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Procedura Penale prt.2, Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti\ sbobinature lezioni di diritto processuale penale Prof. Diddi. Focus articoli codice di procedura penale (La Tribuna).

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 01/05/2020

Julyetta94
Julyetta94 🇮🇹

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Appunti lezioni diritto
processuale penale.
2018
PART.2
JIULYETTA
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Appunti lezioni diritto

processuale penale.

PART.

JIULYETTA

INDICE

  • PROCEDIMENTI SPECIALI
    • Procedimenti speciali e udienza preliminare
  • RITI SPECIALI - RITO ABBREVIATO (RITO PREMIALE)............................................................................................................. - GENERALITÀ............................................................................................................................................... - LA RICHIESTA - PATTEGGIAMENTO (RITO PREMIALE) - GENERALITÀ............................................................................................................................................... - LA RICHIESTA - GIUDIZIO DIRETTISSIMO................................................................................................................................ - GENERALITÀ............................................................................................................................................... - LA RICHIESTA - GIUDIZIO IMMEDIATO................................................................................................................................... - GENERALITÀ............................................................................................................................................... - LA RICHIESTA - IL DECRETO PENALE (RITO PREMIALE) - GENERALITÀ............................................................................................................................................... - LA RICHIESTA
  • IL DIBATTIMENTO
    • INTRODUZIONE E ART 111 cost.
    • LA FORMAZIONE DELLA PROVA E IL COMMA 4 DELL’ART. 111 COST.
  • I MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ESAME DELLE PARTI - CONFRONTO - RICOGNIZIONE............................................................................................................................................. - ESPERIMENTO GIUDIZIALE - PERIZIA - CONSULENZA TECNICA - DOCUMENTI
  • PATOLOGIE DEGLI ATTI PROCESSUALI
    1. I FASE DEL DIBATTIMENTO: GLI ATTI PRELIMINARI
    1. II FASE: GLI ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO

Da notare bene che spetta al pubblico ministero l’iniziativa del giudizio direttissimo, il giudizio immediato, e del giudizio per decreto. Spetta invece all’imputato l’iniziativa del giudizio abbreviato e quello immediato. Spetta invece ad entrambe le parti, sul loro accordo, il patteggiamento. Sulla correttezza del rito (di patteggiamento) vigila il giudice perché egli ha l’obbligo di accertare i fatti. Da notare bene che si possono patteggiare solo le pene, ma non le imputazioni! Procedimenti speciali e udienza preliminare L’udienza preliminare è il modo ordinario di esercizio dell’azione penale. Nei procedimenti speciali non vi è mai l’udienza preliminare eccetto in due casi: parliamo del rito abbreviato e del patteggiamento. In questi due casi l’udienza preliminare rappresenta il luogo naturale in cui le parti avanzano le loro richieste. Il giudizio abbreviato e il patteggiamento prevedono dunque una sorta di udienza preliminare che ha una diversa finalità. Manca invece il dibattimento. Nel giudizio per decreto invece, se manca l’opposizione del condannato, non vi sarà né un’udienza preliminare, nè tantomeno un dibattimento. Se invece vi è l’opposizione del condannato si avrà o il dibattimento oppure un rito speciale (rito abbreviato o patteggiamento). Altri riti come ad esempio quello immediato e quello direttissimo , non prevedono l’udienza preliminare. Prevedono invece un udienza dibattimentale, nella cui sede il procedimento può trasformarsi in un rito abbreviato oppure un patteggiamento. I Riti speciali sono alternativi tra loro oppure alternativi al rito ordinario. I riti speciali non possono mai trasformarsi in un rito ordinario. Il procedimento potrà essere convertito in due modi: dal giudice dibattimentale in rito speciale, quindi il giudizio direttissimo o il giudizio immediato può essere trasformato in un giudizio abbreviato o un patteggiamento; oppure il Giudice dibattimentale trasforma il giudizio per decreto, in seguito all’opposizione del condannato, in un ordinario giudizio dibattimentale. A tutto ciò c’è un limite, ovvero: se l’imputato ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato poi non può più chiedere la conversione al patteggiamento. RITI SPECIALI

