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EVENTO - DIRITTO PENALE, Sintesi del corso di Diritto Penale

EVENTO DIRITTO PENALE GIURISPRUDENZA TULLIO PADOVANI

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 08/10/2022

francesco-ferrara-30
francesco-ferrara-30 🇮🇹

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L'
EVENTO :
concetto
in
senso
naturalistico : la locuzione evento ricorre in molte disposizioni di
parte generale: es. art.
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0 e 41 CP per definire il rapporto causale tra azione e
omissione e l' evento; o all'articolo 42, o 43 che definiscono dolo, colpa, e
preterintenzione in rapporto all'evento ecc...
MA A COSA SI ALLUDE PARLANDO DI
EVENTO ? Secondo la concezione
naturalistica l' evento
è il risultato della condotta, ad essa causalmente connesso,
e giuridicamente rilevante; rappresenterebbe
quindi:
UN QUID ESTERNO al soggetto agente, incidente sulla realtà, e provocato
dall'azione o omissione (morte di un uomo);
UN RISULTATO RILEVANTE PER IL DIRITTO PENALE: le conseguenze di una
condotta sono infinite, ma contano solo quelle cui la legge attribuisce un
valore.
Tale valore dell' EVENTO può essere diverso:
può
essere
costitutivo : nel senso che senza quel risultato la fattispecie non si
perfeziona;
può essere aggravatore : cioè comporta l'aggravarsi della fattispecie, ma il
fatto è punibile a prescindere da tale risultato ulteriore;
può
essere
condizionante : cioè che al verificarsi di un certo evento è
subordinata, per motivi di opportunità politico criminale, la punibilità
dell'agente.
EVENTO COSTITUTIVO INTESO NEL SENSO NATURALISTICO:
non è un elemento essenziale del fatto tipico, perché
non tutti i reati includono
tra i propri requisiti costitutivi UN
RISULTATO causalmente connesso alla
condotta. Quindi
si
devono
distinguere :
REATI DI MERA CONDOTTA (formali): falsa testimonianza, atti osceni,
violazione di domicilio ecc...;
REATI
DI
EVENTO (materiali);
Alle ipotesi di EVENTO
OFFENSIVO si affiancano anche ipotesi di evento NON offensivo:
così la
distruzione della cosa
propria per conseguire il prezzo di un' assicurazione
rappresenta un risultato della condotta ad essa causalmente collegato, ma
non esprime l' offesa del fatto, che riguarda invece il patrimonio dell'
assicuratore. L'evento offensivo p assumere i connotati dell' EVENTO DI
DANNO o EVENTO DI PERICOLO, a seconda del grado di offesa realizzato nei
confronti dell' interesse protetto. (rinvio all'offesa)
concetto di EVENTO IN SENSO GIURIDICO:
secondo una diversa teoria, l’evento deve esser inteso COME OFFESA
ALL'INTERESSE PROTETTO che non si identifica con un risultato
fenomenico, ma con un apprezzamento
giuridico . Da tale punto di vista
TUTTI I REATI SONO DI EVENTO, in quanto previsti IN FUNZIONE DI UN'
OFFESA: nell'omicidio l'evento giuridico è la lesione del bene della vita; nella
falsa testimonianza è la lesione dell' interesse alla veridicità della prova ecc...
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L' EVENTO:

concetto in senso naturalistico: la locuzione evento ricorre in molte disposizioni di parte generale: es. art. 4 0 e 41 CP per definire il rapporto causale tra azione e omissione e l' evento; o all'articolo 42, o 43 che definiscono dolo, colpa, e preterintenzione in rapporto all'evento ecc... MA A COSA SI ALLUDE PARLANDO DI EVENTO? Secondo la concezione naturalistica l' evento è il risultato della condotta, ad essa causalmente connesso, e giuridicamente rilevante; rappresenterebbe quindi: → UN QUID ESTERNO al soggetto agente, incidente sulla realtà, e provocato dall'azione o omissione (morte di un uomo); → UN RISULTATO RILEVANTE PER IL DIRITTO PENALE : le conseguenze di una condotta sono infinite, ma contano solo quelle cui la legge attribuisce un valore. Tale valore dell' EVENTO può essere diverso: →può essere costitutivo: nel senso che senza quel risultato la fattispecie non si perfeziona; →può essere aggravatore: cioè comporta l'aggravarsi della fattispecie, ma il fatto è punibile a prescindere da tale risultato ulteriore; →può essere condizionante: cioè che al verificarsi di un certo evento è subordinata, per motivi di opportunità politico – criminale, la punibilità dell'agente. →EVENTO COSTITUTIVO INTESO NEL SENSO NATURALISTICO: non è un elemento essenziale del fatto tipico, perché non tutti i reati includono tra i propri requisiti costitutivi UN RISULTATO causalmente connesso alla condotta. Quindi si devono distinguere:  REATI DI MERA CONDOTTA (formali): falsa testimonianza , atti osceni , violazione di domicilio ecc...;  REATI DI EVENTO (materiali); Alle ipotesi di EVENTO OFFENSIVO si affiancano anche ipotesi di evento NON offensivo: così la distruzione della cosa propria per conseguire il prezzo di un' assicurazione rappresenta un risultato della condotta ad essa causalmente collegato, ma non esprime l' offesa del fatto, che riguarda invece il patrimonio dell' assicuratore. L'evento offensivo può assumere i connotati dell' EVENTO DI DANNO o EVENTO DI PERICOLO , a seconda del grado di offesa realizzato nei confronti dell' interesse protetto. (rinvio all'offesa) →concetto di EVENTO IN SENSO GIURIDICO: secondo una diversa teoria, l’evento deve esser inteso COME OFFESA ALL'INTERESSE PROTETTO che non si identifica con un risultato fenomenico, ma con un apprezzamento giuridico. Da tale punto di vista TUTTI I REATI SONO DI EVENTO, in quanto previsti IN FUNZIONE DI UN' OFFESA: nell'omicidio l'evento giuridico è la lesione del bene della vita; nella falsa testimonianza è la lesione dell' interesse alla veridicità della prova ecc...

La concezione giuridica nasce da una riflessione interpretativa. Infatti nel CP ci sono alcune disposizioni che si riferiscono all'evento postulando che esso sia un elemento essenziale del fatto, così ad esempio l'art. 43 CP che prospetta una definizione delle varie forme dell'elemento psicologico incentrata sull'evento; poiché tale definizione (generale) è destinata ad applicarsi a tutti i reati, sia in quelli di mera condotta che in quelli di evento naturalistico e poiché non tutti i reati presentano un evento di tipo naturalistico, ne consegue che l' evento cui si riferisce l'art.43 deve assumere una natura diversa di quella di tipo naturalistico, quella di OFFESA ALL'INTERESSE PROTETTO, presente in tutti i reati. A TALE CONCEZIONE SI OBIETTA che non tutti i reati tutelano un interesse, infatti VI SONO DEI REATI DI MERO SCOPO; bisogna però considerare che i sostenitori di tale concezione giuridica propendono per una concezione METODOLOGICA del bene giuridico, per cui tutti i reati si riferiscono ad un interesse, identificato nello scopo della norma. In ogni modo il contrasto tra la concezione naturalistica e quella giuridica assume solo valore interpretativo: essa riguarda il significato da attribuire al termine evento, nelle disposizioni di parte generale. La concezione giuridica non nega che in alcune fattispecie sia previsto un evento in senso naturalistico (come risultato fenomenico della condotta) e che tale nozione possa essere rilevante in rapporto a determinati istituti; tuttavia nega che il termine evento debba sempre e comunque essere inteso in tale accezione, senza tener conto delle caratteristiche funzionali delle disposizioni che vi si riferiscono.