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Il giudizio Può essere evitata nel caso in cui si procede con alcuni procedimenti speciali. Il giudizio o dibattimento, dato che il dibattimento è il fulcro del giudizio. Il giudizio si divide in tre fasi, dove il dibattimento è la fase intermedia. Il giudice delle indagini preliminari valuta la situazione e se ritiene che ci sia una previsione favorevole alla condanna, si procede al rinvio a giudizio. Tre sottofasi: atti preliminari al dibattimento dibattimento deliberazione e pubblicazione della sentenza, quando l’istruzione dibattimentale si è conclusa e il giudice entra in camera di consiglio e prende la sua decisione. Fra gli atti preliminari e il dibattimento il più comune è il deposito della lista testi ed eventuale richiesta di citazione, le parti nel caso in cui vogliono che vengano ascoltati dei testimoni, devono depositare almeno 7 giorni prima del dibattimento la lista dei testimoni da ascoltare. Questo consente alle altri parti di sapere in anticipo i dichiaranti che verranno ascoltati in seguito. Oltre al nome dei soggetti bisogna indicare le circostanze su cui verterà il loro esame. Questo adempimento va fatta pena di ammissibilità, le parti devono chiedere al giudice l’ammissione della dichiarazione e se il soggetto non è presente nella lista, verrà considerato inammissibile dal giudice. Le parti possono chiedere l’autorizzazione a citare il testimone, una volta ottenuta l’autorizzazione, la difesa invierà un atto giudiziario in cui si invita il testimone per essere sentito. Questo adempimento non è necessario, si può fare anche una telefonata. La citazione serve poi per consentire alle parti, che hanno inserito il testimone in lista e ne hanno chiesto la citazione, nel caso in cui il testimone non si presenta può inviare il p.m. la p.g. per portarlo coattivamente in aula. È un adempimento non necessaria la citazione. Le liste oltre a far sapere che cosa gli altri hanno inserito nella lista, serve per completare la lista delle prove. Sulla base delle liste altrui posso anche chiedere a prova contraria dichiaranti che non erano inseriti nella lista, farli citare e portarli in dibattimento, l’importante è che non se ne sia dimenticati il loro inserimento nella lista, e che il soggetto possa essere sentito sulla base delle circostanze menzionate nella lista (prova contraria). È possibile nel corso del dibattimento che emergano nuovi testimoni, non per dimenticanza, ma dei quali non si sapeva la loro esistenza, si parla di prova sopravvenuta e anche qui si può chiedere il loro inserimento in dibattimento. Se il giudizio è diviso in tre fasi, anche il dibattimento è diviso in tre fasi:
- Atti introduttivi, il primo è il controllo della regolare costituzione delle parti; questioni preliminari (si possono svolgere eccezioni che non si possono più svolgere successivamente); dichiarazione di apertura del dibattimento (atto formale che segna il passaggio alla fase successiva del dibattimento); richieste di prova.
- Istruzione dibattimentale: acquisizione delle prove richieste da ogni parte.
- Discussione finale: ogni parte riassume le proprie argomentazioni e presenta le proprie richieste conclusive (non più di prova). Ci sono alcuni principi che reggono questa fase: principio della pubblicità: l’udienza deve essere pubblica a pena di nullità, la sentenza emessa in un dibattimento a porte chiuse che doveva essere pubblica è nulla, invalida. Ci sono casi in cui si procede a porte chiuse (buon costume, riservatezza, pubblica igiene, sicurezza, pubblico turbolento, audizione di vittime di reati sessuali o di minori). C’è anche la possibilità di una pubblicità più ampia, non solo con la partecipazione delle persone ma anche attraverso video e audio riprese, foto, o trasmissione del dibattimento; questo è possibile se le parti lo consentono o se la vicenda è di interesse sociale. L’unico limite è che non deve risultare turbato lo svolgimento dell’udienza. Il secondo principio è di concentrazione: ci vorrebbe il susseguirsi ininterrotto fra l’acquisizione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, ma spesso questo non accade e porta ad una procrastinazione lunga delle udienze. Per evitare questo c’è l’art. 477 recentemente rivisitato, prima diceva che se non si poteva concludere l’udienza in giornata doveva essere conclusa quanto prima possibile, ma succedeva che questa norma non veniva rispettata. Per cui è stato riscritto e hanno cercato di razionalizzare il calendario del giudice, per cui quando non è possibile esaudire il dibattimento in una sola udienza, il presidente sentite le parti stabilisce il calendario delle udienze. Non è prevista una sanzione nel caso in cui la norma non viene rispettata, per cui si cercherà di rispettarla, ma non si viene sanzionati se non rispettata. (principio di concentrazione) Richiesta di prova Qui il p.m. e i difensori indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove. Una volta che le parti hanno dichiarato quali fatti e prove vogliono provare, il giudice deve decidere sulla base dell’artt.
- Spesso capita che tale richiesta non sia necessaria, per cui è possibile una revoca postuma da parte del giudice, o che le parti rinunciano, ma questo comporta dei problemi dato che la revoca deve essere di tutti, tutte le parti devono volerlo. P.m. e imputato hanno poi sempre diritto alla richiesta della prova contraria, ossia la prova tendente a negare il fatto di cui la controparte vuole invece dimostrare l’esistenza. Le parti hanno il diritto alla prova e sono loro che hanno il dovere di far acquisire le prove, potere che non spetta al giudice. Il giudice è del tutto assente nell’acquisizione della prova probatoria, in quanto assiste all’acquisizione e poi le valuta. Quindi ci sono le parti che hanno il diritto e dovere di cercare le prove, una volta trovate devono chiedere l’ammissione al giudice e infine, assumere le prove costituende davanti al giudice. Il giudice invece ha il compito di decidere su richieste di ammissione, dirigere assunzione prove costituende e valutare le prove acquisite.
Non tutte le domande possono essere fatte ai dichiaranti: devono sempre vertere su argomenti specifici, non possono pertanto essere formulate domande che suggeriscono la risposta. Questo è vietato solo dalla parte che ha chiamato il testimone, mentre è concessa nel controesame. Sono vietate altre domande: quelle che possono nuocere alla sincerità della risposta, sono domande che possono intimidire il testimone, sempre proibite. Al di là delle domande fatte, ci sono particolari modalità di assunzione della prova dichiarativa che derogano a quella ordinaria per la testimonianza di soggetti vulnerabili: esame minore condotta dal giudice, che può avvalersi di esperto in psicologia infantile; nell’ambito reati sessuali la vittima minorenne o maggiorenne inferma di mente può essere sentita con un vetro specchio impianto citofonico; nel caso di esame di vittima in condizione di particolare vulnerabilità il giudice può avvalersi di modalità protette. Le prove sono ammesse a richiesta di parte ma la legge può stabilire dei casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio (il giudice potrà ammetterle senza che ci sia stata una richiesta delle parti) potere di supplenza del giudice in relazione all’eventuale inerzia delle parti. Il potere di intervento del giudice ha varie gradi:
- Il giudice assiste allo svolgimento del dibattimento e può lui stesso rivolgere delle domande ai testimoni, ma solo quando le parti hanno già rivolto le loro domande, ma può capitare che non aspetta.
- Potere generale di acquisizione probatoria d’ufficio: può far acquisire molte prove, ma ci sono dei limiti, uno è temporale e solo nel caso in cui sia assolutamente necessario. Per cui solo terminata l’acquisizione delle prove se risulta necessario il giudice può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove. La norma mira a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti. (Cass., 2006) Questo potere non è orientato verso una parte o l’altra, il giudice infatti può utilizzarlo sia a favore che contro il testimone. Discussione finale Una volta acquisite tutte le prove, il p.m. e i difensori illustrano le rispettive conclusioni. Anche in questo caso viene rispettato un ordine in modo tale che l’imputato e il difensore siano ascoltati per ultimi e hanno la possibilità di replicare ed è necessario che nel caso abbiano la possibilità di essere sentiti di nuovo per ultimi, a pena di nullità. Quando tutte le parti hanno finito e ci sono state le eventuali repliche viene dichiarato chiuso il dibattimento. Terza fase del giudizio 3.deliberazione e pubblicazione della sentenza Si ritira in camera di consiglio e prende la sua decisione, senza ausiliari e senza le parti, e, in segreto. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento e la deliberazione salvo cause eccezionali, non può essere sospesa (principio di concentrazione). Spesso accade che dopo la discussione finale ci sia un rinvio.
Vengono raccolti i voti dal minore di anzianità mentre il presidente vota per ultimo, per cui prima i più giovani e poi i più esperti. Nel caso di Corte di assise non c’è una giuria dove si vota insieme, facendo votare per primi i giudici popolari. La valutazione delle prove La fase della deliberazione è il primo e unico momento in cui il giudice è da solo, ed è il momento in cui da solo con il suo fascicolo, con un pc o televisore dove poter vedere le registrazioni audiovisive, ed è qui che deve capire se la colpevolezza del testimone è stata dimostrata dal p.m. oltre ogni ragionevole dubbio. Lo fa di solito basandosi sul proprio libero convincimento. Tutto questo si basa sulla garanzia del motivare la decisione, deve spiegare perché è colpevole o perché viene assolto. Art.111 la motivazione della sentenza è un obbligo per il giudice e un diritto per le parti. La motivazione è ciò che serve per l’impugnazione delle parti. Art.192 il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Deve dimostrare come ha valutato le prove e a cosa lo ha portato tale valutazione. Finita la discussione viene composta la sentenza, la regola base è che i giudici restano in camera di consiglio sino a quanto non ha redatto e sottoscritto il dispositivo e subito dopo redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Spesso però accade che esce, legge il dispositivo ma senza fornire le motivazioni. Il massimo tempo che possono fornire è 90 giorni per depositare le motivazioni. Ma anche qui non è prevista alcuna sanzione per cui si può andare oltre. Tipologie di sentenza
- Sentenza di proscioglimento: sentenza di non doversi procedere: è una sentenza in cui l’imputato non viene condannato ma non c’è stata una vera e propria valutazione delle prove, il giudice non si è espresso, non ha compiuto una valutazione di merito delle prove. (Durante il procedimento la persona offesa ha rimesso la querela). sentenza di assoluzione: è quella di merito, il giudice ha valutato le prove ma ritiene che la sua colpevolezza non è stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. (non è necessario che dagli atti emerga l’innocenza, ma che non emerga la colpevolezza).
- Sentenza di condanna Sentenza di assoluzione
- Il fatto non sussiste
- L’imputato non lo ha commesso
- Il fatto non costituisce reato (manca l’elemento psicologico o causa giustificazione)
- Il fatto non è previsto dalla legge come reato (in corso di procedimento penale c’è stata un’abrogazione)
- Il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione. Si può accompagnare ad una misura di sicurezza.
- In udienza preliminare le parti possono far acquisire atti di indagine e se tutti sono d’accordo possono entrare nel fascicolo dibattimentale
- Nel caso in cui sia stato sentito un testimone in udienza preliminare e se una delle parti lo richiede le dichiarazioni possono entrare nel fascicolo del dibattimento. Le letture sono ipotesi in cui si acquisiscono le prove del fascicolo e diventano prove. Alcune volte tramite lettura entrano nel fascicolo prove che prima erano in quello del p.m. In realtà anche le prove nel fascicolo del p.m. devono essere lette, prima di entrare nella camera del consiglio il giudice deve leggere, così che le parti sappiano quali sono quelle contenute nel fascicolo e quali utilizzerà per la formulazione del giudizio. Solo in questo modo tali atti diventano legittimamente acquisiti e utilizzabili per la decisione. Al posto della lettura può indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione e l’indicazione degli atti. La lettura del fascicolo del p.m. si realizza in una situazione diversa, il testimone non è presente in aula come quando gli si contesta una diversità in cui lui è presente, bisogna capire quando nel caso in cui non è possibile sentirlo possiamo rimpiazzare quanto lui ha detto se non presente. Non tutte le volte in cui non è presente rimpiazziamo quanto detto in dibattimento, ma solo nel caso rispetto quanto previsto dall’art. 512 “quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”. L’impossibilità di ripetizione deve essere causata da fatti o circostanze imprevedibili (il testimone esce dalla procura e muore) non potendo presentarsi in dibattimento il giudice può chiedere che si utilizzano le prove contenute nel fascicolo del p.m. Diverso è il caso in cui si tratta di fatti prevedibili (gravemente malato terminale) in questo caso il p.m. non può attendere il dibattimento, perché se muore non si può attivare l’art.512, per cui dovrebbe richiedere un incidente probatorio. Se il p.m.si trova in procura con un testimone chiave la cui sopravvivenza è dubbia non può rischiare di aspettare, per cui si procede con la raccolta della dichiarazione quanto prima possibile, e quanto raccolto in udienza preliminare va inserito direttamente nel fascicolo del dibattimento. L’art.512 deve essere interpretato alla luce dell’art.111 e bisogna aggiungere pertanto la parola oggettivo: fatti e circostanze imprevedibili e oggettivi. Cause oggettive che non dipendono dalla volontà del soggetto che deve essere ascoltato. Regole speciali per le dichiarazioni precedenti dell’imputato Prima di un interrogatorio bisogna dare tre avvisi, uno di questi è che quanto riferito può essere sempre utilizzato nei suoi confronti successivamente, per tutto il procedimento. In dibattimento se l’ex indagato ha reso dichiarazioni, vengono riprese in dibattimento. Al termine dell’udienza preliminare entrano nel fascicolo del p.m., ma nel caso in cui l’imputato decide di sottoporsi ad esame, potrebbe accadere che dice cose diverse rispetto a quanto detto durante le indagini, non hanno quel meccanismo tipico per valutare la credibilità, e anzi entrano nel fascicolo del dibattimento se utilizzate per la contestazione. Lettura dichiarazioni dell’imputato contenute nel fascicolo del p.m.
L’imputato ha un’ampia possibilità di difesa passiva, può decidere di non partecipare del tutto al procedimento, l’importante è che sappia del procedimento, se presente può anche decidere di parlare ed essere sottoposto ad esame, ma potrebbe anche rifiutarsi di farlo senza portare ad alcuna conseguenza. La scelta di non parlare in dibattimento o non presentarsi deve essere ponderata dalla difesa, nel caso in cui durante le indagini aveva parlato. In dibattimento se non si presenta o non si sottopone all’esame e prima aveva fornito informazioni si applica l’art.513 c.1: il giudice può decidere che le sue dichiarazioni precedenti entreranno nel fascicolo del dibattimento e diventeranno una prova a favore o contro di lui. Le dichiarazioni possono essere utilizzate solo contro di lui, c’è un divieto d’uso contro altri. I procedimenti speciali I procedimenti speciali omettono una o più parti del procedimento ordinario. Sono due tipi:
- Su richiesta o consenso dell’imputato: sono riti in cui l’ordinamento da un vantaggio
- non è una scelta ma ci sono forti prove nei suoi confronti
- giudizio direttissimo
- giudizio immediato si passa dalle indagini preliminari al giudizio perché gli elementi raccolti durante le indagini preliminari sono talmente incisivi che un vaglio preliminare all’accusa risulta superfluo. Il salto dell’udienza preliminare è giustificato dall’esistenza di un quadro probatorio d’accusa molto significativo. Entrambi tagliano l’udienza preliminare. Direttissimo: si basa su due presupposti: arresto o confessione, si può essere arrestati solo se colti in flagranza; non necessaria l’udienza preliminare; Immediato: il p.m. ha raccolto elementi molto forti a carico del soggetto, o si tratta di un indagato che si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il quale è una condizione in cui l’indagato si trova o perché c’è stata una richiesta dal p.m., il giudice ha ritenuto di applicare tale situazione perché ha trovato nel fascicolo delle indagini gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato. A livello procedimentale sono diversi:
- direttissimo: si basa sull’arresto o confessione, e viene instaurato direttamente dal p.m., attiva il rito e il soggetto si ritrova direttamente in giudizio. La modalità è diversa a seconda della condizione, se arrestato si troverà in carcere e verrà condotto dalla p.g. di fronte al giudice del dibattimento, in caso di confessione è libero, per cui gli viene data notifica. E sarà il giudice del dibattimento valuterà se il salto è stato legittimo, se c’erano i presupposti. Si attiva solo quando confessione o arresto che sono due presupposti evidenti, oggettivi.
- Immediato: il p.m. ha sempre iniziativa, ma non è capace da solo di attivare il rito, il rito viene attivato dal giudice su richiesta del p.m., qui sarà il p.m. a doversi rivolgere al giudice per le indagini preliminari e se gli dà ragione si andrà dinanzi al giudice del dibattimento, che a sua volta non avrà la possibilità di sindacare i presupposti di applicazione del rito. Si può basare su un presupposto discrezionale ed è questo il motivo per
non di essere giudicato sulla base degli atti delle indagini preliminari, inoltre richiede l’accordo con il p.m. e qui se non ritiene che la pena non sia adeguata non si può procedere con il patteggiamento. Si può fare globalmente su quasi tutte le pene accessorie, salvo alcuni reati contro la p.a. Ci sono dei limiti: si può fare solo fino a 5 anni di pena detentiva. Ci sono dei vantaggi nel chiederlo: lo stato ottiene una condanna e si salta il giudizio ed economia processuale. L’imputato ha una riduzione della pena sino ad 1/3 già inserita nell’accordo, accade che è possibile patteggiare per reati che hanno una pena base superiore di 5 anni, dato che può essere abbassata con il rito premiale. Nel giudizio reato la riduzione della pena è secca, qui no. Altri vantaggi che variano a differenza della quantità di pena patteggiata: se la pena è fino a 2 anni ci sono dei vantaggi significativi (non si possono applicare misure di sicurezza, pene accessorie, non vengono pagate le spese del procedimento), molto ridotti nel caso in cui il patteggiamento è per pena superiore ai 2 anni. C’è un limite generale, i soggetti delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi reiterati o reati gravi non si può patteggiare una pena superiore ai 2 anni. Accordo fra le parti Il giudice deve fare un controllo sull’accordo, aprirà dopo la richiesta il fascicolo del dibattimento e controllerà che la qualificazione giuridica sia corretta (se è un omicidio volontario resta tale), che siano correttamente applicate e bilanciate le circostanze, e deve controllare che la pena sia congrua, che non sarà mai quella applicata in caso di condanna, ma deve comunque valutarla. Un altro controllo è quello nel caso in cui si deve pronunciare sentenza di proscioglimento, deve vedere se dagli atti emerge il proscioglimento. Questo perché si vuole che il giudice controlli affinché non si venga condannati quanto in realtà si è innocenti. Rinuncia l’imputato a quel proscioglimento che deriva sul ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. ( si viene assolti o quando emerge l’innocenza o quando non emerge la colpevolezza) per cui nel patteggiamento rinuncia alla seconda formula, per cui il giudice guarderà se dagli atti emerge la sua innocenza. Non è necessario dichiararsi colpevole per arrivare al patteggiamento, dato che il giudice ha ancora la possibilità di assolverlo, ma solo nel caso in cui emerga positivamente la sua innocenza. Due riti speciali:
- Sospensione del procedimento con messa alla prova: si arriva in udienza preliminare e l’imputato non chiede l’applicazione di una pena ma sottoposto ad una prova di buona condotta; si mette alla prova un soggetto che ha commesso reato per cui l’idea sottostante è comunque quella che il soggetto ha potuto aver commesso un reato. La si chiede per evitare una condanna in giudizio, non è detto che il soggetto sia per forza colpevole. Il procedimento nel momento in cui il soggetto lo chiede, il procedimento durante la prova si sospende, se va
a buon fine il reato si estingue, viene prosciolto con sentenza di non doversi procedere per estinzione della pena. È un rito conveniente e i presupposti per arrivarci sono bassi, non per qualsiasi reato ma solo nel caso in cui la pena detentiva non sia superiore nel massimo di 4 anni e non può essere concessa più di una volta, e non può essere mai richiesta da delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Bisogna allegare un programma di trattamento. Deve eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; deve risarcire il danno; affidamento dell’imputato al servizio sociale; modalità per il reinserimento sociale; prescrizione relative alla dimora, libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; prestazione di lavoro di pubblica utilità, mediazione con la p.o. e svolgimento di programmi di giustizia riparativa. Viene disposta quando ritenuto idoneo il programma di trattamento presentato, il giudice deve inoltre fare una valutazione prognostica futura del soggetto per verificare che non commetterà nuovamente reati, e deve aprire il fascicolo e vedere se l’imputato è innocente. Se la prova va bene il reato si estingue, il percorso viene valutato, se ha esito negativo si ritorna in udienza preliminare, e magari chiedere un’altra rito speciale.
- Il procedimento per decreto: taglia tutto e viene attivato già durante le indagini preliminari e se va a buon fine comporta il taglio di tutto il procedimento. Il p.m. che agisce chiede al g.i.p. di emettere un decreto penale di condanna dell’imputato l’imputato non ne è a conoscenza di tale situazione. Se il giudice ritiene che gli elementi del fascicolo siano sufficienti per condannare emette il decreto penale di condanna e si ritrova notificata una condanna senza sapere della situazione. Ci sono però dei vantaggi, potrebbe essere conveniente per l’imputato accontentarsi, in quanto la pena può essere ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale, e altri vantaggi minori simili ad altri riti. Rito molto premiale, che ha due limiti: solo pena pecuniaria e non pena privativa della libertà personale, però può essere che in origine fosse una pena detentiva e poi trasformata. Per le pene detentive brevi si possono trasformare in pena pecuniaria. Le opzioni del condannato È una condanna emessa senza aver interloquito con il giudice, per cui è possibile fare opposizione inviata al g.i.p., e si potrà accedere a uno dei 4 riti: chiedere il giudizio abbreviato patteggiamento messa alla prova decidere di voler andare in dibattimento ma nella formula del giudizio abbreviato ma la pena data dopo può essere più grave rispetto a quella presente nel decreto. Ma nel caso si decide di non andare in giudizio, si paga la somma dovuta e c’è un altro vantaggio, per invogliarli ad accettare si è stabilito che se il decreto viene pagato entro 15 giorni dalla notifica, viene ridotta di 1/ rispetto a quanto stabilito del decreto. Altrimenti si paga la somma intera e si perde anche il diritto all’opposizione.
Il divieto di reformatio in peius Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può:
- Irrogare una pena più grave per specie o quantità (per tutelare l’imputato)
- Applicare una misura di sicurezza nuova o più grave
- Prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata
- Revocare benefici Se impugna anche il p.m. non si applica tale divieto. La decisione del giudice d’appello Può confermare la sentenza in primo grado Riformarla, aumentarla o diminuirla, cambiare la motivazione della condanna, ribaltare la decisione trasformando una condanna in assoluzione o viceversa Annulla la sentenza, nei casi limitati (è un potere residuale). Assunzione di prove dichiarative in appello La regola generale è quella che l’appello è un giudizio di controllo su quanto fatto in primo grado, per cui non si dovrebbero acquisire prove, ma in realtà ci sono variazioni. Ha un potere probatorio d’ufficio il giudice, per cui se ritiene che ci siano prove necessarie da acquisire può farlo, anche le parti possono chiedere di sentire un testimone. Se la prova è nuova si può chiedere al giudice di sentire il nuovo testimone e basta che siano rispettati le regole per l’acquisizione delle prove in primo grado. Per le prove già acquisite la situazione è diversa, testimone già sentito ritenuto credibile e sulla base di questo ha condannato l’imputato, ma se il difensore si lamenta può procedere in impugnazione e chiedere anche che venga risentito. Il giudice non è obbligato a risentire il testimone e lo fa solo se ritiene sia necessario, senza sentirlo non riesce a valutare la decisione in primo grado. In fine, è obbligatorio per il giudice sentire il testimone, in primo grado sentenza di proscioglimento e abbia appellato il p.m. Ricorso per Cassazione Giudice diverso rispetto a quello di appello, c’è una sola sede a Roma, ed è un giudice di legittimità che valuta solo aspetti specifici di applicazione di legge. Può essere presentato solo per sentenze emesse in appello, o quando c’era una sentenza inappellabile. Non si può fare ricorso di appello di tutto, ma solo di specifici profili dell’applicazione della legge. Violata o male applicata la legge penale sostanziale. Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad altri organi. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Mancata assunzione di una prova decisiva, art. 495 diritto prova contraria. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Cognizione della Corte di cassazione È più ristretta, il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. Si può solo dare ragione o torto e la sentenza rimane così com’è. Tipologie di sentenza della Corte di cassazione
- inammissibilità al ricorso, anche nel caso in cui venga presentato per motivi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge
- rigetto se non danno ragione
- rettificazione se scoprono che nella sentenza di appello c’è stato un errore e viene corretto
- annullamento se senza rinvio il procedimento finisce, l’annulla con rinvio quando ritiene che debbano essere effettuati altri accertamenti di merito che da sola la cassazione non può effettuare. La sentenza andrà ad un giudice di merito che ridiscuterà e ri-deciderà quel particolare aspetto che la cassazione ha ritenuto meritevole di annullamento. Il giudicato La sentenza una volta che ha subito impugnazione ed è sopravvissuta o non l’ha ricevuta è irrevocabile ed eseguibile. Il divieto di un secondo giudizio L’imputato se viene prosciolto e dopo il p.m. facendo indagini per altro trova una prova che avrebbe condannato il soggetto, tale prova non servirà più per quel singolo fatto. Per cui non potrà più essere condannato. Tutti gli elementi di quel fatto devono essere uguali, condotta, evento e nesso di causa. Se assolto per una condotta se poi verranno fuori nuove prove che associano la condotta a quell’evento ci può essere un secondo giudizio.