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Diritto Processuale Penale: Esercizi e Casi Pratici - Prof. Diddi, Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti procedura penale consistenti nelle sbobine delle lezioni di procura penale tenute dal Prof. Diddi, integrati con la riforma Cartabia.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 31/03/2024

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APPUNTI PROCEDURA PENALE (CON RIFORMA CARTABIA)
8/10/2020
Non esiste un solo processo penale, ma molteplici processi penali, e il legislatore ha provveduto a
disciplinarli: ad es., il processo minorile, il processo a carico degli enti, il processo militare, il giudice
di pace.
Il processo penale ordinario viene regolato dal codice di procedure penale del 1988 (dpr n.
447/1988), e tutti gli altri processi penali hanno comunque delle analogie con il processo penale
ordinario e i principi previsti per questo si applicano anche agli altri processi penali.
Il c.p.p. ha recepito gran parte dei diritti costituzionalmente tutelati, e quindi costituisce una grande
opera di attuazione del dettato costituzionale, e numerose sono anche le sentenze della Consulta in
materia di procedura penale, ricevendo molte sentenze di incostituzionalità.
V. artt. 117, co. 2, lett. l) Cost.; art. 13, 14 e 15 Cost.; art. 3 Cost; art. 24, co. 2, Cost.; art. 111 e
112 Cost.
Perché esiste un processo penale e a cosa serve il processo penale? Perché esistono norme di
carattere processuale? Il processo serve innanzitutto per evitare la vendetta sociale, la vendetta nei
confronti di chi non rispetta le regole di convivenza sociale, per evitare che ciascuno di noi si faccia
giustizia da sé: alla violazione di una regola corrisponde sempre una sanzione, altrimenti non sarebbe
una regola, e tale sanzione deve comunque essere irrogata da un soggetto terzo (nel nostro caso il
giudice) e istituzionalizzato. Inoltre, il processo serve anche per ristabilire un ordine sociale, ordine
sociale minato dalla violazione di quelle regole.
In ambito penale si avrà la lesione del bene giuridico, che deve trovare la sua fonte sempre
nell’impianto costituzionale: alla lesione (o in alcuni casi messa in pericolo) del bene giuridico
corrisponde una sanzione di natura penale. Tutte le sanzioni di carattere penale limitano la libertà
personale, protetta costituzionale dall’art. 13 Cost. Vi sono sì sanzioni di carattere pecuniario (multa
e ammenda), ma queste comunque possono essere soggetto dell’istituto della conversione, e quindi
la pena pecuniaria si converte in pena restrittiva della libertà personale.
Quindi, il processo penale serve a ristabilire l’equilibrio violato rispetto ad un comportamento che
ha una valenza penale, perché costituisce reato, e quindi si è violata una norma di carattere penale, e
il comportamento è andato a ledere un bene giuridico che ha un fondamento costituzionale, che è
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APPUNTI PROCEDURA PENALE (CON RIFORMA CARTABIA)

Non esiste un solo processo penale, ma molteplici processi penali, e il legislatore ha provveduto a disciplinarli: ad es., il processo minorile, il processo a carico degli enti, il processo militare, il giudice di pace. Il processo penale ordinario viene regolato dal codice di procedure penale del 1988 (dpr n. 447/1988), e tutti gli altri processi penali hanno comunque delle analogie con il processo penale ordinario e i principi previsti per questo si applicano anche agli altri processi penali. Il c.p.p. ha recepito gran parte dei diritti costituzionalmente tutelati, e quindi costituisce una grande opera di attuazione del dettato costituzionale, e numerose sono anche le sentenze della Consulta in materia di procedura penale, ricevendo molte sentenze di incostituzionalità. V. artt. 117, co. 2, lett. l) Cost.; art. 13, 14 e 15 Cost.; art. 3 Cost; art. 24, co. 2, Cost.; art. 111 e 112 Cost. Perché esiste un processo penale e a cosa serve il processo penale? Perché esistono norme di carattere processuale? Il processo serve innanzitutto per evitare la vendetta sociale, la vendetta nei confronti di chi non rispetta le regole di convivenza sociale, per evitare che ciascuno di noi si faccia giustizia da sé: alla violazione di una regola corrisponde sempre una sanzione, altrimenti non sarebbe una regola, e tale sanzione deve comunque essere irrogata da un soggetto terzo (nel nostro caso il giudice) e istituzionalizzato. Inoltre, il processo serve anche per ristabilire un ordine sociale, ordine sociale minato dalla violazione di quelle regole. In ambito penale si avrà la lesione del bene giuridico, che deve trovare la sua fonte sempre nell’impianto costituzionale: alla lesione (o in alcuni casi messa in pericolo) del bene giuridico corrisponde una sanzione di natura penale. Tutte le sanzioni di carattere penale limitano la libertà personale, protetta costituzionale dall’art. 13 Cost. Vi sono sì sanzioni di carattere pecuniario (multa e ammenda), ma queste comunque possono essere soggetto dell’istituto della conversione, e quindi la pena pecuniaria si converte in pena restrittiva della libertà personale. Quindi, il processo penale serve a ristabilire l’equilibrio violato rispetto ad un comportamento che ha una valenza penale, perché costituisce reato, e quindi si è violata una norma di carattere penale, e il comportamento è andato a ledere un bene giuridico che ha un fondamento costituzionale, che è

riconosciuto e tutelato dalla Costituzione. Il bene costituzionalmente protetto e leso da una condotta può essere riparato soltanto mediante pene restrittive della libertà personale, e non anche sulla vita o integrità fisica dei soggetti, stante l’abolizione della pena di morte nei maggiori sistemi moderni. Il processo penale serve anche ad accertare che un fatto costituente reato sia stato effettivamente commesso e che sia stato commesso dal soggetto nei confronti cui si intende avanzare il rimprovero penale, stante il principio di responsabilità penale personale e il principio di colpevolezza. Quindi, il processo serve ad accertare la violazione e anche a stabilire quale pena debba essere irrogata nei confronti del reo, del responsabile della violazione del bene giuridico, in quanto non vi sono pene prestabilite, ma vi è un minimo ed un massimo edittale per ogni reato, e il giudice stabilirà la pena adatta a quel determinato caso concreto ( ex art. 133 c.p.). L’insieme delle regole che compongono il diritto processuale penale è volto a tutelare la libertà e ad autolimitare il potere statale: infatti, sono delle regole che intendono comunque limitare il potere dell’autorità giudiziaria, il potere pubblico, e regole che sono volte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati al fine di applicare la giusta pena. Esercitare l’azione = richiedere l’intervento della giurisdizione per vedersi riconosciuto il diritto. Anche il p.m., nell’ottica di infliggere la giusta pena nei confronti del reo, ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, e quindi il p.m. ha una funzione specifica, ossia quella di attivare la giurisdizione, di richiedere l’intervento del giudice per condannare il reo, per infliggere la pena al reo. Quindi, non è il p.m. che infligge la sanzione, ma questi deve sempre chiedere l’intervento della giurisdizione. Obbligo di esercizio dell’azione penale da parte del p.m. significa che ogniqualvolta vi è una notizia di reato, e quindi viene a conoscenza della violazione di una norma penale, ha l’ obbligo di attivare la giurisdizione , e cioè non può valutare discrezionalmente se attivare o meno la giurisdizione. Ciò costituisce attuazione dell’art. 3 Cost., poiché tutti coloro che commettono un reato devono essere sottoposti alla giurisdizione, senza che il p.m. possa decidere discrezionalmente se sottoporre il soggetto o meno alla giurisdizione. Giusto processo art. 111 Cost. : la giurisdizione si attua attraverso il giusto processo , e il giusto processo si svolge del contraddittorio delle parti, aspetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), e inoltre si svolge in condizione di parità tra le parti (art. 3 Cost.), davanti un giudice terzo e imparziale. Si deve garantire inoltre la ragionevole durata del processo. Per assicurare l’autonomia della magistratura, si stabilisce che i giudici sono soggetti esclusivamente alla legge e ciascun magistrato è indipendente, e questo per far sì che i giudici non

LEZIONE N. 2 9/10/

Le indagini preliminari sono previste e disciplinate dagli artt. 326 ss. c.p.p. , inseriti nel Libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare). Quanto al procedimento penale , esso inizia con la notizia di reato , e si conclude con l’ esecuzione della sentenza quando questa passa in giudicato. NOTIZIA DI REATO INDAGINI PRELIMINARI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE PROCESSO ESECUZIONE Quindi, il procedimento penale inizia con l’ acquisizione della notizia di reato , che porta all’avvio delle indagini preliminari. La notizia di reato è l’acquisizione dell’ informazione che sembrerebbe essere stato commesso un reato : quindi, vi è la notizia che un soggetto sembra aver violato una norma penale, ma non è certo che questo sia accaduto, e quindi che il reato sia stato effettivamente commesso, in quanto se il fatto è stato commesso e quindi il reato è stato consumato o tentato (e vi è stata quindi la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico, qualora la legge penale considera penalmente rilevante e considera quindi come reato anche la sola messa in pericolo del bene giuridico) lo si accerta in giudizio, nella fase del processo. Quindi, il processo è una fase del procedimento penale : il procedimento è una sequela di atti , cioè è necessario il compimento di un atto presupposto affinché si possa compiere il successivo atto, fino ad arrivare all’atto finale, che nel caso del procedimento penale è l’esecuzione. Quindi, il procedimento penale è costituito da una serie di fasi, e quindi una serie di atti, e il compimento di atti presupposti è necessario affinché si possa compiere l’atto successivo: sarà necessaria l’acquisizione della notizia di reato affinché si possa procedere alle indagini preliminari, e si potrà esercitare l’azione penale soltanto una volta che le indagini preliminari sono concluse, e una volta esercitata l’azione penale si potrà avere il processo, e soltanto qualora si sia accertato in giudizio – durante il processo appunto – che il soggetto ha commesso il reato allora si potrà procedere all’atto finale, cioè all’esecuzione della pena, e si entra pertanto nel campo del diritto penitenziario. Si parla di processo , quindi, solo dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del PM, e nella fase del processo vi è l’intervento del giudice, soggetto terzo deputato all’accertamento del reato. Quando vi è una notizia di reato il PM ha l’ obbligo di esercitare l’azione penale ex art. 112 Cost.: quindi vi è l’obbligo e l’esercizio dell’azione penale non è rimessa alla discrezionalità del PM.

Il procedimento penale dunque nasce con la notizia di reato , ossia l’ acquisizione di un’informazione , e tale informazione consiste nel fatto che probabilmente un soggetto ha commesso un reato, e quindi vi è stata una presunta violazione di una norma penale (il procedimento penale naturalmente presuppone la violazione di una norma penale, e il compimento di un fatto preveduto dalla legge come reato con una norma entrata in vigore prima del fatto commesso, ex art. 25, co. 2, Cost.): solo la violazione di una norma penale quindi permette di avviare il procedimento penale. La notizia di reato viene acquisita dal PM , il quale non può acquisire notizie di reato anonime , poiché queste sono inutilizzabili. Il PM acquisisce la notizia di reato , ed è quindi il destinatario della notizia di reato in quanto è lui che deve esercitare l’azione penale, ed una volta acquisita la notizia di reato si avviano le indagini preliminari , la cui finalità è la determinazione dell’esercizio dell’azione penale : cioè sono queste a determinare l’esercizio dell’azione penale, poiché è in questa fase che si valuta se effettivamente è necessario esercitare l’azione penale perché vi sono i presupposti per tale esercizio oppure non si deve esercitare l’azione penale perché appunto difettano tali presupposti, e quindi non si può rinviare a giudizio, e arrivare alla fase successiva, ossia il processo, fase successiva all’esercizio dell’azione penale. Pertanto, le indagini preliminari sono finalizzare a verificare se vi è l’ opportunità o meno di esercitare l’azione penale e dare, quindi, vita al processo. Gli organi delle indagini preliminari sono la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. Infatti, l’ art. 326 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni , le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Quindi gli organi sono il PM e la PG, e ricordiamo che l’ art. 109 Cost. stabilisce che l’ autorità giudiziaria (di cui fa parte anche il PM) dispone direttamente della polizia giudiziaria. E quindi, il PM e la PG svolgono le indagini preliminari, ma è il PM a dirigerle dopo che ha ricevuto la notizia di reato e si è proceduti all’ iscrizione di essa nel registro delle notizie di reato (v. lezione n. 3). Le attribuzioni del PM sono regolate dagli artt. 50-54 c.p.p. , mentre le attribuzioni della PG sono regolati dagli artt. 55-59 c.p.p. Essi sono i soggetti che svolgono le indagini preliminari ex art. 326 c.p.p. nell’ambito delle rispettive attribuzioni, fissate dal c.p.p. e quindi dalla legge. Infatti, la Costituzione non prevede quali siano le attribuzioni dei due organi, limitandosi soltanto ad avere contezza dell’esistenza dei due organi e di riconoscerli costituzionalmente appunto, senza però stabilire quali siano le rispettive attribuzioni.

Occorre fare una distinzione tra processo accusatorio e processo inquisitorio. PROCESSO ACCUSATORIO : ciò che è acquisito nel corso delle indagini preliminari non può essere utilizzato nel processo , ma è funzionale solo all’esercizio dell’azione penale. Quindi, il beneficio del processo accusatorio è il contraddittorio , e il processo accusatorio consente di acquisire , durante il processo, dinanzi al giudice e nel contraddittorio, gli elementi utili alla decisione , compre la prova. PROCESSO INQUISITORIO : in tal caso i risultati delle indagini preliminari servono anche ai fini della decisione. Le indagini preliminari sono caratterizzate dalla segretezza (art. 329 c.p.p.). A differenza del dibattimento , il quale si deve svolgere a porte aperte, le indagini preliminari sono caratterizzate dalla segretezza , e quindi gli atti di indagine compiuti dalla PG e dal PM sono coperti dal segreto (c.d. investigativo o d’indagine ). Il segreto copre gli atti dell’indagine preliminare, cioè copre il tempo che va dalla notitia criminis fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e non oltre la chiusura delle indagini preliminari^1 : quindi, la segretezza decade con la chiusura delle indagini preliminari oppure quando l’imputato ne è venuto comunque a conoscenza (pensiamo, ad es., al caso in cui viene disposta la perquisizione, sempre rispettando le garanzie previste dagli artt. 13 e 14 Cost.: in tal caso il soggetto viene a conoscenza del fatto che si sta svolgendo un’indagine a suo carico) oppure quando egli ha il diritto di conoscere gli atti delle indagini preliminari. Inoltre vi sono altri casi in cui il segreto può essere derogato , ossia quando la pubblicazione di singoli atti o parti di essi : ciò può avvenire quando la pubblicazione sia funzionale e necessaria per la prosecuzione delle indagini (pensiamo, ad es., alla divulgazione di foto segnaletiche di un latitante) e previa autorizzazione, con decreto motivato, del PM. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto , il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini , può disporre , con decreto motivato : a) L’ obbligo del segreto per singoli atti , quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone ; b) Il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relativa a determinate operazioni. (^1) Pertanto, ciascuno di noi potrebbe essere, in questo momento, sottoposto ad indagini preliminari senza però saperlo, proprio in forza del segreto d’indagine o investigativo ex art. 329 c.p.p.

La violazione del segreto integra reato (artt. 326 e 379- bis c.p.). Abbiamo detto che il c.p.p. disciplina le attribuzioni del PM (artt. 50-54) e della PG (artt. 55- 59). Il PM esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 50 c.p.p.). Il PM è un ufficio , che racchiude in sé tanti uffici : è un organo che ha determinati poteri e al suo interno vi sono diversi uffici, vi è un’articolazione di uffici.

  • PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
  • PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
  • PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE. Non si tratta però di un’organizzazione di tipo gerarchico, stante l’indipendenza di ciascun magistrato garantita dall’art. 101 Cost. Quindi, presso ogni ufficio giurisdizionale vi è una procura , e quindi sul territorio italiano vi sono diverse procure. Ogni ufficio è titolare di proprie funzioni , rappresenta la pubblica accusa dinanzi all’autorità giurisdizionale presso il quale è istituito, ed ha determinate funzioni anche nell’ambito civile. Esercita l’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale è istituito, e soltanto il PM può esercitarla, una volta conclusa le indagini preliminari e, concluse queste, si ravvisino i presupposti per poterla esercitare. E l’azione penale è esercitata d’ufficio qualora non è necessaria la querela , la richiesta , l’ istanza o l’ autorizzazione a procedere , le quali sono tutte condizioni di procedibilità. Il territorio italiano è suddiviso in circondari , e presso ogni circondario vi è un tribunale. Presso ogni tribunale vi è una Procura della Repubblica , e ciascuna Procura della Repubblica presso il tribunale esercita l’ azione penale nel circondario e svolge le indagini preliminari nel proprio circondario. Poi vi sono i distretti delle Corti di Appello , e presso ogni Corte di appello vi è una Procura generale della Repubblica. Infine vi è 1 procura generale presso la Corte di Cassazione. Quanto all’ organizzazione dei singoli uffici , vi è il Procuratore della Repubblica , che svolge le funzioni previste dall’ art. 51, lett. a ) c.p.p. , ossia nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado svolge le funzioni del PM.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Sono atti giuridici che sono indispensabili e necessari affinché si possa esercitare l’azione penale , e tali atti variano a seconda del tipo di reato. Le condizioni di procedibilità sono:

  • La querela (art. 120 c.p.): la querela viene distinta dalla denuncia in quanto la querela deve essere proposta qualora il reato non sia procedibile d’ufficio (in tal caso sarà sufficiente la denuncia, sempre che il PM non venga autonomamente a conoscenza del reato). Nel caso di reato procedibile a querela della persona offesa , sarà necessario appunto tale atto giuridico da parte del soggetto passivo del reato, da parte della persona offesa, ed è quindi necessaria affinché si possa esercitare l’azione penale, altrimenti il PM, pur essendo a conoscenza della consumazione del reato, non potrà esercitare l’azione penale. È prevista poiché ognuno ha un proprio interesse: l’interesse dello Stato è quello di punire l’autore del reato, per aver violato una regola di convivenza dal carattere penale; ma vi è anche l’interesse dei soggetti privati: potrebbe infatti capitare che la persona offesa dal reato non voglia sporgere querela per propri motivi, perché ad esempio vuole evitare processi, vuole dimenticare al più presto l’offesa subita, non giudica l’offesa così rilevante da sporgere querela ecc. Quindi, la querela costituisce la manifestazione di volontà del soggetto passivo del reato che si proceda nei confronti dell’autore del reato e che questo venga punito. Si distingue dalla denuncia poiché questa può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa dal reato). Il procedimento, nel caso di denuncia, si avvia d’ufficio e infatti è prevista per i reati perseguibili d’ufficio, e quindi non è necessario che la persona offesa dal reato chieda personalmente la punizione dell’autore del reato. La querela può essere oggetto di remissione (e cioè può essere ritirata se già presentata, che può essere processuale o extraprocessuale, a seconda che avvenga in processo o al di fuori di esso) oppure di rinuncia , qualora ancora non è stata presentata. Inoltre, deve essere presentata entro un tempo previsto dalla legge, che può variare a seconda del tipo di reato (ad es., per il reato di violenza sessuale la presentazione della querela è possibile entro i 12 mesi): decorso il periodo stabilito il soggetto non potrà più querelare il soggetto attivo del reato; l’art. 124 c.p. stabilisce un termine di 3 mesi dal giorno in cui si viene a conoscenza del reato , ma fa salve le altre disposizioni di legge, che possono prevedere un periodo maggiore. La querela è un atto scritto nel quale la persona deve manifestare la propria volontà che un reato venga punito; inoltre la querela deve essere sottoscritta dal

querelante con firma autenticata. La querela è prevista dall’art. 120 c.p. e il codice di procedura penale disciplina lo schema e le modalità con le quali si effettua la querela.

  • Istanza di procedimento : è istituto analogo alla querela, in quanto l’istanza di procedimento deve essere presentata dalla persona offesa nelle forme della querela. A differenza di questa, però, l’istanza di procedimento non può essere revocata. È prevista per i reati commessi all’estero qualora il reato, se fosse stato commesso in territorio italiano, sarebbe stato procedibile d’ufficio.
  • Richiesta di procedimento (ad es., artt. 9 e 10 c.p.): in alcune ipotesi, la perseguibilità viene subordinata dalla legge ad una richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia.
  • Autorizzazione a procedere (art. 68 Cost.): in tal caso il PM deve richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza, qualora si presume che un parlamentare abbia commesso un reato (v. caso Salvini per navi Diciotti e Gregoretti), in attuazione delle prerogative parlamentari ex art. 68 Cost. Quando una condizione di procedibilità viene meno nel corso del procedimento allora questo si interrompe e non potrà essere continuato ; nel caso in cui manca ab origine , il procedimento non prende avvio. Con l. n. 134/2021 è stato introdotto l’ art. 344bis c.p.p. , che contiene una causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Precisamente, l’azione penale diviene improcedibile se:
  • il giudizio di appello non viene definito entro il termine di due anni ;
  • il giudizio di cassazione non viene definito entro il termine di un anno. Tale disposizione non si applica ai processi relativi ai reati puniti con l’ergastolo , anche per effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. Il termine decorre dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza , come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso , in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare , i termini per la conclusione del giudizio di impugnazione (6 mesi per l’appello; 1 anno per

DIFETTO DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Le condizioni di procedibilità attengono al profilo processuale, influendo non sul merito ma sull’azione penale. Ne consegue che il difetto della condizione di procedibilità si riflette sul tipo di provvedimento in relazione al momento processuale in cui essa si verifica o viene accertata. Vi sarà allora:

  • archiviazione per insussistenza della condizione di procedibilità (ad es., la querela);
  • sentenza di non luogo a procedere se il difetto si verifica o si accerta nell’ udienza preliminare ;
  • sentenza di non doversi procedere in dibattimento. Dato che si tratta di decisioni dal contenuto esclusivamente processuale, queste non impediscono la riproposizione dell’azione penale , per il medesimo fatto e contro la stessa persona , se in seguito sopravviene la condizione di procedibilità , proprio perché non risulta violato il principio del ne bis in idem , stante la natura meramente processuale della decisione: non si decide nel merito sulla responsabilità penale del soggetto. Stesso discorso nell’ipotesi in cui cessa la situazione di irreversibilità dell’infermità di cui all’art. 72 bis c.p.p.^2 In attesa della condizione di procedibilità, qualora questa possa utilmente sopravvenire, è comunque consentito lo svolgimento delle indagini preliminari e dell’incidente probatorio. LEZIONE N. 3 10/10/ Sia la PG che il PM svolgono le indagini preliminari , ma non vi è una norma generale che stabilisce quali indagini devono svolgere, quali indagini svolge l’uno e quali l’altro, e quindi le rispettive attribuzioni. Infatti, la Costituzione attribuisce al PM l’ esercizio dell’azione penale , e sembrerebbe che tutti gli altri soggetti sono esclusi dall’esercizio dell’azione penale. La (^2) Qualora si debba accertare l’eventuale stato di infermità mentale dell’imputato, il giudice, se occorre, dispone anche d’ufficio la perizia. Se, a seguito degli accertamenti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. La sospensione ha durata di sei mesi. Allo scadere del sesto mese, o anche prima quando se ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti sullo stato di mente dell’imputato. Si procede così ogni sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Se lo stato di infermità è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Costituzione però è a conoscenza dell’esistenza dei due organi , in quanto l’ art. 109 Cost. stabilisce che l’ autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria , ma non prevede tuttavia le funzioni dei due organi , lasciando la discrezionalità al legislatore di disciplinarli compiutamente. Il c.p.p. disciplina le attività che possono essere svolte dal PM (artt. 358 ss.) e quelle che possono essere svolte dalla PG. Quindi, il cpp ha disciplinato le attribuzioni di PM e PG , le quali effettuano entrambe attività di indagini. Le attività dei due organi devono comunque essere coordinate , dato che esercitano attività funzionali a stabilire se esercitare o meno l’azione penale , e quindi non possono operare separatamente , ma devono operare in stretta collaborazione, anche se comunque il PM può non avvalersi della PG e la PG può compiere indagini preliminari autonomamente per poi riferire la notizia di reato al PM. L’ art. 327 cpp stabilisce che il PM dirige le indagini e dispone direttamente della PG , e quindi il PM è il dominus delle indagini preliminari e la PG è subordinata ad esso. L’art. 327 c.p.p. costituisce diretta attuazione dell’art. 109 Cost. , il quale stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, e il PM rientra senz’altro nel novero di autorità giudiziaria. La PG, quindi, non è dentro l’autorità giudiziaria , e quindi non dipende dalla magistratura : la magistratura infatti non ha un proprio organo di polizia. La Costituzione subordina la PG al PM ma non è una subordinazione di tipo gerarchico, poiché la PG continuerà a svolgere le proprie funzioni ordinarie e ad essere subordinata all’Esecutivo e ad essere organo della P.A., sarà subordinata alla P.A. posta al suo vertice: infatti ricordiamo che la PG inizia ad operare a partire dall’acquisizione della notizia di reato, ma non è un organo autonomo, ma semplicemente alcuni organi di polizia diventano PG dal momento di acquisizione della notitia criminis. Ma la PG, anche quando svolte le indagini preliminari, e quindi quando il PM si serve di essa, dipende non dalla magistratura ma dalla P.A. posta al suo vertice. Il PM, tuttavia, ha poteri direttivi nelle indagini preliminari, poiché appunto dirige le indagini. Nel caso di reati commessi all’estero il PM, così come la PG, non possono operare, nel senso che al di fuori dei propri confini territoriali non hanno tale qualità, in quanto non organo dello Stato straniero: ciascuno Stato attribuisce precise funzioni ai propri organi (il PM, al di fuori dei confini territoriali, è un normale cittadino privato, e lo stesso dicasi per l’ufficiale di PG). Vi è nel c.p.p. un Libro apposito che regolamenta le indagini preliminari e l’acquisizione di prove nel caso di reato commesso all’estero, ossia il Libro XI , intitolato “ rapporti giurisdizionali con autorità straniere ”. Quindi, il c.p.p. regolamenta i rapporti con autorità straniere , non solo nel caso di attività di indagine. L’Italia può richiedere l’ acquisizione di prove nello Stato estero e viceversa , in

