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Su due reati introdotti nella riforma del diritto penale societario del 2002: l'infedeltà patrimoniale e la corruzione tra privati. Il primo reato riguarda chi danneggia o mette in pericolo gli interessi patrimoniali di altri, mentre il secondo riguarda i comportamenti riprovevoli nell'attività contrattuale. La natura di questi reati, i soggetti attivi, le condotte punibili e i requisiti oggettivi e soggettivi.
Tipologia: Dispense
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Il reato di infedeltà patrimoniale vera novità introdotta dalla riforma del diritto penale societario del 2002. Infedeltà patrimoniale ( art 2634 ) = condotta di chi danneggia o pone in pericolo gli interessi patrimoniali altrui rispetto ai quali si riveste un obbligo di tutela La dottrina era da tempo che faceva richiesta di introdurre nell’ordinamento tale fattispecie per evitare che la prassi giurisprudenziale, in assenza di una specifica norma, facesse uso di norme esistenti nel codice penale, anche se finalizzate ad altri scopi.
INTERESSE TUTELATO tutela dell’integrità del patrimonio sociale Uno dei problemi che maggiormente caratterizzavano negativamente il diritto penale societario del 1942 era quello relativo alla tutela effettiva del patrimonio della società. La norma è stata introdotta per tutelare l’integrità del patrimonio sociale. Tale oggettività giuridica è confermata da alcuni elementi:
-amministratori -direttori generali -liquidatori
-sindaci solo a titolo di concorso di persone con uno dei soggetti precedentemente elencati Introduzione del reato fornire adeguate risposte alle esigenze di protezione del patrimonio sociale contro gli abusi posti in essere da parte dei titolari dei poteri gestori Delitto di infedeltà patrimoniale realizzato anche da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche (estensione introdotta con la riforma del 2002) CONDOTTA PUNIBILE consiste nel compiere o concorrere a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando alla società un danno patrimoniale. Per tale condotta il legislatore ha previsto elementi caratterizzanti: -OGGETTIVI la condotta deve realizzarsi attraverso atti di disposizione dei beni sociali nella preesistenza di una situazione di conflitto di interessi -SOGGETTIVI legislatore ha richiesto sia la necessità dell’intenzione di provocare un danno patrimoniale sia la finalità di trarre un ingiusto profitto o un altro vantaggio GLI ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE Compimento di atti di disposizione di beni sociali condotta tipica di riferimento. Necessario individuare quale genere di atti possano definirsi di disposizione patrimoniale: -Con l’espressione << atti di disposizione di beni sociali>> si intende qualsiasi comportamento che abbia la capacità di incidere in termini economicamente negativi sul patrimonio della società -Condotte meramente omissive hanno capacità di incidere negativamente sul bene protetto -atti concernenti assunzione di un’obbligazione contrarre un’obbligazione = incidenza negativa sul patrimonio della società CONFLITTO DI INTERESSI Atti di disposizione rilevano solo se posti in essere avendo interesse in conflitto con quello della società. Conflitto = vero presupposto della condotta di infedeltà patrimoniale
CONFLITTTO natura economica Requisiti:
Titolari dei poteri di gestione
-dolo intenzionale cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.
Introdotto per evitare l’ingresso a qualsiasi forma di infedeltà che fosse sorretta dal dolo eventuale Scelta del dolo intenzionale per circoscrivere l’applicabilità della norma in questione INFEDELTA’ PATRIMONIALE NEI CONFRONTI DEI BENI POSSEDUTI O AMMINISTRATI PER CONTO DEI TERZI (2° COMMA) Con disposizione prevista al 2° comma il legislatore ha esteso l’ambito di operatività della norma incriminatrice anche ai fatti di infedeltà patrimoniale realizzati su beni di titolarità di terzi
ipotesi dei patrimoni gestiti. In questo caso il conflitto di interessi viene trasferito all’esterno riguardando i conflitti insorgenti tra società e clientela dei risparmiatori e investigatori. Si pongono due problemi: a. Chiedere se elemento soggettivo richiesto per l’ipotesi di infedeltà coincida con quello descritto dall’ipotesi base b. Esaminare se incriminazione abbia o no ridotto i margini di applicabilità della contigua contravvenzione INFEDELTA’ PATRIMONIALE NELL’AMBITO DEI GRUPPI DI SOCIETA’ (3° COMMA) 3° comma = disposizione relativa a gruppi di società che elimina la rilevanza penale delle operazioni poste in essere in presenza di un conflitto di interessi all’interno del gruppo, quando dalle stesse scaturiscono vantaggi ( vantaggi compensativi). E’ il primo intervento del legislatore penale in materia di gruppi di società. La figura del gruppo solleva numerosi problemi sul versante penalistico. PROCEDIBILITA’ A QUERELA DI PARTE Anche il delitto di infedeltà patrimoniale è procedibile a querela di parte. Il regime della procedibilità a querela di parte svolgerà il ruolo di “silenziatore” per colpire le infedeltà degli organi gestionali. Procedibilità a querela di parte effetto di indirizzare davanti al giudice le controversie relative alle “malversazioni” degli amministratori. Nell’infedeltà patrimoniale il bene protetto è il patrimonio della società titolare di diritto di querela
= società stessa. Art 2634 costituirà la base per le nuove riflessioni, sia su piano scientifico che legislativo.
Il reato di corruzione tra privati rappresenta la novità più rilevante apportata al suo tempo al diritto penale societario. La norma circa la corruzione tra privati ha subito un elevato numero di modifiche:
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