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Il concetto di nullità matrimoniale nella Chiesa Cattolica, i suoi motivi e le sue implicazioni per la validità del matrimonio. i requisiti essenziali per la validità del matrimonio, i temi della forma, del consenso e dell'abilità giuridica, e il procedimento di nullità matrimoniale. Il documento illustra le differenze tra il matrimonio canonico e civile e fornisce esempi di motivi di nullità matrimoniale.
Tipologia: Appunti
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Lezione 12.2 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.2 (n. 1-4) sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
Cosa è e come si giunge a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale? per poi comprendere come la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale avere possa riconoscimento anche nell’ordinamento giuridico italiano attraverso il procedimento, al quale indicato nella prima parte. La sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale pone anche un’altra questione = che è quella di comprendere su cosa fondi questa nullità = questa nullità si fonda sul matrimonio canonico (quindi è necessario comprendere cosa sia il matrimonio per la Chiesa cattolica, in quanto esistono delle differenze tra la impostazione, che alla materia matrimoniale dà nostro Stato e l’impostazione, che alla materia matrimoniale dà la Chiesa cattolica. E’ vero, che il matrimonio è un contratto e che anche la Chiesa lo individua come tale (infatti gli elementi per la validità del matrimonio sono gli elementi tipici del contratto (= del negozio giuridico); tuttavia nella realtà ecclesiale il matrimonio assume anche un altro valore = cioè il matrimonio è una realtà sacramentale (= una realtà portatrice di una grazia), che deriva dalla benedizione, che Dio dà al matrimonio nel momento, in cui avviene lo scambio dei consensi e la celebrazione matrimoniale. La Chiesa, con il can. 1055 del codice del diritto canonico, definisce il matrimonio = come patto matrimoniale, che si realizza tra due persone (un uomo e una donna) al fine di formare tra di loro la comunità di tutta la vita, per sua natura orientato al bene dei coniugi e all’appropriazione della prole. Questa realtà viene elevata da Cristo a dignità di sacramento Quest’ultima espressione declamata dal can. 1055 apre un’importante riflessione = cioè si comprende, che il riferimento della Chiesa al matrimonio naturale (= cioè al matrimonio cristiano cattolico = al matrimonio sacramento) non è nient’altro, che il matrimonio così come individuato dall’ordinamento civile, che però viene portato a un livello superiore (= cioè il livello della realtà sacramentale, della realtà della grazia); tuttavia il matrimonio resta il matrimonio naturale, come da sempre è stato conosciuto da tutti quanti gli ordinamenti giuridici. Quindi la Chiesa non crea il matrimonio, ma riconosce la realtà matrimoniale attribuendo ad essa anche la dignità di sacramento.
Con riferimento al matrimonio canonico i motivi di nullità matrimoniale sono vari = sono attinenti 1) al consenso o 2) alla forma della celebrazione del matrimonio o 3) all’abilità giuridica = che sono i requisiti essenziali per la validità del matrimonio (quanto al consenso = es. si possono verificare ipotesi di simulazione del matrimonio (= cioè di persone, che dichiarano ciò che realmente non vogliono (essendo la volontà = l’atto che costituisce il matrimonio) es. dicono di voler realizzare le finalità del matrimonio (il bene dei coniugi, la procreazione, il voler essere fedeli), ma in realtà non vogliono questo; quindi l’indagine giudiziale dovrà verificare, se realmente c’è una corrispondenza tra il detto e il voluto al momento dello scambio dei consensi); oppure ci potrebbe essere un livore su una determinata qualità della persona, intesa direttamente e principalmente; oppure può trattarsi del tema della violenza o del timore, che incide sulla validità del matrimonio, del tema del dolo (= cioè di un soggetto, che abbia fatto credere alcune cose relative al matrimonio e alla sua persona, che non sono e che pertanto hanno indotto in errore l’altra persona); oppure può trattarsi di altri elementi, che potrebbero essere collegati al tema dell’incapacità naturale al matrimonio per una problematica di natura psichica o al tema della conduzione dell’esistenza, di una determinata questione sul presente o sul passato che possa andare a insistere sul matrimonio); (diversamente è il tema dell’abilità giuridica (= che è la presenza di alcuni impedimenti normalmente dispensabili, se non nei casi di precedente vincolo) e il tema della forma (= che potrebbe essere dichiarativa dell’abilità del matrimonio, quando non sono stati rispettati i canoni circa il ministro celebrante e i requisiti, che questo debba avere per la valida celebrazione del matrimonio, in particolare la delega da parte del parroco per la celebrazione matrimoniale e la presenza dei soggetti). Sul matrimonio canonico si innesta il procedimento di nullità matrimoniale. La competenza a decidere la nullità (non l’annullamento del matrimonio canonico) è di un tribunale ecclesiastico regionale. L’organizzazione giuridica (o per meglio dire giudiziaria) della Chiesa prevede la presenza in ogni diocesi di un tribunale, che si occupa di determinate cose, ma che non si occupa delle cause di nullità matrimoniale. Infatti secondo a una legge della Chiesa del 1938 esistono solo diciotto tribunali ecclesiastici, che si occupano di conoscere delle nullità matrimoniali e sono tribunali regionali. Questi tribunali conoscono esclusivamente della nullità matrimoniale e operano in prima istanza. All’interno di questi diciotto tribunali esistono nove tribunali, che operano come tribunali di appello (= cioè ricevono le cause decise in prima istanza da altri tribunali, in modo che la sentenza di prima istanza possa essere divisa e approfondita ed eventualmente ratificata). Infatti un principio importante, che è sconosciuto in questo senso all’ordinamento canonico = è il principio, secondo il quale la sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio canonico deve essere il frutto di una doppia sentenza conforme di nullità matrimoniale (= cioè perché si possa giungere a una sentenza di nullità matrimoniale ci devono essere due sentenze uguali (= cioè due sentenze, che dichiarino la nullità di quel determinato matrimonio) (prima di adire il tribunale ecclesiastico regionale competente in ragione del ruolo della celebrazione del matrimonio, eventualmente ci sarà una sentenza affermativa di nullità del matrimonio e questa sentenza verrà poi passata al tribunale d’appello competente es. si pensi al tribunale regionale beneventano, che conosce delle cause di nullità matrimoniale in prima istanza e quelle determinate sentenze di nullità del matrimonio beneventano poi vengono appellate dal tribunale ecclesiastico napoletano (= cioè dal tribunale regionale campano). Diversamente il tribunale beneventano è il tribunale d’appello per i tribunali regionali di Bari e per il tribunale abruzzese e molisano es. giungono a Benevento le cause relative alle nullità matrimoniali decise in prima istanza in tali località). Quando il tribunale di appello conferma una determinata sentenza di nullità, vi è la dichiarazione definitiva esecutiva della nullità di un determinato atto matrimoniale, ma potrebbe anche non avvenire questo (es. potrebbe avvenire, che il tribunale di appello non confermi, ma modifichi la sentenza di nullità matrimoniale, dando a sua volta un parere negativo su un determinato matrimonio). Per risolvere questo eventuale contrasto è necessaria la presenza di un terzo tribunale = cioè il tribunale apostolico della Rota romana. Il tribunale apostolico della Rota romana = è un tribunale di terza o ulteriore istanza, la cui decisione (affermativa o negativa) risolverà la questione su quel determinato matrimonio. Ma è anche possibile, che già in prima istanza la causa venga dichiarata negativa (= cioè già in prima istanza non si riconosca la nullità del matrimonio = in questo caso il soggetto avrà diritto ad appellarsi al tribunale superiore per richiedere eventualmente una riforma di quella determinata sentenza dichiarata negativamente).
Quindi è sempre necessaria una doppia sentenza affermativa conforme di nullità matrimoniale. Una particolarità delle sentenze di nullità matrimoniale = è di non passare mai in giudicato (= cioè non si realizza mai il giudicato dalle parti in quanto, essendo cause che insistono su un bene fondamentale delle persone, è sempre possibile, che ci sia poi la riapertura della causa attraverso una clausola o attraverso altre possibilità previste dall’ordinamento canonico nel caso, in cui venga fuori che la causa è fondata su prove false o su prove che non potevano essere ammesse, proprio perché tacciate dal requisito della falsità). Una volta ottenuta la nullità del matrimonio attraverso una doppia sentenza affermativa conforme, questa sentenza vene inviata al tribunale della Segnatura Apostolica (= che è il tribunale, che rende esecutiva con proprio decreto la sentenza ecclesiale). La sentenza ecclesiale munita del decreto di esecutività, se le parti lo vogliono, può essere anche delibata agli effetti civili come previsto dall’accordo di Villa Madama del 1984. Quindi, perché si possa avviare il procedimento di delibazione, è necessario che ci si trovi dinnanzi a una sentenza definitiva di nullità (= cioè a una sentenza, che quindi abbia ricevuto la doppia conforme sentenza affermativa di nullità e che poi abbia ricevuto il decreto di esecutività da parte del tribunale della Segnatura Apostolica).