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Una panoramica completa del diritto matrimoniale italiano, analizzando il matrimonio sia come atto giuridico che come rapporto. Vengono esaminate le diverse forme di matrimonio, i diritti e i doveri dei coniugi, i regimi patrimoniali (comunione e separazione dei beni), e le cause di nullit e annullamento. Il documento include anche riferimenti normativi specifici (articoli del codice civile e leggi) e approfondimenti sulle convenzioni matrimoniali e l'impresa familiare, fornendo una guida utile per comprendere gli aspetti legali e patrimoniali del matrimonio.
Tipologia: Sbobinature
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Capitolo 2 MATRIMONIO
1. Matrimonio e famiglia
L’articolo 29 della Costituzione afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Questa frase ci dice due cose molto importanti:
L’evoluzione della famiglia: non solo matrimonio
Nonostante il matrimonio continui ad avere un ruolo centrale nella società, oggi l’ordinamento riconosce valore anche a forme familiari diverse da quella fondata sul matrimonio (come le convivenze), specialmente quando queste realizzano un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità dei soggetti coinvolti (come i figli, i partner, ecc.). Tuttavia, il matrimonio conserva un valore simbolico e sociale forte , come i mpegno stabile e pubblico tra due persone.
Cos’è il matrimonio?
Anche se non esiste una definizione normativa esplicita , possiamo ricavare l’essenza del matrimonio da varie norme, in particolare:
Quindi, il matrimonio può essere definito come:
Un atto solenne con cui due persone assumono l’impegno di costituire una comunione di vita stabile e socialmente riconosciuta , fondata su esclusività, reciprocità nell’assistenza e collaborazione nel soddisfacimento dei bisogni comuni.
Stabilità e doverosità, non indissolubilità
Il fatto che il matrimonio sia un impegno stabile non significa che sia indissolubile. Infatti, l’ordinamento ammette il divorzio , e quindi consente di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Tuttavia, proprio perché sancito pubblicamente con un atto solenne, il matrimonio impone obblighi giuridici alle parti: si crea un vincolo che ha rilevanza sociale , con diritti e doveri che restano giuridicamente tutelati anche in caso di separazione o divorzio (es. mantenimento, affidamento figli, divisione dei beni).
Matrimonio come atto e come rapporto
Il matrimonio si può analizzare in due prospettive:
Questa distinzione è importante soprattutto perché in Italia esistono più forme di matrimonio (es. civile, concordatario, religiosi con effetti civili), ma gli effetti giuridici sono gli stessi, regolati dall’ordinamento civile.
Il matrimonio non è un contratto
Anche se il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale (richiede la volontà di due persone), non è un contratto. Perché?
Storicamente, dopo la Rivoluzione Francese, si è parlato di “contratto matrimoniale” per affermare la supremazia dello Stato sulla Chiesa nella disciplina del matrimonio, ma già nel Code Civil del 1804 il matrimonio aveva una normativa speciale, proprio perché era un atto con caratteristiche uniche.
La volontà degli sposi: un atto personale e puro
L’elemento costitutivo del matrimonio è la volontà libera e personale degli sposi. Deve essere:
Questo significa che il matrimonio è un atto solenne, personale e irrevocabile nel momento in cui viene compiuto , proprio per la sua importanza sociale e giuridica.
Il ruolo del celebrante
Anche se il matrimonio è un atto tra due persone, è necessaria la presenza del celebrante , cioè l’ufficiale di stato civile (o il ministro di culto, nel caso dei matrimoni religiosi con effetti civili).
Tuttavia, il celebrante non partecipa alla volontà matrimoniale : non è parte del negozio. La sua presenza ha una funzione formale, legata alla solennità e alla validità dell’atto, non al contenuto del vincolo.
La presenza dell ’ufficiale di stato civile , quindi, non incide sulla sostanza del matrimonio: il celebrante garantisce la solennità e la legalità della celebrazione, ma non partecipa alla formazione della volontà. Le forme matrimoniali nel diritto italiano
Nel nostro ordinamento esistono diverse forme di celebrazione del matrimonio, ma un’unica disciplina civile degli effetti giuridici.