informazioni da essi fornite siano utilizzabili. Pertanto, se i nomi sono rilevati, i confidenti possono essere esaminati come testimoni , e qualora siano esaminati come testimoni le loro informazioni potranno essere utilizzate; altrimenti, la prova dovrà formarsi diversamente. Una volta iscritto un nominativo nel registro delle notizie di reato, e quindi una volta che nel registro viene iscritto il nome del soggetto al quale il reato viene attribuito (anche se, ricordiamo, non è certo che il soggetto abbia commesso il reato, poiché l’accertamento avverrà in giudizio), e quindi nel momento dell’iscrizione nel registro della notizia di reato, inizia a decorrere il termine di durata delle indagini preliminari entro i quali il PM dovrà decidere, in base appunto alle indagini preliminari stesse (che ricordiamo sono funzionali all’esercizio dell’azione penale, fungono a determinare l’esercizio dell’azione penale) se appunto esercitare o meno l’azione penale. A partire dal momento nel quale il nominativo del soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato si inizierà a parlare di indagato , da tenere distinto dall’ imputato. INDAGATO Soggetto sottoposto alle indagini preliminari. Non avviene però l’iscrizione nel certificato dei carichi pendenti, a differenza di quanto avviene nel caso di soggetto imputato.

IMPUTATO

Soggetto alla quale è stato attribuito il reato a seguito delle indagini preliminari: quindi la qualifica di imputato si assume dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del PM e pertanto dopo il rinvio a giudizio. In tal caso vi sarà l’iscrizione nel certificato dei carichi pendenti. All’ indagato e all’ imputato sono comunque attribuite delle garanzie , quali la nomina del difensore di fiducia o, in mancanza, di essere assistito ad un difensore d’ufficio. Vi è una clausola di equivalenza secondo cui qualsiasi garanzia riconosciuta all’imputato deve essere riconosciuta all’ indagato. Il PM procedere immediatamente all’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro , ed è quindi un atto d’ufficio : solo successivamente il PM potrà valutare l’opportunità e la necessità di esercitare l’azione penale.

Con la riforma Cartabia è stata introdotta, nell’art. 335 c.p.p., la nozione di notizia di reato. Precisamente, questa è la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza , riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Pertanto, i caratteri della notizia di reato sono la rappresentazione di un fatto :

  • Determinato ;
  • Non inverosimile ;
  • Riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Dalla definizione di notizia di reato ne consegue che non possono essere iscritte notizie di reato generiche. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. Ricevuta la notizia di reato, il PM la iscrive nell’ apposito registro delle notizie di reato tenuto presso la sua Segreteria. Nel registro va annotato anche il nome della persona alla quale il fatto è attribuito quando risultano, contestualmente oppure successivamente all’iscrizione (e quindi per effetto delle indagini), indizi a suo carico. Qualora l’autore del reato sia ignoto, la notizia di reato sarà iscritta a mod. 44 (procedimento a carico di ignoti); qualora invece il fatto di reato sia attribuibile a un soggetto fin dall’acquisizione della notizia di reato, essa verrà iscritta a mod. 21; se il nome del soggetto al quale è attribuito il reato risulta successivamente all’iscrizione a carico di ignoti e a seguito delle indagini, si avrà il passaggio del fascicolo da mod. 44 a mod. 21 (o mod. 21bis se il reato è di competenza del giudice di pace). La mera iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. non può , da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa nei confronti della persona alla quale il reato è attribuito (art. 335- bis c.p.p.). Se la qualificazione del fatto muta durante le indagini o questo viene diversamente circostanziato , il PM non procede a una nuova iscrizione, ma cura l’aggiornamento dell’iscrizione già effettuata (art. 335, co. 2, c.p.p.). La persona offesa può chiedere , senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela , di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato dello stesso (art. 335, co. 3- ter , c.p.p.).

