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Tipologia: Appunti
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(commercialista) )
(art. 2882)->traccia linea confine tra figura imprenditore autonomo/lavoratore autonomo
è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
requisiti minimi, se non sono presenti non c’è impresa
Un’impresa può avere scopo di lucro ma non necessariamente lo ha
Es. Impresa dove vediamo requisito capitale e lavoro altrui, albergo c’è capitale e lavoro altrui-> dipendenti/collaboratori Se soggetto gestisce catena di distributori automatici c’è solo capitale (no dipendenti) Se soggetto svolge attività di volantinaggio, non ha nessuna struttura, investimento capitale quasi impercettibile ma solo dipendenti che consegnano volantini-> c’è investimento in lavoro altrui
Es.ho bar al mare che apre da maggio a settembre, chiudo x qualche mese->è professionale
In assenza di capitale e lavoro? Se siamo di fronte soggetto con tutti questi requisiti ma priva di organizzazione-> lavoratore autonomo
Es. mediatore immobiliare è imprenditore normalmente (se ha agenzia e dipendenti) ma questi requisiti sono possibili ma non necessari, alcuni mediatori immobiliari hanno solo molte conoscenze -> lavoratore autonomo
Unico atto (confligge con concetto di regolarità)
Se atto è estremamente articolato e rilevante da punto di vista economico, molto probabile che si
Gran parte giurisprudenza non crede sia configurabile un’impresa per conto proprio se c’è attività con tutti questi requisiti ma non è fatta x arrivare sul mercato (ma x auto consumo) non è attività di impresa
Es. se costruisco fila 5 villette a schiera dove ho intenzione di alloggiare i miei parenti-> NON è attività d’impresa nonostante sia: attività economica, organizzata, articolata da punto di vista economico-> è volta solo al mio autoconsumo
(art. 2082)-> non presuppone nessun tipo di pubblicità dell’impresa = formalizzazione dell’impresa
la pubblicità rientra nella disciplina, non nella fattispecie
Es.questo imprenditore che svolge questa attività, a registro delle imprese non risulta->ha violato norma che gli impone di iscriversi dando pubblicità alla sua attività
E’ un discrimine tra impresa commerciale e agricola-> NON può fallire
AUSILIARI -> regime di rappresentanza specifico applicabili solo a imprese commerciali che non rientra nello statuto
Soggetti che hanno potere rappresentativo dell’imprenditore-> offerta che legislatore fa imprenditore x rendere agevole conclusione di contratti in suo nome, x moltiplicare occasioni di conclusione di contratti
Soggetti con potere di rappresentanza decrescenti ma tutti hanno potere di rappresentanza di imprenditore commerciale-> concludono contratti in nome dell’imprenditore
Es. nel supermercato è il direttore, conclude contratti anche di importanza rilevante
(art.2204)-> può fare tutto eccetto che alienare e ipotecare immobili
ha tipo di rappresentanza che dipende dal tipo di procura che riceve, da che cosa fa
-PROFESSIONISTI INTELLETTUALI -> lavoratori autonomi (normalmente):
(art.2206-2207)-> regolati secondo meccanismi pubblicitari – la procura è atto soggetto a iscrizione ri. se non iscritto è opponibile solo ove comunicato singolarmente ai terzi
Es. avvocato, dottore commercialista, geometre, notaio, tutte professioni mediche
A prescindere dalle modalità con cui le esercita non è mai un imprenditore
Es. studio legale/notarile (ha tutti requisiti art.2082) per privilegio normativo sono esonerate da statuto di imprenditore Es. studio medico (mai impresa) = clinica medica (è impresa)-> ci sono altri dottori che collaborano con lui + molti dipendenti
Deroga nel caso del farmacista-> professionista intellettuale protetto è sicuramente imprenditore (aspetto commerciale compravendita dei farmaci prevale sull’esercizio della professione intellettuale)
Es. ricercatore nel mercato-> fatto di essere lavoratore autonomo (quando soggetto opererà da solo) o imprenditore dipende dalla regola generale (impresa c’è quando c’è l’organizzazione)
-IMPRENDITORI NON SOGGETI A STATUTO IMPRESA COMMERCIALE -> in base a criterio dimensionale (piccolo imprenditore) o in base a criterio funzionale = tipo di attività esercitata (impresa agricola)
(art.2083)->sono piccoli imprenditori: -coltivatori diretti del fondo -artigiani -piccoli commercianti -coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e con i componenti della famiglia
il lavoro componenti famiglia prevale sul lavoro dei dipendenti (dei terzi) e capitale
Es. Tizio e Caia e figlio S. lavorano nell’impresa ma ci sono 4 dipendenti-> prevalenza dipendenti Es.Tizio e Caia e figlio S. lavorano ma hanno un macchinario molto costoso che fa lavoro di 4 dipendenti (=investimento capitali)-> questione che risolve un giudice: c’è o no prevalenza? (riferimento a lavoro altrui e il capitale)
(art.1, II legge fallimentare)-> non sono soggetti a disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: -avere avuto un attivo patrimoniale non superiore a 300. -aver realizzato ricavi lordi per non più di 200. -avere debiti per non più di 500.
Se uno di questi 3 viene superato->fallisceImpresa al di sotto di questi 3 parametri + è insolvente-> impresa NON soggetta a fallimento a prescindere dalla sua forma giuridica = se impresa commerciale esercitata in modo individuale, esercitata in modo collettivo, è indifferente a questi fin (impresa individuale, società di persone, società di capitali-> quando questi parametri sono rispettati-> impresa non fallisce)
se imprenditore agricolo apre un negozio dove vende i suoi beni è sicuramente attività connessa, resta attività connessa nella misura in cui vende prodotti agricoli suoi-> compra dall’esterno ma in misura inferiore al 50% dei prodotti venduti
nozione generale imprenditore: volta a produrre beni x il mercato, se produttore agricolo va al mercato non sta ponendo in essere attività connessa
Attività connessa particolare: agriturismo (art.2135, III)-> tra le attività connesse rientrano le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge- legge nazionale che da ampia possibilità di regolamentazione alle regioni (disciplina dei turismi cambia molto da regione a regione)
Il regime dell’impresa agricola
-L’impresa agricola è esclusa dal fallimento, qualsiasi sia la sua dimensione
-L’impresa a agricola non è tenuta alle scritture contabili civilistiche ma spesso le tiene
-L’impresa agricola al registro delle imprese-> c’è disciplina che prevede la sua iscrizione in una sezione speciale
equiparazione impresa agricola-commerciale dal punto di vista di iscrizione al registro delle imprese
-IMPRESA FAMILIARE -> niente a che vedere con piccola impresa + niente a che vedere con l’impresa
nome che legislatore del diritto di famiglia (1975) ha dato ad una particolare fattispecie di lavoro familiare
Il familiare del’imprenditore non è legato a lui da rapporto di lavoro/rapporto di società/ rapporto di associazione in partecipazione
(art.230 bis)->salvo che sia configurabile un diverso rapporto (-è un istituto residuale = è disciplina che si applica solo se non configurabile diverso rapporto ) il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o impresa famigliare ha diritto al mantenimento e partecipa agi utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quella inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa
Se imprenditore ha assunto il suo familiare->questa norma non si applica, se familiare collabora sporadicamente , ogni tanto-> questa norma non si applica
Es.Tizio è imprenditore edile, sua moglie Caia x circa 30 anni lavora come segretaria di alto livello, al termine periodo capisce che T. la tradisce e decide di chiedere divorzio e con separazione chiede riconoscimento sue prerogative come collaboratrice nell’impresa familiare-> la cosa si chiude con un accordo che T si impegna a versare certa somma di denaro a Caia (che non ha mai versato utili)
-validità
-prova
Forma disciplinata x quel che riguarda a pubblicità del trasferimento
Si riferisce a imprese soggette a registrazione (commerciali + agricole)
I contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto
-atto scritto x quanto riguarda la prova-> scritta non necessariamente redazione del contratto x iscritto, prova è scritta anche quando ho quietanza scritte
Caio vende azienda a Tizio x 10.000 euro, la vende e scrive ‘ricevo 10.000 euro da caio a titolo di saldo prezzo x la vendita dell’azienda composta dai beni noti alle parti esercitata sotto la ditta di Tizio’’->prova scritta del contratto
Salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge x il trasferimento dei singoli bene che costruiscono l’azienda o per a particolare natura del contratto
Ai fini della validità c’un rinvio che tiene conto dei beni e del contratto (beni->immobili, x trasferimento d’azienda sarà necessaria forma scritta art1350)
Un trasferimento orale azienda è possibile ma non provabile a patto che i beni non richiedano forma scritta (beni immobili, chiedono forma scritta) s eci sono beni immobili O MOBILI? contratto reale è nullo
Il trasferimento è causalmente neutro-> è solamente passaggio azienda da soggetto ad un altro T. vende azienda a Caio-> contratto è vendita, ma potrebbe esserci anche una donazione – donazione fatta oralmente sarebbe nulla
II, ai fini della pubblicità, i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese-> presuppone un atto pubblico o una scrittura privata autenticata
Se contratto non è iscritto a registro imprese non è valido-> NON E’ COSI
Compravendita azienda non ancora iscritta a registro imprese e non sappiamo se lo sarà-> bisogna capire se sono rispettate queste regole, se compravendita azienda include beni immobili ed è stata fatta x iscritto-> è efficace finché forma scritta non è autenticata non ci si può iscrivere al registro delle imprese ma non incide sull’efficacia dell’atto
Se ho fatto stretta di mano con azienda contenete immobili-> siamo a punto zero Se concluso contratto scritto con azienda che comprende immobili -> ho concluso contratto, è valido ed efficace tra le parti, non posso iscrivere a registro imprese ma è valido ed efficace tra le parti
Per l’azienda al pubblicità al registro delle imprese è prescritta-> se non pubblico posso essere sottoposto a sanzione amministrativa contratto è valido quando risponde a questi requisiti.
