Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


IUS VARIANDI art 2103 cc, Schemi e mappe concettuali di Diritto del Lavoro

il documento presenta un accurata esposizione dell'art 2103 cc con tutte le vicende modificative di questo articolo, a partire dalla disciplina codicistica, art 13 SDL, riformato dal Jobs Act

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

In vendita dal 20/06/2025

giurista78
giurista78 🇮🇹

4

(1)

78 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
IUS VARIANDI
ART 2103 novellato dal d.lgs. 81/2015
Con il termine IUS VARIANDI si intende il potere di modificazione unilaterale delle
mansioni del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esercizio di tale potere è
disciplinato dall’art 2103 cc che è stato rivoluzionariamente modificato dal Jobs Act
nel 2015.
Legge 300/1970
Nella sua formulazione originaria, l’art 2103 cc si limitava a stabilire che il lavoratore
dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto, o a quelle
equivalenti.
Tuttavia, fu lo SDL a incidere profondamente sul contenuto della norma. L’art 13
SDL ha previsto che il lavoratore non potesse essere trasferito ad altre mansioni se
non per mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, rafforzando la tutela
della professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro.
La nozione di equivalenza delle mansioni fu al centro di un’ampia elaborazione
giurisprudenziale, orientata a tutelare le competenze concretamente maturate dal
lavoratore, e non solo l’inquadramento formale.
La svolta del Jobs Act (d.lgs. 81/2015)
Un mutamento radicale è avvenuto con il d.lgs. 81/2015 il quale ha riscritto l’art 2103
cc con l’obiettivo dichiarato di semplificare la gestione delle risorse umane e
accrescere la certezza del diritto.
La disciplina vigente consentiva:
-Mobilità orizzontale: il lavoratore ha diritto di svolgere le mansioni indicate
nel contratto di lavoro ed è legittimo il passaggio ad altre mansioni se
comprese nel livello e nella categoria legale di appartenenza.
-Mobilità verticale ascendente: il lavoratore può essere adibito a mansioni
superiori con diritto al trattamento retributivo maggiore, corrispondente
all’attività svolta.
-Mobilità verticale discendente: il lavoratore può essere adibito a mansioni
appartenenti ad un solo livello di inquadramento inferiore, purché nell’ambito
della medesima categoria legale, solo in caso di modifica degli assetti
organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore e purché
comunicate per iscritto.
Seguendo questo schema, vengono contemperate due esigenze:
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica IUS VARIANDI art 2103 cc e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity!

IUS VARIANDI

ART 2103 novellato dal d.lgs. 81/ Con il termine IUS VARIANDI si intende il potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esercizio di tale potere è disciplinato dall’art 2103 cc che è stato rivoluzionariamente modificato dal Jobs Act nel 2015. Legge 300/ Nella sua formulazione originaria, l’art 2103 cc si limitava a stabilire che il lavoratore dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto, o a quelle equivalenti. Tuttavia, fu lo SDL a incidere profondamente sul contenuto della norma. L’art 13 SDL ha previsto che il lavoratore non potesse essere trasferito ad altre mansioni se non per mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, rafforzando la tutela della professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro. La nozione di equivalenza delle mansioni fu al centro di un’ampia elaborazione giurisprudenziale, orientata a tutelare le competenze concretamente maturate dal lavoratore, e non solo l’inquadramento formale. La svolta del Jobs Act (d.lgs. 81/2015) Un mutamento radicale è avvenuto con il d.lgs. 81/2015 il quale ha riscritto l’art 2103 cc con l’obiettivo dichiarato di semplificare la gestione delle risorse umane e accrescere la certezza del diritto. La disciplina vigente consentiva:

  • Mobilità orizzontale: il lavoratore ha diritto di svolgere le mansioni indicate nel contratto di lavoro ed è legittimo il passaggio ad altre mansioni se comprese nel livello e nella categoria legale di appartenenza.
  • Mobilità verticale ascendente: il lavoratore può essere adibito a mansioni superiori con diritto al trattamento retributivo maggiore, corrispondente all’attività svolta.
  • Mobilità verticale discendente: il lavoratore può essere adibito a mansioni appartenenti ad un solo livello di inquadramento inferiore, purché nell’ambito della medesima categoria legale, solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore e purché comunicate per iscritto. Seguendo questo schema, vengono contemperate due esigenze:
  1. Quella datoriale di poter disporre di una “flessibilità interna” delle competenze del lavoratore, che non può pretendere di conservare indefinitamente le sue mansioni.
  2. Quella del lavoratore di non vedersi spostato e assegnato a mansioni meno pregiate sotto il profilo professionale “declassamento”. Tuttavia, non è sempre facile individuare in maniera precisa quando le mansioni siano interscambiabili e perciò vi sono state delle discussioni ed evoluzioni giurisprudenziali per definire il limite dello ius variandi. Si è passati dalla nozione di equivalenza alla prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità del singolo e di arricchimento dell’insieme di conoscenze ed esperienze. Da ricordare è la presenza di “clausole di fungibilità” secondo le quali si considerano interscambiabili ruoli in cui si svolgono solo temporaneamente mansioni non equiordinate nella scala classificatoria. Va inoltre notato che il mutamento di mansioni può comportare variazioni nei trattamenti retributivi, l’art 2103 c. 5 prevede che in caso di declassamento il lavoratore abbia diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo. L’esercizio delle mansioni superiori diviene definitivo e determina l’acquisizione definitiva del livello superiore di inquadramento, nel periodo di 6 mesi continuativi. Decorso questo periodo il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori alle quali è stato assegnato.