Se la richiesta di retrodatazione viene respinta , la persona interessata, sottoposta alle indagini, può chiedere che la questione sia nuovamente esaminata , a pena di decadenza , prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi , entro il termine previsto dall’art. 491, co. 1, c.p.p. Stessa facoltà è attribuita al PM e alla parte civile nel caso di accoglimento della richiesta. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare , la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare. L’ ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dall’art. 586 c.p.p. , e quindi nei casi e nei modi previsti per l’impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento : pertanto, potrà essere proposta soltanto con l’impugnazione della sentenza. L’ art. 335-ter c.p.p. disciplina l’ ordine di iscrizione del nome della persona indagata. Tale disposizione prevede che il GIP , quando compie un atto del procedimento, se ritiene che il reato per il quale si procede debba essere attribuito a una persona non ancora iscritta nel registro , ordina al P.M. di provvedere all’iscrizione. Si tratta di una particolare forma di iscrizione, poiché avviene su ordine del GIP e non per iniziativa del PM, il quale è dominus delle indagini, a cui competono tutte le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Tuttavia, il GIP può ordinare l’iscrizione del nominativo, qualora questo non sia stato iscritto ed è necessario iscriverlo, soltanto qualora debba compiere un atto del procedimento , e non su propria iniziativa al di fuori delle richieste rivoltigli. Il PM, in questo caso, è obbligato a procedere all’iscrizione ma non a esercitare l’azione penale nei confronti della persona iscritta per ordine del GIP , spettando sempre al PM assumere le decisioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Trattasi, quindi, di atto dovuto , ma comunque spetterà al PM stabilire se è necessario esercitare l’azione penale nei confronti del nuovo soggetto. Inoltre, spetta anche al PM indicare la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini , dato che l’ordine riguarda soltanto il nominativo della persona che precedentemente non era stato iscritto. INFORMATIVA DELLA PG La prima e principale fonte da cui promana una notizia di reato è l’ informativa di PG. La PG deve riferire senza ritardo e per iscritto la notizia di reato al PM (art. 347 c.p.p.). L’ art. 347 c.p.p. , il quale obbliga la PG di riferire senza ritardo al PM e per iscritto la notizia di reato, prevede anche un termine di 48 ore qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista

l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini , e quindi della persona sottoposta ad indagini. La PG deve invece riferire immediatamente , anche in forma orale , la notizia di reato al PM nel caso in cui si tratti dei reati indicati nell’ art. 407, co. 2, lett. a ) o degli altri reati indicati dal comma 3 dell’art. 347 c.p.p. , inerenti il c.d. Codice rosso. L’ attività della PG si divide in:

  • Attività di iniziativa della PG;
  • Attività delegata ; Gli artt. 348 ss. c.p.p. prevedono le attività di iniziativa della PG , quindi attività che la PG svolge autonomamente, prima della comunicazione della notizia di reato. Quindi, la PG svolge tali attività al di fuori della direzione del PM, svolgendo appunto proprie indagini. Successivamente è il PM a dirigere le indagini preliminari, e iniziano quindi le attività delegate , in quanto appunto le indagini vengono dirette dal PM e il PM dispone direttamente dell’autorità giudiziaria, potendo quindi avvalersi della PG per lo svolgimento delle indagini. Il PM o esegue direttamente le indagini oppure le delega alla PG , e in tal caso si parla, quindi, di attività delegate. Precisamente, l’ art. 348 c.p.p. prevede che anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato , la PG continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 c.p.p. raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’ individuazione del colpevole. Quindi le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. non si esaurisce con la comunicazione della notizia di reato, ma continua per tutte le indagini preliminari. Anche l’ art. 327 c.p.p. stabilisce ciò: infatti, la disposizione stabilisce che il PM dirige le indagini e dispone direttamente della PG , e quindi si avvale di essa, però la PG continua, anche dopo la comunicazione della notizia di reato , a svolgere attività di propria iniziativa : le attività di iniziativa della PG, quindi, vengono svolte sia nel momento antecedente che nel momento successivo alla comunicazione della notizia di reato, e quindi alla trasmissione degli atti alla Procura competente per territorio, anche per ovviare all’eventuale inerzia del PM che non assume la direzione delle indagini preliminari. Quando il PM assume la direzione delle indagini preliminari , delega la PG ( attività delegate ), quindi può la PG continuare a svolgere attività di propria iniziativa? Anche perché questo potrebbe mettere in contrapposizione il PM e la PG, perché la PG potrebbe andare controcorrente, in direzione ostinata e contraria, opposta a quella del PM. L’ art. 348, co. 3, c.p.p. stabilisce che dopo l’intervento del PM , il quale assume la direzione delle indagini preliminari, la PG compie gli atti a essa