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Essenziali del contratto: Libertà, accordo, revoca e raggiungimento, Appunti di Diritto Privato

I principi fondamentali del contratto, tra cui la libertà di scelta tra i tipici contratti, l'accordo delle parti, la revoca di proposta e accettazione, e il raggiungimento dell'accordo. Viene inoltre discusso sulla forma del contratto, la retroattività degli effetti, la produzione degli effetti del contratto, e la nullità, annullamento e convalida dei contratti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 21/06/2021

luca-germano
luca-germano 🇮🇹

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Il contratto
Il contratto è una delle fonti delle obbligazioni, il Codice civile afferma che “il contratto è l’accordo di due o
più parti per costituire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
AUTONOMIA CONTRATTUALE:
Art 1322= “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico.”
La volontà contrattuale può essere interpretata in due modi=
In senso negativo= : sta ad indicare che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere
costretto ad eseguire prestazioni contro la propria volontà; infatti, il contratto non produce effetti
rispetto ai terzi (art. 1372 c.c.);
In senso positivo= : sta ad indicare che i privati possono, con un proprio atto di volontà, disporre
dei propri beni e obbligarsi ad eseguire prestazioni; l’autonomia, in questo significato, si manifesta
in tre forme:
1. Libertà di scelta tra i contratti tipici, ossia quelli previsti dalla legge;
2. libertà di determinare il contenuto del contratto attraverso clausole o patti, entro i limiti
posti dalla legge; l’insieme di tutte le clausole, costituisce il regolamento contrattuale;
3. Libertà di creare contratti atipici validi solo se diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (ART 1325).
Gli elementi essenziali del contratto sono:
L’accordo delle parti= cioè la volontà di due o più parti contraenti, la presenza dell’accordo
distingue i contratti dagli atti unilaterali. Occorre il consenso di entrambi le parti sia che dal
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Il contratto

Il contratto è una delle fonti delle obbligazioni, il Codice civile afferma che “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

AUTONOMIA CONTRATTUALE :

Art 1322= “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” La volontà contrattuale può essere interpretata in due modi=

 In senso negativo= : sta ad indicare che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere

costretto ad eseguire prestazioni contro la propria volontà; infatti, il contratto non produce effetti rispetto ai terzi (art. 1372 c.c.);

 In senso positivo= : sta ad indicare che i privati possono, con un proprio atto di volontà, disporre

dei propri beni e obbligarsi ad eseguire prestazioni; l’autonomia, in questo significato, si manifesta in tre forme:

  1. Libertà di scelta tra i contratti tipici, ossia quelli previsti dalla legge;

2. libertà di determinare il contenuto del contratto attraverso clausole o patti, entro i limiti

posti dalla legge; l’insieme di tutte le clausole, costituisce il regolamento contrattuale;

3. Libertà di creare contratti atipici validi solo se diretti a realizzare interessi meritevoli di

tutela.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (ART 1325).

Gli elementi essenziali del contratto sono:

 L’accordo delle parti= cioè la volontà di due o più parti contraenti, la presenza dell’accordo

distingue i contratti dagli atti unilaterali. Occorre il consenso di entrambi le parti sia che dal

contratto derivino prestazioni a carico di tutte le parti contraenti e sia che derivino

prestazioni a carico di uno soltanto dei contraenti. (es.donazionecolui che riceve la

donazione deve accettarla, cioè deve acconsentire);

 La funzione= Cioè costituire, regolare o estinguere;

 La causa;

 L’oggetto= Cioè il rapporto giuridico patrimoniale;

 La forma= Quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

MOMENTO GENETICO

Il momento genetico è il momento in cui nasce il contratto che avviene seguendo alcune regole. È importante che il contratto contenga tutti gli elementi essenziali, in caso manchino o siano viziati allora avremo che il contratto è nullo. ACCORDO TRA LE PARTI

TRATTATIVA:

È la fase che precede il raggiungimento dell’accordo, deve essere svolta tra le parti con buona fede, se una delle parti è a conoscenza dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto è obbligato a comunicarla all’altra parte, se non ne ha dato notizia allora è tenuta al risarcimento del danno. Il danno che viene risarcito è quello dell’interesse negativo , cioè le spese sostenute o che saranno sostenute per il fatto di essersi impegnati in una trattativa inutile. Gli istituti che si utilizzano nelle trattative sono=

Se l’accettante, in buona fede, ha intrapreso l’esecuzione prima di essere a conoscenza della revoca, allora ha diritto ad un indennizzo delle spese e delle perdite subite. L’accettazione può essere revocata purché venga a conoscenza del proponente ( colui che ha fatto la proposta) prima dell’accettazione. RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO L’accordo si raggiunge quando vi è l’incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna parte; si dice infatti che il contratto è concluso quando si raggiunge la perfetta coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti da ciascun contraente. Il raggiungimento dell’accordo può avvenire in=

 Modo espresso= Quando la volontà viene dichiarata in modo espresso ( scritto o anche

orale);

 Modo tacito= quando la volontà si desume dal comportamento delle parti, in alcune

circostanze tale manifestazione tacita è però legislativamente esclusa.

Diverso invece è il caso dei contratti a distanza in cui…

Può esserci il caso di esecuzione prima della risposta dell’accettante(art 1327): Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (art 1326)

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’ accettazione dell’altra parte nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario (secondo la natura dell’affare).

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva purché ne dia immediato avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. L’accettazione deve essere conforme alla proposta, in caso contrario si ha una nuova proposta ( controproposta ). Abbiamo 2 eccezioni per quanto riguarda la conclusione del contratto=

  1. Contratti reali che richiedono anche la consegna della cosa;
  2. Contratto con obbligazioni del solo proponente(art 1333)= Sono irrevocabili le proposte di contratto che hanno per oggetto un obbligazione solo per il proponente quando giungono a conoscenza del destinatario. Il destinatario può rifiutare la richiesta entro i termini stabiliti dagli usi, in caso contrario il contratto è concluso. CAUSA La causa è la funzione sociale del contratto, in concreto è l’operazione economica posta in pratica con il contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art 1343), viene considerata illecita anche, quando la causa del contratto che si costituisce cerca di eludere l’applicazione di una norma imperativa.(art 1344). I motivi della causa sono irrilevanti a livello giuridico tranne quando il motivo è un motivo illecito comune ad entrambe le parti, questo comporta la creazione di un contratto illecito. (“errore sui motivi” da chiedere.) L’OGGETTO

 Scrittura privata: La scrittura privata è il documento redatto e sottoscritto dalle parti, senza la partecipazione di pubblico ufficiale alla sua redazione.  Scrittura privata autentica: è una scrittura privata autenticata da un notaio che si limita ad attestare che le parti hanno sottoscritto il documento in sua presenza e perciò che le firme sono autentiche.  Atto pubblico= L’atto pubblico è il documento redatto da notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato), che costituisce piena prova della volontà manifestata dalle parti  Forma solenne= Forma ad substantiam e forma ad probationem La forma ad substantiam , è quella forma per cui l’atto è nullo senza di essa; La forma ad probationem , è quella forma in cui l'atto è valido anche se non riveste la forma prescritta, unica sanzione è l'impossibilità di provarlo in giudizio. ELEMENTI ACCIDENTALI Gli elementi accidentali sono elementi il cui inserimento dipende dalla volontà delle parti. Fra questi elementi ve ne sono di generali, cioè apponibili a qualunque contratto. Essi sono:  Condizione= Si ha quando le parti convengono che gli effetti del contratto si producano o cessano al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto. Si ha una condizione sospensiva quando l’efficacia è sospesa fino al verificarsi di un determinato avvenimento. Si dice risolutiva quando al verificarsi di un avvenimento gli effetti del contratto vengono meno. La condizione illecita comporta sempre la nullità, mentre la condizione impossibile comporta la nullità nei casi di condizione sospensiva, mentre nei casi di condizione risolutiva si ha come non apposta, cioè non produrrà mai i suoi effetti. Possiamo avere anche il caso di condizione potestativa , cioè quella condizione dipendente dalla volontà di una delle parti.

Il codice civile dichiara valida la condizione sospensiva potestativa ma dichiara nulla la condizione sospensiva meramente potestativa , cioè quella condizione il cui verificarsi dipende dall’arbitrio di una delle parti che non ha alcun interesse al suo avveramento. Per quanto riguarda il momento in cui la condizione si è verificata, il codice civile stabilisce la regola della retroattività degli effetti (art 1360), la regola stabilisce che nei casi di condizione sospensiva gli effetti del contratto si producono con effetto retroattivo al tempo in cui il contratto è stato concluso, mentre nel caso di condizione risolutiva è come se gli effetti del contratto non si fossero mai verificati.  Termine= Consiste in un avvenimento futuro e certo, dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia iniziale o la cessazione dell’efficacia del contratto. Possiamo distinguere il termine iniziale ed il termine finale. (es= Termine iniziale: il contratto avrà effetto dal giorno 5/06/2021; Termine finale: Si ha la cessazione del contratto il giorno 23/03/2022.)  Modo (o onere)= Consiste in una clausola che limita una liberalità, si può apporre solo come clausola accessoria ai contratti a titolo gratuito. Se il modo ( o onere) è impossibile o illecito viene considerato come non apposto Per quanto riguarda l’inadempimento, qualunque soggetto interessato può chiedere ,di fronte all’inerzia dell’onerato, l’adempimento del modo. Il controllo sulla liceità del contratto si attua mediante verifica della liceità di: causa, oggetto, motivi (1345), condizione.

