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Diritto dei Contratti: Nullità, Locazione, Leasing, Assicurazione, Matrimonio, Eredità, Dispense di Diritto Civile

riassunti di diritto civile utili per l'esame di abilitazione di avvocato

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 05/01/2018

vincenzo-sgueglia
vincenzo-sgueglia 🇮🇹

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NEGOZIO GIURIDICO
1. FATTI GIURIDICI E ATTI GIURIDICI
I fatti giuridici sono avvenimenti al cui verificarsi l’ordinamento collega effetti giuridici (x es.
morte di una persona, che provoca apertura della successione mortis causa); pertanto, la giuridicità
di un fatto non dipende mai da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento, ma solo dalla
circostanza estrinseca che da quel fatto derivi, in forza di una norma giuridica che lo disponga, un
effetto giuridico.
Gli atti giuridici invece sono atti umani consapevoli e volontari rilevanti per il diritto (x es. contratti,
sentenze, reati).
2. NEGOZIO GIURIDICO
Il negozio giuridico è qualsiasi dichiarazione di volontà con cui un privato esprime la propria
volontà di regolare autonomamente i propri interessi.
Il negozio giuridico è precisamente una dichiarazione di volontà con cui i privati enunciano gli
effetti giuridici che intendono conseguire, e a cui l’ordinamento giuridico, se la finalità del negozio
è meritevole di tutela e se esso presenta i requisiti fissati dalla legge per quel negozio, ricollega
effetti giuridici conformi al risultato voluto (x es. il trasferimento della proprietà di un bene da un
soggetto a un altro): in tutti questi casi, la volontà privata produce effetti giuridici.
Il negozio giuridico è espressione dell’autonomia privata, cioè di quella sfera di autonomia entro la
quale i privati possono decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge che gli
atti compiuti siano resi vincolanti e impegnativi.
3. ATTI NON NEGOZIALI
Gli atti giuridici che non siano negozi giuridici sono atti giuridici in senso stretto o atti non
negoziali: sono quegli atti che producono effetti giuridici che non sono voluti dalle parti, ma che
sono disposti dall’ordinamento a prescindere dalla volontà di chi li compie (x es. se una persona
intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora, anche se il creditore non
aveva nessuna intenzione di produrre quegli effetti con la sua iniziativa).
4. CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI
I negozi giuridici si distinguono in:
a) unilaterali, bilaterali e plurilaterali: il negozio è u. se si perfeziona con la dichiarazione di una
sola parte (x es. testamento), b. se le parti sono due, p. se le parti sono più di due;
b) recettizi e non recettizi (solo per negozi unilaterali): il negozio è recettizio se produce effetti solo
se la dichiarazione negoziale viene a conoscenza di una det. persona, a cui dovrà essere pertanto
comunicata o notificata (x es. disdetta); il negozio è non recettizio se produce effetti
indipendentemente dalla comunicazione a uno specifico destinatario (x es. accettazione eredità);
c) mortis causa e inter vivos: i primi sono quei negozi i cui effetti presuppongono la morte di una
persona (x es. testamento);
d) patrimoniali e apatrimoniali: i primi si riferiscono a interessi economici, i secondi no (x es.
negozi di diritto familiare); i negozi patrimoniali, a loro volta, si dividono in negozi dispositivi, che
comportano un’immediata diminuzione del patrimonio attraverso alienazione o attraverso rinuncia,
e negozi di obbligazione, che comportano solo il sorgere di un’obbligazione; i negozi dispositivi, a
loro volta, si dividono in negozi traslativi, che trasferiscono un diritto a favore di altri, negozi
traslativo-costitutivi, che costituiscono un diritto reale limitato su un bene del disponente, e
abdicativi.
e) a titolo oneroso e a titolo gratuito: i primi si hanno quando un soggetto, per acquistare un diritto,
beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, mentre i secondi si hanno quando un
soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio; l’acquirente a titolo oneroso è
più protetto rispetto all’acquirente a titolo gratuito: x es. il venditore deve garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi, mentre il donante solo se è in dolo risponde dei vizi della cosa donata.
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NEGOZIO GIURIDICO

1. FATTI GIURIDICI E ATTI GIURIDICI

I fatti giuridici sono avvenimenti al cui verificarsi l’ordinamento collega effetti giuridici (x es. morte di una persona, che provoca apertura della successione mortis causa); pertanto, la giuridicità di un fatto non dipende mai da caratteristiche intrinseche di quell’avvenimento, ma solo dalla circostanza estrinseca che da quel fatto derivi, in forza di una norma giuridica che lo disponga, un effetto giuridico. Gli atti giuridici invece sono atti umani consapevoli e volontari rilevanti per il diritto (x es. contratti, sentenze, reati).

  1. NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico è qualsiasi dichiarazione di volontà con cui un privato esprime la propria volontà di regolare autonomamente i propri interessi. Il negozio giuridico è precisamente una dichiarazione di volontà con cui i privati enunciano gli effetti giuridici che intendono conseguire, e a cui l’ordinamento giuridico, se la finalità del negozio è meritevole di tutela e se esso presenta i requisiti fissati dalla legge per quel negozio, ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto (x es. il trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto a un altro): in tutti questi casi, la volontà privata produce effetti giuridici. Il negozio giuridico è espressione dell’ autonomia privata , cioè di quella sfera di autonomia entro la quale i privati possono decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge che gli atti compiuti siano resi vincolanti e impegnativi.
  2. ATTI NON NEGOZIALI Gli atti giuridici che non siano negozi giuridici sono atti giuridici in senso stretto o atti non negoziali : sono quegli atti che producono effetti giuridici che non sono voluti dalle parti, ma che sono disposti dall’ordinamento a prescindere dalla volontà di chi li compie (x es. se una persona intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora, anche se il creditore non aveva nessuna intenzione di produrre quegli effetti con la sua iniziativa).
  3. CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI I negozi giuridici si distinguono in: a) unilaterali, bilaterali e plurilaterali : il negozio è u. se si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte (x es. testamento), b. se le parti sono due, p. se le parti sono più di due; b) recettizi e non recettizi (solo per negozi unilaterali): il negozio è recettizio se produce effetti solo se la dichiarazione negoziale viene a conoscenza di una det. persona, a cui dovrà essere pertanto comunicata o notificata (x es. disdetta); il negozio è non recettizio se produce effetti indipendentemente dalla comunicazione a uno specifico destinatario (x es. accettazione eredità); c) mortis causa e inter vivos : i primi sono quei negozi i cui effetti presuppongono la morte di una persona (x es. testamento); d) patrimoniali e apatrimoniali : i primi si riferiscono a interessi economici, i secondi no (x es. negozi di diritto familiare); i negozi patrimoniali, a loro volta, si dividono in negozi dispositivi , che comportano un’immediata diminuzione del patrimonio attraverso alienazione o attraverso rinuncia, e negozi di obbligazione , che comportano solo il sorgere di un’obbligazione; i negozi dispositivi, a loro volta, si dividono in negozi traslativi , che trasferiscono un diritto a favore di altri, negozi traslativo-costitutivi , che costituiscono un diritto reale limitato su un bene del disponente, e abdicativi. e) a titolo oneroso e a titolo gratuito : i primi si hanno quando un soggetto, per acquistare un diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, mentre i secondi si hanno quando un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio; l’acquirente a titolo oneroso è più protetto rispetto all’acquirente a titolo gratuito: x es. il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi, mentre il donante solo se è in dolo risponde dei vizi della cosa donata.

5. RINUNCIA

La rinuncia è un negozio abdicativo e consiste nella dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo di voler dismettere/estinguere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri; altre persone possono avvantaggiarsi della rinuncia, ma solo indirettamente e occasionalmente: x es. la rinuncia al diritto di usufrutto comporta la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà, per effetto della quale il potere di godere la cosa ritorna al proprietario. La rinuncia non ricorre se la dismissione del diritto è fatta contro corrispettivo: manca infatti l’elemento dell’unilateralità, caratteristico della rinuncia.

  1. ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO Gli elementi del negozio giuridico si distinguono in:
  • essenziali: senza i quali il negozio è nullo; in un contratto gli elementi essenziali o requisiti sono la volontà, la forma, la causa, l'oggetto;
  • accidentali: che le parti possono apporre o meno, ma se ci sono incidono sull’efficacia del negozio; in un contratto sono condizione, termine e modo;
  • naturali: sono effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere ed essi si producono senza bisogno che le parti li prevedano, ma in virtù della disciplina legislativa prevista per il negozio prescelto; x es. nella vendita, il compratore è garantito contro il rischio che la cosa vendutagli non sia di proprietà del venditore ma di altra persona: perciò, anche se il contratto di vendita non contiene alcuna clausola in proposito, il venditore è sempre tenuto alla garanzia per evizione. Tuttavia, le parti possono escludere gli effetti naturali di un negozio.
  1. DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ La volontà del soggetto di produrre effetti giuridici dev’essere dichiarata, esternata, deve cioè uscire dalla sfera del soggetto affinché gli altri possano conoscerla. A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa può essere: a) espressa: se la dichiarazione è fatta con parole, segni o con ogni mezzo idoneo a far palese ad altri il nostro pensiero; b) tacita: se manca una dichiarazione, ma c’è un comportamento (cd. comportamento concludente) che, secondo il comune modo di pensare, è incompatibile con la volontà contraria (x es. se essendo caduto in prescrizione un debito, chiedo una dilazione per poter pagare, rinuncio tacitamente alla prescrizione; c) silenzio: si discute da tempo se il silenzio possa valere come dichiarazione tacita di volontà; giurisprudenza e dottrina negano la tesi “chi tace acconsente”. Tuttavia, il silenzio può valere come dichiarazione tacita di volontà, solo in presenza di det. circostanze, che conferiscano al silenzio un preciso valore espressivo; questo avviene se:
  • la parte aveva l’onere per legge, contratto o consuetudine, di rendere una dichiarazione e non lo ha fatto; x es. il silenzio del mandante, a cui è comunicata l’esecuzione del mandato, equivale ad approvazione verso l’opera del mandatario;
  • il silenzio, dati i rapporti e le consuetudini tra le parti, vale come consenso; x es. se un libraio manda da tempo a un cliente le nuove pubblicazioni e il cliente ha l’abitudine di pagare e di acquistare le copie non restituite entro un certo termine, la mancata restituzione del libro ne comporta l’acquisto.
  1. FORMA La forma è il modo in cui viene manifestata la volontà. Di regola, vige il principio della libertà di forma , nel senso che l’ordinamento non impone rigidi formalismi affinché gli atti dei privati producano effetti giuridici: per cui il contratto può essere validamente concluso attraverso qualunque forma (parlando, scrivendo, o tramite un fatto concludente, come collocare l’auto negli spazi adibiti al parcheggio a pagamento), a meno che la legge non imponga il rispetto di una det. forma.

trascrive per primo il contratto di compravendita; il conflitto tra Secundus e Tertius si risolve a favore di quest’ultimo, nonostante Secundus abbia acquistato prima di Tertius, e questo perché la vendita da Primus a Secundus, non essendo stata trascritta, non è opponibile a Tertius, mentre la vendita da Primus a Tertius è opponibile perché è stata trascritta per prima. Ciò non toglie, tuttavia, che la vendita da Primus a Secundus, pur non essendo stata trascritta, è in sé valida ed efficace, tanto è vero che Secundus, se rimane soccombente di fronte a Tertius, potrà pretendere da Primus, che con la seconda vendita lo ha danneggiato, sia la restituzione del prezzo eventualmente già pagato sia il risarcimento dei danni subiti. Inoltre, se il contratto stipulato da Tertius venisse in seguito dichiarato nullo, annullato o risolto, l’acquisto di Secundus sarebbe pienamente efficace e opponibile erga omnes. c) pubblicità costitutiva: quando la pubblicità è elemento costitutivo dell’atto. Senza la pubblicità, l’atto non solo non è opponibile a terzi, ma non produce nemmeno effetti tra le parti (x es.: pubblicità ipotecaria, perché l’ipoteca si costituisce infatti solo attraverso iscrizione nei registri immobiliari).

INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE

1. PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Il decorso di un determinato periodo di tempo può far acquistare un diritto soggettivo (usucapione) oppure può farlo estinguere (prescrizione, decadenza). La prescrizione è l'estinzione del diritto soggettivo per inerzia del suo titolare protratta nel tempo, cioè per il fatto che il suo titolare non esercita il diritto per il tempo determinato dalla legge La prescrizione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere sempre eccepita dalla parte che vi ha interesse.

  1. RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE Non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione: le parti non possono cioè rinunciare preventivamente alla prescrizione, né allungare o abbreviare i termini stabiliti dalla legge, perché la prescrizione è un istituto di diritto pubblico, è stabilita nell'interesse generale e pertanto le norme che la disciplinano sono inderogabili; inoltre, se le parti potessero rinunciare preventivamente alla prescrizione, questa rinuncia diventerebbe una clausola di stile, verrebbe apposta a tutti i contratti. Non è ammessa neanche la rinuncia alla prescrizione mentre è in corso il termine prescrizionale: essa vale tuttavia come riconoscimento del diritto soggetto a prescrizione e produce dunque l'interruzione della prescrizione. E' invece ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione: cioè una volta decorso il termine prescrizionale e una volta compiutasi dunque la prescrizione, la persona che ne è avvantaggiata può avvalersi della prescrizione, ma può anche rinunciare ad avvalersene (x es. ho 5 anni per esercitare il mio credito ma passano 5 anni senza che io lo eserciti; passati 5 anni, il debitore, che è interessato all'avvenuta prescrizione del diritto di credito, può rinunciarvi e pagare il suo debito verso di me). La rinuncia alla prescrizione può essere espressa o tacita: è tacita se risulta da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (x es. richiesta di una dilazione di pagamento).
  2. OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE In generale, tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva. Diritti imprescrittibili sono:
  • i diritti indisponibili: come quelli derivanti dagli status personali o dalla responsabilità genitoriale;
  • la proprietà: perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario;
  • le singole facoltà di cui consta un diritto soggettivo: perché esse si estinguono solo se si estingue il diritto soggettivo (x es. proprietario non perde mai la facoltà di chiudere il proprio fondo);
  • le azioni di mero accertamento, l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico e

l'azione di petizione d'eredità. Infatti, si estinguono per prescrizione non solo i diritti soggettivi, ma anche alcune azioni giudiziali, come x es. l'azione di annullamento.

