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Analisi degli Articoli del Codice di Procedura Penale - Prof. Zacche', Dispense di Diritto Processuale Penale

appunti integrati con il libro

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 08/10/2021

Melissainox
Melissainox 🇮🇹

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ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE.
Qual è la funzione del processo penale?
Ricostruzione del fatto di reato secondo criteri, o limiti, epistemologici (conoscitivi, di cui il processo penale si
serve) e nel rispetto dei diritti fondamentali processuali ed extra- processuali (es. diritto a mentire,
contumacia, a essere presente nel processo, a tacere, difesa, divieto di tortura etc.).
La procedura penale rappresenta un argine contro il potere dello Stato.
Il codice di procedura penale è il codice dei gentiluomini, mentre il codice di diritto sostanziale è il codice dei
delinquenti.
La procedura penale da strumento cognitivo (ricostruzione dei fatti di reato) a mezzo di contrasto all’emergenza
criminalità.
La procedura penale NON nasce a tutela della collettività e metterla in sicurezza, ma come ARGINE contro il potere
dello Stato di pregiudicare i diritti fondamentali dell’individuo (es. mandato di perquisizione, estremi che giustificano
l’attuazione della pena detentiva privativa della libertà personale) e la persona che rende delle dichiarazioni
all’autorità giudiziaria deve renderle con la libertà di autodeterminarsi, senza costrizioni.
Il processo fa fronte ad esigenze di sicurezza della comunità nel senso che può succedere che per garantire la sicurezza
capiti che l’imputato venga tenuto in carcere, e in questo caso, anche se si va contro il principio di presunzione, risulta
giustificato da un’esigenza di pubblico rilievo e di particolare interesse, ma non si parlerà di misura detentiva, la quale
è applicabile solo con la sentenza di condanna definitiva, bensì di misura cautelare.
La legge di procedura penale fissa le regole riguardanti il comportamento che devono tenere le autorità (PM, polizia
giudiziaria, giudice), questo perché si deve tutelare il soggetto debole, ovvero il cittadino, rispetto al soggetto forte
(Stato).
Tra la commissione di un reato e la sua punizione, post- sentenza di condanna passata in giudicato, normalmente
passano tantissimi anni, (dai 2 ai 6 anni) ciò comporta che vi è un’ineffettività tra il tempo della commissione del
delitto e la punizione del colpevole, portando un senso di insicurezza.
Ciò porta il legislatore e i giudici a deformare il processo: visto che la pena è qualcosa che un giorno arriverà, il
processo subisce una sorta di trasformazione, diventa lo strumento per contenere la pericolosità del delinquente, che
però non è ancora tale (in quanto non vi è ancora stato il processo).
I° fenomeno legislativo: per le tipologie di reato si stabiliscono delle regole più flessibili che aumentano i
poteri dello Stato e li introducono nella nostra vita di cittadini;
2° fenomeno nella prassi- sentenze- (interpretazione dei giudici): si interpreta il cpp in maniera a volte molto
rigida o creativa, per contenere il pericolo che deriva dal fatto che una persona sia sottoposta al
procedimento penale, e il giudice dovrà motivare per quale motivo crede che la persona sia colpevole o
commetterà qualche reato.
Esempio: per mettere il soggetto imputato in custodia cautelare, durante la pendenza del procedimento, ci sono dei
requisiti quali gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato).
Struttura del procedimento penale sotto il profilo puramente tecnico.
Sequenza ordinata e progressiva di atti che dalla notizia di reato conducono alla sentenza irrevocabile (di condanna o
di non doversi procedere) con cui si chiude il processo.
Il legislatore nel 1988 ha pensato di strutturare il processo penale in questo modo:
In primo grado vi sono tre segmenti: Indagini preliminari | Udienza preliminare | Dibattimento.
Ognuno di questi segmenti svolge una funzione e ha dei protagonisti.
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ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE.

Qual è la funzione del processo penale?  Ricostruzione del fatto di reato secondo criteri, o limiti, epistemologici ( conoscitivi , di cui il processo penale si serve) e nel rispetto dei diritti fondamentali processuali ed extra- processuali (es. diritto a mentire, contumacia, a essere presente nel processo, a tacere, difesa, divieto di tortura etc.).  La procedura penale rappresenta un argine contro il potere dello Stato.  Il codice di procedura penale è il codice dei gentiluomini, mentre il codice di diritto sostanziale è il codice dei delinquenti. La procedura penale da strumento cognitivo (ricostruzione dei fatti di reato) a mezzo di contrasto all’emergenza criminalità. La procedura penale NON nasce a tutela della collettività e metterla in sicurezza, ma come ARGINE contro il potere dello Stato di pregiudicare i diritti fondamentali dell’individuo (es. mandato di perquisizione, estremi che giustificano l’attuazione della pena detentiva privativa della libertà personale) e la persona che rende delle dichiarazioni all’autorità giudiziaria deve renderle con la libertà di autodeterminarsi, senza costrizioni. Il processo fa fronte ad esigenze di sicurezza della comunità nel senso che può succedere che per garantire la sicurezza capiti che l’imputato venga tenuto in carcere, e in questo caso, anche se si va contro il principio di presunzione, risulta giustificato da un’esigenza di pubblico rilievo e di particolare interesse, ma non si parlerà di misura detentiva, la quale è applicabile solo con la sentenza di condanna definitiva, bensì di misura cautelare. La legge di procedura penale fissa le regole riguardanti il comportamento che devono tenere le autorità (PM, polizia giudiziaria, giudice), questo perché si deve tutelare il soggetto debole, ovvero il cittadino, rispetto al soggetto forte (Stato). Tra la commissione di un reato e la sua punizione, post- sentenza di condanna passata in giudicato, normalmente passano tantissimi anni, (dai 2 ai 6 anni) ciò comporta che vi è un’ineffettività tra il tempo della commissione del delitto e la punizione del colpevole, portando un senso di insicurezza. Ciò porta il legislatore e i giudici a deformare il processo: visto che la pena è qualcosa che un giorno arriverà, il processo subisce una sorta di trasformazione, diventa lo strumento per contenere la pericolosità del delinquente, che però non è ancora tale (in quanto non vi è ancora stato il processo).  I° fenomeno legislativo: per le tipologie di reato si stabiliscono delle regole più flessibili che aumentano i poteri dello Stato e li introducono nella nostra vita di cittadini;  2° fenomeno nella prassi - sentenze- (interpretazione dei giudici): si interpreta il cpp in maniera a volte molto rigida o creativa, per contenere il pericolo che deriva dal fatto che una persona sia sottoposta al procedimento penale, e il giudice dovrà motivare per quale motivo crede che la persona sia colpevole o commetterà qualche reato. Esempio: per mettere il soggetto imputato in custodia cautelare, durante la pendenza del procedimento, ci sono dei requisiti quali gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). Struttura del procedimento penale sotto il profilo puramente tecnico. Sequenza ordinata e progressiva di atti che dalla notizia di reato conducono alla sentenza irrevocabile (di condanna o di non doversi procedere) con cui si chiude il processo. Il legislatore nel 1988 ha pensato di strutturare il processo penale in questo modo:  In primo grado vi sono tre segmenti: Indagini preliminari | Udienza preliminare | Dibattimento. Ognuno di questi segmenti svolge una funzione e ha dei protagonisti.

