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Appunti\ sbobinature lezioni di diritto processuale penale Prof. Diddi. Focus articoli codice di procedura penale (La Tribuna).
Tipologia: Appunti
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Da notare bene che spetta al pubblico ministero l’iniziativa del giudizio direttissimo, il giudizio immediato, e del giudizio per decreto. Spetta invece all’imputato l’iniziativa del giudizio abbreviato e quello immediato. Spetta invece ad entrambe le parti, sul loro accordo, il patteggiamento. Sulla correttezza del rito (di patteggiamento) vigila il giudice perché egli ha l’obbligo di accertare i fatti. Da notare bene che si possono patteggiare solo le pene, ma non le imputazioni! Procedimenti speciali e udienza preliminare L’udienza preliminare è il modo ordinario di esercizio dell’azione penale. Nei procedimenti speciali non vi è mai l’udienza preliminare eccetto in due casi: parliamo del rito abbreviato e del patteggiamento. In questi due casi l’udienza preliminare rappresenta il luogo naturale in cui le parti avanzano le loro richieste. Il giudizio abbreviato e il patteggiamento prevedono dunque una sorta di udienza preliminare che ha una diversa finalità. Manca invece il dibattimento. Nel giudizio per decreto invece, se manca l’opposizione del condannato, non vi sarà né un’udienza preliminare, nè tantomeno un dibattimento. Se invece vi è l’opposizione del condannato si avrà o il dibattimento oppure un rito speciale (rito abbreviato o patteggiamento). Altri riti come ad esempio quello immediato e quello direttissimo , non prevedono l’udienza preliminare. Prevedono invece un udienza dibattimentale, nella cui sede il procedimento può trasformarsi in un rito abbreviato oppure un patteggiamento. I Riti speciali sono alternativi tra loro oppure alternativi al rito ordinario. I riti speciali non possono mai trasformarsi in un rito ordinario. Il procedimento potrà essere convertito in due modi: dal giudice dibattimentale in rito speciale, quindi il giudizio direttissimo o il giudizio immediato può essere trasformato in un giudizio abbreviato o un patteggiamento; oppure il Giudice dibattimentale trasforma il giudizio per decreto, in seguito all’opposizione del condannato, in un ordinario giudizio dibattimentale. A tutto ciò c’è un limite, ovvero: se l’imputato ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato poi non può più chiedere la conversione al patteggiamento. RITI SPECIALI
Esso ha luogo nell’udienza preliminare o nella sede di conversione di altro rito speciale. Non vi è alcun giudizio di merito sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. È escluso il dibattimento e vengono utilizzati ai fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
L’applicazione del giudizio presuppone che il pubblico ministero abbia già formulato l’incolpazione con l’esercizio dell’azione penale, richiedendo al giudice la celebrazione dell’udienza preliminare o altro rito.
La richiesta di tale rito spetta solo all’imputato e non al pubblico ministero (in seguito alla legge 1999-Carotti). La ragione di questo rito si deve rintracciare nel fatto che l’imputato otterrà una pena ridotta, quindi uno sconto sulla pena, la riduzione e di un terzo. L’imputato potrà chiedere il giudizio abbreviato ordinario oppure il giudizio abbreviato condizionato. Nel primo caso il pubblico ministero non può esprimere alcun dissenso. Nel secondo caso invece il giudizio consente all’imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria. Il giudice può decidere di rigettare l’istanza o meno. I casi sono due:
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Il giudizio direttissimo come quello immediato, salta l’udienza preliminare. La scelta di tale rito spetta al pubblico ministero. Si differenza da quello immediato perché, in quello direttissimo l’imputato viene nominato direttamente al giudice dibattimentale, mentre in quello immediato è il gip che mette il decreto di giudizio immediato, quindi con una minore semplificazione del rito.