CONENUTO DELL’ACCORDO

Il contenuto dell’accordo può risultare dalle condizioni generali di contratto.

 Clausole d’uso, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

L’efficacia è la capacità del contratto di produrre i suoi effetti, il contratto ha forza di legge tra le

parti e non può essere sciolto salvo accordo tra le parti ( mutuo consenso/mutuo dissenso ) o per

cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetti sui terzi tranne i casi previsti dalla legge (art 1372), ad esempio il

contratto a favore di terzi(art 1411).

È valido il contratto a favore di terzi qualora lo stipulante ne abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente, cioè colui che si obbliga ad

eseguire la prestazione al terzo. Finché il terzo non ha dichiarato di voler approfittare del diritto, lo

stipulante può modificarlo o revocarlo.

In caso di rifiuto del terzo la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo risulti

diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Con riferimento agli effetti del contratto bisogna distinguere tra effetti obbligatori e effetti reali.

Tutti i contratti hanno effetti obbligatori poiché fanno sorgere obblighi tra le parti, alcuni però

hanno anche effetti reali, cioè: trasferiscono una proprietà, trasferiscono o costituiscono un diritto

reale oppure trasferiscono un altro diritto.

I contratti con effetti reali vanno distinti dai contratti reali, i contratti ad effetto reale fanno

riferimento agli effetti mentre i contratti reali sono quei contratti in cui è necessaria la consegna

della cosa per concludersi (oltre all’accordo).

Il contratto deve essere seguito secondo buona fede ed obbliga le parti anche a tutte le

conseguenze che ne derivano secondo la legge, usi e l’equità.

Vi sono alcuni Istituti che possono incidere sugli effetti del contratto, essi sono:  Per quanto riguarda la regolazione pattizia ( cioè derivante da un accordo tra le parti), abbiamo gli elementi accidentali e la simulazione. La simulazione si ha quando si crea un contratto simulato, in cui la volontà delle parti non è quella dichiarata nel contratto ma è una differente. La simulazione può essere relativa o assoluta , la simulazione è assoluta quando le parti fingono di porre in essere un contratto, ma in realtà non ne vogliono concludere alcuno. La simulazione è relativa quando le parti non solo fingono di porre in essere un contratto e si accordano che questo non produca effetti, ma si accordano anche per concludere un diverso contratto che è effettivamente voluto. Il codice civile disciplina gli effetti fra le parti(1414) precisando che il contratto dissimulato (quello che le parti vogliono realmente stipulare) produce gli effetti solo se ne ricorrono i requisiti di sostanza e di forma. Vengono inoltre disciplinati gli effetti della simulazione rispetto ai terzi, vengono distinte le categorie di terzi, possiamo avere terzi che sono interessati a fare prevalere la realtà sull’apparenza ( creditori del simulato alienante e i suoi aventi causa ) e terzi che sono interessati che l’apparenza prevalga sulla realtà ( terzi aventi causa dal simulato acquirente o altri terzi ). Per quanto riguarda i creditori del simulato alienante e i suoi aventi causa, possono sempre fare valere nei confronti delle parti la realtà che sta dietro al contratto simulato. I terzi aventi causa del simulato acquirente sono tutelati solo se erano in buona fede, e cioè non erano a conoscenza della simulazione.  Recesso unilaterale= è un atto unilaterale che può essere previsto dal contratto quale facoltà di una o entrambe le parti; esso non necessita dell’accettazione dell’altra parte ma solo della sua conoscenza. Nei contratti ad esecuzione istantanea o differita tale facoltà può essere esercitata solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, mentre nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (esempio locazione) può essere esercitata anche dopo, tuttavia senza avere effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in esecuzione. Nella clausola che prevede la facoltà di recesso può essere presente il pagamento di una somma di denaro per il recesso ( multa penitenziale ) o può accadere che vi è la presenza di una caparra penitenziale, se chi recede è colui che ha consegnato la caparra allora la perderà, invece se chi recede è colui che ha ricevuto la caparra dovrà restituire il doppio alla controparte. Un’altra ipotesi prevista dalla legge è il recesso nelle vendite a distanza dove Il periodo che il consumatore ha a disposizione per recedere dal contratto concluso a distanza è di 14 giorni. Entro questo termine, deve essere inviata la comunicazione di recesso.

