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Appunti di diritto digitale con anche integrazione dal libro "Diritto Digitale" di Sammarco
Tipologia: Appunti
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La libertà di espressione è regolata dall’articolo 21 della Costituzione, essa è ampia e generica e racchiude tutte le modalità di espressione. Base della comunicazione dell’ordinamento italiano. Ogni mezzo è idoneo a trasmettere le idee di una persona. Libertà di manifestare liberamente. Precetto analogo in altri Paesi e sovranazionali, es. art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o art. 10 convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)→ libertà di ricevere o comunicare informazioni, non solo parte attiva del soggetto, ma anche un diritto passivo (diritto a essere informato). Il secondo comma dell’art 10 → pluralismo informativo :
Criteri interpretativi per l’accertamento della lesione di diritti della personalità tramite l’opera cinematografica. Quattro categorie e i loro criteri:
requisito della verità e del dato storico.
L'immagine è quel complesso di elementi che formano il soggetto e gli appartiene. L' articolo 10 del Codice Civile prevede che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli, sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni". Ci sono delle deroghe al principio espresso nell’Art 10:
Un meme viene solitamente ammesso perché persegue una finalità giocosa\di divertimento. Non ha scopi commerciali né intende screditare una persona, vuole solo divertire il pubblico attraverso l’ironia\la satira che sono forme di comunicazione ammesse anche senza l’autorizzazione del soggetto ritratto.
I giornali sono soggetti economici che perseguono solo la finalità del lucro e dunque attuano una valutazione economica per l’utilizzo di fotografie che rappresentano illecite immagini altrui. Quando un giornale\una rivista viene chiamato in causa, la sentenza è lunga e nel frattempo il giornale lucra. La sanzione non sarà mai superiore al guadagno ottenuto nel tempo di attesa della sentenza. Un
Art. 64 bis sulla protezione del diritto d’autore. L’autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione , permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione (da un linguaggio di programmazione all’altro), l'adattamento , la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico , compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto (titolare perde il controllo sull’opera) di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64-ter sulla protezione del diritto d’autore.
Nel momento in cui un’opera è creata e il proprietario la vende, quell’opera sfugge dal controllo di chi l’ha creata e può circolare senza poter essere controllata, e può circolare per sempre. Per impedire che si realizzi il principio dell’esaurimento del diritto, alcuni software non qualificano come vendita la cessione dei diritti di utilizzazione di quel programma pubblico ma qualificano questa cessione come licenza. Licenza d’uso → Le grandi software house impediscono la rivendita della licenza. evitare il principio dell’esaurimento. Una software house è composta da più dipendenti che materialmente realizzano il programma con le loro istruzioni; coloro che lavorano all’interno di queste società sono considerati gli autori del programma, ma tutti i diritti spettano al datore di lavoro, cioè alla software house.
Mondo open source è un mondo a codice aperto accessibile a chiunque. Ogni programma per elaboratore si compone di:
porre in essere una complessa attività di analisi e decodificazione del codice binario. Per questo non si è mai in possesso del codice sorgente quando si è di fronte a concessioni d’uso del software; per fare cambiamenti al programma bisogna rivolgersi a chi l’ha programmato. Accanto al modello di licenza d’uso software, si stanno sviluppando nuove tipologie di concessione che consentono all’utilizzatore del programma per elaboratore di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e di utilizzare il software senza limitazioni e senza alcun corrispettivo. Free software è la scelta di un modello sociale ideale e concettuale portato avanti dalla Free Software Foundation in cui non vi sono restrizioni di alcun tipo sul programma di elaboratore (anche su quelli derivati), inoltre promuove il software libero come il sistema operativo Linux. Open source è una metodologia di sviluppo che serve per garantire a tutti sia l’accesso al codice sorgente e sia l’utilizzo del software. Il codice sorgente deve essere esplicito in modo chiaro e senza alcuna forma intermedia o sua traduzione. Può creare dal software originario un software derivato ma la regola è che anche quel software derivato, con maggiori funzionalità, deve avere il codice aperto. Il programma open source può costituire la base per creare un altro software derivato o essere inserito da chiunque come parte di un altro programma per elaboratore per arricchire le funzionalità e il prodotto così ottenuto dovrà garantire le stesse ampie facoltà attribuite all’utente del programma originario e quindi non dovrà prevedere alcun corrispettivo per il suo utilizzo.
La qualificazione giuridica della licenza del software open source è una convenzione atipica gratuita , non corrispondente ad alcuna figura negoziale all’interno dell’ordinamento che le possa assegnare una disciplina di riferimento. C’è una diatriba in che categoria bisogna considerare la licenza software open source. Le incongruenze che la rendono inclassificabile sono riconducibili all'assenza di una effettiva ed immanente perdita patrimoniale in capo al soggetto che compie l’atto di disposizione. Il contratto tipico caratterizzato dalla libertà con il quale una parte dispone a favore di un’altra di diritto è la donazione. Gli elementi qualificanti della donazione sono:
Gli schemi negoziali aventi oggetto la facoltà di utilizzo del software open source e free prevedono una serie di obblighi in capo all’utente unitamente a una clausola generale di esclusione di responsabilità in favore del soggetto concedente. L’art.1229 del Codice Civile prevede che È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. SI tratta però di valutare se la responsabilità del licenziante per eventi collegati all’uso del programma possa ritenersi in qualche misura affievolita e essere valutata con minor rigore. Si pensi al caso in cui l'installazione del software open source determini un malfunzionamento del sistema informatico, o una perdita dati, o contenga un virus in grado di alterare le regolari funzionalità dell’interno sistema informatico o di arrecare danni terzi. Bisogna verificare se c’è responsabilità del soggetto che l’ha fatto circolare. Spesso un programma viene sviluppato da più persone e quando ci sono dei problemi, tutti dovrebbero apparire davanti al giudice, anche se molto spesso non si ottiene un risarcimento.
Il termine banche dati o data base nacque assieme al diffondersi dell’informatica. Secondo la definizione normativa per banca di dati deve intendersi una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Per qualificare una banca dati come un’opera dell’ingegno, occorre che essa sia creata da una persona fisica , che vi sia stata alla base l’espressione creativa dell’autore e che tale creatività espressa sia di tipo intellettuale. Gli autori della banca dati hanno la facoltà di utilizzare economicamente l’opera attraverso l’esercizio
Negli ultimi tempi si è affermata la pratica del web scraping/web crawling , ovvero una tecnica informatica che consente l’estrazione, la raccolta e il riutilizzo di dati pubblicati sui siti web. Essa viene posta in essere attraverso specifici programmi software che in modo automatico effettuano le attività di ricerca dei dati, talvolta riproducendoli interamente per poi analizzarli, aggregarli e riutilizzarli. Spesso l’attività di web scraping prevede che il programma interroghi in modo continuativo il contenuto del sito web pubblico così da ottenere dati aggiornati in tempo reale. Lo strumento più diffuso di questo tipo è il metamotore ; il soggetto che gestisce il metamotore di ricerca offre al pubblico la possibilità di effettuare in tempo reale ricerche all’interno dell’intero contenuto di una banca di dati, elaborando così la ricerca di un utente finale. Il risultato prodotto dal web scraping è un approvvigionamento a bassissimo costo di dati pubblicati da terzi sempre aggiornati. La Corte di Giustizia UE ha precisato quando un soggetto predispone un metamotore di ricerca specializzato effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati, qualora tale metamotore di ricerca:
Con il crescente sviluppo della tecnologia, anche le attività di estrazione, raccolta e reimpiego dei dati si sono affinate per essere affidate sempre più a processi automatizzati governati da specifici software che si immettono nei contenuti informativi presenti su Internet. Questi ultimi puntano autonomamente il contenuto di una determinata banca dati, talvolta riproducendolo in modo temporaneo o volatile nella sua interezza e classificandolo in base a degli indici predefiniti al fine di poterlo riutilizzare per offrirlo ai propri utenti. Per consultare la banca dati interessata, l’utente finale che cerca determinate informazioni non ha più la necessità di aprire il sito Internet dove è presente tale banca dati.
I big data rappresentano un insieme estremamente vasto e complesso di dati che possono essere analizzati per rilevare modelli, trend e associazioni, specialmente riguardo al comportamento umano e alle interazioni. Questi dati hanno un'enorme importanza economica poiché le aziende possono utilizzarli per prendere decisioni informate, migliorare i loro prodotti e servizi, ottimizzare le operazioni aziendali, individuare nuove opportunità di mercato e molto altro ancora.