  • Rito abbreviato
  • Patteggiamento
  • Giudizio direttissimo
  • Giudizio immediato
  • Decreto penale
  • Sospensione e messa alla prova RITO ABBREVIATO (RITO PREMIALE)

GENERALITÀ

Esso ha luogo nell’udienza preliminare o nella sede di conversione di altro rito speciale. Non vi è alcun giudizio di merito sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. È escluso il dibattimento e vengono utilizzati ai fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

L’applicazione del giudizio presuppone che il pubblico ministero abbia già formulato l’incolpazione con l’esercizio dell’azione penale, richiedendo al giudice la celebrazione dell’udienza preliminare o altro rito.

LA RICHIESTA

La richiesta di tale rito spetta solo all’imputato e non al pubblico ministero (in seguito alla legge 1999-Carotti). La ragione di questo rito si deve rintracciare nel fatto che l’imputato otterrà una pena ridotta, quindi uno sconto sulla pena, la riduzione e di un terzo. L’imputato potrà chiedere il giudizio abbreviato ordinario oppure il giudizio abbreviato condizionato. Nel primo caso il pubblico ministero non può esprimere alcun dissenso. Nel secondo caso invece il giudizio consente all’imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria. Il giudice può decidere di rigettare l’istanza o meno. I casi sono due:

  • Le Prove Sono Ritenute Irrilevanti O Inammissibili Oppure
  • L’assunzione di esse presenterebbe un prolungamento ed un appesantimento dell’iter processuale. Nel caso in cui il giudice decide di accogliere la richiesta compresa di integrazione probatoria, il pubblico ministero può chiedere la prova contraria. Da notare bene che in passato tale giudizio si instaurava dopo la chiusura delle indagini preliminari e l’esercizio dell’azione penale si decideva solo sulla base degli atti delle indagini preliminari. Dopo la legge Carotti invece si è introdotta la possibilità di acquisire nuove fonti di prova in udienza, sicché non si parla più di giudizio allo stato degli atti. I casi di acquisizione probatoria del giudizio abbreviato sono due:
  • L’imputato Ha Chiesto Il Giudizio Abbreviato Condizionato E L’integrazione Probatoria Oppure
  • Il Giudice, una volta che ha accolto il giudizio abbreviato ordinario, ritiene di non poter decidere e così occorre un’integrazione probatoria. Integrazione avviene come nell’udienza preliminare. Le modalità di svolgimento del rito abbreviato sono:
  • L’imputato avanza la richiesta e il giudice può rigettare o accoglierela.
  • L’udienza si tiene in camera di consiglio tranne se vi sia la richiesta di pubblica udienza da parte tutti gli imputati.
  • L’udienza si svolge con le stesse regole dell’udienza preliminare.
  • Il giudice può decidere sia allo stato degli atti, che chiedere integrazione probatoria.
  • All’esito dell’udienza e dopo la discussione, il giudice emette la sentenza la cui motivazione si baserà sugli atti del pubblico ministero ed eventualmente sulle fonti di prova acquisite in udienza.
  • Questa potrà essere o di assoluzione oppure di condanna. La pena verrà ridotta di un terzo come premio per aver scelto questo rito. La Sentenza di condanna può essere appellata dall’imputato e non dal pubblico ministero, tranne se non sia stato modificato ingiustamente il titolo del reato. La parte che non può appellare, può ovviamente fare ricorso per cassazione.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

GENERALITÀ...............................................................................................................................................

Il giudizio direttissimo come quello immediato, salta l’udienza preliminare. La scelta di tale rito spetta al pubblico ministero. Si differenza da quello immediato perché, in quello direttissimo l’imputato viene nominato direttamente al giudice dibattimentale, mentre in quello immediato è il gip che mette il decreto di giudizio immediato, quindi con una minore semplificazione del rito.

