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Appunti Istituzioni di diritto commerciale Butturini università di Verona, Appunti di Diritto Commerciale

Appunto di diritto commerciale in preparazione per l'esame, università di verona

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/01/2019

melamelahiq
melamelahiq 🇮🇹

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DIRITTO PRIVATO
Istituzioni: fondamenti della conoscenza
Diritto: insieme di norme giuridiche con sanzioni amministrative, penali, private o civili in caso di violazione delle stesse. Queste sono
regolate dallo Stato e gestite dal giudice. Ciò distingue le norme giuridiche da altre tipologie di norme (religiose, di galateo...)
Lo scopo del diritto è quello di risolvere i conflitti tra soggetti. Esso garantisce dunque una pacifica sopravvivenza.
Diritto Commerciale: attinente ai soggetti del commercio, più in particolare è il Diritto delle Imprese e delle Società.
Diritto Privato/Civile: ci permette di conoscere le basi per comprendere il Diritto Commerciale.
Norme Giuridiche
Sono le unità elementari dell'ordinamento. Un articolo, ad esempio, può contenere più norme.
[art. 2043] → “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.”
E' diviso in fattispecie e disciplina.
Le norme sono astratte e generali, ossia contengono regole precostituite.
Sentenza: concretizzazione di alcuni comandi astratti attraverso lo Stato.
OBBLIGO: contrario del diritto
FONTI DEL DIRITTO: LEGGI, REGOLAMENTI E USI.
appartengono all'Ordinamento Giuridico: insieme delle norme giuridiche applicabili nel nostro Stato (sia emanate dallo Stato Italiano sia
quelle dell'UE)
DIRITTO PRIVATO: Da entrambi i lati ci sono i privati.
DIRITTO PUBBLICO: Da un lato c'è un privato e dall'altro lo Stato in tutte le sue articolazioni.
DIRITTO OGGETTIVO: Insieme di norme.
DIRITTO SOGGETTIVO Il titolare è tutelato al raggiungimento di un certo risultato dall'ordinamento. Il diritto soggettivo tutela il bene
della vita e la pretesa del soggetto. Può essere assoluto o relativo. E' differente dall'interesse legittimo. Quest'ultimo è infatti il diritto
alla regolarità di una pubblica amministrazione.
POTERE: diritto nei quali il destinatario non ha un obbligo ma una soggezione. (es.: potere di recesso di un contratto). Il potere
modifica la realtà giuridica.
SOGGEZIONE: particolare tipo di obbligo.
Fonti di Cognizione: strumenti attraverso i quali possiamo conoscere le norme giuridiche (es.: Gazzetta Ufficiale)
Fonti di Produzione: atti che sono ritenuti idonei a formulare norme dall'ordinamento.
Costituzione/regolamenti UE/trattati/direttive
--------------------------------------------------------
Legge, d.lgs., d.l., d.pr., r.d
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Leggi regionali
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Regolamenti
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Usi
I trattati UE sono ritenuti le fonti più forti del nostro ordinamento.
La Legge Costituzionale può modificare la Costituzione, eccetto la scelta della Repubblica la quale è irreversibile.
-Decreti Legge (D.L.): emanati in caso di urgenza ed estrema necessità. Questo atto ha forza di legge provvisoria fino alla conversione
in legge da parte delle due Camere del Parlamento (validità di 60gg).
-Decreti Legislativi (D.LGS.): una legge delega proposta dal Parlamento limita e disciplina le scelte provvisorie del Governo [art. 76]
-Decreti Presidenziali (D.PR.)
-Regi Decreti (R.D.): emanati durante la monarchia ed equipollenti alle leggi (es.: Codice Civile e Legge Fallimentare).
-Leggi Regionali: ambito applicativo territorialmente limitato.
-Regolamenti: fonte normativa che proviene dall'esecutivo (Regolamenti ministeriali o interministeriali).
-Usi: consuetudini che svolgono un ruolo secondario nel nostro ordinamento.
Antinomie: conflitti normativi, contrasti da fonti del diritto. Possono essere risolte per metodo cronologico (la fonte successiva abroga
quella precedente) o per metodo gerarchico.
METODO GERARCHICO
-Conflitto Legge-Costituzione: se ne occupa la Corte Costituzionale. Il processo inizia solo su istanza di un altro giudice (giudice “a
quo”) che opera un primissimo vaglio.
Eccezione manifestamente infondata→ Sindacato accentrato: il giudice ha la sola possibilità di bloccare le eccezioni “fasulle”.
Eccezione non manifestamente infondata→ ci si appella alla Corte Costituzionale che provvederà al controllo dell'eccezione e a una
possibile espunzione della norma dall'ordinamento giuridico.
-Conflitto Legge-Trattato: si parla di Sindacato Diffuso→ spetta a ogni singolo giudice (modello anglosassone) decidere se la norma
interna è conforme a quella europea.
(es.: Commissione Tributaria)
In questo caso si ha una disapplicazione della norma interna confliggente con quelle europee. La norma, dunque, di per sé resta in
vigore.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE: capire cosa significano le parole utilizzate dal legislatore.
es: [art. 2043], Risarcimento per fatto illecito] → Capire se la FATTISPECIE CONCRETA corrisponde alla FATTISPECIE ASTRATTA e,
in caso positivo, applicare la DISCIPLINA.
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DIRITTO PRIVATO

Istituzioni: fondamenti della conoscenza Diritto: insieme di norme giuridiche con sanzioni amministrative, penali, private o civili in caso di violazione delle stesse. Queste sono regolate dallo Stato e gestite dal giudice. Ciò distingue le norme giuridiche da altre tipologie di norme (religiose, di galateo...) Lo scopo del diritto è quello di risolvere i conflitti tra soggetti. Esso garantisce dunque una pacifica sopravvivenza. Diritto Commerciale: attinente ai soggetti del commercio, più in particolare è il Diritto delle Imprese e delle Società. Diritto Privato/Civile: ci permette di conoscere le basi per comprendere il Diritto Commerciale. Norme Giuridiche Sono le unità elementari dell'ordinamento. Un articolo, ad esempio, può contenere più norme. [art. 2043] → “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” E' diviso in fattispecie e disciplina. Le norme sono astratte e generali, ossia contengono regole precostituite. Sentenza: concretizzazione di alcuni comandi astratti attraverso lo Stato. OBBLIGO: contrario del diritto FONTI DEL DIRITTO: LEGGI, REGOLAMENTI E USI. appartengono all'Ordinamento Giuridico: insieme delle norme giuridiche applicabili nel nostro Stato (sia emanate dallo Stato Italiano sia quelle dell'UE) DIRITTO PRIVATO: Da entrambi i lati ci sono i privati. DIRITTO PUBBLICO: Da un lato c'è un privato e dall'altro lo Stato in tutte le sue articolazioni. DIRITTO OGGETTIVO: Insieme di norme. DIRITTO SOGGETTIVO Il titolare è tutelato al raggiungimento di un certo risultato dall'ordinamento. Il diritto soggettivo tutela il bene della vita e la pretesa del soggetto. Può essere assoluto o relativo. E' differente dall'interesse legittimo. Quest'ultimo è infatti il diritto alla regolarità di una pubblica amministrazione. POTERE: diritto nei quali il destinatario non ha un obbligo ma una soggezione. (es.: potere di recesso di un contratto). Il potere modifica la realtà giuridica. SOGGEZIONE: particolare tipo di obbligo. Fonti di Cognizione: strumenti attraverso i quali possiamo conoscere le norme giuridiche (es.: Gazzetta Ufficiale) Fonti di Produzione: atti che sono ritenuti idonei a formulare norme dall'ordinamento. Costituzione/regolamenti UE/trattati/direttive


Legge, d.lgs., d.l., d.pr., r.d

Leggi regionali

Regolamenti

Usi I trattati UE sono ritenuti le fonti più forti del nostro ordinamento. La Legge Costituzionale può modificare la Costituzione, eccetto la scelta della Repubblica la quale è irreversibile. -Decreti Legge (D.L.): emanati in caso di urgenza ed estrema necessità. Questo atto ha forza di legge provvisoria fino alla conversione in legge da parte delle due Camere del Parlamento (validità di 60gg). -Decreti Legislativi (D.LGS.): una legge delega proposta dal Parlamento limita e disciplina le scelte provvisorie del Governo [art. 76] -Decreti Presidenziali (D.PR.) -Regi Decreti (R.D.): emanati durante la monarchia ed equipollenti alle leggi (es.: Codice Civile e Legge Fallimentare). -Leggi Regionali: ambito applicativo territorialmente limitato. -Regolamenti: fonte normativa che proviene dall'esecutivo (Regolamenti ministeriali o interministeriali). -Usi: consuetudini che svolgono un ruolo secondario nel nostro ordinamento. Antinomie: conflitti normativi, contrasti da fonti del diritto. Possono essere risolte per metodo cronologico (la fonte successiva abroga quella precedente) o per metodo gerarchico. METODO GERARCHICO -Conflitto Legge-Costituzione: se ne occupa la Corte Costituzionale. Il processo inizia solo su istanza di un altro giudice (giudice “a quo”) che opera un primissimo vaglio. Eccezione manifestamente infondata→ Sindacato accentrato: il giudice ha la sola possibilità di bloccare le eccezioni “fasulle”. Eccezione non manifestamente infondata→ ci si appella alla Corte Costituzionale che provvederà al controllo dell'eccezione e a una possibile espunzione della norma dall'ordinamento giuridico. -Conflitto Legge-Trattato: si parla di Sindacato Diffuso→ spetta a ogni singolo giudice (modello anglosassone) decidere se la norma interna è conforme a quella europea. (es.: Commissione Tributaria) In questo caso si ha una disapplicazione della norma interna confliggente con quelle europee. La norma, dunque, di per sé resta in vigore. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE: capire cosa significano le parole utilizzate dal legislatore. es: [art. 2043] , Risarcimento per fatto illecito] → Capire se la FATTISPECIE CONCRETA corrisponde alla FATTISPECIE ASTRATTA e, in caso positivo, applicare la DISCIPLINA.

INTERPRETAZIONE

INTERPRETAZIONE ANALOGICA (o applicazione analogica): ci sono due fattispecie simili, una disciplinata e l'altra no. E' necessario chiedersi de la disciplina dell'una vale anche per l'altra. (es.: cessione di azienda, cessione di quote) RESTRITTIVA [art. 2598] ESTENSIVA [art. 3]

INTERPRETAZIONE AUTENTICA: interpretazione della norma data dal legislatore. Essa avviene per legge. Il legislatore chiarifica come interpretare la norma precedente. INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: interpretazione data alla norma da chi studia le norme giuridiche. INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE: interpretazione data alla norma dai giudici. Normalmente è più rilevante rispetto a quella dottrinale. Due concetti importanti del diritto sono:

  1. PERSONA PERSONA FISICA: ognuno di noi Due capacità: -giuridica: capacità di essere titolari di diritti e di obblighi (titolarità). Si acquista con la nascita, si perde con la morte. -di agire: capacità di esercitare gli stessi diritti e obblighi (esercizio). Si acquista con la maggiore età. Incapaci Legalmente - (INCAPACITA' LEGALE: incapacità che il terzo contraente è in grado di comprendere perfettamente)
  2. minore (eccetto in ambito lavorativo e di stipulazione di contratti di lavoro dove la capacità di agire scala a 16 anni o addirittura a 14 anni).
  3. interdetto [art. 414] (è necessario un provvedimento del giudice per dichiarare questo stato legale) – la LEGGE stabilisce che l'interdetto non può compiere atti.
  4. inabilitato [art. 415] (è necessario un provvedimento del giudice per dichiarare questo stato legale) – la LEGGE stabilisce che l'inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione.
  5. beneficiario di un'amministrazione di sostegno (il provvedimento dell'amministratore di sostegno stabilisce ciò che è in grado di fare il beneficiario). Incapaci Naturali (INCAPACITA' NATURALE: incapacità di intendere e di volere. Di per sé potrebbe riguardare chiunque, il terzo contraente non è detto che comprenda. L'incapacità non è riconosciuta del tutto dalla Legge a differenza dell'incapacità legale). PERSONA GIURIDICA : società di capitali, associazioni riconosciute, tutte le fondazioni. E' una creazione dell'ordinamento, ossia la persona giuridica è un'etichetta che l'ordinamento giuridico mette su determinate entità. L'unica cosa che hanno in comune i 3 esempi precedenti è la formalità (ad esempio la registrazione al Registro Imprese per una società capitale o alla Regione per le associazioni riconosciute). E' un qualcosa di molto convenzionale poiché è l'ordinamento che stabilisce le condizioni per essere ritenuto Persona Giuridica.
  6. BENE/BENI [art. 810] → “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” → La nozione di bene è collegata a quella di diritto. (es.: l'aria non può formare oggetto di diritti, quindi l'aria, così come il sole, è una COSA). I vari tipi di interpretazione sono combinabili tra loro. Un'interpretazione estensiva o restrittiva può essere dunque anche autentica/ dottrinale/ giurisprudenziale. [art. 812] → Distinzione dei beni: legge circa la circolazione dei beni. Beni MOBILI Beni IMMOBILI: la compravendita deve essere fatta, pena la nullità, per iscritto. FUNGIBILI: beni che possono essere agevolmente sostituiti da un altro bene (ll denaro è il bene fungibile per eccellenza) INFUNGIBILI: possiede una propria unicità, identità, proprietà (es: opera d'arte) DIRITTO DI PROPRIETA': è il principale diritto reale poiché è il diritto verso cui puntano le persone solitamente. Il proprietario di un bene ha tutte le facoltà (concesse dell'ordinamento) su quel bene. [art. 832] → Contenuto del diritto: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.” godere: rapporto diretto con la cosa, può fare ciò che vuole con il bene; disporre: vendere esclusivo: riservato solamente al proprietario. [art. 833] → Atti emulativi: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.” L'utilizzazione dei propri diritti al fine di ledere il diritto altrui non è permesso. POSSESSO: E' un dato di fatto, è una relazione diretta tra il soggetto e la cosa. Implica uno stato soggettivo. Esercizio del diritto di proprietà. [art. 1140] → “Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.” Detenzione: possesso di un'altra persona della cosa riconosciuto dal proprietario/titolare. La differenza sta nell'animus, il possessore si comporta come se fosse proprietario anche se in realtà non lo è, il detentore gode del riconoscimento del proprietario. La proprietà si può acquistare a titolo: DERIVATIVO: quando si acquista in base a un contratto o a una successione ereditaria. ORIGINARIO: il proprietario diventa tale per un rapporto diretto che pone con la cosa, a prescindere dunque da un precedente titolare. (es: qualcosa preso vicino ad un cassonetto) USUCAPIONE: acquisto a titolo originario che presuppone un possesso prolungato nel tempo, con determinati requisiti e che trasforma il non proprietario in proprietario. Possesso qualificato: continuato nel tempo [art. 1158], pacifico e non clandestino [art.1163] [art. 1153] → Effetti dell'acquisto del possesso: “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.” [art. 1182] → Luogo dell'adempimento: “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e' determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione e' sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e' diverso da quello che il creditore aveva quando e' sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.” MORA DEL DEBITORE Mora=ritardo [art. 1219] → Costituzione in mora: intimata dal creditore al debitore per iscritto. Si può fare con la prova di inadempimento o ritardo. [art. 1221] → Effetti della mora sul rischio: “Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.” 1° effetto della costituzione in mora: il risarcimento di danno comprenderà anche i casi fortuiti derivanti da causa non imputabile. [art. 2943, comma 4] → Interruzione da parte del titolare: “La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.” 2 o effetto della costituzione in mora: interrompe la prescrizione. CONTRATTO [art. 1321] → Nozione: “Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” E' una fonte delle obbligazioni. E' un rapporto giuridico-patrimoniale. Il contratto è un accordo attinente solo ad accordi di ordine patrimoniale. (es.: il matrimonio non è un contratto, da esso derivano obblighi non obbligazioni). [art. 1322] → Autonomia contrattuale: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” Libertà di scelta di contrattare o concludere un contratto (l'eccezione è data dal monopolio, nel quale non vi è scelta). Comma 1: il contenuto del contratto è determinabile in modo libero, entro i limiti della legge. Comma 2: le parti possono concludere i cosiddetti “contratti atipici”, purché siano diretti a realizzare interessi che non sono in conflitto con il nostro ordinamento giuridico (interessi meritevoli). es.: “contratto di portierato” → si mescolava un contratto di lavoro e un contratto di locazione. PARTE → è definita come un “centro di interessi”, il quale potrà essere rappresentato da una o più persone. (es.: contratto di compravendita, è un contratto bilaterale anche se sono presenti più persone al tavolo della trattativa. Dunque la parte non identifica sempre una sola persona). CONTRATTI PLURILATERALI → contratto dove sono presenti più di due centri d'interesse (es.: contratto di società). [art. 1324] → Atti unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.” (es.: recesso, è un atto unilaterale che ha come effetto quello di sciogliere un rapporto contrattuale) (es.: procura, atto che investe qualcuno del potere di rappresentanza) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO [art. 1325] → Indicazione dei requisiti:

  1. l'accordo delle parti [art. 1326] → Conclusione del contratto: “Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.” [art. 1327] →Esecuzione prima della risposta dell'accettante: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.” In caso di urgenza, l'esecuzione preventiva all'accettazione vale essa stessa come accettazione. [art. 1333] → Contratto con obbligazione del solo proponente: “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.” (es.: fideiussione, qualcuno che garantisce il vostro debito) [art. 1335] → Presunzione di conoscenza: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.”

Si presume integrata la conoscenza dell'accettazione al momento dell'arrivo al destinatario. [art. 1339] → Etero-integrazione dell'accordo: “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.” Deroga al principio dell'autonomia contrattuale. Ad esempio, se la legge stabilisce il prezzo di un determinato bene, quel prezzo sarà automaticamente parte integrante del nostro contratto.

  1. la causa → condizione economico-sociale del contratto. La causa descrive l'utilità di quel contratto. La causa serve a capire se ogni attribuzione patrimoniale sia giustificata. (es.: nel contratto di compravendita, la causa è lo scambio di una cosa ad un determinato prezzo). N.B.: La causa differisce dal MOTIVO, il quale è il movente soggettivo per il quale si conclude un contratto. Normalmente il motivo non è rilevante.
  2. l'oggetto [art. 1346] → Requisiti: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.” Può essere un bene, un diritto, una prestazione. E' ciò che le parti si preoccupano di dare/effettuare a seconda dei casi. L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. (es.: in un contratto di compravendita gli oggetti sono il bene e il prezzo) Possibilità dell'oggetto: -materiale → concreta possibilità di fare uso di quel bene in un quel determinato contesto storico (es.: viaggio sul Sole) -giuridica → possibilità di fare uso di quell'oggetto (es.: vendita dell'Arena di Verona) Illiceità dell'oggetto (es.: droghe) Determinatezza dell'oggetto: l'oggetto è già stato identificato o è possibile identificarlo. (es.: prezzo non chiaro, caratteristiche dell'oggetto specificato solo in parte)
  3. la forma (quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità). La mancanza della forma vizia il contratto. Forma ab substantiam: forma richiesta per la sostanza, per la validità del contratto. Forma per la prova: il contratto non deve essere scritto per produrre effetti, ma al fine di provare la sua esistenza davanti a un giudice in caso di complicazioni. Forma per la pubblicità: forma richiesta per trascrivere l'atto nei registri immobiliari o nel Registro delle Imprese. INVALIDITA' DEL CONTRATTO E' un termine generale, causato da un “vizio genetico” che scaturisce la nullità o l'annullabilità del contratto. Entrambe derivano dalla contrarietà a norme imperative. NULLITA' → sanzione di carattere generale. .Fattispecie. [art. 1418, comma I] →Causa di nullità del contratto: “Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.” Un contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo diversa disposizione di legge. Una norma imperativa è una norma che non ammette una diversa volontà delle parti o dei privati, può essere espressamente imperativa o implicitamente imperativa. Nel secondo caso, vanno a toccare i cosiddetti interessi generali: vanno oltre alle parti del contratto e appartengono a una serie indeterminata di soggetti. “salvo diversa disposizione”: la legge può prevedere una conseguenza diversa. Essa può consistere anche in una specifica conseguenza di annullabilità. Può essere anche una conseguenza che non sta sul piano negoziale, una conseguenza che va al di là dell'invalidità del contratto stesso (es.: norme fiscali che possono includere una sanzione amministrativa o penale in caso di violazione). Comma II→ “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.” Norma per lo più interpretativa, contiene esplicazioni del principio generale del primo comma. Manca un elemento essenziale del contratto, di cui dell'art. 1325. Mancanza di accordo → es.: violenza fisica. Mancanza di causa → astrattamente ha una causa ma è privo di causa in concreto. Mancanza dell'oggetto → in particolar modo nei formulari c'è la possibilità che il contratto sia carente della voce “oggetto”. Mancanza della forma → il contratto è carente della forma. [art. 1343] Causa illecita → “La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.” Ci stiamo interrogando sul legame presente tra le prestazioni. es.: contratto di protezione (contraria a norme imperative), contratto di prostituzione (buon costume), contratto con cui ci si impegna a non votare (ordine pubblico). [art. 1344] → Contratto in frode alla legge: “Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.” L'elusione di una norma imperativa è equiparata alla causa illecita. Rispetta alla lettere la legge, ma viola la ratio e lo spirito della legge. [art. 1345] → Motivo illecito: “Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.” Comune alle parti ed esclusivo. Il motivo soggettivo che normalmente non è tenuto in considerazione del diritto privato, diventa illecito se condiviso da entrambi le parti. [art. 1346] → Requisiti: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.” (o mancanza dell'oggetto ritornando all'art. 1325). .Disciplina.

Clausole contrattuali relative agli effetti. Elementi accidentali. Termine: avvenimento futuro e certo. Condizione: [art. 1353] → contratto condizionale: “Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.” Il contratto condizionale si ha quando le parti subordinano l'efficacia (condizione sospensiva – es.: fondo attualmente non edificabile) o la risoluzione (condizione risolutiva – es.: fondo con contratto di locazione) del contratto. [art. 1354] →Condizioni illecite o impossibili: “E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.” E' nullo il contratto sospensivamente o risolutivamente condizionato se questo è viziato da illecito (contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon senso). Comma II → “La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta.” La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se fosse risolutiva si ha come non apposta. Questa norma è utile per il principio di conservazione dell'atto giuridico. [art. 1355] → Condizione meramente potestativa sospensiva: “E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.”

Istituto della rappresentanza. Ricaduta degli effetti del contratto su un soggetto diverso da quello che lo stipula. Parte formale/stipulante: chi partecipa alla stipulazione del contratto Parte sostanziale: chi avrà gli effetti di quel contratto. La rappresentanza è la spendita del nome altrui, cioè il compiere atti giuridici in nome di un'altra persona. Fonti della rappresentanza [art. 1387] → “Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.” Rappresentanza legale→ è stabilita dalla legge (es.: i genitori per i minorenni) Rappresentanza volontaria → trova fonte nella volontà dei soggetti Una sottospecie è la rappresentanza organica, quella degli amministratori di una società. procura: atto unilaterale da cui deriva il potere rappresentativo. Atto mediante il quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di spendere il suo nome. Procura generale: un soggetto investe un altro soggetto della generalità dei suoi atti o contratti Procura speciale: con riferimento a uno specifico atto Distinzione che attiene alla conclusione del contratto: Contratti consensuali → quando si conclude con il semplice consenso manifestato dalle parti (es.: contratto di compravendita) Contratti reali → oltre al consenso è necessario il trasferimento materiale (es.: contratto di deposito, contratto di pegno) La procura non deve essere confusa con il mandato. Il mandato è un contratto che vincola una parte a compiere atti per conto di un'altra parte. Mandato con o senza rappresentanza. [art. 1392] → Forma della procura: “La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.” Forma definita per relazionem [art. 1393] → Giustificazione dei poteri del rappresentante: “Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.” falsus procurator [art. 1398] →Rappresentanza senza potere: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.” La responsabilità cade sul rappresentante senza potere, solo se il terzo contraente (venditore) abbia agito con diligenza. Il contratto nei confronti del rappresentato non è efficace. [art. 1394-1395] → il contratto può essere annullato in caso di conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato o in caso di contratto concluso con sé stesso (a meno di autorizzazione specifica o se il contenuto del contratto esclude la possibilità di conflitto d'interessi). RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Corrisponde ad un “vizio funzionale”, che emerge durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. La risoluzione riguarda i cosiddetti contratti a prestazioni corrispettive o sinallarmatici, dove il sinallarma non è altro che il legame che percorre tra le prestazioni delle diverse parti, il nesso funzionale che congiunge le prestazioni. La risoluzione è attuata quando è presente un difetto che altera il normale svolgimento delle prestazioni. Sono tre i casi di risoluzione:

  1. Risoluzione per inadempimento [art. 1453] → risoluzione per inadempimento: quando uno dei due contraenti non adempie all'obbligazione, l'altro può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. Con “chiedere” si intende rivolgersi direttamente a un giudice per ottenere l'adempimento o la risoluzione. E' chiamata per questo anche “risoluzione giudiziale”. [art. 1455] → l'importanza dell'inadempimento è requisito fondamentale per la risoluzione. Tuttavia, in caso di inadempimento è possibile comunque chiedere un risarcimento dei danni. Infatti la risoluzione e il risarcimento operano su due piani differenti: il primo opera sul contratto, il

secondo sulla mera monetizzazione. *Inadempimento per risoluzione stragiudiziale a) [art. 1454] → diffida ad adempiere: intimazione scritta con fissazione di un termine e avvertimento. In caso di inadempimento, il contratto è risoluto di diritto. b) [art. 1456] → clausola risolutiva espressa: i contraenti scrivono preventivamente nel contratto che una determinata obbligazione sarà essenziale. In caso di inadempimento secondo le modalità stabilite, la parte potrà far valere la risoluzione del contratto con una dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa. c) [art. 1457] → termine essenziale per una delle parti: quando possiamo qualificare il termine per l'inadempimento come essenziale, il decorso del termine normalmente comporta risoluzione automatica del contratto. Il termine è detto “essenziale” quando il suo decorso toglie l'interesse alla prestazione, quindi scaduto quel termine una delle parti non avrà più interesse all'esecuzione di quella data prestazione. Ne è un esempio eclatante il contratto di catering.

  1. Impossibilità sopravvenuta impossibilità della prestazione: che deriva da causa di forza maggiore o evento fortuito [art. 1463] Totale → obbligo di risarcimento totale della prestazione già ricevuta e impossibilità di chiedere la controprestazione per la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità [art. 1465] Contratti con effetti traslativi → in caso di perimento dell'oggetto per una causa non imputabile all'alienante, l'acquirente ha l'obbligo di eseguire la controprestazione. (“res perit domino”=la cosa perisce a danno del proprietario)
  2. Eccessiva onerosità sopravvenuta [art. 1467] → contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita: se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimenti straordinari, la parte che deve tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto. [art. 1469] → contratti aleatori: le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori. (es.: contratti di assicurazioni) [art. 1458] → Effetti della risoluzione: la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo. In caso di risoluzione del contratto i terzi sono tutelati. FATTO ILLECITO Non ha niente a che vedere con l'illiceità dei contratti. [art. 2043] → “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso al risarcimento.” Il fatto può essere commissivo (corrisponde ad un'azione) o omissivo (corrisponde ad una omissione di un obbligo). Dolo = dolo penalistico, quando il dolo è attuato volontariamente. Colposo = quando il fatto è derivante e asseribile a negligenza, imprudenza, perizia. Il nesso causale deve essere adeguato. Dunque colui che ha commesso il fatto doloso o colposo si può imputare delle successive conseguenze, solo se queste derivato dal danno secondo una concatenazione usuale dei fatti e se esiste una diretta correlazione. Il danno deve essere ingiusto. (es. danno giusto: costruzione di un edificio a regola con tutte le norme edili) [art. 2055] →Responsabilità solidale: “Se il fatto dannoso e' imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.” Illecito extracontrattuale – illecito aquiliano RESPONSABILITA' PATRIMONIALE [art. 2740] → “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.” I creditori dunque dovranno essere soddisfatti tanto con il patrimonio presente del debitore, che con i beni futuri. Comma II → “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.” Soffre eccezioni solo nei casi stabiliti dalla legge. Questo è un principio che non può essere derogato dai privati. [art. 2741] →Concorso dei creditori e cause di prelazione: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.” “par condicio peritorum”: parità di condizione tra i creditori. Comma II → “Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.” E' una deroga dell'art. 2741. L'eccezione è rappresentata da cause legittime di prelazione, quali privilegi, pegno, ipoteche. Gli altri creditori che non sono privilegiati dalle cause legittime sopracitate, sono detti “creditori chirografari”. [art. 2751 bis] → hanno privilegio generale i creditori riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato. Dunque questi avranno un credito privilegiato rispetto agli altri. [art. 2745] →Fondamento del privilegio: “Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.” Il privilegio dipende dalla fonte dell'obbligazione. Pegno ed Ipoteca → Garanzie reali: diritti di garanzia che costituiscono diritti reali minori. [art. 2784] →Nozione: “Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.” [art. 2786] →Costituzione: “Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.” Il pegno si costituisce quando c'è lo spossessamento, ovvero quando il bene viene consegnato dal