Divisione in gradi di giurisdizione:  Primo grado (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento)  Appello  Ricorso per cassazione o di legittimità  Rimedi straordinari (es. revisione) PRIMO GRADO. Le indagini preliminari: Comincia dall’acquisizione della notizia di reato all’esercizio dell’azione penale, attraverso la formulazione dell’imputazione. All’inizio, la notizia di reato deve essere VEROSIMILE, cioè con un grado di possibilità molto ampia, che all’esito dell’indagine dovrà essere POSSIBILE e FONDATA, cioè un grado di possibilità che si è andato a restringere. Es. : Tizio sostiene di avermi pagato al prof 100 euro per aver passato l’esame di procedura penale (delitto di corruzione). All’inizio delle indagini l’affermazione dello studente è semplicemente una mera affermazione, cioè una notizia di reato che, se DOVUTO, cioè verosimile, verrà iscritta ad un registro. A questo punto, quindi, le indagini preliminari e la raccolta del materiale probatorio (es. intercettazioni telefoniche, perquisizioni, interrogatori indotti dal PM), servono a trasformare il grado di probabilità della notizia di reato da VEROSIMILE a POSSIBILE.  È verosimile che il prof abbia accettato dei soldi per far passare un esame? SI, ed è idoneo ad essere trascritto a registro e ad aprire un procedimento penale.  È verosimile che un ladro riesca a rubare la luna (fatto non verosimile, impossibile nel mondo dei fatti e di realtà)? NO. NB.: le indagini preliminari NON vanno a determinare la colpevolezza dell’imputato! Protagonisti principali:PM ( art. 112 Cost.),  Polizia giudiziaria ,  Giudice per le indagini preliminari (nelle situazioni più complesse, interviene ad acta, cioè quando richiesto),  Persona offesa del reato (se c’è)  Persona sottoposta alle indagini preliminariDifensori. Caratteristiche: tendenzialmente le indagini sono SEGRETE (sia per i consociati sia per l’indagato); e sono di regola UNILATERALI (fatte senza la partecipazione della persona sottoposta alle indagini- indagato).  Perché? Se l’indagato sa di essere sottoposto a procedimento penale potrà nascondere le prove, così che le indagini preliminari perderebbero la loro efficacia. Es: In relazione ai maltrattamenti della persona anziana, la persona sa di poter essere sottoposta ad un procedimento penale, ma non necessariamente (non lo sa perchè le indagini sono segrete). La polizia si muove senza che la polizia lo sappia. Intercettazione per via telefonica (se so, taccio). Raccogliamo elementi e d informazione che permettono di trasformare da verosimile a possibile. Se non fondata si chiede l’archiviazione, non ci sono elementi idonei per l’accusa. Necessarie se continuare un processo (fase processuale, attraverso esercizio dell’azione penale) o archiviarlo. Queste indagini, ai fini della condanna, sono utilizzabili? Si, perché il giudice per decidere può utilizzare sia il materiale probatorio raccolto dalla polizia, sia escluderlo. Il senso di queste regole è che il processo penale è strutturato in segmenti, ed ognuno svolge una funzione diversa. Le funzioni delle indagini preliminari sono quelle di rafforzare il grado di probabilità di un fatto verosimile, in modo da trasformarlo in possibile. L’esito di queste indagini è duplice: servono a decidere se è necessario avviare un processo o se archiviare e chiudere l’accusa (elementi di non fondatezza dell’accusa). Udienza preliminare:

MODELLI PROCESSUALI: elaborati dalla dottrina. Sistemi accusatorio e inquisitorio. Considerazioni preliminari: Tradizionalmente, la storia del processo penale è ricondotta all’ispirazione di due archetipi fondamentali: paradigma accusatorio e quello inquisitorio, nell’evoluzione storica caratterizzanti rispettivamente il mondo giuridico anglosassone di common law e quello europeo- continentale di civil law, sebbene i due sistemi siano già enucleabili, ad esempio, dalla tradizione giuridica romanistica, a partire dal 1215, quando, nel corso di esso, fu sia promulgata la Magna Charta Libertatum , sia celebrato il IV Concilio del Laterano , a grandiosa chiusura del papato di Innocenzo III, primo disciplinatore della nuova forma di inquisizione pontificia, esercitata a mezzo di legati e affiancatesi alla già esistente inquisizione vescovile. Così, pur considerando che l’astrazione teorica mancherebbe in buona sostanza di una sua piena ed effettiva concretizzazione nell’esperienza giuridica passata o presente, la storia del processo penale è ricostruita schematicamente come la storia dell’alternarsi di questi due modelli e, da un certo punto in poi, con la riscrittura napoleonica del code d’instruction criminelle del 1808, avviata dopo il 1789, del combinarsi di queste due figure (“ sistema misto ”). NB.: si tratta di modelli astratti, quindi nella realtà non esistono modelli processuali esclusivamente inquisitori o accusatori, ma si tratta di caratteristiche. Nella realtà è difficile che in un singolo processo vengano riscontrate tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio o accusatorio. ACCUSATORIO. Caratteristiche:  Libertà di accusa riconosciuta all’offeso del reato: normalmente era la vittima a portare dinnanzi al giudice il supposto autore del reato. Nel tempo, per evitare forme di “vendetta privata”, questa persona che porta l’imputato davanti al giudice si trasforma in PM o procuratore fiscale (monopolio dell’accusa da privata a pubblica).  Ricerca delle prove in mano alle parti (insieme al PM), e non al giudice: esclusione di ogni libertà del giudice nella raccolta delle prove, che devono essere ricercate e portate in giudizio dalle parti accusatrice e dall’imputato, i quali, allorché si tratti di fonti di prova personali, soprattutto costituite da TESTIMONI, procedono altresì al loro esame, formulando direttamente le domande.  Pubblicità e oralità del processo (udienza pubblica)  Durata ragionevolmente breve del processo: gli atti processuali sono compiuti al cospetto del giudice secondo il principio di immediatezza , e si succedono, secondo il principio di concentrazione , in un tempo ristretto e in un medesimo spazio, l’aula di udienza.  Parità di posizione tra le parti : il giudice funge da moderatore impassibile ed è affiancato ad una giuria, la quale, generalmente composta da persone non esperte di diritto, emette un verdetto che è immotivato, ossia, non contiene alcuna giustificazione espressa della decisione; a esso segue eventualmente un segmento procedimentale in cui il giudice provvede a una valutazione della personalità dell’imputato, e a stabilire l’entità della pena.  Libertà dell’accusato durante la pendenza del processo: durante la pendenza del processo l’imputato non è in vinculis, ma è libero. Nello stadio iniziale, l’unico soggetto non privato era il giudice. Solo nel corso dell’evoluzione storica di questo modello venne istituito un ufficio di PUBBLICA ACCUSA, giustificato dalla necessità di evitare due pericoli opposti: il moltiplicarsi degli accusatori o, al contrario, l’impossibilità di procedere per mancanza di accusatori, nonostante l’evidente bisogno di accertare la responsabilità per un accadimento di particolare rilievo sociale o evidente. INQUISITORIO.

Il passaggio alla previsione di una pubblica accusa, inizialmente con funzioni limitate ai reati più gravi, generò uno squilibrio a favore della tutela degli interessi statali e deterioramento dei diritti individuali, pure per la vicinanza organizzativa e culturale che si veniva a creare tra giudice e accusatore, ambedue organi statali. Caratteristiche :  Intervento ex officio del giudice: il giudice, colui che deve decidere, va ad instaurare il processo penale di PROPRIA INIZIATIVA (potere di accusa e decisione riuniti sotto un unico soggetto). Era prevista, altresì, la possibilità per i privati di informare il giudice di fatti di reati, attraverso denunce anonime o segrete, quindi, senza alcuna garanzia di trasparenza,  Libertà del giudice nel raccogliere le prove (compito di istruire la causa e sentire i testimoni): il giudice può raccogliere le prove LIBERAMENTE, indipendentemente dalle richieste dell’accusatore, che può mancare, e dell’accusato;  Segretezza del processo: non soltanto esterna, ma anche sul piano interno, cioè nei confronti delle parti, e specialmente dell’IMPUTATO, il quale poteva anche non sapere di essere indagato e non era assistito da alcun difensore.  Disparità fra giudice- accusatore e imputato: il rapporto processuale non è triangolare, ma vi è un rapporto a due tra giudice- accusatore e accusatore- accusato. L’accusato è visto come uno strumento per ottenere la verità, anche attraverso coercizione fisica e psicologica.  Carcerazione preventiva dell’imputato (metodo per ottenere la confessione del reo). Sistemi processuali e ordinamento politico: La disciplina del processo penale è intesa come “SCIENZA DEI LIMITI DEL POTERE NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE”, e stabilisce gli ambiti e le modalità di esercizio del potere di quest’ultima. Concerne direttamente la regolazione dei rapporti tra i poteri attribuiti agli organi giudiziari e la salvaguardia dei diritti individuali come principi ispiratori di un determinato sistema processuale penale, e per tale ragione, sono strettamente connessi al tipo di ordinamento politico di ciascun Paese, ed infatti, anche inseriti nelle Carte Costituzionali dei diversi Stati, e seguiti dall’orientamento dottrinale. Possiamo concludere definendo il sistema accusatorio come PIU’ SENSIBILE ALLE ESIGENZE DI LIBERTA’ DEL CITTADINO, mentre il sistema inquisitorio tende allo scopo di ASSICURARE COMUNQUE UNA PUNIZIONE PER L’ILLECITO COMMESSO. Non va peraltro ignorato che lo scopo della giustizia penale è di RISOLVERE IL CONFLITTO SORTO CON LA COMMISSIONE DEL REATO, attraverso un triplice movimento di riconciliazione: del reo con sé stesso, della vittima con il reo, ed entrambi con l’ambiente sociale, perciò è da rammentare che questa riconciliazione può essere anche raggiunta impiegando uno strumento diverso dal processo penale dinnanzi ad un giudice terzo, ma attraverso la MEDIAZIONE, la quale agisce sul verdante della comunicazione tra reo e vittima, fondata sul reciproco riconoscimento. SISTEMI MISTI. Come già menzionato, non sembrano attualmente riscontrabili nell’esperienza giuridica concrete realizzazioni di uno dei paradigmi nella sua purezza, e si reputa che esistano effettivamente soltanto quelli che vengono definiti sistemi misti. Si può parlare di sistemi misti in tre sensi:  Uno stesso schema processuale penale comprende un mix di istituti dell’uno e dell’altro paradigma;  Processo di derivazione napoleonica : fino alla fine del Settecento nell’Europa continentale, soprattutto in Francia, il modello delle procedure criminali è quello inquisitorio, della Santa inquisizione, per cui l’amministrazione della giustizia è segreta e solo l’espiazione della pena (ghigliottina etc) è pubblica. Con la rivoluzione francese, c’è una rottura degli equilibri e viene meno l’ancien regime, le assemblee costituenti vogliono cambiare il processo, andando a riprendere il sistema di matrice anglosassone con la giuria (processo pubblico e orale).

Sistema del 1988: SEPARAZIONE NETTA E FUNZIONALE DELLE INDAGINI dalla fase dibattimentale, in cui il dibattimento è orientato sulla ricostruzione del fatto sulla base delle sole dichiarazioni date in dibattimento, mentre le fasi di indagine solo volte alla raccolta del materiale probatorio e di conoscenza.  Indagine preliminare: condotta da un pm che sente la persona informata dei fatti* in segreto senza l’accusato  Udienza preliminare: tutte le carte delle indagini vengono valutate dal gup --------------------------------------------SEPARAZIONE FUNZIONALE DELLE FASI-------------------------------------------------------------  Istruzione dibattimentale: il giudice del dibattimento non sa nulla delle dichiarazioni rilasciate nelle indagini, perché i verbali delle attività investigative raccolti nella relativa fase in indagine non è portata sul tavolo del giudice del dibattimento, il quale deve ricostruire il fatto e stabilire la responsabilità o meno dell’imputato per l’illecito rimproveratogli senza sapere nulla delle dichiarazioni precedenti. Il gd sentirà la persona informata dei fatti (“vergine” dal punto di vista conoscitivo), quindi, per la I volta (il pm lo risentirà per la seconda volta e avrà i verbali a disposizione), in contradditorio pubblico e orale. Si tratta di una separazione intesa come “muro invalicabile”, tuttavia, ci sono delle ipotesi eccezionali:

1. MORTE della persona informata dei fatti: durante le indagini preliminari la persona informata dei fatti dice “ho visto Bianco”, ma poi muore. Il pm l’ha sentito, ma logicamente in questo caso il giudice non potrà sentirlo, per cui la dichiarazione dell’indagine e il materiale probatorio entra nel dibattimento. 2. La persona informata dei fatti dice “Rosso”, viene citato in udienza e dinnanzi il giudice del dibattimento dice “nero”: DICHIARAZIONE DIFFORME. Il giudice può utilizzare in sentenza solo NERO, perché non ha accesso al verbale in linea generale, quindi non sa nemmeno dell’esistenza della dichiarazione difforme in cui testimonia per “rosso” (verbale posseduto dal pm). In questo caso, le parti (accusa e pm) possono contestare la dichiarazione: “hai detto rosso in indagine”. RATIO: Il giudice può utilizzare solo la dichiarazione dibattimentale (contesto pubblico e garantito), ed eventualmente utilizzare la difformità tra le dichiarazioni date in dibattimento e durante le indagini per VALUTARE LA CREDIBILITA’ DELLA PERSONA INFORMATA DEI FATTI (decidere se credergli o meno e motivare tale scelta in entrambi gli esiti -colpevolezza o innocenza-). Le dichiarazioni date dall’imputato durante le indagini (contesto privato), potrebbero essere estorte dagli ufficiali di pg e dal pm in diversi modi. La magistratura che era abituata a governare completamente il processo (nel sistema accusatorio il giudice istruttore era il dominus assoluto e poi il g.d.d. ragionava sull’esito dell’inchiesta svolta dal g.i., reagì al processo penale del 1988 con un RIGETTO: non riuscivano ad adattarsi al nuovo modello processuale, ritenendo che anche la dichiarazione resa durante le indagini poteva entrare nel dibattimento ed essere utilizzata. Vennero sollevate delle questioni di legittimità costituzionale , accolte dalla Corte Costituzionale, e negli anni Novanta generò tantissime tensioni, che vennero confermate quando vennero uccisi Falcone e Borsellino, per cui il legislatore iniziò a considerare il sistema come inadeguato e decise di allentare questa separazione funzionale, andando a concepire delle regole nel processo, andando a moltiplicare e ampliare le ipotesi eccezionali di apertura del “muro invalicabile”.  Una di queste regole fu: quando la persona informata dei fatti cambia versione, il giudice può utilizzare anche la dichiarazione raccolta nella fase delle indagini preliminari; atti di indagini a cui la difesa (imputato) non ha partecipato, e questa ratio va a richiamare il vecchio processo, perché abbiamo un segmento delle indagini preliminari, che attraverso i filtri introdotti si immette nell’istruzione dibattimentale.

 La differenza con il sistema del 1930 (negativa), è che entrava una indagine non svolta dal g.i. ma dal pm, e quindi dalla polizia, così che il giudice si poteva servire di materiali probatori “spuri” e “inquinati” per decidere l’esito della sentenza. Le regole processuali cambiano e il problema del processo è sempre stabilire che cosa si può utilizzare ai fini decisori, dove si è formato quell’atto, quali requisiti ha etc., e le regole sono cambiate e cambiano nel tempo dalla Corte Costituzionale (i giudici potevano sollevargli questioni di illegittimità cost. come nel 1992 con la separazione netta funzionale del 1988) e dal legislatore. In questa cornice vi è stato uno slittamento della discussione, si è smesso di parlare di “processo inquisitorio” ed “accusatorio”, e si è cominciato a parlare di PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO : si capì che fosse indifferente classificare un sistema come accusatorio o inquisitorio, ma fosse fondamentale far sì che gli assetti (indagini e dibattimento) e l’intero processo stesso dovessero essere orientati al rispetto di determinati requisiti e ai principi di giusto processo, che sia un processo spagnolo, italiano, francese di stampo misto o di stampo anglosassone con giuria, a prescindere dalla sua considerazione come inquisitorio o accusatorio. Spostamento del focus : si smette di parlare di modelli astratti, e si inizia a verificare se quello che noi utilizziamo come procedura penale realizza delle regole che siano giuste. I principi di giusto processo sono espressi nella Costituzione , nel diritto dell’Unione (inizialmente competente solo in materia di commercio, ma a partire dal Trattato di Lisbona ha acquisito anche competenza penale), e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1948), che individua e tutela i principi per un “ EQUO PROCESSO ”: divieto della tortura, lavori forzati, di trattamenti disumani e degradanti, si tutela il diritto al silenzio, la pubblicità dell’udienza e all’essere tutelati entro un tempo ragionevole.  Articolo 111 Cost., “giusto processo”:

  1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
  2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità , davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
  3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa ; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
  4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
  5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
  6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
  7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
  8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Questi principi del giusto processo sono di fondamentale importanza: immaginando una scala, alla base abbiamo il codice di procedura penale , che è la legge ordinaria che stabilisce delle regole: come va sentito il testimone, che diritti ha l’imputato, come si celebra l’udienza, dove va inserito il verbale alla fine delle indagini preliminari etc. Nel gradino superiore si trova il diritto dell’unione europea e la convenzione dei diritti dell’uomo, che fissano delle regole e hanno rilevanza nell’ambito del processo, anche europeo.

I soggetti del procedimento. Sono soggetti del procedimento coloro che hanno AUTONOMI poteri di iniziare, condizionare o definire il processo, e distinguiamo: giudice, PM, polizia giudiziaria, la persona sottoposta alle indagini, l’imputato- responsabile civile- ente a cui è rimproverata la responsabilità amministrativa, persona offesa. Sono invece ESTRANEI alla categoria gli ausiliari (ausiliario del giudice, del PM, ufficiale giudiziario, investigatore privato), e i terzi (periti e testimoni). I soggetti del procedimento possono distinguersi in NECESSARI o EVENTUALI.  Ad esempio , nelle indagini preliminari, l’unico soggetto necessario è il PM, mentre potrebbe esserci o mancare gli altri soggetti, quali l’indagato (es. procedimento contro ignoti), e il giudice, il cui intervento in questa fase preprocessuale è prevista dal legislatore solo in casi di necessità di garanzia giurisdizionale. Con riferimento al segmento processuale, invece, sono soggetti necessari il GIUDICE, PM e IMPUTATO, a cui quest’ultimo si affianca sempre il suo difensore. Nell’ambito del genus dei soggetti del procedimento, viene individuata la species PARTI PROCESSUALI , individuabili necessariamente come coloro che esercitano l’azione (penale, civile o amministrativa), o nei cui confronti è esercitata, cioè l’imputato. Colui che esercita L’AZIONE PENALE è il Pubblico Ministero (“ formulazione dell’imputazione ”), ed è una richiesta fatta al giudice, in modo che l’autore di reato venga processato e punito, in quanto responsabile (art. 405 cpp: modalità per l’attuazione dell’azione). Restano, perciò, esclusi la polizia giudiziaria, persona offesa dal reato, difensore, giudice. Le parti processuali eventuali , invece, sono tutte quelle parti che possono intervenire allorché il processo penale includa in sé altre azioni, accessorie rispetto a quella principale (es. querelante, parte civile, l’ente responsabile dell’illecito amministrativo etc.). Libro I- Persone. Titolo I- Il giudice (principi che orientano la giurisdizione). Il processo è organizzato come un TRIANGOLO: al vertice si trova il GIUDICE, in posizione equidistante dalle parti processuali, ai due angoli della base (PM e IMPUTATO). Uno dei primi principi che concernono il giudice, riconosciuto nella Cost. e Convenzioni internazionali è quello del giudice naturale e precostituito. IL GIUDICE PENALE. Al giudice spetta il potere di “ ius dicere ”, cioè di decidere in modo VINCOLANTE, sull’applicazione della legge nel caso concreto sottoposto al suo giudizio. I giudici penali sono classificabili sulla scorta di diversi parametri:  ORDINARI , con il carattere soggettivo di essere istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 102.1 Cost);  STRAORDINARISPECIALI (e specializzati all’interno) In base all’organo i giudici possono essere MONOCRATICI (giudice di pace e tribunale monocratico) o COLLEGIALI (tribunale collegiale, Corte d’Appello, Cassazione). Infine, possiamo distinguere GIUDICE DI MERITO o di LEGITTIMITA’, a seconda che sia consentito oppure no compiere attività probatorie prima della decisione.  Sono giudici di merito : GIUDICE DI PACE, TRIBUNALE e CORTE D’APPELLO;  Il giudice di legittimità è esclusivamente la CORTE DI CASSAZIONE, la quale in genere può decidere esclusivamente in base agli atti. Dicotomia tra fatto e diritto: il fatto viene ricostruito in funzione del diritto, mentre il diritto interpretato alla luce del fatto.

Se considerati come persona fisica, i giudici possono essere inquadrati stabilmente nei ruoli della magistratura ( giudici professionali ), oppure investiti per un tempo determinato della funzione giurisdizionale ( giudici onorari e i popolari ). Sono giudici onorari il giudice di pace e i due “componenti esperti”, generalmente in psicologia, pedagogia o materie affini, che AFFIANCANO i due giudici professionali nel Tribunale per i minori. Sono giudici popolari i sei cittadini italiani chiamati a comporre la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello (artt. 3- 4 l. 10 aprile 1951 n. 287). I REQUISITO. GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO. È uno dei principi fondamentali del giusto processo. All’articolo 25 Cost. viene sancito che: “ nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge ”, e tale articolo risale alla Rivoluzione Francese (1789), perché prima era prassi costituire un giudice ad hoc, dopo che il reo avesse commesso un dato fatto di reato, per giudicare (ARBITRIO del potere giudiziario). Per tale motivo verrà introdotto il PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, il quale verrà adottato anche dallo Statuto Albertino e nella Costituzione del 1948. I termini di “ giudice naturale ” e “ precostituito per legge ”, sono sinonimi?  PROBLEMA INTERPRETATIVO. Il termine “naturale” deriva dalla Costituzione Francese, e durante i diversi periodi storici, fino ad arrivare alla Cost. del 1948 è stato arricchito con l’affiancamento del termine al concetto di “precostituzione”. Ci sono due tesi:  La Corte Costituzionale ritiene che siano da considerare come due termini diversi che significano la stessa cosa (“ endiadi” ).  Parte della dottrina (e alcune sentenze remote della corte cost.) ritiene, invece, che la naturalità è qualcosa di diverso dalla precostituzione. A. Cosa vuol dire precostituito? Il giudice deve essere costituito PRIMA della commissione del reato, così da garantire al cittadino il diritto di CERTEZZA del giudice che lo giudicherà (principio cardine di un sistema democratico). Questo principio di precostituzione opera su due fronti:  regola formale , cioè è la legge che deve fissare quale giudice dovrà decidere la controversia;  regola sostanziale , riguarda la successione temporale delle leggi in materia di processo penale. Quando viene violato il principio della precostituzione sotto quest’ultimo profilo sostanziale? Io oggi commetto una rapina, per cui è competente la Corte d’Assise, per cui se tra due anni scoprono che ho commesso questa rapina sarà la corte d’assise a dovermi giudicare (giudice precostituito per legge). Entra in successione una nuova disposizione di legge nel tempo per cui viene sancito, nel frattempo, che diventerà competente il Tribunale: avendo il diritto alla certezza del giudice, se il legislatore dovesse ridefinire le competenze e andare ad attribuirle al Tribunale, e poi applicarle per giudicare il soggetto che ha commesso il reato, sta violando il principio di precostituzione art 25 cost, perché lo sta andando a creare così a posteriori. B. “Giudice naturale”: vuol dire che è il giudice della commissione del reato che deve giudicare la persona che è accusata di aver commesso il reato in un determinata area territoriale, che è quella dove si è consumato il reato (“ locus commissi delicti ”), perché quel giudice è in grado di cogliere i valori socio culturali coinvolti nel processo. La naturalità è, quindi, il fatto che il giudice debba essere quello del luogo in cui si è consumato (o tentato) il reato.Es.: scopro che mia moglie mi sta tradendo in casa nostra, e come reazione uccido l’amante di mia moglie (delitto passionale). Il giudice naturale da cui verrò giudicato sarà quello in grado di comprendere i valori socio- culturali coinvolti.

