


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
RICONCILIAZIONE, DIVORZIO E VARI TIPOLOGIE.
Tipologia: Prove d'esame
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



I coniugi possono di comune accordo fare cessare gli effetti della separazione (giudiziale o consensuale che sia) senza che sia necessario l’intervento del giudice, basta una espressa dichiarazione od un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato (art.157 c.c.)****. La riconciliazione comporta problemi per i terzi in punto di pubblicità e, se pendenza del giudizio di separazione, comporta l’abbandono della domanda. La riconciliazione può essere l’effetto di un accordo espresso non formale, irrevocabile e non risolubile nemmeno in base ad un nuovo accordo. La riconciliazione può però conseguire anche a comportamenti concludenti che riguardino l’intero complesso dei rapporti coniugali cosicché la ripresa della coabitazione non sarà rilevante, al pari della erogazione delle somme di denaro, se manca l’affectio coniugalis. Sono comunque irrilevanti le visite giornaliere, i fine settimana e le vacanze trascorse insieme, anche con rapporti sessuali.
Il matrimonio civile si scioglie per morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (art.149 c.c.). Attualmente il sono caso previsto dalla legge (L.70/898) è il divorzio. In caso di matrimonio concordatario la legge non parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili , volendo sottolineare che se cessano gli effetti civili non cessano gli effetti religiosi. La Corte costituzionale ha affermato la costituzionalità della legge sottolineando come essa incida solo sugli effetti civili, non intaccando minimamente la validità dell’atto né l’efficacia religiosa. Il divorzio non deve essere confuso con la nullità , che comporta effetti limitati solo se è configurabile un matrimonio putativo. La sentenza di nullità opera sull’atto, eliminandolo ex tunc. La sentenza di divorzio opera sul rapporto sciogliendolo o facendolo venire meno ex nunc. La condizione preliminare è che sia venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La fine della affectio coniugalis è implicita nella presentazione del ricorso al giudice. Accertata la fine della communio il giudice deve accertare che ricorra una di queste tassative cause obiettive :
1. Condanna con sentenza definitiva avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio, anche per fatti commessi prima, a: a. Ergastolo o pena detentiva superiore a 15 anni; b. Pena detentiva per incesto; c. Pena detentiva per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figlio; d. Pena detentiva per delitti di lesioni, omessa assistenza familiare, maltrattamenti, ecc. 2. Quando dopo avere riportato condanna per i delitti precedenti b) e c), sia riscontrata dal giudice adito per il divorzio: - l’inidoneità del convenuto a mantenere e ricostituire convivenza familiare; - e quando nei delitti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; 3. Quando il procedimento penale per incesto si è concluso con assoluzione che dichiari il fatto non punibile per mancanza di scandalo; 4. Separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza, anche non definitiva, rispetto alle domande di affidamento dei figli, di addebito o patrimoniali. La domanda di divorzio può essere presentata solo se sono trascorsi almeno tre anni dalla comparizione innanzi al presidente del tribunale per procedura di separazione personale; 5. Separazione di fatto dei coniugi , intesa come effettiva cessazione della convivenza, deve essere iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970 e si deve essere prorogata per almeno tre anni. Alla separazione di fatto è equiparata la separazione susseguente ai provvedimenti presidenziali, non seguita da sentenza per inattività delle parti;
6. Divorzio od annullamento matrimonio ottenuto all’estero dallo altro coniuge straniero, o nuovo matrimonio parimenti contratto all’estero dal coniuge stesso; 7. Matrimonio rato (celebrato) ma non consumato; 8. Quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (transessualismo). Questa ipotesi di divorzio “de jure” è incostituzionale ed il legislatore dovrebbe disciplinare la forma di convivenza che consegue al mutamento di sesso.
Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo quindi inderogabile, intrasmissibile ed imprescrittibile. Il coniuge interessato (anche quello a cui viene addebitata la separazione ma non colui che riporta condanne penali) può, con ricorso, introdurre la causa. L’altro coniuge può aderire alla domanda od opporsi. Possono anche presentare ricorso congiunto. Il processo si svolge in due fasi successive: quella preliminare si svolge innanzi al presidente del tribunale. I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione. Se questo non riesce il presidente emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti (provvedimenti presidenziali) e cioè la fissazione dell’assegno ed affidamento dei figli, rimettendo le parti innanzi al giudice per l’ istruzione della causa con l’intervento del P.M. Nel caso in cui ilo procedimento debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva, per il solo capo di domanda relativo al divorzio. Passata in cosa giudicata, la sentenza deve essere trasmessa, in copia autentica, a cura del cancelliere, allo ufficiale di stato civile per essere annotata in calce all’atto di matrimonio. Il divorzio ha efficacia erga omnes a tutti gli effetti civili dal giorno della annotazione della sentenza. Inter partes gli effetti si producono invece dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza stessa e non dal giorno della domanda come nel caso di separazione. La pronuncia di divorzio determina la fine ex nunc dello status coniugale con tutti i conseguenti effetti sia personali che patrimoniali. Non si tratta di una pronuncia di invalidità, ma di una sorta di risoluzione del rapporto che non determina la retroattività nemmeno inter partes. Il giudizio di divorzio e quello di nullità si possono quindi svolgere in parallelo. La sentenza di nullità fa venire meno la materia del contendere in sede di giudizio di divorzio, mentre anche un divorziato può avere interesse ad impugnare un matrimonio se nullo, facendo venire meno gli accordi di carattere patrimoniale, salvo prestazioni già eseguite. Sul piano personale il divorzio comporta che la moglie non può più usare il cognome del marito, salvo l’autorizzazione del tribunale se dimostra interesse suo o dei figli ad utilizzarlo, perché ad esempio si è intrapresa attività commerciale con quel cognome. Sul piano patrimoniale , con la sentenza il tribunale può disporre l’obbligo per il coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro coniuge un assegno finché muoia o si risposi. L’assegno va corrisposto al coniuge solo quando costui non ha mezzi adeguati al momento della cessazione degli effetti civili o non può procurarseli per ragioni oggettive (cioè non può lavorare per motivi di salute, per le condizioni offerte dal mercato del lavoro, tenendo conto di salute, età, titolo di studio, posizione sociale). L’assegno ha natura assistenziale e non alimentare di mantenimento, e se viene meno la sentenza non definitiva che lo accorda, le somme ricevute vanno restituite. L’ adeguatezza dei mezzi va valutata in virtù del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio alla luce anche di aspettative esistenti e realizzate. Esempio: se Tizia si separa dal marito ricercatore e poi costui, al momento del divorzio, è diventato professore ed affermato professionista, è come se ella avesse sposato non il ricercatore, ma il professore-professionista, con i suoi più alti redditi. Gli aiuti familiari non rilevano al contrario degli acquisti ereditari, anche successivi alla separazione. Se l’assegno è dovuto, la relativa misura va fissata tenuto conto non dell’assegno di separazione ma del reddito dei coniugi , delle ragioni della decisione (cause divorzio) , del contributo personale ed economico dato da ciascuno o di quello comune , il tutto in relazione anche della durata della effettiva convivenza. La sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento automatico dello assegno , almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione se ritenuta equa dal tribunale. Il giudice con la sentenza di divorzio può imporre allo obbligato di prestare idonea garanzia reale o
diritto ed il dovere di vigliare sulla istruzione ed educazione dei figli e di visitarli, salvo loro ostilità, potendo ricorrere al tribunale se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Ciascuno genitore deve comunicare all’altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l’avvenuto cambiamento della residenza. L’ abitazione della casa familiare è assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli, anche di quelli che convivono oltre la maggiore età non avendo redditi propri. in nessun caso può assegnarsi la casa familiare al coniuge che non vanti alcun diritto reale o personale sull’immobile e che non sia affidatario o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti. L’assegnazione, se trascritta, è opponibile ai terzi. La revoca della assegnazione va annotata.
I coniugi possono separarsi o divorziare con convenzione scritta di negoziazione assistita da uno o più avvocati, che li obbliga a cooperare in buona fede e con lealtà. L’accordo, se raggiunto nel tempo tra 1 e 3 mesi prorogabile per trenta giorni, è trasmesso al P.M. il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione della convenzione allo ufficiale dello stato civile. In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, ove ritenga che l’accordo non risponda al loro interesse, il P.M. lo trasmette al presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti. I coniugi possono concludere innanzi al sindaco un accordo di separazione o divorzio se sono separati da più di tre anni ed in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. I coniugi sono poi convocati davanti all’ufficiale dello stato civile, non prima di 30 giorni, per la conferma dello accordo. Questi due provvedimenti vanno annotati negli atti di nascita e di matrimonio e valgono per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.