DIVIETO DI CONCORRENZA -> conseguenza legale del trasferimento d’azienda
(art.2557 I,)-> chi aliena l‘azienda deve astenersi per 5 anni da trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del’azienda ceduta
La norma protegge l’avviamento, vuole evitare sviamento di clientela perché vuole proteggere acquirente che ha pagato una certa parte de prezzo a titolo di avviemento= capacità dell’impresa di produrre reddito (impresa ha certa storia a sue spalle) costituisce parte più consistente del prezzo pagato dell’azienda, è tutelato da divieto di concorrenza
oggetto e ubicazione potrebbero far si che si verifichi uno sviamento di clientela-> se Tizio vende a Caio un bar, può aprire un bar fuori da facoltà di medicina a Borgo Roma perché ubicazione è lontana
Se Tizio vicino a Caio apre negozio che vende generi alimentari-> dipende da oggetto, se Tizio mette distributore bevande calde-NO
la norma vuole evitare che Tizio che ha venuto a Caio, gli porti via i clienti
II,-> il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi, di quelli previsti dal comma precedente è valido purché non impedisca ogni attività dell’alienante e non può eccedere i 5 anni
Tizio può impegnarsi a non aprire nei dintorni un alimentari/rosticceria – no negozio abbigliamento
III,->se nel patto è indicato durata maggiore il divieto di concorrenza vale comunque per il periodo di 5 anni
Tizio titolare 100% di società (proprietaria dell’azienda) e trasferisce a Caio la società (anziché vendere azienda, vende al società)-> T potrebbe essere unico socio di una società responsabilità limitata
Se tra T. e C. anziché intercorrere un contratto di trasferimento d’azienda intercorre contratto di cessione dell’intero pacchetto (tutta la società)->si applica diritto di concorrenza perché è un caso di interpretazione analogica – dal punto di vista economico T. e C. pongono in essere due fattispecie molto simili ma giuridicamente diverse (cessione di quote) ma la sostanza economica è la stessa
Tizio può aprire bar vicino a quello di Caio, non gli ha trasferito l’azienda ma le quote di una società-> ma ipotesi affine e va trattata nello stesso modo ?????????????????????
T. vende a Caio azienda, il quale T ha un rapporto contrattuale con S che gi fornisce le bevande, raporto contrattuale con mevio che è il suo commercialiste, gli tiene al contabilità-> la successione dei contratti di cui ci parla il 2558 ci consente di capire se e a quali condizioni questi contratti entrano nella sfera di Caio in qualità di acquirente del’azienda
(art.2558)->conseguenza trasferimento su contratti conclusi da imprenditore
se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati x l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale
(ci sono contratti stipulati x esercizio dell’azienda che hanno carattere personale->rapporto contrattuale con commercialista)
(art.2560,I)->l’alienante (Tizio) non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che creditori vi hanno acconsentito
anche dopo trasferimento la banca resta creditrice di Tizio alienante
(art.2560,II)->nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti anche l’acquirente se essi risultano dai libri contabili obbligatori
Caio a sua volta diventa debitore della banca alfa (in solido) quando questo debito è registrato nelle scritture contabili che Caio ha chiesto a Tizio di visionare priam di concludere il contratto di compravendita dell’azienda
-resta responsabilità dell’alienante -si aggiunge allaresponsabilità
1.17.