La giurisdizione penale è esercitata, nel rispetto esclusivo della legge, dai GIUDICI ORDINARI previsti dall’ordinamento giudiziario (art. 1 cpp). Accanto a costoro, in materia penale operano i GIUDICI SPECIALI costituzionalmente previsti, ossia Corte Costituzionale, per le accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione promosse contro il p.d.r. (art. 134 Cost.), e i tribunali militari, per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate (art. 103 co. 3 Cost.). L’articolo 102 Cost. prevede un divieto nell’istituzione di nuovi giudici speciali, ammettendo però cd. “ sezioni specializzate ”, di composizione esclusiva di magistrati professionali, o di composizione mista, come, ad esempio, le sezioni di corte d’appello per i minorenni. Sono, invece, UFFICI ORDINARI GIUDIZIARI , ma autonomi con competenza propria, i Tribunali per i Minorenni , contemplato ex. art. 1 ord. giud. e istituito presso ogni corte d’appello e sezione distaccata di esso, e i Tribunali di Sorveglianza, costituiti in ciascuna corte d’appello e sez. distaccata di essa, composta da due magistrati professionali e due esperti. Se la giurisdizione penale ordinaria spetta a tutti i giudici penali ordinari, per ogni singolo caso è chiamato a giudicare UN solo giudice, mentre tutti gli altri, pur essendo investiti dal potere giurisdizionale, sono tenuti ad astenersi. Il giudice tenuto ad intervenire nel singolo processo viene stabilito in base alle regole di competenza, le quali devono essere fissate dalla legge ordinaria ex. art. 25 Cost., sulla scorta di criteri oggettivi e tassativi, in modo tale da non lasciare alcun margine di arbitrarietà e imprevedibilità nell’individuazione del giudice competente.  Competenza: ambito entro il quale ciascun giudice esercita la propria sfera di giurisdizione. Non è corretto individuare nella competenza la misura del potere giurisdizionale: se il giudice incompetente fosse privo di potere, la sentenza emessa dallo stesso, dovrebbe considerarsi un atto inesistente e inidoneo a passare in giudicato, proprio perché pronunciata da un soggetto carente di giurisdizione, ovvero “finto giudice”. Il nostro codice, però, prevede che, qualora non sia ritualmente rilevata la sentenza emessa dal giudice incompetente, questa divenga comunque IRREVOCABILE. Precostituzione del giudice e competenza. (Guardo sul libro Vol. II da pag. 12 ss) Premesso che la funzione giurisdizionale penale è esercitata dai GIUDICI ORDINARI, previsti dall’ordinamento giudiziario e assoggettati ai poteri del Consiglio Superiore della Magistratura. Rileviamo che l’ambito entro cui ciascun giudice esercita la propria sfera di giurisdizione è definita dalla COMPETENZA. LA COMPETENZA PUÒ ESSERE:  FUNZIONALE: (tipi di giudice) La competenza funzionale non è espressamente affermata dal codice di rito, ma è una categoria utilizzata da dottrina e giurisprudenza, e coinvolge le varie FUNZIONI svolte dai DIVERSI GIUDICI, nei vari stati, fasi o gradi, con cui è possibile suddividere il medesimo procedimento, oppure con riguardo alle specifiche ATTRIBUZIONI, che vengono compiute da un giudice. Con riguardo ai GRADI del processo abbiamo:  primo grado:giudici ordinari: tribunale ordinario, corte d’assise, tribunale dei minorenni, giudice di pace;  giudici speciali: tribunale militare, e corte costituzionale (giudice di primo e unico grado in quanto il processo costituzionale non prevede impugnazioni);  secondo grado:giudici ordinari: corte d’appello, corte d’assise d’appello, sezione di corte d’appello per i minorenni;  giudici speciali: corte militare d’appello.  terzo grado: unico giudice di legittimità è la Corte di Cassazione.

Con riguardo ai diversi SEGMENTI del procedimento:  giudice per le indagini preliminari - monocratico  giudice dell’udienza preliminare - monocratico  giudice del dibattimento - collegiale o in composizione monocratica  giudice di appello - organo collegiale  giudice di cassazione - collegiale  PER MATERIA: I giudici dibattimentali vengono suddivisi e individuati sulla base di criteri riconducibili alla tipologia o gravità del reato. In origine, nel sistema del 1988, trovavamo il Pretore (monocratico), Tribunale (collegiale, con tre giudici togati) e Corte d’assise (collegiale, con due giudici togati e sei giudici popolari, quindi non è una vera e propria giuria sul modello anglosassone, in composizione mista). Oggi la situazione è cambiata, perché alla fine del 1900, il legislatore ha abrogato la figura del PRETORE, per esigenze di organizzazione della amministrazione della giustizia (anche nel processo civile). Siccome i carichi pendenti erano molti, è stata introdotta la figura del GIUDICE DI PACE , attribuendo al giudice ordinario una grande fetta di processi penali non richiedenti misure detentive e privative di libertà in tal senso (reati meno gravi). Questo pretore, in relazione al codice del 1988, è un pretore diverso da quello del 1930 (sistema misto): nel sistema precedente avevamo un pretore che svolgeva una fase di istruzione (sommaria) e che, all’esito della stessa, all’inizio del dibattimento diventava lui stesso giudice terzo e imparziale, e veniva nominato il PM, per costituire un processo a tre soggetti (imputato, giudice e PM), ma questo assetto creava tantissimi problemi, dati dal fatto che un giudice che ha svolto un’attività istruttoria (iscrizione sommaria), con compiti di accusatore, si è convinto della necessità di un processo, e nel dibattimento, lo stesso, diventa il giudice, andando a compromettere la terzietà ed imparzialità del ruolo di giudice del dibattimento. Nel 1988, il procedimento pretorile (oggi ABROGATO) cambia: le indagini le svolgerà il PM, non il pretore, e all’esito delle indagini il PM decideva se rinviare a giudizio e aprire la fase del dibattimento, o procedere con l’archiviazione. In sostanza, ciò che manca nel sistema pretorile del 1988 è l’udienza preliminare (procedura semplificata), giustificata dal fatto che il pretore tratta vicende meno importanti di quelle che tratta il tribunale, giustificando così una semplificazione delle forme processuali. Riparto delle competenze per materia:Art. 5 cpp, “Assise”: Abbiamo un riparto della competenza per materia a partire da tale articolo, il quale fissa sostanzialmente quando è competente la corte d’assise, cioè per i reati più GRAVI o puniti più SEVERAMENTE dal nostro codice: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni , ESCLUSI i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone , ESCLUSE le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 , secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; e-bis) lesioni personali stradali , anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

  1. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491 , comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.  PER TERRITORIO: La competenza per territorio collega il giudice all’ambito spaziale definito per ciascuna sede giudiziaria. Le regole sono rintracciabili agli artt. 8- 11bis cpp:  Art. 8 cpp:La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato ”. Fissa le regole generali per determinare la competenza bisogna guardare il luogo della CONSUMAZIONE del reato (“ locus commissi delicti ”). La celebrazione del processo nel luogo di consumazione del reato risponde a evidenti ragioni di efficienza, in quanto permette una più immediata e agevole raccolta delle prove per l’autorità indagante e lo stesso imputato, il quale può esercitare più facilmente il proprio diritto di difesa; oltre che permette di celebrare il processo nel luogo in cui è stata violata la base legale della convivenza sociale. NB.: tenere a mente la distinzione tra REATO SENZA EVENTO, consumati con la sola condotta , e REATI AD EVENTO, che si consumano quando si verifica l’evento. Motivo per cui l’ articolo 8 fissa DUE eccezioni , in deroga al criterio del locus commissi delicti:  OMICIDIO: al co. 2 è disposto che se si tratta di un fatto da cui è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione od omissione, per cui se l’omicidio avviene a Monza, ma la vittima viene trasportata in ospedale a Milano, secondo la regola generale al I comma dovrebbe essere competente il giudice di Milano, invece la legge ha stabilito che è il LUOGO in cui è stata commessa l’azione od omissione. Ratio: maggiore materiale probatorio nel luogo in cui è avvenuto il reato.  REATO PERMANENTE: competente il giudice del luogo in cui ha avuto INIZIO la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Es. sequestro di persona: se la persona viene rapita a Milano, anche se poi viene trasportata a Reggio Calabria, la competenza è sempre dei giudici del luogo in cui è iniziata l’azione od omissione. Se si tratta di delitto tentato , comma 4, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a compiere il tentativo.  Art 9 cpp, “Regole suppletive”: quando non si è in grado di stabilire dove è avvenuta la consumazione del reato, entrano in gioco le regole suppletive. Per cui, se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8 cpp, È COMPETENTE IL GIUDICE DELL’ULTIMO LUOGO IN CUI E’ AVVENUTA UNA PARTE DELL’AZIONE OD OMISSIONE.
  2. Se non è noto il luogo indicato nel co. 1, la competenza appartiene al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato.
  3. Se nemmeno in tale modo è possibile stabilire la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero, che per primo ha iscritto la notizia di reato nel relativo registro.  Art 11 cpp, regole che concernono i processi in cui sono coinvolti gli stessi magistrati. Vige la regola che è competente il giudice della Corte d’Appello più vicina, competente per materia.

Es. : sono un giudice di Milano accusato di aver commesso un reato, ai sensi di questo articolo, sarò giudicato dal tribunale di Brescia, perché è la corte d’appello più vicina, sulla base dei parametri stabiliti, cioè relativi alla distanza ferroviaria. La ratio è di non venire giudicati dai propri colleghi (influenzabili o influenzati).

5. PER CONNESSIONE: Si riflette sulle competenze per materia e per territorio (art 15 cpp e 16 cpp): permette l’individuazione del giudice fra quelli astrattamente competenti per ciascun reato quando sia statuita la simultanea trattazione con un unico procedimento di regiudicande fra loro collegate.  Art 12 cpp: prevede tre casi di connessione (DEROGHE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO E MATERIA) a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento. ( Caso di concorso di persone nel reato, art. 110 e 113 cp ). b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. ( Concorso formale di reati ovvero reato continuato , art 81 cp). c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. ( Connessione occasionale o teleologica). Esempi. a) Io e mia figlia (minorenne, o maggiorenne che sia) commettiamo una rapina in banca. La procura procederà contro entrambi: è un caso di connessione? SI, ipotesi lett. a). b) Un’ipotesi di concorso formale di reati è la falsa testimonianza (reato n. 1), in cui accuso di un reato una persona che so che non l’ha commesso (reato n.2, delitto di calugna), o qualsiasi altro reato esecutivo di un disegno criminoso (hp di concorso formale di reati, lett. b)). c) Occultamento di cadavere (delitto di omicidio e delitto di occultamento): hp lett. c). Una volta verificata una situazione di connessione, i procedimenti relativi a tutti gli imputati e a tutti i reati connessi sono di competenza di un UNICO giudice. Quindi, quando si riscontra uno di questi casi di connessioni, avrà dei riflessi sulla competenza per materia e per territorio. IN CHE SENSO?  Art. 15 cpp, eterogeneità: se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte d’assise e altri del tribunale, sarà competente per tutti i reati commessi la CORTE D’ASSISE. Quindi anche il procedimento che sarebbe stato della competenza del Tribunale, viene spostato nelle mani della corte d’assise.  Art 16 cpp, omogeneità: A parità di materia, entra in gioco questo art., il quale sancisce che la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più GRAVE*, e in caso di pari gravità (es. più rapine), il giudice competente per il PRIMO reato. Es. : commetto una rapina a Reggio Calabria, e poi commetto altre rapine sparse per l’Italia (es. una a Mantova e 3 a Milano), le quali sono tutte esecutive del medesimo disegno criminoso. Quale giudice mi deve giudicare? La competenza, di cui all’art. 15 cpp, è paritetica, e se per uno dei delitti (es. una delle rapine commesse a Milano) fosse competente la Corte d’Assise, andrebbe tutto in Corte d’Assise a Milano. Ma, in questo caso, trattandosi di rapine di eguale gravità, e cioè a parità di materia, il codice stabilisce che sarà competente il giudice per il primo reato, quindi, tutte le rapine saranno giudicate dal tribunale di Reggio Calabria, perché c’è un legame della connessione, che comporta una deroga alle regole della competenza. La gravità del reato si definisce:

GIUDICE IMPARZIALE: troviamo la fonte normativa di questo principio ex. art. 111 comma 2:ogni processo si volge davanti a un giudice terzo e imparziale ”. Art. 6 comma 1, Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo:diritto ad un tribunale indipendente e imparziale ”. Terminologia : sono sinonimi o hanno significati diversi?  Imparzialità:  ASSENZA DI LEGAMI (relazionali, parentali, coniugali) con le parti;  INDIFFERENZA RISPETTO ALL’OGGETTO DELLA CAUSA E AL SUO RISULTATO (es. il giudice coinvolto è anche un’azionista dell’impresa corrotta e fraudolenta che si trova a giudicare);  MANCANZA DI PREGIUDIZI attinenti al tema della decisione.  Terzietà: detto che per alcuni autori la terzietà è inglobato nel concetto di imparzialità, e dunque ENDIADI; una fazione opposta, ritiene che la terzietà esprime un concetto diverso: deve essere un giudice che sia EQUIDISTANTE dalle parti, cioè il giudice non deve svolgere dei compiti che spettano alle parti del processo (PM, come pubblica accusa, e DIFENSORE). Nel sistema pretorile del 1930, vizi di legittimità cost. del sistema perché il giudice pretore non era terzo, e con la riforma del sistema, introdotta dal cpc del 1988, si risolve il problema andando a prevedere la fase delle indagini sotto la competenza del PM (separazione), e la riforma dell’art. 111 Cost. in cui la Corte Cost. ha parlato di terzietà del giudice e giudice unico risale al 1999, prima di quel momento non era espressamente previsto come principio, ma lo si doveva ricavare indirettamente.  Indipendenza: tale concetto è ritenuto dalla Corte EU dei diritti dell’Uomo un sinonimo di imparzialità, andando, però, a delineare due tipi di imparzialità:  In senso soggettivo: riferita al foro interiore del giudice (il giudice dimostra di non essere imparziale)  In senso oggettivo: La corte europea va a verificare l’esistenza di situazioni normative, funzionali e organiche, tali da generare agli occhi dell’accusato un dubbio sull’imparzialità del giudice. Esempio di questa imparzialità: il pretore (1930) svolge un’indagine (istruzione sommaria), e dopo l’esito rinvia la persona in giudizio, anche se è totalmente indifferente e non ha alcun tipo di accanimento contro l’imputato, tuttavia, per una situazione normativa, agli occhi dell’accusato non apparirà tale, visto che dopo aver indagato su di lui l’ha rinviato a processo. Motivo per cui, nel rispetto di questa imparzialità in senso oggettivo, il sistema del codice del 1930 non è più utilizzato, e il gip non può essere anche gdd, ma può al massimo, adottare una misura cautelare nei confronti dell’individuo, se nel corso delle indagini emergono gravi indizi di colpevolezza. Nell’art. 6 della CEDU, così come all’art. 111 Cost., è sancito il principio di INDIPENDENZA del giudice, concetto diverso da quello di imparzialità, ed espresso anche ex art. 104.1 Cost., “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”:  ESTERNA: il giudice non può essere sottoposto agli altri poteri dello Stato, e in primis, al potere esecutivo.  INTERNA: i giudici si differenziano tra loro solo per le funzioni esercitate 8giudice di cassazione, d’appello, pm). EXCURSUS: Abbiamo un Consiglio d’Europa, che conta una cinquantina di Stati, e coinvolge anche Stati extra- UE, che ha adottato nel suo seno una convenzione, la CEDU, la quale tutela dei diritti individuali fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’uomo si attiva quando uno di questi diritti fondamentali espressi nell’art. 3 della Convenzione, relativo alle torture e condizioni degradanti, e nell’art. 6 CEDU per i diritti processuali, vengono violati. Alla luce di questa Convenzione gli Stati sono obbligati ad offrire una tutela e devono porre rimedio per la violazione verificatasi. Se ciò non accade, perché mancano gli strumenti di tutela o non sono stati attuati, ne consegue che TUTTI gli stati del Consiglio Europeo (Grande Europa), possono attivarsi.  Es.: Recuso il giudice perché non è imparziale, ma sia la corte d’Appello che la Cassazione si disinteressano.

Ho il diritto di rivolgermi a Strasburgo, perché l’Italia ha violato il mio diritto a garantirmi un giudice terzo e imparziale. La corte se la prenderà con lo Stato (forma di responsabilità sovra nazionale), non con il giudice di riferimento. La Corte Cost., con una sentenza ha introdotto un caso di REVISIONE del processo, cioè di riapertura straordinaria, nel caso in cui venga violata la CEDU, e la Corte Europea l’abbia accertato.  Es.: Una persona dice che è stato picchiato da dei poliziotti: lo Stato deve attivarsi per mettere sotto processo i poliziotti. Se non li punisce, eluso le investigazioni etc., la persona interessata può rivolgersi alla Corte dei diritti dell’Uomo, con un ricorso individuale, con cui accusa lo Stato di aver violato un diritto inviolabile fondamentale. Il rimedio è un indennizzo monetario (strumento risarcitorio tipicamente utilizzato, ad esempio, anche nel caso di una lunga durata del processo). NEUTRALITA’ METODOLOGICA: il giudice non deve coltivare PREGIUDIZI nei confronti dell’imputato, che derivano dall’aver conosciuto in precedenza gli atti relativi alla causa, perché l’imputato è presunto innocente, ed è una costruzione dottrinale nata dalla combinazione con l’art. 111 Cost., e 27 Cost., in tema di imparzialità e indipendenza. A TUTELA di questo principio, il legislatore del 1988, ha compiuto una scelta tecnica, tale per cui all’esito dell’udienza preliminare si formano due fascicoli , uno del DIBATTIMENTO ed uno del PM ( artt. 431 e 433 cpc ).  Art. 431 cpc: nel fascicolo del dibattimento (gdd) entrano pochi verbali formati nel corso delle indagini preliminari, così da non influenzare il suo giudizio e il corso della sentenza (“vergine dal punto di vista conoscitivo”), fondamentale anche per non violare il principio del contraddittorio.  Art. 433 cpc: tutti i verbali relativi alle indagini preliminari e il materiale probatorio confluiranno nel fascicolo del PM Istituto dell’IMPARZIALITA’. I. ASTENSIONE (uguale al processo civile); II. RICUSAZIONE (uguale al processo civile); III. INCOMPATIBILITA’; IV. RIMESSIONE DEL PROCESSO. Andando ad analizzare la disciplina codicistica, posta a presidio dell’imparzialità, viene in rilievo il concetto di INCOMPATIBILITA’, che rende il giudice INCAPACE di svolgere le proprie funzioni in un determinato procedimento. Ai sensi dell’articolo 34 e 35 cpp, l’incompatibilità può derivare da motivi PERSONALI, o dal PRECEDENTE esercizio sia di altri uffici che della funzione giurisdizionale.  Motivi personali: coniugio, parentela o affinità fino al II° grado fra magistrati che abbiano esercitato funzioni, anche separate o diverse, nel medesimo procedimento (art. 35 cpp), al fine di evitare potenziali condizionamenti affettivi derivanti da relazioni particolarmente strette.  Incompatibilità derivanti da una precedente posizione processuale: hp in cui il giudice, nello stesso procedimento, abbia assunto ruoli che devono rimanere distinti dall’ufficio giudicante (pm, pg, procuratore speciale, perito, consulente tecnico, denunciante etc.), art. 34 cpp. I. ASTENSIONE DEL GIUDICE. Istituto del DOVERE DI IMPARZIALITÀ , ex. art. 51 cpc e 36 cpp.

  1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;