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Codice del Consumo, Dispense di Diritto Commerciale

Tutela del consumatore

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 19/06/2012

stef82
stef82 🇮🇹

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2005
Codice del Consumo
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
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Anteprima parziale del testo

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Codice del Consumo

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

00187 Roma - Via Molise, 2 www.attivitaproduttive.gov.it

Prima edizione, marzo 2006

Codice del consumo 11

Premessa

Il Ministro

Premessa

Il Codice del Consumo rappresenta il testo fondamentale di riferimento in

materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. L’esigenza di rac-

cogliere in un unico testo le disposizioni sulla tutela del consumatore è appar-

sa una necessità improcrastinabile, considerata la stratificazione normativa e

vista l’esperienza degli altri Paesi Membri dell’Unione Europea.

Per la prima volta, il Codice fa assumere un autonomo rilievo al diritto dei

consumatori nell’ambito dell’ordinamento civile e la sua articolazione si ispi-

ra alle teorie sul processo di acquisto. Il Codice riunisce, coordina e semplifi-

ca le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore,

come cittadino conscio dei propri diritti e doveri.

Importanza del Codice

1. Il Codice del Consumo riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provve-

dimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetiz-

zando in 146 articoli il contenuto di 558 norme. Nell’ambito dell’armoniz-

zazione con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto,

alla luce dell’esperienza dell’applicazione dei testi già in vigore (giuri-

sprudenza, dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i

necessari miglioramenti.

16 Codice del consumo

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della diretti- va 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della diret- tiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legi- slativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della diretti- va 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l’articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumato- ri e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della diret- tiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti rela- tivi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della diret- tiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distan- za;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della diret- tiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della diret- tiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingan- nevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della diret- tiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della diretti- va 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Codice del consumo 17

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di pro- tezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legi- slativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla- tivo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti nor- mativi nell’adunanza generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’e- conomia e delle finanze e della salute;

Emana il seguente decreto legislativo:

Codice del consumo 19

Parte I - Disposizioni generali Art. 3

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi pro- dotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo one- roso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai pro- dotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

20 Codice del consumo

Artt. 4-5 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità

Parte II

Educazione, informazione, pubblicità

TITOLO I

Educazione del consumatore

Articolo 4 Educazione del consumatore

1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai pro- cedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e ser- vizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; pren- dono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vul- nerabili.

TITOLO II

Informazioni ai consumatori

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 5 Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

CAPO II

Indicazione dei prodotti