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Appunti su divorzio e separazione, Appunti di Diritto Di Famiglia

appunti su divorzio e separazione

Tipologia: Appunti

Pre 2010

Caricato il 23/03/2010

vera-76
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I rapporti patrimoniali tra i coniugi nella separazione e nel divorzio
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L assegno di mantenimento nella separazione a norma
dell art. 156 c.c.
L art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non si addebitabile la separazione il
diritto di ricevere dall altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri
.
Al secondo comma, aggiunge, poi, che l entità di tale somministrazione
è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell obbligato.
Quanto al fondamento giuridico del dovere di contribuzione tra coniugi
separati, diverse sono le posizioni della dottrina.
Per un primo orientamento
1, l assegno di mantenimento troverebbe la sua
ragion d essere nell affectio coniugalis, ossia nel generale dovere di assistenza
cui il coniuge è tenuto nei confronti dell altro a tenore dell art. 143 comma 3,
così come modificato dalla riforma del diritto di famiglia del 19752; secondo
tale disposizione, infatti, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia . E ciò considerato che con
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Bianca M.C.,
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, II,
La Famiglia. Le Successioni
, Milano, 2001, 188.
2 Laddove, sotto il vigore del precedente regime di potestà maritale, solo l obbligo di
mantenimento del marito era incondizionato, posto che, viceversa, la moglie doveva
contribuire soltanto nel c
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L assegno di mantenimento nella separazione a norma

dell art. 156 c.c.

L art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non si addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Al secondo comma, aggiunge, poi, che l entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell obbligato. Quanto al fondamento giuridico del dovere di contribuzione tra coniugi separati, diverse sono le posizioni della dottrina. Per un primo orientamento 1 , l assegno di mantenimento troverebbe la sua ragion d essere nell affectio coniugalis , ossia nel generale dovere di assistenza cui il coniuge è tenuto nei confronti dell altro a tenore dell art. 143 comma 3, così come modificato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975^2 ; secondo tale disposizione, infatti, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. E ciò considerato che con

(^12) Bianca M.C., Diritto civile , II, La Famiglia. Le Successioni , Milano, 2001, 188. mantenimento del marito era incondizionato,Laddove, sotto il vigore del precedente regime di potestà maritale, solo l obbligo di posto che, viceversa, la moglie doveva contribuire soltanto nel caso in cui i mezzi del coniuge fossero insufficienti.

la separazione non si estingue il vincolo coniugale e, quindi, permangono gli obblighi di natura economica nascenti dal matrimonio. Altri autori^3 , viceversa, sostengono che con la separazione il dovere di mantenimento subisce una sensibile trasformazione, in termini di attenuazione dello stesso. Secondo una terza posizione^4 , infine, il dovere in questione sarebbe qualcosa di ontologicamente diverso dal dovere in vigore in costanza di matrimonio: il primo presupponendo una situazione di disuguaglianza a sfavore del coniuge senza mezzi, il quale si vede aiutato nel passaggio verso la nuova condizione di coniuge separato; il secondo presupponendo, invece, una posizione paritaria dei coniugi nel sostentamento della famiglia (anche se, in ipotesi, con modalità diverse, chi con il lavoro esterno retribuito chi con la propria attività domestica). La giurisprudenza ha finito per optare per la prima soluzione, essa infatti tende a concepire il contributo per il mantenimento come espressione di ultrattività dei doveri economici coniugali, sia pure tenendo conto delle particolari condizioni in cui svolge la vita dei separati. Presupposti perché il giudice disponga a carico di uno dei coniugi un contributo per il mantenimento dell altro sono:

(^3) Sesta, Diritto di famiglia , Padova 2005, 328. De Filippis Casaburi, Separazione divorzio nella dottrina e nella giurisprudenzail divorzio , Tr. Bes., I, 1999. , Padova, 2004, 357). Rossi Carleo, La Separazione e (^4) Rossi Carleo, La separazione ed il divorzio , Trib Bes, I, 1999, 279.

comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro. E ciò perché, si dice, solo operando tale comparazione è dato riscontrare l incidenza delle condotte, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 2001, n. 14162, in Fam. e dir. 2002, 190). E applicando tale principio che Cass. 2001, n. 14462, ha confermato la pronunzia della corte territoriale la quale aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, avesse avuto incidenza sulla crisi matrimoniale. Peraltro, se (in virtù di queste esigenza di raffronto tra le condotte) il comportamento riprovevole di uno dei coniugi può a volte essere giustificato ove costituisca reazione immediata e proporzionata al torto subito, esso è sempre ingiustificabile ove si traduca nella violazione di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza, non suscettibili di eccezioni o deroghe (Cass. 1988, n. 6976). Si è detto della necessità di operare un raffronto tra le reciproche condotte, e però occorre evitare che il giudice di merito si faccia tentare dall emettere una facile sentenza di non addebitabilità per pareggio. In questo senso Cass. 2000, n. 279 (in Fam. e dir. 2000, 471), ha affermato che una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del

rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra). In caso di addebito della separazione ad entrambi, la giurisprudenza non ammette alcun ulteriore distinguo, esclude, cioè, che il giudice debba individuare chi dei due coniugi sia più in colpa e chi invece abbia meno influito sull insorgere della crisi: anche il meno colpevole è da ritenere coniuge addebitato e, come tale, non avente diritto al mantenimento (Cass. 1988, n. 5698, in Giur it ., 1989, I, 1, 450 6 ). L orientamento in tema di nesso causale tra la violazione dei doveri e la crisi coniugale porta ad indagare se all epoca dei fatti fosse già maturata la situazione di intollerabilità. Tuttavia, per ritenere la violazione ininfluente, secondo una tesi restrittiva, il giudice deve accertare in modo rigoroso e puntuale il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili (Cass. 1997, n. 5762). Sembra andare di diverso avviso, tuttavia, Cass. 2001, n. 12130, che ritiene doversi pronunciare la separazione

(^6) In dottrina, Zanetti Vitali, La separazione dei coniugi , Commentario Schlesinger , Milano, 2006, 419.

o volere provocare la crisi coniugale). La giurisprudenza afferma, in proposito, che pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al comma 2 dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della l. 19 maggio 1975 n. 151, non può aver altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d'intendere e di volere (Cass. 1991, n. 26). Affermando la necessità di un comportamento volontario e cosciente dei coniugi, contrario ai doveri nascenti del matrimonio, Cass. 1983, n. 2806, ha ritenuto, ad esempio, corretta la decisione di merito che aveva negato rilevanza, al fine suddetto, ad una condotta contrastante in astratto con i doveri nascenti dal matrimonio originata da uno stato di malattia di origine nervosa. In dottrina^7 , invece si regista qualche voce contraria, sul preposto che la pronuncia di addebito possa essere data a difesa del coniuge innocente a fronte di un comportamento dell altro gravemente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ancorché di dubbia imputabilità perché ascrivibile, per esempio, a turbe nervose. Tra i comportamenti costituenti motivo di addebito un ruolo principe (se non altro dal punto di vista statistico) spetta all infedeltà coniugale. La valutazione di tale condotta con riferimento all addebito costituisce un

(^7) Vedi Zatti, Trattato di diritto di famiglia, vol. I, 1054. Ritiene senza riserve che debba sussistere l imputabilità Finocchiaro,367. Del Matrimonio , Comm. Scialoja- Branca , 1993, p.

emblematico banco di prova dei principi giurisprudenziali in materia. Così, ad esempio, proprio applicando il detto principio della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, Cass. 1987, n. 4767, ha affermato che la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente una pronuncia di addebito. Sicché, si legge nella sentenza, una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente, sì da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell'altro coniuge, ove non siano precisati gli elementi che in concreto abbiano dato sostegno a detta decisione. Se un singolo episodio di tradimento può non avere rilevanza causale ai fini dell addebito, diverso è il caso della violazione dell obbligo di fedeltà attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, essa, infatti, afferma Cass. 2003, n. 3747, costituisce violazione particolarmente grave, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (essendovi la prova di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

separazione personale, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge può ritenersi giustificato, quando (non traducendosi, come nel caso dell'uso di espressioni ingiuriose ed offensive, in una violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in relazione alla loro particolare rilevanza morale e sociale) configuri una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto (nella specie, relazione adulterina dell'altro coniuge). Senza volere indulgere nella casistica, una speciale menzione hanno i comportamenti prepotenti e dispotici del coniuge nei confronti dell altro. In questo caso la giurisprudenza non esita a dichiarare l addebito. Significativa in questo senso App. Torino 21.2.2000 ( in Fam e dir 2000), pronuncia, questa, che ha indotto i commentatori ad ipotizzare che il mobbing sia entrato nel diritto di famiglia 8. E appena il caso di osservare, per concludere sul punto, come anche i comportamenti del coniuge verso i figli possono assumere valenza ai fini dell addebito. Afferma, invero, Cass. 2005, n. 17710, citata, che il dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi. L'art. 144 stabilisce infatti l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere

(^8) Delconte, Il mobbing entra in famiglia ?, in Fam. e dir. 2000, n. 475.

adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.

b) La mancanza di adeguati redditi propri. Non basta la non addebitabilità a far scattare il diritto al mantenimento, essendo altresì necessario che il coniuge non abbia adeguati redditi propri. Al riguardo, la giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel senso di riferire il concetto di adeguatezza indicato dalla norma citata al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio, quale situazione condizionante la quantità e la qualità dei bisogni emergenti del richiedente

superata con un contributo dell altro, quando (si badi) costui, così onerato, non scenda al di sotto del pregresso tenore di vita. Peraltro, in presenza di redditi di medio e basso livello, il pregresso livello di vita spesso è irrimediabilmente perduto, non bastando a tal fine imporre al coniuge economicamente più forte (o meglio, meno debole) un contributo per il mantenimento dell altro, e cioè poiché la separazione per lo più determina un incremento delle spese fisse dei coniugi, basti pensare a quelle necessarie per reperire un secondo alloggio (vedi sul punto Cass. 1997, n. 7630) ed alla conseguente duplicazione di esborsi per fornitura di acqua, energia elettrica, telefono, gas etc. Si consideri, inoltre, che l art. 156, nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento e subordinando tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri, non aggiunge la locuzione (che si legge, come vedremo, invece nel comma 6 dell art. 5 della legge div.) o comunque non possa procuraseli per ragioni oggettive. Ebbene, proprio la mancanza di tale inciso viene valorizzato da Cass. 2004 n. 5555, secondo cui se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto " per facta concludentia ") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio

compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi. Per le stesse ragioni Cass. n. 2004, n. 12121, afferma: che compete alla moglie seppur giovane, idonea al lavoro, laureata, senza figli e di facoltosa famiglia d origine , l assegno di mantenimento anche ove non sfrutti la propria abilità al lavoro poiché l inattività lavorativa non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di lavoro. Ed infatti, aggiunge la S.C., con la decisione citata, la teorica possibilità non elide il dovere di solidarietà , tanto più se la condizione di casalinga esisteva prima della separazione giacché dopo di essa, a differenza del divorzio, permangono tendenzialmente gli effetti del matrimonio. La detta differenza di formulazione tra l art. 156 e l art. 5 l. div. ha indotto di recente la Corte d Appello di Bologna, con la sentenza 3 luglio 2006, ad affermare che, nell ipotesi di non addebitabilità della separazione, il diritto all assegno del coniuge non viene meno ancorché lo stesso rifiuti (non accogliendo un offerta in proposito del datore di lavoro) di passare dal tempo part-time al tempo pieno, e ciò ove tale regime di lavoro parziale fosse stato concordato dalla coppia (e questo, si badi, pur in presenza di figli ormai maggiorenni). In questa prospettiva si pone pure quella giurisprudenza secondo cui occorre che la capacità lavorativa - idonea ad escludere l assegno - sussista in

pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione. La giurisprudenza, sotto il vigore della detta norma, affermava la natura composita dell assegno divorzile, dovendo il giudice tener conto ai fini dell'attribuzione e determinazione del suo ammontare, oltre che del criterio cosiddetto assistenziale , che fa riferimento, sul piano della comparazione, alle rispettive condizioni economiche dei coniugi, anche di quello risarcitorio , che attribuisce importanza alle ragioni della decisione, nonché di quello cosiddetto compensativo , che valorizza il contributo personale dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia o alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi (Cass. sez. un., 1974, n. 1194; Cass. sez. un. 1974, n. 2008; Cass. 1981, n. 5874). Sicché, vigente la norma abrogata, ben poteva essere disposto un assegno pur in assenza di una sperequazione tra i due redditi, in applicazione del solo criterio compensativo, e ciò valorizzandosi l'apporto personale dato dal coniuge beneficiario alla conduzione del nucleo familiare e

alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi, a prescindere, quindi, dalle condizioni economiche del coniuge beneficiario e dall'attribuibilità della separazione al coniuge onerato (così Cass. 1980, n. 3368). La natura dell assegno post matrimoniale, come è noto, è mutata con la novella del 1987, ossia con la legge 6.3.1987, n. 74, la quale è intervenuta sulla materia con il chiaro intento di risolvere le incertezze giurisprudenziali registratesi sul punto. Pur con una formula non esente da critiche, il legislatore del 1987, ha voluto, secondo la migliore dottrina 11 , dar maggior protezione al coniuge più debole, esaltando il criterio c.d. assistenziale. In base alla nuova disposizione (art. 5, comma 6, l. div. 12 ), requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono: la mancanza da parte del coniuge richiedente di mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (requisito per così dire pregiudiziale) e, quindi, l impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Circa la mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati, vanno qui ribadite le considerazioni svolte sopra a proposito dell assegno di mantenimento al coniuge separato. Infatti, anche qui la mancanza di mezzi adeguati non va intesa come stato di bisogno in senso stretto, ma come (^1112) Macario, Commento all art. 10 della l. 74/1987 , in Nuove Leggi Civ. Commentate , 1987. cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei La nuova disposizione così dispone:^ Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato daciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapportoalla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati ocomunque non può procurarseli per ragioni oggettive

In applicazione di tale visione dell assegno (visto come strumento per consentire al coniuge più debole di avvicinarsi la tenore di vita goduto durante il matrimonio) si ritiene così dovuto un contributo di mantenimento, per riportare un esempio già sfruttato, alla moglie insegnante, dotata di redditi personali idonei a soddisfarne le essenziali esigenze di vita secondo criteri generali, ma sposata con un soggetto che, essendo provvisto di ben maggiore capacità reddituale (si pensi ad un capitano d industria) aveva garantito alla coppia un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato. E ciò in un ottica di attenzione alle concrete e peculiari condizioni di vita di ogni singolo gruppo familiare, in base ai contribuiti offerti dall uno e dell altro coniuge. Quanto all incapacità di procurarsi un reddito che consenta il mantenimento autonomo del pregresso tenore di vita, occorre che l istante dimostri di non essere capace di procurarsi redditi idonei a causa di ragioni oggettive. Ragioni che possono essere di varia natura: l età non più giovane e lo stato di salute incompatibili con la capacità lavorativa; l incapacità di trovare lavoro per la mancanza di competente specifiche (non più maturabili); la presenza di figli conviventi in tenera età, o di figli anche più grandi, e

tutte le volte in cui al coniuge più debole sia assicurata un esistenza economicamenteautonoma e dignitosa (Trib. Parma, 12.11.1998 e Trib Chiavari, 19.3.1991). E ciò in accordo congiurisprudenziale quella dottrina (Macario, dominante, interpretata op cit dalle, p., p. 901) che sezioni unite (^) delcritica la posizione 1990 in base all argomento che, così opinando, il matrimonio finisce per essere consideratodiritto ad una rendita post-coniugale, direttamente proporzionata al livello economico fonte del matrimoniale.

financo maggiorenni, che necessitino, per handicap di vario genere, di cure ed accadimento particolari; l esigenza per il coniuge in giovane età di completare gli studi, magari interrotti a causa del matrimonio, così da acquisire una specifica professionalità. Una volta accertato il diritto di uno dei due coniugi all assegno, occorre provvedere alla sua quantificazione, sulla base dei parametri moderatori indicati dall art. 5. ed infatti, come già detto, l accertamento del diritto all assegno e la sua quantificazioni costituiscono due fasi distinte di un unico procedimento, e ciò secondo un patrimonio giurisprudenziale ormai pacifico (oltre alla più volte citata Cass. sez. un. 1990 n. 11490, si vedano: Cass. 1991 n. 39; Cass. 1992 n. 3019; Cass. 1993 n. 11860; Cass. 1994 n. 3049; Cass. 1994 n. 11117; Cass. 1995 n. 13017; Cass. 1996 n. 9439; Cass. 2002, n. 14004). In particolare, la citata Cass. sez. un. 1990, n. 11490, afferma che mentre la mancanza di mezzi adeguati (e l incapacità per ragioni obiettive di procuraseli) costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto all assegno, gli altri criteri, non svolgono alcun ruolo nella fase di riconoscimento dell assegno, ma servono solo alla quantificazione (monetaria) dello stesso, alla stregua di criteri integrativi^16 , con ciò valorizzando l espressione tenuto conto voluta dal legislatore.

(^16) Macario, op cit , p.900; Bonilini in Il Codice Civile - Commentario Schlesinger,, Lo Scioglimento del matrimonio , 2004, p. 521, C.M. Bianca, Commento all art. 5 l. div. p. 32.