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Ricusazione ed astensione, Appunti di Diritto Processuale Civile

ricusazione-astensione del giudice

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 11/11/2013

dianamei
dianamei 🇮🇹

4 documenti

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La terzietà del giudice è una delle conquiste dello stato
di diritto negli ordinamenti moderni, in ossequio al
principio di indipendenza dei tre poteri dello Stato, ed
è accolto e codicato dalla nostra carta costituzionale,
la quale gli riserva una serie di norme fondamentali. Tra
queste, gura l'articolo 111, che al secondo comma
vuole il giudice " terzo e imparziale" , quale elemento
essenziale del "giusto processo". L'imparzialità, come
non ha mancato di rilevare la stessa Corte
Costituzionale, deve essere intesa nel senso di
“necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai
soggetti coinvolti nel processo", vale a dire le parti.
Può accadere che, per ragioni obbiettive, l’imparzialità
della persona sica del giudice possa apparire dubbia.
Questa ipotesi determina una situazione di
incompatibilità per l’esercizio delle funzioni
giurisdizionali che rende necessario sottrarre al giudice
il potere/dovere di giudicare in quelle cause dove si
possa dubitare della sua terzietà. Gli strumenti che
consentono tale sottrazione sono la c.d. “astensione”
del giudice che avviene di sua iniziativa, ovvero la
“ricusazione” , che si congura come una specica
contestazione ad opera della parte che ha motivo di
dubitare dell’imparzialità. E' lo stesso legislatore a
valutare e indicare all'articolo 51 c.p.c. primo comma i
casi in cui sia necessaria l'astensione del giudice
elencando una serie di ipotesi quali in primo luogo la
sussistenza di un interesse diretto nella causa,
sussistenza di legami di parentela sua o del coniuge;
rapporti di commensalità abituale o convivenza con una
delle parti o dei loro difensori, aver dato consulenza
tecnica o deposto come testimone nella causa o
averne conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro ; per il giudice di pace, aver
avuto collaborazione o rapporto di lavoro con una delle
parti. Il legislatore al comma secondo dell'articolo 51
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La terzietà del giudice è una delle conquiste dello stato di diritto negli ordinamenti moderni, in ossequio al principio di indipendenza dei tre poteri dello Stato, ed è accolto e codificato dalla nostra carta costituzionale, la quale gli riserva una serie di norme fondamentali. Tra queste, figura l'articolo 111, che al secondo comma vuole il giudice " terzo e imparziale" , quale elemento essenziale del "giusto processo". L'imparzialità, come non ha mancato di rilevare la stessa Corte Costituzionale, deve essere intesa nel senso di “necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo", vale a dire le parti.

Può accadere che, per ragioni obbiettive, l’imparzialità della persona fisica del giudice possa apparire dubbia. Questa ipotesi determina una situazione di incompatibilità per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali che rende necessario sottrarre al giudice il potere/dovere di giudicare in quelle cause dove si possa dubitare della sua terzietà. Gli strumenti che consentono tale sottrazione sono la c.d. “astensione” del giudice che avviene di sua iniziativa, ovvero la “ricusazione” , che si configura come una specifica contestazione ad opera della parte che ha motivo di dubitare dell’imparzialità. E' lo stesso legislatore a valutare e indicare all'articolo 51 c.p.c. primo comma i casi in cui sia necessaria l'astensione del giudice elencando una serie di ipotesi quali in primo luogo la sussistenza di un interesse diretto nella causa, sussistenza di legami di parentela sua o del coniuge; rapporti di commensalità abituale o convivenza con una delle parti o dei loro difensori, aver dato consulenza tecnica o deposto come testimone nella causa o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro ; per il giudice di pace, aver avuto collaborazione o rapporto di lavoro con una delle parti. Il legislatore al comma secondo dell'articolo 51

indica inoltre che, per gravi motivi di convenienza, il giudice possa chiedere autorizzazione ad astenersi, al di fuori dei casi previsti dal primo comma. All'articolo 52 è disciplinato l'istituto della ricusazione, la quale può essere proposta dalle parti con ricorso, solo qualora sussistano le circostanze che obbligano il giudice ad astenersi. Se il giudice tenuto all’astensione non ottempera al suo dovere e la parte interessata non richiede la ricusazione, l’anomalia non può più esser fatta valere (tranne nei casi di interesse diretto del giudice, in cui si configura un vizio di nullità).

L’istanza di ricusazione sospende il processo avviando un procedimento incidentale il cui iter inizia con un ricorso al Presidente del Tribunale o al Collegio della Corte d’Appello e della Cassazione, a seconda che il ricusato sia un giudice di pace o un componente del collegio. Ai sensi dell'articolo 53 il procedimento si conclude con un’ordinanza non impugnabile in alcun modo con cui viene eventualmente designato il giudice sostituente quello ricusato (articolo 54 c.p.c.). La ricusazione è inammissibile, se non proposta nelle forme e termini previsti dall'articolo 52, e in conclusione, il giudice, con l'ordinanza provvede sulle spese.