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Dispensa integrata da appunti presi durante a lezione e riassunti dei manuali consigliati dal professore. Inoltre sono inseriti molti esempi per apprendere meglio le definizioni.
Tipologia: Dispense
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Qual è la funzione del processo penale? ● Ricostruzione del fatto di reato secondo criteri epistemologici e nel rispetto dei diritti fondamentali ● La procedura penale rappresenta un argine contro il potere dello stato ● Il codice di procedura penale è il codice dei gentiluomini, mentre il codice di diritto sostanziale è il codice dei delinquenti Diversa la funzione del processo civile = redimere le controversie attinenti al diritto privato, ovvero i rapporti di natura privatistica basati sul Codice civile In che senso il processo penale dà attuazione al diritto penale? Se il processo civile fa parte del diritto privato, il diritto penale fa parte del diritto pubblico e quindi il diritto e la procedura penale, avendo a che fare con il diritto pubblico, per la loro attuazione necessitano in modo indispensabile di una procedura che vada ad accertare quanto accaduto = il diritto penale esiste solo nella misura in cui esiste un processo che accerti di chi sono le responsabilità del fatto commesso e si parlerà di reato solo quando, attraverso una sentenza, il giudice andrà a dichiarare tale fatto come reato → il processo penale dà attuazione ai precetti contenuti nel diritto penale Da un punto di vista sostanziale, si dice che la procedura penale sia meno importante del diritto penale, ma in realtà, se la si osserva da un punto di vista sociologico, ad esempio leggendo un giornale, vengono sempre prese in esame principalmente le regole procedurali = ci si chiede dunque cos’è accaduto a chi ha commesso un omicidio? Cosa risulta dalle intercettazioni telefoniche? Etc… → il processo è quindi predominante rispetto al diritto penale Si va a ricostruire la responsabilità del reo ed analizzando la prima frase (ricostruzione del fatto di reato secondo criteri epistemologici nel rispetto dei diritti fondamentali) emergono i seguenti aspetti
Es. se io leggo sul giornale che Tizio è sotto processo, capisco che è nella fase o dell’udienza preliminare o del dibattimento = se invece leggo che Tizio è sottoposto a procedimento penale, nel 99% dei casi si dice che Tizio è nella fase delle indagini preliminare Non è la stessa cosa dire uno o l’altro = la prima fase funziona in un certo modo, le altre funzionano in modo diverso e hanno obiettivi diversi Ognuno di questi segmenti svolge una funzione e ha dei protagonisti
● Il pubblico ministero (PM) = è il titolare delle indagini preliminari, il protagonista principale → svolge alcune indagini da solo ed altre le delega alla polizia giudiziaria È un magistrato che appartiene all’ordine giudiziario = persona che ha superato un esame per diventare magistrato ed il suo braccio armato, il braccio operativo, è la polizia giudiziaria, come sancito all’art. 109 della Costituzione secondo cui La polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero. Essa è costituita da tutti gli appartenenti alle forze di polizia anche se di diversi corpi (Carabinieri, Guardia di finanza, etc.) … ● La polizia giudiziaria può procedere su delega o direttive provenienti dal PM, oppure può procedere autonomamente con atti investigativi ● Il giudice per le indagini preliminari (GIP) = non giudice delle indagini, la preposizione per le è importante perché il giudice non ha alcun compito istruttorio, non raccoglie prove, ma interviene solo in determinati casi quando gli viene richiesto → es. si vuole mettere in carcere la persona sottoposta alle indagini preliminari, il PM deve chiedere a questo giudice I protagonisti necessari sono PM e polizia giudiziaria In questa fase non si parla mai di parti perché non è ancora iniziato il processo Quali sono le caratteristiche tendenziali di queste indagini preliminari? Le indagini per definizione sono segrete per poter esser efficaci, non sono una cosa pubblica = sono segrete in due sensi → sia rispetto all’indagato, sia rispetto ai consociati (rispetto a chiunque) Tendenzialmente le indagini sono segrete = ci sono dei casi in cui questa segretezza cade internamente verso colui che è indagato, ma non esternamente verso i consociati, la comunità → questo caso è l’interrogatorio Case la segretezza interna ma non quella esterna Es. calciatore che usa doping, nessuno lo sa, perché lui continua a giocare e a far uso di doping e le indagini verso di lui vengono portate avanti, fino all’esito che porterà ad una conclusione L’aspetto più importante è che normalmente gli atti di indagine sono unilaterali = sono svolti in assenza dell’indagato e del suo avvocato → si dice quindi che non c’è contraddittorio perché le prove vengono raccolte unilateralmente dal PM Perché è importante il profilo dell’essere unilaterale? Il problema è che il giudice nel dibattimento per decidere si serve di tutte le informazioni raccolte all’interno del procedimento penale, tutto ciò che è accaduto, ma c’è chi potrebbe dire che debba tener conto solo di tutto ciò che è avvenuto in udienza perché quello che è avvenuto in udienza è avvenuto sulla base di prove che sono state raccolte con lui presente Quindi il grosso problema è il rapporto tra i vari segmenti, tra la fase delle indagini ed il dibattimento = nel momento in cui si permette al giudice del dibattimento di utilizzare le dichiarazioni raccolte nel momento delle indagini, stiamo permettendo di utilizzare dichiarazioni che sono state rese segretamente, in maniera unilaterale, in assenza della persona a cui sono rivolte le accuse
Il nostro modello processuale si forma su principi costituzionali, esperienze, sperimentazioni, copiature dall’estero = non tutti i sistemi processuali sono uguali → si combinano in vario modo Nella storia sono stati individuati diversi modelli processuali = hanno caratteristiche tra loro differenti Visti in un’ottica teorica, questi modelli sono riducibili a due paradigmi = il modello accusatorio e il modello inquisitorio → sono solo modelli, non è detto che esistano puri nella realtà ma spesso sono combinati fra loro Nella storia c’è stato un momento nel quale i due hanno convissuto = 1200/1300 → da una parte c’era una giustizia amministrata secondo il modello accusatorio del mondo anglosassone e dall’altra parte un modello inquisitorio sulla base delle indicazioni del mondo canonico Nonostante questi due sistemi fossero già enucleabili dalla tradizione giuridica romanistica, bisogna ricordare come l'origine della consapevolezza della loro separazione viene convenzionalmente fatta risalire al 1215 = nel corso del 1215 venne promulgata da Giovanni Senzaterra la Magna Charta Libertatum e celebrato il IV Concilio del Laterano, a chiusura del papato di Innocenzo III, che fu uno dei primi a disciplinare la nuova forma di inquisizione pontificia affiancata alla forma di inquisizione vescovile già esistente Considerando che l'astrazione teorica manchi in buona sostanza di una propria, piena ed effettiva concretizzazione nell'esperienza giuridica passata o presente, la storia del processo penale è ricostruita schematicamente come l'alternarsi di questi due modelli, ma da un certo momento in poi, ovvero con la stesura del Code d’instruction criminelle, promulgato da Napoleone nel 1808, con le innovazioni introdotte dalla Rivoluzione francese di fine Settecento, questi due modelli hanno iniziato a combinarsi tra loro in varie figure Modello accusatorio ● Libertà di accusa = davanti al giudice viene portato l’accusato per opera di un soggetto privato, cioè chi ha subito il reato → il processo viene instaurato sulla base di una richiesta proveniente dal soggetto che ha subito l’illecito penale Nel tempo questa accusa privata viene sostituita da un’accusa pubblica per evitare la vendetta = questo soggetto pubblico è un organo statale che in origine aveva competenze in materia fiscale ● Ricerca delle prove in mano alla parte privata = idealmente un’accusa cerca le sue prove e le porta davanti al giudice → viceversa, l’accusato raccoglie le sue prove e le offre al giudice La finalità è che il giudice possa decidere sul merito dell’imputazione e sulla fondatezza dell’accusa Esclusione di ogni libertà del giudice nella raccolta delle prove ● Pubblicità e oralità del processo = è un processo pubblico, non si svolge fra le carte raccolte ma è aperto al pubblico → gli atti si estrinsecano attraverso la voce secondo il principio di oralità e vengono compiuti al cospetto del giudice e delle parti conformemente al principio di immediatezza e si succedono secondo il principio di concentrazione in un tempo ristretto e in uno stesso spazio costituito dall'aula di udienza Il mezzo che si utilizza è l’oralità = i testimoni parlano davanti al giudice e il giudice decide sulla base delle prove che sono portate dalle parti ● Decide una giuria popolare = cittadini estratti a sorte che emettono un giudizio di colpevolezza o non colpevolezza → decidono oltre ogni ragionevole dubbio se una persona è responsabile o meno senza dover motivare Non c’è la componente professionale = non c’è un magistrato togato che decide per loro →c’è un magistrato che dirige il dibattimento, blocca le domande non opportune, esclude delle prove… ma non esprime una decisione, funge da moderatore impassibile ● Parità delle parti = il difensore dell’accusato e chi rappresenta l’accusa (privata o pubblica) operano su un piano di parità → non c’è un soggetto che ha più poteri dell’altro ● Libertà dell’accusato durante la pendenza del processo = per tutta la durata del processo, l’accusato non viene privato della libertà personale → la regola è che una persona può andare in carcere solo se condannata Abbiamo visto che nella fase iniziale di questo sistema l'unico soggetto non privato è il giudice, ma nel corso dell'evoluzione storica di questo modello viene istituito un ufficio pubblico di accusa giustificato dall'esigenza di evitare due opposti pericoli
Modello inquisitorio Il passaggio alla previsione di un’accusa pubblica, che inizialmente aveva funzioni limitate ai reati più gravi, generò uno squilibrio a favore della tutela degli interessi statali ed a danno dei diritti individuali, anche per la forte vicinanza organizzativa culturale che si creava tra giudice e accusatore, entrambi organi statali = con questo passaggio si verificò uno slittamento del paradigma accusatorio che portò all'instaurazione di un sistema opposto a quello inquisitorio, delineabile con le seguenti caratteristiche ● Intervento ex officio del giudice = l’istaurazione del processo nasce su volontà del giudice molto spesso da una notizia di reato anonima ● Libertà del giudice nel raccogliere le prove = inizia a istruire la causa contro la persona che è stata denunciata → spontaneamente il giudice, che poi andrà a decidere, raccoglie prove ● Segretezza del processo = la raccolta di prove avviene in completa segretezza sia per l’esterno sia per l’interno → non c’è oralità Le udienze sono in camera di consiglio, quindi sono segrete = il giudice inquisitore sente il testimone segretamente → è un processo scritto perché vengono redatti dei verbali con la documentazione delle dichiarazioni rese dalle fonti di prova orali L’uso della tortura è lo strumento ritenuto necessario ed indispensabile per continuare nella procedura ● Disparità fra giudice-accusatore e imputato = non c’è un PM che accusa, ma lo stesso giudice che istruisce la causa è colui che accusa l’imputato ● Carcerazione preventiva dell’imputato = completa sopraffazione del giudice sull’imputato → è una regola, è il primo atto che compie il giudice Quando si ha a che fare col processo penale, abbiamo a che fare con dei modelli processuali che prendono in considerazione diversi istituti = da come inizia il processo, a chi governa le prove, a come si celebra l’udienza, a qual è la condizione dell’imputato rispetto al processo ovvero se è libero o detenuto, a chi decide la causa, a quali sono i poteri delle parti Ogni ricostruzione fattuale dipende da chi procede, dipende da come si procede, dipende da quali sono le finalità che ci si prefigge = se uso il processo inquisitorio, l’esito del processo sarà in un senso, se invece uso un processo accusatorio l’esito sarà un altro perché ogni modello processuale si riflette sul modo di ricostruire un fatto o di accertarlo Risulta evidente come la disciplina del processo penale sia improntata direttamente alla regolazione dei rapporti tra i poteri attribuiti agli organi giudiziari e alla salvaguardia dei diritti individuali = i principi ispiratori di un certo sistema processuale penale sono strettamente connessi al tipo di ordinamento politico che adotta ogni Paese e questo emerge anche dal fatto che questi principi si ritrovano inseriti nelle Carte Costituzionali di ogni Stato Andando a disciplinare i rapporti tra l'individuo e le autorità le norme processuali stabiliscono quelli che sono gli ambiti e le modalità d’esercizio del potere delle autorità stesse In questa prospettiva, si rileva che ● il modello accusatorio è più sensibile a quelle che sono le esigenze di libertà del cittadino ed è ritenuto l'espressione degli Stati liberal-democratici ● il modello inquisitorio tende allo scopo di assicurare una punizione per l'illecito commesso ed è considerato congeniale per gli Stati autoritari Lo scopo della giustizia penale è quello di risolvere il conflitto sorto a seguito della commissione del reato, attraverso un triplice movimento di riconciliazione
Qual era il problema di questo modello processuale di tipo misto? Essendo già stata fatta un’attività istruttoria in precedenza dove il giudice istruttore aveva già raccolto delle prove, il giudice del dibattimento si chiedeva perché nella fase del dibattimento si dovesse ripetere la stessa attività, perché si dovessero risentire i testimoni = risentire i testimoni avrebbe dato la possibilità all’accusato per la prima volta di vedere negli occhi colui o coloro che lo avevano accusato in fase istruttoria → il giudice riteneva che tutto questo fosse solo una perdita di tempo e di fatto decise di basarsi solo sul leggere i verbali raccolti in fase istruttoria Dal punto di vista del processo, che si occupa di ricostruire il fatto passato e dal metodo che si segue deriva un esito piuttosto che un altro, se il giudice del dibattimento utilizzava i verbali raccolti dal giudice istruttore, significava che stava creando il suo convincimento su verbali predisposti precedentemente, e che quindi stava utilizzando delle prove che si erano formate in assenza dell’imputato, che si erano formate in difetto di contraddittorio, manca la dialetticità = tutto questo cambiava molto la storia, perché quando un testimone veniva sentito unilateralmente e segretamente poteva essere che stava accontentando chi lo stava interrogando Poteva essere che la confessione fosse stata ottenuta in modo garantito, ma il contesto era comunque di segretezza e l’attività inquirente poteva aver pressato il testimone al fine di ottenere quel materiale probatorio In questo sistema napoleonico si credeva di unire modelli accusatorio e modello inquisitorio, ma di fatto il sistema non ha retto perché, soprattutto in Italia, la prassi si è piegata prima in un utilizzo delle dichiarazioni raccolte nell’istruttoria formale e poi negli atti della polizia e così non si avrebbe più avuto un processo democratico, ma un processo di polizia ● Pluralità di modelli processuali all’interno del medesimo sistema processuale = spesso è difficile determinare la peculiare inclinazione dell'ordinamento di un singolo paese, e quasi in ogni stato sono previste differenti modalità processuali a seconda del tipo e della gravità del reato, che vanno perseguite e quindi ci si trova al cospetto non di sistemi in cui sono tra loro intrecciati i caratteri di accusatorietà e di inquisitorietà, ma di ordinamenti al cui interno si collocano una molteplicità di procedimenti a loro volta difformemente ispirati ai due paradigmi fondamentali In Italia, infatti, oltre al procedimento ordinario di primo grado, che in termini di impiego di risorse umane è molto dispendioso e implica spendere tempo, il legislatore del 1988 ha previsto una serie di procedimenti speciali nel libro VI del codice di rito penale = modelli alternativi di definizione del giudizio che sacrificano alcuni dei segmenti del processo ordinario → non