LA RICHIESTA

Tale rito può essere azionato esclusivamente dal pubblico ministero. Il presupposto particolare affinché questo possa essere richiesto è che vi sia l’evidenza della prova. Il rito è applicabile entro 30 giorni che decorrono dall’arresto dalla notizia criminis. Se si supera tale limite di tempo, si può chiedere entro 90 giorni il rito immediato. Le potessi affinché questo giudizio possa essere messo è che quindi l’imputato venga arrestato in flagranza, oppure abbia reso confessione, oppure venga allontanato d’urgenza dalla casa familiare, etc.. In base alle diverse situazioni che si possono verificare il pm può, in caso di arresto in flagranza fare due cose: si può avvalere dell’udienza di convalida per ottenere anche il giudizio di merito, oppure può tenere separate le due attività e quindi si rivolge prima al gip entro quarantott’ore per la convalida e poi al giudice del dibattimento entro 30 giorni dall’arresto. Se l’imputato è libero il pubblico ministero deve notificargli il decreto di citazione a giudizio (qua abbiamo una vera e propria deroga in quanto il decreto di citazione a comparire all’udienza non viene fatto dal giudice ma dal pm). Se invece l’imputato è “in vinculis”, esso verrà presentato innanzi al giudice dibattimentale e ivi il pubblico ministero eserciterà l’azione penale. Da notare bene che se il giudice dibattimentale ravviserà l’inesistenza dei presupposti per il giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero. Le parti possono inoltre accordarsi perché l’udienza, invece di evolvere verso il dibattimento, possa proseguire secondo un rito speciale e quindi ci sarà o il patteggiamento oppure il giudizio abbreviato. GIUDIZIO IMMEDIATO

GENERALITÀ

La peculiarità di questo giudizio è:

  • NO udienza preliminare
  • SI dibattimento Si verifica un “salto” tra le I.P e il dibattimento. Ha caratteristiche comuni col G.direttissimo, in quanto vi è:
  • Assenza Dell’u.P
  • Azionabilità diretta da parte del P.M. Ma presenta anche molte diversità da quest’ultimo:
  • Azionabilità Autonoma Da Parte Dell’imputato (Art.419c.5 Cpp)
  • Pm\imp - > possono avanzare al GIP la richiesta di controllo sui presupposti di rito.^1 Tale fiudizio salta l’UP ed è subordinata ad una richiesta di 1 delle 2 parti (di regola il pm, eccezionalmente l’imp). In quello direttissimo soo il pm, senza il consenso necessario della controparte.

LA RICHIESTA

  • Richiesta del PM: entro 90m gg dall’iscrizione della notizia criminis. Egli si attiva quando: o La Prova È Evidente, o Vi È Stato L’espletamento Delle Procedura Di Garanzia. Quindi Quando L’indagato È Stato sentito Sui Fatti (Quindi Quando È Stato Interrogato O Quando Ha L’indagato Omette Di comparire All’invito A Presentarsi Da Parte Del Pm (Art.375 Cpp) (Es. L’interrogatorio). o L’indagato si trova nello stato di custodia cautelare → la richiesta per il pm è obbligatoria. In presenza, quindi di questi 3 requisiti, il pm è obbligato ad emettere g.immediato. Mentre, quindi, per l’imputato, attivare questo rito è una facoltà, per il pm (ai sensi della l.2008) è diventato un obbligo quando appunto ricorrono questi 3 requisiti, poc’anzi citati.
  • Richiesta dell’imputato: entro 3 gg prima dell’udienza preliminare, egli si attiva quando: o Gli viene notificato l’avviso di fissazione dell’udienza (la ratio: accellerare la verifica dibattimentale dell’accusa saltando l’UP). o Gli viene notificato il decreto penale. (la ratio: non accettare la condanna, proponendo quindi opposizione avverso il decreto e richiedendo la verifica dell’accusa nel contradditorio dibattimentale). Sia che la richiesta venga avanzata dal pm o dall’imp, il gip vigila sul rispetto della legge. Egli ento 5 gg dispone:
  • L’accoglimento, quindi emette il giudizio immediato→ l’imputato quindi accetta il giudizio e può richiedere: il dibattimento o il g.abbreviato o ancora il patteggiamento.
  • Il rigetto (restituisce quindi gli atti al pm) → l’imputato può richiedere: g.abbreviato o il patteggiamento. IL DECRETO PENALE (RITO PREMIALE)

GENERALITÀ...............................................................................................................................................

GENERALITÀ...............................................................................................................................................

La peculiarità di questo rito è:

  • No udienza preliminare
  • No dibattimento Anche se vi sia opposizione del decreto, non vi sarà mai l’up e l’opponente potrà: celebrare il dibattimeno o avanzare richiesta di giudizio abbreviato o patteggiamento.

LA RICHIESTA

Quindi una volta svolte le IP in presenza di chiare fonti di prova dell colpevolezza, il pm quando reputa superflua l’up e il dibattimento può chiedere al gip di emettere il decreto penale contenete la contestazione del reato e l’applicazione della pena solo pecuniaria. Tale decreto dunque contiene: l’imputazione e la condanna “inaudita altera parte”. (^1) Mentre in quello direttissimo l’imp. viene presentato innanzi al g.dibattimentale, nel giudizio immediato è il gip che emette il decreto di giudizio immediato. Vi è quindi minore semplificazione del rito. Quindi nel direttissimo->non vi è alcuna interferenza del gip. Nell’immediato invece vi è interferenza.

A seguito dell’accoglimento, si può compiere opposizione: da parte dell’imp, della persona offesa(by pm), dal pm. L’impugnazione non sospende il processo.

  • Fase dell’esecuzione del programma→ una volta che la richiesta è stata accolta dal giudice, si svolge il programma.
  • Fase della verifica dell’esito della messa alla prova→Il giudice in udienza valuterà l’esito positivo della prova e se positivo, il reato si estinguerà. Se si avrà esito negativo, il processo proseguirà. IL DIBATTIMENTO INTRODUZIONE E ART 111 cost. Nel dibattimento non vi è tanto la lesione di diritti fondamentali dell’uomo, come nelle indagini preliminari, quanto piuttosto l’accertamento del fatto. Durante le indagini preliminari gli articoli chiave sono stati: articolo 13, 14,15, 24,27. In tale sede si registra un contrasto continuo tra lo Stato che vuole inserirsi nella libertà personali, nei diritti costituzionali dei cittadini e il cittadino che vuole proteggersi da tutto questo. Lo Stato mira, con tali intrusioni a capire se sussista o meno il reato e se ci sia quindi un possibile imputato. Alla fine di tutto ciò il pm deciderà poi se archiviare o compiere l’azione penale. Nell’ultimo caso, Il pm in due modi porrà la questione innanzi al giudice dibattimentale, il quale dovrà valutare e quindi accertare il fatto e applicare di conseguenza la giusta sanzione^2. Le indagini preliminari hanno sicuramente un carattere inquisitorio in quanto il loro “dominus” è il pm, ma nel momento in cui questi voglia attivare la macchina processuale, vediamo come il processo si trasforma in un vero e proprio procedimento accusatorio. Ciò che è stato compiuto prima nelle indagini preliminari, nel dibattimento non fa teso, Nel senso che gli atti delle indagini preliminari servono solo a far decidere al pm se è necessario attivare o meno l’azione penale. Quindi l’interrogatorio di un testimone durante le indagini preliminari, nel dibattimento non ha alcun valore (nel dibattimento si fa tutto da capo). NB→ Il giudice dibattimentale, nel fascicolo dibattimentale, possiede alcuni documenti che non proprio sono in armonia con i principi del processo accusatorio. Quindi, diciamo che viene meno alla sua funzione di terzietà perché lui ha già una pseudo cognizione dei fatti. Nel dibattimento emergono due diverse visioni:
  • Quella del pubblico ministero
  • Quella del difensore. Da queste deve sgorgare la verità e il giudice deve farsi convincimento di una o dell’altra visione. La finalità del processo inquisitorio/accusatorio, è quella di evitare di condannare persone innocenti, quindi di evitare il più possibile l’errore giudiziario. Per fare ciò lo strumento più idoneo da dover utilizzare è il contraddittorio. (^2) La giusta sanzione che cos’è? È un modo per surrogare la vendetta della persona offesa. La pena ha sicuramente un fine di prevenzione, di rieducazione del condannato, ma principalmente ha una finalità retributiva. Se manca tale senso, si sfalda il patto sociale. Se nessuno trova la soddisfazione della pena, alla fine si sarà disposti a fasi giustizia da soli. Invece col patto sociale l’uomo ha ceduto allo Stato questo suo instinto, cosicché si possa vivere in modo più pacifico e civile. Quindi lo Stato deve assolutamente realizzare tale aspettativa.