Tale rito può essere azionato esclusivamente dal pubblico ministero. Il presupposto particolare affinché questo possa essere richiesto è che vi sia l’evidenza della prova. Il rito è applicabile entro 30 giorni che decorrono dall’arresto dalla notizia criminis. Se si supera tale limite di tempo, si può chiedere entro 90 giorni il rito immediato. Le potessi affinché questo giudizio possa essere messo è che quindi l’imputato venga arrestato in flagranza, oppure abbia reso confessione, oppure venga allontanato d’urgenza dalla casa familiare, etc.. In base alle diverse situazioni che si possono verificare il pm può, in caso di arresto in flagranza fare due cose: si può avvalere dell’udienza di convalida per ottenere anche il giudizio di merito, oppure può tenere separate le due attività e quindi si rivolge prima al gip entro quarantott’ore per la convalida e poi al giudice del dibattimento entro 30 giorni dall’arresto. Se l’imputato è libero il pubblico ministero deve notificargli il decreto di citazione a giudizio (qua abbiamo una vera e propria deroga in quanto il decreto di citazione a comparire all’udienza non viene fatto dal giudice ma dal pm). Se invece l’imputato è “in vinculis”, esso verrà presentato innanzi al giudice dibattimentale e ivi il pubblico ministero eserciterà l’azione penale. Da notare bene che se il giudice dibattimentale ravviserà l’inesistenza dei presupposti per il giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero. Le parti possono inoltre accordarsi perché l’udienza, invece di evolvere verso il dibattimento, possa proseguire secondo un rito speciale e quindi ci sarà o il patteggiamento oppure il giudizio abbreviato. GIUDIZIO IMMEDIATO
La peculiarità di questo giudizio è:
La peculiarità di questo rito è:
Quindi una volta svolte le IP in presenza di chiare fonti di prova dell colpevolezza, il pm quando reputa superflua l’up e il dibattimento può chiedere al gip di emettere il decreto penale contenete la contestazione del reato e l’applicazione della pena solo pecuniaria. Tale decreto dunque contiene: l’imputazione e la condanna “inaudita altera parte”. (^1) Mentre in quello direttissimo l’imp. viene presentato innanzi al g.dibattimentale, nel giudizio immediato è il gip che emette il decreto di giudizio immediato. Vi è quindi minore semplificazione del rito. Quindi nel direttissimo->non vi è alcuna interferenza del gip. Nell’immediato invece vi è interferenza.
A seguito dell’accoglimento, si può compiere opposizione: da parte dell’imp, della persona offesa(by pm), dal pm. L’impugnazione non sospende il processo.
Esso trova la sua essenza dell’articolo 111 della costituzione. In tale articolo il legislatore non ha fatto altro che costituzionalizzare tale principio.
Importante è anche l’ipotesi della chiamata in correità “de relato”: l’esempio del pentito → cioè l’imputato che fa parte di un’organizzazione ha avuto notizie di fatti., reati compiuti da terzi e quindi compie dichiarazioni di accusa contro questi. La Cassazione con sentenza del 2013 ha stabilito i principi che il giudice deve seguire per la valutazione delle proe riguardo: alla chimata in correità del relato → si applica l’art 195 (testimonianza indiretta)^3. TESTIMONIANZA Regola principale: il testimone deve essere detentore di scienza diretta dei fatti da lui affermati. La testimonianza è la prova più importante e insidiosa del processo penale a causa del diverso grado di percezione della realtà e capacità mnemonica dei vari testimoni. Rendere testimonianza rappresenta un obbligo giuridico e morale molto importante per il nostro ordinamento. Il testimone formalmente intimato ha infatti l'obbligo di presentarsi al Giudice e dire la verità per tutta la durata della sua deposizione (art. 198 C.P.P.). Il primo comma dell' 196 C.P.P. riconosce a ciascuno la capacità di testimoniare. Nel caso di minori o infermi di mente il Giudice può verificare l'idoneità fisica e mentale dei soggetti in questione disponendo opportuni accertamenti. L'art. 197 C.P.P contempla l'incompatibilità a testimoniare in tutti quei casi in cui, per il rapporto che lega il testimone ai soggetti del processo penale, sussiste il rischio di una testimonianza parziale. Fatte salve le eccezioni previste dall'art 197 C.P.P. non possono testimoniare: i coimputati per il medesimo reato, gli imputati in un procedimento connesso o collegato, il responsabile civile, il soggetto civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria, il giudice, il pubblico ministero, l'ausiliario, il difensore e coloro che hanno collaborato alla raccolta delle dichiarazioni e informazioni durante le investigazioni difensive. L'incompatibilità riguarda coloro che ricoprono o hanno ricoperto le funzioni indicate. La testimonianza è diretta , quando il teste ha avuto conoscenza e percezione del fatto che costituisce reato con tutti i suoi cinque i sensi. La testimonianza è invece indiretta (de relato)se il teste è stato messo al corrente dei fatti da qualcun altro a voce, con uno scritto o qualsiasi altro mezzo idoneo. In questa seconda ipotesi è necessario quindi accertare l'attendibilità del teste indiretto e di quello diretto. Il Giudice inoltre è obbligato a citare il teste indiretto se una delle parti fa riferimento a un soggetto che ha avuto conoscenza diretta dei fatti. L'art. 62 C.P.P. pone un divieto specifico di testimonianza indiretta per evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta a indagini a non rendere dichiarazioni o a rimanere in silenzio durante il procedimento sia violato a causa della testimonianza de relato. Il Giudice, prima d'iniziare l'esame, deve avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità , informandolo della conseguente responsabilità penale in caso di violazione. Il testimone legge la formula con cui si impegna a dire la verità e tutto quanto conosce in relazione ai fatti (art. 497 C.P.P), infine comunica i suoi dati anagrafici. Esistono dei casi in cui vi è un‘eccezione all'obbligo di testimoniare: nello specifico alcuni professionisti (medici, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali su materie coperte dal segreto d'ufficio) possono astenersi, ai sensi degli artt. 200 e 201 C.P.P. dall'obbligo di testimoniare su quanto conoscono in ragione del loro ufficio, salvi i casi in cui sono obbligati a riferirne all'autorità giudiziaria, politica o militare. Quando i professionisti oppongono il segreto professionale il Giudice, se ritiene che il rifiuto a testimoniare è (^3) FOCUS ART 195→ comma1: Il giudice manda a chiamare le fonti primarie quando il teste dichiara di essere venuto a conoscenza di determinati fatti da altri. Questa è la regola che il giudice deve seguire a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta. A ciò esiste una deroga: quando la fonte primaria è, ad esempio deceduta, interdetta, irreperibile (elenco non tassativo di casi), questa regola non si applica e quindi l’esame del soggetto (fonte primaria) non si fa e di conseguenza la testimonianza de relato è sempre utilizzabile.
infondato, può procedere agli accertamenti necessari. L'accertata infondatezza del rifiuto conferisce al Giudice il potere di ordinare al testimone di deporre. L'art 202 C.P.P. prevede invece l'obbligo di astenersi dalla testimonianza per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su informazioni coperte dal Segreto di Stato. Il Giudice a cui il teste oppone questo segreto, deve chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi trenta giorni dalla notifica se il Giudice non ha ricevuto risposta, acquisisce la notizia e procede, se invece il segreto di Stato è confermato può procedere, ma in base ad altri elementi.
PERIZIA La perizia d'ufficio è disposta dal Giudice quando per la materia trattata in giudizio si rendono necessarie conoscenze tecniche o scientifiche specifiche (art. 220 C.P.P.). Il perito (o i periti, per casi particolarmente complessi) viene scelto tra gli iscritti agli albi di appartenenza o tra persone esperte nelle discipline interessate. La nomina comporta l'obbligo di accettazione dell'incarico, tranne i casi in cui è prevista l'astensione, la ricusazione (art. 223 C.P.P) o il perito risulti incapace o incompatibile (art. 222 C.P.P). Il conferimento dell'incarico avviene con ordinanza in cui il Giudice indica giorno, ora e luogo di comparizione del perito, informazioni destinate alle persone che devono essere esaminate e tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'attività peritale (art. 224 C.P.P.) L'art. 224 bis C.P.P prevede che, per alcuni delitti contro la persona, può rendersi necessario compiere rilievi in grado di incidere sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo (DNA, prelievo di capelli e mucose del cavo orale, accertamenti medici). L'ordinanza che ordina queste operazioni deve contenere determinate informazioni e deve essere notificata almeno tre giorni prima alla persona interessata, al suo difensore, all'imputato e alla persona offesa. Il soggetto convocato può non presentarsi o presentarsi e rifiutarsi di essere sottoposto a determinate procedure. In ogni caso le operazioni devono eseguirsi con modalità non invasive per la libertà e il pudore della persona. Il Giudice nel caso in cui il soggetto non compare o comparendo rifiuta il consenso può disporre l'accompagnamento o il compimento coattivo della perizia. L'eventuale coercizione fisica è ammessa solo per il tempo necessario alle operazioni. Il perito riceve un compenso per la propria prestazione professionale, nella misura liquidata dal Giudice (art 232 C.P.P.) nel rispetto di leggi speciali.
CONSULENZA TECNICA Viene richiesta dalle parti quando il Giudice non dispone perizie d'ufficio. I consulenti possono esprimere pareri e presentare memorie e, previa richiesta del difensore, chiedere di esaminare oggetti sequestrati o ispezionati e intervenire alle ispezioni da compiere. Il Giudice deve dare le necessarie istruzioni affinché le operazioni si svolgano nel rispetto dello stato dei luoghi e delle persone. DOCUMENTI Nel processo penale possono fare ingresso, ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e ss., diversi documenti (scritti, fotografie, riprese video e altri mezzi in grado di rappresentare fatti, cose e persone reali) nati fuori dal procedimento. Un documento costituisce una prova se si ha certezza della sua paternità. I documenti anonimi possono essere acquisiti solo se sono oggetto del reato o provengono dall'imputato. Sono del pari non acquisibili i documenti che contengono informazioni provenienti da fonti o confidenti di polizia anonimi. I documenti falsi, in linea di principio, non sono ammissibili, fatta eccezione per i documenti falsi introdotti nel procedimento in via incidentale, previa valutazione del Giudice. In generale sono ammessi i verbali di prove acquisite nel dibattimento o nell'incidente probatorio di altro procedimento penale, verbali di giudizi civili definiti da sentenze passate in giudicato, sentenze irrevocabili di altri processi, atti irripetibili, verbali di dichiarazioni acquisibili con il consenso delle parti, atti del procedimento e dati informatici conservati all'estero anche privati, previo consenso del titolare. PATOLOGIE DEGLI ATTI PROCESSUALI Le patologie degli atti sono:
Per quanto riguarda, invece, le CONSEGUENZE della nullità: CAUSE GENERALI DI SANATORIA: