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Il Giudicato: Definizione, Effetti e Limiti - Prof. Balena, Dispense di Diritto Processuale Civile

riassunto del secondo volume di procedura civile 2

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 02/02/2016

pastaalpomodoro
pastaalpomodoro 🇮🇹

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Balena Vol. II (S.L. Dispense) Pag. 54
CAP. 9: IL GIUDICATO
prima di passare alle impugnazioni, dobbiamo soffermarci sul giudicato. Nel nostro ordinamento ci sono
due norme che disciplinano questo fenomeno: l’art. 2909 c.c e l’art. 324 c.p.c. L’art. 2909 c.c dispone che
“l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro
creditori o aventi causa”; questa norma pone l’accento sulla decisione contenuta nella sentenza. L’art. 324
c.p.c dispone che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di
competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5
dell’art. 395”; con questa norma si crea un collegamento tra la cosa giudicata formale ed il sistema delle
impugnazioni, cioè sulla non proponibilità delle impugnazioni.
Queste norme ci aiutano a dare una nozione di giudicato: possiamo definirlo come la decisione contenuta
nel provvedimento del giudice che non è più modificabile a seguito della preclusione delle impugnazioni;
quindi il giudicato indica un fenomeno di immutabilità della decisione perché non sono state proposte le
impugnazioni (oppure perché le impugnazioni si sono esaurite); in verità la formazione del giudicato può
anche essere determinato da un altro fenomeno, sganciato dal sistema delle impugnazioni, cioè
l’acquiescenza, ex art. 329: il giudicato può esservi anche nel momento in cui la parte accetta
espressamente o tacitamente di non avvalersi delle impugnazioni. L’esigenza che sottende all’esistenza del
giudicato, inteso come decisione immutabile, è quella di porre fine alla controversia tra le parti, e quindi
un’esigenza di certezza nell’ambito dei rapporti giuridici (oltre che tra le parti). Le due norme che abbiamo
citato, peraltro, portano anche a comprendere una distinzione tra:
Giudicato formale (che tra l’altro è la
rubrica dell’art. 324), il quale si ha quando il provvedimento del giudice non è più impugnabile, cioè nel
momento in cui la parte non può più mettere in discussione con il sistema delle impugnazioni le decisioni
del giudice; questa è una caratteristica di tutti i provvedimento suscettibili di giudicato del nostro
ordinamento: riguarda non soltanto le sentenze di merito, ma anche le sentenze di rito
Giudicato
sostanziale-materiale, il quale è quello contenuto nell’art. 2909, quando parla di “accertamento contenuto
nella sentenza”: in altre parole quella sentenza viene a porsi in quel momento come il nuovo regolamento
dei rapporti tra le parti; esso riguarda soltanto le sentenze di merito. Si capisce a questo punto come
giudicato formale e sostanziale possono anche coincidere in una sentenza di merito, mentre una sentenza
di rito non potrebbe mai passare in giudicato sostanziale, ma solo in giudicato formale. È da sottolineare
come il fenomeno del giudicato determina la sanatoria di tutti i vizi, anche i vizi più rilevanti (ad es. ipotesi
di ultra-petizione da parte del magistrato, cioè quando il giudice va oltre la domanda delle parti): soltanto
un vizio viene a NON essere sanato dal passaggio in giudicato, cioè il difetto di sottoscrizione della sentenza
da parte del magistrato.
È da sottolineare che non è vero che il giudicato non possa essere mai messo in discussione, perché
esistono delle ipotesi eccezionali per cui la sentenza formalmente passata in giudicato: esistono le c.d.
impugnazioni straordinarie (revocazione ed opposizione di terzo) che si indirizzano nei confronti di una
sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda gli effetti del giudicato, è possibile individuare:
Effetto negativo, cioè la sentenza
passata in giudicato non consente al giudice di decidere nuovamente quella questione: questo è il principio
del ne bis in idem.
Effetto positivo, cioè il vincolo che il giudice ha verso la sentenza passata il giudicato,
quanto tale sentenza risolve una questione che nel corso del processo assume valenza pregiudiziale (se ad
es. il giudice è adito di una domanda che riguarda il pagamento degli alimenti, e l’attore produce una
sentenza passata in giudicato che accerta che il convenuto è riconosciuto suo padre, il giudice è vincolato a
quella decisione, non potendo più mettere in discussione quel rapporto di filiazione).
Il giudicato nel corso del processo si può far valere sollevando l’eccezione di giudicato; questa è una di
quelle situazioni che sono riservate relativamente alla parte, in quanto essa, in considerazione che vi è
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CAP. 9: IL GIUDICATO

prima di passare alle impugnazioni, dobbiamo soffermarci sul giudicato. Nel nostro ordinamento ci sono due norme che disciplinano questo fenomeno: l’art. 2909 c.c e l’art. 324 c.p.c. L’ art. 2909 c.c dispone che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro creditori o aventi causa” ; questa norma pone l’accento sulla decisione contenuta nella sentenza. L’ art. 324 c.p.c dispone che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395” ; con questa norma si crea un collegamento tra la cosa giudicata formale ed il sistema delle impugnazioni, cioè sulla non proponibilità delle impugnazioni. Queste norme ci aiutano a dare una nozione di giudicato : possiamo definirlo come la decisione contenuta nel provvedimento del giudice che non è più modificabile a seguito della preclusione delle impugnazioni; quindi il giudicato indica un fenomeno di immutabilità della decisione perché non sono state proposte le impugnazioni (oppure perché le impugnazioni si sono esaurite); in verità la formazione del giudicato può anche essere determinato da un altro fenomeno, sganciato dal sistema delle impugnazioni, cioè l’acquiescenza, ex art. 329: il giudicato può esservi anche nel momento in cui la parte accetta espressamente o tacitamente di non avvalersi delle impugnazioni. L’esigenza che sottende all’esistenza del giudicato, inteso come decisione immutabile, è quella di porre fine alla controversia tra le parti, e quindi un’esigenza di certezza nell’ambito dei rapporti giuridici (oltre che tra le parti). Le due norme che abbiamo

citato, peraltro, portano anche a comprendere una distinzione tra: • Giudicato formale (che tra l’altro è la

rubrica dell’art. 324), il quale si ha quando il provvedimento del giudice non è più impugnabile, cioè nel momento in cui la parte non può più mettere in discussione con il sistema delle impugnazioni le decisioni del giudice; questa è una caratteristica di tutti i provvedimento suscettibili di giudicato del nostro

ordinamento: riguarda non soltanto le sentenze di merito, ma anche le sentenze di rito • Giudicato

sostanziale-materiale , il quale è quello contenuto nell’art. 2909, quando parla di “accertamento contenuto nella sentenza”: in altre parole quella sentenza viene a porsi in quel momento come il nuovo regolamento dei rapporti tra le parti; esso riguarda soltanto le sentenze di merito. Si capisce a questo punto come giudicato formale e sostanziale possono anche coincidere in una sentenza di merito, mentre una sentenza di rito non potrebbe mai passare in giudicato sostanziale, ma solo in giudicato formale. È da sottolineare come il fenomeno del giudicato determina la sanatoria di tutti i vizi , anche i vizi più rilevanti (ad es. ipotesi di ultra-petizione da parte del magistrato, cioè quando il giudice va oltre la domanda delle parti): soltanto un vizio viene a NON essere sanato dal passaggio in giudicato, cioè il difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato. È da sottolineare che non è vero che il giudicato non possa essere mai messo in discussione, perché esistono delle ipotesi eccezionali per cui la sentenza formalmente passata in giudicato: esistono le c.d. impugnazioni straordinarie (revocazione ed opposizione di terzo) che si indirizzano nei confronti di una sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda gli effetti del giudicato , è possibile individuare: • Effetto negativo, cioè la sentenza

passata in giudicato non consente al giudice di decidere nuovamente quella questione: questo è il principio

del ne bis in idem. • Effetto positivo, cioè il vincolo che il giudice ha verso la sentenza passata il giudicato,

quanto tale sentenza risolve una questione che nel corso del processo assume valenza pregiudiziale (se ad es. il giudice è adito di una domanda che riguarda il pagamento degli alimenti, e l’attore produce una sentenza passata in giudicato che accerta che il convenuto è riconosciuto suo padre, il giudice è vincolato a quella decisione, non potendo più mettere in discussione quel rapporto di filiazione). Il giudicato nel corso del processo si può far valere sollevando l’ eccezione di giudicato ; questa è una di quelle situazioni che sono riservate relativamente alla parte, in quanto essa, in considerazione che vi è

anche un interesse pubblico a che sulla questione non si debba ridecidere, è una eccezione in senso lato, sollevabile anche d’ufficio dal giudice: affinchè il giudice possa rilevare d’ufficio l’esistenza di un giudicato sarà necessario che qualcuno abbia prodotto nel corso del processo una sentenza con il timbro della cancelleria che dice che quella sentenza è passata in giudicato.

Il giudicato può formarsi in due diversi modi: la giurisprudenza tende a distinguere tra • Giudicato interno ,

che ricorre quando la sentenza passata in giudicato si forma all’interno di uno stesso processo (ad es. una

sentenza di condanna generica, nella quale viene accertato l’an, e non viene proposto impugnazione). •

Giudicato esterno , che ricorre quando la decisione si è formata in un altro processo, e quindi passa in giudicato in un altro processo (vale lo stesso esempio del rapporto di filiazione e degli alimenti). In passato la giurisprudenza poneva questo discrimen perché affermava che mentre il giudicato interno è una situazione che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, il giudicato esterno è un’eccezione riservata alla parte; tuttavia successivamente si è assistito ad un’inversione di tendenza, in quanto la giurisprudenza si è resa conto che era un assurdo che se dagli atti del processo risulta l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, il giudice non possa rilevarla d’ufficio: di qui la Cassazione ha affermato che anche in caso di giudicato esterno l’eccezione è rilevabile d’ufficio, oltre che su istanza di parte. Alla luce di quanto detto, oggi la differenza tra giudicato interno ed esterna rileva solo per individuare due fenomeni diversi, ma la disciplina sotto il profilo dell’eccezione è la stessa: entrambe possono anche rilevate d’ufficio dal giudice. Nel caso in cui il giudice decida in violazione della la regola del ne bis in idem , la situazione viene affrontata dal legislatore sotto un duplice profilo. Fermo restando che siamo davanti ad una violazione dell’art. 2909 c.c, se la sentenza è resa in primo grado non c’è alcun problema, perché l’appello è un mezzo di impugnazione generale, e di conseguenza si possono far valere tutti i quanti i motivi (c.d. a critica libera); i problemi sorgono se la sentenza è resa in grado d’appello, perché in tal caso non si ha un unico mezzo di impugnazione a carattere generale, ma due impugnazioni diverse che si possono proporre per motivi specifici (c.d. a critica vincolata): per risolvere tale problema da un lato l’ art. 360 n. 3 c.p.c afferma che se vi è una violazione di legge si può proporre ricorso in Cassazione , mentre dall’altro lato l’ art. 395 n. 5 c.p.c dispone che si può proporre la revocazione se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. L’elemento per conciliare l’art. 395 con la prima norma è da ritrovare nell’inciso finale “purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”: quindi se nel corso del processo di secondo grado o non viene proprio sollevata l’eccezione, oppure se viene sollevata ma il giudice non decide, lo strumento in mano delle parti è la revocazione. Inoltre c’è da considerare che sia il ricorso in Cassazione sia questa revocazione sono impugnazioni sottoposte ad un termine, e quindi c’è da chiedersi se, trascorso questo termine, la sentenza passa in giudicato, e quindi si formano due sentenze sulla stessa domanda entrambe passate in giudicato; entrambe non possono essere impugnate nelle vie ordinarie, ma la soluzione a questo problema è contenuta nell’art. 395 n. 5: da un punto di vista logico, se questa norma consente l’impugnazione della seconda sentenza perché contraria ad una precedente sentenza passata in giudicato, se non si propone l’impugnazione sarà senza dubbio la seconda sentenza a prevalere, in quanto se così non fosse (se prevalesse sempre la prima sentenza) non avrebbe senso prevedere questo tipo di impugnazione (che mira ad impedire che la seconda sentenza passi in giudicato). Riguardo i provvedimenti idonei a passare in giudicato , leggendo l’art. 2909 (che fa riferimento “all’accertamento contenuto nella sentenza”) si capisce come nella mens legis il giudicato debba riguardare le sentenze (sia definitive che non definitive, sia di rito che di merito), ed anche l’art. 323 fa riferimento ai “mezzi per impugnare le sentenze”, mentre l’art. 324 afferma che “si intende passata in giudicato la sentenza”; nonostante da questi riferimenti normativi si evince il contrario, in realtà il giudicato non riguarda solo le sentenze (anche perché queste norme risalgono al 1940 e non tengono conto di tutto ciò che è avvenuto dopo), ma anche alcune tipologie di ordinanze: certamente non possono passare in

previsti dalla legge (ad es, ex art. l’art. 1595 c.c, rapporto di sublocazione). Una 3° tesi, intermedia, afferma che gli effetti riflessi si producono, oltre che quando previsto ex lege, anche quando il rapporto di dipendenza è molto intenso. Delle 3 tesi il Prof. Trisorio Liuzzi protende per la 2° tesi, trovando una conferma negli artt. 24 e 111 Cost: nel rispetto del diritto di difesa, affinchè si possano produrre questi effetti riflessi è necessario che il soggetto terzo abbia partecipato al processo o quando è la legge a prevedere questa possibilità in via del tutto eccezionale.

CAP. 10: PRINCIPI GENERALI DELLE IMPUGNAZIONI

Analizzando i principi generali delle impugnazioni, per prima cosa dobbiamo andare a chiederci perché esiste un sistema delle impugnazioni. Si dice che il sistema delle impugnazioni si regge sul fatto che il giudice può sbagliare, ed oggi possiamo considerare il sistema delle impugnazioni come un compromesso tra due esigenze opposte: da un lato l’esigenza di giustizia, cioè quella che vuole che il provvedimento del giudice sia controllato da un altro giudice, e dall’altro lato l’esigenza di certezza, cioè quella che vuole che il processo si chiuda. Tuttavia le impugnazioni non nascono così; nella Roma classica la sentenza non era impugnabile nel merito (al massimo lo era per vizi di forma), e la ragione di ciò era da ricercare nella natura pattizia dell’investitura del giudice; la situazione cambia un po’ con il principato , perché iniziò a farsi strada l’autorità del principe: in un certo momento storico si ebbe una sentenza di un’ingiustizia talmente manifesta che il principe decise di riformare quella decisione, e questo fu l’incipit del sistema delle impugnazioni; siccome le impugnazioni divennero sempre più numerose, il principe delegò un altro soggetto, e ben presto nei confronti delle sentenze del delegato si iniziò a proporre appello al principe, finchè non si arrivò ad un sistema di 4 appelli; però con Giustiniano fu fissata le regola secondo cui si potevano avere 3 appelli; questa regola fu rielaborata nel medioevo e si passò da 3 appelli a 3 decisioni conformi; nella Francia prerivoluzionaria , in considerazione del fatto che in un certo territorio c’erano più autorità, si sono avuti ben 8 gradi di giudizio; con la rivoluzione francese l’assemblea, nel 1790, affermò 2 gradi di giudizi nel processo civile, e l’appello non trova più la sua ragion d’essere nel principio di autorità, ma per contemperare l’esigenza di giustizia con quella di certezza. Sempre nel 1790 l’assemblea francese ritorna sulla problematica civile, costituendo un tribunale, chiamato tribunale di Cassazione: questo organo era completamente esterno all’ordinamento giudiziario, in quanto questo tribunale nasce con il fine ben preciso di controllare l’operato dei giudici, ed era privo di un potere decisionale, ma poteva intervenire solo se riteneva che il giudice aveva ecceduto ai propri poteri invadendo la sfera riservata al potere legislativo o esecutivo; con il tempo la posizione esterna del tribunale di Cassazione è venuta meno, e già nel 1865 fa parte dell’ordinamento giudiziario. Nel 1948, con l’ entrata in vigore della Costituzione , il sistema delle impugnazioni riceve una costituzionalizzazione particolare: la Costituzione riconosce espressamente la Cassazione, ma NON riconosce l’appello, con la conseguenza se il legislatore ordinario non dovesse più prevedere l’appello non opererebbe contro la Costituzione. Quindi oggi la struttura del nostro apparato giudiziario è data oltre che da un giudizio di primo grado diffuso (attraverso giudici che possono essere o giudici di pace o tribunali), da un giudice di secondo grado (l’appello) e da un giudice di ultima istanza (la Cassazione). Le impugnazioni previste nel nostro ordinamento sono diverse, e non sono corrispondenti ai gradi di giudizio (non abbiamo solo appello e Cassazione). L’ art. 323 c.p.c dispone che “i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo” (anche se in realtà non sono solo questi). L’appello è l’impugnazione avverso le sentenze di primo grado, il ricorso in Cassazione è l’impugnazione avverso le sentenze di secondo grado, la revocazione è un’impugnazione che si propone sia nei confronti delle