 Rappresentanza= La rappresentanza costituisce una forma di sostituzione di un soggetto, il

rappresentato, da parte di un altro soggetto, il rappresentante , nel compimento di

un’attività giuridica. La caratteristica fondamentale della rappresentanza consiste nel fatto

che gli effetti giuridici del contratto concluso dal rappresentante si producono direttamente

nella sfera giuridica del rappresentato( efficacia diretta ).

L’efficacia diretta è riferita solo per gli atti svolti “in nome e nell’interesse del rappresentato

e nei limiti delle facoltà conferitegli”.

Le fonti della rappresentanza sono: Legale, volontaria, organica( spetta agli organi delle

associazioni, fondazioni e società), giudiziale.

La rappresentanza volontaria deriva da un atto di volontà dell’interessato che incarica un

altro soggetto di svolgere la contrattazione nel suo interesse e in suo nome.

L’atto con cui si conferiscono i poteri di rappresentanza si chiama procura , è una

l’illiceità dei motivi (quando le parti concludono il contratto con un motivo illecito e

comune ad entrambi) e la mancanza dei requisiti dell’oggetto ( possibile, lecito,

determinato o determinabile).

Infine, la nullità può scaturire ogniqualvolta sia la legge a prevederne l’invalidità ( invalidità

testuale )

La conseguenza della nullità è l’inefficacia del contratto che si ha fin dall’inizio.

Il contratto nullo può essere convertito se nel contratto sono presenti i requisiti di forma e

di sostanza di un contratto diverso, si produrranno gli effetti di tale diverso contratto, senza

bisogno di un nuovo accordo a condizione che l’operazione economica.

Il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone altrimenti.

Possiamo avere il caso di nullità parziale : La nullità parziale di un contratto o la nullità di

singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo

avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto.

Nei casi in cui le clausole nulle sono sostitute di diritto da norme imperative allora la nullità

delle singole clausole non comporta la nullità del contratto.

Per quanto riguarda la legittimazione all’azione nel caso di nullità può essere richiesta da

chiunque dimostri di averne interesse ed è rilevata d’ufficio dal giudice, l’azione di nullità è

imprescrittibile.

Annullabilità= Producono annullabilità=

o L’incapacità a contrattare: si ha quando si ha quando manca la legale o la naturale capacità

di agire. In particolare, è:

 Il contratto concluso dall’incapace legale può essere annullato su richiesta dei

soggetti espressamente legittimati, l’annullamento non può essere in nessun caso richiesto dall’altro contraente capace.

 In caso di incapacità naturale (es. infermi di mente persone momentaneamente

incapaci di intendere e di volere), gli atti possono essere annullati su richiesta dei

soggetti legittimati, solo se si prova che dall’atto deriva un grave pregiudizio per l’incapace mentre i contratti , possono essere annullati solo se si prova, oltre al grave pregiudizio, anche la mala fede dell’altro contraente.

o Conflitto di interessi (vedi rappresentanza);

o Vizi del consenso:

 Errore: vi sono varie tipologie di errore:

 Errore motivo= L’errore motivo consiste in una falsa rappresentazione della

realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che altrimenti non avrebbe dichiarato, tale errore è causa di annullabilità nei casi in cui esso è essenziale, l’errore riconoscibile è causa di annullabilità se esso è anche essenziale. L'errore è essenziale:

  1. quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
  2. quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
  3. quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
  4. quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o

principale del contratto. L’errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo;

 Errore ostativo= L’errore ostativo consiste invece nell’erronea

manifestazione esterna della volontà, per essere causa dell’annullabilità del contratto , deve essere riconoscibile dall’altro contraente.

 Violenza= Può essere:

 Fisica, comporta la nullità ;

 Morale: quando il consenso di un soggetto viene estorto con la minaccia

dall’altro contraente o da un terzo, La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Il timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto, mentre la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

 Dolo= Si ha quando un contraente è indotto in errore da raggiri usati dall’altro

oppure da un terzo. Il raggiro dell’altro contraente, per portare all’annullabilità del contratto, deve essere determinante del consenso (cioè senza non vi sarebbe stato contratto); se è soltanto incidente (cioè senza vi sarebbe stato ugualmente un contratto ma a condizioni diverse), il contratto rimane valido e al contraente raggirato sarà dovuto il risarcimento del danno

o Legittimità= L’annullamento può essere richiesto solo dai soggetti legittimati, ossia da

coloro a favore dei quali è prevista l’annullabilità

o Effetti (conseguenza)= Quando un contratto è annullabile, produce i suoi effetti fino a

quando il soggetto legittimato non chiede l’annullamento. Gli effetti vengono meno solo con la sentenza che pronuncia l’annullamento, che cancella gli effetti già avvenuti, perciò la sentenza ha effetto retroattivo.

o Convalida= Il contratto può essere convalidato dal soggetto legittimato a chiedere

l’annullamento tramite dichiarazione espressa, cioè con un atto scritto dove viene menzionata la volontà di convalidare il contratto e la causa dell’annullamento, o tramite l’esecuzione del contratto se il contraente è a conoscenza del motivo dell’annullamento.

o Prescrizione= L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

L’eccezione di annullamento è imprescrittibile, il soggetto legittimato potrà paralizzare un’azione di adempimento sostenendo che il contratto era annullabile.

 Rescissione= La rescissione è lo scioglimento del contratto per due specifiche cause:

o Contratto concluso in stato di pericolo : si ha quando un soggetto assume obbligazioni

inique per necessità, note alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; in tale caso, la parte può chiedere al giudice la rescissione del contratto. Il giudice può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.(art. 1447).

o Azione generale di rescissione per lesione (Stato di bisogno): si ha quando un soggetto

conclude un contratto dalle prestazioni sproporzionate a causa di una situazione di bisogno economico di cui l’altra parte si approfitta; in tale caso, la parte può chiedere al giudice la rescissione per lesione del contratto (art. 1448), mentre l’altra parte può offrirsi di modificare le condizioni contrattuali al fine di ricondurle ad equità (art. 1450). La prescrizione è di un anno, La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

o Impossibilità sopravvenuta= Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per

la sopravvenuta impossibilità ( cioè per causa non imputabile al debitore) della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire la prestazione già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

o eccessiva onerosità sopravvenuta : riguarda i contratti ad esecuzione differita, continuata o

periodica, e si ha nell’ipotesi in cui, tra il momento della conclusione del contratto e quello dell’esecuzione della prima prestazione, si verifichino avvenimenti straordinari ed imprevedibili tali da rendere una prestazione eccessivamente onerosa rispetto all’altra, lo squilibrio deve essere sensibile. L’onerosità deve essere eccessiva: non basta dunque un modesto squilibrio tra le prestazioni Questa norma non si applica ai contratti aleatori , cioè quei contratti collegati a elementi incerti.

 Risoluzione per mutuo dissenso= Risoluzione che avviene per comune accordo delle parti

 Risoluzione per recesso=

 Risoluzione per condizione risolutiva=

 Effetto della risoluzione= La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo

tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

IL CODICE DEL CONSUMO

Il codice del consumo è un codice che ha come obbiettivo la tutela dei consumatori, riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. Il consumatore viene tutelato contro le pratiche commerciali scorrette che vengono definite come quelle pratiche contrarie alla diligenza professionale che falsano il comportamento economico del consumatore medio. Il codice del consumo vieta anche le cosiddette pratiche aggressive , pratiche che possono essere segnalate da qualunque interessato all’autorità antitrust. Per quanto riguarda le clausole vessatorie nei contratti del consumatore esistono delle “liste” che comprendono svariate clausole vessatorie, abbiamo ad esempio la “Lista grigia” e la “ Lista nera”. Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per la parte restante. Nel codice del consumo abbiamo inoltre la Garanzia di conformità per i beni di consumo, queste norme si applicano SEMPRE E SOLO quando parte del contratto è un consumatore. Questa garanzia per i beni di consumo prevede due garanzie diverse: quando si acquista un prodotto si ha una prima garanzia che è quella sui vizi nei confronti del venditore e poi una seconda garanzia cioè quella del fabbricante. Vanno distinti il rapporto nei confronti del venditore e quello nei confronti del fabbricante

 Nei confronti del fabbricante= è una garanzia di tipo contrattuale, non è obbligato a darla. Vi è quindi garanzia solo se è prevista da un contratto.  Nei confronti del venditore: venditore è tenuto per legge a prestarvi la garanzia. Per quanto riguarda i contratti a distanza il codice ha stabilito una serie di obblighi di informazione del consumatore da parte del fornitore e la facoltà di recesso unilaterale da parte del consumatore da esercitarsi in breve termine