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CAPITOLO 5 - DIRITTO PRIVATO - IUDICA ZATTI, Sintesi del corso di Diritto Privato

Riassunto completo dei capitoli del manuale di diritto privato Iudica Zatti

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 08/12/2019

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Capitolo 5
I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI
In ambito penale vale il criterio nullum crimen sine lege per cui
non ci si può avvalere dell’analogia legis.
L’atto illecito, come l’illecito penale e l’illecito amministrativo,
espone a diverse sanzioni mentre l’illecito civile è fonte di
responsabilità e la conseguenza è l’obbligo di risarcimento del
danno.
I requisiti dell’illecito sono il requisito di colpevolezza (fatto
commesso con dolo o colpa), imputabilità (da persona capace
di intendere e di volere), causalità (che ha provocato) e
antigiuridicità (un danno ingiusto).
L’autonomia non è quasi mai una soluzione pura ma quasi
sempre parziale e combinata con elementi più o meno forti di
eteronomia come norme inderogabili.
La dichiarazione di volontà, alla base del negozio giuridico,
nacque in Germania nell’Ottocento dove era detta
Willenserklârung. Altro nome tedesco per dichiarazione di
volontà era proprio Rechtsgeschâft.
Le dichiarazioni di scienza invece rientrano negli atti di
autonomia.
Le manifestazioni di volontà no?
L’atto di autonomia è fonte di regole. Il contratto ha forza di
legge tra le parti.
La rappresentanza è una fonte particolare di legittimazione ed
è il potere conferito a un soggetto di compiere atti giuridici che
producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro
soggetto.
L’esempio più importante di sostituzione è quello del curatore
fallimentare in cui il fallito è ancora titolare del patrimonio
fallimentare.

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Capitolo 5

I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

 In ambito penale vale il criterio nullum crimen sine lege per cui non ci si può avvalere dell’analogia legis.  L’atto illecito, come l’illecito penale e l’illecito amministrativo, espone a diverse sanzioni mentre l’illecito civile è fonte di responsabilità e la conseguenza è l’obbligo di risarcimento del danno.  I requisiti dell’illecito sono il requisito di colpevolezza (fatto commesso con dolo o colpa), imputabilità (da persona capace di intendere e di volere), causalità (che ha provocato) e antigiuridicità (un danno ingiusto).  L’autonomia non è quasi mai una soluzione pura ma quasi sempre parziale e combinata con elementi più o meno forti di eteronomia come norme inderogabili.  La dichiarazione di volontà, alla base del negozio giuridico, nacque in Germania nell’Ottocento dove era detta Willenserklârung. Altro nome tedesco per dichiarazione di volontà era proprio Rechtsgeschâft.  Le dichiarazioni di scienza invece rientrano negli atti di autonomia. Le manifestazioni di volontà no?  L’atto di autonomia è fonte di regole. Il contratto ha forza di legge tra le parti.  La rappresentanza è una fonte particolare di legittimazione ed è il potere conferito a un soggetto di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto.  L’esempio più importante di sostituzione è quello del curatore fallimentare in cui il fallito è ancora titolare del patrimonio fallimentare.