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Il documento illustra i principi di litispendenza, connessione e accessorietà nel diritto processuale civile, con particolare riferimento all'art. 273 c.p.c., alla litispendenza internazionale ex art. 7 l. 218/1995, alla connessione oggettiva e soggettiva, all'accessorietà e alla garanzia. Vengono inoltre affrontati i delicati problemi che sorgono in caso di connessione tra cause e riti diversi, nonché i fenomeni dell'accessorietà, garanzia, cumulo soggettivo, pregiudizialità, compensazione e causa riconvenzionale.
Tipologia: Dispense
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Cap. 7 RAPPORTI DI CAUSE: LITISPENDENZA, CONTINENZA, CONNESSIONE. Litispendenza etimologicamente significa “pendenza della lite” e l’art. 39 ult. co c.p.c. identifica tale momento nella notificazione dell’atto di citazione ovvero nel deposito del ricorso in cancelleria del giudice. A seguito di notificazione della citazione o del deposito del ricorso il processo risulta ad ogni effetto pendente e vengono a prodursi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Nel suo significato patologico litispendenza significa anche pendenza contemporanea di due o più cause identiche (art. 39 c.p.c. parla di “stessa causa”) davanti a diversi uffici giudiziari. La natura del fenomeno è chiara: l’ord non può tollerare che nello stesso momento ci siano pendenti più processi per cause identiche e vuole evitare due possibili decisioni e giudicati contrastanti sulla stessa domanda. a) Se le due cause tra loro identiche risultano pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario trova applicazione l’art. 273 1° co c.p.c. che sancisce l’obbligo di riunione anche d’ufficio delle cause. b) Se invece le due cause identiche pendono dinanzi ad uffici diversi si è in presenza del fenomeno della litispendenza ex art. 39 c.p.c. e sorge la necessità di eliminare il doppione paralizzando l’iter procedimentale di una o più cause e consentendo di proseguire solo ad una di esse. Trova in questo caso applicazione il criterio della prevenzione cioè il giudice successivamente adito- individuato in base alla data della notificazione o di deposito dell’atto introduttivo- ovvero nel caso in cui quest’ultima sia la stessa dalla data del compimento del primo atto processuale- deve anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, dichiarare con ordinanza la litispendenza di cause e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Per quanto rig. la verifica, da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla litispendenza, circa l’effettiva identità delle due o più cause, non può che farsi rinvio ai criteri di identificazione della domanda, nel senso che due o più cause sono identiche quando presentano gli stessi elementi di identificazione della domanda. Quanto alla natura del provvedimento che dichiara la litispendenza (dopo l. 69/2009 è nella forma della ordinanza ) si tratta di un provvedimento di rito che ha carattere definitivo (in quanto chiude il processo dinanzi al giudice che l’ha pronunciato) impugnabile ex art. 42 c.p.c. con il solo regolamento di competenza. L’ordinanza in questione pur non avendo ad oggetto la risoluzione di una vera e propria questione di competenza è stata assimilata dalla legge, ma solo ai fini della sua impugnabilità alle pronunce contenenti l’accertamento della competenza. Riteniamo che i principi di competenza in senso dinamico offrano un contributo decisivo per escludere ogni sindacato da parte del giudice successivamente adito il quale, pur potendo in astratto attraverso un semplice controllo di legalità, verificare il rispetto o meno dei criteri statici, non è mai in grado di sindacare la competenza del primo giudice in relazione ai criteri dinamici e deve, pertanto, pronunciare sent. di litispendenza onde consentire al primo giudice sempre che risulti competente non in base a criteri statici, ma a quelli dinamici, di procedere nella trattazione e di decidere sulla domanda. Può accadere che una medesima causa penda dinanzi al giudice ITA e davanti a uno o più giudici stranieri e che questi ultimi non appartengano o appartengano ad ord dell’UE parla in questi casi, rispettivamente, di litispendenza internazionale e comunitaria.
