Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Nullità Matrimoniale: Elementi e Procedura, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il concetto di nullità matrimoniale nella Chiesa Cattolica, i suoi motivi e le sue implicazioni per la validità del matrimonio. i requisiti essenziali per la validità del matrimonio, i temi della forma, del consenso e dell'abilità giuridica, e il procedimento di nullità matrimoniale. Il documento illustra le differenze tra il matrimonio canonico e civile e fornisce esempi di motivi di nullità matrimoniale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 12.2 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4)
slide 12.2 (n. 1-4)
sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
-Il matrimonio canonico: sacramento e contratto Can. 1055 CIC - §1. Il patto
matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita,
per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole,
tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto
tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò
stesso sacramento.
-Requisiti essenziali per la validità del vincolo matrimoniale: Can. 1057 - §1. L'atto
che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra
persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
- Requisiti essenziali per la validità del vincolo matrimoniale: Can. 1057 - §2. Il
consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto
irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.
- Consenso
- Forma canonica
- Abilità giuridica
-Motivi di nullità matrimoniali:
-attinenti al consenso: simulazione totale o parziale, errore sulla persona o sulla qualità,
violenza, dolo, incapacità, condizione …
-attinenti all’abilità giuridica di una delle parti: impedimenti come età, disparità di
culto, vincolo sacro, voto perpetuo, consanguineità, affinità… Tali impedimenti possono
essere dispensati all’autorità competente, nel qual caso la celebrazione del matrimonio è
valida; diversamente la celebrazione sarà invalida. Non possono essere dispensati gli
impedimenti di: precedente vincolo, impotenza coeundi e consanguineità in linea retta;
-attinenti alla forma
La competenza a decidere della nullità di un matrimonio canonico è del Tribunale
ecclesiastico regionale competente in ragione, innanzitutto, del luogo di celebrazione
del matrimonio
In Italia esistono 18 Tribunali regionali ecclesiastici di prima istanza e 9 di appello. La
Rota Romana è tribunale normalmente di terza ed ulteriore istanza.
Un matrimonio viene dichiarato nullo (e non annullato come normalmente si dice). La
Chiesa non fa altro che riconoscere che il matrimonio non è mai esistito in quanto affetto
da un vizio già al momento della costituzione del vincolo coniugale. La nullità è
dichiarata in seguito ad una doppia sentenza affermativa conforme. La terza istanza,
quindi, è eventuale e non necessaria. Le sentenze di nullità non passano mai in giudicato.
Ottenuta la nullità e decretata l’esecutività con decreto della Segnatura Apostolica è
possibile chiedere la delibazione agli effetti civili, prevista dall’Accordo.
1
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Nullità Matrimoniale: Elementi e Procedura e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 12.2 – EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ (1-4) slide 12.2 (n. 1-4) sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale

- Il matrimonio canonico: sacramento e contratto Can. 1055 CIC - § 1. Il patto

matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita,

per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole,

tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2. Pertanto

tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò

stesso sacramento.

- Requisiti essenziali per la validità del vincolo matrimoniale: Can. 1057 - § 1. L'atto

che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra

persone giuridicamente abili ; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

- Requisiti essenziali per la validità del vincolo matrimoniale: Can. 1057 - § 2. Il

consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto

irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

- Consenso

- Forma canonica

- Abilità giuridica

- Motivi di nullità matrimoniali:

- attinenti al consenso: simulazione totale o parziale, errore sulla persona o sulla qualità,

violenza, dolo, incapacità, condizione …

- attinenti all’abilità giuridica di una delle parti: impedimenti come età, disparità di

culto, vincolo sacro, voto perpetuo, consanguineità, affinità… Tali impedimenti possono

essere dispensati all’autorità competente, nel qual caso la celebrazione del matrimonio è

valida; diversamente la celebrazione sarà invalida. Non possono essere dispensati gli

impedimenti di: precedente vincolo, impotenza coeundi e consanguineità in linea retta;

- attinenti alla forma

La competenza a decidere della nullità di un matrimonio canonico è del Tribunale

ecclesiastico regionale competente in ragione, innanzitutto, del luogo di celebrazione

del matrimonio

In Italia esistono 18 Tribunali regionali ecclesiastici di prima istanza e 9 di appello. La

Rota Romana è tribunale normalmente di terza ed ulteriore istanza.

Un matrimonio viene dichiarato nullo (e non annullato come normalmente si dice). La

Chiesa non fa altro che riconoscere che il matrimonio non è mai esistito in quanto affetto

da un vizio già al momento della costituzione del vincolo coniugale. La nullità è

dichiarata in seguito ad una doppia sentenza affermativa conforme. La terza istanza,

quindi, è eventuale e non necessaria. Le sentenze di nullità non passano mai in giudicato.

Ottenuta la nullità e decretata l’ esecutività con decreto della Segnatura Apostolica è

possibile chiedere la delibazione agli effetti civili, prevista dall’Accordo.

Cosa è e come si giunge a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale? per poi comprendere come la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale avere possa riconoscimento anche nell’ordinamento giuridico italiano attraverso il procedimento, al quale indicato nella prima parte. La sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale pone anche un’altra questione = che è quella di comprendere su cosa fondi questa nullità = questa nullità si fonda sul matrimonio canonico (quindi è necessario comprendere cosa sia il matrimonio per la Chiesa cattolica, in quanto esistono delle differenze tra la impostazione, che alla materia matrimoniale dà nostro Stato e l’impostazione, che alla materia matrimoniale dà la Chiesa cattolica. E’ vero, che il matrimonio è un contratto e che anche la Chiesa lo individua come tale (infatti gli elementi per la validità del matrimonio sono gli elementi tipici del contratto (= del negozio giuridico); tuttavia nella realtà ecclesiale il matrimonio assume anche un altro valore = cioè il matrimonio è una realtà sacramentale (= una realtà portatrice di una grazia), che deriva dalla benedizione, che Dio dà al matrimonio nel momento, in cui avviene lo scambio dei consensi e la celebrazione matrimoniale. La Chiesa, con il can. 1055 del codice del diritto canonico, definisce il matrimonio = come patto matrimoniale, che si realizza tra due persone (un uomo e una donna) al fine di formare tra di loro la comunità di tutta la vita, per sua natura orientato al bene dei coniugi e all’appropriazione della prole. Questa realtà viene elevata da Cristo a dignità di sacramento Quest’ultima espressione declamata dal can. 1055 apre un’importante riflessione = cioè si comprende, che il riferimento della Chiesa al matrimonio naturale (= cioè al matrimonio cristiano cattolico = al matrimonio sacramento) non è nient’altro, che il matrimonio così come individuato dall’ordinamento civile, che però viene portato a un livello superiore (= cioè il livello della realtà sacramentale, della realtà della grazia); tuttavia il matrimonio resta il matrimonio naturale, come da sempre è stato conosciuto da tutti quanti gli ordinamenti giuridici. Quindi la Chiesa non crea il matrimonio, ma riconosce la realtà matrimoniale attribuendo ad essa anche la dignità di sacramento.

  1. (primo elemento) La Chiesa definisce il matrimonio come patto matrimoniale. Perché patto matrimoniale? Perché con questa espressione si fa riferimento a un patto più alto (= cioè al valore, che la Chiesa attribuisce al patto tra Dio e il suo popolo nel Vecchio Testamento e al patto tra Cristo e la sua Chiesa nel Nuovo Testamento = quel patto, che è stato sancito con il sangue della morte di Cristo in croce per la redenzione di tutti gli uomini) = questo è il riferimento, che hanno gli sposi nel momento, in cui contraggono un matrimonio sacramentale (= matrimonio, che secondo la Chiesta è tra due persone di sesso diverso (un uomo e una donna) = in questo senso la Chiesa si rifà a un principio di diritto naturale). Quindi l’alterità sessuale = è un elemento imprescindibile per l’esistenza stessa del matrimonio, finalizzato alla realizzazione di una comunità di vita, di relazione, di amore e di servizio, che ha determinati fini. I fini del matrimonio cristiano sono 2 = 1) il bene dei coniugi e 2) la procreazione ed educazione della prole (mentre nella conoscenza ordinaria il fine del matrimonio cattolico o cristiano viene identificato nella finalità della procreazione). La rivoluzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, celebrato tra il 1962 e il 1965, evidenzia proprio questa finalità del matrimonio, che si realizza nel bene dei coniugi = ciò significa, che il matrimonio nasce innanzitutto perché le persone dell’uomo e della donna possano in esso trovare la propria felicità, la realizzazione della propria vocazione l’uno attraverso la persona dell’altro. La procreazione è una finalità del matrimonio, ma non è la finalità principale (= esclusiva).
  2. (secondo elemento) la realtà contrattuale del matrimonio (= cioè è necessario prestare un valido contratto matrimoniale, che non sia per sé stesso sacramento). Quindi rileva non solo la realtà di fatto, che richiama il valore teologico del matrimonio, ma anche la realtà del contratto, che rimanda al valore giuridico del vincolo matrimoniale, che si viene a contrarre dinnanzi a Dio. Il can. 1057 del codice del diritto canonico ci parla di quali sono i requisiti essenziali per la validità del vincolo matrimoniale (= vincolo matrimoniale, che è finalizzato alla realizzazione del bene dei coniugi e alla procreazione e che è caratterizzato da alcune proprietà essenziali). Si è verificato uno scontro tra l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile dopo l’approvazione della Legge sul divorzio; pertanto la differenza sostanziale, che esiste tra il matrimonio canonico e matrimonio civile = è nel fatto che 1) lo Stato riconosce la non perpetuità del vincolo matrimoniale e la possibilità della cessazione del matrimonio, 2) mentre la Chiesa non riconosce ciò, ammettendo solo la

