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astensione e ricusazione professore
Tipologia: Dispense
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In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 Tue europea né con l'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, 1° comma, cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa; ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.
«l’espressione «altro grado» contenuta nell’a rt. 51, 1º comma, n. 4, c.p.c. non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l’ordine degli uffici giudiziari come previsto dall’ordina mento giudiziario, ma deve ricomprendere anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio , caratterizzata da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase , ancorché davanti allo stesso organo giudiziario, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.»
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 c.p.c. , nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione nella causa di merito per il giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam, in riferimento all’art. 24 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità cos tituzionale dell’art. 51, 1º comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione a definire la controversia con sentenza da parte del giudice che abbia già provveduto con l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ex art. 186 quater c.p.c., in riferimento agli art. 3 e 24 cost.
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, 1° comma, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (nella specie, la suprema corte ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale si era in precedenza pronunziato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni
Non è ricusabile nel procedimento per revocazione di una sentenza della Cassazione ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c. il relatore che abbia formulato la proposta al collegio, in quanto non vi è un altro grado di giudizio
Premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall'art. 52 c.p.c., relativo alla ricusazione, va confermato che l'inimicizia prevista dall'art. 51, n. 3, deve riguardare «rapporti estranei al processo» e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione.
Alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 51, 2º comma, c.p.c. è da ritenersi parzialmente abrogato per incompatibilità della facoltà, sostituita dall'obbligo, del giudice di astenersi in presenza della grave ragione di convenienza costituita dalla presenza di interesse proprio o di prossimo congiunto nella causa ad esso demandata, restando la norma stessa in vigore per tutte le altre ipotesi di gravi ragioni di convenienza (diverse dall'interesse come sopra individuato), in presenza delle quali permane la facoltà e non l'obbligo di astenersi da parte del giudice civile.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché – ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame – detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è in genere deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa;
L’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost perché è un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo e non incide sul giudice o sui criteri di costituzione, essendo diretto ad assicurare il soddisfacimento di interessi di ordine generale e il corretto esercizio dell’attività giudiziaria da parte del giudic e-persona.
Se il giudice non sospende il processo a seguito di istanza di ricusazione e si limita a rinviare la causa ad un’altra udienza, non è necessario un atto di riassunzione del processo, dovendo le parti presentarsi alla nuova udienza,