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giugni diritto sindacale
Tipologia: Appunti
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RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA SINDACALE: il sindacato agisce in nome proprio perseguendo l’interesse collettivo di cui è titolare. Pur essendo diverso il rapporto dalla rappresentanza prevista in ambito civile cmq il nesso che lega l’organ. Sindacale ai lavora. È pur esso qualificato come rapporto di rappresentanza. Diversa è la nozione di rappresentatività quale capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che essi operino come gruppo. La legislazione di sostegno al sindacato: legislazione promozionale: Attraverso tale legislazione, il legislatore è intervenuto per sostenere i sindacati dei L riconoscendone il diritto di presenza e di attività nei luoghi di lavoro e vietando gli atti di discriminatori dell’imprenditore. Inizialmente è stata promossa dallo SL (20 maggio 1970) ed è diretta, insieme alle contestuali limitazioni dei poteri del DL, ad assicurare una effettiva ed immediata protezione del L nel corso del rapporto e nel luogo ove lo stesso si svolge. Però riconoscere tale diritto a tutte le organiz. Sarebbe eccessivo poiché magari non tutte le ass. sono realmente interessate al conflitto e quindi il sacrificio dell’imprenditore sarebbe inutile. Si sono susseguiti diversi interventi legisla. Ha cercato di operare una selezione tra i sindacati: queste leggi si dividono in: a)che attrib. Ad alcuni sindacati e non altri il potere di designare i rappresentanti dei lav. In organi espressivi degli interessi delle parti sociali. La seconda riguarda norme di legge che riservano ai sindacati selezionati la legittimazione a stipulare part. Tipi di contratti collettivi. la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo svolge duplice funzione: seleziona tra i sindacati quelli effettivamente soggetti al sistema di relazioni industriali e perseguire una politica del diritto che favorisca le forme di aggregazione sindacale più ampie. Secondo quanto stabilito da dottrina e giurisprudenza gli indici di maggiore rappresentatività sarebbero : num. Degli iscritti il fatto che l’organ. Debba rappresentare un pluralità di categorie. Crisi maggiore rappresentatività: questa crisi collegata al referendum del 95’ ha reso difficile la sintesi organizzativa operata dalle grandi confederazioni storiche ed ha consentito la nascita di organ. Autonome. si è attenuata l idoneità del modello delineato dall’art 19 dello statuto dei lavoratori a rispecchiare l’effettività della rappresentatività. Quindi la capacità delle grandi confederazioni non poteva più considerarsi presunta ma doveva essere verificata dalle verifica venne messa in discussione registrando un alto numero di consensi ed operando un ridimensionamento delle organ. Autonome.
dei diritti sindacali le rappresentanze sindacali costituite ad iniziativa dei lavoratori e operassero nell’ambito: - delle ass. aderenti alle maggiori confederazioni – delle ass. non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatari di c. collettivi naz. O
provinciali di lavoro applicati all’unità produttiva. Secondo criterio volto a nn fare escludere sindacati non inquadrati nelle conf. maggiormente rappresentative avevano comunque un ruolo importante. Tale norma oggetto di referendum abrogativi svoltisi 11 giugno 1995 hanno avuto sia esito negativo che positivo il prima investiva la prima parte che se avese avuto esito positivo avrebbe concesso a tutte le organizzazioni di essere titolari dei diritti sindacali riportati al titolo III senza limitazioni. L’esito negativo ha previsto di limitare l’accesso previsto da tale titolo delle statuto(operare 1 selezione dei sindacati). Eliminate poi le parole nazionali e provinciali. Sempre in relazione all’art 19 deve dirsi dunque che in virtù dell’originario disposto dell’art. i c. collettivi la cui stipulazione consentiva di accedere al titolo terzo dovevano essere o nazionali o provinciali e quindi , un sindacato doveva svolgere la propria attività in una pluralità di aziende comprese in ambito naz. O provinciale. L’abrogazione referendaria di nazionale/provinciale ha ampliato le maglie selettive. Ed è a partire da questo momento che lo statuto dei lav. Sostiene l’attività contrattuale dei sindacati. Nello st. dei lav. La nozione di maggiore rappresentatività viene sostituita con la ss. Effettività dell’azione di rappresentanza ciò comporta una grande modificazione: ovvero la preclusione all’accesso di alcune categorie. (es. sindacati autonomi). GIURISPRUDENZA PRIMA E DOPO IL REFERENDUM DEL 95’: PRIMA la corte in una sent affermò che la selezione tra sindacati non viola l’art 39 se non tocca la libertà sindacale ed il problema non si pone xchè la fx. Dell’art 19 è quella di individuare i titolari dei diritti previsti dal tit. III e non limitare la libertà sindacale. il problemi di illegittimità si è posto anche davanti all’art 3 cost. considerando art 19 colpevole di generare una differenza di trattamento ma anche qui non ha avuto seguito in quanto lo stesso art prevede che debba parlarsi di diversità di trattamento quando ciò non risulti giustificato/o razionale, se cos’ non fossa allora tutti i soggetti potrebbero farsi titolare di diritti propri e costituire micro-orga. Capaci di danneggiare l’espletamento delle fx. Dell’azienda. DOPO la nuova formulazione dava problemi ovvero quelli di violazione della libertà sindacale e del princi. Di eguaglianza ma la corte anche qui ha respinto l’art 19 non violo l’art 39 poiché è possibile che venga operata una selezione tra i sindaca. Purché si basi su criteri razionali. Né vi è violazione dell’art 3. N.B. Nelle relazioni sindacali delle P. A la nozione di sindacato > rapprese. Assolve più fx. rispetto a quella privata. Poiché non seleziona solo i soggetti tit. dei diritti sindacali, ma individua i sindacati che sono ammessi alla contrattazione collettiva nazionale. Per quanto concerne la rappresentatività nel settore pubblico deve dirsi che con il DLgs 165/2001 viene stabilito un nuovo criterio della maggiore rappresentatività nel comparto e nell’area che spetta ai sindacati che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo (ossia % delle deleghe di versamento dei contributi sindacali) e il dato elettorale (ossia % dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU). In tal modo al criterio della effettiva stipulazione del cc applicato si sostituisce il criterio della ammissione alle trattative (nelle pubbliche amministrazioni è regolata alla legge; nel settore privato è affidata ai rapporti di forza). Sicché il criterio selettivo sancito dal referendum viene soppiantato dagli altri due possibili criteri, in concorso tra loro, indicati dalla Corte Costituzionale: quello della consistenza numerica e quello elettivo, qui utilizzato indirettamente con riferimento ai risultati delle votazioni per le RSU.. solo i sindacati che raggiungono la soglia del 5% sono ammessi alla trattativa contrattuale.