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Appunti Diritto digitale, Appunti di Diritto Dei Media

Appunti di diritto digitale con anche integrazione dal libro "Diritto Digitale" di Sammarco

Tipologia: Appunti

2025/2026

In vendita dal 31/12/2025

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giulia-andreoli-12 🇮🇹

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DIRITTO DIGITALE
Libertà di espressione
La libertà di espressione è regolata dall’articolo 21 della Costituzione, essa è ampia e generica e
racchiude tutte le modalità di espressione. Base della comunicazione dell’ordinamento italiano. Ogni
mezzo è idoneo a trasmettere le idee di una persona. Libertà di manifestare liberamente.
Precetto analogo in altri Paesi e sovranazionali, es. art. 19 della dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo o art. 10 convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)→ libertà di ricevere o comunicare
informazioni, non solo parte attiva del soggetto, ma anche un diritto passivo (diritto a essere informato).
Il secondo comma dell’art 10 → pluralismo informativo:
1. interno: contenuti che vengono trasmessi devono essere eterogenei tra di loro
2. esterno: più mezzi di comunicazione che esprimono le opinioni dei vari soggetti
Teoria del mercato delle idee: in un mercato in cui circolano idee e opinioni diverse tra di loro, secondo
la teoria, le opinioni migliori si affermano naturalmente rispetto a quelle peggiori→ autoregolazione del
mercato delle idee. Questa teoria oggi inizia a vacillare, in quanto c’è una rete di informazione molto
potente e le informazioni non veritiere possono compromettere il mercato.
Nella costituzione tedesca all’art. 5 ha di differente in quella italiana una cosa: prevede la libertà anche
attraverso le immagini, esplicitando l'unica Costituzione al mondo che lo descrive.
Nella costituzione USA, la libertà di espressione è indicata nel primo emendamento.
Nella Carta di Nizza specifica che alla libertà di espressione ci sono dei limiti e confini, questi indicati da
altri diritti. limiti posti dall’ordinamento per tutelare la collettività o quelli per tutelare un soggetto in
particolare, es. per ragioni di sicurezza.
La libertà di espressione nella sua forma piena ed assoluta non esiste, è più un concetto astratto
assimilabile alla figura del mito. I limiti sono:
- buon costume: regola di condotta che ciascuno deve tenere per non offendere la sensibilità
altrui; concetto dinamico e variabile che cambia secondo il tempo.
- riservatezza: informazioni intime che si riferiscono a una persona e questa persona non
vuole che vengono diffuse.
- segreti: informazioni che per legge non possono essere diffuse per difendere la sicurezza
della collettività
- reputazione: riguarda il diritto del singolo in una cerchia di consociati.
L’onore, si distingue dalla reputazione, consiste nel sentimento che il soggetto ha del proprio
valore e che viene leso dagli addebiti o offese che alterano in senso peggiorativo.
Non avviene una lesione della reputazione o onore quando ci sono tre requisiti:
1. verità della notizia: l’informazione deve contenere delle verità
2. interesse sociale alla sua diffusione
3. continenza verbale della sua espressiva: l’informazione va detta senza ledere o insultare
l’individuo
Bisogna tener conto della forma espressiva, essa non è idonea quando:
- il sottinteso sapiente
- gli accostamenti suggestionanti
- tono troppo scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli
- le vere e proprie insinuazioni
Comunicazione attraverso l’audiovisivo
Criteri interpretativi per l’accertamento della lesione di diritti della personalità tramite l’opera
cinematografica. Quattro categorie e i loro criteri:
1.Audiovisivo a carattere storico o documentaristico: percorrono fatti o vicende che si sono
verificate nella realtà del passato. Per essere considerato legittimo è necessario che venga rispettato il
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DIRITTO DIGITALE

Libertà di espressione

La libertà di espressione è regolata dall’articolo 21 della Costituzione, essa è ampia e generica e racchiude tutte le modalità di espressione. Base della comunicazione dell’ordinamento italiano. Ogni mezzo è idoneo a trasmettere le idee di una persona. Libertà di manifestare liberamente. Precetto analogo in altri Paesi e sovranazionali, es. art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o art. 10 convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)→ libertà di ricevere o comunicare informazioni, non solo parte attiva del soggetto, ma anche un diritto passivo (diritto a essere informato). Il secondo comma dell’art 10 → pluralismo informativo :

  1. interno : contenuti che vengono trasmessi devono essere eterogenei tra di loro
  2. esterno : più mezzi di comunicazione che esprimono le opinioni dei vari soggetti Teoria del mercato delle idee : in un mercato in cui circolano idee e opinioni diverse tra di loro, secondo la teoria, le opinioni migliori si affermano naturalmente rispetto a quelle peggiori→ autoregolazione del mercato delle idee. Questa teoria oggi inizia a vacillare, in quanto c’è una rete di informazione molto potente e le informazioni non veritiere possono compromettere il mercato. Nella costituzione tedesca all’art. 5 ha di differente in quella italiana una cosa: prevede la libertà anche attraverso le immagini, esplicitando l'unica Costituzione al mondo che lo descrive. Nella costituzione USA, la libertà di espressione è indicata nel primo emendamento. Nella Carta di Nizza specifica che alla libertà di espressione ci sono dei limiti e confini, questi indicati da altri diritti. limiti posti dall’ordinamento per tutelare la collettività o quelli per tutelare un soggetto in particolare, es. per ragioni di sicurezza. La libertà di espressione nella sua forma piena ed assoluta non esiste, è più un concetto astratto assimilabile alla figura del mito. I limiti sono:
  • buon costume : regola di condotta che ciascuno deve tenere per non offendere la sensibilità altrui; concetto dinamico e variabile che cambia secondo il tempo.
  • riservatezza : informazioni intime che si riferiscono a una persona e questa persona non vuole che vengono diffuse.
  • segreti : informazioni che per legge non possono essere diffuse per difendere la sicurezza della collettività
  • reputazione : riguarda il diritto del singolo in una cerchia di consociati. L’onore, si distingue dalla reputazione, consiste nel sentimento che il soggetto ha del proprio valore e che viene leso dagli addebiti o offese che alterano in senso peggiorativo. Non avviene una lesione della reputazione o onore quando ci sono tre requisiti:
  1. verità della notizia : l’informazione deve contenere delle verità
  2. interesse sociale alla sua diffusione
  3. continenza verbale della sua espressiva : l’informazione va detta senza ledere o insultare l’individuo Bisogna tener conto della forma espressiva, essa non è idonea quando:
  • il sottinteso sapiente
  • gli accostamenti suggestionanti
  • tono troppo scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli
  • le vere e proprie insinuazioni

Comunicazione attraverso l’audiovisivo

Criteri interpretativi per l’accertamento della lesione di diritti della personalità tramite l’opera cinematografica. Quattro categorie e i loro criteri:

  1. Audiovisivo a carattere storico o documentaristico : percorrono fatti o vicende che si sono verificate nella realtà del passato. Per essere considerato legittimo è necessario che venga rispettato il

requisito della verità e del dato storico.

  1. Opere di fantasia : non aderenza alla realtà. Se vengono inserite persone o elementi di veridicità, non bisogna ledere i diritti di quella persona o elemento.
  2. Le fiction cinematografiche o televisive : mischiano elementi di verità e elementi di fantasia per fini di creatività artistica. La parte di realtà deve essere veritiera e le parti di fantasia non devono ledere le persone realmente esistite o esistenti.
  3. Le satire cinematografiche : tipologia non informativa, ma la sua finalità principale è di tipo ludico e di intrattenimento. La narrazione è esagerata e vengono accentuati i difetti. Linea sottile tra satira e diffamazione.

I diritti d'immagine

L'immagine è quel complesso di elementi che formano il soggetto e gli appartiene. L' articolo 10 del Codice Civile prevede che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli, sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni". Ci sono delle deroghe al principio espresso nell’Art 10:

  • scopi didattici \ ricerca scientifica : non c’è scopo commerciale\di sfruttamento ma uno scopo didattico che prevale sull’interesse del singolo di tenere privata la propria immagine;
  • scopi di giustizia : prevale l’interesse di una sicurezza collettiva che vince sull’interesse del singolo a mantenere privata l’immagine; -
  • l’immagine è collegata a notorietà, fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico\svoltesi in pubblico: l’immagine ripresa fuori dal contesto pubblico\istituzionale è invece illegittima; L'articolo 97 della legge 633/1941 sul diritto d'autore afferma che: "Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolto in pubblico". Ogniqualvolta un sosia sfrutti la somiglianza con una persona famosa ( concorrenza parassitaria ) a proprio vantaggio personale o patrimoniale, questa attività viene considerata un utilizzo abusivo della personalità altrui. Per essere valido il consenso all'utilizzo dell'immagine di una persona altrui, questo deve essere manifestato esplicitamente ed eventualmente revocato. Uno dei limiti alla pubblicazione delle immagini è la dignità (onore, decoro e reputazione), perché anche se il personaggio è pubblico, l'immagine che lo ritrae non deve essere disdicevole per la sua riservatezza. Un altro limite è la vita privata : i fatti intimi devono rimanere riservati; non possono essere utilizzate immagini che attengono alla vita privata. L'immagine viene tutelata seguendo lo schema della proprietà. Diritto di proprietà è chi è proprietario di una bene ha il diritto che questo bene sia di esclusiva disponibilità del suo proprietario → chi è titolare della propria immagine ha il diritto di utilizzarla in via esclusiva (non permettendo agli altri di farne uso), i latini lo definivano “diritto di escludere gli altri dall’uso”, o di cederla all’utilizzo.

Un meme viene solitamente ammesso perché persegue una finalità giocosa\di divertimento. Non ha scopi commerciali né intende screditare una persona, vuole solo divertire il pubblico attraverso l’ironia\la satira che sono forme di comunicazione ammesse anche senza l’autorizzazione del soggetto ritratto.

I giornali sono soggetti economici che perseguono solo la finalità del lucro e dunque attuano una valutazione economica per l’utilizzo di fotografie che rappresentano illecite immagini altrui. Quando un giornale\una rivista viene chiamato in causa, la sentenza è lunga e nel frattempo il giornale lucra. La sanzione non sarà mai superiore al guadagno ottenuto nel tempo di attesa della sentenza. Un

Art. 64 bis sulla protezione del diritto d’autore. L’autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione , permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione (da un linguaggio di programmazione all’altro), l'adattamento , la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico , compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto (titolare perde il controllo sull’opera) di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64-ter sulla protezione del diritto d’autore.

  1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
  2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare UNA copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
  3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Nel momento in cui un’opera è creata e il proprietario la vende, quell’opera sfugge dal controllo di chi l’ha creata e può circolare senza poter essere controllata, e può circolare per sempre. Per impedire che si realizzi il principio dell’esaurimento del diritto, alcuni software non qualificano come vendita la cessione dei diritti di utilizzazione di quel programma pubblico ma qualificano questa cessione come licenza. Licenza d’uso → Le grandi software house impediscono la rivendita della licenza. evitare il principio dell’esaurimento. Una software house è composta da più dipendenti che materialmente realizzano il programma con le loro istruzioni; coloro che lavorano all’interno di queste società sono considerati gli autori del programma, ma tutti i diritti spettano al datore di lavoro, cioè alla software house.

Il mondo open source

Mondo open source è un mondo a codice aperto accessibile a chiunque. Ogni programma per elaboratore si compone di:

  • codice sorgente , ovvero delle sequenze di comandi che il programmatore scrive, destinate a essere tradotte dall’elaboratore elettronico sotto forma di linguaggio macchina con stringhe di bit. Nucleo essenziale del software. Chi è a conoscenza di questo codice può prendere l’architettura del programma, lo logica posta alla base della sua realizzazione, operare qualunque intervento modificativo o strutturale su di esso, ampliandone le funzionalità o conseguendone una interoperabilità od una integrazione con altri programmi.
  • codice oggetto , la traduzione in linguaggio macchina/binario di regole semantiche e logiche Per mezzo del codice oggetto, il programma, una volta immesso nell’elaboratore elettronico, è in grado di elaborare il suo funzionamento e per risalire a una versione più vicina al codice sorgente, occorre

porre in essere una complessa attività di analisi e decodificazione del codice binario. Per questo non si è mai in possesso del codice sorgente quando si è di fronte a concessioni d’uso del software; per fare cambiamenti al programma bisogna rivolgersi a chi l’ha programmato. Accanto al modello di licenza d’uso software, si stanno sviluppando nuove tipologie di concessione che consentono all’utilizzatore del programma per elaboratore di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e di utilizzare il software senza limitazioni e senza alcun corrispettivo. Free software è la scelta di un modello sociale ideale e concettuale portato avanti dalla Free Software Foundation in cui non vi sono restrizioni di alcun tipo sul programma di elaboratore (anche su quelli derivati), inoltre promuove il software libero come il sistema operativo Linux. Open source è una metodologia di sviluppo che serve per garantire a tutti sia l’accesso al codice sorgente e sia l’utilizzo del software. Il codice sorgente deve essere esplicito in modo chiaro e senza alcuna forma intermedia o sua traduzione. Può creare dal software originario un software derivato ma la regola è che anche quel software derivato, con maggiori funzionalità, deve avere il codice aperto. Il programma open source può costituire la base per creare un altro software derivato o essere inserito da chiunque come parte di un altro programma per elaboratore per arricchire le funzionalità e il prodotto così ottenuto dovrà garantire le stesse ampie facoltà attribuite all’utente del programma originario e quindi non dovrà prevedere alcun corrispettivo per il suo utilizzo.

La qualificazione giuridica della licenza del software open source è una convenzione atipica gratuita , non corrispondente ad alcuna figura negoziale all’interno dell’ordinamento che le possa assegnare una disciplina di riferimento. C’è una diatriba in che categoria bisogna considerare la licenza software open source. Le incongruenze che la rendono inclassificabile sono riconducibili all'assenza di una effettiva ed immanente perdita patrimoniale in capo al soggetto che compie l’atto di disposizione. Il contratto tipico caratterizzato dalla libertà con il quale una parte dispone a favore di un’altra di diritto è la donazione. Gli elementi qualificanti della donazione sono:

  • diritto oggettivo : rappresentato dall’arricchimento dell’altrui patrimonio collegato al depauperamento di chi ha disposto il diritto
  • diritto soggettivo : spirito di libertà nei confronti di un determinato soggetto

Gli schemi negoziali aventi oggetto la facoltà di utilizzo del software open source e free prevedono una serie di obblighi in capo all’utente unitamente a una clausola generale di esclusione di responsabilità in favore del soggetto concedente. L’art.1229 del Codice Civile prevede che È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. SI tratta però di valutare se la responsabilità del licenziante per eventi collegati all’uso del programma possa ritenersi in qualche misura affievolita e essere valutata con minor rigore. Si pensi al caso in cui l'installazione del software open source determini un malfunzionamento del sistema informatico, o una perdita dati, o contenga un virus in grado di alterare le regolari funzionalità dell’interno sistema informatico o di arrecare danni terzi. Bisogna verificare se c’è responsabilità del soggetto che l’ha fatto circolare. Spesso un programma viene sviluppato da più persone e quando ci sono dei problemi, tutti dovrebbero apparire davanti al giudice, anche se molto spesso non si ottiene un risarcimento.

La banche dati

Il termine banche dati o data base nacque assieme al diffondersi dell’informatica. Secondo la definizione normativa per banca di dati deve intendersi una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Per qualificare una banca dati come un’opera dell’ingegno, occorre che essa sia creata da una persona fisica , che vi sia stata alla base l’espressione creativa dell’autore e che tale creatività espressa sia di tipo intellettuale. Gli autori della banca dati hanno la facoltà di utilizzare economicamente l’opera attraverso l’esercizio

Negli ultimi tempi si è affermata la pratica del web scraping/web crawling , ovvero una tecnica informatica che consente l’estrazione, la raccolta e il riutilizzo di dati pubblicati sui siti web. Essa viene posta in essere attraverso specifici programmi software che in modo automatico effettuano le attività di ricerca dei dati, talvolta riproducendoli interamente per poi analizzarli, aggregarli e riutilizzarli. Spesso l’attività di web scraping prevede che il programma interroghi in modo continuativo il contenuto del sito web pubblico così da ottenere dati aggiornati in tempo reale. Lo strumento più diffuso di questo tipo è il metamotore ; il soggetto che gestisce il metamotore di ricerca offre al pubblico la possibilità di effettuare in tempo reale ricerche all’interno dell’intero contenuto di una banca di dati, elaborando così la ricerca di un utente finale. Il risultato prodotto dal web scraping è un approvvigionamento a bassissimo costo di dati pubblicati da terzi sempre aggiornati. La Corte di Giustizia UE ha precisato quando un soggetto predispone un metamotore di ricerca specializzato effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati, qualora tale metamotore di ricerca:

  • fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre le stesse funzionalità del modulo di ricerca della banca dati
  • traduca in tempo reale le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati
  • presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito internet, riunendo i doppioni in un unico risultato

Con il crescente sviluppo della tecnologia, anche le attività di estrazione, raccolta e reimpiego dei dati si sono affinate per essere affidate sempre più a processi automatizzati governati da specifici software che si immettono nei contenuti informativi presenti su Internet. Questi ultimi puntano autonomamente il contenuto di una determinata banca dati, talvolta riproducendolo in modo temporaneo o volatile nella sua interezza e classificandolo in base a degli indici predefiniti al fine di poterlo riutilizzare per offrirlo ai propri utenti. Per consultare la banca dati interessata, l’utente finale che cerca determinate informazioni non ha più la necessità di aprire il sito Internet dove è presente tale banca dati.

I big data rappresentano un insieme estremamente vasto e complesso di dati che possono essere analizzati per rilevare modelli, trend e associazioni, specialmente riguardo al comportamento umano e alle interazioni. Questi dati hanno un'enorme importanza economica poiché le aziende possono utilizzarli per prendere decisioni informate, migliorare i loro prodotti e servizi, ottimizzare le operazioni aziendali, individuare nuove opportunità di mercato e molto altro ancora.

I sistemi di nomi a dominio

Per reperire una qualunque presenza sulla rete, occorre che l’utente vada direttamente su un dominio a cui corrisponde un sito internet con contenuti informativi. Tutto questo è possibile in virtù di un’architettura informatica e giuridica che consente non solo la fruizione delle informazioni attraverso la navigazione sulla rete ma anche lo scambio di informazioni attraverso la messaggistica/posta elettronica. Dei ricercatori volevano scambiarsi delle informazioni da un pc ad un altro, è così che nasce internet. A fine anno 80 l’ARPA, assieme ad un’università americana, concepiscono un sistema di reti di comunicazioni elettroniche che è idonea a trasferire e ricevere informazioni in formato digitale. Questa costruzione di rete era inizialmente dedicata al trasferimento di informazioni di natura militare\scientifica. Successivamente ci si rende conto dell'efficienza di questo sistema, quindi il sistema si diffonde sempre di più. La sua applicazione viene estesa anche a contesti informativi, ordinari e di tipo commerciale. Le regole che prevedono questa standardizzazione vengono chiamate “regole ISO 6523” , definite da ingegneri che provengono dalle imprese di telecomunicazioni e ricercatori del mondo universitario.

Questo sistema prevede che all’interno delle reti di telecomunicazione ci siano dei nodi\punti\presenze chiamati host, ovvero indirizzo digitale che ciascun soggetto che vuole avere una presenza sulla rete deve avere. Ogni host è un punto, a questo determinato host corrisponde una presenza e questa presenza deve poter essere individuata nella rete, perché senza un’individuazione precisa di questa presenza, essa non può ricevere\mandare informazioni. L ’indirizzo IP (Internet Protocol) identifica l’host sulla rete internet, ed è un punto all’interno della rete dal quale si possono ricevere o inviare informazioni. Questo indirizzo IP si individua attraverso un insieme di numeri a 32 bit con valore decimale di 4 bites (es. 100.115.180.145). Questa sequenza di numeri a 32 bit separati da un punto (è il linguaggio che conoscono i computer) identifica una determinata presenza sulla rete. Il sistema a nomi a dominio prevede la possibilità di tradurre la sequenza di numeri a 32 bit in forma alfanumerica, cioè invece che individuare quell’indirizzo tramite una sequenza di numeri, c’è una traduzione di questi numeri in una forma letterale. La denominazione è la traduzione del numero. Ma può esserci un unico numero ed un’unica traduzione per quel punto. Ad una determinata presenza host sulla rete non possono attribuirsi più soggetti. Poi si aggiunge un punto, poi un suffisso che si pone a destra che viene chiamato country code (es. “.it”) e identifica la presenza di un soggetto appartenente ad un determinato territorio.

L’assegnazione è come una licenza d’uso, che si rinnova. Per registrare un nome a dominio e mantenerlo, occorre pagare un corrispettivo annuo. La normativa ISO 6523 dice che se un altro soggetto volesse offrire sul mercato lo stesso servizio di registrazione a dominio non potrebbe farlo perché le regole ISO 6523 stabiliscono che per ogni paese debba esserci un unico soggetto per la registrazione a dominio. Non c’è quindi la possibilità di avere un controllo sul prezzo, né di avere un altro servizio alternativo. Quando un servizio è pubblico, gli introiti che il soggetto incamera con il servizio di registrazione, dovrebbero essere controllati nel loro utilizzo, ma in questo caso non c’è controllo pubblico su queste entrate, non si sa come vengono spese…. Il principio dell’antitrust stabilisce che deve qualificarsi come impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Esiste un regolamento europeo che contempla i nomi a dominio e disciplina i nomi a dominio con il suffisso .eu , cioè riferiti a un soggetto che vuole essere identificato come appartenente all’unione europea. Quando vengono inoltrate le domande di registrazione, il soggetto che le riceve le trasmette nell’ordine in cui le ha ricevute (cronologico). Può esserci una sola denominazione assegnata ad un soggetto. Nella scelta dei caratteri che compongono il nome a dominio possono essere impiegate tutte le lettere dell’alfabeto e tutti i numeri da 0 a 9 ed è ammesso anche il trattino. Tutto gli altri simboli non sono ammessi. Il nome a dominio deve avere minimo 3 caratteri, non possono essere registrati nomi a dominio composti da un unico carattere o due caratteri. Il nome a dominio viene considerato un bene , un asset dell’individuo. Quando l’individuo muore, questo asset viene trasmesso agli eredi. Si assegna importanza a questa risorsa informatica (sito internet) poiché rappresenta il “domicilio informatico” di un soggetto. Il sito internet rappresenta un patrimonio e quindi rientra nell’asse ereditario.

Possono esserci registrazioni:

  • speculative : se un soggetto registra una denominazione, che dovrebbe essere riferita ad un altro soggetto, per rivendergliela, lucrando sfruttando la necessità che l’altro soggetto ha con quella denominazione
  • abusiva : è identica o molto simile con una denominazione protetta i cui diritti spettano ad un altro soggetto.

