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I Sacerdoti e i Collegi Sacerdotali a Roma: Pontifici, Auguri, Vestali, Appunti di Storia del Diritto Romano

Una dettagliata descrizione dei vari collegi sacerdotali a roma, tra cui i pontifici, gli auguri e le vestali. Le loro funzioni, i loro compiti e le loro prerogative, offrendo una visione approfondita della religione romana antica. I pontifici sono i custodi del culto pubblico e privato, della pax deorum e del diritto, mentre gli auguri sono interpreti della volontà di giove e sono responsabili dell'inauguratio. Le vestali, invece, sono dedicate al culto di vesta e sono note per la loro verginità e i loro privilegi speciali.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 23/02/2021

Giuliarossi10
Giuliarossi10 🇮🇹

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I collegi sacerdotali:
I collegi sacerdotali di cui abbiamo notizia sono 4 e esistono già in età regia, poi rimarranno anche
in età repubblicana; tre sono collegi composti da uomini (Pontefici, Auguri e Feziali) e uno è un
collegio di sacerdotesse (Vestali).
*n.b: è chiaro che oltre a questi ne esistono tanti altri perché ciascuna divinità ha il suo sacerdozio;
un esempio sono i “Flamines”: il flamen sovraintendeva i matrimoni tra patrizi, poteva accedere a
questa classe di sacerdoti solo il figlio di due patrizi, sposatisi con il rito della confarreatio.
Il Flamen di Giove non poteva giurare, né portare addosso alcun nodo o vincolo (es. tuniche con
dei nodi, anelli che fossero chiusi) e se lungo la strada, per caso, incontrava qualche prigioniero,
qualcuno che fosse legato, per questa persona la condanna era rimandata. Ci troviamo ancora
nell’età di bronzo e il flamen è considerato come incarnazione della divinità di Giove, ecco il
motivo per il quale non può essere legato, né vincolato in nessun modo.
I sacerdozi di cui tratteremo sono più recenti e non contengono questi tabù.
I Pontefici:
L’etimologia della parola è “pons- facere”: coloro che fanno un ponte. Alcuni studiosi inizialmente
hanno ipotizzato che si trattasse del ponte dell’isola tiberina, ma nessuna fonte ci relaziona i
pontefici con questa isola; perciò bisogna rifarsi ad una interpretazione metaforica di “fare” e
“ponte”, intendendosi con tale espressione “fare da ponte”. In conclusione i pontefici sarebbero
coloro che fanno da ponte, da collegamento tra la divinità e gli uomini.
Essi sarebbero stati creati da Numa, quindi esistono già in età regia e sono subordinati al rex.
Come gli auguri, vedremo, sono tre, e vengono ricollegati alle tre tribù genetiche (distinte da
quelle che saranno urbane):
1) I Ramnes (romani)
2) I Tizies (sabini)
3) I Luceres (etruschi)
I compiti dei pontefici:
Conservano la pax deorum: per sopravvivere la città deve sempre avere il consenso della
divinità; nel momento in cui questa pax non viene mantenuta l’ira della divinità si scaglia su
tutta la città.
Sono garanti del culto pubblico e del mantenimento di questa pax, ma offrono anche
consulenza per il culto privato;
(a Roma si distingue tra culto pubblico e culto privato, quest’ultimo esercitato da ciascun
pater familias)
Si occupano di stabilire lo status giuridico dei luoghi, cioè stabiliscono quali sono i luoghi
religiosi, santi e sacri; luoghi che sono sottratti all’uso degli uomini e appartenenti al diritto
divino.
- Luogo sacro : è quello dedicato dal pontefice, con una cerimonia pubblica solenne, alle
divinità che sono nel cielo (divinità “superi”). Solo il pontefice può rendere il luogo sacro con
il rito solenne al quale partecipa anche il popolo.
Quel luogo sarà allora a statuto giuridico speciale.
*c’era anche la possibilità di sconsacrare un luogo con un atto contrario, attraverso il
quale esso diventava profano.
- Luogo religioso: è il sepolcro; in questo caso il pontefice si limita a constatare che quel
luogo è religioso, ma non è lui a renderlo tale. Un luogo si rende religioso attraverso la
sepoltura. Il pontefice è chiamato ad intervenire solo quando la sepoltura è stata fatta da
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I collegi sacerdotali:

