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sono gli appunti sull’articolo 2103
Tipologia: Sintesi del corso
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danno del lavoratore, considerando che la contrattazione collettiva è una fonte del diritto del lavoro perché serve a trovare degli equilibri che tengano conto degli interessi dei lavoratori? Anche questa delega alla contrattazione collettiva trova il limite della coerenza col sistema civilistico e i principi costituzionali , quindi la risposta sta nella coerenza di tipo giuridico che si lega al principio di uguaglianza ex art 3 e alla ragionevolezza delle differenze regolative, coerenza ordinamentale che la contrattazione collettiva deve rispettare. ⸻ Art 2103 comma 2: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.” Vi deve essere una modifica e la modifica deve riguardare direttamente il lavoratore. C’è sempre il vincolo che non posso declassare il dirigente a operaio; il livello si ricava dai contratti collettivi. Ad esempio, a un cuoco posso fare il capo sala, non distante ma comunque un livello più basso. ⸻ Art 2103 comma 4: “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.” Questo ulteriore ampliamento dello ius variandi a ribasso , aggiuntivo rispetto al secondo comma, purché rientrante nella stessa categoria legale, può essere previsto dai contratti collettivi. E qui c’è ancora un altro ampliamento di potere da parte del datore di lavoro; c’è un ulteriore regolamento affidato agli spazi collettivi e qui il riferimento è a una previsione dei contratti collettivi che possono essere anche contratti collettivi che non comprendono sistemi di inquadramento, quindi potrebbe essere anche un contratto aziendale e non nazionale, e può contenere una clausola permissiva nei confronti del datore di lavoro. Come contiene l’art. 51, che dice che quando la legge rinvia ai contratti collettivi in maniera generica si devono intendere quelli nazionali, territoriali e aziendali. La contrattazione aziendale, quindi, è quella dove il sindacato può essere più debole rispetto a quella nazionale; il contratto collettivo è legittimato dal comma 4 dell’art. 2103 c.c. Se il contratto aziendale stravolgesse completamente la mansione del lavoratore, quindi oltre a cambiare il declassamento cambia proprio il tipo di mansione, da quarto livello come da cuoco ad addetto a lavori pesanti, dove la professionalità del lavoratore viene completamente negletta, allora si potrebbe far valere il limite per la contrattazione di rispettare la coerenza ordinamentale. 18/ Art 2103 - prestazione del lavoro (continuo) Il secondo e il quarto comma configurano una nuova, piuttosto rilevante, definizione dell’oggetto del contratto. Ciò è ulteriormente avvalorato dal quinto comma, che ci dice: 5 comma : “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.” Se non c’è la comunicazione scritta di queste variazioni, il lavoratore può evitare e non sottostare a mansioni diverse: quindi la comunicazione è un elemento essenziale dell’esercizio del potere datoriale (“a pena di nullità”). Il lavoratore conserva formalmente il livello di inquadramento ma, soprattutto, conserva il trattamento retributivo in godimento; quindi, se io lo sposto dal sesto al quinto livello di inquadramento, il lavoratore conserva il trattamento retributivo in godimento. Vale anche per il quarto comma, quindi il caso di più livelli di declassamento, ma fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a PARTICOLARI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO della precedente prestazione lavorativa.
Il comma 7, cioè l’adibizione a mansioni superiori, non è sottoposto a particolari vincoli e quindi si potrebbe dubitare. 7 comma: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” Trascorsi i 6 mesi continuativi, il lavoratore acquisisce il livello superiore: questo limita il potere di spostare il lavoratore a categorie superiori. Può il lavoratore opporsi? Questione delicata: il lavoratore può far presente al datore di lavoro che non ha tutte le competenze, ad esempio se lo passa da una funzione impiegatizia a dirigenziale; se il lavoratore ha ragioni oggettive, come la mancanza di competenze (ad es. conoscere bene il cinese). 6 comma (anche reato introdotto col d.lgs 81/2015 - Jobs Act): “Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (Riprende pari pari l’art 7 statuto lavoratori)” Nelle sedi dell’art 2113, 4º comma, si può modificare tutto: sia mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e la relativa retribuzione. Viene meno qualunque vincolo originario rapportabile all’oggetto del contratto. Siamo in presenza di una modifica del rapporto individuale che non avviene con l’autonomia delle parti, ma in presenza di VOLONTÀ NEGOZIALE ASSISTITA DAL GIUDICE, SEDI SINDACALI o COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE (organi conciliativi). (Commissioni di certificazione: sono costituite presso gli enti bilaterali, quindi strutture di tipo sindacale, o presso i consigli dell’ordine dei consulenti del lavoro). 2113 quarto comma: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.” Queste sono le sedi di cui parla il 6 comma del 2103. Con un accordo individuale in presenza del giudice o altro organo conciliativo che cerca di conciliare la situazione, il lavoratore accetta: questa modifica del contratto è valida. Il giudice è terzo, mentre negli altri organi conciliativi strutturalmente la terzietà può esserci o non esserci. (Nessuno può essere obbligato a essere portato davanti a un organo di conciliazione: deve essere un accordo consensuale). Questo percorso di modifica consensuale, tramite volontà assistita, deve essere finalizzato a soddisfare un interesse del lavoratore e al miglioramento delle condizioni di vita, come stabilito dal 6 comma del 2103. ( ACCORDO STIPULATO NELL’INTERESSE DEL LAVORATORE )