Il sistema originario del Codice civile del 1865
Inizialmente, lo Stato riconosceva solo il matrimonio civile come valido a produrre effetti giuridici. Chi desiderava sposarsi anche religiosamente, doveva celebrare due matrimoni (uno civile e uno religioso). Solo quello civile produceva effetti giuridici.
Il Concordato del 1929
Con i Patti Lateranensi del 1929 (Concordato tra Stato e Chiesa), e con la l egge matrimoniale del 27 maggio 1929 n. 847, lo Stato riconobbe efficacia civile anche al matrimonio canonico , a condizione che:
Parallelamente, con la legge n. 1159 del 1929 , fu regolato anche il matrimonio secondo i riti religiosi diversi da quello cattolico.
Le due principali forme matrimoniali
Si consolidò così la presenza di due sole vere forme matrimoniali:
Il matrimonio celebrato con riti religiosi acattolici (es. protestanti, ebrei) era comunque considerato, nella sostanza, un matrimonio civile : lo Stato ne regolava tutti gli effetti e ne giudicava la validità. L’unica differenza era nelle formalità celebrative , che seguivano i riti religiosi.
La revisione del Concordato del 1984
Con l’accordo dell’ 18 febbraio 1984 (ratificato con la L. n. 121 del 1985) , si è modificato il Concordato:
In sintesi
Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto a formare una famiglia e a contrarre matrimonio è considerato un diritto fondamentale della persona. Questo diritto è strettamente collegato alla funzione che la famiglia ha nel contribuire allo sviluppo della personalità individuale. Non è quindi solo un fatto privato, ma anche un valore sociale riconosciuto e tutelato.
A livello internazionale , la libertà matrimoniale è protetta dall’ art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall ’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Entrambe le fonti sanciscono chiaramente che ogni individuo ha il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di questo diritto.
Proprio perché il matrimonio coinvolge la libertà personale più intima, il nostro ordinamento protegge questa libertà da qualsiasi interferenza o condizionamento esterno. Per esempio, l’ art. 636 del Codice Civile considera illecita qualsiasi condizione testamentaria che voglia impedire al beneficiario di sposarsi, sia per le prime nozze sia per eventuali seconde nozze. Questo significa che non si può ricevere un’eredità a condizione di non sposarsi: una clausola del genere è contraria all’ordine pubblico.
Lo stesso principio si applica anche ai negozi giuridici (cioè agli accordi tra privati): è considerata illegittima ogni clausola contrattuale che voglia impedire o condizionare la libertà matrimoniale. Il messaggio è chiaro: nessuno può imporre a un altro di non sposarsi, nemmeno con accordi tra privati.
Anche la promessa di matrimonio – cioè l’impegno che due persone si scambiano di sposarsi in futuro – è trattata con cautela. Essa non ha un valore vincolante assoluto , cioè non obbliga nessuno a sposarsi davvero. In altre parole, anche se si è promesso il matrimonio, si è sempre liberi di cambiare idea.
Tuttavia, se la promessa è reciproca e formale – cioè fatta tramite atto pubblico, scrittura privata , oppure attraverso la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio – può sorgere un obbligo al risarcimento. Se uno dei due decide di non sposarsi senza un giusto motivo , deve risarcire le spese sostenute dall’altro e le obbligazioni assunte in
Capacità mentale – art. 85 c.c.
Non può sposarsi chi è interdetto per infermità di mente, cioè chi, per una grave patologia psichica, non è in grado di curare i propri interessi personali. Questo impedimento ha una funzione protettiva, perché l’interdizione (art. 414 c.c.) implica una totale incapacità anche per decisioni affettive come il matrimonio.
Al contrario, possono sposarsi:
Libertà di stato – art. 86 c.c.
Chi è già sposato non può contrarre un nuovo matrimonio, finché il precedente non è sciolto (con divorzio o annullamento). Questo principio si fonda sull’idea di monogamia , valore fondamentale non solo della famiglia, ma dell’intero ordinamento sociale italiano.
La bigamia , cioè il matrimonio con più persone, è un reato penale (art. 556 c.p. ).
Grado di parentela – art. 87 c.c.
Il matrimonio è vietato tra parenti stretti , per motivi sia biologici che culturali (valori di civiltà, come l’esogamia, cioè la tendenza a formare unioni fuori dalla cerchia familiare). Il divieto riguarda:
In certi casi, il tribunale può autorizzare (dispensare dal divieto) il matrimonio tra:
Condanna per omicidio – art. 88 c.c.
Non può sposarsi con una persona chi è stato c ondannato per omicidio , anche tentato , del coniuge dell’altra persona. Questo serve a evitare che si usi l’omicidio per “liberarsi” del coniuge e convolare a nuove nozze con chi si desiderava. Attenzione: il reato deve essere stato commesso dolosamente (cioè con volontà), e non per colpa o per preterintenzione.
Divieto temporaneo per la donna – art. 89 c.c.
Per evitare confusioni sulla paternità dei figli (la cosiddetta turbatio sanguinis ), la legge stabilisce che una donna non può risposarsi finché non siano trascorsi 300 giorni:
Si tratta di una misura di cautela , che si giustifica con la possibile presunzione di paternità (art. 232 c.c.). Tuttavia, ci sono eccezioni in cui questo divieto non si applica , ad esempio:
Violazione del divieto: non rende nullo il matrimonio, ma comporta solo una sanzione pecuniaria (cioè una multa, art. 140 c.c.).
Riepilogo finale
In sintesi, per potersi sposare validamente occorre :
5.Formalità e celebrazione
Il nostro ordinamento prevede alcune formalità che precedono la celebrazione del matrimonio , il cui scopo principale è quello di rendere pubblica l’intenzione dei nubendi (cioè le persone che intendono sposarsi). Questa pubblicità consente a chiunque ne abbia conoscenza di eventuali impedimenti legali di opporsi al matrimonio. Tuttavia, è importante notare che nella società attuale questa funzione di “controllo sociale” è in parte superata: difficilmente infatti le opposizioni arrivano da queste pubblicazioni, ma la legge continua a prevederle come strumento di tutela.
La pubblicazione
La pubblicazione del matrimonio è disciplinata dagli articoli 93 e seguenti del codice civile, e la sua procedura è stata semplificata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Essa consiste in un avviso, redatto dall ’ufficiale dello stato civile , che riporta i dati identificativi dei futuri sposi. Questo avviso viene affisso per almeno otto giorni consecutivi all’esterno della casa comunale , in appositi spazi visibili al pubblico. Si tratta di un esempio di pubblicità-notizia , cioè una forma di pubblicità che serve a informare la collettività di un fatto giuridicamente rilevante.
L’atto di matrimonio viene poi iscritto nell’archivio informatico del Comune.
Valore dell’atto di matrimonio
Questo documento ha grande rilevanza giuridica , perché costituisce la prova legale della celebrazione del matrimonio. Anche se non può sostituire un atto mai redatto, può sanare eventuali vizi di forma , se è redatto in maniera conforme alla legge ( art. 131 c.c. ). In caso di smarrimento dell’originale o se l’atto non è stato inserito nei registri, la copia dell’atto può comunque essere utilizzata per provare l’avvenuta celebrazione ( art. 132 c.c.).
6.Invalidità del matrimonio
la differenza tra irregolarità e invalidità
Non tutte le anomalie nel matrimonio portano alla sua invalidità. Alcune imperfezioni nel procedimento di celebrazione , come ad esempio la mancata pubblicazione , l’assenza dei testimoni , l’ incompetenza dell’ufficiale dello stato civile o la mancata osservanza del divieto temporaneo di nuove nozze, costituiscono soltanto irregolarità. Queste non compromettono la validità del matrimonio, ma comportano solo sanzioni amministrative , rivolte all’ufficiale di stato civile e, in certi casi, agli stessi sposi (artt. 134 e seguenti c.c.).
Quando invece ci troviamo di fronte a vizi più gravi , che riguardano i requisiti necessari per contrarre matrimonio (come l’età minima, la libertà di stato, ecc.) oppure difetti nel consenso (come l’errore, la violenza, l’incapacità), allora siamo davanti a veri e propri casi di invalidità. In questi casi, il matrimonio non è idoneo a produrre effetti giuridici e può essere impugnato.
Attenzione: l’invalidità riguarda solo problemi alla nascita del matrimonio , non quelli che sorgono dopo (per esempio, un conflitto tra i coniugi non rende il matrimonio invalido, ma può portare alla separazione o al divorzio ).
Inesistenza del matrimonio
Oltre all’invalidità, si parla anche – in casi estremi – di inesistenza del matrimonio. Si verifica quando mancano elementi essenziali al punto da non poter nemmeno riconoscere ciò che è stato celebrato come un matrimonio. Per esempio, se manca totalmente la celebrazione davanti all’ufficiale o se i soggetti coinvolti non hanno mai prestato alcun tipo di consenso.
La peculiarità della disciplina matrimoniale rispetto al contratto
Anche se, a prima vista, il matrimonio potrebbe sembrare simile a un contratto (perché nasce da un accordo), non può essere trattato come tale. Infatti, il codice civile non
applica le regole sulla nullità e sull’annullabilità previste per i contratti ( artt. 1421 e 1441 ) in modo automatico ai matrimoni.
Il codice usa terminologie miste , parlando di:
Questo conferma che si tratta di una disciplina autonoma e peculiare, dove la legittimazione ad agire e le modalità di sanatoria del vizio sono diverse a seconda dei casi.
Legittimazione ad agire: chi può impugnare il matrimonio
Non sempre sono solo i coniugi a poter impugnare il matrimonio. A seconda del tipo di vizio, possono agire:
**- Coniugi
Ecco alcuni esempi:
Nullità e annullabilità: quando un vizio è sanabile
In dottrina si tende a distinguere tra:
Esempio: se uno dei due coniugi era incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio, ma dopo ha convissuto per almeno un anno con l’altro coniuge, il matrimonio non è più impugnabile.
In altri casi, la sanatoria avviene col decorso del tempo , anche senza convivenza:
Si ha simulazione quando entrambi i coniugi si accordano per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti coniugali. Non basta che uno dei due finga: serve un accordo reciproco.
Questi matrimoni “di facciata” vengono spesso stipulati per:
Ma l’azione di simulazione:
**- Può essere proposta solo dai coniugi,
Conclusione: la tutela della verità e della libertà matrimoniale
La disciplina sull’invalidità del matrimonio mostra quanto l’ordinamento italiano dia valore alla libertà, consapevolezza e autenticità dell’unione matrimoniale. Diversamente dai contratti, qui non si proteggono solo interessi economici, ma diritti della persona, la sua dignità e il suo progetto di vita. E per questo motivo il diritto prevede regole più articolate e sensibili alle varie situazioni personali.
8.Il matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è una forma particolare di matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto cattolico, secondo il rito religioso , ma con effetti riconosciuti anche dallo Stato italiano. È il frutto di un accordo (concordato) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, il primo dei quali risale all’ 11 febbraio 1929 , nell’ambito dei Patti Lateranensi.
Il sistema originario (Concordato del 1929)
Secondo il vecchio concordato , il matrimonio religioso acquistava effetti civili solo se trascritto nei registri dello stato civile. Il ruolo dello Stato era piuttosto limitato:
La svolta dell’Accordo di revisione del 1984
Con il nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 , le cose cambiano sensibilmente. In particolare:
Procedura per la celebrazione del matrimonio concordatario
1. Pubblicazioni civili : i futuri sposi, insieme al parroco, devono fare le pubblicazioni civili. 2. Nulla osta : una volta fatte le pubblicazioni, si ottiene un documento che consente la trascrizione del matrimonio religioso con effetti civili. 3. Celebrazione : il matrimonio si celebra con rito religioso e si leggono alcuni articoli del Codice civile che riguardano i doveri dei coniugi. 4. Redazione dell’atto: viene redatto un atto in due copie, che può contenere: - Dichiarazione di separazione dei beni - Riconoscimento di figli naturali 5. Trascrizione: l’atto deve essere trasmesso entro 5 giorni all’ufficiale dello stato civile. Se ciò non avviene in tempo, è comunque possibile una trascrizione tardiva , a condizione che: - Entrambi gli sposi siano ancora celibi/nubili (cioè non si siano risposati). - L’altro coniuge non si opponga.