I collegi sacerdotali di cui abbiamo notizia sono 4 e esistono già in età regia, poi rimarranno anche in età repubblicana; tre sono collegi composti da uomini (Pontefici, Auguri e Feziali) e uno è un collegio di sacerdotesse (Vestali). *n.b: è chiaro che oltre a questi ne esistono tanti altri perché ciascuna divinità ha il suo sacerdozio; un esempio sono i “Flamines” : il flamen sovraintendeva i matrimoni tra patrizi, poteva accedere a questa classe di sacerdoti solo il figlio di due patrizi, sposatisi con il rito della confarreatio. Il Flamen di Giove non poteva giurare, né portare addosso alcun nodo o vincolo (es. tuniche con dei nodi, anelli che fossero chiusi) e se lungo la strada, per caso, incontrava qualche prigioniero, qualcuno che fosse legato, per questa persona la condanna era rimandata. Ci troviamo ancora nell’età di bronzo e il flamen è considerato come incarnazione della divinità di Giove, ecco il motivo per il quale non può essere legato, né vincolato in nessun modo. I sacerdozi di cui tratteremo sono più recenti e non contengono questi tabù.

I Pontefici: L’etimologia della parola è “pons- facere”: coloro che fanno un ponte. Alcuni studiosi inizialmente hanno ipotizzato che si trattasse del ponte dell’isola tiberina, ma nessuna fonte ci relaziona i pontefici con questa isola; perciò bisogna rifarsi ad una interpretazione metaforica di “fare” e “ponte”, intendendosi con tale espressione “fare da ponte”. In conclusione i pontefici sarebbero coloro che fanno da ponte, da collegamento tra la divinità e gli uomini. Essi sarebbero stati creati da Numa, quindi esistono già in età regia e sono subordinati al rex. Come gli auguri, vedremo, sono tre, e vengono ricollegati alle tre tribù genetiche (distinte da quelle che saranno urbane):

  1. I Ramnes (romani)
  2. I Tizies (sabini)
  3. I Luceres (etruschi) I compiti dei pontefici:  Conservano la pax deorum: per sopravvivere la città deve sempre avere il consenso della divinità; nel momento in cui questa pax non viene mantenuta l’ira della divinità si scaglia su tutta la città.  Sono garanti del culto pubblico e del mantenimento di questa pax, ma offrono anche consulenza per il culto privato; (a Roma si distingue tra culto pubblico e culto privato, quest’ultimo esercitato da ciascun pater familias)  Si occupano di stabilire lo status giuridico dei luoghi, cioè stabiliscono quali sono i luoghi religiosi, santi e sacri; luoghi che sono sottratti all’uso degli uomini e appartenenti al diritto divino.

- Luogo sacro: è quello dedicato dal pontefice, con una cerimonia pubblica solenne, alle divinità che sono nel cielo (divinità “superi”). Solo il pontefice può rendere il luogo sacro con il rito solenne al quale partecipa anche il popolo. Quel luogo sarà allora a statuto giuridico speciale. *c’era anche la possibilità di sconsacrare un luogo con un atto contrario, attraverso il _quale esso diventava profano.

  • Luogo religioso: è il sepolcro; in questo caso il pontefice si limita a constatare che quel_ luogo è religioso, ma non è lui a renderlo tale. Un luogo si rende religioso attraverso la sepoltura. Il pontefice è chiamato ad intervenire solo quando la sepoltura è stata fatta da

un soggetto su un fondo altrui senza parere favorevole del vicino. Il suo intervento in questo caso serve a mantenere la pax deorum.

- Res santae: sono le porte e le mura della città, poste sotto la divinità e sottoposte ad una sanctio (-> non intesa nel senso moderno di sanzione, ma intesa come protezione). Le fonti non sono molto chiare sulle res santae, alcune dicono che sono santi tutti i luoghi in cui si riunisce la civitas (es. la curia, il tribunale ecc).  Custodiscono e tramandano lo ius, cioè il diritto degli uomini. I pontefici sono unici depositari di questo sapere, spesso tramandato oralmente; forse, però, già in età regia i pontefici erano in possesso di alcuni scritti (almeno dal VII secolo, quando la scrittura era diffusa):

