dell’obbligazione inadempiuta, mantenendone però lo stesso titolo – seppure in via mediata.

Il risarcimento del danno non è un rimedio limitato all’inadempimento, ma è piuttosto il rimedio generale contro l’illecito, contrattuale ed extracontrattuale.

La nozione di danno.

Il significato del danno si specifica in tre distinte nozioni:

  1. Evento lesivo , ossia il risultato materiale o giuridico attraverso il quale si concreta la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale, in ragione della natura dell’interesse leso;
  2. Effetto economico negativo , inteso come sofferenza patrimoniale a carico del creditore;
  3. Liquidazione pecuniaria dell’effetto economico negativo , nel senso che il danno va commisurato riguardo le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, e cioè perdita subìta e mancato guadagno. La rilevanza di tali conseguenze è fondata sul principio causale e prescinde dal loro carattere antigiuridico: antigiuridica è la lesione dell’interesse creditorio, mentre il risarcimento comprende tutti gli interessi (apprezzabili) lesi che vi sono direttamente connessi, anche se non si identificano in altrettanti diritti soggettivi (es. il mancato guadagno consegue all’inadempimento; tuttavia non è l’oggetto di un diritto del creditore, ma l’oggetto di una sua ragionevole aspettativa). Allo stesso modo, conseguenze economiche negative possono derivare da illecito aquiliano.

“La nozione del danno” – Teoria della differenza di F. Mommsen: Teoria però incompleta, in quanto il danno può incidere anche sulla capacità di guadagno del creditore. Anche nei danni non patrimoniali si distinguono i “danni- evento” (lesione di un bene non economico) dai “danni-conseguenza” (conseguenze economiche negative e ripercussioni dell’evento lesivo sul piano morale/esistenziale della persona).

Bianca critica dottrina e giurisprudenza, le quali ravvisano solo nei danni-conseguenza la possibilità di un risarcimento, esclusa invece per i danni-evento. Tuttavia, afferma il Bianca, l’art. 2043 c.c. prevede che chi causa un “danno ingiusto” deve risarcirlo. Il danno ingiusto, cioè il danno-evento, è risarcito delle sue conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali o, in alternativa, in forma specifica mediante la diretta rimozione della lesione.

Sia i danni-evento che i danni-conseguenza si determinano secondo il principio di causalità, ma diversi sono i regimi causali applicabili: il danno-evento va accertato in base al nesso di causalità materiale, mentre il danno-conseguenza va accertato in base al nesso di causalità giuridica. Tale orientamento giurisprudenziale non ha però alcun riscontro nel codice, e ad ogni modo i criteri causali (condizione necessaria, consequenzialità diretta e immediata, ecc…) valgono per entrambi i tipi di danno.

Al riguardo sono state formulate molte ipotesi, anche recenti, in dottrina ed in giurisprudenza, spesso contrastanti: certo è che il problema della identificazione del danno non è una mera operazione valutativa (vedi Sentenza n. 19499 del 2008 Sezioni Unite, sulla risarcibilità del danno da svalutazione monetaria).

Danni riflessi.

Sono detti “danni riflessi” quei danni subìti da persone diverse dalla vittima dell’illecito (es. invalidità del coniuge comporta spese ed oneri di assistenza a carico dell’altro coniuge). Il diritto al risarcimento dei danni riflessi non è ammesso. I casi in cui la giurisprudenza ha ammesso il risarcimento di tali danni, si presentavano come situazioni nelle quali il fatto lesivo era idoneo a colpire direttamente una pluralità di interessi, autonomamente identificabili e tutelati (es. un omicidio lede non solo la vittima, ma anche gli interessi protetti facenti capo agli stretti congiunti).

  1. Spese effettuate dal danneggiato per rimuovere le inesattezze materiali o giuridiche della

prestazione (riparazione, sostituzione, ecc…);

  1. Spese che aggravano l’obbligo del risarcimento: anche le spese inutili sono rimborsabili se erogate dal danneggiato per un errore giustificabile;
  2. spese patrimoniali che il creditore ha effettuato per ricevere e godere della prestazione, rese inutili dall’inadempimento;
  3. Spese effettuate per la conclusione del contratto annullato e per la sua esecuzione.
  4. Spese che il creditore deve sostenere, in seguito all’inadempimento, per la tutela e l’attuazione del suo diritto (es. spese processuali, ecc…);

• Il lucro cessante.

È il guadagno patrimoniale netto che viene meno al creditore a causa dell'inadempimento. A differenza del danno emergente, questo danno consiste in una ricchezza non conseguita dal danneggiato; è un danno futuro che richiede in ogni caso una ragionevole certezza e da valutarsi in via equitativa. Le ipotesi di tale danno sono: A. Mancata utilizzazione del bene B. Mancata realizzazione di specifici rapporti contrattuali : il lucro cessante può consistere nel venir meno del guadagno che il creditore avrebbe tratto rivendendo a terzi il bene che il debitore doveva trasferirgli.

C. Perdita e diminuzione della capacità di lavoro : questo danno è patrimoniale ed è rappresentato dal venir meno totale o parziale del guadagno che la vittima avrebbe tratto dall'esercizio dell'attività lavorativa. Il soggetto diventa persona invalida e ci può essere invalidità temporanea o permanente.

D. Perdita di prestazioni alimentari e assistenziali : conseguente alla morte della persona che tali prestazioni erogava. La pretesa risarcitoria è riconosciuta a coloro che avevano diritto alle prestazioni alimentari ed assistenziali.

E. (^) Perdita della reputazione professionale : consiste nella perdita della clientela conseguente, ad esempio, a concorrenza sleale.

Le regole di determinazione del danno risarcibile: il principio del danno effettivo.

Il danno risarcibile è determinato anzitutto dal principio di causalità: il debitore è tenuto al risarcimento del danno che è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.). Inoltre si tiene conto:

della causa sopravvenuta ipotetica,

del concorso di colpa,

del dovere del danneggiato di evitare il danno,

della compensazione del lucro con il danno,

della prevedibilità.

Alla base di tutte queste regole vi è il PRINCIPIO DEL DANNO EFFETTIVO : l’obbligo del risarcimento deve limitarsi al danno effettivamente subìto dal creditore, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell’inadempimento o dell’illecito. Non sono pertanto ammessi i c.d. danni punitivi, in quanto nel nostro ordinamento il risarcimento non può avere una funzione afflittiva per il danneggiante, né possono essere stabilite pene private dalle parti in aggiunta o in luogo del risarcimento del danno.

La clausola penale è stata vista da parte della dottrina come una pena privata, ma essa è solo una forma di liquidazione forfettaria del danno.

Il nesso di causalità.

Il nesso di causalità è la relazione tra due eventi che identifica l’uno (danno) come conseguenza dell’altro (inadempimento), ed è elemento costitutivo del diritto di risarcimento. L’art. 1223 c.c. prevede la risarcibilità di tutti i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, e si applica anche alla responsabilità extracontrattuale (art. 2056 c.c.), e riguarda sia l’evento lesivo che gli effetti economici negativi. Vi sono tre principali teorie sul nesso causale:

A) Teoria della condicio sine qua non , che identifica la causa in tutti gli antecedenti storici senza i quali il danno non si sarebbe verificato, non distinguendo tra antecedenti prossimi e lontani e per questo in contrasto col principio (legislativo) dell’immediatezza. Va dunque integrato col principio della regolarità causale.

B) Teoria dello scopo della norma , che ravvisa il nesso di causalità tra un fatto e quelle conseguenze dannose che rientrano nello scopo protettivo della norma (es. concorrenza sleale > risarcimento del danno subìto dal concorrente nel commercio, NON risarcimento dell’eventuale danno alla persona, come un malore). Tuttavia, nel diritto privato, lo scopo protettivo della norma non vale a selezionare i danni estranei alla responsabilità dell’autore del fatto: infatti chi lede un diritto altrui in violazione di una norma è tenuto a risarcire tutto il pregiudizio diretto che ne consegue, anche se l’interesse pregiudicato non rientra nel contenuto del diritto tutelato da quella

La prova del nesso di causalità incombe sul creditore e sul danneggiato da illecito civile. La prova concerne il danno-evento e i danni-conseguenza. L’accertamento del nesso spetta al giudice, che lo rileva d’ufficio sulla base degli atti del giudizio.

Principio della causa successiva ipotetica (art. 122 ).

Il principio della causa successiva ipotetica prevede la diminuzione del danno risarcibile nella misura in cui altre cause non imputabili al danneggiante avrebbero ugualmente arrecato al danneggiato il danno già prodotto dall’inadempimento o dall’illecito (es. art. 1221 c.c.: “[…]la cosa dovuta sarebbe ugualmente perita presso il creditore”).

La ratio risiede nell’esigenza che il risarcimento sia il più possibile commisurato al pregiudizio effettivamente subìto dal danneggiato. Si è obiettato che il danno sofferto dal creditore non può essere negato in base ad un altro danno, ipotetico e mai accaduto. Tuttavia il danno successivo ipotetico è necessario per calcolare il pregiudizio che il creditore ha realmente subìto.

La norma consente al debitore di provare che la cosa dovuta sarebbe comunque perita presso il creditore. (es la merce è andata perduta durante il trasporto ma i magazzini in cui doveva essere depositata all’arrivo sono stati poi distrutti da un incendio.)

La causa successiva ipotetica non rileva nell’ipotesi in cui essa sia imputabile all’illecito dello stesso danneggiante o di un terzo (es. Tizio non consegna una merce a Caio, il cui magazzino viene incendiato la notte dopo da Sempronio. Se Tizio avesse consegnato la merce Caio avrebbe potuto pretendere il risarcimento da Sempronio, ma così non è stato, quindi Tizio dovrà rispondere del suo inadempimento: non vale la causa successiva ipotetica).

Nemmeno nelle obbligazioni di illecita sottrazione della cosa è applicabile tale principio: la perdita o lo smarrimento della cosa illecitamente sottratta non libera l’autore dell’illecito dal restituirne il valore (art. 1221 Comma 2 c.c.). È una norma eccezionale, rispondente ad una tradizione di sfavore verso il furto.

Il concorso di colpa del danneggiato.

Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a produrre il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c.). Tale principio limita il risarcimento del danno che è causato in parte dallo stesso danneggiato o dalle persone di cui questi risponde. La ratio è quella di non caricare il danneggiante di ciò che non è a lui causalmente imputabile. Altra dottrina ritiene invece che il motivo risieda in una auto responsabilità del soggetto (tantoché è richiesto il requisito della colpa).

La colpa rileva come comportamento negligente, e su questa colpa c.d. “obiettiva” la giurisprudenza fa riferimento nell’applicare la norma sul concorso di colpa.

Seppure in dottrina si è ritenuto che la regola varrebbe solo per il danno-evento, e non anche per i danni-conseguenze, per i quali si applicherebbe invece il secondo comma dell’art. 1227 c.c. (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”), tale idea non è condivisa da Bianca, il quale ritiene che la lettera del Codice Civile non distingue tra danno-evento ed altri danni, e dunque il danneggiato sopporta il danno derivante dalla sua negligenza qualunque sia il tipo di danno, anche a prescindere dal carattere patrimoniale o non dello stesso.

La diminuzione del risarcimento va calcolata tenendo conto della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze da essa derivate. La gravità della colpa è determinata dal grado di inosservanza del modello diligente.

Se non vi risulta la gravità della colpa del danneggiato essa si presume uguale a quella del danneggiante.

Se invece mancano prove in ordine alla precisa entità delle conseguenze dannose ascrivibili al danneggiato comporta l’applicazione del criterio equitativo.

Concorso di colpa del danneggiato incapace. Provocazione del danneggiato e sua

legittima difesa.

Nel concorso di colpa del danneggiato rileva il suo fatto obiettivamente colposo, a prescindere dalla incapacità del danneggiato stesso o da altre esimenti personali di responsabilità (es. stato di necessità): seppure l’ordinamento tutela l’incapace, tale tutela non giunge ad addossare al danneggiante anche le conseguenze derivanti dal fatto colposo dello stesso incapace (danneggiato); al contrario il danneggiante risponde per intero quando il suo dovere di sorveglianza gli imponeva di prevenire il fatto dell’incapace usando le cautele normalmente adeguate.

Quanto alla provocazione del danneggiato, ai fini della riduzione del risarcimento:

  1. Un primo orientamento sostiene che vi è concorso di colpa del danneggiato quando il danneggiante abbia agito in stato d’ira provocato dal fatto ingiusto del danneggiato, o sia stato coinvolto in una colluttazione iniziata dal danneggiato;
  2. In contrario c’è chi esclude il concorso di colpa nella provocazione del danneggiato, in quanto il danneggiante, seppur provocato, sceglie di arrecare il danno. Bianca condivide questa ipotesi, calibrandola con la prima quando ad essere provocata sia una persona psicolabile o di ridotta capacità d’intendere e di volere.

Al contrario nessun risarcimento è dovuto da chi arreca il danno nell’esercizio di una legittima difesa, salvo il caso dell’eccesso.

Una giusta giurisprudenza ha stabilito che i congiunti del defunto danneggiato che abbia concorso colposamente nel fatto hanno diritto al risarcimento del danno da parte del danneggiante, ridotto della parte di danno causata dalla vittima, non potendo far carico il danneggiante di colpe non sue.

risarcitorio della parte inadempiente, a meno che non sia per quest’ultima conveniente conservare il contratto.

Il danneggiato non è tenuto a risarcire se ciò comporta un apprezzabile sacrificio (basta già che sia necessario anticipare un prezzo in tutto o in larga parte versato alla parte inadempiente).

B ) Il reimpiego dei beni e servizi destinati alla parte inadempiente : Nei contratti a prestazioni corrispettive la risoluzione per inadempimento di una parte comporta il diritto dell’altra al risarcimento del danno rappresentato dal mancato guadagno. Il creditore è tenuto a scongiurare o ridurre tale danno, provvedendo tempestivamente a reimpiegare utilmente in altri rapporti i beni ed i servizi destinati all’esecuzione del contratto (es. Risoluzione tra locatario e locatore: quest’ultimo dovrà attivarsi per trovare tempestivamente un nuovo inquilino, rendendo nota la disponibilità dell’immobile e non rifiutando irragionevolmente le richieste degli interessati).

C) Le riparazioni: La riparazione del bene è una forma di risarcimento del danno in forma specifica. Tuttavia anche il danneggiato può dover provvedere alla riparazione del bene se essa vale ad evitare il danno rappresentato dalla inutilizzabilità o dal minor valore del bene stesso, e sempreché ciò non importi un rilevante sacrificio economico ovvero rientri negli atti di ordinaria gestione del patrimonio d’azienda (es. non si può chiedere il danno da fermo della vettura per un guasto eliminabile con modica spesa).

D) Azioni legali : Il danneggiato non è tenuto a far valere tempestivamente il suo diritto nei confronti del danneggiante al fine di evitare l’aggravarsi del danno derivante dal protrarsi dell’inadempimento o del mancato risarcimento. L’obbligo del risarcimento scaturisce legalmente dall’inadempimento e non dipende dall’impulso del creditore.

E) L’avviso del danno : In adempimento al dovere di correttezza il creditore ha l’obbligo di avvisare il debitore ignaro del prodursi o dell’aggravarsi del danno, in quanto ciò non comporta alcun apprezzabile sacrificio, ma può anzi permettere al debitore di evitare l’inadempimento o almeno di limitarne le conseguenze, presupponendo – ovviamente – che il creditore sia a conoscenza del fatto idoneo a produrre o aggravare il danno, mentre il debitore no , e che tale avviso sia utile in relazione ad un possibile intervento da parte del debitore.

F) Cure mediche : Il danneggiato non è tenuto a sottoporsi a cure mediche al fine di ridurre il danno risarcibile, in quanto ciò violerebbe i principi costituzionali (art. 32 co. 2 Cost.), e non può dunque il danneggiante pretendere di non risarcire il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mediante interventi chirurgici, corsi di rieducazione fisica, protesi, ecc…

G) Accettazione della prestazione parziale o difettosa : Il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento parziale (art. 1181 c.c.) o inesatto. Questa norma va coordinata con quella che impone al creditore di evitare il danno risarcibile. L’accettazione della prestazione parziale o difettosa può allora rilevare come doverosa in quanto atto idoneo a limitare l’ammontare del risarcimento dovuto al debitore (es. il debitore di una somma illiquida fa un’offerta approssimativa: il creditore può rifiutarla, ma non può pretendere il risarcimento del danno che l’accettazione dell’offerta avrebbe evitato).

La compensazione del lucro col danno.

Il fatto dannoso può comunque portare dei benefici al danneggiato: la compensazione del lucro col danno è il principio (non codificato, ma storicamente riconosciuto dalla giurisprudenza) secondo il quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso.

La rilevanza del lucro è subordinata ad alcuni presupposti:

  1. Il vantaggio dev’essere causato dall’inadempimento o dall’illecito, che devono essere cause e non semplici occasioni del vantaggio.
  2. Il vantaggio dev’essere inerente al bene o all’interesse leso.

La prevedibilità del danno.

Quando l’inadempimento non è doloso il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).

La dottrina classica vede in ciò la volontà contrattuale del creditore di non assumere il rischio di pregiudizi straordinari ed imprevedibili: la dottrina moderna sostiene tuttavia che ciò presupporrebbe un inammissibile collegamento tra responsabilità e volontà negoziale; dobbiamo piuttosto considerare una generica esigenza equitativa. La norma non trova tuttavia applicazione nel tema dell’illecito extracontrattuale.

Altra dottrina ravvisa nella regola della prevedibilità del danno una benevola eccezione a favore del debitore colposo, ma non se ne comprende il motivo.

Bianca sostiene piuttosto che il vincolo obbligatorio importa l’assunzione di un sacrificio contenuto entro limiti di normalità, e tale regola contiene l’obbligo di risarcimento in relazione al normale significato di utilità che la prestazione rappresenta per il creditore.

La risarcibilità dei danni imprevedibili nell’ipotesi di inadempimento doloso.

Il limite della prevedibilità non vale in caso di inadempimento doloso, in quanto il dolo esclude il fondamento stesso della norma e l’esigenza che vi sia equilibrio tra utilità della prestazione e risarcimento.

Parte della dottrina ha visto nell’obbligo di risarcire il danno imprevedibile una sorta di pena privata a carico dell’inadempiente doloso, ipotesi tuttavia da escludere in quanto nel nostro ordinamento non sono ammissibili pene private; non bisogna poi dimenticare che il risarcimento del danno non ha funzione punitiva per l’inadempiente, ma risarcitoria per il danno effettivamente sofferto dal creditore.

Il momento rilevante per la determinazione del danno risarcibile è quello in cui viene adempiuta l’obbligazione risarcitoria. Tuttavia, sul piano processuale tale momento va determinato al momento della sentenza.

la regola che fa riferimento al danno risultante al tempo della sentenza subisce due deroghe:

  1. I danni futuri, determinati in relazione al loro probabile accadimento;
  2. Il danno da risoluzione del contratto, determinato in base al momento della domanda giudiziale.

I danni futuri. La perdita di occasione favorevole (chance)

Danni futuri sono quei danni di cui si prevede il verificarsi, in un tempo successivo alla domanda di risarcimento o alla scadenza, con ragionevole certezza (es. a causa della morte di Tizio i suoi figli non avranno più fonte di reddito).

Essi non sono in genere accertabili nel loro preciso ammontare, e perfino l’accadimento degli stessi si basa su un calcolo delle probabilità, la determinazione di tali danni procede in via equitativa.

Diversa è invece l’ipotesi del danno attuale consistente nella perdita o nella lesione di un bene il cui valore è dato dalle utilità future (es. il mancato conseguimento di un terreno agricolo comporta il risarcimento del danno per il suo valore di mercato, e non per i frutti che il danneggiato non può percepire).

Tutt’altra questione rispetto al danno futuro è l’ipotesi della perdita di un’occasione favorevole, chance, che costituisce un danno attuale, risarcibile se ed in quanto l’occasione favorevole sia funzionalmente connessa alla cosa o al diritto leso (es. Tizio è abusivamente escluso da un concorso pubblico che aveva probabilità di vincere).

Mentre il danno futuro richiede la certezza del verificarsi dell’evento dannoso, qui si determina in via equitativa in ragione della maggiore o minore probabilità di trarre profitto dall’occasione perduta (es. se la probabilità che Tizio vinca il concorso è del 20% egli verrà risarcito assumendo come base il 20% del guadagno netto che avrebbe conseguito dalla vittoria della gara). Il principio è sicuramente riconosciuto in giurisprudenza.

In Italia si tende ad evitare di risarcire parzialmente il danno, ma perfino l’orientamento della Cassazione è altalenante; in linea di massima la giurisprudenza italiana ammette il risarcimento per l’intero qualora le probabilità che il danno derivi dal fatto del presunto responsabile sia superiore al 50%, in caso contrario non vi è alcun risarcimento.

I danni nel giudizio di appello.

L’art. 345 co. 1 c.p.c. prevede espressamente che nel giudizio di appello può essere chiesto il risarcimento dei danni, sempreché si tratti di nuove conseguenze dei fatti già denunziati in primo grado (aggravamento della lesione personale, svalutazione monetaria, ecc…).

Per i danni anteriori alla sentenza di primo grado il danno potrà impugnare la sentenza stessa se tali danni rientravano nell’oggetto della domanda del danneggiato, mentre, in caso contrario, egli dovrà proporre una nuova domanda.

Una nuova domanda deve essere proposta anche relativamente ai danni successivi ad una sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza ne abbia tenuto conto come danni futuri.

La liquidazione del danno. Il diritto al risarcimento del danno come credito di

valore.

La liquidazione del danno è l’operazione che ne accerta l’ammontare pecuniario, cioè è volta a determinare la valutazione monetaria del danno e non ad accertare le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento. La liquidazione deve tener conto del valore attuale della moneta al tempo della liquidazione stessa.

La prova del danno.

L’onere della prova del danno incombe sul danneggiato; questo dovrà dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto riguarda gli eventi lesivi ,sia per gli effetti economici negativi, dimostrando la perdita economica subìta.

La valutazione equitativa del danno.

Il danno economico che non può essere provato nel suo preciso ammontare è determinato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), mediando le probabilità positive e negative del danno effettivo.

Presupposto della valutazione equitativa è l’impossibilità per il danneggiato di fornire prova dell’ammontare del danno; la grave difficoltà da ingresso al giudizio equitativo. Certo deve essere il fatto lesivo (e l’esistenza del danno), incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria ai fini del risarcimento è sufficiente che sussista un fatto astrattamente qualificabile come reato, a prescindere dalla punibilità del soggetto. Né occorre una sentenza penale: il giudice può accertare la fattispecie del reato in via incidentale ai fini del risarcimento (a meno che il reato non sia già oggetto di giudizio penale o perseguibile d’ufficio).

L’amnistia non tocca gli effetti civili del reato.

Risarcibili sono i danni morali soggettivi derivanti dalla lesione di diritti della personalità.

La risarcibilità del danno da reato prevista dal codice penale non ha funzione punitiva, ma è esclusivamente finalizzata al ristoro dei danni economici e non, subìti dalla vittima.

Il danno biologico.

Il danno biologico è il danno rappresentato dalle lesioni dell’integrità psicofisica e della salute, a prescindere dagli effetti economici negativi. Rilevano dunque invalidità, menomazioni, deturpazioni, impotenze sessuali, malattie nervose, insonnia, alterazioni mentali e qualsiasi altra lesione – invalidante o meno – della realtà corporale e mentale della persona, senza riguardo alle conseguenze economiche.

Danno alla salute è anche il danno psichico, distinto rispetto alla sofferenza morale.

Il danno biologico deve comunque essere medicalmente accertabile.

Come già detto fu la Corte Costituzionale nel 1986 a riconoscere per la prima volta la risarcibilità del danno biologico. Successivamente la giurisprudenza è andata oltre, riconoscendo la risarcibilità degli interessi della persona costituzionalmente tutelati, a prescindere dalla materialità della lesione.

Riguardo la natura del danno biologico la giurisprudenza oggi lo riconosce come danno non patrimoniale, essendo il bene-persona non patrimoniale, insuscettibile di un prezzo economico, così come insuscettibili di valutazioni patrimoniali sono le menomazioni della persona in sé considerate.

Il danno biologico è risarcibile per un principio di diritto effettivo (cioè è prassi creata dai tribunali) che ha introdotto nel nostro ordinamento questa regola di tutela dei beni della persona costituzionalmente garantiti.

La natura non patrimoniale del danno non toglie che esso sia cedibile e trasmissibile agli eredi: la surrogabilità del diritto è stata legislativamente riconosciuta.

Il danno da morte – non viene inteso quale danno risarcibile, in quanto la perdita della vita comporta anche la perdita della capacità giuridica. Tuttavia la giurisprudenza ammette che, al di fuori dei casi di morte istantanea, la sofferenza fisica e morale della vittima nel tempo intercorso tra la lesione ed il decesso rappresentano un danno biologico trasmissibile agli eredi: si parla allora di danno biologico terminale.

Il danno biologico va riconosciuto alla vittima che abbia perduto la vita a causa della lesione dell’integrità psicofisica da esso derivante, e non basta addurre, in contrario, la perdita della

capacità giuridica della vittima, in quanto l’evento lesivo precede inevitabilmente il momento della morte, che è la conseguenza subìta dalla vittima al momento in cui era ancora in vita.

I congiunti possono far valere il danno consistente nella perdita del rapporto famigliare, ed eventualmente lamentare il proprio danno biologico o esistenziale se la morte del congiunto abbia leso la loro salute o il loro assetto esistenziale.

Il danno alla vita di relazione. Il danno esistenziale

In passato per “danno della vita di relazione” si intendeva quel danno che il soggetto subisce in conseguenza di una lesione della sua integrità psicofisica o della salute, consistente nella diminuzione del soggetto di esplicare normalmente la sua personalità nell’ambiente sociale.

Oggi, tuttavia, tale figura è stata assorbita da quella del c.d. danno esistenziale, riconosciuta inizialmente dalla Cassazione come deterioramento della qualità di vita o nello sconvolgimento dell’assetto esistenziale della persona, poi dai giudici di merito come ogni sorta di disagio ed inconveniente provocato da altrui inadempienze e disservizi.

A chiarire meglio la situazione sono intervenute nel 2008 le Sezioni Unite, le quali non hanno negato la risarcibilità di tale danno, ma hanno affermato che:

a) Il danno esistenziale è risarcibile nelle sole ipotesi di seria e duratura alterazione dell’assetto e della qualità della vita;

b) Deve trattarsi di un danno derivante dalla violazione di diritti della personalità;

c) Il danno esistenziale non costituisce una categoria autonoma, ma è una voce del danno patrimoniale. Così configurato tale danno da luogo a risarcimento del danno.

Danno non patrimoniale da inadempimento

La norma sul danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) rientra tradizionalmente nella disciplina della responsabilità extracontrattuale, avendo carattere del tutto eccezionale le ipotesi d’inadempimento previste dalla legge penale come fattispecie di reato. Dopo il riconoscimento della risarcibilità del danno biologico, tuttavia, queste ipotesi sono più facilmente configurabili: si pensi alle lesioni personali provocate da una mal eseguita operazione chirurgica, alla violazione della dignità professionale del lavoratore per demansionamento, al danno alla salute provocato dalle precarie condizioni di lavoro, ecc…

Al di fuori della lesione dei diritti fondamentali (e nelle rare ipotesi di inadempimenti-reati) il danno non patrimoniale è giuridicamente irrilevante, salvo che la sua risarcibilità sia prevista dal contratto o da disposizioni normative. Anche qualora l’obbligazione abbia ad oggetto interessi non patrimoniale il creditore potrà lamentare solo i riflessi economici negativi dell’inadempimento (es. se viene annullato un concerto chi ha acquistato il biglietto avrà diritto solo al risarcimento del prezzo di questo).

Il risarcimento in forma specifica

Il creditore ha diritto ad essere risarcito del danno per equivalente o in forma specifica se ne ricorrono le condizioni (art. 2058 co. 1 c.c.). Il risarcimento in forma specifica è la diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze, consistente in una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di rispetto altrui finalizzata a reintegrare l’interesse del danneggiato.

L’imposizione di una “nuova” prestazione richiede una verifica in termini di onerosità, non prevista invece per quei casi di esecuzione in forma specifica della prestazione originariamente dovuta.

Ambito di applicazione e limiti del rimedio

Il risarcimento in forma specifica è previsto in tema di illecito extracontrattuale, ma giurisprudenza e dottrina lo ritengono applicabile anche all’inadempimento.

La forma specifica è uno dei modi attraverso i quali in generale il danno può essere risarcito. Tuttavia il limite che incontra il risarcimento in forma specifica è l’eccessiva onerosità. Il giudice infatti può decidere che il risarcimento avvenga per equivalente se comporta un costo largamente sproporzionato rispetto all’entità economica del danno e al vantaggio concretamente apportato al danneggiato.

È il creditore a scegliere quale tipo di risarcimento preferisce, ma il debitore offre il risarcimento in forma specifica il rifiuto sarebbe contrario a buona fede.

Il risarcimento in forma specifica non preclude al creditore di far valere anche il diritto al risarcimento per equivalente, il quale avrà ad oggetto però gli altri danni derivanti eventualmente dall’impedimento o dall’illecito (temporanea inutilizzazione del bene, lesioni personali, ecc…) e le spese dell’esecuzione.

L’inesecuzione da parte del danneggiante della prestazione obbligatoria comporta l’esecuzione forzata per ottenere il rimborso delle somme pagate ai terzi incaricati di compiere l’attività risarcitoria in luogo del debitore (art. 614 c.p.c.).

Risarcimento in forma specifica e diritti della personalità

Il risarcimento in forma specifica può concernere i diritti della personalità.

Diretta rimozione del danno personale è anzitutto quella realizzata mediante cure mediche, sebbene la giurisprudenza sia costretta ad ignorare richieste di condanna del responsabile a provvedere a tali cure.

Una diretta riparazione delle lesioni all’identità personale o all’onore può essere realizzata mediante la pubblicazione della rettifica o della risposta del soggetto leso o mediante la pubblicazione della sentenza che accerta l’avvenuta lesione.

Il codice penale prevede la pubblicazione della sentenza qualora ciò costituisca mezzo adeguato per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (art. 186 c.p.), principio acquisito anche nell’art. 120 co. 1 c.p.c. che conferisce questo potere al giudice su istanza di parte.

In dottrina si ritiene ammissibile il ricorso ad altri mezzi atipici aventi finalità di riparazione del danno non patrimoniale, purché non vengano lesi i diritti costituzionali del danneggiante.