Esso trova la sua essenza dell’articolo 111 della costituzione. In tale articolo il legislatore non ha fatto altro che costituzionalizzare tale principio.

  • Primo comma disciplina il cosiddetto giusto processo. L’Italia ha inglobato cioè tutti i principi dell’articolo 6 della CEDU che sono di garanzia al cittadino quando si trova nella macchina processuale. Con tale locuzione si vuole in pratica sancire la tutela della libertà dell’individuo.
  • Il comma 2 invece disciplina il processo del contraddittorio : nel senso che le parti, in condizioni di parità, innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, dovranno discutere sulle questioni oggetto del processo. Sempre in questo articolo viene disciplinato il principio della ragionevole della durata del processo. Quest’ultimo principio si applica sia in procedura penale che in procedura civile.
  • Il comma 3 e comma 4 invece operano solo in ambito penale: Il comma 3 disciplina il principio in base al quale la persona accusata deve essere informata dei motivi e della natura dell’accusa. Tale articolo si trova alla base dell’articolo 415 bis del codice procedura penale. Il comma 4 invece disciplina il principio del contraddittorio nella formazione della prova (quindi non si ha il contraddittorio solo nel momento della decisione). LA FORMAZIONE DELLA PROVA E IL COMMA 4 DELL’ART. 111 COST. In base al comma 4 dell’art 111 sappiamo quindi che la prova si forma nel contraddittorio tra le parti. In base a ciò il giudice valuta le prove formate nel contraddittorio tra le parti. Quindi l’articolo 111 ha costituzionalizzato il processo accusatorio nel quale vigono i principi di: parità delle parti, del contraddittorio, della terzietà ed imparzialità e della pubblicità. L’elemento che più caratterizza tale processo è la presenza del contraddittorio. In passato invece la polizia giudiziaria e il pubblico ministero raccoglievano le prove senza contraddittorio. Oggi sappiamo che le prove si raccolgono nella dialettica del dibattimento. Bisogna dire comunque che il cuore del processo penale è la formazione della prova. Essa si forma proprio nel contraddittorio tra le parti. Il processo penale è governato dal principio della disponibilità della prova: la prova quindi deve essere nella disponibilità delle parti. NB→ L’unica eccezione a questo principio è l’articolo 507 del codice procedura penale che disciplina le cosiddette letture. Durante il dibattimento si ricostruiscono fatti attinenti a quel capo di imputazione che il pubblico ministero ha formulato al momento dell’azione penale. Quindi per quanto riguarda il principio della “disponibilità della prova”, in procedura penale dobbiamo far riferimento a 2 norme: **1)L’ art 187
  1. Il libro 7 del cpp** L’articolo 187 disciplina l’oggetto della prova. Sono oggetto della prova i fatti che si riferiscono all’imputazione. Il libro settimo del codice di procedura penale disciplina, invece gli atti preliminari al dibattimento .Nel titolo 1 del libro si afferma che l’instaurazione della fase prodromica al compimento degli atti introduttivi al dibattimento deve avvenire subito dopo la chiusura delle indagini preliminari, cioè con l’adozione del decreto con il quale viene disposto il rinvio a giudizio e dopo che il giudice abbia compiuto le operazioni di verifica della regolare costituzione delle parti. Sempre in tale titolo, ma al capo terzo troviamo invece l’istruzione dibattimentale , cioè i modi attraverso i quali si possono assumere i mezzi di prova, ricordiamo che nella Prima parte del codice di pretura penale (libro terzo,

Importante è anche l’ipotesi della chiamata in correità “de relato”: l’esempio del pentito → cioè l’imputato che fa parte di un’organizzazione ha avuto notizie di fatti., reati compiuti da terzi e quindi compie dichiarazioni di accusa contro questi. La Cassazione con sentenza del 2013 ha stabilito i principi che il giudice deve seguire per la valutazione delle proe riguardo: alla chimata in correità del relato → si applica l’art 195 (testimonianza indiretta)^3. TESTIMONIANZA Regola principale: il testimone deve essere detentore di scienza diretta dei fatti da lui affermati. La testimonianza è la prova più importante e insidiosa del processo penale a causa del diverso grado di percezione della realtà e capacità mnemonica dei vari testimoni. Rendere testimonianza rappresenta un obbligo giuridico e morale molto importante per il nostro ordinamento. Il testimone formalmente intimato ha infatti l'obbligo di presentarsi al Giudice e dire la verità per tutta la durata della sua deposizione (art. 198 C.P.P.). Il primo comma dell' 196 C.P.P. riconosce a ciascuno la capacità di testimoniare. Nel caso di minori o infermi di mente il Giudice può verificare l'idoneità fisica e mentale dei soggetti in questione disponendo opportuni accertamenti. L'art. 197 C.P.P contempla l'incompatibilità a testimoniare in tutti quei casi in cui, per il rapporto che lega il testimone ai soggetti del processo penale, sussiste il rischio di una testimonianza parziale. Fatte salve le eccezioni previste dall'art 197 C.P.P. non possono testimoniare: i coimputati per il medesimo reato, gli imputati in un procedimento connesso o collegato, il responsabile civile, il soggetto civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria, il giudice, il pubblico ministero, l'ausiliario, il difensore e coloro che hanno collaborato alla raccolta delle dichiarazioni e informazioni durante le investigazioni difensive. L'incompatibilità riguarda coloro che ricoprono o hanno ricoperto le funzioni indicate. La testimonianza è diretta , quando il teste ha avuto conoscenza e percezione del fatto che costituisce reato con tutti i suoi cinque i sensi. La testimonianza è invece indiretta (de relato)se il teste è stato messo al corrente dei fatti da qualcun altro a voce, con uno scritto o qualsiasi altro mezzo idoneo. In questa seconda ipotesi è necessario quindi accertare l'attendibilità del teste indiretto e di quello diretto. Il Giudice inoltre è obbligato a citare il teste indiretto se una delle parti fa riferimento a un soggetto che ha avuto conoscenza diretta dei fatti. L'art. 62 C.P.P. pone un divieto specifico di testimonianza indiretta per evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta a indagini a non rendere dichiarazioni o a rimanere in silenzio durante il procedimento sia violato a causa della testimonianza de relato. Il Giudice, prima d'iniziare l'esame, deve avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità , informandolo della conseguente responsabilità penale in caso di violazione. Il testimone legge la formula con cui si impegna a dire la verità e tutto quanto conosce in relazione ai fatti (art. 497 C.P.P), infine comunica i suoi dati anagrafici. Esistono dei casi in cui vi è un‘eccezione all'obbligo di testimoniare: nello specifico alcuni professionisti (medici, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali su materie coperte dal segreto d'ufficio) possono astenersi, ai sensi degli artt. 200 e 201 C.P.P. dall'obbligo di testimoniare su quanto conoscono in ragione del loro ufficio, salvi i casi in cui sono obbligati a riferirne all'autorità giudiziaria, politica o militare. Quando i professionisti oppongono il segreto professionale il Giudice, se ritiene che il rifiuto a testimoniare è (^3) FOCUS ART 195→ comma1: Il giudice manda a chiamare le fonti primarie quando il teste dichiara di essere venuto a conoscenza di determinati fatti da altri. Questa è la regola che il giudice deve seguire a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta. A ciò esiste una deroga: quando la fonte primaria è, ad esempio deceduta, interdetta, irreperibile (elenco non tassativo di casi), questa regola non si applica e quindi l’esame del soggetto (fonte primaria) non si fa e di conseguenza la testimonianza de relato è sempre utilizzabile.

