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Le principali caratteristiche del leasing operativo, finanziario e lease-back
Tipologia: Appunti
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Le operazioni di natura finanziaria in larga parte sconosciute fino al 1942, col tempo hanno acquistato notevole rilievo economico sollecitando una specifica disciplina a tutt'oggi solo in parte realizzata: leasing, factoring, carte di credito, credito al consumo, cartolarizzazione dei crediti.
Il leasing (o locazione finanziaria) è una nuova tecnica contrattuale nata per soddisfare una specifica esigenza delle imprese: quella di disporre dei beni strumentali necessari per l'attività produttiva (macchinari, impianti, attrezzature sofisticate) senza essere costrette ad immobilizzare ingenti capitali per l'acquisto. Il leasing è un contratto che intercorre fra un'impresa finanziaria specializzata (la società di leasing) e chi ha bisogno di beni strumentali per la propria impresa. Ed è un contratto che non è locazione, non è vendita a rate, non è un mutuo o finanziamento bancario, ma una combinazione originale di elementi propri di tali contratti nata dalla pratica degli affari per dare una risposta nuova e più funzionale alle esigenze di chi utilizza, ma anche di chi produce, beni strumentali soggetti ad obsolescenza tecnologica. Nonostante l'ampia diffusione, il leasing è ancora oggi un contratto privo di specifica disciplina legale, anche se ha raggiunto un sufficiente grado di standardizzazione attraverso la consueta tecnica dei contratti tipo predisposti dalle imprese di leasing.
Il leasing è articolato in tre tecniche operative notevolmente diverse tra loro: leasing operativo, il leasing finanziario e lease-back (o leasing di ritorno). Il leasing finanziario Il leasing finanziario è concluso nell'ambito di un'operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), l'impresa interessata all'utilizzo del bene (utilizzatore), ed un'impresa che produce o distribuisce il bene stesso (fornitore). L'impresa di leasing acquista dal fornitore il bene desiderato dall'utilizzatore e lo cede in godimento a questi stipulando un contratto (il contratto di leasing) che presenta le seguenti caratteristiche: a) il godimento è concesso per un periodo di tempo determinato che nel (solo) leasing di beni strumentali tende a coincidere con la vita tecnica del bene; b) come corrispettivo del godimento l'utilizzatore deve corrispondere un canone periodico, di regola più elevato di un comune canone di locazione; c) all'utilizzatore è riconosciuta la facoltà di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato; prezzo di regola modesto per i beni strumentali, più consistente invece per i beni di consumo durevoli (autoveicoli). Nel leasing alla fine del contratto l'utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto; in particolare, si prevede infatti che: a) l'utilizzatore è tenuto a pagare i canoni pattuiti anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore; b) l'utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente, anche se gli stessi rendono del tutto impossibile il godimento. All'utilizzatore è riconosciuto il diritto di esercitare nei confronti del fornitore le azioni che spettano al concedente. L'impresa di leasing: 1) ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso del mancato pagamento di un solo canone, quale ne sia l'ammontare; 2) ha diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi salvo il risarcimento dei danni ulteriori; danni che in passato venivano di frequente predeterminati nell'ammontare dei canoni residui e del prezzo di opzione. Il leasing operativo. Il leasing di ritorno (leas-back) Il leasing operativo è chiamato anche leasing diretto del produttore. I beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore, che si obbliga anche a fornire una serie di servizi collaterali (assistenza, manutenzione, ecc.). Ha in genere per oggetto beni strumentali standardizzati, quali macchine fotocopiatrici o calcolatori elettronici. La durata del contratto è più breve della vita economica del bene ed i canoni sono commisurati al suo valore d'uso. Si ritiene perciò che il contratto rientri nello schema della locazione e resti assoggettato alla relativa disciplina inderogabile. Nel leasing di ritorno (leas-back) un imprenditore vende i propri beni (mobili, immobili o anche l'intero complesso aziendale) ad una società di leasing che ne paga il prezzo. Nel contempo, quest'ultimo stipula con venditore un contratto di leasing avente ad oggetto gli stessi beni. Questi restano perciò nella disponibilità del venditore, che pagherà i canoni di leasing e potrà riacquistarli alla scadenza esercitando la relativa opzione. Il
leas-back può quindi costituire un utile strumento di finanziamento alternativo per un imprenditore che si trova in temporanee difficoltà economiche.