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ART 56- IL TENTATIVO, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

ART 56- IL TENTATIVO , TULLIO PADOVANI

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 07/11/2025

yleniamanzo
yleniamanzo 🇮🇹

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2. TENTATIVO O (DELITTO TENTATO) -> ART.56
Ricorre quando il sogge0o agente vuole comme0ere un reato e si a4va in tal senso, senza però
realizzare il proposito criminoso per cause indipenden9 dalla propria volontà.
SUL PIANO SOSTANZIALE, il tenta9vo cos9tuisce un minus rispe0o al deli0o consumato: infa4,
mentre in quest'ul9mo si ha una lesione effe4va dell'interesse prote0o dalla norma
incriminatrice; nel tenta9vo ricorre solo una lesione potenziale, cioè la messa in pericolo di tale
interesse.
SUL PIANO NORMATIVO, invece, il tenta9vo è 9tolo autonomo di reato rispe0o al deli0o
consumato; esso, infa4, è previsto e sanzionato dalla legge come reato perfe0o in sé per sé.
La sua incriminazione deriva dalla incriminazione di due norme: la norma incriminatrice di parte
speciale (che configura come reato un determinato fa0o) e l'art.56 (che disciplina i requisi9 del
tenta9vo). L'art.56 svolge, pertanto, una FUNZIONE ESTENSIVA DELL'ORDINAMENTO PENALE, in
quanto consente di reprimere penalmente fa4 che non giungono alla soglia di consumazione, e
che senza di essa non sarebbero sanzionabili.
VI È TENTATIVO SOLO SE IL DELITTO NON SI PERFEZIONI PER CAUSE ESTRANEE ALLA CONDOTTA
DELL'AGENTE.
2.1.ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO TENTATO
SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO, il tenta9vo è Un DELITTO DOLOSO, giacché racchiude in sé
l'intenzione di comme0ere il deli0o perfe0o in tu4 i suoi elemen9 cos9tu9vi. Ci si è chiesto,
inoltre, se il dolo del tenta9vo sia iden9co al dolo del deli0o perfe0o, e se nel deli0o tentato siano
ammesse tu0e le forme di dolo, inclusa quella del DOLO EVENTUALE.
Secondo la tesi prevalente, il requisito della univocità degli aM Npici del tentaNvo ESCLUDE IL
DOLO EVENTUALE, considerata l'incompa9bilità tra l'a0eggiamento psichico di colui che compie
a4 dire4 in modo inequivoco a comme0ere un deli0o (richiesto per il tenta9vo) e la semplice
acce0azione del rischio di verificazione dell'evento lesivo (che connota il dolo eventuale).
SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO, il tentaNvo è cosNtuito:
• da un elemento nega9vo (il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento)
• da un elemento posi9vo (l'idoneità e l'univoca direzione degli a4).
ART.56 -> SI HA DELITTO TENTATO:
1. quando l'agente abbia posto in essere l'intera condo0a, che avrebbe dovuto cagionare l'evento,
senza che però lo stesso si sia realizzato (cd. TENTATIVO COMPIUTO): es. ha sparato mancando la
vi4ma.
2. quando l'agente abbia solo iniziato, senza portarla a termine, l'a4vità dire0a alla commissione
del deli0o (ed. TENTATIVO INCOMPIUTO): es. ha preso la mira, ma è stato disarmato prima di
premere il grilleUo.
Perché si possa parlare di deli0o tentato, è necessario che il sogge0o agente abbia posto in essere
"ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A COMMETTERE IL DELITTO" Gli a4 SONO IDONEI
se l'azione, valutate tu0e le circostanze del caso concreto che potevano essere conosciute
dall'agente, sia adeguata a raggiungere il risultato voluto. In altri termini, gli a4 devono essere
idonei rispe0o alla commissione del deli0o perfe0o, devono cioè avere POTENZIALITÀ OFFENSIVA
EFFETTIVA, realizzando un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato.
Gli a4 sono UNIVOCI se l'azione, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, riveli il fine e
l'intenzione dell'agente.
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2. TENTATIVO O (DELITTO TENTATO) - > ART.

Ricorre quando il sogge0o agente vuole comme0ere un reato e si a4va in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipenden9 dalla propria volontà. SUL PIANO SOSTANZIALE , il tenta9vo cos9tuisce un minus rispe0o al deli0o consumato: infa4, mentre in quest'ul9mo si ha una lesione effe4va dell'interesse prote0o dalla norma incriminatrice; nel tenta9vo ricorre solo una lesione potenziale, cioè la messa in pericolo di tale interesse. SUL PIANO NORMATIVO , invece, il tenta9vo è 9tolo autonomo di reato rispe0o al deli0o consumato; esso, infa4, è previsto e sanzionato dalla legge come reato perfe0o in sé per sé. La sua incriminazione deriva dalla incriminazione di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale (che configura come reato un determinato fa0o) e l'art.56 (che disciplina i requisi9 del tenta9vo). L'art.56 svolge, pertanto, una FUNZIONE ESTENSIVA DELL'ORDINAMENTO PENALE, in quanto consente di reprimere penalmente fa4 che non giungono alla soglia di consumazione, e che senza di essa non sarebbero sanzionabili. VI È TENTATIVO SOLO SE IL DELITTO NON SI PERFEZIONI PER CAUSE ESTRANEE ALLA CONDOTTA DELL'AGENTE. 2.1.ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO TENTATO SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO , il tenta9vo è Un DELITTO DOLOSO, giacché racchiude in sé l'intenzione di comme0ere il deli0o perfe0o in tu4 i suoi elemen9 cos9tu9vi. Ci si è chiesto, inoltre, se il dolo del tenta9vo sia iden9co al dolo del deli0o perfe0o, e se nel deli0o tentato siano ammesse tu0e le forme di dolo, inclusa quella del DOLO EVENTUALE. Secondo la tesi prevalente, il requisito della univocità degli aM Npici del tentaNvo ESCLUDE IL DOLO EVENTUALE, considerata l'incompa9bilità tra l'a0eggiamento psichico di colui che compie a4 dire4 in modo inequivoco a comme0ere un deli0o (richiesto per il tenta9vo) e la semplice acce0azione del rischio di verificazione dell'evento lesivo (che connota il dolo eventuale). SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO, il tentaNvo è cosNtuito:

  • da un elemento nega9vo (il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento)
  • da un elemento posi9vo (l'idoneità e l'univoca direzione degli a4). ART.56 - > SI HA DELITTO TENTATO: 1. quando l'agente abbia posto in essere l'intera condo0a, che avrebbe dovuto cagionare l'evento, senza che però lo stesso si sia realizzato (cd. TENTATIVO COMPIUTO): es. ha sparato mancando la vi4ma. 2. quando l'agente abbia solo iniziato, senza portarla a termine, l'a4vità dire0a alla commissione del deli0o (ed. TENTATIVO INCOMPIUTO): es. ha preso la mira, ma è stato disarmato prima di premere il grilleUo. Perché si possa parlare di deli0o tentato, è necessario che il sogge0o agente abbia posto in essere "ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A COMMETTERE IL DELITTO" Gli a4 SONO IDONEI se l'azione, valutate tu0e le circostanze del caso concreto che potevano essere conosciute dall'agente, sia adeguata a raggiungere il risultato voluto. In altri termini, gli a4 devono essere idonei rispe0o alla commissione del deli0o perfe0o, devono cioè avere POTENZIALITÀ OFFENSIVA EFFETTIVA, realizzando un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato. Gli a4 sono UNIVOCI se l'azione, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, riveli il fine e l'intenzione dell'agente.

Il TENTATIVO È INAMMISSIBILE:

  • contravvenzioni (infa4, l'art.56 parla di deli4, non di reato);
  • deli4 abituali (che si perfezionano con la reiterazione delle condo0e criminose che di per sé non assumono rilevanza autonoma);
  • deli4 di a0entato o a consumazione an9cipata;
  • deli4 colposi e preterintenzionali , (nei quali manca l'intenzione criminosa). LA PENA PER IL DELITTO TENTATO È QUELLA PREVISTA PER IL DELITTO CONSUMATO RIDOTTA DA 1/3 A 2/3. 3. DESISTENZA E RECESSO ATTIVO Ricorrono quando il sogge0o, dopo aver compiuto a4 che già di per sé cos9tuiscono tenta9vo punibile, muta proposito ed opera in modo che il deliUo non si perfezioni; cosicché questo non si completa non per fa4 esterni, ma per la MUTATA VOLONTÀ DEL SOGGETTO. DESISTENZA - › ART.56, CO.3 si ha quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del deli0o (es. ladro che, dopo aver forzato una porta, si allontani senza introdursi nell'appartamento), volontariamente interrompe l'a4vità criminosa ancor prima che si compia il tenta9vo. Essa comporta IMPUNITA’, a meno che l'a4vità criminosa, fino a quel momento commessa, cos9tuisca altro reato. RECESSO ATTIVO - › ART.56, CO.4 si ha quando il colpevole abbia già condo0o a termine l'a4vità deli0uosa (il tenta9vo è compiuto) ma, mutando idea e desiderando evitare il verificarsi dell'evento, si aMva per impedirlo (es. Tizio, dopo aver ge0ato Caio nel fiume, lo salva prima che anneghi). Il recesso ha cara0ere sempre e solo posi9vo, perché esige una nuova a4vità da parte dell'agente ed anche per esso, come per la desistenza, occorre la volontarietà. Nel recesso a4vo non si ha impunità, ma solo una DIMINUZIONE DELLA PENA , configurandosi come una circostanza a0enuante del tenta9vo (l'unica prevista). L'ART.5 DELLA L. 15/80 disciplina una figura par9colare di RECESSO ATTIVO DEL TERRORISTA: "fuori dai casi previs9 dall'art. 56 c.p., non è punibile il colpevole di un deli0o commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democra9co che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elemen9 di prova determinan9 per ricostruire i fa4 ed indicare eventuali concorren9"

Valutazione dell'idoneità : A questo proposito è necessario precisare che la valutazione di idoneità si effe0ua ex ante, non soltanto in senso «cronologico» (riportandosi al momento in cui il sogge0o ha agito) ma anche in senso «logico» (ponendosi nella stessa prospe4va dell'agente: giudizio a parte subiec9). Pertanto, considerando la natura del fa0ore paralizzante (e cioè dell'elemento che ha bloccato lo sviluppo della vicenda criminosa), si può senz'altro dire che resta estraneo al giudizio di idoneità non soltanto il «fa0ore paralizzante » successivo alla commissione degli a4 (come nell'es. della cura tempesNva ed efficace della viMma) , proprio perché si tra0a di una prognosi postuma, ma anche il «fa0ore paralizzante» concomitante che non fosse obie4vamente riconoscibile nella posizione dell'agente, in questo caso perché l'emergere del fa0ore è, rispe0o alla posizione dell'agente, logicamente successivo al compimento dell'a0o. Così, ad es., se Tizio si accinge a commeUere una rapina là dove la polizia, preavverNta, ha disposto adeguate contromisure, il giudizio di idoneità prescinde da questa parNcolare situazione; ed analogamente, se il ladruncolo dei mercato infila la mano nella borsa dove la vecchieUa prudente non custodisce il portafogli, la mancanza dell'oggeUo materiale non incide sulla valutazione di idoneità; o se il killer spara ad una vi4ma che, consapevole di trovarsi in pericolo, si sia dotata di un busto corazzato o s9a viaggiando su una ve0ura blindata (ma se gli apprestamen9 prote4vi risultano eviden9, la conclusione si capovolge, perché cos9tuiscono fa0ori inseri9 nella prospe4va dell'agente). Questo approccio subisce un'unica eccezione per l’Ipotesi, espressamente prevista dall'art. 49.2, che l'oggeUo materiale della condoUa sia del tuUo inesistente: in questo caso, nonostante gli a4 possano risultare idonei secondo una valutazione ex ante svolta a parte subiec9, il reato è impossibile (e quindi il tenta9vo appare inidoneo). Deve tuUavia traUarsi di un'inesistenza assoluta, e non occasionale né conNngente, come nell'es. di chi spari ad un uomo già morto per cause naturali o di chi esegua un furto per impossessarsi di un prezioso dipinto in realtà distru0o da un incendio; se l'uomo non si trovasse in quel momento nel luogo dove avrebbe dovuto trovarsi o il dipinto fosse stato trasferito in un'altra ci0à, si dovrebbe parlare di mancanza occasionale dell'oggeUo, irrilevante ai fini dell'idoneità degli aM. La ragione di questa eccezione poggia sul fondamento obie4vo che il deli0o tentato assume nel nostro sistema penale: quando l'oggeUo materiale è inesistente in rerum natura non può mai, ed a nessun paUo, prospeUarsi il pericolo di un'offesa al bene proteUo; la punibilità dell'agente finirebbe allora col basarsi solo sulla volontà criminosa manifestata. Il parametro: Il parametro con cui il giudizio di idoneità sì svolge è, in generale, inteso come rilevante possibilità del danno. In quanto fondato sul «pericolo» per l'interesse prote0o, il tenta9vo postula l'esigenza che gli a rechino in sé un'a4tudine significa9va a determinare l'offesa. D'altro canto, il criterio specifico di s9ma della «rilevante possibilità» non può prescindere dal rapporto fra gli a4 ed il deli0o cui si riferiscono. Se si tra0a di un reato d'evento e la condo0a è interamente compiuta (c.d. deli0o mancato), come nell'es. di Tizio che ferisce mortalmente Caio, il quale viene poi salvato, il canone valuta9vo dell'idoneità consiste nell'adeguatezza causale della condoUa a determinare l'evento secondo un criterio probabilisNco. Se si tra0a invece di a4 che implicano uno sviluppo della condo0a dell'agente (c.d. deli0o tentato in senso stre0o), come nell'es. di chi viene bloccato mentre sta prendendo la mira o di chi si sta introducendo in casa altrui per scassinare una cassaforte, o di chi sta studiando le abitudini della vi4ma, o approntando i mezzi per delinquere , l'idoneità si esprime in termini di adeguatezza alla prosecuzione dell'iter criminis sino alla commissione del deliUo.