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Appunti e libro diritto digitale, Appunti di Diritto

Appunti diritto digitale. utilizzato per preparare esame

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 03/06/2026

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alessia-ester-ravasio-1 🇮🇹

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Diritto Digitale
Cos'è il Diritto Digitale?
La digitalizzazione ha attraversato tutti gli aspetti del nostro vivere. Il mondo digitale è fratto
principalmente di comunicazione e per far sì che la comunicazione sia legittima occorre che rispetti
determinati requisiti. Questi requisiti vanno ricercati nel principio della LIBERTÀ DI ESPRESSIONE,
che è uno dei principi cardini del nostro ordinamento giuridico ed è garantita dall'Art. 21 della
Costituzione.
Libertà di Espressione
Art. 21 Costituzione Italiana
Stabilisce il principio cardine secondo cui tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
Tuttavia, si parla di stampa cartacea, non digitale; dunque tutta la stampa digitale può essere
oggetto di censure e di autorizzazioni. I giudici ammettono il sequestro delle testate online, cosa che
non ammettono per quelle stampate.
La libertà d'espressione è un principio comune di tutti gli ordinamenti giuridici del mondo. Si prenda
ad esempio la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata in Francia nel 1789, la
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la
costituzione tedesca, la costituzione statunitense, la Carta di Nizza.
Art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Questo articolo contempla la libertà di espressione in modo più completo rispetto all'art. 21 della
Costituzione italiana. Nell'art. 21, il diritto è espresso in modo attivo: il soggetto esprime le proprie
opinioni e le comunica a terzi. Nell'art. 19, invece, viene sancito anche un diritto passivo: l'individuo
ha il diritto di ricevere e fornire le informazioni.
La formula "ogni mezzo" è omnicomprensiva; non c'è necessità di specificare i mezzi, anche una
canzone è una libertà di espressione. Più il legislatore utilizza una formula generica e
omnicomprensiva, più questa norma è capace di durare nel tempo perché la formulazione generica
è astratta.
Art. 10 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
La violazione legittima il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che si occupa
di tenere intatto il diritto dell'uomo. Se la Corte Europea dà ragione a chi fa ricorso, lo Stato dovrà
risarcirlo.
Il comma 2 dell'Art. 10 sancisce innanzitutto la libertà dei media: i mezzi di informazione devono
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Diritto Digitale

Cos'è il Diritto Digitale?

La digitalizzazione ha attraversato tutti gli aspetti del nostro vivere. Il mondo digitale è fratto

principalmente di comunicazione e per far sì che la comunicazione sia legittima occorre che rispetti

determinati requisiti. Questi requisiti vanno ricercati nel principio della LIBERTÀ DI ESPRESSIONE,

che è uno dei principi cardini del nostro ordinamento giuridico ed è garantita dall'Art. 21 della

Costituzione.

Libertà di Espressione

Art. 21 Costituzione Italiana

Stabilisce il principio cardine secondo cui tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere

soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato

dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei

responsabili.

Tuttavia, si parla di stampa cartacea, non digitale; dunque tutta la stampa digitale può essere

oggetto di censure e di autorizzazioni. I giudici ammettono il sequestro delle testate online, cosa che

non ammettono per quelle stampate.

La libertà d'espressione è un principio comune di tutti gli ordinamenti giuridici del mondo. Si prenda

ad esempio la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata in Francia nel 1789, la

convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la

costituzione tedesca, la costituzione statunitense, la Carta di Nizza.

Art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere

molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, e diffondere informazioni e idee

attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Questo articolo contempla la libertà di espressione in modo più completo rispetto all'art. 21 della

Costituzione italiana. Nell'art. 21, il diritto è espresso in modo attivo: il soggetto esprime le proprie

opinioni e le comunica a terzi. Nell'art. 19, invece, viene sancito anche un diritto passivo: l'individuo

ha il diritto di ricevere e fornire le informazioni.

La formula "ogni mezzo" è omnicomprensiva; non c'è necessità di specificare i mezzi, anche una

canzone è una libertà di espressione. Più il legislatore utilizza una formula generica e

omnicomprensiva, più questa norma è capace di durare nel tempo perché la formulazione generica

è astratta.

Art. 10 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo

Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono

rispettati.

La violazione legittima il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che si occupa

di tenere intatto il diritto dell'uomo. Se la Corte Europea dà ragione a chi fa ricorso, lo Stato dovrà

risarcirlo.

Il comma 2 dell'Art. 10 sancisce innanzitutto la libertà dei media: i mezzi di informazione devono

essere liberi; ciascuno deve poter essere libero di manifestare il proprio pensiero, senza censure,

senza autorizzazioni preventive, senza costrizioni. Sostiene che il pluralismo dei media deve essere

rispettato. Pluralismo significa più voci, concetti, opinioni, diversità di opinione. Si prevede un

pluralismo nella comunicazione; devono esserci più voci, più prospettive, punti di vista, in modo tale

da arricchire il dibattito culturale, per contribuire alla crescita di una comunità.

Art. 5 Costituzione Tedesca

Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritte e

immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di

stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.

La comunicazione può avvenire anche attraverso le immagini e anche la comunicazione attraverso le

immagini viene tutelata.

Primo Emendamento Costituzione Statunitense

Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne

proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa, o il diritto delle

persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per la riparazione dei

torti.

In America la manifestazione del proprio pensiero e la libertà di parola sono molto forti e sovrastano

il resto; costituisce un diritto inviolabile. Ad esempio, le manifestazioni del Ku Klux Klan, oppure

bruciare il crocefisso, sono manifestazioni che secondo i giudici americani rientrano nel primo

emendamento della costituzione americana e sono ritenute legittime, perché questo concetto di

manifestare il proprio modo di credere è inviolabile.

Informazione e Dato Informativo

Il tema delle fake news è un tema delicato perché le notizie vere non esistono. Non si può

distinguere tra notizie vere e notizie false, perché ogni informazione, quando viene diffusa e

veicolata da un mezzo informativo, viene mediata dal soggetto che la diffonde. Dal momento in cui

questi la media, gli attribuisce qualcosa che è estraneo dal dato informativo e la arricchisce con

qualcosa in più rispetto alla realtà.

Andrebbe quindi distinto il concetto di informazione dal dato informativo.

DATO INFORMATIVO = ciò che accade oggettivamente nella realtà

INFORMAZIONE = la "coloritura" che si dà al dato informativo; al dato informativo viene aggiunta

una parte soggettiva da parte di chi lo veicola.

Limiti della Libertà di Espressione

Bisogna precisare che la libertà di espressione nella sua forma massima, più pura ed assoluta non

esiste. Anche la libertà d'espressione nella comunicazione è soggetta a LIMITI, rappresentati da altri

diritti che si scontrano con la libertà d'espressione e comunicazione. Questi altri diritti hanno lo

stesso grado di forza della libertà di espressione e quindi devono godere dello stesso livello di

posizione.

Principali Limiti

BUON COSTUME

: condizione di rispetto di una morale collettiva che è presente all'interno di una

società. Tuttavia, non è facile capire il livello di buon costume accettabile e quando si supera il

limite. È un concetto dinamico non statico (es. nel Regno di Napoli un bacio in pubblico 100 anni fa

era reato).

RISERVATEZZA: non tutte le comunicazioni possono essere legittime, perché alcune possono

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata

dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi

scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di

interesse pubblico o svoltesi in pubblico.

Ci sono delle deroghe al principio espresso nell'Art 10: SCOPI DIDATTICI o RICERCA SCIENTIFICA,

non c'è scopo commerciale o di sfruttamento ma uno scopo didattico che prevale sull'interesse del

singolo di tenere privata la propria immagine. SCOPI DI GIUSTIZIA, prevale l'interesse di una

sicurezza collettiva che vince sull'interesse del singolo a mantenere privata l'immagine. L'IMMAGINE

È COLLEGATA A NOTORIETÀ, FATTI, AVVENIMENTI, CERIMONIE DI INTERESSE PUBBLICO o

SVOLTESI IN PUBBLICO; l'immagine ripresa fuori da contesto pubblico o istituzionale è invece

illegittima.

Esempio: Gigi D'Alessio

Una signora sposata esce di casa a Napoli e si vede con il suo amante. La coppia cammina per le vie

di Napoli tenendosi per mano e si ritrovano di fronte ad un set dove stanno girando il videoclip di

una nuova canzone di Gigi D'Alessio. Incuriositi si fermano e assistono alle riprese, casualmente la

coppia viene ripresa dalle telecamere ed inserita nel video della canzone. Il marito della donna vede

il videoclip e viene a conoscenza del fatto che la moglie aveva un'amante, successivamente

divorziano. La donna decide di citare in giudizio Gigi D'Alessio e la Sony chiedendo il risarcimento

dei danni.

Il giudice si esprime a favore di Gigi D'Alessio e della Sony in quanto la signora si trovava su una

pubblica via e si era fermata durante riprese; quindi, accettava il rischio di essere ripresa.

Utilizzo dell'Immagine di Personaggi Pubblici

Usare l'immagine di un individuo pubblico è consentito dalla legge. Il soggetto famoso non può

impedire che terzi riproducano la sua immagine, poiché essa è collegata ad un interesse collettivo

(tutti hanno il desiderio di conoscere le vicende che riguardano quel personaggio). Tuttavia, l'utilizzo

dell'immagine non può avvenire in un contesto che può ledere al patrimonio morale del soggetto

ripreso; in caso contrario si può anche richiedere il risarcimento del danno.

Senza finalità speculativa o commerciale nell'utilizzo di un'immagine si può affermare che l'interesse

pubblico o collettivo supera l'interesse personale del mantenimento dello stato privato della propria

immagine.

L'Immagine come Segno Distintivo

L'immagine costituisce un SEGNO DISTINTIVO essenziale della persona e va inquadrata nell'ambito

più generale di TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SOGGETTO quale espressione della sua personalità.

L'immagine non è solo il ritratto fisico di una persona, può essere collegata anche ad elementi

estranei alla figura fisica del soggetto (elementi distintivi del soggetto). Quando l'immagine (seppur

non esplicitamente rappresentativa dei tratti somatici di un soggetto) viene utilizzata, deve essere

utilizzata con il consenso, anche se rappresenta solo dei tratti significativi che però nella cultura

popolare sono riconducibili alla rappresentazione di un soggetto specifico.

Esempio: Il Sosia

Il sosia (colui che è identico al personaggio di riferimento) può utilizzare la propria somiglianza nella

comunicazione e confondere il pubblico? Il sosia ha il diritto di utilizzare l'immagine che ha e che è

identica a quella una persona famosa?

Il sosia non può sfruttare indebitamente la propria somiglianza per un risultato finanziario o

economico poiché sta sfruttando la risorsa altrui (la notorietà) per conseguire un proprio vantaggio

che altrimenti non potrebbe raggiungere da solo. La figura del sosia non è ammessa se essa viene

utilizzata a scopo di lucro (es. spettacoli a pagamento), è ammessa invece se viene utilizzata con lo

scopo di intrattenere (es. lo spettacolo è gratis). In generale, il personaggio famoso non riesce a

controllare in tutto il mondo l'utilizzo della propria immagine, quindi sono comportamenti che

vengono tendenzialmente tollerati anche se non sono ammessi dall'ordinamento (viene considerato

un utilizzo abusivo). Il sosia può agire come tale ma senza lucrare sulla sua somiglianza con il

soggetto cui fa riferimento.

Dichiarazioni e Citazioni

L'immagine non è collegata solo all'elemento fisico ma ci sono degli attributi, degli oggetti che

richiamano la persona. Oltre all'immagine può essere impiegata anche una DICHIARAZIONE,

CITAZIONE, AFFERMAZIONE; anche l'utilizzo delle citazioni deve essere autorizzato, poiché la

citazione è collegata ad un'immagine (ad un soggetto) trattandosi di un pensiero espresso dal

soggetto (un pensiero proprio che viene riportato e ricollegato all'immagine del parlante).

Esempio: Dott. Veronesi

Un caso è quello del Dott. Veronesi (oncologo) che disse: "la sigaretta elettronica è assolutamente

innocua, soprattutto quella senza nicotina, tanto è vero che, per esempio, è utilizzata per un

protocollo scientifico multicentrico ufficiale che coinvolge tre Irccs milanesi".

Una produttrice di sigarette elettroniche, producendo una locandina di una pubblicità, riprodusse

questa frase pronunciata dal Dott. Veronesi, incitando ad acquistare le sigarette elettroniche

sostenendo che il Doc. aveva detto che non fanno male alla salute. Qui c'è l'utilizzo di frasi per

finalità commerciali. Il noto oncologo fece causa e vinse poiché la sua immagine era stata usata per

scopi commerciali.

Il Valore Economico dell'Immagine

L'immagine è un bene giuridico protetto che ha un valore anche economico che è soggetto ad un

prezzo richiesto dal titolare dell'immagine stessa per il suo titolo d'uso. È un oggetto di

contrattazione ed ha un valore economico importante. I calciatori famosi oggi si riservano il diritto

alla propria immagine, non lo cedono alla società a cui appartengono (come accadeva prima o come

accade con calciatori meno famosi), per poter sfruttare la propria immagine a proprio piacimento

(es. pubblicità).

Limiti Insuperabili nell'Utilizzo di Immagini

Quando diffondiamo o utilizziamo un'immagine altrui ci sono dei LIMITI INSUPERABILI: LA DIGNITÀ,

anche se si tratta di un personaggio pubblico, la persona ritratta non deve essere in un contesto che

può provocare un pregiudizio al suo decoro, onore, alla sua persona. LA VITA PRIVATA, i fatti intimi

devono rimanere riservati; non possono essere utilizzate immagini che attengono alla vita privata.

Questi limiti vanno calcolati caso per caso. L'immagine deve essere anche valutata sulla base del

soggetto ritratto (sulla base della sua "qualità" e autorità).

Esempio: Regina Elisabetta

La regina Elisabetta che viene ritratta con le dita nel naso; l'immagine in questo caso va a ledere il

decoro di chi ricopre quel ruolo.

Meme, Paparazzi e Risarcimenti

Un MEME viene solitamente ammesso perché persegue una finalità giocosa o di divertimento. Non

ha scopi commerciali né intende screditare una persona; vuole solo divertire il pubblico attraverso

Il secondo comma è stato inserito solo nel 1988. I VIDEOGIOCHI furono tutelati come se fossero

delle opere cinematografiche.

Art. 2 Legge sul Diritto d'Autore

In particolare sono comprese nella protezione:

  1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta

quanto se orale.

  1. Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le

variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.

  1. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o

altrimenti.

  1. Le opere della scrittura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti

figurative similari, compresa la scenografia.

  1. I disegni e le opere dell'architettura.
  2. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice

documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.

  1. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia

sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del

Titolo II.

  1. I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di

creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge

le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi

quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale

preparatorio per la progettazione del programma stesso.

  1. Le banche di dati di cui al secondo c. dell'art. 2, intese come raccolte di opere, dati o altri

elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si

estende al contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

  1. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Tutte queste categorie di opere elencate, affinché possano godere della protezione, devono

avere al loro interno un'originalità, deve esserci un valore aggiunto, qualcosa che si differenzia

da ciò che è già stato creato.

Il Punto 8 richiama un principio importante: per la legge sul diritto d'autore, le idee non

formalizzate (concretizzate) a cui non viene data forma (anche solo forma scritta) in un corpo

meccanico, ma rimangono eteree, non contano nulla. Sono esclusi dalla tutela accordata dalla

legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma. È

solamente con la forma espressiva estrinsecata che si attribuisce la tutela.

Art. 3 - Opere Collettive

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di

creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine

letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le

antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza

pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Le OPERE COLLETTIVE sono quelle realizzate collettivamente, cioè da più persone, ognuna delle

quali svolge un ruolo (es. un giornale). Un giornale è fatto di tanti articoli, ciascun articolo mantiene

la sua individualità e gode di protezione autonoma. Il fatto di aver ceduto il proprio articolo ad un

giornale non fa venire meno i diritti d'autore.

Art. 10 - Opere in Comunione

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di

autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo

la prova per iscritto di diverso accordo.

Le opere collettive si differenziano dalle OPERE IN COMUNIONE, che sono quelle create con il

contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. Esempi includono un romanzo scritto da

due o più persone o un gruppo di una band; tutti i soggetti contribuiscono per produrre un risultato,

ma si presentano come autori che hanno realizzato qualcosa di imprescindibile. I soggetti creatori

hanno uguali diritti e nessuno prevale sull'altro.

Art. 4 - Elaborazioni delle Opere

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di

carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra

forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento

sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non

costituenti opera originale.

Anche le opere che vengono trasformate sono protette dal diritto d'autore e quindi, ad esempio, la

traduzione di un romanzo in un'altra lingua è un'opera originale anch'essa. Anche l'attività di

trasformazione di un'opera derivata fa nascere un'altra opera nuova protetta dal diritto d'autore (es.

romanzo che diventa film).

Art. 12 - Cardine dei Diritti d'Autore

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare

economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o deviato, nei limiti fissati da questa legge,

ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come

prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Questo articolo è il CARDINE DEI DIRITTI D'AUTORE. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare

l'opera; solo lui può pubblicare, cioè rendere pubblica, l'opera, farla conoscere (non pubblicare nel

senso tipografico del termine); questo costituisce il DIRITTO DI UTILIZZAZIONE.

L'autore ha anche il diritto o la facoltà di NON pubblicare l'opera, cioè tenere inedita l'opera (gode

anch'essa della protezione del diritto d'autore anche se mai pubblicata; se qualcuno se ne

impossessa, l'atto costituisce un plagio, un furto. L'importante è che l'opera sia finita).

Anche gli INEDITI (l'opera non pubblicata) sono protetti dalla legge sui diritti d'autore.

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo. L'autore

gode di tutti i diritti di sfruttamento dell'opera in ogni forma e modo.

I diritti si trasferiscono agli eredi nel caso l'autore muoia.

Art. 12-bis - Diritti sui Software

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del

programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione

delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Questo articolo è stato inserito nel momento in cui è stata recepita la normativa comunitaria che

protegge il software.

DIRITTI PATRIMONIALI: tutti quelli che attengono all'utilizzo in ogni forma e modo del programma;

sfruttamento economico o commerciale del programma (licenza, donazione). Si esauriscono dopo 70

anni dalla morte dell'autore.

Dopo 70 anni alla morte del creatore le opere cadono in pubblico dominio, la commercializzazione è

libera. Questo in parte si giustifica per evitare il monopolio dell'opera.

La Normativa del Software

Art. 64-bis - Diritti dell'Autore di Software

L'autore (creatore) di software ha il diritto di EFFETTUARE o AUTORIZZARE:

  1. La riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore

con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la

visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per

elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette

all'autorizzazione del titolare dei diritti; l'autore ha il diritto di fare quante copie vuole del

software (copie permanenti o temporanee, totali o parziali); tutte le operazioni quali

caricamento di un software o memorizzazione del programma sono soggetti all'autorizzazione

del titolare.

  1. La traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per

elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di

chi modifica il programma; l'autore ha la facoltà esclusiva di tradurre un software da un

linguaggio informatico ad un altro (TRADUZIONE), di rendere compatibile il software con un

altro sistema operativo (ADATTAMENTO); di trasformare e modificare il programma.

  1. Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per

elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma

nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,

esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del

diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso; l'autore

ha il diritto sulla circolazione del software; sul noleggio; sulla concezione a terzi l'uso del

programma.

Nel momento in cui un'opera è creata e il proprietario la vende, quell'opera sfugge dal controllo di

chi l'ha creata e può circolare senza poter essere controllata, e può circolare per sempre. Per

impedire che si realizzi il principio dell'ESAURIMENTO DEL DIRITTO, alcuni software non qualificano

come vendita la cessione dei diritti di utilizzazione di quel programma pubblico ma qualificano

questa cessione come LICENZA. I software non prevedono dunque la compravendita (come i libri

usati) che ne legittima l'uso, gli utilizzi sono legittimati dalle licenze.

La prima vendita però impedisce il controllo successivo da parte dell'autore del programma, perché

l'opera può circolare liberamente anche se il contratto prevede non la compravendita ma la licenza

d'uso.

In Germania era nata la "used software" che comprava le licenze dei software falliti a basso prezzo

per poi rivenderli; MA essendo licenze, quelle comprate (la licenza presuppone che la proprietà

resta sempre in capo al soggetto creatore), i software hanno fatto causa alla società tedesca. Vige il

principio dell'esaurimento del diritto poiché il programma è stato acquistato, non si tratta di una

licenza.

Art. 64-ter - Deroghe ai Diritti Esclusivi

Questo articolo prevede delle DEROGHE rispetto all'articolo precedente. Prevede che ci possano

essere dei comportamenti che non confliggono con le facoltà esclusive dell'art. precedente. Questi

comportamenti non possono essere posti in essere da chiunque, ma solo dal soggetto che ha

acquisito il diritto; il diritto di utilizzo del programma.

Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate

nell'art. 64 bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per

elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la

correzione degli errori.

Chi ha acquistato il programma può fare degli interventi modificativi per rendere il software

compatibile o funzionante con un sistema già esistente oppure per correggere degli errori, purché il

software venga utilizzato in modo conforme alla sua destinazione.

Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per

elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per

l'uso; chi acquista un programma per elaboratore ha il diritto di realizzare una (una e una sola) copia

ai fini di riserva, cioè nel caso in cui il programma venisse cancellato o si rompesse. Ma le software

house non concedono in alcun modo la possibilità di produrre delle copie del loro software, avendo

inserito al loro interno delle componenti che impediscono questa azione.

Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del

titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo

scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso,

qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole

contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle. Chi compra il

software e ha il diritto studiarlo, osservarlo, fare dei test di funzionamento del programma al fine di

capire quali sono i principi su cui è fondato il programma; BLACK BOX ANALISI. Per l'analisi il

programma deve essere accessibile ma tutti i programmi che noi acquistiamo sul mercato non sono

accessibili; Sono programmi a codice chiuso; se un soggetto ha acquistato un software e questo

acquisto è regolato da un contratto e nel contratto di compravendita del software è prevista una

clausola in cui è viene affermato che l'acquirente non può fare una copia, la legge stabilisce che

quella clausola è nulla, poiché va in contrasto con il comma 1 dell'art 64-bis.

Art. 64-quater - Ulteriori Deroghe per Interoperabilità

Prevede ulteriori DEROGHE riguardo alle facoltà esclusive del 64-bis.

L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del

programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art- 64 - bis, lettere a) e b),

compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni

necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore

creato autonomamente purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia

del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; le attività possono essere

eseguite da licenziatari o utenti avente il diritto all'uso.

Le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente

accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); quando il creatore del software mette a disposizione gli

aggiornamenti, oltre a fornire nuove funzioni, elude il diritto del licenziatario a entrare dentro al

garantire l'accesso al codice sorgente e l'utilizzo senza corrispettivo.

FREE SOFTWARE = movimento culturale e filosofico del mondo libero; modello sociale ideale in cui

non vi sono restrizioni di alcun tipo, il bene è una risorsa comune, patrimonio della collettività, in

grado di favorire lo sviluppo.

Nel mondo OPEN SOURCE, chi utilizza un software open source, lo usa senza limitazioni, può creare

dal software originario un software derivato ma la regola è che anche quel software derivato, con

maggiori funzionalità, deve avere il codice aperto; il codice aperto deve essere mantenuto, non

deve diventare un software proprietario perché andrebbe contro i termini della licenza d'uso.

Il mondo FREE SOFTWARE è talmente libero che è consentito utilizzare pezzi di programmi che

hanno licenza del free software e sono corrispondenti a questo modello per creare dei software

derivati e renderli chiusi (software di tipo proprietario) e a pagamento (tradendo l'originale filosofia

del free software); la libertà è assoluta, non ci sono limiti come nel mondo open source.

Elementi Comuni tra Open Source e Free Software

Non vi è discriminazione fra utenti.

Non vi è discriminazione circa l'uso che l'utente fa del programma (può essere anche utilizzato per

finalità illecite, non importa).

Non vi è alcuna forma di garanzia e di ipotesi di responsabilità risarcitorie che a qualunque titolo

dovessero essere avanzate dagli utenti (nei software di tipo proprietario è prevista una forma di

garanzia, il fatto di aver pagato un corrispettivo legittima di per sé chi ha subito un danno a ricevere

un rimborso).

Problemi di Responsabilità

Dal punto di vista giuridico ci sono alcuni PROBLEMI che possono presentarsi quando si utilizzano

questi software a codice aperto.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ includono: Vizi, il programma o software non funziona. Virus, questi

software potrebbero contenere dei virus che bloccano il sistema informatico, il computer, fanno

perdere dei dati. Malfunzionamento, interferenza con gli altri programmi installati. Perdita di dati.

Danni a terzi, es. invia virus a tutti i contatti.

Il Risarcimento

In generale quando il contratto prevede corrispettivi la prestazione deve essere impeccabile ed è

possibile pretendere un risarcimento in caso di problemi; quando il contratto non prevede

corrispettivi la prestazione può essere anche approssimativa e se si verifica un danno, il danno non è

risarcito nella sua interezza ma parzialmente (se il risarcimento verrà riconosciuto).

Tutte le condizioni generali delle licenze dei software a codice aperto prevedono una clausola che si

chiama "as is" (così come è). Si tratta di clausole generali di esonero della responsabilità; non

garantiscono l'idoneità alle necessità personali, non garantiscono la non presenza di errori, non

garantiscano che non ci siano malfunzionamenti.

MA c'è una norma nel nostro ordinamento (1229 del Codice Civile "è nullo qualsiasi patto che

esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave") che

dice che sono nulle le clausole che escludono la responsabilità nei casi in cui sia presente la colpa

grave (sottovalutazione del rischio) o il dolo (l'intenzione di arrecare danni) da parte del soggetto.

Applicando questa clausola al mondo open source, i soggetti che ci consegnano il software così

com'è ("as is") che all'interno ci provoca determinati effetti negativi, se non c'è stato un minimo di

attenzione, controllo, verifica da parte del soggetto che concede in uso questi programmi (ancorché

sia scritta questa clausola di esenzione dalla responsabilità) il soggetto stesso ne risponderà in sede

giudiziaria con il risarcimento del danno, con tutte le limitazioni già citate (il risarcimento è limitato

perché il software è stato concesso gratuitamente).

Quando il contratto o le licenze open source sono prive di un prezzo la responsabilità è valutata con

molto meno vigore. In conclusione, con i software open source bisogna innalzare l'attenzione e

diminuire le aspettative.

Se deriva un virus da questi programmi, la legge sul diritto d'autore dice che occorre chiamare in

causa tutti coloro che sono autori dell'opera. Ma nella pratica dell'open source ci sono moltissimi

autori partecipi di quel software, sparsi nel mondo e alcuni di identità incerta; è impossibile chiamarli

tutti in causa.

Per legge devono essere tutti in causa e quindi di fatto sarà impossibile portarli tutti davanti ad un

giudice e di conseguenza sarà impossibile ricevere un risarcimento.

Le Banche Dati

Nella legge sul diritto d'autore (Art. 1 e 2) vediamo descritte alcune categorie di beni, tra cui le

BANCHE DATI.

BANCHE DATI = raccolte di opere (es. Spotify, CD, giornale…), dati (informazioni senza contenuto

creativo, senza elaborazione intellettuale) o altri elementi indipendenti sistematicamente o

metodicamente disposti ed individualmente accessibili; gli elementi contenuti sono organizzati

attraverso un metodo sistematico in modo tale che i dati possano essere individuati, estratti e fruiti

individualmente (grazie al metodo a monte che l'ha consentito). La struttura interna della banca dati

è importante.

Le informazioni o i dati messi alla rinfusa nella banca dati rappresentano una struttura che non

risponde a quei criteri di scelta o disposizione del materiale che costituiscono una creazione

intellettuale del creatore; in assenza di criteri logici frutto della creazione intellettuale dell'individuo,

l'organizzazione sopracitata non può essere qualificata come banca dati ma come un semplice

contenitore di informazioni, ma un contenitore di informazioni NON è protetto e disciplinato dalla

legge dal diritto d'autore.

L'accessibilità a questi dati o informazioni può avvenire attraverso mezzi elettronici o in altro modo;

non necessariamente la banca dati deve essere in formato digitale.

La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti

su tale contenuto; la banca dati è protetta come bene autonomo ma la tutela della banca dati non

esclude la singola protezione dei beni inclusi al suo interno (ciascun'opera vede impregiudicati i

diritti preesistenti e mantiene la sua protezione).

Dati Personali e Privacy

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Art. 5 contiene i PRINCIPI FONDAMENTALI relativi al trattamento dei dati personali. I dati personali

devono essere:

Trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Lecito = in conformità alle disposizioni normative, corretto = non devono esserci tecniche di raccolta

mascherate, subdole, trasparente = non devono esserci attività di raccolta nascoste, oscure,

effettuate senza consapevolezza da parte dell'interessato.

Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia

incompatibile con tali finalità. Un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel

dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; le finalità del trattamento

cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; qualora il trattamento si

basi sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; gli eventuali destinatari o

le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; ove applicabile, l'intenzione del titolare del

trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

In aggiunta, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce

all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e

trasparente: il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri

utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare

del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento; l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza

pregiudicare la liceità del trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; se la

comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario

per la conclusione di un contratto; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione.

Art. 15 - Diritto di Accesso dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali

e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di

conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per

determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento

la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento; il diritto di proporre

reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le

informazioni disponibili sulla loro origine.

È sempre garantito all'interessato il diritto d'accesso per ottenere le varie informazioni sopra

elencate.

Art. 20 - Diritto alla Portabilità dei Dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del

titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se

tecnicamente fattibile.

Come quando cambiamo compagnia telefonica ma vogliamo mantenere lo stesso numero; allo

stesso modo funziona con i dati personali; se cambia il titolare del trattamento che aveva raccolto in

precedenza i nostri dati, si può fare il trasferimento automatico dei dati da un titolare all'altro.

Questo può essere fatto purché ci sia l'informativa.

Art. 22 - Processo Decisionale Automatizzato

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano

o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Quando il trattamento dei dati

viene fatto dalle macchine senza l'intervento umano, l'interessato può opporsi a questo trattamento

effettuato in modo automatizzato, perché è qualcosa che sfugge al suo controllo, che va al di là di

quei diritti contenuti nell'informativa. Questo trattamento automatizzato è così potente che produce

una profilazione estremamente penetrante sull'individuo.

Dati Sensibili

Ci sono alcuni dati che devono essere maggiormente protetti rispetto ad altri, questi dati vengono

definiti dal legislatore come DATI SENSIBILI. Questi dati sono quelli che rivelano l'origine razziale o

etnica, quelli che rilevano lo stato di salute, l'appartenenza a partiti politici (iscrizione a un partito o

associazione sindacale), l'appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Questi dati richiedono il consenso in forma scritta da parte dell'interessato, proprio perché deve

esserci una consapevolezza maggiore riguardo a questi dati. Questi dati non possono essere diffusi

senza il consenso dell'interessato.

Ciò che supera il diritto alla riservatezza di questi dati riferiti allo stato di salute del soggetto, è

l'INTERESSE PUBBLICO sottostante, cioè la voglia della collettività di sapere cosa è successo. Nel

DIRITTO DI CRONACA, l'interesse pubblico sottostante pesa di più rispetto alla tutela del singolo a

mantenere riservate alcune informazioni su suo stato di salute. Questo vale quando la patologia non

è particolarmente grave, ma frutto di una conseguenza. Quando invece ci sono delle patologie serie

o gravi prevale la riservatezza sulla cronaca. Prevale la tutela dei dati personali sull'interesse

pubblico.

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente, nominata

dal Governo che ha la funzione di verificare che la normativa sui dati personali venga regolarmente

applicata all'interno del territorio italiano.

Il Garante ha tre funzioni: consultiva, paragiurisdizionale, regolamentale. La funzione

paragiurisdizionale consente al Garante di intervenire nel caso in cui un soggetto lamenti una

violazione nella disciplina dei dati personali perché ritiene che i propri dati siano stati trattati

illegittimamente.

Sistemi di Nomi a Dominio

Per reperire una qualunque presenza sulla rete, occorre che l'utente vada direttamente su un

DOMINIO a cui corrisponde un SITO INTERNET con contenuti informativi. Tutto questo è possibile

in virtù di un'architettura informatica e giuridica che consente non solo la fruizione delle informazioni

attraverso la navigazione sulla rete ma anche lo scambio di informazioni attraverso la messaggistica

o posta elettronica.

Il sistema dei nomi a dominio è stato costruito, ideato e realizzato decine di anni fa negli Stati Uniti.

Dei ricercatori volevano scambiarsi delle informazioni da un pc ad un altro, è così che nasce internet.

Su fine anno 80, inizio anni 90, il dipartimento della difesa degli stati uniti d'America (ARPA), assieme

ad un'università americana, concepiscono un sistema di reti di comunicazioni elettroniche che è

idonea a trasferire e ricevere informazioni in formato digitale.

Questa costruzione di rete era inizialmente dedicata al trasferimento di informazioni di natura

militare o scientifica. Successivamente ci si rende conto dell'efficienza di questo sistema, quindi il

L'Italia si è comportata in modo diverso; ha istituito due soggetti che sovrintendessero a queste

funzioni, sdoppiando le funzioni: NAMING AUTORITY, soggetto dedicato alla scrittura delle regole

(come si registra un nome a dominio, quali sono le procedure…); REGISTRATION AUTONOMY,

soggetto che materialmente eseguisce queste funzioni (assegna il nome al dominio e provvede a

rinnovi annuali).

Una volta che le regole sono state scritte, le due entità si sono fuse tra di loro perché la prima entità

non aveva più ragione di esserci (le regole erano state scritte). Entrambe si sono fuse prendendo il

nome di Registro.it.

Registro.it è l'entità che in Italia è dedicata all'assegnazione dei nomi a dominio avente suffisso .it. Il

dominio non è mai di proprietà del soggetto a cui viene assegnato, si tratta di una risorsa

informatica che viene concesso in uso al soggetto richiedente ma non c'è una proprietà.

L'assegnazione è come una licenza d'uso, che si rinnova.

Questo documento contiene una trattazione completa degli argomenti fondamentali del Diritto

Digitale, dalla libertà di espressione ai diritti d'autore, dalla privacy ai sistemi di nomi a dominio,

mantenendo la struttura logica e le informazioni dettagliate del documento originale.