Con riferimento al matrimonio canonico i motivi di nullità matrimoniale sono vari = sono attinenti 1) al consenso o 2) alla forma della celebrazione del matrimonio o 3) all’abilità giuridica = che sono i requisiti essenziali per la validità del matrimonio (quanto al consenso = es. si possono verificare ipotesi di simulazione del matrimonio (= cioè di persone, che dichiarano ciò che realmente non vogliono (essendo la volontà = l’atto che costituisce il matrimonio) es. dicono di voler realizzare le finalità del matrimonio (il bene dei coniugi, la procreazione, il voler essere fedeli), ma in realtà non vogliono questo; quindi l’indagine giudiziale dovrà verificare, se realmente c’è una corrispondenza tra il detto e il voluto al momento dello scambio dei consensi); oppure ci potrebbe essere un livore su una determinata qualità della persona, intesa direttamente e principalmente; oppure può trattarsi del tema della violenza o del timore, che incide sulla validità del matrimonio, del tema del dolo (= cioè di un soggetto, che abbia fatto credere alcune cose relative al matrimonio e alla sua persona, che non sono e che pertanto hanno indotto in errore l’altra persona); oppure può trattarsi di altri elementi, che potrebbero essere collegati al tema dell’incapacità naturale al matrimonio per una problematica di natura psichica o al tema della conduzione dell’esistenza, di una determinata questione sul presente o sul passato che possa andare a insistere sul matrimonio); (diversamente è il tema dell’abilità giuridica (= che è la presenza di alcuni impedimenti normalmente dispensabili, se non nei casi di precedente vincolo) e il tema della forma (= che potrebbe essere dichiarativa dell’abilità del matrimonio, quando non sono stati rispettati i canoni circa il ministro celebrante e i requisiti, che questo debba avere per la valida celebrazione del matrimonio, in particolare la delega da parte del parroco per la celebrazione matrimoniale e la presenza dei soggetti). Sul matrimonio canonico si innesta il procedimento di nullità matrimoniale. La competenza a decidere la nullità (non l’annullamento del matrimonio canonico) è di un tribunale ecclesiastico regionale. L’organizzazione giuridica (o per meglio dire giudiziaria) della Chiesa prevede la presenza in ogni diocesi di un tribunale, che si occupa di determinate cose, ma che non si occupa delle cause di nullità matrimoniale. Infatti secondo a una legge della Chiesa del 1938 esistono solo diciotto tribunali ecclesiastici, che si occupano di conoscere delle nullità matrimoniali e sono tribunali regionali. Questi tribunali conoscono esclusivamente della nullità matrimoniale e operano in prima istanza. All’interno di questi diciotto tribunali esistono nove tribunali, che operano come tribunali di appello (= cioè ricevono le cause decise in prima istanza da altri tribunali, in modo che la sentenza di prima istanza possa essere divisa e approfondita ed eventualmente ratificata). Infatti un principio importante, che è sconosciuto in questo senso all’ordinamento canonico = è il principio, secondo il quale la sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio canonico deve essere il frutto di una doppia sentenza conforme di nullità matrimoniale (= cioè perché si possa giungere a una sentenza di nullità matrimoniale ci devono essere due sentenze uguali (= cioè due sentenze, che dichiarino la nullità di quel determinato matrimonio) (prima di adire il tribunale ecclesiastico regionale competente in ragione del ruolo della celebrazione del matrimonio, eventualmente ci sarà una sentenza affermativa di nullità del matrimonio e questa sentenza verrà poi passata al tribunale d’appello competente es. si pensi al tribunale regionale beneventano, che conosce delle cause di nullità matrimoniale in prima istanza e quelle determinate sentenze di nullità del matrimonio beneventano poi vengono appellate dal tribunale ecclesiastico napoletano (= cioè dal tribunale regionale campano). Diversamente il tribunale beneventano è il tribunale d’appello per i tribunali regionali di Bari e per il tribunale abruzzese e molisano es. giungono a Benevento le cause relative alle nullità matrimoniali decise in prima istanza in tali località). Quando il tribunale di appello conferma una determinata sentenza di nullità, vi è la dichiarazione definitiva esecutiva della nullità di un determinato atto matrimoniale, ma potrebbe anche non avvenire questo (es. potrebbe avvenire, che il tribunale di appello non confermi, ma modifichi la sentenza di nullità matrimoniale, dando a sua volta un parere negativo su un determinato matrimonio). Per risolvere questo eventuale contrasto è necessaria la presenza di un terzo tribunale = cioè il tribunale apostolico della Rota romana. Il tribunale apostolico della Rota romana = è un tribunale di terza o ulteriore istanza, la cui decisione (affermativa o negativa) risolverà la questione su quel determinato matrimonio. Ma è anche possibile, che già in prima istanza la causa venga dichiarata negativa (= cioè già in prima istanza non si riconosca la nullità del matrimonio = in questo caso il soggetto avrà diritto ad appellarsi al tribunale superiore per richiedere eventualmente una riforma di quella determinata sentenza dichiarata negativamente).

Quindi è sempre necessaria una doppia sentenza affermativa conforme di nullità matrimoniale. Una particolarità delle sentenze di nullità matrimoniale = è di non passare mai in giudicato (= cioè non si realizza mai il giudicato dalle parti in quanto, essendo cause che insistono su un bene fondamentale delle persone, è sempre possibile, che ci sia poi la riapertura della causa attraverso una clausola o attraverso altre possibilità previste dall’ordinamento canonico nel caso, in cui venga fuori che la causa è fondata su prove false o su prove che non potevano essere ammesse, proprio perché tacciate dal requisito della falsità). Una volta ottenuta la nullità del matrimonio attraverso una doppia sentenza affermativa conforme, questa sentenza vene inviata al tribunale della Segnatura Apostolica (= che è il tribunale, che rende esecutiva con proprio decreto la sentenza ecclesiale). La sentenza ecclesiale munita del decreto di esecutività, se le parti lo vogliono, può essere anche delibata agli effetti civili come previsto dall’accordo di Villa Madama del 1984. Quindi, perché si possa avviare il procedimento di delibazione, è necessario che ci si trovi dinnanzi a una sentenza definitiva di nullità (= cioè a una sentenza, che quindi abbia ricevuto la doppia conforme sentenza affermativa di nullità e che poi abbia ricevuto il decreto di esecutività da parte del tribunale della Segnatura Apostolica).