  • I libri: formule rituali
  • I commentari: contenevano l’attività giurisprudenziale, cioè la discussione su singoli casi
  • Gli annali: una sorta di calendari, dove il pontefice indicava gli eventi più importanti; *in questi libri addirittura sarebbe contenuta la preghiera che si faceva quando una città veniva conquistata: la preghiera era l’invocazione a una divinità senza nome e senza sesso, alla quale si chiedeva di lasciare la città conquistata e venire a Roma. Così a Roma c’erano degli dei innominati (dii consentes), grazie ai quali Roma non avrebbe potuto essere conquistata perché i conquistatori non avrebbero completato la procedura invocando queste divinità di cui non sapevano il nome. Molti documenti non ci sono giunti, forse per l’incendio gallico del 390 in cui Roma perse molto; questo è anche il motivo per cui sappiamo tanto della Roma antica, di cui ci parlano gli autori greci, e poco della Roma del V secolo. I pontefici, ad ogni modo, non sono solo custodi del diritto, ma anche interpreti, i quali a loro volta creano diritto. Una norma fondamentale che viene introdotta dai pontefici è quella che prevedeva per il filius di liberarsi dalla potestas del pater prima che questi muoia. Se il padre vende per tre volte il figlio, dopo la terza vendita “filius a patre liber esto”. È un intreccio, con il quale i pontefici si servono di un divieto (quale era quello di vendere i figli) per ottenere un risultato diverso. Era in questo modo facile accordarsi per porre in essere tre vendite fittizie e liberare il figlio. È una finzione, una fictio, per aggirare il diritto, dal momento che non esiste l’abrogazione. Altro esempio è l’actio publiciana (che formerà la proprietà pretoria): un soggetto ha acquistato una res mancipi senza fare la mancipatio, perché non ne aveva la possibilità, tuttavia è in buona fede e ha pagato quanto pattuito, oppure un soggetto ha acquistato a non domino, in entrambi i casi non passa la proprietà ma solo il possesso, infatti il vecchio proprietario potrà agire in rivendicazione della res di cui risulta ancora proprietario. Con l’intervento del pretore, quindi del diritto, si tutela la situazione del possesso, fingendo che sia decorso il tempo per l’usucapione, anche se di fatto non è trascorso. Attraverso la finzione si dà tutela a una situazione, considerata equa, ma che non è tutelata dal diritto civile, il quale viene raggirato ma non abrogato. Nascerà poi lo ius controversum, quando non avremo più la giurisprudenza pontificale. Fino al II secolo non esiste lo ius controversum perché l’unico parere che costituisce diritto è quello dei pontefici. Lo ius controversum scomparirà in età imperiale, quando solo alcuni giuristi attraverso i loro pareri possono costituire diritto, quelli dotati di ius respondendi.

In sintesi i compiti dei pontefici:  Custodi del culto pubblico e privato

Era un onore avere una figlia che appartenesse alle vestali perché queste ultime avevano prerogative e caratteristiche che le distinguono dalle donne comuni. La casa delle vestali si trova situata accanto a quella dei pontefici. Vediamo ora le caratteristiche giuridiche e i compiti che hanno:  Tengono sempre acceso il fuoco sacro (che ha funzione di protezione)  Custodiscono l’acqua  Preparano la “mola sarsa”, un impasto di acqua e farina che veniva sparsa sulle vittime sacrificali.  Si occupavano di tenere pulita la domus, svolgendo così i compiti di tutte le matrone romane.  Partecipavano ai riti sacri, per i quali era richiesta la loro presenza Essere vestali comportava una serie di prerogative di diritto che le altre donne non avevano; il sacerdozio delle vestali non dura per tutta la vita, ma solo 30 anni, trascorsi i quali la vestale può, se vuole, decidere di sposarsi. Con la “captio” la vestale diventa soggetto “sui iuris”, quindi non soggetta al pater familias (molto importante per una donna, unica nella società romana a godere di questo privilegio); la vestale può disporre dei suoi beni (anche questo molto importante), ad esempio può fare testamento, ha diritto al carro, cioè può spostarsi liberamente dentro la città), hanno diritto di sedere a teatro. Esse avevano anche un potere, che non apparteneva a nessun altro collegio:Il potere di grazia: se la vestale per le vie della città incontrava un condannato a morte aveva il potere di graziarlo, per cui la condanna non veniva più eseguita. Le vestali hanno tanti privilegi, diritti e onori per quanto pesante è la contropartita nel caso in cui si macchino del “crimen incesti”, dove incesto deve essere inteso etimologicamente “in-castum”, cioè non più casto. Se la vestale perdeva la verginità, ad accertarlo era il pontefice, essa era sottoposta al supplicium, perché in quanto persona sacra non si poteva spargere il suo sangue. *accadeva anche che al presentarsi di qualche calamità naturale, come terremoti o carestie, la comunità attribuisse la causa di ciò a qualche vestale che aveva tenuto un comportamento sbagliato. Cosa accadeva se la vestale commetteva il crimen incesti? Essa era considerata morta già da viva, veniva portata, legata e imbavagliata, con un carro trainato da cavalli neri (come per un funerale), al quale seguiva tutto il corteo funebre, alla porta collina (luogo che si trova dentro il pomerium -> le vestali sono le uniche ad essere seppellite dentro la città) e internata in una stanza sotterranea, dove le veniva dato cibo in poca quantità e una lucerna, poi la stanza veniva chiusa con una pietra e ricoperta di terra. La vestale moriva di inedia, ma in questo modo non si spargeva il suo sangue, infatti questo tipo di morte rientra nel “necare” cioè provocare la morte senza lo spargimento di sangue, contrario di “occidere” che è invece la morte con spargimento di sangue.