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Procedura Civile: Prima Udienza e Ordinanze Anticipatorie, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il processo civile italiano, con particolare riferimento alla prima udienza e alle ordinanze anticipatorie. Viene descritto come si procede quando entrambe le parti sono presenti o assenti, come si verificano le preclusioni e come si emettono le ordinanze. Inoltre, vengono trattati i requisiti per l'ordinanza di pagamento o di consegna e le ipotesi di rimissione totale della causa in decisione.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 17/06/2022

Chiara-2800
Chiara-2800 🇮🇹

2.8

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20 documenti

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PROCESSUALE
1. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Mediazione civile e commerciale obbligatoria (d.lgs.n.28/2010)
negoziazione assistita (d.l.n.132/2014-leggen.162/2014)
procedimenti di conciliazione paritetica
2. L’atto di citazione: è l’atto introduttivo del processo di cognizione
ordinario (→attore). È l’atto scritto rivolto a due soggetti diversi -> la
controparte (→ convenuto) - il giudice
Duplice contenuto e funzione della citazione:
(a) vocatio in ius chiamata in giudizio di colui contro cui viene proposta la
domanda → instaurazione del contraddittorio
(b) editio actionis domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice
(petitum mediato + causa petendi)
ELEMENTI DI CONTENUTO FORMA DELLA CITAZIONE (art. 163 c.p.c.)
1. indicazione del Tribunale (giudice)
2. indicazione delle parti: il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la
dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in
giudizio
3. determinazione della cosa oggetto della domanda: petitum petitum
“mediato”= bene della vita.
4. esposizione dei fatti e elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda
(“titolo” o causa petendi) e le relative conclusioni (petitum mediato + petitum
immediato)
“causa petendi”: domande c.d. autodeterminate o eterodeterminate
fatti costitutivi e lesivi A norme giuridiche ( jura novit Curia)
5. L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e
in particolare dei documenti che offre in comunicazione
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PROCESSUALE

1. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale

  • Mediazione civile e commerciale obbligatoria (d.lgs.n.28/2010)
  • negoziazione assistita (d.l.n.132/2014-leggen.162/2014)
  • procedimenti di conciliazione paritetica

2. L’atto di citazione: è l’atto introduttivo del processo di cognizione

ordinario (→attore). È l’atto scritto rivolto a due soggetti diversi -> la controparte (→ convenuto) - il giudice Duplice contenuto e funzione della citazione: (a) vocatio in ius → chiamata in giudizio di colui contro cui viene proposta la domanda → instaurazione del contraddittorio (b) editio actionis → domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice (petitum mediato + causa petendi) ELEMENTI DI CONTENUTO FORMA DELLA CITAZIONE (art. 163 c.p.c.)

  1. indicazione del Tribunale (giudice)
  2. indicazione delle parti: il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio
  3. determinazione della cosa oggetto della domanda: petitum → petitum “mediato”= bene della vita.
  4. esposizione dei fatti e elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (“titolo” o causa petendi) e le relative conclusioni (petitum mediato + petitum immediato) “causa petendi”: domande c.d. autodeterminate o eterodeterminate fatti costitutivi e lesivi ≠ norme giuridiche ( jura novit Curia)
  5. L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
  1. indicazione del procuratore e della procura (se già rilasciata)
  2. indicazione della data dell’udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi ed a comparire e avvertimento circa le decadenze (vocatio in jus in senso stretto) -> art. 163, 1° c. : “ la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa” data della prima udienza scelta dall’attore.

TERMINI PER COMPARIRE: limiti alla facoltà di scelta della data

  • art. 163 bis c.p.c.: numero di giorni liberi che l’attore deve lasciare intercorrere fra il giorno della notificazione della citazione e il giorno indicato della prima udienza termine dilatorio: -> 90 giorni se notifica in Italia e 150 giorni se notifica all’estero
  • 2° comma: abbreviazione dei termini → fino alla metà
  • 3° comma: anticipazione della prima udienza ❖ SOTTOSCRIZIONE DELL’ ATTO DI CITAZIONE art. 163, u.c., c.p.c.: sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c. → dal procuratore o dalla parte che sta in giudizio personalmente ≠ nullità dell’atto di citazione ❖ NOTIFICAZIONE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO notificazione: atto dell’ufficiale giudiziario → instaurazione del “contraddittorio” e del rapporto processuale ❖ EFFETTI PROCESSUALI E SOSTANZIALI DELLA CITAZIONE → dalla proposizione della domanda (= notificazione) (a) litispendenza (art. 39 c.p.c.) / perpetuatio jurisdictionis (art. 5 c.p.c.) (b) c.d. interruzione-sospensione della prescrizione (artt. 2943 e 2945, 2° c., c.c.) / impedimento delle decadenze / decorso degli interessi legali (art. 1284, 4° c., c.c.) ❖ NULLITA’ DELL’ATTO DI CITAZIONE E SUA SANATORIA: art. 164 c.p.c.: scopo della vocatio in jus e dell’editio actionis ➢ vizi relativi alla vocatio in jus (1° c.) : ▪ costituzione del convenuto (3 ° c.) → sanatoria ≠ inosservanza termine a comparire/avvertimento (Manchi l'avvertimento al convenuto circa le conseguenze legate ad un'eventuale tardiva costituzione in giudizio)

n. 7 art. 163

4. La costituzione in giudizio

(a) la costituzione dell’attore

  • Art. 165 c.p.c. -> deposito di nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo presso la Cancelleria entro 10 gg. dalla notificazione della citazione al convenuto
  • Fascicolo: originale citazione + procura + documenti (b) la costituzione del convenuto
  • art 166 c.p.c. deposito del fascicolo: comparsa di risposta + copia citazione notificata + procura + documenti
  • almeno 20 gg. prima dell’udienza indicata in atto di citazione o fissata ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. (c) l’iscrizione della causa a ruolo → art. 168 c.p.c. → formazione del fascicolo d’ufficio (d) ritardata o mancata costituzione di una o entrambe le parti
  • art. 171, 2°c., c.p.c.: se una parte si costituisce regolarmente, l’altra può costituirsi tardivamente fino alla prima udienza – però decadenze per il convenuto
  • art. 171, 3° c., c.p.c.: se una parte non si costituisce neppure alla 1° udienza → dichiarazione di contumacia
  • se tutte le parti si costituiscono tardivamente → alla 1° udienza il G.I. ordina la cancellazione della causa dal ruolo
  • se nessuna delle 2 parti si costituisce → non c’è iscrizione a ruolo TRATTAZIONE DELLA CAUSA FUNZIONE: “rendere la causa matura per la decisione” istruzione del processo presa di conoscenza delle domande, difese ed eccezioni con l’impostazione dei relativi problemi → la trattazione è divisa in due fasi : la prima dedicata all’allegazione dei fatti ed alle richieste istruttorie, la seconda (eventuale) dedicata alla prova di quelli, fra i fatti allegati, che siano controversi → thema decidendum → thema probandum
  • STRUTTURA: attività del giudice istruttore → organo coordinatore e propulsore GIUDICE ISTRUTTORE → potere di direzione del procedimento e dovere di collaborazione con le parti. 3 SOTTOFASI PROCEDIMENTALI:
  • trattazione in senso stretto
  • istruzione probatoria (eventuale)
  • rimessione totale della causa in decisione Chiovenda -> principi ispiratori del processo di cognizione ordinario nel codice di rito del 1940
  • oralità
  • immediatezza
  • concentrazione → art. 111 Cost. : contemperare l’esercizio del diritto di difesa delle parti con le ragioni di ordine pubblico volte a garantire la celerità e la concentrazione del processo
  • art. 180 c.p.c.: “la trattazione della causa è orale; di essa si redige processo verbale”
  • regime delle preclusioni reintrodotto dalla novella del 1990
    1. IL REGIME DELLE PRECLUSIONI → obbligo di completezza per gli atti della fase introduttiva e preparatoria del giudizio ➢ attore → prescrizione di esaustività della editio actionis in sede di citazione o ricorso
  • ➢ convenuto → onere di contestazione completa e tempestiva sui fatti della causa allegati dall’attore mediante affermazioni difensive specifiche. A) thema decidendum → determinazione dell’oggetto del processo (petitum / causa petendi) → domande delle parti: atto di citazione / comparsa risposta (domanda riconvenzionale) → eccezioni (in senso proprio o rilevabili d’ufficio) → conclusioni

B) thema probandum → richieste istruttorie e nuove produzioni → nessuna preclusione :

  • atto di citazione e comparsa risposta
  • udienza ex art. 183 c.p.c.
  • 1° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. → preclusione :
  • 2° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c
  • Cass. n. 81/2012: “la preclusione all’esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verifica solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria, identificandosi tale momento con la scadenza del termine concesso dal giudice per le memorie scritte”. C) rimessione in termini: art. 153, 2 c., c.p.c. (abrogato art. 184 bis)→ la parte deve dimostrare di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile

2) L’ATTIVITA’ DEL GIUDICE ISTRUTTORE

→ funzione di coordinazione e direzione

  • art. 174 c.p.c.: “il giudice designato (istruttore) è investito di tutta l’istruzione della causa”
  • art. 175 c.p.c.: “il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento” (1° comma)
  • “fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali” (2° comma)
  • art. 81 disp. att. : intervallo fra udienze non > a 15 gg.
  • art. 81 bis disp. att. : “calendario del processo”
  • provvedimento del G.I.: ordinanza ( art. 176 c.p.c) -> art. 177 c.p.c.: regime delle ordinanze 3) LA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE A) comparizione delle parti e/o dei difensori art. 181, 1° c. c.p.c.: assenza di entrambe le parti alla prima udienza
  • fissazione nuova udienza se assenza persiste → cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo

art. 181, 2° c. c.p.c: assenza del solo attore costituito

  • dichiarazione del convenuto di voler procedere in assenza dell’attore → altrimenti, fissazione nuova udienza se assenza persiste, cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo B) verifiche della regolarità della costituzione delle parti e del contraddittorio
  • art. 182, 1° c.: verifica regolarità della costituzione delle parti
  • art. 182, 2° c.: verifica regolarità della rappresentanza, assistenza, autorizzazione o della procura → termine perentorio per regolarizzare → possibile sanatoria ex tunc
  • art. 183, 1° c. : verifica regolarità del contraddittorio ed eventuali provvedimenti → ex artt. 102, 164, 167, 182, 291 c.p.c. C) art. 183, 3° c.: comparizione personale delle parti ai fini del tentativo di conciliazione (art. 185 c.p.c.) → non più obbligatoria.

D) la trattazione vera e propria

  • art. 183, 4° c., c.p.c.: dovere di collaborazione del giudice con le parti questioni rilevabili d’ufficio → art. 101, 2° c., c.p.c.
  • art. 183, 5° c., c.p.c.: sistema delle preclusioni riguardo alla determinazione dell’oggetto della causa
  • art. 183, 6° c., c.p.c.: n. 3 memorie su richiesta delle parti (30 gg. + 30 gg. + 20 gg.)
  • art. 183, 7°- 8°- 9° c.: provvedimenti istruttori → eventuale fissazione udienza art. 184 c.p.c. e) la proposta di conciliazione del giudice Nuovo art. 185-bis c.p.c.: “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”.
    1. LE ORDINANZE ANTICIPATORIE O INTERINALI (provvisorie) Condanne speciali → scopo di decongestionare la trattazione dei processi civili di condanna attraverso la rapida acquisizione di un titolo esecutivo → funzione acceleratoria a) Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.)
  • art. 188 c.p.c. (art. 184) → a seguito di attività istruttoria -> art. 189, 2° c., c.p.c. : “la rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’art. 187, 2° e 3° c.” B) Le modalità di rimessione totale
  • precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.) deve restare nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 c.p.c.
  • decisione a seguito di trattazione scritta davanti al collegio le comparse conclusionali e le memorie di replica (art. 190 c.p.c.) → eventuale discussione orale (art. 275)
  • decisione a seguito di trattazione scritta, mista o orale davanti al giudice monocratico (artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c.) C) La rimessione parziale della causa in decisione
  • Querela di falso (art. 225 c.p.c.)
  • Verificazione della scrittura privata L’ISTRUZIONE PROBATORIA DEFINIZIONE: le prove sono gli strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento circa la verità o non verità dei fatti affermati dall’una o dall’altra parte: → mezzi di prova: strumenti → prova: risultato probatorio FUNZIONE: preparare l’attività decisoria del giudice → rendere la causa matura per la decisione sul fatto→ “giudizio di fatto” ( ≠ jura novit Curia ) PRINCIPI: (a) Il giudice può soltanto conoscere dei fatti affermati dall’una o dall’altra parte → judex secundum alligata iudicare debet (regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) (b) Per pronunciarsi sulla verità dei fatti il giudice deve, di regola, servirsi delle prove offertegli dalle parti: art. 115 c.p.c. (principio dispositivo ≠ principio inquisitorio) TIPI DI PROVE PROVE PRECOSTITUITE:
  • Prove documentali: si formano fuori dal processo e vi entrano attraverso la produzione o esibizione
  • dotate già dell’attitudine a produrre efficacia probatoria
  • rimane la valutazione/apprezzamento del risultato probatorio → già funzione decisoria

PROVE COSTITUENDE:

  • Mezzi di prova che si formano solo nel processo. Prove orali:
  • prova testimoniale
  • interrogatorio
  • giuramento

→ problema delle c.d. prove “atipiche” → es. perizie «stragiudiziali»; affidavit; prove raccolte in altro processo L’ISTRUZIONE PROBATORIA ISTRUZIONE IN SENSO STRETTO

  • meccanismo di ingresso delle prove costituende nel processo A. istanza di parte (≠ prove ammissibili d’ufficio) B. provvedimento di ammissione → giudizio di ammissibilità e rilevanza C. esperimento ed assunzione della prova → documentato nel processo verbale di assunzione
  • codice civile: regole sull’ammissibilità dei singoli mezzi di prova ed efficacia probatoria
  • codice di rito: regole sull’assunzione e criterio generale per il loro apprezzamento (art. 116 c.p.c.) EFFICACIA E VALUTAZIONE DELLE PROVE
  • REGOLA GENERALE: art. 116 c.p.c. → “libero apprezzamento” da parte del giudice
  • ECCEZIONE: “prove legali” → vincolano il giudice al risultato probatorio
  • art. 281 quater , art. 281 quinquies e art. 281 sexies c.p.c. La sentenza definitiva (art. 279, 2° c., nn. 1, 2, 3 e 5) c) Sentenza non definitiva
  • art. 279 n. 4 c.p.c. : decisione su questioni pregiudiziali (rito) o preliminari (merito) o anche sul merito, ma senza definire il giudizio, e conseguenti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa
  • artt. 277, 2° c., e 278 c.p.c. : sentenze parziali Opzioni per la parte soccombente :
  • impugnazione immediata
  • riserva d’appello insieme alla sentenza definitiva
  • altrimenti → passaggio in giudicato D) Ordinanza di rimessione della causa in istruzione
  • art. 279, 1° c., c.p.c.

LE VICENDE ANORMALI DEL PROCESSO

  1. La contumacia La partecipazione attiva al processo è un onere e non un obbligo della parte interessata e tale onere si concreta nella “costituzione” della parte:
  • se nessuna delle 2 parti si costituisce -> non avviene l’iscrizione a ruolo -> estinzione (artt. 171, 1° c., e 307 c.p.c.)
  • se entrambe si costituiscono -> presenza o assenza all’udienza
  • se si è costituita una sola parte -> l’altra –> che non si costituisca neppure tardivamente - deve essere dichiarata “contumace” -> processo contumaciale: attuazione “formale” del contraddittorio -> dichiarazione della contumacia (art. 171, 3° c., c.p.c.): di regola alla prima udienza. Non ricorre la nullità se non v’è violazione delle regole poste a tutela della parte contumace. DISTINZIONE FRA LE PARTI (a) Contumacia dell’attore il convenuto deve dichiarare di voler proseguire il processo (art. 290 c.p.c.) ≠cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo (b) Contumacia del convenuto -> il G.I. deve verificare la regolarità della citazione e della sua notificazione (art. 291 c.p.c.) -> altrimenti rinnovazione

-> nessuna soccombenza automatica né alcuna conseguenza sfavorevole al contumace → regola dell’onere della prova ≠ ficta confessio (art. 115, 1° c. e art. 186 bis c.p.c.)

  • art. 292 c.p.c. : atti che devono essere notificati al contumace per il rispetto del principio del contraddittorio:
  • provvedimenti che dispongono interrogatorio (formale) e giuramento
  • comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali
  • scritture private che il contumace potrebbe disconoscere (Corte Costituzionale) -> altre comparse : deposito in cancelleria -> altri atti : nessuna notificazione/comunicazione
  • Art. 293 c.p.c. : costituzione del contumace “nel processo” -> deroghe al regime delle preclusioni:
  • disconoscimento delle scritture private prodotte contro di lui (art. 293, 3° c.)
  • rimessione in termini (art. 294 c.p.c.) nullità della citazione o notificazione o per altra causa non imputabile 2. La sospensione del processo Arresto dell’iter processuale a causa di un determinato evento e fino alla cessazione di quell’evento. Disciplina generale : artt. 295 segg. c.p.c. (però altre ipotesi più specifiche). A. sospensione su istanza concorde delle parti (art. 296 c.p.c.)
  • sospensione facoltativa → su richiesta congiunta delle parti, per massimo 3 mesi e non più di una volta B. sospensione per rapporti di pregiudizialità (art. 295 c.p.c.): quando la decisione della causa dipende dalla soluzione di altra controversia già pendente da decidersi dallo stesso o da altro giudice → causa pregiudiziale → causa dipendente Essa è una sospensione necessaria. Lo scopo è evitare il possibile “contrasto di giudicati” ≠non anche il contrasto degli effetti (riflessi) del giudicato
  • pregiudizialità del processo penale (art. 75 c.p.p.)

Art. 299 c.p.c. : elenco degli eventi interruttivi che riguardano la parte:

  • morte della parte o estinzione della persona giuridica nel corso del processo
  • perdita della capacità processuale della parte (legittimazione processuale)
  • morte o perdita della capacità processuale del rappresentante legale della parte (≠ rappresentante volontario o organico)
  • cessazione della rappresentanza legale con conseguente perdita di legittimazione processuale del rappresentante legale (≠ rappresentante volontario o organico) Art. 301 c.p.c. : elenco degli eventi interruttivi che colpiscono il difensore – procuratore:
  • morte
  • radiazione o sospensione dall’albo
  • cancellazione dall’albo (Cass. S.U. 13 febbraio 2017 n. 3702 – anteriormente giurisprudenza negativa) ≠revoca della o rinuncia alla procura Disciplina dell’interruzione Casi in cui l’evento interruttivo riguarda la parte personalmente:
  • Prima della sua costituzione in giudizio o costituzione personale:
  • interruzione immediata (art. 299 c.p.c.): salvo che si verifichi la costituzione spontanea o la citazione in riassunzione
  • Dopo la sua costituzione in giudizio a mezzo di procuratore:
  • dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore (art. 300): interruzione salvo la costituzione spontanea o la citazione in riassunzione
  • altrimenti il processo prosegue nei confronti della parte che ha subito l’evento ≠fallimento (nuovo art. 43 legge fall.)
  • Parte dichiarata contumace (art. 300, 4° c., c.p.c.) Casi in cui l’evento interruttivo colpisce il difensore-procuratore (art. 301 c.p.c.)
  • sempre interruzione immediata
    1. INTERRUZIONE DEL PROCESSO Duplice funzione :
  • stimolo per le parti perché compiano atti d’impulso
  • evitare la prosecuzione del processo quando le parti non sono più interessate Questo può avvenire per:
  • Rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) -> dichiarazione di rinuncia agli atti della parte che ha proposto la domanda -> accettazione delle altre parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione -> rinuncia e accettazione sono inefficaci se contengono “riserve” o “condizioni” irrilevante l’accordo eventuale sul piano sostanziale (≠ conciliazione giudiziale) -> devono essere compiute dalla parte personalmente o da procuratore speciale ≠“rinuncia all’azione” → incide sul diritto sostanziale e impedisce ogni ulteriore tutela giurisdizionale
  • Inattività delle parti (artt. 307 e 309 c.p.c.) L’estinzione costituisce la conseguenza del mancato compimento di atti processuali nei termini (perentori) stabiliti (i) estinzione immediata → fattispecie (art. 307, 3° c.) (ii) estinzione previa “cancellazione della causa dal ruolo” → fattispecie (1° c.) → effetti dell’estinzione (art. 307, u.c., c.p.c.) : “opera di diritto” (ipso iure) ed è “dichiarata anche d’ufficio” dal giudice → provvedimento dichiarativo del giudice: ordinanza del G.I. o sentenza del Collegio o G.U. → impugnazione del provvedimento dichiarativo:
  • sentenza del Collegio: normale regime delle impugnazioni
  • ordinanza del G.I.: reclamo al Collegio (10 gg.)
  • ordinanza o sentenza del G.U. (monocratico): appello → art. 310 c.p.c.: “l’estinzione del processo non estingue l’azione” LE IMPUGNAZIONI
  1. Le impugnazioni in generale A) Funzione delle impugnazioni:
  • duplice esigenza contrastante
  • possibilità di un rimedio ai vizi o all’ingiustizia della decisione
  • mezzi d’impugnazione straordinari: revocazione straordinaria e opposizione di terzo → eccezionalmente svincolati dal giudicato
  • riguardo alla struttura del giudizio d’impugnazione
  • giudizio rescindente → annullamento della sentenza impugnata
  • giudizio rescissorio → sostituzione della sentenza annullata d) termini per proporre le impugnazioni → perentori -> inammissibilità Termine breve : 30 gg. (appello – regolamento di competenza - revocazione – opposizione di terzo ex art. 404, 2° c.) o 60 gg. (ricorso cassazione)
  • decorre dalla notificazione della sentenza x impugnazioni ordinarie (≠ regolamento di competenza → dalla “comunicazione”) o da un evento per impugnazioni straordinarie (artt. 395 nn. 1, 2, 3, 6, e 404, 2° c.)
  • oppure senza termine (opposizione di terzo ex art. 404, 1° c.) Termine lungo : 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza x impugnazioni ordinarie
  • contumace (art. 327, 2° c., c.p.c.)
  • acquiescenza (art. 329 c.p.c.) → esplicita o implicita -> totale o parziale <- e) modalità per proporre l’impugnazione
  • notificazione dell’atto d’impugnazione f) pluralità di parti e pluralità d’impugnazioni
  • cause inscindibili o fra loro dipendenti
  • cause scindibili
  • principio della “unitarietà” del giudizio d’impugnazione contro la stessa sentenza Pluralità di parti
  • cause inscindibili (litisconsorzio necessario) o fra loro dipendenti (pregiudizialità -garanzia propria) → art. 331 c.p.c. → ordine di integrazione del contraddittorio → cause scindibili (es. garanzia impropria) → art. 332 c.p.c. → litis denuntiatio Pluralità d’impugnazioni
  • art. 335 c.p.c.: riunione delle diverse impugnazioni proposte contro la stessa sentenza
  • art. 333 c.p.c.: la parte provocata, se vuole impugnare a sua volta la sentenza, deve impugnarla nello stesso processo → impugnazione incidentale
  • art. 334 c.p.c.: impugnazioni incidentali tardive
    1. L’appello LE IMPUGNAZIONI a) mezzo d’impugnazione ordinario che introduce il giudizio di secondo grado “gravame” vero e proprio
  • mezzo a critica libera che porta al riesame della causa → “ingiustizia” nei limiti però della domanda d’appello
  • la sentenza di 2° grado si sostituisce alla sentenza di 1° grado b) sentenze appellabili e non appellabili (art. 339 c.p.c.) e giudice dell’appello (art. 341 c.p.c.) c) l’effetto “devolutivo” dell’appello → tantum devolutum quantum appellatum Principio della domanda art. 346 c.p.c.: ciascuna domanda o eccezione già proposta in 1° grado, ma non accolta o non esaminata deve essere espressamente riproposta in appello altrimenti si intendono “rinunciate” (decadenza) e su di esse scende il giudicato (progressivo). -> divieto della “reformatio in peius” salvo appello incidentale <- d) i nuovi filtri del giudizio d’appello art.342 c.p.c. “motivazione dell’appello” → deve contenere a pena d’inammissibilità:
  • l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado
  • l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata art. 348 bis c.p.c. → l’impugnazione è dichiarata inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta “
  • salvo appelli per cause ex art. 70, 1° comma, c.p.c. e appello proposto ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.
  • inammissibili sia appello principale che appelli incidentali ≠ altrimenti trattazione normale