a) Litispendenza internazionale ex art. 7 l. 218/1995 che impone al giudice Ita, di fronte al quale sia stata proposta identica causa di svolgere una serie di attività dirette ad accertare se tale causa possa o meno proseguire nel suo normale iter di svolgimento fino a pervenire alla pronuncia della sent. di merito, ovvero se essa debba essere sospesa in attesa della decisione del giudizio straniero per primo instaurato. Il giudice ITA, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ord ITA, sospende il giudizio pendente dinanzi a lui. Al contrario della litispendenza interna (che deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice) la questione attinente alla litispendenza internazionale deve essere fatta oggetto di un’espressa eccezione di parte. L’art. 7 prevede che la pendenza della causa davanti al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge previa applicazione delle singole norme in tema della pendenza della lite dettata nei vari ord con la conseguenza che, stante la diversità di tali norme, è ben possibile che la pendenza del giudizio cronologicamente instaurato per primo davanti ad un giudice straniero sia considerato successiva a quella del giudizio promosso in ITA. b) Litispendenza UE ex art. 27 reg. CE n. 44/2001 prevede che se davanti a due giudici di stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo il giudice successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento pendente dinanzi a lui fino a quando sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza e una volta intervenuto tale accertamento deve dichiarare la propria incompetenza per primo. A differenza di quella interna dove la eliminazione è necessaria, qui c’è solo la sospensione del processo e solo successivamente la declinatoria di competenza a favore del primo giudice. Entrambe queste attività costituiscono esercizio di un potere- dovere del giudice al quale gli art. 39 1° co c.p.c. e 27 reg. 44/2001 attribuiscono un potere di impulso officioso che in quanto tale prescinde dall’iniziativa di parte. Al contrario nella litispendenza internazionale l’eccezione è di parte e solo dopo l’iniziativa della parte, diretta ad introdurre una questione di rito nel dibattito processuale il giudice è chiamato a svolgere le attività indicate. Art. 39 2° co c.p.c. presuppone (ma non enuncia) la nozione di continenza e fa rif. all’ipotesi che le cause contemporaneamente pendenti dinanzi a giudici diversi non siano in tutto identiche ma abbiano il petitum più o meno ampio tale da ricomprendere o essere ricompreso nel petitum dell’altra, come cerchi concentrici, ferma restando l’identità dei soggetti (parti) che della causa petendi. In questo caso non si tratta solo di eliminare il doppione, ma di consentire la trattazione congiunta delle due cause da parte di un unico giudice che, solo se è competente, è quello adito per primo e nel caso in cui non sia competente è quello adito per primo e, nel caso in cui non è competente, è quello adito successivamente con conseguente necessità delle parti di riassumere la causa davanti a quest’ultimo. Nel primo caso è il giudice successivamente adito a pronunciare l’ordinanza di continenza e contestuale rimessione della causa ad altro giudice con fissazione del termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito, nel secondo caso sarà quest’ultimo a pronunciare i provvedimenti appena descritti. Anche l’ordinanza di continenza può essere impugnata come quella di litispendenza solo con il regolamento di competenza. La giurisprudenza ha dilatato molto la nozione codicistica di continenza ricomprendendo anche i casi in cui l’oggetto dei due giudizi sia rappresentato da due petita contrapposti nonché le ipotesi nelle quali l’inclusione è solo parziale.
Al pari che per la litispendenza e la continenza anche attraverso l’ordinanza di connessione che ha carattere definitivo in quanto chiude il processo dinanzi al giudice che la pronuncia, è esperibile unicamente il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Gli art. 31 ss c.p.c. contengono la disciplina di alcune specifiche ipotesi di connessione prevalentemente oggettiva con le quali il legislatore rende concretamente attuabile il cumulo soggettivo iniziale. L’effetto modificativo della competenza, strettamente legato all’opportunità di consentire la trattazione congiunta delle cause connesse rig. in questi casi esclusivamente i criteri del territorio semplice e del valore ma mai i criteri di competenza forti. Si tratta dei fenomeni dell’accessorità, garanzia, cumulo soggettivo, pregiudizialità, compensazione e causa riconvenzionale. Il concetto di accessorietà identifica il rapporto di collegamento tra due cause proposte in cumulo originario che, oltre ad avere i medesimi soggetti si caratterizzano per il fatto che la decisione della causa accessoria dipende da quella della causa principale nel senso che il rigetto della domanda principale determina il rigetto della domanda accessoria, mentre l’accoglimento della domanda principale non determina necessariamente l’accoglimento di quella accessoria. La regola generale è che la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la causa principale, sempre che questi sia competente per valore ex art. 10 2° co c.p.c. (sommando entrambe le domande) La connessione per accessorietà va distinta dalla continenza in quanto il rapporto tra causa accessoria e causa principale a differenza di quello tra causa continente e causa contenuta, presuppone l’ accoglimento della seconda. L’accessorietà va anche distinta dalla pregiudizialità in quanto la domanda accessoria si propone o con la domanda principale o in un momento successivo a questa, nel senso che essa deve sempre presupporre la pendenza o la previa definizione del giudizio sulla domanda principale. Il fenomeno della garanzia ricorre quando una delle parti della causa principale (il garantito ) sia esso attore o convenuto fa valere in un altro processo nei confronti di un terzo ( garante ) la pretesa di essere tenuta indenne nell’ipotesi in cui dovesse soccombere in quella causa. La garanzia può fondarsi su un rapporto legato al trasferimento dei diritti reali (ad es. evizione) o su un rapporto di garanzia personale come la fideiussione. In questi casi l’opportunità di trattazione simultanea delle cause è nell’esclusivo interesse del garantito il quale, se convenuto può altresì esercitare la cd chiamata in garanzia esercitando il proprio diritto sostanziale nei confronti del terzo nel medesimo processo giù instaurato. Il legislatore consente la proposizione della domanda di garanzia dinanzi allo stesso giudice competente per la causa principale. Se la domanda di garanzia eccede la competenza per valore del giudice adito, questi deve rimettere entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. Se la domanda di garanzia posta dinanzi al giudice di pace eccede la sua competenza, la causa principale e la garanzia sono da sottoporre al tribunale. Ci sono di norma due tipi di garanzia:
conseguenze del proprio inadempimento o cmq della lite su quest’ultimo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza le regole di cui sopra, che comportano la possibilità di deroga della competenza per territorio e per valore si applicano solo alla garanzia propria e non a quella impropria in relazione alla quale è ammesso il cumulo di cause a condizione che esso non comporti deroga alle regole di competenza. La legge consente che distinte cause contro più persone che ex art. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi possono essere proposte se non connesse per l’oggetto o per il titolo davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo. In pratica l’attore può proporre in cumulo iniziale passivo più domande oggettivamente connesse avendo facoltà di scegliere uno solo tra i fori dei più convenuti con esclusivo rif. al foro generale delle persone giuridiche (art. 19) e fisiche (art. 18). Nel caso di connessione impropria , cioè di cause la decisione delle quali dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni di fatto o di diritto, queste possono essere cumulativamente proposte solo se il giudice adito è competente a conoscerle in base a criteri statici di competenza con esclusione di ogni applicazione dell’art. 33. Infine il diritto vivente esclude la operatività della deroga della competenza territoriale quando essa sia il frutto della scelta strumentale e maliziosa dell’attore il quale chiami in causa il convenuto fittizio estraneo all’oggetto della controversia con questi ultimi al suo giudice naturale. Tra le ipotesi particolari di connessione oggettiva previste dal legislatore, un posto a sé è occupato dalla connessione per pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. Nel corso dell’iter che porta alla sent. di merito possono sorgere questioni la cui risoluzione precede logicamente la decisione sulla domanda anche se ciò non impedisce che tali questioni vengano risolti nella stessa sent. che decide su tutta la domanda. Nell’ambito delle dette questioni si deve operare una fondamentale distinzione tra questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali alle quali fa rif. l’art. 34 c.p.c. le prime ineriscono al diritto o rapporto dedotto e non possono essere oggetto di autonomo e diverso processo tra le stesse parti; le seconde al contrario sono estranee al petitum originario e sono autonomamente deducibili anche in un processo separato. In questi casi si suole parlare anche di pregiudizialità dipendenza (o tecnica) nel senso che la pregiudizialità deriva da un rapporto sostanziale tra le controversie in virtù del quale l’esistenza o l’’inesistenza di un diritto o uno stato dipendono dall’esistenza o meno, tra le medesime parti o tra parti diverse, di un rapporto giuridico sostanziale che fa parte della fattispecie costitutiva del primo. Nel sistema del c.p.c. sono definite preliminari quelle di merito inerenti all’esistenza del diritto o rapporto dedotto in giudizio cioè all’oggetto originario della domanda; d’altro canto si accomunano sotto l’aggettivo pregiudiziali tutte le questioni- sia di rito sia di merito (art. 34) estranee a quell’originario oggetto. Il fenomeno della connessione per pregiudizialità viene in essere allorchè una questione pregiudiziale debba essere per legge o per espressa domanda di parte decisa con efficacia di giudicato. Quando ciò accade si determina una trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale legata a quella originale da vincoli di comunanza oggettiva, cioè la questione pregiudiziale pur potendo essere oggetto di autonomo giudizio, si trasforma in causa e quindi va decisa congiuntamente a quella originaria. Ciò cd accertamento incidentale si realizza solo in