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ART 56- IL TENTATIVO , TULLIO PADOVANI
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Ricorre quando il sogge0o agente vuole comme0ere un reato e si a4va in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipenden9 dalla propria volontà. SUL PIANO SOSTANZIALE , il tenta9vo cos9tuisce un minus rispe0o al deli0o consumato: infa4, mentre in quest'ul9mo si ha una lesione effe4va dell'interesse prote0o dalla norma incriminatrice; nel tenta9vo ricorre solo una lesione potenziale, cioè la messa in pericolo di tale interesse. SUL PIANO NORMATIVO , invece, il tenta9vo è 9tolo autonomo di reato rispe0o al deli0o consumato; esso, infa4, è previsto e sanzionato dalla legge come reato perfe0o in sé per sé. La sua incriminazione deriva dalla incriminazione di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale (che configura come reato un determinato fa0o) e l'art.56 (che disciplina i requisi9 del tenta9vo). L'art.56 svolge, pertanto, una FUNZIONE ESTENSIVA DELL'ORDINAMENTO PENALE, in quanto consente di reprimere penalmente fa4 che non giungono alla soglia di consumazione, e che senza di essa non sarebbero sanzionabili. VI È TENTATIVO SOLO SE IL DELITTO NON SI PERFEZIONI PER CAUSE ESTRANEE ALLA CONDOTTA DELL'AGENTE. 2.1.ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO TENTATO SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO , il tenta9vo è Un DELITTO DOLOSO, giacché racchiude in sé l'intenzione di comme0ere il deli0o perfe0o in tu4 i suoi elemen9 cos9tu9vi. Ci si è chiesto, inoltre, se il dolo del tenta9vo sia iden9co al dolo del deli0o perfe0o, e se nel deli0o tentato siano ammesse tu0e le forme di dolo, inclusa quella del DOLO EVENTUALE. Secondo la tesi prevalente, il requisito della univocità degli aM Npici del tentaNvo ESCLUDE IL DOLO EVENTUALE, considerata l'incompa9bilità tra l'a0eggiamento psichico di colui che compie a4 dire4 in modo inequivoco a comme0ere un deli0o (richiesto per il tenta9vo) e la semplice acce0azione del rischio di verificazione dell'evento lesivo (che connota il dolo eventuale). SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO, il tentaNvo è cosNtuito:
Il TENTATIVO È INAMMISSIBILE:
Valutazione dell'idoneità : A questo proposito è necessario precisare che la valutazione di idoneità si effe0ua ex ante, non soltanto in senso «cronologico» (riportandosi al momento in cui il sogge0o ha agito) ma anche in senso «logico» (ponendosi nella stessa prospe4va dell'agente: giudizio a parte subiec9). Pertanto, considerando la natura del fa0ore paralizzante (e cioè dell'elemento che ha bloccato lo sviluppo della vicenda criminosa), si può senz'altro dire che resta estraneo al giudizio di idoneità non soltanto il «fa0ore paralizzante » successivo alla commissione degli a4 (come nell'es. della cura tempesNva ed efficace della viMma) , proprio perché si tra0a di una prognosi postuma, ma anche il «fa0ore paralizzante» concomitante che non fosse obie4vamente riconoscibile nella posizione dell'agente, in questo caso perché l'emergere del fa0ore è, rispe0o alla posizione dell'agente, logicamente successivo al compimento dell'a0o. Così, ad es., se Tizio si accinge a commeUere una rapina là dove la polizia, preavverNta, ha disposto adeguate contromisure, il giudizio di idoneità prescinde da questa parNcolare situazione; ed analogamente, se il ladruncolo dei mercato infila la mano nella borsa dove la vecchieUa prudente non custodisce il portafogli, la mancanza dell'oggeUo materiale non incide sulla valutazione di idoneità; o se il killer spara ad una vi4ma che, consapevole di trovarsi in pericolo, si sia dotata di un busto corazzato o s9a viaggiando su una ve0ura blindata (ma se gli apprestamen9 prote4vi risultano eviden9, la conclusione si capovolge, perché cos9tuiscono fa0ori inseri9 nella prospe4va dell'agente). Questo approccio subisce un'unica eccezione per l’Ipotesi, espressamente prevista dall'art. 49.2, che l'oggeUo materiale della condoUa sia del tuUo inesistente: in questo caso, nonostante gli a4 possano risultare idonei secondo una valutazione ex ante svolta a parte subiec9, il reato è impossibile (e quindi il tenta9vo appare inidoneo). Deve tuUavia traUarsi di un'inesistenza assoluta, e non occasionale né conNngente, come nell'es. di chi spari ad un uomo già morto per cause naturali o di chi esegua un furto per impossessarsi di un prezioso dipinto in realtà distru0o da un incendio; se l'uomo non si trovasse in quel momento nel luogo dove avrebbe dovuto trovarsi o il dipinto fosse stato trasferito in un'altra ci0à, si dovrebbe parlare di mancanza occasionale dell'oggeUo, irrilevante ai fini dell'idoneità degli aM. La ragione di questa eccezione poggia sul fondamento obie4vo che il deli0o tentato assume nel nostro sistema penale: quando l'oggeUo materiale è inesistente in rerum natura non può mai, ed a nessun paUo, prospeUarsi il pericolo di un'offesa al bene proteUo; la punibilità dell'agente finirebbe allora col basarsi solo sulla volontà criminosa manifestata. Il parametro: Il parametro con cui il giudizio di idoneità sì svolge è, in generale, inteso come rilevante possibilità del danno. In quanto fondato sul «pericolo» per l'interesse prote0o, il tenta9vo postula l'esigenza che gli a rechino in sé un'a4tudine significa9va a determinare l'offesa. D'altro canto, il criterio specifico di s9ma della «rilevante possibilità» non può prescindere dal rapporto fra gli a4 ed il deli0o cui si riferiscono. Se si tra0a di un reato d'evento e la condo0a è interamente compiuta (c.d. deli0o mancato), come nell'es. di Tizio che ferisce mortalmente Caio, il quale viene poi salvato, il canone valuta9vo dell'idoneità consiste nell'adeguatezza causale della condoUa a determinare l'evento secondo un criterio probabilisNco. Se si tra0a invece di a4 che implicano uno sviluppo della condo0a dell'agente (c.d. deli0o tentato in senso stre0o), come nell'es. di chi viene bloccato mentre sta prendendo la mira o di chi si sta introducendo in casa altrui per scassinare una cassaforte, o di chi sta studiando le abitudini della vi4ma, o approntando i mezzi per delinquere , l'idoneità si esprime in termini di adeguatezza alla prosecuzione dell'iter criminis sino alla commissione del deliUo.