Tutela informazioni dell’individuo

L’individuo è inserito in una società di vetro, i suoi dati possono essere visti da altri soggetti.

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

  1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito (conforme alla legge), corretto (senza modi subdoli) e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime , e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (« minimizzazione dei dati », la raccolta di deve focalizzare solo su quelli utili ed essenziali per lo scopo); → principio di essenzialità

L’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta. L'informativa è data in forma scritta ed elettronica.

I minori non possono prestare il consenso, a volte il consenso viene superato dalle condizioni oggettive in cui si opera:

  • Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato (es. un ragazzo vittima di incidente che necessita di una trasfusione di sangue);
  • Quando ci sono finalità di pubblica sicurezza (quando il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria);

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato. Contenuto dell ’informativa :

  1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l 'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli e ventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l' intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
  2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; d) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto , e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l 'esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato È sempre garantito all’interessato il diritto d’accesso per ottenere le varie informazioni.

  1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento ; b) le categorie di dati personali in questione ; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Garante per la protezione dei dati personali Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente, nominata dal Governo che ha la funzione di verificare che la normativa sui dati personali venga regolarmente applicata all’interno del territorio italiano. Il Garante ha tre funzioni: consultiva , paragiurisdizionale , regolamentale.

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

  1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
  2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l’esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.
  3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell’art. 138 del Codice.
  4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 5. Diritto all'informazione e dati personali

  1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente ; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

  1. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
  2. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto nella società dell'informazione

Il soggetto intermediario è il soggetto che agevola la condotta. Nei media digitali coloro che hanno allestito reti telematiche e che ospitano la possibilità di azioni illecite, è poi difficile risalire a colui che ha compiuto questa azione illecita, in quanto è spesso sotto nickname. La disciplina normativa la colpa è solo dell’autore materiale.

Le attività del soggetto prestatore Il Legislatore comunitario ha individuato tre tipi di attività che possono essere svolte dal soggetto prestatore dei servizi della società dell’informazione. Queste tre categorie sono fisse, sono tassative, cioè tutte le attività del prestatore del servizio della società dell’informazione devono poter essere inserite all’interno di una di queste tre categorie, non ne sono previste altre.

Decreto legislativo 70/2003 del commercio elettronico Art. 14 Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - mere conduit (ora abrogato):

  1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
  1. Le attività di trasmissione o di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse , a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

Art.15 Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching (ora abrogato):

  1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Il Legislatore ci dice che in questa attività di caching, colui che mette a disposizione questi programmi che ci consentono di navigare, non è responsabile per le informazioni illecite che stiamo in quel momento visualizzando.

Art. 16 Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting

  1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

La memorizzazione stabile viene chiamata hosting ed è quella che viene svolta dai gestori dei social network, Amazon, YouTube, ecc. Ospitano, cioè, delle informazioni in modo stabile che permangono sulla rete e qualunque utente può accedervi in ogni momento da ogni località e con qualunque dispositivo ed essi non è responsabile degli illeciti che si svolgono tramite la piattaforma.

Art. 17 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

  1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
  2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza , qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
  1. Qualora adotti le misure previste ai commi 3 e 4, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi
  2. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati dall’organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell’istanza di cui all’articolo 6. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

I contratti informatici

Contratti di utilizzazione del computer comprende i rapporti contrattuali che si riferiscono all’acquisizione delle disponibilità dei beni hardware e software che vengono trasferiti per soddisfare precise necessità di prestazioni di tipo informatico. Contratti di servizi informatici si riferiscono alla fornitura di prestazioni informatiche eterogenee tra loro. Coloro che concludono contratti telematici in senso stretto si avvalgono dell’elaboratore elettronico per effettuare le proprie dichiarazioni negoziali che vengono inoltrate attraverso il sistema di reti interconnesse fra loro. Il computer, dopo aver vagliato le condizioni che compongono innumerevoli proposte contrattuali presenti sulle reti di telecomunicazione, seleziona un'offerta e perfeziona il contratto. L’elaboratore comunica e trasferisce una dichiarazione di volontà che è già stata in precedenza inserita ed impressa ab origine dal suo utilizzatore attraverso l’impiego di algoritmi. L’elaboratore non assumerebbe mai di sua autonomia soggettiva slegata dalla dichiarazione di volontà, che rimane imputabile esclusivamente al suo utilizzatore.

La direttiva 31/2000/CE stabilisce le regole che un soggetto che si accinge beni o servizi all’interno di internet deve rispettare à prevede espressamente una disciplina specifica per i servizi della società dell’informazione (servizi che vengono svolti attraverso le apparecchiature informatiche). Articolo 1 Finalità

  1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico.
  2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico; b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni c) le intese restrittive della concorrenza; d) le prestazioni di servizi della società dell’Informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; f) la rappresentanza e la difesa processuali g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

Articolo 2 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) " servizi della società dell'informazione ": le attività economiche svolte in linea on line; b)" prestatore ": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; c) " prestatore stabilito ": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle

tecnologie necessario per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; d) " destinatario del servizio (utente)": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) " consumatore ": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; f) " comunicazioni commerciali ": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

Quando un soggetto vuole offrire un bene o un servizio attraverso la rete telematica deve osservare alcuni obblighi/adempimenti obbligatori che servono per tutelare l’utente della rete (considerato dal Legislatore la parte più debole del rapporto contrattuale e che deve essere difesa). La parte debole del rapporto contrattuale si protegge attraverso gli obblighi formativi, che servono a dare le informazioni all’utente della rete che si accinge a stipulare un contratto. I contratti del commercio elettronico possono definirsi c ontratti telematici in senso stretto o in senso lato. In senso stretto quando l’intera operazione contrattuale è svolta attraverso l’ambiente digitale, anche il bene è digitale. In senso lato quando una parte del contratto, normalmente la sua esecuzione, non si svolge attraverso le reti telematiche.

Decreto Legislativo 70/ Articolo 7

  1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
  1. l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
  2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
  3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; Se mancano queste indicazioni, quel contratto è nullo; è come se non fosse stato posto in essere, quindi il soggetto che ha acquistato un bene/servizio può chiedere indietro la restituzione dell’importo.

Articolo 12 Informazioni dirette alla conclusione del contratto

  1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; → una volta che il contratto si è concluso, l’individuo che ha acquistato un bene/servizio attraverso internet deve avere la possibilità di accedere al contratto, il venditore deve predisporre un sistema di archiviazione di tutti i contratti conclusi. È obbligatoria la conservazione del contratto. c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; → il sistema informatico deve permettere all’utente di poter tornare indietro e correggere l’errore

il controllo di almeno il 50% più 1 della rete, cosa praticamente impossibile in termini di tempo e poco conveniente in termini energetici. Oggi le blockchain vengono principalmente utilizzate per registrare transazioni di criptovalute, ma possono essere utilizzate e adattate per conservare in sicurezza qualsiasi tipo di dati, che si tratti di memorizzare contratti digitali, cartelle cliniche o addirittura per la creazione di opere d’arte digitali firmate come i cosiddetti non fungible token o NTF.

La blockchain non è riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, non c’è nessuna legge o norma che riconosca la validità o l'efficacia della blockchain. La blockchain è qualcosa che nasce spontaneamente all’interno della comunità scientifica su cui il diritto non si è ancora pronunciato.

NFT L’NFT è una tecnologia basata sulla blockchain che protegge delle creazioni intellettuali digitalizzate. È nato un mercato parallelo delle opere digitali. Sono immagini/fotografie certe e identificate nella loro produzione, possono essere esemplari unici o riprodotte in base alla disponibilità e alla volontà dell’autore delle opere. Si stanno facendo anche delle riproduzioni digitali delle opere esistenti. Ci sono molti investitori che hanno speso denaro per acquistare NFT con la garanzia che quell’opera acquistata è l’unica opera digitalizzata.

Il metaverso Il metaverso è una sorta di second life all’interno del quale ci sono soggetti o beni con cui ciascuno di noi può interagire o fare acquisti in modo completamente digitale. Il metaverso è un mondo parallelo, quasi onirico che accompagna il mondo reale, in cui all’interno ciascuno di noi può avere una presenza. L’utente può interagire all’interno di questo mondo attraverso dei sensori applicati sulle mani e attraverso dei visori che garantiscono una percezione diversa rispetto alla realtà. Il contesto digitale creato attraverso il metaverso non può considerarsi al di fuori del diritto, deve sempre essere considerato come un luogo reale. Qualsiasi comportamento considerato illecito nel mondo reale viene anche considerato illecito nel metaverso.

Le dinamiche contrattuali nelle piattaforme Le dinamiche contrattuali coinvolgono due parti:

  1. la piattaforma digitale
  2. l’impresa (l’utente commerciale) che con la piattaforma si trova ad interagire Tutte queste relazioni si possono racchiudere sotto la dicitura Platform to Business (ProB), ovvero delle relazioni negoziali che coinvolgono una piattaforma e un venditore. Amazon, Zalando o Booking, per esempio, sono tutte piattaforme che ci propongono una vetrina virtuale e su questa vetrina possiamo scorrere i beni e i servizi offerti. La particolarità è che ci troviamo in un unico luogo virtuale, ma abbiamo di fronte una vetrina virtuale nella quale possiamo vedere le diverse offerte dei venditori semplicemente scorrendo la pagina.

Caratteristiche commercio elettronico:

  • il commercio elettronico ha la specificità dell’ultraterritorialità e la sua vocazione internazionale
  • l’incremento delle dinamiche concorrenziali, perché proprio la possibilità, semplicemente stando sul proprio dispositivo, di comparare e reperire diverse offerte fa si che aumenti la concorrenza dal punto di vista dei venditori di quelle offerte;
  • si realizza nell’ambiente digitale, che è permette una peculiare forma di interazione tra gli utenti
  • La circolazione delle informazioni, che permette una maggiore personalizzazione dei servizi;
  • Su internet possono emergere nuovi settori commerciali che non sarebbero realizzabili nella vita offline.

Utilizzare le piattaforme vuol dire trasferire i dati personali e, quindi, permettere che i nostri dati circolino, che vengano trattati e sfruttati. Questo consolidamento del potere impone, dal punto di vista del Legislatore, una regolamentazione. La definizione di piattaforma è una questione che ha interrogato per anni il Legislatore europeo. La conclusione adottata fu quella di dare una definizione che guarda all’attività che la piattaforma svolge. Si definiscono le piattaforme digitali non per quello che sono ma per quello che fanno. Così facendo, la definizione si evolve in continuazione, perché le piattaforme si evolvono in continuazione. Piattaforma intesa come:

  • Intermediario che mette in contatto almeno due gruppi di utenti
  • Impresa che c’è dietro, che governa e controlla la piattaforma
  • Struttura digitale
  • Modello economico è l’essenza stessa della piattaforma;

Anche dal punto di vista economico e giuridico, le piattaforme hanno delle proprie caratteristiche molto specifiche: → Riduzione dei costi :

  1. Transazione : costi che concernono la ricerca e acquisizione delle informazioni riferite ai soggetti contraenti e del prodotto che si va ad acquistare; le piattaforme sono tenute a garantire all’utente consumatore tutta una serie di informazioni circa il prodotto che va ad acquistare
  2. Negoziazione : tutta l’attivit̀à contrattuale la svolgiamo sulla pagina della piattaforma
  3. Controllo : tutti i costi legati al controllo della corretta esecuzione del contratto → Economie di scala : si genera un’economia di scala quando il vantaggio che si consegue dall’utilizzo della piattaforma aumenta all’aumentare degli utenti che la utilizzano. Nel momento in cui la piattaforma viene utilizzata da un numero crescente di persone, l’utilità della piattaforma stessa aumenta. → Economie di scopo : hanno una diminuzione di prezzi sostenuti dalla piattaforma a fronte di una sempre maggiore personalizzazione dei servizi. → Esternalità di rete : il valore che l’utente ottiene cresce all’aumentare di altri utenti. Gli utenti, più sono soddisfatti, più hanno vantaggio dalla piattaforma, più aumentano. Le esternalità di rete possono essere:
  4. Diretto : Facebook è un tipico funzionamento diretto perché gli utenti postano qualcosa sulla piattaforma traggono vantaggio dal fatto che altri utenti loro pari pubblicano delle cose. L’aumentare dei partecipanti di uno stesso gruppo di utenti permette un maggior beneficio ai partecipanti di quel gruppo;
  5. Indiretto : sono gli effetti in base ai quali l’aumento del vantaggio per un gruppo di utenti cresce al crescere degli utenti dell’altro gruppo

Regolamento: le peculiarità della disparità di potere La piattaforma ha più potere perché ha la capacità di raccogliere, analizzare e trattare i dati. I dati che raccoglie le permettono di essere in una posizione di potere rispetto ai propri utenti, perché, da una parte, per quanto riguarda i consumatori, la piattaforma può attrarre sempre di più a sé. Per quanto riguarda i venditori, le piattaforme possono avere dei dati che loro non hanno a disposizione, di conseguenza i venditori diventano dipendenti dalla piattaforma. Le condizioni contrattuali vengono imposte unilateralmente dalla piattaforma stessa. La struttura del mercato è significativa rispetto a questa posizione, perché le piattaforme più note hanno avuto la possibilità di costituire dei veri e propri monopoli. L’ integrazione verticale si ha quando una piattaforma esce dalla dinamica di mero intermediario e diventa a sua volta un concorrente dei venditori.

Il regolamento Platform to Business è intervenuto con delle regole di criteri a tema Ranking delle offerte , utile prima di tutto a permettere che non venga violato il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, poi è significativo perché permette a chi offre un bene/servizio/sito di avere un certo grado di prevedibilità di come il suo servizio/prodotto/sito verrà proposto agli utenti.