  1. INIZIO DELLA PRESCRIZIONE La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato: quindi se il diritto deriva da un contratto sottoposto a condizione sospensiva o termine iniziale, la prescrizione inizia a decorrere da quando la condizione si è verificata o il termine è scaduto; x es. se acquisto una casa a Roma a condizione che vi sia trasferito entro un anno, il venditore della casa potrà agire per il pagamento del prezzo solo quando la condizione si sarà verificata, e perciò solo da questo momento inizia a decorrere la prescrizione del credito relativo al pagamento del prezzo. Nel calcolo dei termini di prescrizione, non si conta mai il dies a quo (giorno iniziale) e sempre il dies ad quem (giorno finale).
  2. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE La prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto: per cui la prescrizione non opera se sopraggiunge una causa che giustifica l'inerzia o se l'inerzia viene meno. Si ha infatti sospensione della prescrizione se l'inerzia è giustificata da: a) particolari rapporti intercorrenti tra le parti (x es. sono coniugi o genitore e figlio); b) particolari condizioni del titolare (x es. minori non emancipati o interdetti privi di rappresentante legale). Le cause di sospensione della prescrizione indicate dalla legge sono tassative. Si ha interruzione della prescrizione se l'inerzia viene meno perché: a) il titolare compie un atto che comporta esercizio del suo diritto, x es. propone domanda giudiziale (in tal caso l'interruzione dura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva), oppure compie un atto idoneo a costituire in mora il debitore (invia una semplice raccomandata); b) il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto, x es. si riconosce debitore nei miei confronti promettendo di pagarmi appena possibile, e questo riconoscimento può risultare anche da un semplice comportamento, purché univoco e incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. L'interruzione della prescrizione può essere anche rilevata d'ufficio dal giudice, sulla base di prove ritualmente acquisite, senza necessità di domanda di parte. Dunque, mentre nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua, ma è giustificata, nell'interruzione l'inerzia viene meno perché il diritto è esercitato o perché è riconosciuto dall'altro. Effetto sospensione: termine prescrizionale si ferma e non decorre fino a che perdura la causa giustificativa dell'inerzia (x es. finché dura il matrimonio), ma la sospensione non toglie valore al tempo trascorso prima del verificarsi della causa giustificativa (x es. prima del matrimonio), e questo tempo anteriore si somma ai fini della prescrizione con il periodo successivo alla cessazione dell'operatività della causa giustificativa. Perciò la sospensione è una sorta di parentesi. Effetto interruzione: essa, dal momento che l'inerzia viene meno, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso, cioè al termine prescrizionale decorso fino a quel momento, e dal verificarsi del fatto interruttivo inizia a decorrere per intero un nuovo periodo di prescrizione.
  3. DURATA DELLA PRESCRIZIONE La prescrizione dura:
  • 10 anni: è la prescrizione ordinaria e si applica a tutti i diritti in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente;
  • 20 anni: è il periodo di prescrizione per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui;
  • 5 anni: è la prescrizione breve prevista per l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale, che si riduce a 2 anni nel caso di danni derivanti da sinistro stradale; se però il fatto illecito è anche reato, per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo si applica anche all'azione civile di risarcimento del danno; se poi il fatto illecito è anche reato e questo si è estinto per causa diversa dalla prescrizione oppure è intervenuta una

a) dalla legge nell'interesse generale: cioè in relazione a diritti indisponibili, e in questo caso le parti non possono né modificare il regime previsto dalla legge né rinunciare alla decadenza, e il giudice, a differenza della prescrizione, deve rilevarla d'ufficio; b) dalla legge nell'interesse individuale di una delle parti: cioè in relazione a diritti disponibili, e in questo caso le parti possono modificare il regime legale della decadenza e possono rinunciarvi; in questi casi, inoltre, la decadenza può essere impedita, oltre che dal compimento dell'atto, anche dal riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza; c) dalle parti (cd. decadenza convenzionale) nel contratto e nel loro interesse: si applicano principi validi per decadenza legale nell'interesse individuale, perché si possono stabilire decadenze in un contratto solo se si tratta di diritti disponibili. E' tuttavia nullo il patto con cui le parti di un contratto stabiliscano un termine di decadenza che renda troppo difficile l'esercizio del diritto.

SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

1. CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, connesse alla tutela dei propri interessi; essa spetta sia a tutte le persone fisiche che a tutti gli enti. La capacità giuridica si acquista con la nascita e, dunque, per il solo fatto della nascita ogni uomo diventa soggetto di diritto; questa capacità si perde con al morte. La capacità giuridica si concretizza al momento della nascita con l’acquisto automatico e necessario dei cd. diritti della personalità (diritto alla vita, all’integrità fisica, ecc..), mentre solo eventuale è l’acquisto, con la nascita, dei diritti patrimoniali (x es. per successione mortis causa in caso di decesso del padre durante il periodo di gestazione del figlio). La capacità giuridica spetta non solo al cittadino ma anche allo straniero, e nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica. La nascita è condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica: non occorre dunque la vitalità, ossia l’idoneità fisica alla sopravvivenza; se il neonato muore subito dopo la nascita, ma è nato vivo, ha comunque acquisito la capacità giuridica, seppur per pochi istanti, e sarà dunque chiamato alla successione del padre premorto. Esistono tuttavia ipotesi di incapacità giuridica speciale, che possono essere:

  • assolute: se un soggetto non può accedere a un det. rapporto o atto (x es. capacità matrimoniale si acquista solo al compimento dei 16 anni);
  • relative: se un soggetto non può accedere a un det. rapporto o atto con determinate persone (x es. tutore non può succedere per testamento alla persona sottoposta alla sua tutela). In questi casi c’è dunque una limitazione della capacità giuridica perché da un lato il soggetto non può accedere al rapporto neanche con l’intervento di un rappresentante, e dall’altro, gli atti eventualmente compiuti in violazione del divieto sono nulli. 1.1 CONCEPITO Il concepito, pur non essendo ancora nato, tuttavia, può succedere sia per legge che per testamento (x es. se il padre muore dopo il concepimento, ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve anche a favore di quest’ultimo anche se non ancora nato al momento dell’apertura della successione), può ricevere per donazione e ha diritto al risarcimento di danni conseguenti a condotte poste in essere quando il concepito non era ancora nato ma lesive del suo diritto alla salute, all’integrità fisica e a quella morale; ovviamente, i diritti riservati al concepito sono subordinati all’evento della sua nascita: potranno cioè essere esercitati solo se e quando avvenga la nascita, altrimenti dovranno ritenersi come mai entrati nella sua sfera giuridica; si discute se il concepito abbia una propria capacità giuridica, sia pur parziale e condizionata.

2. CAPACITA’ DI AGIRE

La capacità di agire è la capacità di compiere personalmente e autonomamente atti negoziali che producono effetti nella propria sfera giuridica, dove per “atti negoziali” s’intendono atti di amministrazione dei propri interessi e di disposizione del proprio patrimonio. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica ma non si confonde con essa: un soggetto, anche se manca di capacità di agire, ha pur sempre la capacità giuridica. La capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età (18 anni), perché si presume che a questa età un soggetto abbia raggiunto la maturità necessaria per curare autonomamente i propri interessi. Può tuttavia accadere che, nonostante la maggiore età, un soggetto per diverse ragioni non abbia quella capacità di discernimento che è invece normale attendersi in una persona adulta e matura: perciò, l’ordinamento protegge questi soggetti con strumenti di tutela contro il rischio che gli stessi compiano atti negoziali pregiudizievoli dei propri interessi. Gli istituti previsti a protezione delle persone prive di autonomia sono: la minore età, l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione, l’emancipazione, l’amministrazione di sostegno e l’incapacità d’intendere di volere.

  1. MINORE ETA’ Il minore di 18 anni è legalmente incapace (= non può compiere atti), anche quando dovesse aver raggiunto un elevato grado di maturità; per contro, i maggiori di 18 anni sono legalmente capaci, anche quando per qualsiasi ragione non dovessero aver raggiunto il grado di maturità normale per la loro età. Il minore non può compiere direttamente gli atti negoziali che producono effetti nella propria sfera giuridica, né deciderne il compimento: se il minore compie tali atti, essi sono annullabili entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore, e sono annullabili su proposta del rappresentante legale del minore o direttamente del minore stesso, quando sia divenuto maggiorenne, ma non della controparte, e questo perché la legge vuole proteggere il minore contro il rischio che lo stesso compia atti pregiudizievoli per la propria persona o per il proprio patrimonio, ma non chi maggiorenne (e dunque legalmente capace) abbia stipulato con il minore. Se l’atto è annullato per incapacità legale del minore, egli ha diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione dell’atto o, al contrario, deve restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui il minore ha beneficiato della stessa. Gli atti compiuti dal minore non sono annullabili solo in un caso: se il minore abbia ingannato il terzo, occultando la propria minore età. Gli unici atti che il minore può compiere da solo sono quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (x es. un 17enne potrà ben validamente acquistare un libro da solo). Tutti gli altri atti che riguardano il minore devono essere compiuti dal suo rappresentante legale, ossia dai genitori o, se mancano entrambi, da un tutore nominato dal giudice tutelare; in particolare, ai genitori spetta il potere di amministrazione, ossia di gestione del patrimonio del minore, e il potere di rappresentanza, ossia di compiere gli atti relativi al patrimonio del minore. Infatti, tutti gli atti che riguardano il patrimonio del minore dovranno essere compiuti dai genitori:
  • disgiuntamente (cioè ne basta uno solo): se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, cioè quelli che non comportano gravi rischi per l’integrità del patrimonio (x es. la riscossione del canone di locazione dell’appartamento di cui il minore è proprietario);
  • congiuntamente (cioè di comune accordo): se si tratta di atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che comportano gravi rischi per l’integrità del patrimonio (x es. la vendita di beni di cui il minore è proprietario, costituzione di pegno o ipoteca sui beni del minore, accettazione di eredità e donazioni, stipula di locazioni ultranovennali) o di atti con cui si attribuiscono o acquistano diritti personali di godimento (x es. la concessione in locazione dell’appartamento di cui il minore è proprietario). Inoltre, gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore non solo devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i genitori, ma necessitano anche della previa autorizzazione

Grazie all’emancipazione, il minore emancipato, esattamente come l’inabilitato, può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore e di una previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal solo emancipato sono annullabili.

  1. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO L’amministrazione di sostegno è disposta se una persona se abbia una infermità o menomazione psichica o fisica e se, a causa di questa infermità o menomazione, non è in grado di provvedere ai propri interessi. A differenza dell’interdizione, per l’amministrazione di sostegno rileva anche l’infermità fisica, la menomazione fisica o psichica, e la temporaneità della malattia: una stessa infermità mentale può legittimare l’interdizione di chi abbia vasti interessi da gestire (x es. imprenditore) e può invece legittimare la sola amministrazione di sostegno di chi abbia interessi semplici (x es. gestione del reddito da pensione). Il giudice tutelare nomina all’interessato un amministratore di sostegno, indicando, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle esigenze del singolo soggetto amministrato e tenendo sempre presente come obiettivo una minore limitazione possibile della capacità di agire dell’interessato:
  • gli atti che l’amministratore di sostegno (come il tutore) può compiere in nome e per conto dell’interessato, il quale correlativamente perde la capacità di compierli autonomamente, con conseguente annullabilità degli atti che quest’ultimo eventualmente compisse;
  • gli atti che l’amministratore di sostegno (come il curatore dell’inabilitato) deve compiere insieme con l’interessato, il quale correlativamente perde la capacità compierli autonomamente, con conseguente annullabilità degli atti che quest’ultimo eventualmente compisse; per questi atti è dunque necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno. L’amministrato resta libero di compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e tutti gli atti che il giudice non abbia espressamente indicato che debbano essere compiuti dall’amministratore di sostegno o con la sua assistenza. Mentre gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono predeterminati dalla legge, gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati volta per volta dal provvedimento del giudice tutelare, che può per di più modificare o integrare in ogni momento le decisioni assunte (cd. flessibilità o duttilità dell’amministrazione di sostegno).
  1. INCAPACITA’ NATURALE Può accadere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere un det. atto, si trovi in concreto, nel momento in cui lo compie, in una situazione di incapacità di intendere e di volere per qualunque causa, permanente (x es. soggetto con sindrome Down non assoggettato a nessuna misura di protezione) o momentanea (x es. soggetto in stato di ubriachezza occasionale): in questi casi si verifica dunque uno scollamento tra la situazione giuridica (capacità legale) e situazione di fatto (incapacità naturale). Perché si abbia incapacità d’intendere e di volere (cd. incapacità naturale) non basta una semplice alterazione delle facoltà psichiche, ma è necessario che il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento del compimento dell’atto, della capacità di autodeterminarsi o della coscienza dei propri atti. L’atto compiuto da un soggetto in stato di incapacità naturale infatti è annullabile su proposta dello stesso soggetto (legalmente capace ma naturalmente incapace), se prova che, nel momento in cui l’ha compiuto, si trovava in uno stato di incapacità d’intendere e di volere, ed è annullabile, una volta riacquistata la capacità naturale, entro 5 anni dal suo compimento. Bisogna però distinguere perché:
  • il matrimonio, la donazione e il testamento sono annullabili solo se si dimostra che il soggetto era incapace di intendere e di volere al momento in cui ha compiuto l’atto;
  • gli atti unilaterali (x es. rinuncia a un credito) sono annullabili solo se si dimostra che il soggetto era incapace d’intendere e di volere nel momento in cui li ha compiuti e che da questi atti è derivato

un grave pregiudizio all’incapace stesso;

  • i contratti sono annullabili solo se si dimostra che il soggetto era incapace d’intendere e di volere nel momento in cui li ha compiuti e che l’altro contraente era in malafede, cioè sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che stava contraendo con un soggetto incapace, mentre non è richiesto che il contratto rechi pregiudizio all’incapace; l’eventuale squilibrio delle prestazioni contrattuali a danno dell’incapace può solo costituire sintomo delle malafede della controparte.
  1. SCOMPARSA, ASSENZA, MORTE PRESUNTA Si ha scomparsa quando una persona si allontana dal luogo dell’ultimo domicilio o residenza, senza dare notizie di sé oltre il lasso di tempo giustificato dagli ordinari allontanamenti della persona per motivi di lavoro o svago; il tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio e che gestisca i beni dello scomparso. Se la persona ritorna, cessano gli effetti della dichiarazione di scomparsa. Si ha assenza quando una persona si allontana dal luogo dell’ultimo domicilio o residenza, senza dare notizie di sé da oltre due anni; il tribunale, se richiesto, dispone l’apertura degli eventuali testamenti dell’assente e gli eredi dell’assente possono chiedere la temporanea immissione nel possesso dei suoi beni: in tal caso gli eredi ne hanno l’amministrazione e il godimento, con diritto di far propri frutti e rendite, ma non possono disporne (x es. venderli, sottoporli a pegno o ipoteca). Se l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza e l’assente ha diritto alla restituzione dei suoi beni, pur rimanendo validi gli atti di gestione compiuti da chi era nel legittimo possesso. Si ha morte presunta quando una persona si allontana dal luogo dell’ultimo domicilio o residenza, senza dare notizie di sé da dieci anni; gli effetti della morte presunta sono gli stessi della morte: così gli eredi hanno la piena disponibilità dei beni del presunto morto; è obbligatorio l’inventario dei beni; il coniuge può passare a nuove nozze. Se il presunto morto ritorna o ne è provata l’esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di morte presunta, ed egli recupera i propri beni, pur rimanendo validi gli atti di gestione e disposizione compiuti.

DIRITTI REALI

1. DIRITTI REALI

I diritti reali sono i diritti sulle cose materiali. Essi sono caratterizzati: a) dall'immediatezza: cioè il diritto reale può essere esercitato direttamente dal titolare, senza necessità della cooperazione di terzi (x es. il proprietario può utilizzare il bene, senza la necessità della collaborazione di altri); b) dall'assolutezza: cioè il diritto reale comporta il dovere per tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto, e, di conseguenza, il titolare può agire in giudizio contro chiunque leda o contesti il suo diritto (cd. efficacia erga omnes del diritto reale); c) dall'inerenza: cioè il diritto reale può essere opposto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa; d) dalla tipicità: cioè i diritti reali costituiscono un numerus clausus, nel senso che i privati non possono creare diritti reali diversi da quelli espressamente disciplinati dalla legge, né modificarne la disciplina legislativa. I diritti reali si dividono in ius in re propria , che è la proprietà, e in iura in re aliena , cioè i diritti reali su beni di proprietà altrui, che sono destinati a coesistere, comprimendolo, con il diritto del proprietario, e costituiscono dunque una limitazione al diritto di proprietà; x es. su uno stesso fondo possono gravare il diritto di proprietà di Tizio e una servitù di passaggio a favore di Caio: è evidente che la servitù finirà col limitare la proprietà di Tizio, il quale potrà sì utilizzare il fondo, ma gli saranno precluse tutte quelle attività che impediscano a Caio l'esercizio del suo diritto.

inutilizzabile. Le disposizioni di espropriazione larvativa colpiscono singole categorie di beni, limitando i poteri del proprietario rispetto ai poteri riconosciuti agli altri proprietari di beni appartenenti a quella stessa categoria, oppure annullandone o diminuendone in modo significativo il valore di scambio: x es. nella categoria dei proprietari di aree agricole, i proprietari i cui fondi si trovano nei pressi di aeroporti hanno pesanti limitazioni alla coltivazione. L’indennizzo da corrispondere all’espropriato dipende dal tipo di espropriazione: in caso di espropriazione di un’area edificabile, l’indennizzo è pari al suo valore venale, mentre in caso di vincolo sostanzialmente espropriativo, l’indennizzo, deve costituire un equo ristoro del danno conseguente all’espropriazione. Caso particolare è quello dell’utilizzo senza titolo di un bene per motivi di interesse pubblico: se la P.A. (x es. Comune) occupa un fondo privato illegittimamente, senza aver prima adottato un valido provvedimento espropriativo o un provvedimento d’occupazione d’urgenza, per realizzare un’opera pubblica (x es. depuratore), può, se sussistono attuali ed eccezionali motivi d’interesse pubblico e se mancano ragionevoli alternative, adottare un provvedimento (cd. provvedimento di acquisizione) grazie al quale il bene immobile viene acquisito al suo patrimonio indisponibile, e al proprietario verrà corrisposto un indennizzo per i danni patrimoniali e non sofferti. 2.3 ABUSIVISMO EDILIZIO L’abusivismo edilizio comporta sanzioni civili:

  • sono nulli gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali su terreni, se agli atti non è allegato il certificato di destinazione urbanistica;
  • sono nulli gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali su edifici, la cui costruzione sia iniziata dopo il 1985, se agli atti stessi non sono allegati, gli estremi del permesso per costruire. 2.4 PROPRIETA’ FONDIARIA In linea verticale, la proprietà fondiaria, ossia la proprietà dei terreni, si estende all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio sovrastante; tuttavia, il proprietario del fondo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle. Da ciò si deduce che la proprietà del sottosuolo si estende a quella sola parte del sottosuolo suscettibile di utilizzazione. Una limitazione all’estensione della proprietà al di sopra o al di sotto del suolo si ha quando viene costituito un diritto di superficie. In linea orizzontale, invece, ogni proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri confini; il proprietario può:
  • cintare/chiudere in ogni momento il proprio fondo;
  • impedirne l’accesso a chiunque, salvo che vi entri per la caccia, per costruire o riparare un muro o altra sua opera che si trovi sul confine o ancora per riprendere la cosa che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. 2.5 RAPPORTI DI VICINATO 2.5.1 ATTI EMULATIVI Il proprietario non può compiere atti emulativi, ossia atti privi di utilità per lui, e che hanno il solo scopo di arrecare danno o molestia al vicino (x es. proprietario non può piantare alberi che non hanno alcuna utilità per lui, ma al solo fine di togliere la veduta panoramica al vicino). Questo divieto sarebbe espressione particolare del principio generale che vieta l'abuso del diritto. Per cui, affinché l'atto di godimento di un bene sia vietato, devono concorrere due elementi: a) assenza di utilità per il proprietario che lo compie; b) intenzione di arrecare danno o molestia al vicino. Non è considerato atto emulativo un semplice comportamento passivo del proprietario, anche se fosse finalizzato a nuocere al vicino (x es. lasciar crescere piante che oscurino la vista al vicino). 2.5.2 IMMISSIONI Il proprietario può legittimamente opporsi a qualsiasi attività materiale che terzi svolgano sul suo

fondo (x es. scarico rifiuti), cioè può sempre opporsi alle cd. immissioni materiali, mentre ovviamente non potrà opporsi ad attività che si svolgano lecitamente sul fondo del vicino. La via di mezzo è rappresentata dalle cd. immissioni immateriali , ossia attività che il vicino svolge sul proprio fondo ma che producono fumi, esalazioni, calore, rumori, scuotimenti e simili, destinati però a propagarsi nelle proprietà vicine. Rispetto a queste immissioni, bisogna distinguere: a) se le immissioni rimangono al di sotto della soglia di normale tollerabilità, chi le subisce deve sopportarle: non ha il diritto di farle cessare, né il diritto a un risarcimento in denaro per il disagio eventualmente sofferto (x es. immissioni sonore provenienti dall'appartamento del vicino che non superano il cd. rumore di fondo della zona); b) se le immissioni superano la soglia di normale tollerabilità, ma sono giustificate da esigenze della produzione: in questo caso bisogna bilanciare le esigenze dell'industria con le ragioni della proprietà, e pertanto chi le subisce non ha il diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in denaro per il danno eventualmente sofferto (x es. immissioni sonore provenienti dagli impianti industriali del vicino che superano in modo significativo il cd. rumore di fondo della zona, ma sono dettate da esigenze produttive); tuttavia, in questi casi, l'immissione sarà ammessa solo se non sia eliminabile o riducibile con accorgimenti tecnici non onerosi, e solo se la cessazione dell'attività produttiva causasse alla collettività un danno più grave del sacrificio inflitto ai proprietari dei fondi vicini; c) se le immissioni superano la soglia di normale tollerabilità, senza peraltro essere giustificate da esigenze della produzione: in questo caso chi le subisce ha diritto che, per il futuro, ne cessi la prosecuzione (tramite la cd. azione inibitoria, cioè un'azione tramite la quale si chiede la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante) e, per il passato, ha diritto all'integrale risarcimento del danno eventualmente subito (x es. immissioni sonore provenienti dall'appartamento del vicino che superano in modo significativo il cd. rumore di fondo della zona nelle ore in cui lo stesso si dedica a suonare la chitarra). La cd. soglia della normale tollerabilità deve essere valutata, caso per caso, dal punto di vista del fondo che subisce l'immissione, tenendo conto della condizione dei luoghi, cioè della loro destinazione urbanistica e naturalistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera. Non rilevano invece le condizioni soggettive del proprietario del fondo che la subisce (tizio irritabile), né la professione svolta da quest'ultimo (guardia notturna). Secondo recente giurisprudenza, se l'immissione è tale da arrecare danno alla salute dei soggetti che operano sul fondo che la subisce oppure danno all'integrità dell'ambiente, deve esserne vietata la prosecuzione. 2.5.3 DISTANZE LEGALI Le costruzioni su fondi vicini, appartenenti a proprietari diversi, se non sono unite o aderenti, devono trovarsi a distanza non minore di 3 metri tra di loro: nessuna parte della costruzione (ad eccezione degli sporti) deve dunque trovarsi, rispetto al fabbricato esistente sul fondo vicino, a distanza inferiore di quella prescritta. Se la costruzione è a distanza inferiore dalla costruzione del vicino, il vicino passivo rispetto alla costruzione, può agire per la rimozione dell'opera abusivamente realizzata (cd. riduzione in pristino), nonché per il risarcimento del danno subito. Per quanto riguarda invece i muri che si trovano sul confine o nei pressi del confine tra due fondi di proprietà diverse, il proprietario confinante ha diritto di ottenere, con sentenza costitutiva se l'altra parte non vi acconsente, la comproprietà del muro che si trovi sul confine, oppure, ma al solo scopo di costruirvi in appoggio, la comproprietà del muro che si trova a meno di 1,5 metri dal confine. Chi acquista la comproprietà del muro deve corrispondere all'altro proprietario confinante una somma pari alla metà del valore del muro e del suolo su cui il muro è costruito, oppure, se il muro non si trova sul confine, una somma pari al valore dell'area interessata dalla nuova costruzione. 2.6 MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ La proprietà si può acquistare in due modi: a) a titolo derivativo: quando il diritto di proprietà, già esistente, viene trasmesso da un precedente titolare a un nuovo titolare, per cui c’è una successione nello stesso diritto, e gli eventuali vizi che

un’azione di accertamento) e di condannare il possessore o il detentore alla restituzione del bene, oltre che al risarcimento del danno (è dunque anche azione di condanna). (Se si tratta di un immobile, la restituzione avviene con la consegna delle chiavi dell'immobile). L’azione di rivendicazione è imprescrittibile, dato che anche il non uso (in questo caso non possesso) rientra tra le facoltà che spettano al proprietario. Legittimato attivamente all’azione di rivendicazione è dunque chi sostiene di essere proprietario di un bene, senza però possederlo (il cd. proprietario non possessore), mentre legittimato passivamente è il possessore o detentore del bene, che ha la cd. facultas restituendi; peraltro, il detentore che sia convenuto con l’azione di rivendicazione, può chiedere di essere estromesso dal giudizio tramite la cd. laudatio auctoris, cioè indicando il soggetto in nome del quale detiene la cosa, in modo che l’attore possa proseguire l’azione contro quest’ultimo. E’ sufficiente che il convenuto possieda o detenga la cosa al momento della domanda giudiziale: se successivamente al momento della domanda, il convenuto non possiede o non detiene più la cosa, perché l’ha ceduta a terzi, l’azione può essere comunque legittimamente proseguita nei suoi confronti. Per effetto dell’azione di rivendicazione, il convenuto, se possiede lui, sarà obbligato a restituire la cosa, se invece la cosa la possiedono terzi in seguito a una cessione, sarà obbligato a recuperarla a sue spese o, in mancanza, a corrispondere all’attore il valore della cosa, oltre a dovergli in ogni caso risarcire il danno; il proprietario comunque potrà sempre rivolgersi direttamente contro il nuovo possessore, per ottenere direttamente da quest’ultimo la restituzione del bene, ma in questo caso, dovrà restituire al precedente possessore la somma ricevuta da questo al posto del bene che non era più in suo possesso. Quanto alla prova, l’attore deve dimostrare di essere proprietario del bene; la prova dipende dal modo in cui l’attore ha acquistato la proprietà: a) se l’acquisto è a titolo originario: basta che l’attore provi questo titolo (x es. dimostrando il compimento dell’usucapione); b) se l’acquisto è a titolo derivativo: non basta che l’attore produca in giudizio il suo titolo di acquisto (x es. rogito notarile in forza del quale egli ha acquistato l’immobile), perché l’alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi non legittimato a trasferirne la proprietà all’acquirente; dunque l’attore dovrebbe provare non solo il suo titolo di acquisto della proprietà, ma anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino ad arrivare a un acquisto a titolo originario. A voler andare all’infinito, la prova potrebbe rivelarsi, se non impossibile, estremamente difficile (probatio diabolica). Per questi motivi, vengono in aiuto:

  • per i beni immobili: i fenomeni ex art. 1146,2 cc dell’accessio possessionis e della successione nel possesso, secondo cui l’acquirente a titolo particolare può unire il suo possesso a quello del suo autore con lo scopo di goderne gli effetti. Pertanto, ai sensi dell’art. 1146 cc, la prova può dirsi utilmente raggiunta se l’attore riesce a provare che sussistono i requisiti idonei a un acquisto della proprietà per usucapione; diventa dunque irrilevante verificare la continuità di precedenti titoli di acquisto della proprietà, che risalgono a periodi anteriori a quelli utili per il compimento dell’usucapione, sempre se sussistono i presupposti dell'usucapione, ossia possesso non clandestino o violento anche di malafede per 20 anni, perché in ogni caso il diritto di proprietà sarebbe stato acquistato a titolo originario (pur in eventuale mancanza dei titoli di acquisto precedenti). Per cui, per dimostrare la proprietà di un bene immobile, basta che l’attore sommi il tempo per cui ha avuto il possesso del bene con quello dei suoi autori, in modo da arrivare a un possesso continuato per non più di 20 anni.
  • per i beni mobili: il fenomeno ex art. 1153 cc del possesso vale titolo, in virtù del quale, per dimostrare la proprietà di un bene mobile, basta che l’attore abbia a suo tempo ricevuto il possesso del bene in buona fede e in base a un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La posizione probatoria del convenuto è molto più comoda: egli può limitarsi ad attendere che l’attore provi il suo diritto; solo a questo punto, il convenuto dovrà dimostrare il diritto posto a fondamento del suo possesso. Per cui alla prova dell’attore, il convenuto può opporre, in via riconvenzionale, ulteriori elementi di segno contrario, come x es. il compimento a proprio favore

dell’usucapione. L’azione di rivendicazione sarà dunque accolta se l’attore riesce a provare il suo diritto di proprietà, dovrà invece essere respinta se il convenuto dimostra di aver acquistato la proprietà della cosa per usucapione. Differenza azione rivendicazione - azione restituzione: nella prima, di natura reale, la pretesa alla restituzione del bene nasce dal fatto che l’attore afferma di esserne proprietario, nella seconda, di natura personale, il diritto alla restituzione nasce da un contratto (x es. diritto a restituzione dell’auto consegnata al meccanico per riparazione) o dalla sua risoluzione (x es. diritto a restituzione della cosa consegnata in esecuzione di un contratto di compravendita risolto per mancato pagamento del prezzo) o dalla sua scadenza (x es. diritto a restituzione appartamento per finita locazione). 2.7.2 AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA’ L’azione di mero accertamento della proprietà può essere esperita dal proprietario (che abbia o meno il possesso del bene) quando un altro gli contesti il suo diritto, al fine di accertare giudizialmente l’esistenza del suo diritto di proprietà su un det. bene (è un’azione di mero accertamento). Quanto alla prova, dato che l’azione non è diretta, come quella di rivendicazione, a ottenere la restituzione del bene posseduto da altri (infatti il bene potrebbe essere già posseduto dall’attore), ma solo ad eliminare la situazione di incertezza venutasi a creare intorno alla proprietà del bene stesso, l’attore deve provare rigorosamente il suo diritto di proprietà, come nella rivendicazione. 2.7.3 AZIONE NEGATORIA L’ azione negatoria può essere esperita dal proprietario quando altri vantano l’esistenza di diritti reali sul bene di sua proprietà, al fine di accertare l’inesistenza dei diritti reali vantati da terzi (è un’azione di accertamento) e di condannarli alla cessazione di eventuali molestie o turbative, nel caso in cui le relative pretese si fossero tradotte nel compimento di atti con cui venivano esercitati questi diritti, e al risarcimento del danno (è dunque anche un’azione di condanna). Per es. Tizio sostiene di essere titolare di una servitù di passaggio sul mio fondo. Quanto alla prova, dato che l’azione negatoria non è diretta ad accertare la proprietà di chi agisce, ma solo a riconoscere che il bene è libero da diritti di terzi, l’attore non deve fornire la prova rigorosa della proprietà del bene stesso (come nella rivendicazione), ma basta che provi un valido titolo di acquisto della proprietà (x es. rogito notarile); sarà il convenuto che, se vuole ottenere il rigetto dell’azione, dovrà dimostrare/provare l’esistenza del diritto che vanta. Infatti la regola generale è che la proprietà si presume sempre libera da pesi: sarà chi sostiene l’esistenza di limitazioni ad essa che dovrà fornirne la dimostrazione. L’azione negatoria dovrà essere rigettata, se il convenuto dimostri di aver acquistato il diritto vantato sul bene per usucapione. 2.7.4 AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI L’ azione di regolamento dei confini può essere esperita quando è incerta l’esatta collocazione della linea di confine tra due fondi contigui: non sono contestati i titoli di proprietà delle parti, ma è incerta solo l’estensione delle proprietà contigue. L’azione può essere esperita dal proprietario nei confronti del proprietario confinante, al fine di accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui (è azione di accertamento), e di condannare all’eventuale restituzione della parte di terreno che, dalla fissazione della linea di confine, dovesse risultare posseduta dal non proprietario (è anche azione di condanna). 2.8 PERTINENZE La pertinenza è una cosa che è destinata/posta al servizio o ad ornamento di un’altra cosa principale, senza esserne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza. La pertinenza ha la sola funzione di aumentare l’utilità della cosa principale (se è posta al servizio di essa) o di aumentarne il pregio (se è posta ad ornamento di essa).

b) nel diritto di acquisire la proprietà di una costruzione già esistente (proprietà della costruzione cd. superficiaria), di cui diventa titolare un soggetto diverso dal proprietario, mentre la proprietà del suolo (cd. nuda proprietà) rimane separata e resta al concedente; cioè questa ipotesi si verifica quando il proprietario del suolo e della costruzione aliena separatamente solo la proprietà della costruzione, e l’acquirente acquista non solo la proprietà della costruzione, ma automaticamente anche il diritto di superficie (non anche la proprietà) sul suolo dell’alienante. In entrambi i casi (a-b) c’è dunque uno sdoppiamento della proprietà: la proprietà dell’edificio (costruito o da costruire) spetta a una persona (superficiario), mentre la proprietà del suolo cui si trova l’edificio spetta a un’altra persona (nudo proprietario). Una separazione analoga si può stabilire anche per il sottosuolo: x es. posso concedere a un terzo di costruire nel sottosuolo del mio fondo un parcheggio sotterraneo, con diritto di conservarne la proprietà per cinquanta anni; mentre la proprietà delle piantagioni non può essere costituita o trasferita separatamente dalla proprietà del suolo. Il diritto di superficie può essere attribuito/costituito (dal punto di vista del proprietario) o acquistato (dal punto di vista del superficiario):

  • tramite contratto (cd. contratto di superficie, che deve avere forma scritta);
  • tramite testamento;
  • tramite usucapione: bisogna però distinguere, perché è sicuramente possibile acquistare per usucapione la proprietà cd. superficiaria della costruzione tramite il possesso continuato della costruzione stessa, senza per questo usucapire anche la proprietà del suolo su cui sorge la costruzione, ma a quest’ultimo fine è necessaria un’usucapione in base a titolo, altrimenti il semplice possesso ventennale farebbe acquistare anche la proprietà del suolo; più problematica, anche se si finisce con l’ammetterla, è la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di superficie vero e proprio tramite il possesso continuato del diritto di costruire stesso, possesso che si verifica ad es. quando sul fondo viene allestito il relativo cantiere e collocato il materiale necessario alla costruzione. Legittimato a costituire il diritto di superficie è il proprietario. Quanto alla disciplina del diritto di superficie: a) se la costruzione ancora non esiste: si ha un diritto reale su cosa altrui, che si estingue se il titolare non costruisce per 20 anni; b) se la costruzione già esiste: si ha una proprietà della costruzione separata e ceduta dal proprietario del suolo, e come tale è imprescrittibile, cioè non si estingue per il non uso. I diritti e gli obblighi sono:
  • per il proprietario concedente: prima dell’inizio della costruzione può compiere tutti gli atti di godimento che vuole, ma una volta realizzata la costruzione il godimento si limiterà al solo sottosuolo, purché non arrechi danno alla costruzione; deve permettere la costruzione, senza ostacolare in alcun modo l’attività del superficiario;
  • per il superficiario: ha il potere di godimento del suolo e della costruzione, e ha il potere di disposizione del diritto di superficie, che può essere ceduto a terzi o può costituire su di esso dei diritti reali di godimento o di garanzia; è tenuto agli obblighi previsti nel titolo (canone, se previsto). Il diritto di superficie può essere perpetuo o a termine: in questo secondo caso, il diritto si estingue alla scadenza, con una serie di conseguenze:
  • la proprietà della costruzione passa gratuitamente al proprietario del suolo;
  • i diritti reali costituiti sul suolo si espandono alla costruzione (salvo l’ipoteca iscritta sulla nuda proprietà del suolo, che in caso di estinzione della superficie non si estende alla costruzione).
  • i diritti reali costituiti dal superficiario si estinguono. Il diritto di superficie può dunque estinguersi per scadenza del termine, oppure per prescrizione se il titolare non costruisce per 20 anni. Salva diversa pattuizione, il perimento della costruzione non estingue il diritto di superficie, perché la costruzione è un’estrinsecazione del diritto di superficie e non si confonde con esso: perciò il superficiario, in caso di perimento della costruzione, può ricostruire sul suolo in base al diritto di superficie concessogli.

4. ENFITEUSI

L’ enfiteusi è un diritto reale di godimento che attribuisce al suo titolare (cd. enfiteuta) il potere di godimento di un fondo, salvo l’obbligo di migliorare il fondo, di non deteriorarlo, e di pagare al proprietario (cd. nudo proprietario) un canone periodico, che può consistere in una somma di denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali (onere reale). L'enfiteuta ha:

  • il potere di godimento del fondo (dominio utile);
  • il potere di disporre del proprio diritto;
  • a differenza dell’usufruttuario, l’enfiteuta può mutare la destinazione del fondo. Il diritto di enfiteusi può acquistarsi tramite contratto, testamento e usucapione. Il diritto di enfiteusi può essere perpetuo o a tempo, ma in quest’ultimo caso non può mai avere durata inferiore a 20 anni, perché se si consentisse un termine più breve nessuno sarebbe invogliato ad assumere l’obbligo del miglioramento. La legge attribuisce:
  • il cd. potere di affrancazione all’enfiteuta, grazie al quale egli può acquistare la piena proprietà del fondo tramite il pagamento di una somma di denaro al concedente;
  • il cd. potere di devoluzione al concedente, grazie al quale egli può liberare il fondo dal diritto di enfiteusi in caso di inadempimento da parte dell’enfiteuta dell’obbligo di migliorare il fondo, di non deteriorarlo o di pagare il canone, con conseguente consolidamento, a favore del concedente, del dominio utile e del dominio diretto.
  1. SERVITU’ PREDIALI (o diritto di fruire di un servizio sul fondo altrui) 5.1 NOZIONE La servitù prediale si ha quando un fondo (cd. fondo servente) presta un servizio a favore di un altro fondo (cd. fondo dominante) appartenente a diverso proprietario, e il diritto di servitù è dunque il diritto di fruire di un servizio su un fondo altrui. Oggetto del diritto di servitù sono i fondi: non solo terreni, ma tutti i beni immobili. Il diritto di servitù può essere perpetuo o temporaneo. 5.2 REQUISITI PER LA VALIDA COSTITUZIONE DELLA SERVITU' Tre requisiti sono dunque essenziali ai fini dell'esistenza della servitù:
  1. predialità , ossia una relazione di servizio tra i due fondi, per la quale il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce il fondo servente; la predialità consiste dunque nel fatto che la servitù deve essere costituita a vantaggio di un fondo, non basta il semplice vantaggio del proprietario se non è strettamente inerente a un vantaggio del fondo. Per esempio, la servitù di passaggio, mentre costringe il proprietario del fondo servente a tollerare che il proprietario del fondo dominante passi sul suo terreno, consente un miglior accesso al fondo dominante. Pertanto, la servitù non può essere costituita a vantaggio di una persona: nel caso di servitù irregolari o personali, quelle in cui il fondo presta un servizio non a favore di un altro fondo, ma a favore di una persona (x es. si attribuisce a una persona il diritto di passare sul fondo altrui per pescare o cacciare), non siamo di fronte a un diritto reale di servitù, ma a un semplice diritto di obbligazione personale, con la rilevante conseguenza che il diritto non potrà essere fatto valere erga omnes (e quindi anche contro ogni successivo acquirente del fondo servente, purché sia stato trascritto), ma avrà effetti limitati al concedente e ai suoi aventi causa: per cui, mentre nel caso di una servitù reale, può cambiare il proprietario, ma la servitù resta, nel caso di servitù personale, essendo un’obbligazione, se viene meno il proprietario, viene meno anche la servitù. Pertanto:
  • mentre il diritto di servitù reale vale erga omnes, e dunque anche nei confronti dei successivi acquirenti del fondo servente, purché il titolo sia stato trascritto;
  • il diritto di servitù personale, cioè costituito a favore della singola persona, non vale nei confronti dei successivi acquirenti del fondo servente, a meno che non sia stata stipulata un’apposita convenzione tra l’avente diritto e i successivi proprietari fondo servente.
  1. vicinanza tra i fondi , ossia i fondi devono essere vicini, in modo tale che l’uno (fondo servente) possa arrecare utilità all’altro (fondo dominante); la vicinanza deve intendersi in senso relativo, non