Professionalità: significa regolarità dell'attività. Non è necessario che l'attività rispetti il requisito di continuità. Deroga apparente→ Unico atto: solitamente esclude una persona dall'etichetta di imprenditore. Vi è un eccezione nel caso in cui questo sia un atto complesso, articolato e che genera debiti in capo all'imprenditore. Produzione o scambio di beni o servizi con terze parti: non deve essere un'attività relativa e votata all'autoconsumo, dunque non è configurabile l'impresa per conto proprio. Se un soggetto pone in essere un'attività la quale rispetta questi caratteri, è un imprenditore. Non è essenziale che questa sia formalizzata o registrata, poiché la pubblicità dell'impresa avviene alla disciplina e non alla fattispecie. Da imprenditore → a → imprenditore commerciale Se noi togliamo dalla nozione generale di “imprenditore” la nozione di “imprenditore agricolo”, definita dall'art. 2135, identificheremo l'imprenditore commerciale. Questo principio è chiamato della “sottrazione”. Regole riguardanti l'impresa commerciale

  1. Pubblicità nel Registro delle Imprese [art. 2188] → Registro delle Imprese: “E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.” Principio di tassatività. Posso iscrivere nel Registro delle Imprese solo ciò che richiede la legge. [art. 2193] →Efficacia dell'iscrizione: “I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.” L'efficacia dell'iscrizione è chiamata opponibilità. Ossia, quello che è iscritto può essere opposto a un terzo, un terzo può entrare a conoscenza di ciò che è scritto nel Registro delle Imprese e opporsi. Il fatto iscritto è dunque conoscibile ed opponibile. Nel caso il fatto non fosse iscritto, è necessario provare la conoscenza in capo al terzo.
  2. Tenuta delle strutture contabili [art. 2214] →Libri obbligatori e altre scritture contabili: “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonchè le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.” L'imprenditore deve tenere il libro giornale e il libro con gli inventari. Possono essere presenti ulteriori scritture a seconda della natura dell'impresa. Le scritture contabili sono strumenti di monitoraggio del funzionamento dell'impresa. Possono tutelare lo stesso imprenditore. [art. 2216] →Contenuto del libro giornale: “Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa” [art. 2217] →Redazione dell'inventario: “L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonchè delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.” L'inventario deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. E' uno strumento che misura la produzione di ricchezza di un'impresa. L'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione di attività/passività sia relative sia estranee all'impresa. Comma II → “L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.” L'inventario si chiude con il bilancio.
  3. Possibile soggezione a fallimento Il fallimento presuppone che ci sia un'impresa commerciale, non piccola, e insolvente. Insolvenza: incapacità di un'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il fallimento è attualmente una sanzione molto pesante che ricade drasticamente sul patrimonio del soggetto. Rappresentanza dell'imprenditore commerciale. [art. 2203] → Preposizione institoria: “E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.” [art. 2204] → Poteri dell'institore: “L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a ciò espressamente autorizzato.” [art. 2206] →Pubblicità della procura: “La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.” La procura (sia per l'institore sia per il procuratore) deve essere iscritta nel Registro delle Imprese. comma II → “In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.”

Commesso → riscuote soldi di proprietà dell'imprenditore. Le regole che riguardano i commessi sono scritte nel Codice e variano a seconda della natura dell'impresa. Professionisti intellettuali Sono lavoratori autonomi normalmente, in merito ai quali però bisogna distinguere a seconda che la professione sia:

  1. Protetta : quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in un albo dopo aver superato un Esame di Stato. Il professionista è dunque sottoposto al potere di un organo di quei professionisti (es.: avvocato, commercialista, medici, notai...). Il professionista, a prescindere dai requisiti elencati dell'art. 2082, è sempre esonerato dallo statuto di imprenditore. Una deroga di questo principio si ha nel caso del farmacista, in quanto è un professionista intellettuale protetto, ma allo stesso tempo è sicuramente un imprenditore.
  2. Non protetta : per l'esercizio non è richiesta l'iscrizione a un albo o un Esame di Stato. Si distingue dall'imprenditore per il requisito dell'organizzazione che opera come fattore discriminante. Infatti, il professionista intellettuale non protetto opera in modo autonomo. Imprenditori non soggetti allo statuto dell'impresa commerciale
  3. Piccolo imprenditore (criterio dimensionale) [art. 2083] → Piccoli imprenditori: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” Elenca 3 figure di piccoli imprenditori e successivamente propone una norma generale. La chiave di volta della norma è il carattere della “prevalenza”. Il lavoro proprio e con i componenti della famiglia prevale sul lavoro con i dipendenti e sul capitale. Quest'impresa non è tenuta a rispettare le prime due regole dello statuto commerciale. [art. 1, comma II della Legge Fallimentare] → Possesso congiunto di tre requisiti: attivo patrimoniale: 300.000 , ricavi: 200.000 , debiti: 500. Un'impresa commerciale che è al di sotto di questi 3 parametri è un'impresa non soggetta a fallimento. L'impresa commerciale è soggetta a fallimento quando uno di questi 3 parametri viene superato, essendo la piccola impresa relativa al criterio dimensionale e non funzionale.
  4. Imprenditore agricolo (criterio funzionale) [art. 2135] → Imprenditore agricolo: “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” Attività essenzialmente agricole, naturalisticamente agricole. comma II → “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.” Necessaria: lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico o di una sua fase. Meramente eventuale: utilizzazione del fondo. comma III → “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” Attività agricole per connessione: attività di per sé commerciali attratte dall'attività agricola. Rispondono a una connessione soggettiva (stesso imprenditore agricolo) e oggettiva (prevalenza dei prodotti che proviene dall'attività agricola essenziale). Commercializzazione: c'è nella misura in cui ci sia un'attività commerciale a lato di quella agricola. L'impresa agricola non è tenuta alle scritture contabili civilistiche. E' iscritta in una particolare sezione del Registro delle Imprese. E' esente dal fallimento. L'impresa familiare Non ha niente a che vedere di per sé con la piccola impresa e con l'impresa in generale. [art. 230-bis] →Impresa familiare: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.” Istituto Residuale: disciplina che si applica solo se non è configurabile un diverso rapporto. Presuppone un'attività continuativa nella famiglia o nell'impresa familiare. Il familiare dell'imprenditore non è legato all'imprenditore da un rapporto di lavoro, società o associazione, il familiare collabora con l'imprenditore in modo continuativo. Il familiare ha diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa. AZIENDA [art. 2555] →Nozione: “L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.” Non conta che i beni siano di proprietà dell'imprenditore. Organizzazione: requisito fondamentale che ci consente di capire quando si applica la disciplina del trasferimento di azienda.

patrimonio. In virtù del conferimento il socio ha un'aspettativa all'utile, ma non ha la garanzia giuridica di avere un guadagno. Il conferimento si contrappone dunque al prestito, il quale dà al creditore la garanzia giuridica del rimborso. Esercizio in comune: viene declinato in modo molto diverso a seconda del tipo di società che viene considerato (es.: società di persone, società di dimensioni ridotte) Divisione degli utili: scopo lucrativo, è un requisito assolutamente generale. Questo esclude la possibilità di destinare una parte consistente degli utili a finalità filantropiche. Così come per l'art. 2083 relativo all'impresa, nell'art. 2247 non è presente nessun riferimento alla Pubblicità o all'iscrizione al Registro delle Imprese, i quali appartengono meramente alla disciplina e non alla fattispecie. S.D.F. → Società di Fatto, verrà accertata dal giudice fallimentare. Cogestione di una società, dove il socio diventa direttamente responsabile dei debiti. Dal Registro delle Imprese la Società appare formalmente sotto la proprietà di un socio individuale. C'è un principio di effettività che porta il secondo socio ad essere debitore in caso di fallimento della Società. [art. 2249] → Tipi di società: “Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.” Principio di tipicità della società: le società sono solo quelle tipicizzate dal legislatore. Questo principio serve a tutelare i terzi, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'esistenza di una società atipica. E' necessario fare una distinzione tra: Tipi commerciali: può essere utilizzata anche per svolgere attività agricola, ovvero non commerciale. (S.N.C.), (S.A.S.), (S.P.A.), (S.R.L.), (S.A.P.A.) Tipo non-commerciale: Società Semplice (S.S.)→ può essere utilizzata esclusivamente per attività non commerciali, dunque solo per attività agricole. Società di persone: Ragione sociale → tiene conto in misura variabile dell'identità dei soci. La principale conseguenza attiene al regime della responsabilità dei soci. Nelle società di persone è illimitata. I soci rispondono con i propri beni dei debiti societari. La disciplina della società di persone non conosce vincoli in materia di capitale o di patrimonio della società. Il capitale svolge una funzione evidentemente organizzativa. Il trasferimento di quota è una modifica del contratto, a consenso totale. S.S. , S.N.C. , S.A.S. Società di capitale: Ragione sociale → non tiene minimamente conto dell'identità dei soci la quale è assolutamente irrilevante. La principale conseguenza attiene al regime della responsabilità dei soci. La responsabilità dei soci è limitata. Dunque le obbligazioni contratte dalla società non toccano minimamente il patrimonio dei soci. Esistono vincoli ben precisi per capitale e patrimonio della società ed una funzione di garanzia del capitale sociale. Il trasferimento di quota è, di regola, libero. Le società di capitale sono persone giuridiche, cioè enti distinti dai loro soci. S.R.L. , S.P.A. , S.A.P.A. SOCIETA' SEMPLICE (S.S) La Società Semplice è il prototipo normativo delle società di persone. La disciplina della Società Semplice è per molti versi disciplina generale per le altre società di persone. Società di persone: soggettività giuridica. Regole in materia di Costituzione [art. 2251] →Contratto sociale: “Nella società semplice il contratto non e' soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.” In concreto, la Società Semplice non necessita l'iscrizione al Registro delle Imprese tramite atto pubblico o privato autorizzato. [art. 2252] → Modificazione del contratto sociale: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e' convenuto diversamente.” Per le modifiche del contratto è necessaria l'unanimità dei soci, salvo diversa pattuizione. Questa è regola generalizzata delle Società di persone. Regole in materia di Conferimenti [art. 2253] → Conferimenti: “Il socio e' obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.” Sostanzialmente, il 2253 risolve un problema di misura dei conferimenti. Nell'ipotesi in cui il contratto sociale taccia, si applica il comma II, secondo il quale i soci si impegnano a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. [art. 2254] →Garanzie e rischi dei conferimenti: “Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.” Il venditore è tenuto a dare una garanzia al compratore [art. 2256] → Uso illegittimo delle cose sociali: “Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.” I beni conferiti appartengono alla società, il socio non se ne può servire per scopi privati. Queste 3 norme sono norme di conferimento generale, che si applicano a tutte le Società di persone. C'è una libertà di valutazione dei conferimenti in quanto non è presente nessuna norma riguardo la corrispondenza tra il valore pattuito di un bene conferito e il suo reale valore. Nessuna norma impone un'accuratezza nella stima del valore dei conferimenti. Regole in materia di Amministrazione

Appartiene al versante interno. [art. 2257] → Amministrazione disgiuntiva: “Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.” Salvo diversa pattuizione, ciascuno dei soci, disgiuntamente, può porre in essere atti gestori. Il singolo socio, di per sé, è amministratore della società e può vincolare la società e gli altri soci. Comma II → “Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.” Ciascun socio amministratore ha diritto di veto soltanto prima del compimento dell'operazione (conclusione del contratto). Comma III → “La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.” [art. 2258] → Amministrazione congiuntiva: “Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, e' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.” In caso di amministrazione congiuntiva, è necessario il consenso unanime dei soci per il compimento dell'operazione sociali. Comma II → “Se e' convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.” Se determinato il consenso per maggioranza, questa si calcola secondo l'art. 2257, comma III ovvero in base alla partecipazione agli utili. Comma III→ “Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.” I singoli amministratori non possono compiere nessun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (sono escluse dunque le operazioni per l'arricchimento della società). Regole in materia di Rappresentanza Appartiene al versante esterno. E' il potere di spendita del nome della Società. [art. 2266] → Rappresentanza della società: “La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.” La rappresentanza spetta ai soci. La rappresentanza non può spettare a un terzo. Comma II → “In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.” La rappresentanza, in mancanza di diversa disposizione del contratto, spetta ai soci amministratori, e si estende solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Questo è un limite imposto dalla norma. Il contratto può essere sottoposto a falsus procurator nel caso in cui non si rispetti le norme di rappresentanza o le norme in materia di attinenza all'oggetto sociale. Comma III → “Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.” Le modificazioni e le estinzioni del potere di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ad esempio con atto pubblico (Registro delle Imprese). Disciplina dei soci amministratori e non amministratori Soci amministratori → ne parliamo solo nelle società di persone. [art. 2259] → Revoca della facoltà di amministrare: “La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.” Interrompe il rapporto di amministrazione, ma non la posizione di socio. La revoca della carica di amministratore nominata per contratto sociale è ammessa solo per giusta causa. Da un lato questa norma tutela l'amministratore socio, ma dall'altro lato vincola in un certo senso gli altri soci, in quanto deve ricorrere una giusta causa con negligenza. Comma II → “L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.” L'amministratore scelto con atto separato può essere soggetto a revoca nel caso in cui i soci che l'hanno nominato sono d'accordo. Comma III → “La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.” La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente chiesta da ciascun socio in ogni caso. [art. 2260] → Diritti ed obblighi degli amministratori: “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.” Lla responsabilità degli amministratori dipende da negligenza (obbligazione di mezzo e non di risultato). Soci non amministratori [art. 2261] → Controllo dei soci: “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.” Diritto di informazione, di ispezione e di consultare tutti i documenti che la società possiede. Comma II → “Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.” [art. 2262] → Utili: “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.” Ciascun socio, amministratore e non, ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione

utili. [art. 2282] → Ripartizione dell'attivo: “Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo e' destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza e' ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro e' determinato secondo la valutazione che ne e' stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.” Ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

  1. Morte [art. 2284] → Morte del socio: “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.” E' una norma derogabile. In caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi. E' possibile anche lo scioglimento della società o la sua prosecuzione con gli eredi. In questo secondo caso, è specificato che gli eredi devono acconsentire l'entrata in società (poiché saranno soggetti a tutte le obbligazioni sociali), dunque non sono vincolati al proseguimento della stessa. Oltre a quello degli eredi, è ovviamente necessario il consenso dei soci. Nel contratto sociale, tuttavia, ci possono essere delle clausole (dette “di continuazione”) che anticipano una di queste alternative (es.: decidere preventivamente che in caso di morte del socio la quota sarà direttamente liquidata agli eredi). Nel caso in cui vengono stipulate della “clausole di continuazione obbligatorie/automatiche” (entrata automatica degli eredi alla morte di uno dei soci), esse non saranno valide poiché entrano in conflitto con il consenso stesso degli eredi. Con la clausola di continuazione facoltativa, invece, è sufficiente solo il consenso degli eredi al momento della morte del socio, in quanto i soci al momento della stipulazione della clausola rinunciano preventivamente alla loro possibile futura opposizione all'entrata in società degli eredi.
  2. Recesso [art. 2285] → Recesso del socio: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa e' contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.” Recesso ad nutum (“con un mero cenno”, “immotivato”), è un recesso libero che non deve essere giustificato. Con un rapporto a tempo indeterminato, per applicazione di principio generale, è previsto diritto di recesso unilaterale. In caso contrario, il rapporto sarebbe nullo. Assenza di termine e termine vitalizio → il socio può sciogliersi dalla società sia in caso di assenza di un termine fisso, sia in caso di termine vitalizio di uno dei soci. Essendo il caso di mancanza di termine equiparato al termine vitalizio di uno dei soci, porre un termine fisso molto lontano nel tempo, che supera persino le aspettative di vita, corrisponde ad un contratto a tempo indeterminato, dunque soggetto a recesso libero. Inoltre, essendo il recesso un diritto potestativo, impone agli altri soci lo scioglimento del contratto sociale, senza render conto della loro opposizione in quanto essi si trovano in una posizione di soggezione. Comma II → “Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.” La giusta causa di recesso c'è quando sono presenti “fatti oggettivi” che incrinano e compromettono il rapporto di fiducia che intercorre tra i soci. Il recesso per giusta causa, ovviamente, prescinde dal termine del contratto, vale sia in caso di contratto a tempo determinato sia tempo indeterminato. Comma III → “Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.” Il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi.
  3. Esclusione [art. 2286] → Esclusione: “L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche' per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.” Esclusione facoltativa: dipende dalla volontà degli altri soci. Essa può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni, derivanti da legge o contratto sociale, che riguardano la posizione di socio (es.: uso illegittimo ripetuto delle cose sociali per scopi personali). L'esclusione per gravi inadempimenti può essere comparata alla risoluzione del contratto per inadempimenti non lievi. Comma II, III→ “Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresi' essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si e' obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa e' perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.” Impossibilità sopravvenuta del conferimento (della propria opera, del godimento di una cosa) [art. 2287] → Procedimento di esclusione: “L'esclusione e' deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.” Maggioranza “capitaria” (per capi, non per quote di partecipazione). L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni (limite per fare opposizione in tribunale del socio escluso) dalla data di comunicazione al socio escluso. Comma II → “Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.” Limite per fare opposizione in tribunale del socio escluso Comma III → “Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.”

[art. 2288] → Esclusione di diritto: “E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.” Esclusione obbligatoria/automatica: decisa dalla legge. E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito (ai sensi dell'articolo 1 della Legge Fallimentare). Comma II → “Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.” Se il creditore particolare ha ottenuto dalla società una somma pari al valore del socio, suo debitore (liquidazione), il socio debitore sarà escluso automaticamente. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA [art. 2289] → Liquidazione della quota del socio uscente: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.” Per legge il socio uscente ha diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Ciò evita la distribuzione di beni e implica la continuazione della società anche senza il socio uscente. Comma II → “La liquidazione della quota e' fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.” La liquidazione della quota è fatta secondo la situazione patrimoniale della società il giorno dello scioglimento. La liquidazione è dunque fatta a valori correnti tenendo conto del patrimonio della società. La situazione patrimoniale della società tiene conto della storia, degli utili e delle perdite, della ricchezza prodotta e distrutta della società. Facendo riferimento ai valori correnti, si tiene conto anche dell'avviamento (rappresentazione di ricchezza futura). Il patrimonio non è da confondere con il capitale. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) Può esercitare attività commerciali a differenza della S.S. Le norme successive non derogano le norme delle S.S., ma sono norme ulteriori che pongono delle distinzioni. Regole in materia di Costituzione [art. 2295] → Atto costitutivo: “L'atto costitutivo della società deve indicare:

  1. il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
  2. la ragione sociale;
  3. i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  5. l'oggetto sociale;
  6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  9. la durata della società. Questa norma specifica il contenuto del contratto sociale. La norma rimane muto per quanto riguarda la forma del contratto, in quanto segue l'art. 2251 delle S.S. [art. 2296] → Pubblicazione: “L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.” Si impone un obbligo di pubblicità dell'atto costitutivo. [art. 2297] → “Fino a quando la società non e' iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.” La norma disciplina la “S.N.C. irregolare” (non iscritta al Registro delle Imprese). L'assenza di pubblicità non pregiudica l'esistenza della società. Pubblicità avente effetto normativo: dipende la disciplina che poi si applicherà a quella società. Non è dunque una pubblicità costitutiva o dichiarativa. [art. 2292] → Ragione sociale: “La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.” E' costituita dal nome di uno o più soci, con l'indicazione del rapporto sociale. Regole in materia di Rappresentanza [art. 2298] → Rappresentanza della società: “L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.” Le discipline della rappresentanza della S.N.C. e della S.S. sono equiparate. Tuttavia, l'art. 2298 fa riferimento al Registro delle Imprese, a differenza dell'art. 2266, poiché al momento della scrittura del secondo le S.S. non necessitavano l'iscrizione al Registro delle Imprese. Regole in materia di Conferimenti Si applica la stessa disciplina delle S.S. Norme specifiche per la S.N.C. che derogano, modificano la disciplina iniziale delle S.S. Responsabilità dei soci verso i creditori sociali [art. 2291] → Nozione: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.” Il patto di limitazione della responsabilità non ha effetto nei confronti dei terzi. Il patto è comunque valido, non è nullo. Il patto è valido per le relazioni interne tra soci: in caso di pagamento di un debito da parte di un socio limitatamente responsabile, costui ha diritto a un'azione di regresso maggiorata (es.: se il conferimento iniziale dei 3 soci è di 10 e il debito estinto è di 100, l'azione di regresso maggiorata prevede un nuovo credito verso gli altri soci di 90, in caso di regresso semplice sarebbe di un terzo del debito iniziale, dunque di 66,6).

disposto del secondo comma dell'art. 2292.” Questa norma serve, come per le S.N.C., per tutelare i terzi. In questo caso il nome è di uno dei soci illimitatamente responsabile, dunque accomandatario. Comma II → “L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.” Se viene violato il comma I del 2314, dunque la Ragione Sociale contiene il nome di un accomandante, lo stesso accomandante è paragonabile al Socio con responsabilità limitata pattuita nella S.N.C., nella quale la stessa limitazione non è valida per i terzi ma solo internamente alla Società. L'accomandante dunque non diventa accomandatario, ma perde solamente il suo principale beneficio: la limitata responsabilità. [art. 2320] → Soci accomandanti: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne' trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.” Contiene il “divieto di ingerenza” o “divieto di immistione”. Il socio accomandante non è solo un socio non amministratore, ma è uno socio non amministratore limitatamente responsabile. Non possono trattare o concludere affari, neanche in modo occasionale. In termini generali la trattativa non sarebbe fonte di obbligazioni, ma il divieto di ingerenza dell'accomandante si estende dalla conclusione del contratto fino alla fase precedente. Per “atti di amministrazione” si intendono tutti gli atti interni alla società, dunque non palesato in nessun modo nei confronti dei terzi (es.: un'autorizzazione per delle operazioni gestorie). La conseguenza di tale violazione conduce l'accomandante a una responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Questa forte sanzione è data dal fatto che istituzionalmente nelle S.A.S. vi è una distinzione tra accomandanti e accomandatari, dunque l'accomandante, il quale ha commesso una delle azioni sopracitate, ha violato la regola base societaria della di-partizione, abusando della propria posizione. La prima eccezione lecita è data da una procura speciale per singoli affari. Una qualsiasi procura generale consisterebbe in una violazione dell'articolo. Comma II → “I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.” I soci accomandanti potrebbero essere dipendenti della società, dunque essere gerarchicamente subordinati ai soci accomandatari. Essi potrebbero dunque svolgere funzioni da amministrativo, non da amministratore, dunque funzioni segretariali e impiegatizie sotto la funzione degli amministratori. L'autorizzazione vale per operazioni determinate. L'autorizzazione può venire in meno in caso di frode alla legge, dunque con un atto costitutivo volto ad eludere una norma imperativa. In questo caso, le conseguenze sono quelle previste ai sensi del Comma I. Comma III → “In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.” In modo inderogabile, gli accomandanti hanno il diritto di controllare l'esattezza dei conti e dei documenti societari, annualmente, in sede e in momento del bilancio societario. Il diritto di controllo e supervisione in qualsiasi momento spetta invece ai soci accomandatari non amministratori. [art. 2322] → Trasferimento della quota: “La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.” La quota può essere ceduta con il 50%+1 del capitale. Vi è dunque una illimitata cedibilità della quota. La trasmissibilità è consentita in “mortis causa” a titolo ereditario. [art. 2317] → Mancata registrazione: “Fino a quando la società non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.” Si applicano le norme sulle S.N.C. irregolari. Comma II → “Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.” La limitazione di responsabilità dell'accomandante prescinde dalla pubblicazione della società nel Registro Imprese. [art. 2323]→ Cause di scioglimento: “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che e' venuto meno.” Quando viene meno la regola di pluralità e di-partizione dei soci. Comma II → “Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.” In via del tutto eccezionale, si può permettere questa fattispecie atipica. SOCIETA' PER AZIONI (S.P.A.) Categorie di S.P.A.:

  1. Chiusa: Società per Azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. E' formata da soci che normalmente si conoscono tra loro e che decidono di costituire una società per mezzo di

una trattativa privata.

  1. Aperta: Società per Azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Trova dunque i suoi soci sul mercato, tra il pubblico dei risparmiatori. Nasce generalmente chiusa per poi aprirsi a nuovi soci nel mercato del capitale di rischio. In linea di massima le società aperte hanno un'autonomia statuaria (libertà dei soci nel prevedere regole nello statuto, ossia nel contratto sociale) inferiore alla società chiusa. L'autonomia statutaria è dunque inversamente proporzionale al grado di apertura della società al mercato di capitale di rischio. Questo rapporto è dato dal fatto che l'entrata in società di un numero rilevante di soci “estranei”, comporta anche una serie di norme le quali offrono una forte tutela degli stessi che va a limitare l'autonomia del contratto sociale. Nella categoria di S.P.A. Aperta, troviamo due sotto-categorie, regolate dall'art. 2325-bis [ Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio : “Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.”] : a) Diffusa: fa ricorso al mercato del capitale di rischio senza essere quotata. b) Quotata: presenta titoli negoziati in borsa. Regole in materia di Costituzione [art. 2325] → Responsabilità: “Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.” Nelle S.P.A. il 2740 si applica alla società, poiché la S.P.A. è una persona giuridica. [art. 2326] → Denominazione Sociale: “La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.” Si differenzia dalla Ragione Sociale. Essendo una persona giuridica non è rilevante l'identità dei soci ai fini del nome e della costruzione della società. [art. 2327] → Ammontare minimo del capitale: “La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.” Questa norma svolge una funzione di garanzia dei creditori piuttosto relativa. [art. 2328] → Atto Costitutivo: “La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
  2. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  3. la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  5. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  6. il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
  7. il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  9. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  11. il numero dei componenti il collegio sindacale;
  12. la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));
  13. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
  14. la durata della società ovvero, se la società e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.” Società uni-personale: il legislatore usa la società come veicolo dato ai privati per realizzare imprese rischiose. L'atto costitutivo per essere valido deve essere necessariamente in forma di atto pubblico, in quanto la creazione di questa persona giuridica richiede un ampio formalismo. Se l'atto costitutivo rappresenta il momento contrattuale, lo statuto è la sede d'esercizio dell'autonomia statutaria, dunque contiene le norme che i soci hanno pensato in base alle loro specifiche esigenze e per il funzionamento della società. Lo statuto, seppur oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. [art. 2329] → Condizioni per la Costituzione: “Per procedere alla costituzione della società e' necessario:
  15. che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  16. che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 relative ai conferimenti;
  17. che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.” Questa norma consiste in un controllo da parte del notaio dell'atto costitutivo. Sottoscrizione del capitale: impegno al versamento. [art. 2330] → Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società: “Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito