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causa Mantello, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Diritto Dell'unione Europea

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 24/01/2012

donatrys
donatrys 🇮🇹

4.4

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22 documenti

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causa Mantello (sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09) :
la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, che consente all’autorità
giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di:
rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se, in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione, risulta che la persona ricercata è stata giudicata con «sentenza definitiva per gli stessi fatti» da uno
Stato membro.
Sollecitata sull’interpretazione della nozione di «stessi fatti », la Corte ha constatato che questa costituisce una
nozione autonoma del diritto dell’Unione.
tale nozione di «stessi fatti» figura anche nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ed è
stata interpretata in tale contesto nel senso:
della mera identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro,
indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato.
Alla luce dell’obbiettivo comune degli artt. 54 della predetta Convenzione e 3, n. 2, della decisione quadro,
l’interpretazione di tale nozione, così come fornita nell’ambito
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, si applica parimenti nel contesto della decisione
quadro 2002/584.
La Corte ha poi affermato che:
una persona ricercata deve considerarsi oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti quando , all’esito di un
procedimento penale:
l’azione penale sia definitivamente estinta
o la persona sia stata definitivamente prosciolta.
Tale natura «definitiva» della sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui la stessa è stata
pronunciata. Di conseguenza, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento
penale, non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale per taluni fatti:
non costituisce un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in
un altro Stato membro dell’Unione.
Quando, rispondendo ad una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità giudiziaria di esecuzione , l’autorità
che ha emesso il mandato di arresto abbia espressamente rilevato, sulla base del suo diritto nazionale, che la precedente
decisione pronunciata nel suo ordinamento giuridico non è una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del
suo mandato, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l’esecuzione di un mandato di
arresto europeo.

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causa Mantello (sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09) : la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, che consente all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di: rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se, in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta che la persona ricercata è stata giudicata con «sentenza definitiva per gli stessi fatti» da uno Stato membro.

Sollecitata sull’interpretazione della nozione di « stessi fatti », la Corte ha constatato che questa costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. tale nozione di «stessi fatti» figura anche nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ed è stata interpretata in tale contesto nel senso: della mera identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato.

Alla luce dell’obbiettivo comune degli artt. 54 della predetta Convenzione e 3, n. 2, della decisione quadro, l’interpretazione di tale nozione, così come fornita nell’ambito della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, si applica parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.

La Corte ha poi affermato che: una persona ricercata deve considerarsi oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti quando , all’esito di un procedimento penale:

• l’azione penale sia definitivamente estinta

• o la persona sia stata definitivamente prosciolta.

Tale natura «definitiva» della sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui la stessa è stata pronunciata. Di conseguenza, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento penale, non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale per taluni fatti: non costituisce un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato membro dell’Unione.

Quando, rispondendo ad una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità giudiziaria di esecuzione , l’autorità che ha emesso il mandato di arresto abbia espressamente rilevato, sulla base del suo diritto nazionale, che la precedente decisione pronunciata nel suo ordinamento giuridico non è una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del suo mandato, l’autorità giudiziaria di esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo.