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Imposta IRAP e IRPEF: base imponibile, eccezioni, aliquote e regimi fiscali, Appunti di Diritto Tributario

La base imponibile per l'IRAP e l'IRPEF, le eccezioni, le aliquote progressive e i regimi fiscali. Viene inoltre discusso del credito d'imposta, delle imposte sui redditi all'estero e delle spese deducibili. utile per capire come vengono calcolate le imposte sui redditi in Italia.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 21/05/2021

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DIRITTO TRIBUTARIO
FONTE: CORSO TRIENNALE ECOAMM UNIMIB
1. Definizione di Tributo.
è un’entrata attribuita al patrimonio da corrispondere allo stato o altro ente pubblico. Quali caratteristiche
deve avere?
1. È una obbligazione pecuniaria. Raramente può essere assolta trasferendo all’ente pubblico un bene
diverso dal denaro. Le somme vengono acquisite col prelievo fiscale. Tali somme serviranno ad organizzare
i pubblici servizi.
2. è una obbligazione di natura coattiva, nel senso che è imposto dalla legge al contribuente, non è un atto
spontaneo.
3. il tributo è un fatto economico lecito: è quinid un atto di rilevanza economica pienamente conforme con
le norme di ordinamento giuridico. Non pagare è anzi una violazione delle norme.
4. Ha come finalità quella del finanziamento delle spese pubbliche.
Esistono anche le sanzioni amministrative tributarie: vi sono quando non si adempie all’obbligazione
tributaria. È generalmente un multiplo del tributo che andava corrisposto.
Differenza tra tributo ed espropriazione: in entrambi i casi il destinatario è l’ente pubblico, ma nel caso di
espropriazione parliamo di beni di altra natura.
Si differenzia poi dalle entrate di diritto privato poiché nel secondo caso queste avvengono sulla base di un
contratto, non in modo coattivo.
2. Elementi costitutivi di un tributo e differenza tra imposta, tassa e tributo.
Elementi costitutivi:
1. Innanzitutto definiamo il presupposto: è un fatto di natura economica il cui perfezionamento
determina l’obbligo di pagare il tributo. Esempio: nel caso di Ires o Irpef, il presupposto è il
conseguimento di un reddito durante l’anno solare. Chi realizza un reddito è tenuto a pagarle.
2. Altro elemento fondamentale è la base imponibile. Essa è il risultato economico espresso in valore
monetario, prodotto dal fatto che costituisce il presupposto del tributo. Ad esempio: nell’IVA il
presupposto del tributo è l’esercizio di una attività commerciale o professionale, la base imponibile
è data dal prezzo dei beni io servizi offerti in tal attività. In certi casi lo stesso fatto è sia
presupposto che base imponibile. Per esempio nel reddito, Irpef Ires sono sia la base imponibile
che il presupposto del tributo. La base impinibile è un po' la base di partenza su cui calcolare il
tributo.
3. Il terzo elemento costitutivo del tributo è l’aliquota: è quel tasso percentuale che viene applicato
alla base imponibile per determinare l’importo del tributo (es. Irap ha aliquota al 3,9%).
4. Contribuente o soggetto passivo: colui che deve adempiere poiché ha realizzato il presupposto.
I tributi si distinguono in imposte, tasse, contributi:
1. Imposte: sono la stragrande maggioranza dei tributi: Ires, Irap, Irpef etc. la caratteristica
fondamentale è che nella realizzazione del presupposto non oncorre mai l’attività della Pubblica
Amministrazione. Significa che il contribuente realizza il presupposto da solo, solo con la propria
attività ed i propri beni. Nel caso dell’Irpef il presupposto è la produzione di un reddito ottenuto
con lo sfruttamento dei propri beni, non concorre mai l’ente pubblico.
2. Tassa: ve ne sono poche. In questo caso, alla realizzazione del presupposto concorre la pubblica
amministrazione. È un compenso che la legge impone al soggetto privato di pagare nel momento in
cui chiede un servizio alla pubblica amministrazione. Esempi di servizi erogati: registrare un
contratto. Non è facile distinguere una tassa da un’entrata di diritto privato. Tuttavia nel primo caso
ci si basa su un obbligo di legge, nel secondo caso sulla base di un contratto.
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DIRITTO TRIBUTARIO

FONTE: CORSO TRIENNALE ECOAMM UNIMIB

1. Definizione di Tributo. è un’entrata attribuita al patrimonio da corrispondere allo stato o altro ente pubblico. Quali caratteristiche deve avere?

  1. È una obbligazione pecuniaria. Raramente può essere assolta trasferendo all’ente pubblico un bene diverso dal denaro. Le somme vengono acquisite col prelievo fiscale. Tali somme serviranno ad organizzare i pubblici servizi.
  2. è una obbligazione di natura coattiva, nel senso che è imposto dalla legge al contribuente, non è un atto spontaneo.
  3. il tributo è un fatto economico lecito: è quinid un atto di rilevanza economica pienamente conforme con le norme di ordinamento giuridico. Non pagare è anzi una violazione delle norme.
  4. Ha come finalità quella del finanziamento delle spese pubbliche. Esistono anche le sanzioni amministrative tributarie: vi sono quando non si adempie all’obbligazione tributaria. È generalmente un multiplo del tributo che andava corrisposto. Differenza tra tributo ed espropriazione: in entrambi i casi il destinatario è l’ente pubblico, ma nel caso di espropriazione parliamo di beni di altra natura. Si differenzia poi dalle entrate di diritto privato poiché nel secondo caso queste avvengono sulla base di un contratto, non in modo coattivo. 2. Elementi costitutivi di un tributo e differenza tra imposta, tassa e tributo. Elementi costitutivi:
  5. Innanzitutto definiamo il presupposto : è un fatto di natura economica il cui perfezionamento determina l’obbligo di pagare il tributo. Esempio: nel caso di Ires o Irpef, il presupposto è il conseguimento di un reddito durante l’anno solare. Chi realizza un reddito è tenuto a pagarle.
  6. Altro elemento fondamentale è la base imponibile. Essa è il risultato economico espresso in valore monetario, prodotto dal fatto che costituisce il presupposto del tributo. Ad esempio: nell’IVA il presupposto del tributo è l’esercizio di una attività commerciale o professionale, la base imponibile è data dal prezzo dei beni io servizi offerti in tal attività. In certi casi lo stesso fatto è sia presupposto che base imponibile. Per esempio nel reddito, Irpef Ires sono sia la base imponibile che il presupposto del tributo. La base impinibile è un po' la base di partenza su cui calcolare il tributo.
  7. Il terzo elemento costitutivo del tributo è l’aliquota : è quel tasso percentuale che viene applicato alla base imponibile per determinare l’importo del tributo (es. Irap ha aliquota al 3,9%).
  8. Contribuente o soggetto passivo: colui che deve adempiere poiché ha realizzato il presupposto. I tributi si distinguono in imposte, tasse, contributi:
  9. Imposte : sono la stragrande maggioranza dei tributi: Ires, Irap, Irpef etc. la caratteristica fondamentale è che nella realizzazione del presupposto non oncorre mai l’attività della Pubblica Amministrazione. Significa che il contribuente realizza il presupposto da solo, solo con la propria attività ed i propri beni. Nel caso dell’Irpef il presupposto è la produzione di un reddito ottenuto con lo sfruttamento dei propri beni, non concorre mai l’ente pubblico.
  10. Tassa : ve ne sono poche. In questo caso, alla realizzazione del presupposto concorre la pubblica amministrazione. È un compenso che la legge impone al soggetto privato di pagare nel momento in cui chiede un servizio alla pubblica amministrazione. Esempi di servizi erogati: registrare un contratto. Non è facile distinguere una tassa da un’entrata di diritto privato. Tuttavia nel primo caso ci si basa su un obbligo di legge, nel secondo caso sulla base di un contratto.
  1. Contributo : è quel tributo imposto dalla legge a quei cittadini che ottengono un beneficio economico dalla realizzazione di un’opera pubblica. Esempio: viene costruita una nuova linea metropolitana, gli immobili in prossimità salgono di valore per il nuovo servizio. I proprietari di tali case ottengono un vantaggio economico a fronte del quale la legge potrebbe imporre il pagamento di un contributo. 3. Distinzione tra tassa e tariffa (o canone). Talvolta le tasse sono sostituite da entrate di diritto pubblico diverse, dette tariffe o canoni. Esempio: la TOSAP talvolta viene sostituita dal COSAP che è un canone. Talvolta la tariffa viene trasformata in tassa e di nuova in canone etc. Esempio di canone o tariffa: il titolare di un bar chiede di poter usufruire della piazza per mettere tavolini. Verrà pagata una tassa (TOSAP). Aggiungere tavolino gli dà un vantaggio economico a fronte di una certa prestazione dell’ente pubblico. Ciò mette il soggetto nelle condizioni di partecipare alle spese pubbliche pagando una tassa (tributo). Secondo la giurisprudenza il canone o tariffa non è un tributo, pur essendo un’entrata di diritto pubblico. Perché? Il canone è un vero e proprio prezzo. Se il barista pagasse un canone, pagherebbe all’ente pubblico il prezzo per poter usufruire dello spazio. Il canone quindi on si paga per esser messo in condizione di partecipare alle spese pubbliche, ma ha esclusivamente funzione di corrispettivo (prezzo) per usufruire del suolo pubblico. Un po' come una transazione tra privati. La tassa non è un vero e propiro corrispettivo in quanto la si paga per sì ottenere un servizio, ma tal servizio incrementa la ricchezza del privato ciò viene visto in ottica di poterlo mettere in condizione di partecipare alle spese pubbliche. Il canone è solo il prezzo applicato per il servizio. Art.23 Costituzione Le norme tributarie sono inserite nell’ordinamento fiscale da appositi atti giuridici o normativi. Tra le fonti normative vi è una scala gerarchica. In ordine: - Costituzione - Legge e gli atti aventi forza di legge - Fonti secondarie detti ‘’regolamenti’’ Nella costituzione vi sono delle norme di diritto tributario, andiamo a vederle. Art.23 della Costituzione, esso recita: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non da una norma di legge. Quindi un regolamento non può imporla poiché è di rango inferiore. Le prestazioni personali sono quelle rese dal cittadino con le proprie energie psicofisiche (es. servizio militare). Le prestazioni di tipo patrimoniale concerne il trasferimento di un bene da un patrimonio all’altro, il tributo è di tipo patrimoniale. Il tributo è invece imposta dalla legge e così dev’essere: è ciò che dice l’art.23. si dice riserva di legge proprio perché è riserva alla legge. È inoltre una riserva di legge relativa. Per riserva assoluta si intende che tutti gli aspetti della disciplina della prestazione devono esser regolati da un atto normativo avente forza di legge o legislativo. Se è relativo, significa che alcuni aspetti possono esser disciplinati da atti normativi di rango inferiore a quello avente forza di legge o la legge ordinaria. La legge ne disciplina solo gli aspetti essenziali. Quali sono gli elementi fondamentali per il tributo? - Chi deve pagare il tributo, soggetto passivo - Il presupposto del tributo, ossia quando va pagato, il fatto scatenante - L’ammontare del tributo (base imponibile ed aliquota) - Eventuali agevolazioni , esenzioni o esclusioni dirette - Eventuali sanzioni per chi si sottrare al pagamento del tributo le leggi vengono emanate dai due rami del parlamento, gli atti avente forza di legge sono i decreti adottati dal governo quando i tempi sono stretti e c’è urgenza, va poi però convertito dal parlamento in legge entro 60 gg o decadrà. Vi è poi il decreto legislativo , sempre a cura del governo, ma su delega del parlamento (tramite legge delega) indicando i principi ed il termine da rispettare.

In questo caso (caso di incostituzionalità) la norma perde efficacia fin dall’origine, come se la norma non fosse mai stata introdotta. Quindi i tributi non sono dovuti anche per presupposti realizzati prima della dichiarazione di incostituzionalità. Si ha quindi diritto al rimborso ma vi è un termine per farne richiesta. C’è poi il caso in cui la norma non viene abrogata ma diviene inapplicabile (nella sostanza non cambia nulla) quando è la corte di giustizia europea a rilevare un contrasto tra la norma comunitaria e quella statale in materia di tributi. In tal caso l’inapplicabilità vale ex nunc. Ricordiamo che i regolamenti in materia tributaria riguardano le procedure, l’applicazione (es. come richiedere il rimborso, come pagare il tributo etc). Ricordiamo poi che la legge deve contenere invece la disciplina degli elementi essenziali in materia tributaria (presupposto, aliquota etc), gli elementi meno importanti son delegati ai regolamenti. Gli enti locali hanno potere di emanare i regolamenti, ossia le norme di tipo applicativo. Art. 53 della Costituzione Comma 1: principio della capacità contributiva. Dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità. Comma 2: afferma il principio della progressività. Significa che l’ammontare dell’imposta cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere della base imponibile. I tributi invece sono proporzionali se cresce invece proporzionalmente al crescere della base. Es. IVA si applica al 22% su qualsiasi base imponibile e sarà quindi proporzionale. L’unico tributo progressivo è l’Irpef. Perché va a scaglioni. Per scaglioni successivi si hanno aliquote maggiore. 23% fino a 15k, poi 27%, 38%, 41%, 43%, cresce quindi più che proporzionalmente. L’Ires è proporzionale. Ma allora perché il comma 2 parla di progressività del nostro sistema tributario? Perché la corte costituzionale afferma che basta un solo tributo progressivo, per definire il nostro sistema progressivo. Art.53: Principio della Capacità contributiva Ribadiamo che tutti devono contribuire non perché s ricevono dei servizi ma perché si ha la capacità contributiva. Cos’è la capacità contributiva? È la somma delle disponibilità economiche possedute. Gli indici che la misurano sono diretti e indiretti. Diretti: reddito, patrimonio. Indiretti: consumi, gli affari (operazioni di trasferimento della proprietà o altri diritti su beni tra soggetti). Se vendo un appartamento, ciò dimostra che possedevo un bene patrimoniale e l’acquirente dimostra di aver i soldi per acquistarlo. Quindi entrambi dimostrano di aver una ricchezza. Tra i diretti abbiamoIrpef Ires su reddito ed a livello locale abbiamo tributi su propriet immobiliari. Tra i diretti abbiamo l’imposta di registro per gli affari , imposta di successione per i trafserimenti, l’iva per i consumi. Funzioni della capacità contributiva La prima funzione è stabilire un limite massimo al prelievo fiscale, difatti un prelievo maggiore violerebbe il minimo vitale e quindi il comma 1. La seconda funzione è garantire il rispetto del principio di uguaglianza in campo tributario, soggetti di pari capacità devono subire egual prelievo. Vi sono poi delle eccezioni. Ad esempio nell’irpef un single viene tassato più pesantemente di una persona con familiari a carico a parità di reddito, questo per via delle detrazioni sulle imposte. Tali eccezioni sono legittime se servono a salvaguardare situazioni che hanno rilevanza costituzionale (la famiglia è riconosciuta a liv giuridico). Stesso concetto vale per i benefici fiscali per imprese (Ires) che operano in territori difficili tipo il sud. Capita che il tributo colpisca ricchezze ipotetiche, ad esempio i redditi fondiari: derivano dal possesso di beni immobili. Esso è colpito dalla rendita catastale, ossia un reddito predetrminato dall’agenzia delle entrate, non coincidente col reddito effettivamente conseguito dall’attività dell’immobile.

Altro esempio sono le società di comodo, costituite per nascondere il vero titolare di alcuni beni agli occhi del Fisco. Tali società sono tassate sulla base di un reddito presunto e non effettivamente prodotto. Tali forme di tassazione presuntiva sono giustificabili se:

- Sono risposte al tentativo del contribuente di sottrarsi dal pagamento imposta (es società di comodo) - Non impongono una quantità di prelievo eccessivo - Se sono presunzioni fondate su un’analisi della realtà. Se vi sono queste tre condizioni, si può tassare la ricchezza presunta. Principio dell’attualità: il tributo può esser applicato solo su ricchezze attualmente esistenti, non è una banalità poiché accade spesso che una norma di legge su un tributo abbia applicazione retroattiva. Quindi se una legge è retroattiva e comporta un tributo su un fatto passato, il prelievo avverrà però sulla ricchezza attuale, purchè non sia passato troppo tempo. Caso Irap (imposta regionale attività produttive) Molti tributi vengono applicati in circostante in cui il presupposto del tributo non si verifica, con una violazione della coerenza interna della disciplina del tributo. Un caso è l’Irap, disciplinata dal decreto legislativo. È un tributo proprio derivato (ossia disciplinato da norme statali in forza di una legge delega) ma il gettito è destinato alle regioni per finanziarne la spesa sanitaria. I soggetti passivi sono le imprese in generale, i professionisti (lavoratori autonomi), gli enti collettivi non commerciali (fondazioni, comitati etc) , gli enti pubblici stessi. Il presupposto è l’esercizio di una attività diretta a produrre beni o servizi che sia autonomamente organizzata (non necessariamente commerciale, es enti no profit). Base imponibile dell’Irap, si distingue tra: - Imprese e professionisti: base imponibile è data dalla differenza tra ricavi e costi dell’esercizio dell’attività con alcune eccezioni - Enti no profit e gli enti pubblici: la base imponibile costituita dalla somma delle retribuzioni dei dipendenti. L’aliquota ordinaria è al 3,9%, abbiamo poi delle aliquote specifiche per enti pubblici ed altri soggetti. Il tributo va versato alle regioni, il contribuente che opera su più regioni come fa? Esso versa a ciascuna regione quote proporzionali al valore delle retribuzioni pagate nei territori delle regioni coinvolte. Problemi di costituzionalità dell’Irap Primo problema : l’inesistenza in concreto della ricchezza tassata con l’Irap: per esempio, per enti pubblici, la ricchezza era determinata come somma delle retribuzioni. Ma essi sono dei costi (del personale, non ricchezza. Anche per le imprese ed i professionisti c’è un problema: la ricchezza è data dalla differenza tra ricavi e costi ma non tiene conto di una serie di poste negative come le svalutazioni di beni e immobilizzazioni, degli accantonamenti. Non si tiene poi conto dei costi del personale, degli interessi passivi per finanziamenti. Quindi i critici dicono che così è ovvio che la base sia positiva, ma non si considerano di vari costi. Quindi avremmo una ricchezza fittizia. La corte costituzionale con la sentenza 156 respinge la critica asserendo che il soggetto passivo è in grado di recuperare l’onere del tributo da coloro che ricevono i beni e servizi erogati, alzando il prezzo ai clienti insomma. Secondo problema : il soggetto passivo irap non solo viene colpito su una ricchezza che non esiste ma perlopiù su una ricchezza che non è nemmeno sua, poiché gli stipendi dei dipendenti sono somme di denaro che non appartengono ad egli ma ai dipendenti, gli interessi sono ricchezza per chi finanzia. La sentenza della corte 156 dissipa il dubbio asserendo che tali somme sono ancora nelle disponibilità del soggetto passivo quando viene colpito dall’Irap, quindi tecnicamente sono ancora ricchezza di sua proprietà. Terzo problema di incostituzionalità : problema di coerenza interna. I critici sostengono che le imposte vengono applicate anche quando il presupposto non si verifica. Abbiamo parlato di attività autonomamente organizzata. I critici dicono che non sempre è vero e quindi manca il presupposto. Qui la sentenza 156 ha

verrebbe quindi pagata). Va quindi applicata la tassa per poter mantenere la coerenza. La norma non eccede il minimo indispensabile. Abbiamo poi le società controllate estere. Immagino una società italiana che ne istituisce una controllata in uno stato membro ad esempoio e trasferisce ad essa la proprietà di azioni , partecipazioni o altri diritti immateriali. La controllata utilizza tali beni per conseguire interessi , redditi, royalties etc. Tali rediti vengono tassati ad esmepio in maniera ridotta poiché il paese della controllata è mooolto vantaggioso rispetto alla controllante. Parliamo di paradisi fiscali, con fiscalità bassa. È un modo di eludere l’applicazione delle imposte sui ricavati dello stato della controllata. La contro misura fu introdurre i famosi regimi CFC: il reddito della controllante va integrato con quello della controllata. Si cumula. Quindi nella dichiarazione fiscale della controllante risulta anche il rddito della controllata. Se però si dimostra che la società controllata è effettivamente operativa, allor anon si applica il CFC. Le perdite di una società appartenente al gruppo, può esser compensata con gli utili fatta da un’altra del gruppo. Quindi la tassazione si applica sull’utile risultante del gruppo. La compensazijone si poteva applicare in inghilterra a patto che tutte le società del gruppo fossero in patria. La Corte di Giustizia affermò la validità della norma inglese in quanto vi era una causa di giustificazione. Chiaro che chi dei due paesi tassa è il paese in cui riesiede la sede del gruppo. Abbiamo finora parlato di tassazioni per entità he circolano in generale. Ma talvolta vengono concessi al contrario degli aiuti per favorire chi circola. Ad esempio il paese può stimolare con esenzioni d’imposta delle aziende per incentivare a vendere all’estero. L’aiuto di stato è in generale vietato poiché uno dei principi dell’UE è assicurare la piena parità della concorrenza! Tuttavia potrebbero esser tollerati degli sgravi fiscali. Le caratteristiche affinchè si parli di aiuto di stato e quindi viene vietato:

- Origine statale dell’aiuto (es. sgravo fiscale quale esenzioni d’imposta ) - L’aiuto va a vantaggio di certi soggetti specifici, non a tutti. Se avvantaggi solo certi settori, allora è un aiuto di stato e quindi vietato - L’aiuto deve avere un impatto sulla concorrenza. Deve quindi effettivamente comportare un vantaggio poiché genera effettivamente un risparmio/incremento di risorse. - Se l’aiuto è concesso a specifiche imprese che operano in mercati dove ci sono competitors che appartengono ad altri stati dell’UE. Ciò quindi le metterebbe in posizione di vantaggio. L’autorità che verifica ciò è la commissione dell’UE. uno stato che vuole introdurre un aiuto deve prima chiedere permesso alla commissione, salvo quando ci sono calamità. A quel punto l’autorizzazione è automatica. TORNIAMO ALLE CARATTERISTICHE DEL TRIBUTO: IL CONTRIBUENTE Il contribuente è colui che realizza il presupposto del tributo. Normalmente è uno solo il soggetto che lo realizza, in ceti casi sono più soggetti che realizzano il presupposto. In questo caso ci si chiede: in che misura ognuno di tali soggetti partecipano? In solido, ognuno in proporzione? Esempio, se vi è una operazione di vendita, i soggetti sono due: compratore e venditore. Come rispondono per l’imposta di registro? La risposta è che la repsonsabilità è solidale quando il creditore può rivolgersi a ciascuno dei condebitori per l’intera prestazione, poi il condebitore può rivalersi. Ciò solo se la legge lo prevede espressamente. Se il regime di solidarietà non è espressamente previsto dalla legge, allora l’obbligazione va ripartita tra i soggetti in porporzione al contributo dato nel realizzare il presupposto, non si può chiedere il totale ad ognuno dei condebitori. Quando c’è solidarietà, l’unico soggetto che può chiedere il pagamento è solo il fisco. Questa è la responsabilità paritaria. Responsabilità dipendente: quando vi è un soggetto che non realizza il presupposto ma mette altri in condizioni di realizzarlo. In questi casi la legge estendo l’obbligo di pagar il tributo anche ad esso ed in solido agli altri. Esempio: acquisto di un immobile tramite notaio, i soggetti del presupposto sono compratore e venditore. Qui il soggetto vhe mette in condizioni è il notaio che redige il cotnratto e l’atto

pubblico. Quindi il notaio ha anch’egli l’obbligo di pagare, e pure in solido, l’imposta di registro. Egli è chiamato ‘responsabile d’imposta’. Registrazione 19 La solidarietà abbiamo detto che sorge quando è espressamente previsto dalla legge, sorge in 2 casi:

- Quando più soggetti realizzano il presupposto ( solidarietà paritari) - Quando vi è un soggetto chenon realizza il presupposto ma mette altri soggetti in condizione di realizzare il presupposto (solidar dipendente) es. il notaio. Tuttavia nei rapporti interni tra i condebitori ognuno risponde solo per la quota che gli compete (diritto di riivalsa perciò). Quindi possiamo avere che il fisco chieda il pagamento ad entrambi i condebitori. Magari entrambi impugnano il provvedimento di fronte al giudice. Che succede? O che entrambi lo vincano e quindi venga annullato il provvedimento, o che venga confermato verso entrambi, oppure che uno dei due vinca il ricorso e l’altro lo perda. La parte perdente può fare nuovamente ricorso ma verso il giudice di secondo grado. Altro caso: A e B ricevono il prvvedimento, ma solo A fa ricorso e vince. In tal caso B può giovare dell’annullamento ottenuto da A e non pagare il Fisco. Vi osno dei limtii però. B può giovare della sentenza di annullamento a patto che A non avesse già pagato. Altro caso, B beneficia se A ha vinto per motivi non personali, ossia legati esclusivamente alla situazione di A. devono esser motivi attinenti anche la posizione di B. La sostituzione d’imposta. Nella sostituzione abbiamo 3 soggetti: il sostituto, il sostituito ed il Fisco. Come funziona: il sostituto in forza di un contratto o di altro rapporto giuridcio di natura privatistica o pubblicistica è debitore del sostituito di una somma di denaro che costituisce reddito imponibile per il sostituito. Esempio: il datore di lavoro ed il dipendente. tra essi vi è un rapporto disciplinato da un contratto privato o pubblico e, pertanto, il datore di lavoro è debito verso il dipendente di una somma che è lo stipendio, che costituisce reddito tassabile per il dipendente (detto sostituito). In questo caso abbiamo che il datore di lavoro trattiene una somma da ciò che deve al dipendente, fa una ritenuta alla fonte. Ciò che viene trattenuto va versato dal datore alle casse del Fisco. Il sostituto vi è nel senso che dovrebbe essere il dipendente (sostituito ) a dover pagare l’imposta, poiché è lui che produce il reddito. Vi sono due tipi di sotituzione: - A titolo d’imposta: in tal caso il versamento della ritenuta esaurisce il rapporto fiscale. L’unico ad aver rapporti col fisco è il sostituto quindi. Un esempio è quando le banche appliccano al correntista una ritenuta del 26% sull’interesse riconosciuto (ormai esiguo). Altro esmepio è quando vi sono lavoratori autonomi. Quando un’impresa residente in Italia versa un corrispettivo non residente ha l’obbligo di applicare una ritenuta d’imposta del 30%. - A titolo d’acconto: la ritenuta versata è solo un acconto delle somme che deve versare il sostituito. Qui anche il sostituito ha un rapporto diretto col fisco. Egli infatti ha l’bbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi che il sostituito gli ha versato al lordo della ritenuta (ritenuta inclusa cioè). Su tale somma viene calcolato l’Irpef. Così facendo il nostro sostituito pagherebbe due volte, la prima con la ritenuta, al seconda con l’Irpef. Per evitare questo, la legge fiscale prevede che quando viene calcolata l’Irpef, viene scontata da essa l’ammontare della ritenuta versata dal sostituto in precedenza. Di conseguenza viene così versato solo il differenziale, ciò che manca. Sostituzione: casi anomali. Abbiamo casi in cui il meccanismo della sostituzione si inceppa, in due situazioni: - Il sostituto trattiene la somma ma non la versa alle casse del Fisco (M&G). Capita per imprese in crisi poiché le usa per pagare i fornitori. La Cassazione ha affermato che in tal caso il Fisco deve chiedere il pagamento della ritenuta soltanto nei confronti del sostituto. Fino ad un paio di anni fa vi era invece obbligazione solidale anche quindi verso il sostituito, cosa assolutamente ingiusta.

Dove si trova il domicilio fiscale? Per persone fisiche coincide al loro domicilio, per persone giuridiche coincide a dove hanno la sede legale. Se la sede legale non è in territorio italiano, allora si considera il domicilio in cui la persona fisica o ente collettivo che produce la maggior parte del proprio reddito. Abbimo poi la GdF: esercita potere di indagine e ispezione al fine di controllare la posizione fiscale del contribuente. Al termine dell’indagine la GdF non ha il potere di emettere un avviso di accertamento o provvedimento, può solo farlo l’Agenzia delle Entrate. L’ultimo organo che compone l’amministrazione finanziaria è l’Agenzia delle Entrate Riscossione (che ha sostituito Equitalia): si occupa della riscossione coattiva dei contributi non versati dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate quindi accerta ed informa l’Agenzia delle Entrate Riscossione. IRPEF, reg 24. Dpr 917 del 86 lo disciplina, l’Irpef è l’imposta sui redditi delle persone fisiche. Esso dice che il presupposto sia: possesso di redditi in denaro o natura. Il reddito è la ricchezza nuova prodotta con l’utilizzo dei beni posseduti, è quindi una ricchezza prodotta ex novo che prima non esisteva. Questa ricchezza può esser sia in denaro che altri beni (es mi pagano con una vettura). Tipologie di redditi esistenti:

- Fonidari, da sfruttamento di terreni - Di capitale: generati dall’investimento di denaro - Da attività lavorative: quindi i compensi per lavoro - Rendite da lavoro autonomo: non sono dipendenti ma nemmeno da esercizio di impresa - Redditi da esercizio di impresa - Redditi diversi: vi fanno parte una serie di ipotesi che non hanno però le caratteristiche per rientrare nelle altre categoria ma che il legislatore voleva comunque tassare Il DPR del testo unico del TUIR indica come soggetti passivi le persone fisichee distingue tra residenti e non residenti. Perché tal distinzione? Perché le persone fisiche residenti sono assogettate ad Irpef sui redditi prodotti ovunque nel mondo. Per i non residenti nello Stato sono tassati ad irpef solo per i redditi prodotti nello Stato. Per i residenti: si pone il problema della doppia tassazione internazionale. Ciò avviene nel caso in cui il soggetto sia residente in Italia ma abbia fonte produttiva all’estero: riceverebbe una doppia tassazione. Una per risiedere in Italia, l’altra poiché la fonte produttiva è all’estero. Per ovviare a ciò l’Italia ha stretto una serie di convenzioni con vari paesi per decidere a chi spetta tassare. Circa una settantina. Laddove non c’è una convenzione con quello stato vi è il credito d’imposta (art.165) che prevede che la tassazione pagata all’estero dal residente in Italia per rdditi prodotti all’estero può esser dedotta all’imposta italiana. Per accertare se il reddito è prodotto in Italia o meno vi è l’art.23. Esso indica per ognuna delle 6 tipologie di reddito come stabilire se è da considerarsi prodotto in Italia o meno. Es. per il non residente in Italia, se il reddito è prodotto con prestazione autonoma, esso è da considerarsi in Italia se prodotta sì in Italia ma mediante stabile organizzazione. Il periodo di imposta dell’Irpef va dal 1 gennaio al 31 dicembre. L’operazione di liquidazione della base imponibile viene fatta nella dichiarazione annuale presentata al fine del calcolo dell’Irpef e viene redatta l’anno successivo a quello dei redditi in oggetto. Il testo Unico individua che serva soddisfare almeno uno dei 3 requisiti per stabilire che una persona fisica è da considerarsi residente in Italia: - La persona fisica è iscritta all’anagrafe della popolazione di un comune italiano - Possedere la residenza civilistica in Italia. Essa coincide con la dimora abituale della persona. Ossia se soggiorna in quel luogo in modo volontario per la maggior parte dell’anno solare. Se ti hanno rapito ed imprigionato non vale. - Possedere in Italia il domicilio civilistico, cos’è? La sede principale degli affari e degli interessi della persona fisica, sia di natura patrimoniale che familiari, sociali etc.

In tal caso si è soggetti a Irpef per tutti i redditi prodotti anche in giro nel mondo. Infine l’art.2 del testo Unico considera ancora residenti in italia le persone fisiche che trasferisce la residenza fiscale dall’Italia ad un paradiso fiscale, salvo prova contraria: ossia deve dimostrare di aver perso ogni legame effettivo col nostro ordinamento. Art.5: redditi prodotti in forma associata, ossia da società SS, SNC, SAS. Qui i redditi non sono tassati in capo alla società, ma direttamente in capo ai soci. I redditi prodotti dalla società vanno imputati pro quota direttamente ai soci, sono loro il soggetto passivo. Quindi ognuno dei soci deve aggiungere nella dichiarazione dei redditi per reddito imponibile per il calolo dell’Irpef anche la quota di reddito imputatogli dalla società. È il sistema della trasparenza. Tale meccanismo vale anche in caso di perdita, anche questa si imputa ai soci pro quota ed indicata in dichiarazione. Il reddito prodotto dalla società di persone viene tassato solo una volta: ossia in capo ai soci. Questo è il vantaggio. Lo svantaggio è che il reddito viene imputato ai soci anche nel caso in cui il socio non ricevesse un centesimo dalla società. Art.5: disciplina per le imprese familiari. Sono quelle in cui oltre al titolare lavorano anche i parenti fino al terzo grado o affini fino al seocndo. La norma afferma che il reddito vada ripartito anche con essi in proporzione al contributo dato. Tuttavia al titolare va imputato almeno il 51% del reddito prodotto. Ciò per evitare che ciascuno riceva poco e quindi rientri negli scaglioni di reddito più basso e godere di aliquota bassa. Sarebbe un’elusione fiscale. Il processo di calcolo dell’imposta Irpef. Il primo passo è far la somma algebrica dei vari redditi conseguiti dal contribuente nel corso del periodo d’imposta, salvo alcuni redditi particolari da non computare. Si parla di somma algebrica poiché alcune attività (lavoro autonomo, impresa) si possono concludere in perdita. Per le perdite da lavoro autonomo abbiamo che la perdita non può esser riportata a nuovo per il calolo dell’anno successivo (es. anno 1: redditi 50, perdite 70, base imp.= 0. Non posso partire nell’anno 2 da - per via dell’anno prima (50-70)). Ma tuttavia è comensabile con redditi di altra natura. Per perdite che derivano da partecipazione a società di persone o capitale invece, le perdite da impresa non si compensano con redditi di diversa natura ma possono esser riportate a nuovo negli anni successivi e può esser usata in compensazione solo su un massimo dell’80% degli utili prodotti dall’impresa. Così anche per gli anni dopo se avanzano ulteriori perdite. ottenuta la base imponibile lorda, vi sono delle spese che vanno scomputate per arrivare alla base netta imponibile. Quali sono tali oneri deducibili?

- Assegni versati al coniuge - Spese mediche - Contributi per le forme pensionistiche complementari - Contributi previdenziali e assistenziali in generale Sulla base imponibile netta ottenuta si applicano le aliquote che sono crescenti per scaglioni crecenti di reddito, per questo parliamo di imposta prograssiva e non proporzionale poiché l’aliquota sale per livelli. In particolare l’aliquota è del: - 23% per redditi < 15k - 27% tra 15k e 28k - 38% tra 28k e 55k - 41% tra 55k e 75k - 43% oltre i 75 k NO TAX AREA: se un soggetto riceve solo contributi previdenziali (es. pensionato) e non supera i 7,5 k annui, l’imposta non è dovuta.

Sono i redditi derivanti da beni immobili collocati su suolo italiano, se non lo fossero parleremmo di redditi diversi. I redditi fondiari riguardano immobili registrati al catasto edilizio urbano se sono fabbricati, nel catasto dei terreni se sono terreni. Tali redditi vanno dichiarati da chi ne ha la proprietà o altro diritto reale. Tali redditi vanno dichiarati anche se non sono percepiti, perché? Poiché viene determianto sulla base della rendita catastale. Quindi viene affibiata a quell’immobile una certa rendita di default dall’agenzia dell’entrate sulla base dell’uso a cui destinato, al dimensione, la collocazione etc. a prescindere dell’effettiva produzione di reddito. Tale rendita va dichiarata ogni anno anche se il titolare non percepisce alcuna somma (salvo alcune eccezioni). È uno svantaggio, ma vi è un vantaggio: questo si ha nel caso in cui il titolare ottenga un reddito effettivo superiore a quello predeterminato dal catasto. La prima casa non si dichiara ai fini dell’Irpef! Alcune eccezioni sui fabbricati: se un appartamento è dato in locazione, l’agenzia vuole che il proprietario dichiari la rendita maggiore tra la forfettaria (catastale) e quella effettiva data dal canone di locazione ridotta del 5%. C’è poi il regime della cedolare secca. Se l’immobile viene dato in locazione tra due privati (quindi no per esercitare attività d’impresa) allora il proprietario può applicare una imposta sostitutiva dell’Irpef detta ‘cedoalre secca’ consistente in una alquota del 21% sul canone annuo e si aggiiunge all’Irpef. L’aliquota scende al 15% nelle città ad alta densità abitativa a patto che il canone tra le due parti venga calmierato secondo accordi tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Per quanto riguarda i terreni. Bisogna distinguere tra il contadino (att.agricola), le cui rendite catastali sono date dai frutti del terreno e il commerciante, la cui tassazione è l’effettiva rendita data dalla differenza tra ricavi e costi dell’attività commerciale. Att. Agricola: intesa per chi coltiva il terreno e vende i frutti della terra, si tassa con il metodo della rendita catastale. Att. Di allevamento: è considerata att. Agricola se almeno il 25% del mangime per sfamare gli animali deriva dal terreno del titolare dell’allevamento. In tal caso si applica la rendita catastale. Altrimenti diviene att.commerciale e viene tassata sul risultato effettivo. Att. Di trasformazione dei prodotti agricoli: è il contadino che trasforma il prodotto ottenuto dal terreno prima di venderla. In tal caso si applica la rendita catastale se tali prodotti provengono per più del 50% dal terreno proprio, altrimenti è considerata att.commerciale e si applica la tassazione sulla base del risultato effettivo conseguito come differenza tra ricavi e costi. Redditi di Capitale, art.44 e seguenti. Sono redditi che derivano dall’investimento di denaro. Art.44 elenca tutte le fattispecie in cui si parla di reddito di capitale. I principali sono:

- Gli interessi da conti correnit, prestiti di denaro, obbligazioni, titoli - Compensi per prestazioni di fidejussioni o garanzie - I dividendi da azioni per società assoggettate ad Ires (es. Spa etc). non rientrano le società di persone dato che la tassazione è individuale, l’utile viene tassato in capo ai soci pro quota. - Gli interessi e altri proventi da rapporti giuridici aventi oggetto impiego di somme di denaro , esclusi i rapporti in cui possono crearsi differenziali positivi o negativi in modo aleatorio. Quali sono? Es. compro un’azione per rivenderla tra 1 mese poiché penso che si apprezzi. Tale evento è incerto, quindi non verrà tassata l’operazione di acquisto/rivendita di azioni etc. I redditi di capitali vengon tassati solo quando effettivamente percepiti ed al lordo delle spese impiegate per produrli. Inoltre, non sono sottoposti a irpef ordinaria ma a ritenuta a titolo d’imposta o a regimi fiscali sostitutivi dell’irpef, raramente concorrono alla formazione della base imponibile dell’Irpef. I dividendi: - se chi li percepisce è una persona fisica che non esercita attività d’impresa, il dividendo (proveniente da società assoggettata ad Ires) è sottoposto a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% che verrà applicata dalla società che eroga il dividendo al momento della distribuzione del dividendo stesso. Il socio non deve quindi fare nulla, riceve già la quota decurtata.

- Se il contirbuente è una persona fisica che esercita attività dì’impresa e percepisce dividendo da tale attività, allora il dividendo concorre alla formazione della base imponibile per l’Irpef del socio per una quota pari al 58,14%. Quindi c’è una parziale esenzione da tassazione del dividendo. Ciò per evitare una doppia tassazione su di esso, almeno in parte, dato che il dividendo viene già tassato tramite l’Ires sulla società. - Se il socio non è una persona fisica ma una società di capitali o comunque un ente assoggettato ad Ires, allora il dividendo che riceve concorre a formare il reddito della società solo per il 5% del valore. Anche questo per evitare una doppia tassazione del dividendo. Irpef da redditi di lavoro dipendente, art.49 testo Unico. Cos’è il lavoro dipendente: è un rapporto di lavoro scaturito da accordo di natura privatistica o pubblicistica dove un soggetto offre prestazioni sotto la direzione altrui e fa parte della sua organizzazione produttiva. Non è essenziale che il rapporto sia tradotto in un contratto in forma scritta, può nascer anche di fatto. Si considerano redditi di lavoro dipendente anche le pensioni purchè vi sia stato un rapporto di lavoro in precedenza. Non valgono le pensioni per altri motivi, come le pensioni di guerra, invalidità etc. poiché vanno a compensare di una perdita e non ad accrescere una ricchezza: non vengono quindi tassate. Vi sono poi delle situazioni che vengono assimilate al rapporto da lavoro dipendente (art.50): le somme versate a titolo di borsa di studio, le somme erogate in relazione agli uffici di ammiinstratore di cosietà, sindaco, revisore. Le somme versate per collaborazioni a giornali, enciclopedie, riviste e simili, per partecipazione a collegi e commissioni, per collaborazioni coordiante e continuative, le remunerazioni versate ai sacerdoti dalla chiesa cattolica (non c’è un rapporto di lavoro dipendente ma viene assimilato a ciò). La tassazione avviene quando il reddito viene materialmente percepito. Le spese sostenute dal lavoratore dipendente per recarsi al lavoro o per svolgerlo non sono deducibili dalla base imponibile, so cazzi sua, son considerati irrilevanti (es. l’abbonamento al treno per venir a lavoro). I benefit e altre somme ricevute collegate al rapporto da lavoro dipendente concorrono a formare il suo reddito imponibile (benefit anche in natura come auto biglietti etc). Concorrono al loro valore venale, ossia di mercato. Le somme pagate dall’uso del bene si sottraggono al valore di mercato del bene stesso da dichiarare. Concorrono alla base imponibili anche le azioni ed i titoli dati dal datore come forma di retribuzione solo per la parte che eccede i 2000 euro annui. Al di sotto non concorrono, purchè il dipendente le detenga per almeno 3 anni. I rimborsi spese per trasferte al di fuori del comune di residenza del posto di lavoro non concorrono alla formazione dell’imponibile. Attenzione però, abbiamo due casi: - Il primo è quello in cui il dipendente presenta al datore una lista precisa analitica delle spese sostenute ed il rimborso non concorre a formare il reddito. - Oppure il dipendente riceve un rimborso forfettario. Verrà escluso da tassazione fino ad un certo limite, o meglio: la somma che eccede una certa soglia concorre alla formazione dell’imponibile. 34. Irpef su redditi di lavoro autonomo e di impresa Redditi di lavoro autonomo (art.55): definiti in senso negativo. Vengono infatti definiti come i redditi non prodotti alle dipendenze di un datore di lavoro e nemmeno come redditi di attività commerciale (che sono invece redditi d’impresa). Quali sono quelle commerciali (d’impresa)’? sono le attività svolte in modo continuativo. Anche se nel contempo svolge altre attività (es di lavoro autonomo). È importante il carattere abituale. Se la svolge in maniera saltuaria, si cade in altra tipologia di redditi. Secondo il cc l’attività d’impresa è quella del 2082 che evidenzia il fatto di dover organizzare un insieme di beni per esercitarla. Tuttavia, l’impresa dal punto di vista fiscale non necessita del carattere organizzativo dei beni. L’art.55 del testo unico afferma infatti che non è necessario organizzare dei mezzi o delle persone per parlare di att. D’impresa. È sufficiente anche svolgerla con l’esclusivo lavoro autonomo. Esempi sono att bancaria, assicurativa, trasporto, produzione industriale di beni o servizi. Anche se non svolti con una organizzazione. Sono considerate commerciali anche le att agricole che eccedono i criteri

Significa che se ad esempio la % decisa a forfait è di 80%, se tu hai fatto ricavi per 20k l’imponibile sarà di 16k. Occhio: nel forfettario non si tiene conto dei costi, la % è applicata sui ricavi. Quindi se hai avuto dei costi elevati , potrebbe non convenire tale regime. Esempio: ricavi= 20k ; costi= 8k; % di redditività= 80%. In regime forfettario avrei imponibile pari a 16 k, in ordinario avrei imponibile pari a 20 k – 8 k= 12 k. Evidentemente chi fa l’ordinario sosterrà dei costi bassissimi, vedi Luca. Il forfettaraio dà però dei super vantaggi sule aliquote. L’aliquota sull’imponibile è del 15%, molto più bassa dell’ordinaria. Inoltre, se si è iniziata l’attività ex novo, per i primi 5 anni scende al 5%. I forfettari non sono inoltre soggetti passivi di Iva: quindi, quando fanno fattura non devono far pagare lva. IRPEF: REDDITI DIVERSI, art.67 testo unico. Sono altre ipotesi reddituali disomogenee, da tassare, ma che no hanno le qualità per rientrare nelle altre cinque categorie reddituali. Sono residuali. Alcune fattispecie: reddito da beni immobili fuori dai confini italiani, oppure i capital gains, i redditi di impresa o da lavoro autonomo svolte in maniera non abituale. Altre: le plusvalenze immobiliari (ottenute dalla vendita di immobili terreni o fabbricati) data da differenza tra costo di acquisizione dell’immobile e cessione. Se c’è plusvalenza si tassa. La vendita della prima casa è esclusa. Sono escluse anche quelle da cessione di immobili posseduti per più di 5 anni. Ciò però non vale per terreni edificabili, sono sempre tassabili le relative plusvalenze. Se l’immobile è venduto da un privato, non rientra quind nell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, il cedente può assogettare la plusvalenza ad una imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 26% e non concorre quindi all’irpef normale. Altra ipotesi: i capital gains o rendite finanziarie (azioni, oblbigazioni…). Non sono reddito di capitale poiché il guadagno è aleatorio. Perciò il guadagno eventuale non è considerato reddito. si va a calcolare il risultante nel periodo di imposta tra guadagni e perdite:

- Se la risultante è negativa la si può compensare con le plusvalenze degli anni successivi fino al quarto anno - Se è positiva, applico una aliquota del 26% in sostituzione e vanno dichiarati, salvo che il contribuente opti per risparmio amministrato o gestito. Ciò avviene quando il cliente affida la gestione degli strumenti ad un intermediario finanziario. Amministrato significa che l’intemeediario applica ad ogni operazione l’aliquota del 26%. Quindi il cliente non dovrà dichiarare ne far nulla. Se opta per il risparmio gestito, c’è sì l’intermediario, ma l’aliquota non si applica ad ogni operazione ama solo alla fine dell’anno sulla differenza tra valore del patrimonio gestito a inizio e fine anno. Se la differenza è positiva, l’intermediario applica il 26%. Il cliente non deve far nulla. Altra fattispecie di reddito diverso: - i proventi da lotterie e giochi, assogettate ad una ritenuta d’imposta - Il subaffitto: il locatario da a sua volta in locazione ciò che ha ricevto in affitto. Anch’esso è un reddito diverso - Locazione di mezzi di trasporto - Beni concessi dalla società ai propriio soci in uso (es. un automobile, barca etc). Il reddito è dato dalla differenza tra valore di mercato del bene e il prezzo che il socio paga per usarlo. Spesso il socio non paga alcun prezzo però, quindi si tassa l’intero rpezzo di mercato del bene concesso in suo. IRPEF: CONSIDERAZIONI FINALI Riassumendo abbiamo distinto le seguenti categorie di reddito: - Da lavoratore autonomo - Impresa - Lavoratore dipendente - Capitale - Diversi Va detto che anche una attività di natura illecita, se ha le caratteristiche oggettive, potrebbe rientrare in una delle categorie reddituali previste dal testo unico.

Esempio: lo spaccino per la legge fiscale è un normale commerciante che acquista e rivende. Sono da tassare. Inoltre, i redditi da lavoro autonomo o di impresa illeciti sono tassabili al lordo dei costi. Non si deducono i costi quindi nel determinare la base. Il titolare di attività illecita non viene tuttavia assogettato a imposta poiché gli manca la titolarità del reddito. in che senso? Nel senso che se viene scoperto i proventi gli vengono sequestrati e poi, in caso di condanna, confiscato definitvamente. Imposta sui ricchi: è un regime opzionale per persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. Se nei 10 anni precedenti all’anno di trasferimento della residenza in Italia, sono stati residenti all’estero per almeno 9 periodi d’imposta (quindi negli ultimi 10 anni non son mai stati residenti In Italia) possono adottare tal regime: i redditi prodotti all’estero con attività , beni e investimenti presenti fuori dai confini italiani sono assogettati a imposta fissa di 100k, a prescindere dal reddito prodotto. Se a tal regime aderiscono anche i familiari, essi pagano 25 k sui redditi prodotti all’estero. Tale regime dura per 15 anni. Dopo i 15 anni, la persona fisica torna ad essere sottoposta a regime d’imposta ordinaria secondo la disciplina dei redditi prodotti all’estero. IRES Vi sono assoggettate tutte le società e gli enti collettivi diversi dalle perosne fisiche (es fondazioni, comitati, associazioni, trust). Non sono soggetti passivi di Ires le società di persone residenti in Italia: esse sono tassate pro quota in capo ai soci. Presupposto Ires (art.72): possesso di redditi di vari categorie. La presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell’Ires va fatta entro l’undicesimo mese successivo alla conclusione del periodo di imposta di riferimento. Soggetti passivi Ires (art.73), 4 categorie:

  1. Società di capitali residenti in Italia
  2. Enti commerciali residenti in Italia
  3. Enti non commerciali residenti Italia
  4. Enti commerciali e non residenti all’estero Perché s distingue tra enti commerciali e non? Poiché la tassazione cambia. Enti commerciali diverso dalla società produce solo reddito d’impresa e non di altro tipo. L’ente non commerciale (es. una fondazione) può produrre redditi di diverse categorie:Redditi fondiari, diversi, di capitale, lavoro autonomo etc. Ricordiamo che l’ente non commerciale può svolgere attività d’impresa a patto che non sia l’attività principale. Gli enti non commerciali godono di notevoli vantaggi: alcune entrate non sono tassabili. Nelle commerciali invece sono tutte da tassare. Es: nelle non commerciali, i contributi versati dai soci non concorrono alla base imponibile. Inoltre le attività commerciali degli enti non commerciali sono spesso tassati con regime forfettario, usando delle aliquote molto basse. Cosa differisce gli enti commerciali dalle società di capitali? Se si è società, qualsiasi attività svolta viene considerata di natura commercialer, a prescindere da quale sia tal attività. Per gli enti commerciali no, per definirlo ‘commerciale’ bisogna vedere se è effettivamente un’attività di natura commerciale o meno ed è prevalente. Mettiamo ci sia un’associazione che svolge due attività: una commerciale ed una no. Come faccio a capire quale delle due è prevalente? Art.73 sostiene che bisogna vedere quale attività indica lo statuto come principale. Purtroppo capita spesso che gli associati cercano di far passare come non commerciale il proprio ente per godere dei vantaggi fiscali. E quindi scrivono nello statuto il falso. L’art.149, per rimediare, dice che a prescindere da cosa dice lo statuto, conta quale delle due attività è prevalente nel concreto, aldilà di cosa dica lo statuto. Vi sono dei criteri di tipo patrimoniale, di costi, di ricavi, utili delle due attività che andranno confrontate.

C’è una deroga : le componenti negative concorrono nell’esercizio di competenza purchè esso siano certe nella loro esistenza e nel quantum , ossia l’ammontare. Se non c’è certezza che tale costo dovrà esser effettivamente sostenuto oppure è sicuro ma non si ha certezza sull’ammontare, allora tale costo non può esser dedotto dall’esercizio di competenza. Bisogna aspettare quando tale costo sarà certo e nell’esistenza e nell’ammontare. Per i ricavi tale deroga non vale. Vi sono poi altre deroghe specifiche su altri elementi positivi o negativi: ad esempio, i dividendi concorrono positivamente per il 5% solo quando vi è l’effettiva ricezione del dividendo. Quindi qui vale il principio di competenza di cassa. Tale cosa vale anche per stipendi ed emolumenti degli amminsitratori: tali componenti negative seguono il prinicipio di cassa, ossia quando vengono effettivamente pagate.

  1. Principio di iscrizione in bilancio dei costi e delle spese. I costi e le spese concorrono alla formazione del reddito imponibile non solo se rispettano i primi due principi, ma anche se sono state iscritte previamente in conto economico, salvo deroghe specifiche del Testo unico. Reg 42: beni dell’Impresa Abbiamo 3 categorie di beni: - Beni merce: beni o servizi ai quali è destinata la produzione d’impresa. Es: gli occhiali per una impresa di occhiali - Beni strumentali utili per produrre - Beni patrimoniali che non sono ne merce ne beni strumentali (poiché non usati nel ciclo produttivo). Es: un appartamento usato solo per locazione e magari è una società che non ha come oggetto la locazione di beni immobili e non vien nemmeno usato come sede. Es: una socità di occhiali che in modo marginale affitta degli immobili. Tale distinzione è rilevante poiché a seocnda della categoria si conocrre in modo diverso alla formazione dell’imponibile: i beni merce generano ricavi, i beni strumentali generano plusvalenze. I ricavi: il bene merce può fare diversi percorsi - beni merce sono o beni che vengono venduti o da strumenti finanziari iscritti nell’attivo circolante che vengon ceduti col realizzo di un ricavo - Il bene può anche esser autoconsumato invece che venduto (es l’auto prodotta la uso per spostare i dipendenti). Anche qui emerge comunque un ricavo, come lo individuo? Come valore di mercato del bene autoconsumato. - Altro utilizzo del bene può esser per finalità extra-imprenditoriale: il bene esce dal patrimonio dell’impresa in modo gratuito, senza un corrispettivo. Anche qui si realizza un ricavo a valore di mercato. - Altro caso si ha per distruzione del bene (es. un incendio in magazzino): se l’impresa era assicurata, l’indennizzo ricevuto costituisce il ricavo. - Se il bene merce prodotto non viene venduto in quell’esercizio (diviene una rimanenza finale), normalmente viene valorizzata al costo di produzione del bene. Quindi avremo che il valore della rimanenza si compensa col costo della sua produzione. Nell’esercizio successivo però saranno iscritte come ‘esistenze iniziali’ e tale voce sarà una componente negativa di reddito da contrapporre all’eventuale ricavo che si otterrà quando ci sarà la vendita. Ricavi per Beni strumentali, patrimoniali e azioni, obbligazioni, partecipazioni che sono iscritti nelle immobilizzzioni finanziarie : generano plusvalenze. Esso è un valore differenzialee. L’importo tassabile è pari alla differenza tra prezzo di vendita di bene ed il costo fiscalmente rilevante. Ma qual è il costo fiscalmente rilevante? - Per beni meramente patrimoniali corrisponde al puro costo di acquisto - Per beni strumentali è pari al costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento già eseguite Ricorda che possiamo avere una minusvalenza. La minusvalenza concorre solo se è stata realizzata vendendo il bene. In altri modo non rileva.

Le plusvalenze rilevano invece in tutti i casi citati sopr ( autoconsumo, destinazione per finalità extra- imprenditoriali, danneggiamento o perdita del bene..). Se il bene strumentale o patrimoniale è stato posseduto da almeno 3 anni, l’imprenditore può scegliere:

- Far concorrere l’intera plusvalenza alla formazione dell’imponibile - Ripartire la tassazione in 5 esercizi: ossia quella in cui avviene vendita/autocnsumo/altro più i 4 successivi. REG 43: REGIME PEX Ricapitolando, uno strumento finanziario che viene venduto o vengo esercitati altri atti di dispozione genera: - Plusvalenza se iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie - Ricavi se iscritto nell’attivo circolatne C’è una eccezione: caso di vendita, autoconsumo o destinazione a finalità extraimprneditoriali di azioni e partecipazioni in società di persone o capitali. Art.87 dice che l’eventuale plusvalenza conseguita non concorre per il 95% dell’importo alla formazione dell’imponibile. Ciò avviene se son soddisfatte congiuntamente 4 condizioni:

  1. La partecipazione o altro titolo che vien venduto doveva esser posseduto dalla cedente per almeno 12 mesi
  2. Lo strumento deve esser iscritto nel bilancio della cedente tra le immobilizzazioni finanziarie sin da quando venne acquistato
  3. La società partecipata (quella di cui si ha il titolo) non deve aver sede in un paradiso fiscale (c’è un elenco ministeriale)
  4. La società partecipata deve esercitare una effettività attività commerciale. Si considera per presunzione non operativa una società prevelentemente fatta di beni immobili che non siano beni merce per quella società.
  5. IRES: ALTRE COMPONENTI POSITIVE O NEGATIVE DI REDDITO Le sopravvenienze attive/passive: sono elementi passivi o positivi dovuti a fatti collegati a fatti di esercizi precedenti. Cioè: un fatto che avviene in tal esercizio che si collega ad una fatto dell’esercizio precedente che genera un sopravvenienza in positivo o negativo. Es: nel 2020 consegno merce ad un cliente ed il ricavato concorre all’esercizio del 2020 anche se il pagamento effettivo ci sarà nel 2021. Succede però che arrivati al 2021 il cliente fallisce e non ha elementi patrimoniali per ripagare il debito, la perdita è quindi certa. Posso allora esporre una sopravvenienza negativa nel bilancio 2021 pari alla perdita del ricavo del bilancio 2020. Questo perché quel ricavo avev concorso alla formazione dell’imponibile 2020 per l’IRES. Caso contrario, esempio: io ricevo merce e devo pagare 10k. Questi 10 k di costo concorrono all’imponibile Ires 2020 tramite deduzione (è un costo). Ma nel 2021 mi accordo con il creditore per corrispondergli 8k invece di 10 k. Dovrò allora esporre in bilancio 2021 una sopravvenienza attiva di 2k (ci sono 2k in più che concorreranno all’imponibile Ires 2021). Ricordiamo poi che: i beni merce generano ricavi, i beni strumentali generano plusvalenze/minusvalenze se venduti. I beni patrimoniali invece concorrono all’imponibile tramite rendita catastale (quindi a forfait). Gli interessi passivi: sono quelli che la società paga a chi la finanzia. È una comonente negativa con dei limiti. Possono essere dedotti dall’imponibile fino a concorrenza dell’importo degli interessi attivi che la società percepisce in quel periodo d’imposta. Se gli interessi passivi eccedno gli attivi, la parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del valore del MOL della gestione caratteristica (o risultato operativo lordo). Ammortamento: riguarda i beni strumentali. Ilc costo di acquisto non è deducibile interamente nell’esercizio in cui il bene viene acquistato ma è spalmato nell’arco della vita del bene che la società stima. A livello fiscale non c’è la libertà di decidere la lunghezza della vita del bene, ci sono dei decreti ministeriali che decidono la vita per ogni bene. E ci si adegua rispetto invece al risultato civilistico.