Una volta trascritto, il matrimonio ha effetti dal momento della celebrazione.
Le sentenze ecclesiastiche di nullità e la loro efficacia civile
In passato, bastava che i tribunali ecclesiastici dichiarassero nullo un matrimonio per far valere quella decisione anche per lo Stato. Oggi, invece:
Per esempio:
In caso di violazione dei doveri coniugali , se ne possono trarre conseguenze giuridiche : se il comportamento di uno dei coniugi ha causato la crisi, può essere addebitata a lui la separazione (art. 151 c.c.), e ciò incide anche sull’eventuale assegno divorzile (art. 5, L. n. 898/1970).
Cognome della moglie e figli
Dopo il matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito (art. 143 bis c.c.), ma non lo sostituisce più, come invece avveniva prima della riforma. Questa scelta, però, continua a suscitare critiche, perché viene vista come poco coerente con il principio di eguaglianza tra i coniugi. Si discute, quindi, della possibilità di introdurre una maggiore autonomia nella scelta del cognome familiare , compresa quella da trasmettere ai figli, valorizzando così l’accordo tra i coniugi anche su questi aspetti identitari.
Il governo della famiglia: la regola dell’accordo
Un altro principio fondamentale è quello dell’ accordo tra i coniugi , che devono stabilire insieme l’indirizzo della vita familiare e la residenza (art. 144 c.c.). Questo accordo riguarda tutte le scelte fondamentali: la divisione dei ruoli, la compatibilità tra lavoro e impegni familiari, l’educazione dei figli, ecc.
Tuttavia, se le circostanze cambiano, l’ accordo iniziale non può più essere preteso rigidamente: è necessario trovare nuove soluzioni, in uno spirito di leale collaborazione.
Entrambi i coniugi hanno anche il potere di attuare l’accordo raggiunto , ma si discute se ciò comporti anche il potere di obbligare l’altro coniuge per gli atti compiuti per i bisogni della famiglia, anche se si tratta di obbligazioni verso terzi (tema connesso al cosiddetto regime primario dei rapporti familiari ).
In caso di disaccordo: l’intervento del giudice
Quando manca l’accordo, non si dà prevalenza automatica a uno dei coniugi, ma si prevede un intervento del giudice ( art. 145 c.c. ), il cui compito principale è cercare una soluzione conciliativa. Solo se i coniugi, entrambi, lo richiedono espressamente, il giudice può prendere una decisione vincolante su aspetti fondamentali come la residenza o altre scelte importanti per la vita familiare.
10.Regime patrimoniale della famiglia. Il regime primario
La disciplina del regime patrimoniale della famiglia è centrale nel diritto di famiglia, perché definisce come vengono gestiti i rapporti economici tra i coniugi , tenendo conto della loro condizione specifica. Il matrimonio, infatti, produce effetti concreti sul patrimonio passato, presente e futuro dei coniugi.
Lo scopo principale di questa disciplina è di regolare gli assetti economici nella vita familiare, secondo il modello voluto dal legislatore: un modello basato sulla partecipazione, sull’uguaglianza e sulla solidarietà.
La riforma e la scelta del regime di comunione legale
Con la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), si è scelto di privilegiare una visione comunitaria e partecipativa dei rapporti economici coniugali. Il legislatore ha ritenuto fondamentale:
Per farlo, ha previsto che il regime legale (cioè quello che si applica in automatico, salvo diversa scelta) fosse quello della comunione legale dei beni. Si tratta di un regime flessibile , che favorisce la condivisione ma consente anche iniziative individuali.
Tuttavia, i coniugi possono scegliere un diverso regime patrimoniale, come ad esempio la separazione dei beni , tramite una convenzione (art. 159 c.c.) , che richiede forma pubblica.
Quindi: il regime di comunione è legale (cioè previsto dalla legge come base), ma non obbligatorio (non è inderogabile).
Il regime primario: norme inderogabili
Accanto al regime patrimoniale legale (comunione/separazione), esiste un regime primario , cioè un insieme di norme inderogabili che si applicano sempre, qualunque sia la scelta dei coniugi.
Queste norme esprimono i principi fondamentali del matrimonio , in particolare il principio di solidarietà. Tra questi:
Conclusione
Il regime patrimoniale della famiglia è molto più di un insieme di regole su “chi possiede cosa”. È uno strumento di giustizia familiare, pensato per garantire uguaglianza, solidarietà e dignità personale, dentro e fuori il matrimonio.
Anche quando i coniugi scelgono regimi diversi (separazione, convenzioni), alcuni principi restano fissi e inderogabili: la collaborazione reciproca, il rispetto della pari dignità, e la libertà personale ed economica di ciascun coniuge.
11.Convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali sono accordi tra i coniugi con i quali essi scelgono un regime patrimoniale diverso da quello previsto dalla legge (cioè la comunione legale dei beni), oppure modificano il regime in atto.
Si tratta di atti negoziali, cioè vere e proprie manifestazioni di volontà, e quindi non sono meri automatismi legali , ma decisioni libere e consapevoli dei coniugi. La disciplina specifica delle convenzioni si trova negli articoli 159 e seguenti del Codice Civile , e la disciplina generale dei contratti si applica solo se compatibile.
Un caso particolare è previsto per la simulazione , cioè quando l’accordo tra i coniugi non corrisponde a quanto formalmente dichiarato: l’art. 164 c.c. detta una disciplina espressa per evitare abusi.
Limiti alle convenzioni: non tutto è modificabile
Sebbene i coniugi siano liberi di scegliere come regolare i propri rapporti patrimoniali, esistono limiti precisi a questa libertà. In particolare, non si possono violare i diritti e i doveri inderogabili del matrimonio (art. 160 c.c.).
Questo significa che le convenzioni non possono eliminare o alterare il dovere di contribuzione tra coniugi, che fa parte del regime primario (cioè quello che si applica a prescindere dal regime patrimoniale scelto).
Il dovere di contribuzione è una sorta di “ponte” tra il profilo affettivo-personale e quello economico del matrimonio: ognuno deve contribuire, in base alle proprie capacità, ai bisogni della famiglia.
Inoltre:
Quando e come si stipulano le convenzioni
Le convenzioni possono essere stipulate o modificate in qualsiasi momento (art. 162), quindi sia prima che dopo il matrimonio. Questa è una novità della riforma: prima del 1975, infatti, le convenzioni andavano stipulate necessariamente prima del matrimonio.
Chi può stipularle?
Forma richiesta: Le convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico, cioè davanti a un notaio, pena la nullità (art. 162 c.c.).
Se i coniugi vogliono adottare la separazione dei beni già al momento del matrimonio , possono dichiararlo direttamente nell’atto di celebrazione del matrimonio : non è necessario un atto separato (art. 162-bis).
Modifica delle convenzioni: come si fa
Le convenzioni matrimoniali possono essere modificate in seguito , ma:
Nota: In passato, per modificare una convenzione dopo il matrimonio, era necessaria un’autorizzazione del giudice. Questa regola è stata abolita nel 1981 (L. 10 aprile 1981, n. 142).
Pubblicità delle convenzioni: tutela dei terzi
Poiché il regime patrimoniale della famiglia può incidere anche sui rapporti con i terzi , il legislatore ha previsto un sistema di pubblicità per garantire che chi ha rapporti con i coniugi (es. creditori, acquirenti) sia informato del regime in vigore.
Ecco come funziona: