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Appunti di diritto pubblico, corso di studi: servizio sociale Dell’università del Piemonte orientale
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il problema è stabilire il suo oggetto, ovvero dare una definizione su cos’è il diritto:
N1(legge)=COSTITUZIONE che è un testo normativo ed essa è propria una NORMA La sua collocazione ci permette di osservare alcune cose, poiché la sua collocazione al primo posto, del sistema, ha una serie significati che ci consentono di dire alcune cose, che poi completeremo, rispetto alla posizione che la costituzione occupa. La costituzione è gerarchicamente subordinata a tutte le altre norme (le norme vengono anche chiamata, specialmente nel diritto pubblico, fonti). La costituzione è una fonte che sta al vertice del sistema (N1/F1). La costituzione nei suoi caratteri generali: -1 gennaio 1948 è entrata in vigore; -2 giugno del 1946 scelta tra monarchia e repubblica e viene costituita l’assemblea costituente (700 membri) aveva il compito di costruire una nuova costituzione che sostituisce lo statuto Albertino del 1848, per regolare i rapporti del regno di Sardegna. Esso però non si considera una vera costituzione ma uno statuto. In ogni caso questo statuto non era adeguato alla scelta della repubblica. Quindi si ha la necessita di costruire una costituzione.
Questo procedimento di chiama “ LEGISLATIVO ”, e si compone di più fasi. Ci accorgeremo di una cosa importante, il procedimento di formazione di una legge è talmente lungo e complesso, pieno di imprevisti che è estremamente probabile che questo procedimento non arriva alla fine. Il procedimento legislativo, è colmo di incertezze e tempi lunghi. Il procedimento inizia con una fase che si chiama: 1) INIZIATIVA : chi decide di approvare una nuova legge, per chiamare o introdurre qualcosa di nuovo. L’iniziativa delle leggi appartiene al governo che ha il potere di proporre le leggi. Ciascun deputato e ciascun senatore ha la possibilità di proporre delle leggi. Questa fase è quella iniziale della formazione della legge, che NON può provenire da chiunque. Può essere scritta con DDL o PDL. QUESTA È SOLO UN DISEGNO / PROPOSTA , NON UNA LEGGE. 2) DISCUSSIONE : la discussione è un azione effettuata dal parlamento per discutere su questa nuova proprietà. Esso è composta da due camere, è la discussione deve iniziare da una delle due, MA È INDIFFERENTE DA DOVE INZIA QUESTA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE. (In questo caso, per esempio, inizia il senato): Il senato è chiamato a discutere su questo disegno. Es. introduzione reddito universale, chiamata l.321. Si presenta al senato, che è un assemblea con un presidente. Le camere si organizzazione come vogliono, tendenzialmente si riuniscono martedì, mercoledì e venerdì. Tra i compiti dei presidenti hanno il compito di stabile su cosa si parla in quella seduta, e quindi bisogna annunciare ai membri gli argomenti di discussone/ di cosa si parlerà, questo viene definito l’ordine del giorno, ovvero l’elenco degli argomenti che vengono discussi durante la seduta. Gli argomenti non devono essere discussi in modo ordinato, il senato e le camere le esaminano nell’ordine deciso dal presidente. Quindi il nostro disegno di legge verrà discusso dal senato, solo quando sarà inserito all’interno dell’ordine del giorno, ma LUI NON A L’OBBLIGO DI INSERIRLO, PUÒ INSERIRE TALE DIEGNO O MENO DURANTE LA DISCUSSIONE. La costituzione ha previsto che sia all’interno della camera del senato che dei deputati, vengono istituite delle commissioni parlamentari, ovvero gruppi più piccoli (15-18) che si occupano di specifici argomenti. Ciò consente di discutere in maniera più snella e le commissioni possono lavorare parallelamente e più rapidamente, ma questo lavoro può essere usato fino ad un certo punto. Alla fine si arriva con un testo condiviso dalla commissione, ma ad un certo punto tale testo deve arrivare all’assemblea come un testo condiviso diverso rispetto a quello iniziale. E questo testo deve arrivare all’assemblea, dove tutti i senatori devono pronunciarsi a quella proposta, quindi il senato deve decidere se approvare o meno tale testo, e ciò deve essere presa dall’assemblea intera. 3) APPROVAZIONE : ciò vuol dire vedere chi è d’accordo o no, quindi si vota. Ora come normalmente avviene nella democrazia si vota e si approva per maggioranza. CHE COSA VUOL DIRE VOTARE E DECIDERE A MAGGIORANZA? Ovvero il 50% + 1, di chi? Esistono due tipi di maggioranza:
diverso rispetto a quello del senato. Questo continuo andare avanti e indietro da una camera all’altra, fino all’approvazione di uno stesso testo, viene chiamato NAVET , che continua fino a quando non si approva lo stesso testo. Questa regola vale per tutto quello che il parlamento deve fare. Le due camere hanno gli stessi poteri e finche non sono perfettamente d’accordo non può essere affermato il disegno. Questo lo definisce BICAMERALISMO PERFETTO. Quando si riesce ad arrivare all’approvazione di uno stesso testo, s può dire che il disegno di legge è approvato. Ma c’è una fase che coinvolge il presidente della Repubblica. 4) PROMULGAZIONE: il presidente della repubblica promulga le leggi, lui non entra nel merito della legge non può modificare o fare altro, però gli aspetta questa funzione di controllo, dove controlla che tutto sia stato svolto correttamente, un controllo formale della regolarità della procedura. Atto con cui il presidente controlla la regolarità della procedura, lui mette l’etichetta e il marchio della legge. Se il disegno non supera questo controllo, la costituzione attribuisce il potere del rinvio delle legge, il presidente rimanda tale disegno all’ultima camera che l’ha approvato con delle osservazioni. Si hanno due alternative: -non si cambia -si cerca di modificarlo o correggerlo, e riapprovare questo testo o fare delle modifiche comporta di rifare tutto il processo. 5) FASE DELLA PUBBLICAZIONE: EFFICACIA (ciò varrà per tutte le altre fonti del sistema), l’efficacia significa che tale norma produca effetti, effetti giuridici. Non è detto che una norma o una fonte, solo perché esiste produce effetti perché alcune norme esistono ma non producono l’effetto, e si dice che non è efficacia. Il momento in un cui una fonte inizia a produrre effetti viene anche detto entra in vigore, questa espressione latina, che richiama il concetto di forza. ENTRATA IN VIGORE = INZIA AD ESSERE EFFICACE. Una norma si dice vigente quando è efficace, quando produce effetti. Quando una legge viene promulgata esiste di per sé ma non produce i suoi effetti, questo perché è necessario che i cittadini, gli enti le imprese sappiano che sia entrata in vigore. Siccome deve essere rispetta, bisogna quindi conoscerla, e quindi necessita di un limite di tempo per organizzarsi. Questo prevede che quando una legge(ma anche tutte le altri fonti) viene promulgata poi deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblicana italiana, è un periodico cartaceo che si vende nell’edicola che esce quasi tutti i giorni, ci sono anche le fonti che sono entrate in vigore. PREVALE IL TESTO CARTACEO. La norme viene resa nota, dal giorno della pubblicazione della gazzetta ufficiale, entra in vigore il 15esimo giorno successivo da quello in cui è stata pubblicata. Ciascuna legge può però stabilire qualcosa differente. PRODUCE EFFETTI DI NORMA IL 15ESIMO GIORNO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA DELLO STATO. Questo periodo da quando viene promulgata a quando entra in rigore viene definita VACATO LEGILS. Quando una legge viene promulgata prende un proprio nome. Quindi le leggi si identificano in questo modo: l. giorno, mese ed anno della promulgazione, e un numero progresso dato a tutte le fonti in base alla durata del parlamento. QUESTO È L’UNICO MODO PER DESCRIVERLA, oppure l.123/2007 SOLO QUESTI DUE MTODO SONO CORRETTI. Esisterà una data di pubblicazione e una data di entrata in vigore, che potrebbe essere lo stesso giorno nel caso in cui l’entrata in vigore è data nel medesimo giorno. Individuando per ciascuna delle fonti oltre al nome proprio ma anche da chi viene approvata e le procedure perla quale viene approvata. N3-N4 possono essere definite legge primarie, esse sono subordinate alla costituzione ed equi ordinate tra loro. Questi vengono anche chiamati ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, perché hanno la stessa forza, poiché si trovano nello stesso piano. N3: DECRETO LEGISLATIVO (nome proprio), l’abbreviazione è d.lg. È una fonte di diritto. Da chi è prodotta? O approvata? Il d.lg. non è approvato dal parlamento ma dal governo, esso è un espressione della sola maggioranza.
