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riassunto del saggio di diritto romano, per esame di istituzioni di diritto romano, dal libro Legal Roots.
Tipologia: Appunti
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Il principio associativo è alla base della vita sociale, i singoli individui per raggiungere uno scopo comune che singolarmente non potrebbero conseguire si riuniscono in organizzazioni. L'ordinamento giuridico considera queste organizzazioni (enti astratti) come soggetti di diritto autonomi, detti "persone giuridiche". Tra i vari tipi di corporazioni, le solidates e i collegia ebbero personalità giuridica esclusivamente di diritto privato. Le solidates erano associazioni aventi finalità di culto, i collegia avevano finalità sociali come quelli funerari, o professionali come quelli di arti e mestieri. Le XII tavole stabilivano un'assoluta libertà di associazione, che però subì diverse restrizioni nell'ultima età repubblicana a causa del fenomeno per cui molte associazioni dietro apparenti finalità lecite nascondevano scopi politici, fino all'emanazione nell'età di Augusto di una lex Iulia de collegiis che dichiarava sciolti tutti i collegia esistenti ad eccezione di quelli più antichi, la legge stabilì anche che i nuovi collegia potevano essere riconosciuti solo attraverso un senatoconsulto. Con Costantino poi si ritornò a forme di riconoscimento generale, e venne data personalità giuridica ai collegia funeraticia e agli enti ecclesiastici indipendentemente dal fine.
Nell'ambito del diritto associativo romano il passo D.47.22.1 di Marciano costituisce il punto di riferimento centrale e riporta una testimonianza, in merito alla costituzione dei collegia, di un intervento a favore dei tenuiores (persone di modeste condizioni economiche). Nel principium Marciano afferma che ai tenuiores era consentito associarsi, pagando una quota mensile, con la sola limitazione di potersi riunire non più di una volta al mese; ciò dovrebbe essere un'eccezione alla lex Iulia de collegiis ma non vi è accordo in dottrina. Il dato certo è il trattamento di favore nei confronti dei collegia tenuiorum , che potevano riunirsi una volta al mese ed avere una cassa comune purché non fosse un pretesto per creare un collegio illegittimo (era una concessione specifica per i collegia dei tenuiores: ius singulare). I requisiti per questa singolare autorizzazione sono le innocue finalità funerarie e il particolare ceto degli associati che si riunivano solo per costituire i fondi con cui sostenere i funerali dei membri, non causavano problemi di ordine pubblico. Questa particolare deroga non ha carattere generale, ma non emerge dal frammento lo scopo di questa eccezione alla lex Iulia. Per spiegare ciò bisogna consultare un'epigrafe lanuvina che riporta l'unica testimonianza di un senatoconsulto ( de collegiis tenuioribus ) in cui si afferma che è possibile associarsi in un collegio, conferire una quota mensile e riunirsi una volta al mese per scopi funerari. Il testo dell'epigrafe è simile a quello scritto da Marciano, per questo motivo si pensa che il senatoconsulto sia proprio quello che rigurda i tenuiores. La differenza è nello scopo evidenziato, infatti nell'epigrafe è esplicita la causa funeris , nel testo di Marciano si parla di causa religionis. Lo studioso De Robertis ha ipotizzato che in realtà il frammento avrebbe contenuto un riferimento alla causa funeris, sostituito successivamente con la religio a causa della nuova visione cristiana delle cerimonie funerarie opposta alla visione pagana. Si ipotizza che la causa religionis presente in Marciano va intesa come un riferimento alle pratiche di culto rivolte ai morti e ai Manes, e ai riti e alle onoranze che accompagnavano nell'età pagana il funerale, per questo opposta alla religione cattolica che rifiuta il culto dei morti, rappresentando il funerale come segno di pietas verso i defunti. Quindi i due testi si integrano in maniera complementare, il brano di Marciano contiene l'intervento normativo di favore per i tenuiores, che consente loro di creare una cassa comune e di riunirsi una volta al mese al fine di conferire a tale cassa la quota mensile, l'epigrafe lanuvina invece chiarisce lo scopo consistente nel raccogliere le somme necessarie per celebrare i funerali. La concessione dei tenuiores era limitata riguardo la riunione mensile, anche se era prettamente di carattere amministrativo trattandosi di affari sociali, infatti lo scopo funerario o religioso non avrebbe dovuto limitare la possibilità di riunirsi degli associati. Se è vero che il
pericolo maggiore derivava dalla frequenza delle riunioni, dato il pericolo che esse celassero fini illeciti, appare inverosimile non favorire il principio della illimitatezza delle riunioni per i fini di culto.
De Robertis si chiede perché si sarebbero limitate le riunioni a scopo amministrativo, mentre si sarebbero consentite illimitatamente le riunioni a scopo di culto? La portata di questo provvedimento è grave poiché aggira il limite che era stato posto per questioni di ordine pubblico alle riunioni dei collegia tenuiorum, l'eccezione infatti riguarda non soltanto le associazioni per fini religiosi ma anche quelle che non l'avevano, come i collegia tenuiorum.
E' la religio che giustifica quest'ampia deroga, riferita però allo scopo di culto, di celebrazione dei riti e delle cerimonie religiose pagane. Ulpiano mette in guardia dall'utilizzare la copertura del fine religioso con lo scopo di creare associazioni illecite. La religio è quindi il fulcro del provvedimento derogatorio, valido sia per le associazioni già esistenti che per i nuovi sodalizi, è quindi importante comprendere il nesso tra essa e il testo normativo. La religione si sostanzia nei sacra, nei culti, nelle cerimonie e nei riti che servono a mantenere la pax deorum. La causa religionis, a differenza della causa funeris, è rivolta alla celebrazione dei sacra, riti rivolti alla divinità. I sacra, publica o privata , servono infatti ad invocare la protezione della divinità verso la quale tali rituali, fatti di banchetti e di sacrifici, sono indirizzati, nel caso dei collegia invocando la protezione di essa sull'associazione. La differenza tra causa funeris e causa religionis è possibile notarla ad esempio in un'epigrafe relativa ad un collegio sabino dedicato al dio Silvano. Si tratta di una serie di iscrizioni, di preciso 8, che facevano parte di un complesso monumentale dedicato al dio Silvano, nel quale vi era incisa la lex collegii. In questa si accenna alla figura dei magistri, presidenti del collegium, incaricati dai sodales di provvedere alla celebrazione dei sacra in favore del dio, ricevendo una somma, i cosidetti comoda , che veniva prelevata dalla cassa comune al solo scopo di celebrare i riti di culto: i sacra. La causa religionis con la celebrazione dei sacra è quindi evidente e si differenzia dal fine funerario, di celebrazione dei funerali degli associati, e fornisce anche la ragione del trattamento di favore riportatoci da Marciano. Infatti il collegio silvano non è un'associazione di povera gente quindi si esclude che sia un collegium tenuiorum, ma beneficia comunque del trattamento di favore riservato alle associazioni con fini di culto.
Tertulliano affronta la problematica nell'ottica dei collegi cristiani, definiti coetus , e tentando di garantire ai sodalizi cristiani di usufruire della possibilità di costituirsi senza necessità dell'autorizzazione senatoria, sfruttando quella particolare normativa. In definitiva, la religio che in Marciano riporta ad un trattamento derogatorio serve a giustificare un provvedimento che aveva come fine quello di creare un'ampia area di privilegio nei confronti di quei sodalizi che si ponevano quale scopo la celebrazione di riti religiosi, rivolti agli dei superi, staccandosi perciò dai fini strettamente di culto dei morti. Con la conseguenza che la celebrazione del rito religioso diviene ratio di un provvedimento eccezionale di sostanziale privilegio.