Per reperire una qualunque presenza sulla rete, occorre che l’utente vada direttamente su un dominio a cui corrisponde un sito internet con contenuti informativi. Tutto questo è possibile in virtù di un’architettura informatica e giuridica che consente non solo la fruizione delle informazioni attraverso la navigazione sulla rete ma anche lo scambio di informazioni attraverso la messaggistica/posta elettronica. Dei ricercatori volevano scambiarsi delle informazioni da un pc ad un altro, è così che nasce internet. A fine anno 80 l’ARPA, assieme ad un’università americana, concepiscono un sistema di reti di comunicazioni elettroniche che è idonea a trasferire e ricevere informazioni in formato digitale. Questa costruzione di rete era inizialmente dedicata al trasferimento di informazioni di natura militare\scientifica. Successivamente ci si rende conto dell'efficienza di questo sistema, quindi il sistema si diffonde sempre di più. La sua applicazione viene estesa anche a contesti informativi, ordinari e di tipo commerciale. Le regole che prevedono questa standardizzazione vengono chiamate “regole ISO 6523” , definite da ingegneri che provengono dalle imprese di telecomunicazioni e ricercatori del mondo universitario.
Questo sistema prevede che all’interno delle reti di telecomunicazione ci siano dei nodi\punti\presenze chiamati host, ovvero indirizzo digitale che ciascun soggetto che vuole avere una presenza sulla rete deve avere. Ogni host è un punto, a questo determinato host corrisponde una presenza e questa presenza deve poter essere individuata nella rete, perché senza un’individuazione precisa di questa presenza, essa non può ricevere\mandare informazioni. L ’indirizzo IP (Internet Protocol) identifica l’host sulla rete internet, ed è un punto all’interno della rete dal quale si possono ricevere o inviare informazioni. Questo indirizzo IP si individua attraverso un insieme di numeri a 32 bit con valore decimale di 4 bites (es. 100.115.180.145). Questa sequenza di numeri a 32 bit separati da un punto (è il linguaggio che conoscono i computer) identifica una determinata presenza sulla rete. Il sistema a nomi a dominio prevede la possibilità di tradurre la sequenza di numeri a 32 bit in forma alfanumerica, cioè invece che individuare quell’indirizzo tramite una sequenza di numeri, c’è una traduzione di questi numeri in una forma letterale. La denominazione è la traduzione del numero. Ma può esserci un unico numero ed un’unica traduzione per quel punto. Ad una determinata presenza host sulla rete non possono attribuirsi più soggetti. Poi si aggiunge un punto, poi un suffisso che si pone a destra che viene chiamato country code (es. “.it”) e identifica la presenza di un soggetto appartenente ad un determinato territorio.
L’assegnazione è come una licenza d’uso, che si rinnova. Per registrare un nome a dominio e mantenerlo, occorre pagare un corrispettivo annuo. La normativa ISO 6523 dice che se un altro soggetto volesse offrire sul mercato lo stesso servizio di registrazione a dominio non potrebbe farlo perché le regole ISO 6523 stabiliscono che per ogni paese debba esserci un unico soggetto per la registrazione a dominio. Non c’è quindi la possibilità di avere un controllo sul prezzo, né di avere un altro servizio alternativo. Quando un servizio è pubblico, gli introiti che il soggetto incamera con il servizio di registrazione, dovrebbero essere controllati nel loro utilizzo, ma in questo caso non c’è controllo pubblico su queste entrate, non si sa come vengono spese…. Il principio dell’antitrust stabilisce che deve qualificarsi come impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Esiste un regolamento europeo che contempla i nomi a dominio e disciplina i nomi a dominio con il suffisso .eu , cioè riferiti a un soggetto che vuole essere identificato come appartenente all’unione europea. Quando vengono inoltrate le domande di registrazione, il soggetto che le riceve le trasmette nell’ordine in cui le ha ricevute (cronologico). Può esserci una sola denominazione assegnata ad un soggetto. Nella scelta dei caratteri che compongono il nome a dominio possono essere impiegate tutte le lettere dell’alfabeto e tutti i numeri da 0 a 9 ed è ammesso anche il trattino. Tutto gli altri simboli non sono ammessi. Il nome a dominio deve avere minimo 3 caratteri, non possono essere registrati nomi a dominio composti da un unico carattere o due caratteri. Il nome a dominio viene considerato un bene , un asset dell’individuo. Quando l’individuo muore, questo asset viene trasmesso agli eredi. Si assegna importanza a questa risorsa informatica (sito internet) poiché rappresenta il “domicilio informatico” di un soggetto. Il sito internet rappresenta un patrimonio e quindi rientra nell’asse ereditario.
Possono esserci registrazioni:
L’individuo è inserito in una società di vetro, i suoi dati possono essere visti da altri soggetti.
Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali
L’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta. L'informativa è data in forma scritta ed elettronica.
I minori non possono prestare il consenso, a volte il consenso viene superato dalle condizioni oggettive in cui si opera:
Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato. Contenuto dell ’informativa :
f) l 'esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato È sempre garantito all’interessato il diritto d’accesso per ottenere le varie informazioni.
Garante per la protezione dei dati personali Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente, nominata dal Governo che ha la funzione di verificare che la normativa sui dati personali venga regolarmente applicata all’interno del territorio italiano. Il Garante ha tre funzioni: consultiva , paragiurisdizionale , regolamentale.
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
Art. 5. Diritto all'informazione e dati personali
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente ; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Il soggetto intermediario è il soggetto che agevola la condotta. Nei media digitali coloro che hanno allestito reti telematiche e che ospitano la possibilità di azioni illecite, è poi difficile risalire a colui che ha compiuto questa azione illecita, in quanto è spesso sotto nickname. La disciplina normativa la colpa è solo dell’autore materiale.
Le attività del soggetto prestatore Il Legislatore comunitario ha individuato tre tipi di attività che possono essere svolte dal soggetto prestatore dei servizi della società dell’informazione. Queste tre categorie sono fisse, sono tassative, cioè tutte le attività del prestatore del servizio della società dell’informazione devono poter essere inserite all’interno di una di queste tre categorie, non ne sono previste altre.
Decreto legislativo 70/2003 del commercio elettronico Art. 14 Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - mere conduit (ora abrogato):
Art.15 Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching (ora abrogato):
Il Legislatore ci dice che in questa attività di caching, colui che mette a disposizione questi programmi che ci consentono di navigare, non è responsabile per le informazioni illecite che stiamo in quel momento visualizzando.
Art. 16 Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting
La memorizzazione stabile viene chiamata hosting ed è quella che viene svolta dai gestori dei social network, Amazon, YouTube, ecc. Ospitano, cioè, delle informazioni in modo stabile che permangono sulla rete e qualunque utente può accedervi in ogni momento da ogni località e con qualunque dispositivo ed essi non è responsabile degli illeciti che si svolgono tramite la piattaforma.
Art. 17 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
Contratti di utilizzazione del computer comprende i rapporti contrattuali che si riferiscono all’acquisizione delle disponibilità dei beni hardware e software che vengono trasferiti per soddisfare precise necessità di prestazioni di tipo informatico. Contratti di servizi informatici si riferiscono alla fornitura di prestazioni informatiche eterogenee tra loro. Coloro che concludono contratti telematici in senso stretto si avvalgono dell’elaboratore elettronico per effettuare le proprie dichiarazioni negoziali che vengono inoltrate attraverso il sistema di reti interconnesse fra loro. Il computer, dopo aver vagliato le condizioni che compongono innumerevoli proposte contrattuali presenti sulle reti di telecomunicazione, seleziona un'offerta e perfeziona il contratto. L’elaboratore comunica e trasferisce una dichiarazione di volontà che è già stata in precedenza inserita ed impressa ab origine dal suo utilizzatore attraverso l’impiego di algoritmi. L’elaboratore non assumerebbe mai di sua autonomia soggettiva slegata dalla dichiarazione di volontà, che rimane imputabile esclusivamente al suo utilizzatore.
La direttiva 31/2000/CE stabilisce le regole che un soggetto che si accinge beni o servizi all’interno di internet deve rispettare à prevede espressamente una disciplina specifica per i servizi della società dell’informazione (servizi che vengono svolti attraverso le apparecchiature informatiche). Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Definizioni
tecnologie necessario per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; d) " destinatario del servizio (utente)": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) " consumatore ": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; f) " comunicazioni commerciali ": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Quando un soggetto vuole offrire un bene o un servizio attraverso la rete telematica deve osservare alcuni obblighi/adempimenti obbligatori che servono per tutelare l’utente della rete (considerato dal Legislatore la parte più debole del rapporto contrattuale e che deve essere difesa). La parte debole del rapporto contrattuale si protegge attraverso gli obblighi formativi, che servono a dare le informazioni all’utente della rete che si accinge a stipulare un contratto. I contratti del commercio elettronico possono definirsi c ontratti telematici in senso stretto o in senso lato. In senso stretto quando l’intera operazione contrattuale è svolta attraverso l’ambiente digitale, anche il bene è digitale. In senso lato quando una parte del contratto, normalmente la sua esecuzione, non si svolge attraverso le reti telematiche.
Decreto Legislativo 70/ Articolo 7
Articolo 12 Informazioni dirette alla conclusione del contratto
il controllo di almeno il 50% più 1 della rete, cosa praticamente impossibile in termini di tempo e poco conveniente in termini energetici. Oggi le blockchain vengono principalmente utilizzate per registrare transazioni di criptovalute, ma possono essere utilizzate e adattate per conservare in sicurezza qualsiasi tipo di dati, che si tratti di memorizzare contratti digitali, cartelle cliniche o addirittura per la creazione di opere d’arte digitali firmate come i cosiddetti non fungible token o NTF.
La blockchain non è riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, non c’è nessuna legge o norma che riconosca la validità o l'efficacia della blockchain. La blockchain è qualcosa che nasce spontaneamente all’interno della comunità scientifica su cui il diritto non si è ancora pronunciato.
NFT L’NFT è una tecnologia basata sulla blockchain che protegge delle creazioni intellettuali digitalizzate. È nato un mercato parallelo delle opere digitali. Sono immagini/fotografie certe e identificate nella loro produzione, possono essere esemplari unici o riprodotte in base alla disponibilità e alla volontà dell’autore delle opere. Si stanno facendo anche delle riproduzioni digitali delle opere esistenti. Ci sono molti investitori che hanno speso denaro per acquistare NFT con la garanzia che quell’opera acquistata è l’unica opera digitalizzata.
Il metaverso Il metaverso è una sorta di second life all’interno del quale ci sono soggetti o beni con cui ciascuno di noi può interagire o fare acquisti in modo completamente digitale. Il metaverso è un mondo parallelo, quasi onirico che accompagna il mondo reale, in cui all’interno ciascuno di noi può avere una presenza. L’utente può interagire all’interno di questo mondo attraverso dei sensori applicati sulle mani e attraverso dei visori che garantiscono una percezione diversa rispetto alla realtà. Il contesto digitale creato attraverso il metaverso non può considerarsi al di fuori del diritto, deve sempre essere considerato come un luogo reale. Qualsiasi comportamento considerato illecito nel mondo reale viene anche considerato illecito nel metaverso.
Le dinamiche contrattuali nelle piattaforme Le dinamiche contrattuali coinvolgono due parti:
Caratteristiche commercio elettronico:
Utilizzare le piattaforme vuol dire trasferire i dati personali e, quindi, permettere che i nostri dati circolino, che vengano trattati e sfruttati. Questo consolidamento del potere impone, dal punto di vista del Legislatore, una regolamentazione. La definizione di piattaforma è una questione che ha interrogato per anni il Legislatore europeo. La conclusione adottata fu quella di dare una definizione che guarda all’attività che la piattaforma svolge. Si definiscono le piattaforme digitali non per quello che sono ma per quello che fanno. Così facendo, la definizione si evolve in continuazione, perché le piattaforme si evolvono in continuazione. Piattaforma intesa come:
Anche dal punto di vista economico e giuridico, le piattaforme hanno delle proprie caratteristiche molto specifiche: → Riduzione dei costi :
Regolamento: le peculiarità della disparità di potere La piattaforma ha più potere perché ha la capacità di raccogliere, analizzare e trattare i dati. I dati che raccoglie le permettono di essere in una posizione di potere rispetto ai propri utenti, perché, da una parte, per quanto riguarda i consumatori, la piattaforma può attrarre sempre di più a sé. Per quanto riguarda i venditori, le piattaforme possono avere dei dati che loro non hanno a disposizione, di conseguenza i venditori diventano dipendenti dalla piattaforma. Le condizioni contrattuali vengono imposte unilateralmente dalla piattaforma stessa. La struttura del mercato è significativa rispetto a questa posizione, perché le piattaforme più note hanno avuto la possibilità di costituire dei veri e propri monopoli. L’ integrazione verticale si ha quando una piattaforma esce dalla dinamica di mero intermediario e diventa a sua volta un concorrente dei venditori.
Il regolamento Platform to Business è intervenuto con delle regole di criteri a tema Ranking delle offerte , utile prima di tutto a permettere che non venga violato il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, poi è significativo perché permette a chi offre un bene/servizio/sito di avere un certo grado di prevedibilità di come il suo servizio/prodotto/sito verrà proposto agli utenti.