Giustificazione : ma questo atto avente forza di legge è un atto provvisorio. Contemporaneamente il governo deve trasmettere tale legge al presidente ma anche alle camere, poiché esse possano esaminare tale decreto legge, se oppure no, convertirlo in legge, ovvero approvare una legge ordinaria che abbia come contenuto quello del decreto. Perché è un’atto provvisorio? poiché il parlamento per convertirlo in legge ha 60 giorni di tempo, se all’ fine dei 60 giorni si approva e viene emanato, il decreto legge viene assorbito in una legge. Se non viene convertito, il parlamento non condivide tale testo oppure non fanno in tempo, questo decreto legge decade fin dall’inizio, cioè è come se non fosse mai esistito. Ciò comporta:
Abbiamo per ora visto essere composto in questo modo: La costituzione al vertice del sistema; la legge; decreto legislativo e il decreto legge Fonti primarie quest’ultime tre con le caratteristiche che abbiamo descritto Ed infine dobbiamo studiare le fonti che si collocano in condizione gerarchicamente subordinata a quelle primarie e che quindi vengono anche chiamate fonti secondarie secondo, si trovano al secondo posto, dopo la costituzione. Le fonti secondarie le esamineremo nel loro insieme, come categoria, perché le informazioni che a noi interessano, cioè: da quali soggetti sono approvati secondo quali procedure, valgono per tutte le fonti secondarie. Le fonti secondarie sono effettivamente più d'una, però sono approvate dallo stesso organo, che adesso vedremo, secondo le stesse procedure. Al loro interno si distinguono solo per l'oggetto, cioè perciò di cui materialmente si occupa. Ora queste fonti secondarie pongono, come vedremo, alcune questioni, alcuni aspetti peculiari sotto il profilo nominalistico, cioè sotto il profilo dei termi dei nomi che devono essere utilizzati per chiamarle. In realtà tutte queste fondi prendono nel loro insieme prendono il nome di regolamenti. Ora il problema qual è, che la parola regolamenti è una parola che ha più significati, cioè che si riferisce a più fonti. Intanto è un termine che si usa anche nel linguaggio comune, si utilizza per indicare qualunque testo che contiene regole. Anche nel linguaggio giuridico, il termine regolamento si riferisce a una pluralità, quindi noi dovremo fare attenzione quando faremo i regolamenti a non confonderle con altre fondi con altri atti normativi. I diversi regolamenti, hanno tutti in comune i soggetti da cui sono approvate e le procedure secondo le quali sono approvate. I regolamenti vengono approvati dal governo, e infatti proprio per distinguere questi regolamenti da altre fonti, sono anche chiamati regolamenti governativi, aggettivo che è utile quando si pone il dubbio di quale regolamento stiamo parlando, questo aggettivo “governativi” non è essenziale, però se c'è la necessità di distinguerlo, di evitare equivoci rispetto alla possibile confusione con altre cose, allora bisogna utilizzare l'aggettivo. In alternativa all'aggettivo, sempre per distinguerli vengono anche chiamati regolamenti dell'esecutivo perché il governo è il titolare del potere esecutivo, cioè del potere di eseguire, applicare materialmente le leggi e le decisioni del parlamento. i regolamenti governativi in quanto approvati dal governo vengono anche chiamati regolamenti dell'esecutivo. La procedura di formazione è piuttosto semplice, però si basa su un principio fondamentale, che il governo non può approvare regolamenti di fonti secondarie se non è prima autorizzato dal parlamento, ovviamente con una legge o proposta di legge. Quindi secondo il principio visto nelle fonti primarie, le decisioni devono necessariamente transitare dal parlamento, il quale deve per forza pronunciarsi. Questo principio vale a maggior ragione per le fonti secondarie, perché il governo non può approvare, una fonte secondaria o un regolamento se prima non è autorizzato a farlo dal parlamento, attraverso una legge, oppure l'autorizzazione deve essere contenuta in uno di questi atti che, come sappiamo hanno forza di legge, quindi possono fare tutto ciò che fa la legge, perciò possono anch'essi autorizzare il governo ad approvare regolamenti. Una volta che la legge che contiene l’autorizzazione è stat approvata, promulgata e entra in vigore, a quel punto il governo può approvare quel regolamento e quindi l'approvazione è già semplice, perché come sappiamo vale un po’ quello che abbiamo detto per le fonti secondarie diverse dalla legge, Il governo si riunisce e approvano l’esteso del regolamento. Una volta approvato hanno delle regole che valgono per tutte le altre fonti, cioè il regolamento viene trasmetto al presidente della repubblica, viene emanato e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dove la regola è che 15 giorni di vacato legis oppure diverso perdo di vacato legis. Due precisazioni: -la funzione dei regolamenti è sempre quella di specificare, precisare, dettagliare meglio, norme e contenuti delle fonti primarie. Funzione tipica dei regolamenti è quella di andare a integrare, specificare, chiarire aspetti spesso di natura tecnica che valgono e servono per attuare una delle norme primarie. Per esempio norme per l’uso di stupefacenti, le norme sono consentente nelle fonti primarie i ma poi c’è bisogno di andare a dare delle indicazioni tecniche sul nome dei composti, caratteristiche e dettagli. I regolamenti sono fonti che servono ad attuare a far eseguire indicazioni tecniche per applicare le fonti primarie (?), questo spiega perché non possono essere approvate senza autorizzazione della legge, e la legge che dice “tu governo, mi serve che specifichi questo” altrimenti senza previa autorizzazione della legge il governo non può approvare
effettivamente è illegittima e la annulla, l’annullamento e la vicenda che subisce la norma illegittima e in forza della quale finalmente la norma illegittima esce dal sistema, viene annullata. Il problema è che questo annullamento può essere deciso, stabilito, disposto da un unico soggetto ovvero un giudice. “QUANDO IO INCONTRO UNA NORMA ILLEGITTIMA, IO, CHIUNQUE SIA, NON LA DEVO APPLICARE POICHÈ DEVE APPLICARE QUELLA SOVRAORDINATA, PERÒ QUELLA NORMA RESTA FINO A QUANDO EVENTUALMENTE, UN GIUDICE NON LA ANNULLI, OVVERO VADA A RICONOSCERE CHE TALE NORMA SI TROVAA IN CONTRASTO CON UN’ALTRA SOVRAORDINATA, E PERCIÒ ESSENDO ILLEGITTIMA E AVENDO VIOLATO IL PRINCIPIO GERARCHICO, QUINDI VIENE ANNULLATA, LA ELIMINA DALL’ORDINAMENTO, MA FINO A QUEL MOMENTO LA NORMA RIMANE NELL’ORDINAMENTO.” Se si arriva all’annullamento, allora questo annullamento perde i suoi effetti, essendo eliminata dall’ordinamento. Ma quando una norma viene annullata, l’annullamento deciso dal giudice la priva dei suoi effetti sin dal momento in cui tale norma era entrata in vigore, non dal momento della decisione dell’annullamento, ma dall’entrata in vigore, si dice che opera retroattivamente. Poiché quella norma secondo il principio gerarchico non dovrebbe esserci. Questo ha delle conseguenza materiale, perché se qualcuno durante questo periodo non si è accorto che questo DPR(esempio del prof) fosse illegittimo e a continuato ad applicarlo, ad un certo punto quando il DPR viene annullato, scompare il fondamento giuridico d tutto quello che è stato fatto sulla base di quel DPR, tutto ciò che è successo prima è stato fatto in modo illegittimo. QUESTIONE? Se l’antinomia si verifica tra una legge e un decreto legislativo o tra due leggi o tra due decreti legislativi o tra due DPR, in tutti questi casi come si risolve l’antinomia? Poiché il criterio gerarchico dice di seguire la fonte gerarchicamente sovraordinata, ma tra due decreti legislativi, o comunque fonti che si trovano sullo stesso piano, qual’è la fonte sovraordinata? Quindi il nostro sistema, come già visto, si basa sul criterio gerarchico ma non solo, poiché vi sono altri criteri ordinatori. Infatti per risolvere le antinomia tra fonti che si trovano sullo stesso piano. Soccorre un’altra criterio che si chiama: -CRITERIO CRONOLOGICO: Afferma che: “QUANDO CI SI TROVA DIFRONTE AD UNA ANTINOMIA FRA FONTI EQUIORDINATE SI DEVE DARE PREFERENZA ALLA PIÙ RECENTE NEL TEMPO”. Questo criterio pone alcune questioni: -stabilire la fonte più recente, perché ci sono casi in cui di fatto stabilire la fonte più recente è abbastanza semplice. Ci sono delle situazione in cui per capire qual’è la più recente bisogna ricostruirla. Una volta ricostruita applica la norma più recente. La norma che viene chiamata più risalente, quella entrata in vigore prima, viene eliminata dall’ordinamento in modo automatico. Però questo fenomeno ha un nome tecnico, l’abrogazione, che è: “IL FENOMENO IN FORZA DEL QUALE IN PRESENZA DI DUE O PIÙ FONTI CHE SI TROVANO SULLO STESSO PIANO, EQUORDINATE, IN CONTRASTO FRA LORO PREVALE LA FONTE PIÙ RECENTE E LA PIÙ RISALENTE VIENE ABROGATA”. L’abrogazione consiste nella perdita di effetti della fonte risalente, per conseguenza dell’entrata in vigore della fonte più recente in contrasto con essa, ma la perdita di effetti risalente non comporta che l’eliminazione di quella fonte dall’ordinamento, come invece funziona per la legge illegittima secondo il criterio gerarchico, qui la norma abrogata non scompare dall’ordinamento, resta perché continua a regolare gli eventi che si sono verificati prima della sua abrogazione. L’abrogazione opera dal momento in cui entra in vigore la nuova, per il futuro. Per il periodo precedente tutto quello che si è verificato qui continua ad essere regolato da quella abrogata, quindi NON È RETROATTIVA. L’abrogazione può essere definita anche come la delimitazione nel tempo degli effetti di una fonte, con l’abrogazione una fonte ha effetti che sono contenuti circoscritti entro un certo intervallo di tempo. Esistono alcune limitatissime eccezioni a questo principio , la più significativa riguarda la materia penale, il diritto penale. Siccome si parla di conseguenza gravi, come la privazione della libertà personale, in questo caso l’abrogazione ha effetti anche sul passato. Nel caso in cui ci sia un contrasto, un antinomia fra un decreto legislativo e la propria legge delega. Abbiamo visto che il decreto legislativo può essere approvato dal governo solo se esiste prima una legge delega, la quale deve stabilire l’oggetto il tempo ed i criteri cui disciplina.
Che cosa accade se il decreto legislativo non rispetta con la propria legge delega, il tempo, l’oggetto i principi direttivi… Abbiamo un antinomia, contrasto tra le fonti, quali fonti sono la legge delega e il decreto legislativo. Noi usiamo il metodo appena studiato: -esaminiamo che fonti sono: pari ordinate, e quindi dobbiamo usare il criterio cronologico che ci dice di seguire e preferire la fonte più recente perché quella risalente viene da essa abrogata. -il decreto legislativo sarà sempre la fonte più recente. Quindi l’anatomia tra legge delega e decreto legislativo si risolve a favore del decreto legislativo, cioè il decreto legislativo in contrato con la legge delega prevale su di essa. In realtà qua siamo difronte a un caso , diciamo apparente, un caso in cui noi abbiamo un antinomia fra fonti che solo apparentemente è un antinomia fra fonti parodiante ma in realtà è un Antonia di altro tipo perché, dove è previsto che il decreto legislativo debba seguire la legge delega, debba uniformarsi al tempo, all’oggetto… nella costituzione articolo 76. Dunque quando si ha un antinomia tra decreto legislativo e propria legge delega, solo apparentemente c’è un antinomia tra queste due parti, perché in realtà il decreto legislativo in contrasto con la legge delega, nel momento in cui non la rispetta è in contrasto con l’articolo 76 in costituzione, il quale dice che “il decreto legislativo deve rispettare oggetto, tempo, criterio e principi direttivi”. Ma allora se questa antinomia è solo apparentemente tra decreto legislativo e legge, ma in realtà è tra decreto legislativo e costituzione allora non è più un antinomia fra fonti pari ordinate ma è un antinomia tra decreto legislativo che è subordinato alla costituzione, non posso più applicare il criterio cronologico, ma devo applicare il criterio gerarchico, perché sono in presenza di fonti di grado diverso. Il criterio gerarchico mi dice che devo preferire la fonte sovraordinata che quella subordinata è illegittima, e poi eventualmente potrà essere annullata da un giudice. È un’idea i decreto legislativo applicando questo il decreto legislativo in contrasto con la legge delega è in realtà in contrasto con la costituzione e dunque illegittimo. Certo rimarrà nell’ordinamento finché eventualmente un giudice lo annullerà, però è illegittimo. Violando la legge delega si viola l’articolo 76 della costituzione, e perciò la vera anatomia è tra costituzione e decreto legislativo, e come tale va risolta. Questo meccanismo in forza del quale una fonte è in contrasto con un’altra e per via attraverso questo contrasto è in realtà in contrasto con una terza è un meccanismo che si ritroverà in altri casi. La teoria che spiega questo fenomeno, si chiama teoria delle norma interposta, dice che c sono casi in cui violando una norma (legge delega del nostro esempio), che si interpone tra decreto legislativo e costituzione in realtà genera un antinomia tra decreto legislativo e costituzione. Quando noi consideriamo le fonti che abbiamo studiato, noi abbiamo supposto che tutte queste fonti siano prodotte dal nostro ordinamento interno, organi. Tutta via nel nostro sistema giuridico ad un certo punto, in particolare anni 50, si è sviluppato un ordinamento che sta sopra i singoli pare, nazioni, che si chiama ordinamento sovranazionale, ed quello dell’unione europea. L’Unione europea che noi oggi abbiamo è appunto un accordo tra stati che si è originariamente strutturato all’inizio degli anni 50, come obbiettivo si creare un legame tra i paesi Europei e sviluppare l’economia. In tutti questo percorso l’Unione europea si trova difronte alla problematica che ogni stato ha proprie regole interne. Su materia fiscale, sociale, alimentare, come si producono le etichette… Come possiamo noi veramente diventare un mercato comune, un’unione, un territorio comune in cui ci si scambia merci, persone, professionalità se ci sono regole diverse. Questo obbiettivo di mercato comune di circolazione comune delle merci delle persone funziona se io riesco a riavvicinare, rendere più simili possibili fra loro le legislazione e le regole dei singoli paesi. Quindi l’unione un’opera comincia sin dagli anni 50-60 a stabilire delle regole che devono valere in tutti i paesi come obiettivo di uniformare le legislazioni e di renderle il più simili possibili. Chiaramente è un percorso lungo e i paesi, ovviamente hanno una loro tradizione e resistenza. Per fare questo l’union Europea ha anche delle sue fonti, cioè delle sue norme che si indirizzano a tutti gli stati con l’obiettivo riavvicinarlo. Noi ne studieremo soltanto due: -regolamenti dell’Unione Europea -Direttive dell’unione europea A noi interessa capire che effetti hanno sul nostro sistema delle fonti:
riavvicinamento delle legislazioni. Su questa ipotesi di collocare i regolamenti a livello delle fonti secondarie, c’era contrasto tra Italia e Unione Europea. Quindi si è provato a dire, che i regolamenti dell’unione potessero collocarsi in posizione primaria, questa fu una situazione Che in parte soddisfa sia l’unione europea, ma non soddisfaceva neanche l’Italia poiché equivaleva a sostenere che un atto approvato in un altro ordinamento, da altri organi, potesse collocarsi sullo stesso piano delle fonti ordinarie. Non solo l’Italia era sfavorevole, ma anche l’unione europea, pur preferendola rispetto all’ipotesi di collocarla insieme alle fonti secondarie, non era del tutto soddisfatta di questa idea perché se si collocasse regolamenti dell’unione europea sullo stesso piano delle fonti ordinarie, allora poi i rapporti tra queste fonti in caso di antinomia sarebbero regolate dal criterio cronologico. Quindi la preoccupazione dell’unione europea è che una volta adottato un regolamento, questo entrasse automaticamente nel sistema collocandosi nelle fonti primarie, ma poi in qualunque momento il legislatore avrebbe potuto emanare una legge o un’altra forma di legge discordante con il regolamento, e seguendo il principio gerarchico la legge avrebbe prevalso sul regolamento. All’inizio degli anni ‘80 si trova una soluzione di compromesso, ma comunque qualche perplessità la lascia sulla sua perfetta correttezza, ma è una soluzione che si è adottata per mettere fine a questo contenzioso tra l’Italia e l’Unione Europea e che tutt’oggi noi utilizziamo. La soluzione consiste nel accettare di collocare i regolamenti dell’Unione Europea in posizione ordinata alle fonti primarie, ma per evitare ciò che non andava bene all’Unione Europea, il parlamento italiano , l’ordinamento italiano quando un regolamento entra nel nostro sistema, il parlamento si auto obbliga, auto vincola a non approvare fonti primarie in contrasto con quel regolamento. Questa ipotesi all’Italia sembrava una grande concessione. All’unione europea questa soluzione potrebbe andare bene, ma si chiese che cosa succederebbe se il parlamento non rispetta questo “auto vincolo”. La soluzione fu di dire che andando a vedere il testo della costituzione, prendendo l’articolo 11 della costituzione e trovare scritto che l’Italia ripudia la guerra … Viene invece letta la seconda parte i questa norma, come norma sulla base della quale l’Italia avrebbe acconsentito, accettato a limitare la propria sovranità rispetto alle norme dell’Unione Europea. Quindi se accadde che una legge venisse approvata in contrasto con quella dell’unione, quella legge non sarebbe solo in contrasto con il regolamento dell’unione europea ma anche con l’articolo 11 della costituzione, poiché violerebbe il dovere di limitare la propria sovranità rispetto all’ordinamento dell’unione. Quindi saremo di nuovo di fronte ala teoria della legge intercorsa. La perplessità sta nel fatto che l’articolo 11 della costituzione, quando dice che l’Italia … non era stato minimamente concepito e scritto pensando all’unione europea, e quella ora in realtà era stata scritta pensando ad un altro organismo internazionale, cioè la NATO. La NATO è un accordo tra paesi del nord atlantico, accordo stipulato negli anni 40. Oggi i regolamenti dell’unione europea entrano automaticamente all’interno del nostro ordinamento e si collocano sul piano delle fonti ordinario e il parlamento italiano non può apporre norme in contra con il regolamento dell’unione e se lo fa esse sono in contrasto con l’articolo 11 della costruzione, e quindi illegittime. Tutto questo va bene, fintano che l’Italia apparterrà all’Unione Europea. Negli anni 80 questa clausola sembrava giusto una precisazione superflua, invece abbiamo visto che negli anni scorsi il Regno Unito è uscito dall’unione europea. POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LE NORME COSTITUZIONALE, LA COSTITUZIONE: La possibilità d modificare le norme costituzionali prende nome di revisione della costituzione. La nostra costituzione si può modificare con un procedimento aggravato, altre parti non si possono in nessun modo modificare. In cosa consiste questo aggravato, perché e più gravo in che senso questo sua maggiore complessità serve a ottenere un consenso più ampio. Il loro fine è quello di fa modificare la costituzione solo con il consenso più ampio possibile, poiché è stata approvata con il consenso più ampio. Il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento aggravato, più complesso, più difficile. Qual’è il termine più difficile?Più difficile rispetto a cosa? Il termine di paragone è il procedimento legislativo ordinario, e rispetto a questo il procedimento che stiamo per studiare è mio complesso, aggravato. Se noi li confrontassimo:
Il procedimento di revisione costituzionale inizia con l’iniziativa legislativa di una legge di , che rimane invariata. Il procedimento di approvazione della legge di revisione costituzionale inizia con l’iniziativa, uguale a quella ordinaria. Il disegno di legge di revisione costituzionale viene assegnato ad una delle due camere, dove si procederà allo stesso modo del procedimento legislativo ordinario. Nel procedimento di revisione costituzionale, la camere(in questo esempio camera) approva a maggioranza relativa. Da qui iniziano le differenze poiché, dopo che la camera ha approvato il designo di legge, ne procedimento legislativo ordinario, la manderebbe direttamente al senato per l’approvazione, qui no. Qui si interpone, inserisce, una pausa. Il procedimento viene sospeso. Una pausa di almeno tre mesi, che ha lo scopo di far riflettere, se si è davvero sicuri, poiché stiamo approvando un testo che modifica la costituzione, e che ci sia un consenso ampio. È una pausa obbligatoria, dopo questa pausa si chiede alla camera di svolgere una nuova approvazione, ciò di approvare di nuovo uno steso testo già approvato, quindi la stessa camera deve approvare il testo due volte. Ovviamente la seconda approvazione presuppone che ci sia di nuovo una messa all’ordine del giorno, quindi può accadere che il presidente della camera non lo inserisce nell’ordine del giorno In questa seconda approvazione si chiede che la camera approvi un disegno di legge che ha già approvato a maggioranza questa volta assoluta. 1 volta relativa PAUSA DI ALMENO 3 MESI 2 volta assoluta E nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza assoluta nella seconda votazione, il procedimento finisce. Significa che non c’è un consenso sulla modifica. Ma se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, essendo in un bicameralismo perfetto, bisogna passare il disegno al senato. E quindi il senato deve riprodurre la medesima sequenza che si svolge precedentemente: -Votazione maggioranza relativa -pausa di almeno 3 mesi dalla proposta -seconda votazione con maggioranza assoluta Un po’ di complicazioni iniziano a manifestarci perché il procedimento di revisione costituzionale richiede non due ma quattro liberazioni, con un intervalli non inferiore a 3 mesi per camera. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE -Iniziativa -discussione -l’approvazione -promulgazione -pubblicazione -queste fasi dovevano essere svolte. In maniere identica sia nella camera che nel senato -La fase dell’iniziativa resta, in effetti, invariata -deve essere approvata una volta a > relativa -pausa di ALMENO 3 mesi -seconda approvazione a > assoluta -dopo, deve essere inoltrata all’altra camera/senato -segue le due approvazioni con pausa di 3 mesi
Poiché se riprendessimo l’articolo 1 della costituzione, si può notare che i primi 12 articoli del testo, quelli compongo i “principi fondamentali”, in tutti questi articoli compare la parola repubblica. Dalla lettura di questi articoli si è ritenuto che l’intento dei costituenti fosse questo cioè, considerare forma della repubblica l’insieme delle caratteristiche della nostra repubblica, cioè le caratteristiche fondamentali della nostra repubblica, ciò che rende la nostra repubblica tale, e queste caratteristiche fondamentali sono racchiude nei primi 12 articoli della costituzione. La prima osservazione che si è sviluppata per l’articolo 139 è che quando tale articolo dice: “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione”, si riferisce alle caratteri che fondamentali della nostra repubblica che non possono essere modificate in nessun modo. L’articolo 139 si riferisce alle caratteristiche essenziali, come sintetizziate nel codice, ma questo non vuol dire che tutto il resto è modificabile. Per esempio l’articolo due parla dei diritti inviolabili dell’uomo, questi diritti che la repubblica riconosce e garantisce sono descritti dall’ articolo 13 all’articolo 54. Quindi ad un certo punto si e detto che tutti gli articoli fino al 54 non possono essere modificabili. Quindi questo significa che dal 55 in poi è tutto modificabili? Dipende perché se parliamo di modifiche che non alterano le caratteristiche della Repubblica, si sono modificabili. Ponendola come l’abbiamo posta adesso non si può stabilire a priori quali parti sono modificabili o no. Sicuramente ci sono degli articoli, tutta la prima parte, che non sono modificabili ma poi del resto dall’articolo 55 in poi, bisogna valutare caso per caso, bisogna vedere se si tratta di modifiche che possono alterare le caratteristiche della repubblica oppure sono compatibili con esse. Quindi l’articolo 139 per essere applicato, rispettato richiede uno sforzo di comprensione profonda, poiché richiede quali siano effettivamente le caratteristiche essenziali della repubblica. Quindi non si può dare una risposta definitiva, ma bisogna esaminare la modifica che si intende fare. TEMA DEL REFERENDUM Strumento di consultazione popolare, di democrazia diretta, in cui il popolo può pronunciarsi direttamente, eccezionale e estremamente limitato. Che però la nostra costituzione in alcuni casi, tra cui quello citato nell’articolo 138, lo consente. Un’altra esempio in cui viene applicato il referendum è il REFERENDUM ABROGATIVO, dell’articolo 75 della costituzione. Il referendum abrogativo, consiste nel fato che la domanda/quesito che si pone ai cittadini se intendono abrogare una legge o un atto avente forza di legge. In realtà l’abrogazione oltre a conseguire dall’applicazione del criterio cronologico può anche derivare da una decisione del popolo, è possibile che il popolo decida di abrogare una legge. Allora in questo caso, il potenziale conflitto tra popolo e parlamento, tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa qui è ancora più evidente (parlamento approva una legge e il popolo decide di abrogarla). Quindi l’abrogazione come effetto della successione delle fonti del tempo è un fenomeno normale e positivo, ma accanto a questa abrogazione ce ne un’altra, che funziona sempre allo stesso modo, ma cambia causa poiché non è più dovuta al fatto che il parlamento cambia idea, ma è dovuta dal popolo a cui non va bene decisione del parlamento. C’è una tensione molto più evidente rispetto all’articolo 138, tra il parlamento e il popolo. L’articolo 75 della costituzione, si disciplina appunto il referendum abrogativo:
sia valido. Per evitare che un numero basso di cittadini decida l’abrogazione si una legge del parlamento. Il referendum può essere richiesto da 500’000 mila cittadini, ma purché sia valido devono andare a votare il 50%+1 di chi ha aderito. Se vanno a votare di meno, qualunque sia il risultato, non se ne terrà conto.
Perché non possono essere abrogate con referendum (ATTENZIONE SOLO CON IL REFERENDUM NON POSSONO ESSERE ABROGATE), e sono:
con altri stati europei e non, questi accordi che l’Italia conclude devono essere ratificati, e l’Algeria che ratifica questi trattati non può essere abrogata tramite il referendum
Questi limiti sono contenuti nell’articolo 7, individuando una serie di categorie che non possono essere abrogata tramite il referendum. Ma comunque vi sono degli altri limiti, non presenti in costituzione, che molto spesso genera conflitti e tensione perché nel nostro ordinamento si fa abbastanza spesso ricorso alla richiesta di referendum, dove molto spesso la corte afferma che non sono ammissibili sulla base sì questi ultimi criteri non contenuti nel costituzione. E questo crea una tensione fra chi promuove il referendum e la corte. Ogni tanto torna nella discussione pubblica questo tema, dove la corte ritiene che ci debbano essere dei limiti e criteri ulteriori. PARTE SECONDA: PARLAMENTO Il parlamento è l’organo centrale del nostro sistema. È composto da due camere (bicameralismo perfetto) che però hanno una composizione diversa dal punto di vista numerico: -la camera dei deputati ha 420 deputati -il senato 210 senatori + i senatori a vita , i quali non vengono eletti e non finiscono il loro mandato dopo cinque anni ma appunto sono “a vita”. Come si diventa senatori? Art.59 dice che “È SENATORE DI DIRITTO A VITA, SALVO RINUNZIA, CHI È STATO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”. Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita dei cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (Es. Liliana Segre). Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque. I parlamentari restano in carica cinque anni (esclusi i senatori a vita). La frase “il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della Repubblica non può in alcun caso se è superiore a cinque” è stata soggetta a diverse interpretazioni, l’interpretazione corretta è che ogni presidente può nominare fino a cinque senatori a vita. Ci sono casi in cui Camera e Senato si riuniscono contemporaneamente nello stesso luogo e nello stesso luogo e nello stesso momento per prendere decisioni particolari, in questi casi si parla di “parlamento in seduta comune”. Il presidente del parlamento in seduta comune è il presidente della Camera mentre il presidente del senato sostituisce il presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento. Le cariche dello stato sono gerarchicamente così disposte: presidente della repubblica, presidente del senato, presidente della camera e presidente del consiglio dei ministri.
2)Per essere nominati presidente del consiglio o ministro dal P.d.R occorrono particolari requisiti? No, se infatti leggiamo l’articolo 92 comma 2 non c’è scritto che il presidente del Consiglio dei Ministri o i ministri debbano essere parlamentari, non c’è bisogno di essere stati eletti al parlamento per venire nominati al governo. Qual è il procedimento attraverso il quale il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri? il P.d.R non può nominarli sulla base di un determinato indirizzo politico (il P.d.R non deve esprimere nessun indirizzo politico). Sceglie sulla base di quello che c’è scritto nell’articolo 94 : “ il governo deve avere la fiducia delle due camere(rapporto tra parlamento e governo è la fiducia). Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante la mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o d’ entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”. Quindi, le due camere devono dare al governo la fiducia attraverso una votazione ad appello nominale (ogni deputato viene chiamato ad esprimere il suo voto) ed il governo deve ottenere da ciascuna delle due camere un voto favorevole che rappresenta il fatto che il parlamento dica che il programma di governo gli va bene. Quando il presidente della Repubblica inizia a pensare a chi poter nominare come presidente del consiglio e ministri lo fa guardando chi potrebbe ottenere la fiducia. Come individua quindi il P. del consiglio e i ministri? Attraverso una prassi non regolata dalla costituzione ma consuetudinaria: