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Sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali in Italia, come definiti dalla legge 146/1990. le limitazioni al diritto di sciopero in questi settori, la necessità di evitare lesioni ai diritti costituzionalmente tutelati, e la possibilità di emanare ordinanze di precettazione per prevenire danni ai diritti della persona. Il documento include anche una discussione sulla giurisprudenza costituzionale relativa a questi temi.
Tipologia: Dispense
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L’importanza del ruolo del diritto di sciopero non può far trascurare che molti servizi sono erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da imprese il cui bilancio viene riassestato dalla finanza pubblica ; di conseguenza, l’accoglimento delle rivendicazioni degli scioperanti, più che incidere sul datore, si riverbera sulla generalità dei cittadini, ma ancor più rilevante è il fatto che danneggiato dalla sospensione dell’attività produttiva non è (solo) il datore di lavoro, ma anche l’utenza del servizio, estranea al conflitto. Per queste particolarità, nel 1990 il legislatore scelse di regolare organicamente la materia con la l. 146/1990 , “ Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ”. Dieci anni dopo, il legislatore è intervenuto nuovamente sui punti deboli evidenziati dall’esperienza applicativa, con la l. 83/.
È da registrare, rispetto alla giurisprudenza costituzionale, un allargamento dei diritti costituzionali suscettibili di costituire un limite al diritto di sciopero, differenza, questa, che ben si giustifica in quanto la Corte ridisegnava una fattispecie di reato, mentre il legislatore, abrogando le norme del codice penale, garantisce le norme sostanziali con sanzioni disciplinari ed amministrative. Coerentemente con il criterio teleologico di identificazione dei servizi pubblici essenziali, il legislatore sottolinea che è irrilevante , ai fini della essenzialità del servizio:
La nuova legge ha aggiunto anche il c.d. obbligo di rarefazione , in virtù del quale gli accordi devono anche indicare intervalli minimi da rispettare tra uno sciopero e l’altro, quando ciò sia necessario ad evitare che , per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d’utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici. Le previsioni contrattuali circa le prestazioni indispensabili hanno efficacia generale : vincolano, cioè, anche i lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti e gli stessi sindacati non stipulanti. In favore di questa soluzione depongono:
tra le parti ovvero in presenza di un accordo valutato negativamente, con la regolamentazione dettata dalla Commissione di garanzia – di individuazione delle misure concrete da adottare per risolvere il conflitto tra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, in attuazione del principio del contemperamento posto dalla legge.