infondato, può procedere agli accertamenti necessari. L'accertata infondatezza del rifiuto conferisce al Giudice il potere di ordinare al testimone di deporre. L'art 202 C.P.P. prevede invece l'obbligo di astenersi dalla testimonianza per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su informazioni coperte dal Segreto di Stato. Il Giudice a cui il teste oppone questo segreto, deve chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi trenta giorni dalla notifica se il Giudice non ha ricevuto risposta, acquisisce la notizia e procede, se invece il segreto di Stato è confermato può procedere, ma in base ad altri elementi.

  • NB→ Falsa testimonianza: Reato contemplato dall'art. 372 C.P. per il testimone che nega la verità, dichiara il falso o tace in tutto o in parte le informazioni di cui ha conoscenza diretta, violando così i principi di veridicità e completezza. Il Giudice quando rileva che il testimone rende dichiarazioni incomplete, contrastanti o contraddittorie rispetto alle prove già acquisite o persiste nel rifiuto di testimoniare al di fuori dei casi consentiti dalla legge, lo avverte che può essere perseguito per falsa testimonianza. Il testimone che oppone un secondo rifiuto a testimoniare impone al Giudice di trasmettere gli atti al PM (art 207 C.P.P). ESAME DELLE PARTI Mezzo di prova esperibile durante il dibattimento (art. 503 C.P.P) o in sede d'incidente probatorio (art. 392 C.P.P.). Il Dlgs. n. 212 del 15.12.2015, in attuazione della direttiva 2012/29/UE (che ha introdotto tutele specifiche per le vittime di reato) ha aggiunto al comma 1-bis dell'articolo 392 il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio

PERIZIA La perizia d'ufficio è disposta dal Giudice quando per la materia trattata in giudizio si rendono necessarie conoscenze tecniche o scientifiche specifiche (art. 220 C.P.P.). Il perito (o i periti, per casi particolarmente complessi) viene scelto tra gli iscritti agli albi di appartenenza o tra persone esperte nelle discipline interessate. La nomina comporta l'obbligo di accettazione dell'incarico, tranne i casi in cui è prevista l'astensione, la ricusazione (art. 223 C.P.P) o il perito risulti incapace o incompatibile (art. 222 C.P.P). Il conferimento dell'incarico avviene con ordinanza in cui il Giudice indica giorno, ora e luogo di comparizione del perito, informazioni destinate alle persone che devono essere esaminate e tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'attività peritale (art. 224 C.P.P.) L'art. 224 bis C.P.P prevede che, per alcuni delitti contro la persona, può rendersi necessario compiere rilievi in grado di incidere sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo (DNA, prelievo di capelli e mucose del cavo orale, accertamenti medici). L'ordinanza che ordina queste operazioni deve contenere determinate informazioni e deve essere notificata almeno tre giorni prima alla persona interessata, al suo difensore, all'imputato e alla persona offesa. Il soggetto convocato può non presentarsi o presentarsi e rifiutarsi di essere sottoposto a determinate procedure. In ogni caso le operazioni devono eseguirsi con modalità non invasive per la libertà e il pudore della persona. Il Giudice nel caso in cui il soggetto non compare o comparendo rifiuta il consenso può disporre l'accompagnamento o il compimento coattivo della perizia. L'eventuale coercizione fisica è ammessa solo per il tempo necessario alle operazioni. Il perito riceve un compenso per la propria prestazione professionale, nella misura liquidata dal Giudice (art 232 C.P.P.) nel rispetto di leggi speciali.

CONSULENZA TECNICA Viene richiesta dalle parti quando il Giudice non dispone perizie d'ufficio. I consulenti possono esprimere pareri e presentare memorie e, previa richiesta del difensore, chiedere di esaminare oggetti sequestrati o ispezionati e intervenire alle ispezioni da compiere. Il Giudice deve dare le necessarie istruzioni affinché le operazioni si svolgano nel rispetto dello stato dei luoghi e delle persone. DOCUMENTI Nel processo penale possono fare ingresso, ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e ss., diversi documenti (scritti, fotografie, riprese video e altri mezzi in grado di rappresentare fatti, cose e persone reali) nati fuori dal procedimento. Un documento costituisce una prova se si ha certezza della sua paternità. I documenti anonimi possono essere acquisiti solo se sono oggetto del reato o provengono dall'imputato. Sono del pari non acquisibili i documenti che contengono informazioni provenienti da fonti o confidenti di polizia anonimi. I documenti falsi, in linea di principio, non sono ammissibili, fatta eccezione per i documenti falsi introdotti nel procedimento in via incidentale, previa valutazione del Giudice. In generale sono ammessi i verbali di prove acquisite nel dibattimento o nell'incidente probatorio di altro procedimento penale, verbali di giudizi civili definiti da sentenze passate in giudicato, sentenze irrevocabili di altri processi, atti irripetibili, verbali di dichiarazioni acquisibili con il consenso delle parti, atti del procedimento e dati informatici conservati all'estero anche privati, previo consenso del titolare. PATOLOGIE DEGLI ATTI PROCESSUALI Le patologie degli atti sono:

  • Inesistenza
  • Invalidità
  • Irregolarità
DA NOTARE BENE CHE:

Per quanto riguarda, invece, le CONSEGUENZE della nullità: CAUSE GENERALI DI SANATORIA:

  1. I FASE DEL DIBATTIMENTO: GLI ATTI PRELIMINARI Una volta che si è conclusa l’UP (udienza preliminare) e la formazione del fascicolo del dibattimento, questo deve (dalla cancelleria del giudice dell’udienza preliminare) pervenire nella cancelleria del giudice del dibattimento. Tutto lo spazio temporale tra: ricezione del fascicolo e giorno dell’udienza si chiama: FASE DEGLI ATTI PRELIMINAARI AL DIBATTIMENTO. Quindi, in questo arco temporale, il fascicolo si trova nella cancelleria del giudice e le parti ne possono prendere visione ma non ci sono attività processuali. Quindi la scansione delle attività compiute durante la fase preliminare prevede:
    • Ricezione del decreto
    • Deposito nella cancelleria del giudice dibattimentale
    • Eventuale emissione del decreto dal presidente del Collegio per spostare l’udienza (bisogna in questo caso informare le perti)
    • Eventuale assunzione urgente di prove→ essa si attiva tramite richiesta di parte. Si apprica nei casi del 392 (casi dell’incidente probatorio) e il presidente del tribunale dispone l’assunzione delle prove non rinviabili.
    • Deposito in cancelleria, almeno 7 gg prima del dibattimento, della lista dei testi, periti, consulenti di cui le parti intendono chiedere l’esame. La presentazione della lista realizza una funzione di “discovery”.
    • Eventuale proscioglimento pre-dibattimentale → si ha quando si scopre che il procedimento non poteva essere proprio avviato o perseguito dall’inizio… ad sempio: manca la querela. In tal caso la