tutte le vicende processuali esigono lo stesso livello di garanzie, non sempre è necessario seguire tutto l’iter Alcune volte si sacrifica l’udienza preliminare, altre volte il dibattimento e quindi si decide sul merito dell’imputazione nell’udienza preliminare, altre volte si salta tanto l’udienza preliminare quanto il dibattimento In questa descrizione alcuni di questi giudizi speciali si declinano sul paradigma accusatorio e altri hanno caratteri spiccatamente inquisitori Questi procedimenti speciali sono collocabili lungo un arco che va dall'intesa accusatoria del procedimento direttissimo all'incontro testabile inquisitorio del procedimento per decreto, dove nonostante la distinzione tra accusatore e giudice introdotta nel 1988 a seguito della riforma del nostro Codice penale, l'imputato ha continuato a poter essere condannato a sua insaputa Se è vero che il rito ordinario costituisce l'archetipo al quale quelli differenziati sono rapportati dal legislatore, è altrettanto indubitabile che questi ultimi procedimenti siano destinati a soddisfare la domanda di giustizia, che nella stragrande maggioranza dei casi sono sottoposti all'esame del giudice I procedimenti speciali Il legislatore del 1988 ha disciplinato i procedimenti speciali nel libro VI del codice di rito penale, ossia prima del libro dedicato al giudizio ordinario = rimarcare l'idea che la celebrazione del processo nella sua forma scenografica tipica avrebbe dovuto essere, dal punto di vista statistico, un evento raro, un'ipotesi del tutto eccezionale Tuttavia, nella struttura codicistica, il dibattimento è rimasto centrale = perché è necessaria unità di misura per decidere se avvalersi di uno dei meccanismi alternativi al modello processuale ordinario La loro adozione genera l'elisione di uno o più segmenti dell’ordinaria scansione processuale L'impiego dell'espressione "procedimenti" impone una prima precisazione = il legislatore è ricorso a tale termine nel presupposto che alcuni riti speciali possono essere instaurati nel corso delle indagini preliminari, ma occorre ribadire che da queste si distinguono → mentre le indagini sono preordinate all'esercizio dell'azione penale, l'instaurazione dei procedimenti speciali implica l'avvenuta formulazione dell'imputazione, che segna l'avvio del segmento processuale
In tal senso, si tratta di veri e propri processi Quanto al requisito della "specialità", va colto in relazione alle deviazioni del rito dalla sequenza attraverso cui si dipana il procedimento ordinario di primo grado = può allargarsi fino a ricomprendere situazioni particolari che, per l'assenza fisica di uno dei soggetti necessari del processo, richiedono un'apposita disciplina In sede di riforma, il legislatore del 1988 sentiva la necessità di superare l'esasperante lentezza che caratterizzava il precedente impianto processuale = nel codice del 1930, non solo mancava un'ampia gamma di riti semplificati idonei ad accelerare in modo significativo l'andamento del processo, ma ogni causa che non fosse sfociata in un proscioglimento istruttorio si riversava inesorabilmente nel dibattimento → vi era anche la consapevolezza che il dibattimento riformato secondo i crismi del sistema accusatorio avrebbe comportato un'ulteriore dilatazione dei tempi processuali Sotto il codice del 1930, non esisteva un contraddittorio camerale sulla richiesta del dibattimento e quest'ultimo si riduceva spesso a una verifica a posteriori sugli esiti della precedente attività istruttoria = udienza preliminare e dibattimento, pubblico e orale, luogo privilegiato per l'acquisizione probatoria, avrebbero richiesto senz'altro un maggior impiego di energie processuali → da qui, l'esigenza di prevedere forme di tutela differenziata in grado di permettere una riduzione dei casi di ricorso obbligatorio al procedimento ordinario Nella prospettiva della massima semplificazione ex art. 2 n.1 legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, alla flessibilità delle forme era stato demandato il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'intera compagine processuale = lo svolgimento del processo nel modello tipico sarebbe stato mantenuto ogni volta che, per la complessità della controversia o per le difficoltà di acquisizione probatoria, si fosse resa opportuna la celebrazione del più garantito dibattimento → in attuazione del principio di adeguatezza delle forme, viceversa, ai procedimenti speciali sarebbe spettato il compito di assorbire la maggior parte del carico giudiziario nelle vicende caratterizzate da un quadro probatorio chiaro e completo Fin dall'origine, tuttavia, i procedimenti speciali hanno incontrato svariati ostacoli nell'imporsi = già nei primi anni di vigenza del codice, le procedure semplificate, specie quelle deflative del dibattimento, sono state profondamente segnate dalla giurisprudenza costituzionale Molti degli interventi legislativi successivi hanno tentato di ridare efficienza al sistema, ricalibrando i riti speciali esistenti e arricchendo le possibilità di definizione alternativa del processo con nuovi istituti = l'eccesso di domanda penale, i tempi lunghi del dibattimento, l'impiego dilatorio delle impugnazioni e le stesse disfunzionalità interne ai riti speciali hanno reso, e tuttora rendono, difficile assicurare un'effettiva funzionalità del processo ordinario, garantendo al contempo la sua durata ragionevole I modelli processuali sono diversamente articolati = ci sono procedimenti che si collocano, dal punto di vista della procedura, sul versante accusatorio e altri sul versante inquisitorio Quelli che vertono sul sistema accusatorio sono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, quelli che si declinano sul sistema inquisitorio sono il giudizio abbreviato, il patteggiamento e la sospensione del processo con messa alla prova Giudizi di tipo accusatorio I giudizi di tipo accusatorio portano direttamente al dibattimento saltando l’udienza preliminare Il giudizio direttissimo è connotato da un’indagine estremamente ridotta e dall’assenza degli atti preliminari del dibattimento Il giudizio direttissimo è promosso dal PM a 3 condizioni
Giudizi di tipo inquisitorio Il processo per giudizio abbreviato consiste nel fatto che, terminate le indagini, quando si è all’interno dell’udienza preliminare, l’imputato chiede al giudice dell’udienza preliminare non di sciogliere il dubbio sul decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo a procedere, ma chiede al giudice sulla base degli atti raccolti nella fase precedente, di essere giudicato sul merito dell’imputazione, chiede al giudice di riconoscere se è innocente o colpevole = sta quindi rinunciando al dibattimento pubblico orale, rinuncia a contro esaminare i testimoni Il giudizio abbreviato (articolo 438 cpp) è una richiesta fatta personalmente dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare = chiede al giudice che l’udienza si trasformi in un giudizio sul merito dell’imputazione → chiede che il giudice non decida sul rinvio a giudizio, ma sull’innocenza o colpevolezza Il giudice dà corso al giudizio abbreviato con ordinanza La richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto = la richiesta può essere presentata dopo le conclusioni del PM e, al più tardi, quando il difensore formula le proprie conclusioni Questa domanda può essere di due tipi = richiesta semplice o richiesta condizionata ● Richiesta semplice = l’imputato si limita a dire al giudice di giudicarlo sulla base dei risultati delle indagini preliminari ● Richiesta condizionata = l’imputato chiede al gup di giudicarlo sulla base dei risultati delle indagini ma alla condizione che il giudice dell’abbreviato senta dei testimoni a discarico → il PM può portare prove contrarie Il PM può confutare la richiesta della controparte = l’imputato può poi chiedere l’abbreviato semplice o l’applicazione della pena su richiesta delle parti I parametri che vincolano il giudice sono l’integrazione probatoria = deve essere necessaria e compatibile con le ragioni di economia processuale Non si può chiedere per tutti i tipi di reato = una volta si poteva chiedere anche per i reati puniti con l’ergastolo e la pena veniva ridotta a 30 anni → ora non si può chiedere l’abbreviato per i reati che prevedono come pena l’ergastolo Se a seguito delle attività d’integrazione probatoria emerga un delitto punito con la pena perpetua, il giudice è tenuto a revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e a fissare l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione Viene riconosciuto in capo all’imputato che abbia subito il processo ordinario per un addebito errato in diritto di ottenere uno sconto di pena all’esito del dibattimento senza che sia necessaria una rinnovazione della domanda di semplificazione delle forme processuali = l’effetto premiale va a compensare il ritardo e le maggiori spese processuali sostenute dall’accusato Il giudizio abbreviato si svolge secondo le disposizioni dettate per l’udienza preliminare = il giudice inizia l’assunzione probatoria di entrambe le parti → successivamente le parti procedono alla discussione L’abbreviato si chiede nell’udienza preliminare, prima che si concluda = se il PM chiede l’immediato o per direttissima e quindi si salta l’udienza, non si può più chiedere l’abbreviato? No, la legge afferma che avrebbe ripercussioni sul diritto di difesa → anche in sede di giudizio immediato o direttissimo, l’imputato è ammesso a chiedere il giudizio abbreviato Una volta disposto il rito abbreviato, il nostro giudice può acquisire prove d’ufficio ex articolo 441 comma 5 Perché una persona dovrebbe rinunciare al dibattimento, al contraddittorio alla formazione della prova? Lo incentiva lo sconto di pena in misura fissa di 1/3 per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni se fosse condannato = il beneficio che ha è che in caso di condanna la pena viene ridotta Articolo 438 cpp
_1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
_5. L'imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1- bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
a) Le modalità di coinvolgimento dell’imputato e del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile b) Le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni e le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa La richiesta può essere presentata fino a che non siano formulate le conclusioni in seno all'udienza preliminare oppure fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo Per decidere sulla domanda di semplificazione del rito, una sentenza della Corte costituzionale ha chiarito che il giudice del dibattimento prende visione del fascicolo del PM Come avviene per Il patteggiamento, anche qui la richiesta può essere anticipata nel corso delle indagini preliminari In caso di dissenso, il PM deve enunciarne le ragioni, e l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado Per agevolare la scelta del rito deflativo, il PM può avvisare l'interessato che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova qualora ne ricorrano i presupposti Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova sono esercitate dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, ai quali si rivolge l'imputato affinché venga predisposto un programma di trattamento = all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, l'ufficio competente redige il programma di trattamento, acquisendo su tale progetto il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente presso cui questo è chiamato a svolgere le proprie prestazioni Quando il programma di trattamento prevede il lavoro di pubblica utilità, la durata minima della sospensione è di dieci giorni e la sua durata massima, invece, non può eccedere i due anni quando si procede per i reati punibili con una pena detentiva sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, oppure non può eccedere l’anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria La sospensione comincia a decorrere dal giorno in cui viene sottoscritto il verbale della probazione = nel corso del lasso temporale stabilito dal giudice, l'imputato deve eseguire le prescrizioni e adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie → il termine può essere prorogato, su richiesta dell'imputato, non più di una volta e per gravi motivi Il giudice può autorizzare, con il consenso della persona offesa, il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché l'imputato sia preso in carico I servizi sociali svolgono il compito fondamentale di seguire tutte le tappe del periodo di prova, proponendo anche eventuali modifiche del trattamento Durante il periodo di messa in prova è sospeso ovviamente il processo ordinario, nonché il decorso della prescrizione del reato = il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie Trascorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'organo giurisdizionale dichiara con sentenza estinto il reato se reputa che la prova abbia avuto esito positivo = acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione finale dando avviso alle parti e alla persona offesa → diversamente, il giudice ordina che il processo riprenda il suo corso Nelle ipotesi di grave e reiterata trasgressione delle prescrizioni, di mancata effettuazione dei lavori di pubblica utilità o di commissione di un altro delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, l'organo giudicante revoca l'ordinanza ammissiva del rito Non c'è la possibilità di riproporre la domanda di rito deflattivo una volta che la messa alla prova abbia avuto esito negativo Il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire in caso di condanna successiva alla revoca o al fallimento della messa alla prova, deve detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita = ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto e a 250 € di multa o di ammenda
Il procedimento per decreto ha carattere inquisitorio = es. esco ubriaco e sotto effetti di stupefacenti dalla discoteca e mi ferma la polizia → in questo caso non c’è un processo, ma la semplice guida sotto effetti di stupefacenti ed in stato d’ebrezza rappresenta un illecito penale e quindi è un reato, e la polizia emetterà un decreto penale di condanna con cui verrò arrestato Appartiene ai riti speciali tradizionali = era previsto sotto il Codice penale del 1930 → ha una sua giustificazione nel consentire una più rapida definizione della vicenda processuale perché riguarda reati bagatellari per i quali non è necessario lo svolgimento di un’attività istruttoria Il procedimento per decreto è un rito a contraddittorio eventuale e differito = il PM chiede al giudice per le indagini preliminari che l'imputato e la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria, anche a loro insaputa, siano condannati al pagamento di una pena pecuniaria 🡪 in sostanza, si elide l'udienza preliminare, e la celebrazione del dibattimento è rimessa a una scelta volontaria degli interessati che si possono opporre al provvedimento di condanna pronunciato La rinuncia al dibattimento è incentivata da un trattamento sanzionatorio di estremo favore = il rito speciale comporta una riduzione di quest'ultima fino alla metà, rispetto al minimo edittale La classe dei reati definibili con la procedura semplificata annovera fra di essi anche quelli punibili a querela della persona offesa, che si vanno ad aggiungere agli illeciti procedibili d'ufficio Un ulteriore sprone a prestare acquiescenza al decreto di condanna è giunto dalla l. 23 giugno 2017 n. 103 = ha diminuito la pena pecuniaria da applicare in sostituzione della pena detentiva, portando da 250 a 75 euro il valore giornaliero minimo per convertire in denaro la pena detentiva Viene attivato dal PM con una richiesta motivata e con l’indicazione della misura della pena = la domanda va rivolta al giudice delle indagini preliminari nel termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito l'illecito è iscritto nel registro delle notizie di reato e a essa va allegato il fascicolo con i risultati delle investigazioni → ricevuta la richiesta, l'organo giurisdizionale ne deve valutare l'ammissibilità Nei decreti di condanna devono essere contenuti gli avvisi a causa di nullità = gli interessati hanno diritto di opporsi alla condanna entro 15 giorni dalla notificazione del decreto → il condannato può chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’oblazione o la sospensione del processo con messa alla prova Considerate le sue conseguenze, sono molto importanti i meccanismi per mezzo dei quali gli interessati vengono a conoscenza del provvedimento di condanna = copia del decreto va comunicata al PM e notificata, con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato, e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, va data comunicazione anche al querelante Per incentivarne il più possibile l'acquiescenza, il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie =n divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, o di 2 anni, quando concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole = si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena La condanna inflitta con decreto, benché iscritta nel casellario giudiziale, non è menzionata nei corrispondenti certificati richiesti dall'interessato Quindi la ratio che c’è dietro a questi procedimenti speciali è che, siccome le vicende concrete sono diverse tra loro, non è necessario che per ognuna di essa si facciano tutti i passaggi ordinari del processo penale (indagini, udienza, dibattimento), ma la procedura stessa si può adeguare alla vicenda concreta e si avranno quindi modelli processuali che si declinano in forme accusatorie (direttissimo e immediato) ed altre che si declinano in forme inquisitorie (procedimento per decreto, procedimento per patteggiamento e giudizio abbreviato) Il processo che si celebra senza la presenta dell’imputato, seppur il codice vigente non lo inserisca fra i procedimenti speciali (riservando tale qualifica ai procedimenti nei quali manca almeno uno dei segmenti - ovvero indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio di cui si compone il procedimento), mostra delle peculiari caratteristiche che gli conferiscono una diversa fisionomia rispetto allo schema tipico di quello ordinario = il processo ordinario è basato sui canoni del giusto processo, presuppone come fondamentale espressione del diritto all'autodifesa la partecipazione fisica dell'accusato Nel processo in assenza la mancata presenza dell'imputato è irrilevante ai fini della regolarità processuale = al difensore è comunque vietato il compimento degli atti personali riservati all'assistito
attraverso cui garantire al soggetto ingiustamente dichiarato assente una completa restituzione nei propri diritti difensivi Articolo 420 bis comma 4
4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Il giudice, oltre a revocare l’ordinanza dichiarativa dell’assenza, è tenuto a rinviare l’udienza e l’imputato viene rimesso in termini per l’esercizio alla prova = può chiedere l’acquisizione di atti e documenti, ha diritto a formulare richieste di prova Inoltre, consente la rimessione nel termine dell'imputato per formulare le richieste di abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre omette il richiamo alla sospensione del procedimento con messa alla prova Nel caso in cui l’imputato adduca l’incolpevole mancata conoscenza del processo, la portata dell’onere probatorio è collegata all’articolo 420 bis = l’imputato potrebbe limitarsi ad affermare la mancata ricezione a mani proprie dell’avviso di fissazione dell’udienza per dimostrare l’incolpevole ignoranza in merito alla celebrazione del processo Viceversa, qualora dalla cognizione del procedimento si presumesse la conoscenza del processo o comunque si addossasse all'imputato un dovere di tenersi informato sullo sviluppo procedimentale, risulterebbe complicato per l'imputato provare che la mancata partecipazione al processo sia dipesa da una situazione a lui non addebitabile Il giudizio in assenza presuppone che l'imputato sia conoscenza del procedimento = diversamente, dove non sussistesse alcun fatto sintomatico di tale conoscenza, il giudice deve rinviare l'udienza e disporre che l'avviso sia notificato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria 🡪 qualora la notifica rimanesse infruttuosa, il processo è sospeso L'irreperibilità dell'imputato determina la sospensione del processo, sempre che risulti la regolarità della notifica e non sussista una situazione indicativa della conoscenza del procedimento È poi previsto un sistema di controlli diretto a verificare la permanenza delle condizioni per la sospensione del processo = alla scadenza di un anno o anche prima, qualora ricorrano particolari esigenze, il giudice dovrà disporre nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso 🡪 se le ricerche danno esito positivo, il giudice revoca l’ordinanza di sospensione e fissa la data della nuova udienza IL GIUSTO PROCESSO Abbiamo visto che non esiste un modello di processo ideale che ogni ordinamento, tanto nel tempo quanto nello spazio prevede, ma ci sono dei modelli processuali differenziati = a questa constatazione va affiancato il riconoscimento che, nonostante la pluralità di soluzioni accolte dai diversi paesi, alcuni principi come l'imparzialità del giudice, il rispetto per la persona dell'imputato, la pubblicità delle udienze e l'inviolabilità della difesa, appaiono indefettibili per ogni sistema processuale che non intenda porsi ai margini della comunità internazionale 🡪 questo implica un restringimento delle possibili scelte per il legislatore dei diversi stati e va a suggerire l'individuazione di un criterio discriminante, diverso da quello fondato sull’antitesi sistema accusatorio/sistema inquisitorio tradizionalmente intesa A partire da un certo momento storico è maturata tra gli studiosi del processo penale la consapevolezza che più che essere importante la distinzione tra modello accusatorio e modello inquisitorio, è importante che il processo segua le regole del giusto processo Nel rifare il codice di procedura penale si sono riscritte le regole del processo tenendo presente il modello accusatorio Il problema che giuristi penalisti si ponevano con maggior evidenza era quello concernente il rapporto tra la fase delle investigazioni e quella del giudizio = è stato evidenziato che i caratteri di accusatorietà di un processo in cui il dibattimento si celebra pubblicamente in contraddittorio, mentre l'acquisizione probatoria avviene oralmente alla presenza di un giudice terzo in tendenziale unità di luogo e di tempo ovvero nell'aula di giustizia e nel corso di un'unica udienza, possono essere inevitabilmente inquinati da elementi inquisitori qualora non sia contemporaneamente previsto il principio di separazione delle fasi
A tal proposito occorre non consentire al giudice di emanare la propria decisione anche sulla base di atti compiuti nel precedente stadio investigativo, svolto senza l'intervento dialettico delle parti e non obbligatoriamente ripetuti nella fase del dibattimento Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è sostenuto che le garanzie contemplate dall'art. 6 della CEDU devono essere osservate se e nella misura in cui la loro violazione nella fase iniziale del procedimento penale rischi di compromettere gravemente l'equità del processo prescritta dalla norma suddetta Per l'implicita inidoneità riconosciuta alla modellistica più consueta né la CEDU né il Pidu né la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea indicano una preferenza per il sistema accusatorio o per quello inquisitorio Quello che viene affermato in questi documenti è l'esigenza imprescindibile che la disciplina processuale si uniformi a quello che viene denominato il principio del giusto processo = a partire da un certo momento storico è maturata fra gli studiosi del processo penale la consapevolezza che più che essere importante la distinzione tra modello accusatorio e inquisitorio, è importante che un processo penale segua questo principio I requisiti sono scolpiti dagli articoli della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, del diritto dell’Unione europea (soprattutto la Carta di Nizza, che contiene i diritti fondamentali) ed enunciati anche da altri Atti internazionali sui diritti umani a cui l’ordinamento processuale italiano deve adeguarsi Secondo questi trattati va assicurato che, prima di una pronuncia definitivamente sfavorevole al reo, ogni accusato deve ottenere la fondatezza dell'accusa portata nei suoi confronti, ovvero deve verificare tale accusa attraverso la celebrazione di un processo equo Inoltre, non va dimenticato che influiscono sulla nozione di giusto processo anche le regole relative al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, nonché al diritto alla privatezza, previsti dagli artt. 5 e 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo A questi principi possono essere poi aggiunti quelli statuenti i diritti a un doppio grado di giurisdizione in materia penale e al non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Le scelte del legislatore italiano La Costituzione italiana evita di precisare la propria preferenza per uno dei due paradigmi, ma come gli Atti internazionali sui diritti umani, individua attraverso le proprie disposizioni uno schema procedimentale che risulta conforme al principio del giusto processo, lasciando quindi al legislatore ordinario la scelta degli strumenti per concretizzarlo Già nella sua formulazione originaria, la carta fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, ovvero la Costituzione, contempla espressamente ● la tutela della libertà personale (art. 13) ● la salvaguardia della privatezza (artt. 14 e 15) ● l'inviolabilità del diritto riconosciuto a favore dei non abbienti, di azione e di difesa (art. 24) ● la precostituzione e la naturalità del giudice (art. 25, 1° comma) ● la presunzione di innocenza (art. 27, 2° comma) ● la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, 2° comma) ● il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (art. 102, 2° comma) ● l'indipendenza della magistratura (art. 104, 1° comma) ● il rispetto dell’autodeterminarsi dell’imputato (se voglio collaborare devo esser libero di scegliere, non può esser alterata la mia coscienza) ● il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, 1° comma) ● la possibilità di ricorso in Cassazione contro le sentenze e provvedimenti sulla libertà personale (art. 111, 2° comma) Più chiaramente, con la modifica operata dalla legge costituzionale n.2 del 23 novembre 1999, il testo vigente dell'art. 111 della Costituzione, sancisce in generale il principio di legalità processuale, stabilendo una riserva assoluta di legge per le regolazioni del giusto processo, attraverso cui deve attuarsi la giurisdizione ed impone l'osservanza del contraddittorio tra le parti collocate in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, andando a riprodurre quasi letteralmente quanto contenuto nell'art. 6, 3° comma della CEDU Per quanto riguarda il codice di procedura penale, la scelta del legislatore delegante appare meno neutrale nella determinazione teorica del sistema di riferimento, in quanto nel riformare tale codice, il preambolo dell'art. 2 della legge delega n.81 del 16 febbraio 1987 prescrive che il codice “debba attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio” = perché dal punto di vista delle libertà individuali è il modello più