Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Codice della strada completo, Dispense di Diritto

Codice della strada completo 2023

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 24/06/2023

serena-cavinato-1
serena-cavinato-1 🇮🇹

4.6

(7)

14 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
ART 80 REVISIONI
La revisione, consiste in un attento monitoraggio del mezzo, una misura di tutela sociale, che si basa
sul concetto di sicurezza comune e di difesa dell'ambiente) al fine di accertare le condizioni di sicurezza del mezzo (i
freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione), le condizioni di silenziosità (rumorosità della marmitta) e che non
producano emissioni inquinanti superiori i limiti previsti dalla legge.
Si può effettuare presso le officine e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti oppure direttamente
alla Motorizzazione Civile.
Essa deve essere effettuata ogni 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:
1) le autovetture, 2) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico minore_uguale a
3,5 t 3) gli autoveicoli per trasporto promiscuo.
Dovrà essere effettuata annualmente per veicoli specificamente indicati, come taxi, ambulanze, veicoli destinati al
trasporto di persone con più di 9 posti (conducente incluso) ecc.
Il MIT, anche su segnalazione della polizia stradale, può ordinare in qualsiasi momento una revisione straordinaria
quando:
sorgano dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità, inquinamento
in caso di incidente stradale da cui i veicoli abbiano riportato gravi danni
Chiunque circoli senza revisione è soggetto a:
SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 173 a € 695 che sarà raddoppiabile in caso di revisione omessa per più
di una volta in base ai periodi prestabiliti
Inoltre si avrà la sospensione dalla circolazione del veicolo (l’org accertatore annoterà sul documento di
circolazione che è sospeso) fino a quando verrà effettuata la revisione.
Sarà possibile solamente utilizzarlo per recarsi ad effettuare la revisione presso uno dei soggetti autorizzati.
Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa della revisione si applicherà:
La sanzione amministrativa da € 2.000 a 8.000
Il fermo amministrativo dei veicolo per 90 giorniin caso di reiterazione della violazione si applica la
CONFISCA (con relativo sequestro).
Infine chiunque esibisce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa
da € 430 a € 1.731 + la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. (Da sentenza della
cassazione chi esibisce attestazione di falsa revisioneè perseguibile penalmente per reato di falso ideologico in atto
pubblico art 483 cp.
ART 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una CARTA DI CIRCOLAZIONE e
IMMATRICOLATI presso il Dipartimento per i trasporti.
Tale ufficio una volta provveduto all’immatricolazione, rilascia la carta di circolazione, intestandola al proprietario del
veicolo; essa serve ad agevolare gli organi di vigilanza per i controlli ed anche per agevolare il trasferimento della
proprietà.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Codice della strada completo e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity!

ART 80 REVISIONI

La revisione, consiste in un attento monitoraggio del mezzo,una misura di tutela sociale, che si basa sul concetto di sicurezza comune e di difesa dell'ambiente) al fine di accertare le condizioni di sicurezza del mezzo (i freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione), le condizioni di silenziosità (rumorosità della marmitta) e che non producano emissioni inquinanti superiori i limiti previsti dalla legge. Si può effettuare presso le officine e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti oppure direttamente alla Motorizzazione Civile. Essa deve essere effettuata ogni 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:

  1. le autovetture, 2) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico minore_uguale a 3,5 t 3) gli autoveicoli per trasporto promiscuo. Dovrà essere effettuata annualmente per veicoli specificamente indicati, come taxi, ambulanze, veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti (conducente incluso) ecc. Il MIT, anche su segnalazione della polizia stradale, può ordinare in qualsiasi momento una revisione straordinaria quando: ● sorgano dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità, inquinamento ● in caso di incidente stradale da cui i veicoli abbiano riportato gravi danni Chiunque circoli senza revisione è soggetto a: ● SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 173 a € 695 che sarà raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in base ai periodi prestabiliti ● Inoltre si avrà la sospensione dalla circolazione del veicolo (l’org accertatore annoterà sul documento di circolazione che è sospeso) fino a quando verrà effettuata la revisione. Sarà possibile solamente utilizzarlo per recarsi ad effettuare la revisione presso uno dei soggetti autorizzati. Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa della revisione si applicherà: ● La sanzione amministrativa da € 2.000 a 8. ● Il fermo amministrativo dei veicolo per 90 giorni→in caso di reiterazione della violazione si applica la CONFISCA (con relativo sequestro). Infine chiunque esibisce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 430 a € 1.731 + la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. (Da sentenza della cassazione chi esibisce attestazione di falsa revisione→è perseguibile penalmente per reato di falso ideologico in atto pubblico art 483 cp. ART 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una CARTA DI CIRCOLAZIONE e IMMATRICOLATI presso il Dipartimento per i trasporti. Tale ufficio una volta provveduto all’immatricolazione, rilascia la carta di circolazione, intestandola al proprietario del veicolo; essa serve ad agevolare gli organi di vigilanza per i controlli ed anche per agevolare il trasferimento della proprietà.

● Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della CONFISCA del veicolo. ● E’ inoltre vietato a chi ha stabilito residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero e tale violazione è punita con una sanz. amm da € 720 a € 2.848 e l’immediata cessazione a cui segue il deposito. Se non verrà immatricolato in ITALIA entro 180 gg verrà confiscato. Per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico) deve essere indicato anche lo stato giuridico del veicolo e la proprietà. ART 95 CDS DUPLICATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE In caso di smarrimento, furto o distruzione di carta di circolazione occorre presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso un Comando di Polizia, Carabinieri→ENTRO 48H.

  1. Procedura Semplificata: Insieme alla denuncia viene rilasciato il permesso provvisorio di circolazione, necessario per circolare con il proprio veicolo con validità di 90 gg. La carta di circolazione verrà poi spedita dal Ministero dei Trasporti alla residenza dell’utente ad un costo di € 9 più le spese postali; è importante precisare che se il duplicato non arriva entro i 90 giorni di validità del permesso temporaneo, tal permesso temporaneo varrà fino alla consegna del duplicato.
  2. Se la carta di circolazione invece, non sarà duplicabile con il procedimento semplificato sopraelencato, occorerà presentare la richiesta di duplicato su apposito modulo da compilare presso un ufficio della MOTORIZZAZIONE CIVILE. (tale modulo è reperibile anche online e dovrà contenere anche autocertificazione della denuncia più un versamento di 10,20 € ) Successivamente viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione in attesa di ritirare nello stesso ufficio, ENTRO 30 GIORNI, il duplicato. (online è possibile verificare lo stato della pratica). ART 200 cds CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI La violazione, quando possibile deve essere contestata immediatamente (REGOLA GENERALE:ex se ti vedo he parli al cellullare devo fermarti subito tranne che fossi a velocità eccessiva ecc) sia al trasgressore che all’obbligato in solido, tranne nei casi previsti dal art 201: 1)Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a forte velocità (ex:vedo che stai guidando parlando al cellulare devo fermarti a meno che tu sia lanciato a forte velocità)
  3. Attraversamento di un incrocio con semaforo rosso 3)Sorpasso vietato 4)Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (ex:nei divieti di sosta)

dell’agente accertatore se munito di POS (idoneo strumento di pagamento elettronico) che rilascerà relativa ricevuta e ne farà menzione nel verbale. Il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore è inoltre consentito in caso di determinate infrazioni commesse da autotrasportatore di cose o persone titolare di patente C o D, anche tramite bancomat o carta di credito se l’agente accertatore sia munito di apposita apparecchiatura (pos). Nel caso in cui non paghi in misura ridotta e non versi la cauzione pari al minimo edittale ( a differenza del 30% di riduzione, la cauzione consente il ricorso) verrà disposto fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della cauzione e non oltre 60 giorni. (Sarà affidato in custodia a spese del trasgressore in un deposito autorizzato). Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:

  1. Il conducente non si sia fermato ad un controllo
  2. Si rifiuta di esibire i documenti
  3. E nei casi definiti al comma 3 bis: circolazione con targa contraffatta, guida di autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente, trasporto di merci pericolose senza autorizzazione ecc ART 126 bis Patente a punti (introdotto nel 2003) E’ il meccanismo introdotto in Italia a partire da martedì 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni TITOLARE DI PATENTE, ha inizialmente assegnato 20 punti; tale punteggio, viene annotato ( e successivamente aggiornato) presso l’ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA. Tale punteggio subisce specifiche decurtazioni di punti a seguito del compimento di determinate infrazioni alle norme del cds →TASSATIVAMENTE INDICATE in tabella e sarà possibile verificare il saldo dei punti in tempo reale previa registrazione sul Portale dell'Automobilista o chiamando telefonicamente un numero fisso. ● Ex: art 186 guida in stato di ebrezza/rifiuto di sottoporvici→10 punti, ● art 176 comportamento in autostrada->retromarcia/circolazione su corsi di emergenza→10 punti ● art 142 limiti di velocità→ 3/6/10 punti ( + oltre 10/40km/h, oltre 40/60 km/h, oltre 60km/h) In linea generale, le norme che prevedono la decurtazione dei punti, sono tutte le norme che prevedono la SOSPENSIONE DELLE PATENTE e le VIOLAZIONI DI NORME DI COMPORTAMENTO del Titolo 5’ del cds. Nel verbale di contestazione dovrà sempre essere indicato il punteggio esatto decurtato per ogni sanzione ed, anche in caso di più violazioni , potranno essere decurtati AL MAX 15 punti, tranne nei casi dove è prevista→ la SOSPENSIONE o la REVOCA della patente. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dovendosi procedere con notificazione successiva, non essendo possibile IDENTIFICARE IL CONDUCENTE (a cui decurtare i punti), dovrà essere il proprietario (o altro obbligato in solido) a fornire alla polizia le generalità del conducente (dati personali e della patente) ENTRO 60 GIORNI dalla notifica. Stesso procedimento in caso di persona giuridica, ex: dovrà essere inviato il nominativo del dipendente/conducente che ha commesso l’infrazione. E’ possibile recuperare 6 PUNTI (o 9 per i guidatori professionali avente abilitazione professionale) →frequentando specifici corsi effettuati da soggetti autorizzati dal mit→MIMS (che dal 2021 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE), pubblici o privati. Se non vengono commesse violazioni in due anni, viene ripristinato il punteggio pieno, mentre chi ha giù un punteggio pieno, per ogni due anni senza violazioni, ne vengono accreditati altri 2 punti, fino ad un MAX di 30 PUNTI TOTALI. Infine, come da ART 128 del CDS in caso di azzeramento dei punti (DECURTAZIONE TOTALE), così come nel caso di una violazione che comporti 5 punti di decurtazione, a cui ne seguono altre due( non contestali) da 5 punti l’una nell’arco dei 12 mesi della prima→ il titolare dovrà sottoporsi nuovamente all’ESAME DI IDONEITA’ TECNICA.

L’uff del dipartimento dei trasporti, notifica il provvedimento di revisione ed entro 30 giorni, il titolare della patente dovrà procedervi o la patente verrà sospesa a tempo indeterminat o e trattenuta materialmente dagli organi di pl stradale. ART 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (cellulare/cuffie audio) Al titolare di patente, al quale in sede di rilascio della patente o di rinnovo di essa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficenze organiche/difetti visivi con lenti/occhiali o altri apparecchi E’ OBBLIGATO AD USARLI durante la guida → chiunque violi tali prescrizioni è soggetto al pagamento di una somma da € 83 a € 332. Inoltre, è vietato al conducente di far uso durante la marcia di cellulare, apparecchi radiotelefonici, cuffie sonore fatta eccezione per i veicoli di forze armate e dei corpi di polizia. →chiunque violi tali prescrizioni è punito con il pagamento di una somma da € 165 a € 660 +decurtazione di 5 punti ed in caso di reiterazione nel biennio→sospensione della patente da 1-3 mesi E’ consentito l’uso di auricolari (ex:blouetooth) o apparecchi a viva voce che non richiedono→l’uso delle mani e permettano comunque adeguata capacità uditiva E’ un articolo molto importante poiché quello di guidare usando lo smartphone è una piaga sociale da combattere poiché è sempre più spesso causa di incidenti, anche mortali. Importante poi precisare che usare il telefonino in auto senza auricolare o vivavoce è categoricamente vietato, anche quando la marcia viene temporaneamente interrotta per esigenze della circolazione. Art 193 OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE Tale art prevede che i veicoli a motore (senza guida di rotaie) NON possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa relativamente alla responsabilità civile verso terzi. ● Colui che circola con un veicolo non assicurato (privo della copertura) va incontro alla sanzione amm. del pagamento di una somma da € 868 ad € 3.471 (+decurtazione di 5 punti introdotta recentemente, 10 x neopatentati) ed il SEQUESTRO del veicolo. E’ permesso la riduzione del 30%.(Non nel caso recidiva poiché escluso se sanz accessoria sospensione patente/confisca veicolo) Se provvederà a sottoscrivere l’assicurazione entro 15 giorni per almeno 6 mesi (o dichiara di voler demolire il veicolo) →riceverà una riduzione del 50% sulla sanzione amministrativa e gli viene restituito il veicolo. ● Nei casi di reiterazione nel biennio , questi sarà soggetto alla SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della patente di guida da uno a due mesi oltre che al pagamento di una sanzione amm. raddoppiata, ossia da un minimo di € 1698 a un massimo di € 6.792; Se verrà effettuato il pagamento in misura ridotta (+ le spese di deposito e trasporto) ed e stata sottoscritta l’assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo è prima sottoposto a fermo per 45 giorni e infine→RESTITUITO.(In tale maniera si eviterà la confisca.) ● Inoltre in caso di documenti di assicurativi falsi/contraffatti è sempre disposta la CONFISCA del veicolo e nei

Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi (PRINCIPIO DI PRUDENZA): ● che la visibilità sia sufficiente per farlo senza pericolo ● di avere spazio sufficiente per farlo in sicurezza ● che il conducente che precede abbia segnalato di voler fare la stessa manovra (ha la precedenza) ● che nessun conducente che segue abbiamo iniziato il sorpasso Per effettuare il sorpasso si dovrà, dopo apposita segnalazione, immettersi/posizionarsi sulla sinistra del conducente da sorpassare, sorpassarlo rapidamente MANTENENDO da lui UN ADEGUATA DISTANZA LATERALE e riportandosi sulla destra il prima possibile. Viceversa colui che viene sorpassato dovrà rimanere sul margine destro della carreggiata e non accellerare. Chiunque viola questi sopracitati commi o sorpassa a destra è punito con la sanzione da € 83 a €333 più la sospensione della patente per chi effettua la REITERAZIONE NEL BIENNIO. E’ vietato il sorpasso: ● di un veicolo che stia sorpassando un altro veicolo ● di veicoli fermi al passaggio a livello (anche in movimento) ai semafori ● quando un veicolo abbia rallentato o si sia arrestato in prossimità di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare. ● In prossimità di curve/dossi ecc con l’eccezione delle strade con due carreggiate separate o carreggiata con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia. ● Ai Conducenti di veicoli con massa superiori a 3,5 t (sanzione ancora maggiore) In questi casi la sanzione aumenterà da 167 a € 666 e si avrà la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 MESI (raddoppiate in caso di patente da meno di 3 anni) →in caso di recidiva nel BIENNIO. Art 157 ARRESTO,FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI Per arresto si intende l’interruzione della marcia a causa di esigenze dovute alla circolazione Per fermata si intende la sospensione TEMPORANEA della marcia del veicolo, per consentire la discesa/salita delle persone o altre esigenze di brevissima durata. Il conducente dovrà essere presente e pronto a riprendere al più presto la marcia. Per sosta si intende la sospensione DURATURA (protratta nel tempo) della marcia del veicolo, con possibilità del conducente di allontanarsi. Il motore dovrà rimanere spento ed in caso rimanesse acceso per mantenere in funzione il climatizzatore→si va incontro al pagamento da € 233 a € 440. Inoltre nei luoghi dove è permessa per un tempo limitato sarà necessario lasciare il disco orario con l’orario di arrivo. Per sosta di emergenza si intende l’arresto del veicolo per avaria del motore o malessere del conducente. Salvo diversa segnalazione, nella sosta e nella fermata il veicolo dovrà essere posizionato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, dove non ci sia un marciapiede è necessario lasciare almeno 1 metro di spazio per i pedoni. Inoltre, è obbligatorio evitare di aprire le porte dell’auto o non uscire dal veicolo rapidamente senza essersi assicurati di non creare pericoli per gli altri utenti della strada In tutti i casi si incorre in una sanzione da € 42 a € 173. ART 203 CDS RICORSO AL PREFETTO: 60|(+ 30 in caso di invio al prefetto) +120+150= 330/360 giorni molto lungo Tale ricorso è un ricorso GERARCHICO IMPROPRIO, e si ricollega all’art 24 diritto di difesa→tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. I soggetti interessati possono effettuare ricorso al prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, ENTRO 60 GIORNI dalla contestazione (o dalla notificazione). Il ricorso deve essere presentato all’ufficio/comando dell’agente accertatore (anche tramite raccomandata) o in alternativa DIRETTAMENTE AL PREFETTO tramite raccomandata. In quest’ultimo caso, le tempistiche si allungano poiché il prefetto entro 30 giorni trasmetterà il ricorso al comando/ufficio del agente accertatore per chiedere le relative integrazioni. In ognuno dei due casi, entro 60 giorni il responsabile del comando invia al prefetto gli atti del ricorsi, uniti delle

relative integrazioni necessarie per far chiarezza sul ricorso. (prova dell’avvenuta contestazione o notifica nei tempi, deduzioni tecniche dell’agente accertatore verbale ecc). Il prefetto potrà anche chiamare in audizione gli interessati che lo han richiesto, e qualora ritenga fondato il ricorso emette ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ed trascorsi inutilmente 120 giorni il ricorso si intende ACCOLTO.. In caso non accolga il ricorso, emetterà entro 120 giorni ORDINANZA-DI INGIUNZIONE (contenente l’autorità che la emette, la motivazione, autorità e termine per eventuale ricorso ecc) al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale ( in pratica viene raddoppiato l’importo che dovrà pagare il trasgressore). Tale ordinanza di ingiunzione dovrà essere notificata entro 150 giorni ed il pagamento di esso dovrà avvenire entro 30 giorni. Art 186 GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL E’ Assolutamente vietato guidare in stato di ebrezza causato dall’uso di sostanze alcoliche, poiché tale pratica altererebbe temporaneamente le prestazioni psico-fisiche/riflessi alla guida. Esso si applica anche per bici e monopattini, applicando però solo le sanzioni principali. ● Per un tasso alcolemico t ra 0,5 g/l – e 0,8 g/l si avrà la sanz amm del pagamento di € 544-2.174 + la san accessoria della sospensione della patente da 3/6 mesi→sarà solo illecito amministrativo ● Per un tasso superiore 0,8 gl/ ma non superiore a 1,5 g/l si va incontro all’AMMENDA da € 800 a € 3.200+ l’ARRESTO fino a 6 mesi + sanz accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno→diventa illecito penale e si manderà la CNR all’autorità giudiziaria. N.B:l’ ammenda sarà aumentata di 1/3 se effettuato tra le 22.00 e le 7 di mattina. ● Per un tasso superiore a 1,5 g/l si andrà incontro all’ammenda da € 1.500 a 600+ Sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiata se veicolo appartiene a persona estranea) e con la sentenza di condanna è applicata + la CONFISCA DEL VEICOLO (tranne appartenga a persona estranea); In caso di reiterazione del biennio→ REVOCA DELLA PATENTE.. N.B:l’ ammenda sarà aumentata di 1/3 se effettuato tra le 22. e le 7 di mattina. Importante specificare che con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni. In caso di INCIDENTE causato dal guidatore in stato di ebrezza, TUTTE LE SANZIONI SOPRACITATE SONO RADDOPPIATE E SI AGGIUNGERA’ IL FERMO DEL VEICOLO PER 180 GIORNI (tranne sia di persona estranea). Fuori dai casi in cui si provochi un incidente la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità (solo x 1 volta max), ovvero una prestazione non retribuita a favore della collettività presso enti statali, organizzazioni di volontariato ecc di durata pari alla pena detentiva ricevuta + 250 € per ogni giorno lavorato relativamente a quella pecuniaria. Essendo l’accertamento del tasso alcolemico un atto invasivo effettuato con 1 etilometro che deve essere omologato, è legittimato solo in determinati casi : ● sempre in caso di INCIDENTE ● conducente in stato di alterazione psicofisica da alcool →ricorrono sintomi specifici come alito, agitazione ecc) ● pre-test nei posti di blocco che diano esito positivo (sono accertamenti non invasivi, svolti sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza) Dovranno essere effettuati due accertamenti a distanza di almeno 5 minuti e si considererà quello più favorevole (ex: 0,48 al posto di 0,51 gl)

LE SANZIONI ACCESSORIE DEL CDS?

Per tutte le sanzioni accessorie si applicano due regole generali: 1) automatismo nell’applicazione , ovvero che si applicheranno di diritto e non a discrezione alcuna; nel verbale andrà fatta menzione ed in caso di ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria verrà estesa a quella accessoria. 2) Intrasmissibilità della sanzione accessoria : così come quella pecuniaria, in caso di morte dell’obbligato si estingueranno entrambe. Esse sono divise in 3 tipologie, sulla base dell’oggetto della violazione:

  1. Sanz acc riguardanti il veicolo;
  2. Sanz acc riguardanti i documenti di circolazione e la patente di guida
  3. Sanz riguardanti obblighi di fare/sospendere 1 determinata attività Le prime, riguardanti il veicolo sono:
  1. Sequestro(misura cautelare) al fine della confisca (che è lei sanz accessoria); ovvero nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca, l’organo di polizia, che effettua l’accertamento, provvede al sequestro

dei veicolo o delle altre cose oggetto della violazione→facendone menzione nel verbale. Non si applicherà mai se

appartiene a persone ESTRANEE. Nei casi in cui il veicolo viene adoperato per commettere un reato diverso da quelli del cds→ verrà sempre confiscato. Di norma viene affidata la custodia al proprietario del veicolo ((in sua assenza al conducente) e se la violazione è commessa da un minorenne ai suoi genitori. Se il custode circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (sarà possibile ricorso al prefetto), è punito con il pagamento da € 1985 a € 8.000+REVOCA della patente. Il documento di circolazione viene trattenuto presso l’ufficio dell’organo di polizia e dovrà avere segno visibile del sequestro ENTRO I 30 GIORNI successivi alla data in cui sono esauriti i termini per il ricorsi giurisdizionali, il provvedimento di CONFISCA diventa DEFINITIVO e dovrà essere trasferito presso il luogo deciso dal PREFETTO. Il provvedimento di confisca è notificato infine dal prefetto al PRA pubblico registro automobilistico. I veicoli confiscati, acquisiti definitivamente dallo stato, sono assegnati su loro espressa richiesta → ● Agli organi di polizia ● Altri organi dello stato In caso non presentino richiesta, vengono o messi in vendita, o ceduti gratuitamente o distrutti. 2)FERMO AMMINISTRATIVO Non è finalizzato ad altro provvedimento, ha una durata ben definita e viene restituito al avente diritto. Sul veicolo andrà sottoposto un sigillo che verrà rimosso al termine del fermo. E’ affidato all’avente diritto (proprietario in genere) o in caso di minore ai genitori ed è ammesso ricorso al prefetto. Nel caso in cui l’autore della violazione sia persona diversa dal proprietario del veicolo, e risulta evidente che la

circolazione è avvenuta contro la sua volontà→è immediatamente restituito all’avente diritto. Se il custode (proprietario o in sua mancanza l’obbligato in solido o il conducente), circola abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo avrà la sanzione amm. da 1989 euro a 8000 + le sanz amm della revoca della patente e della confisca del veicolo.

3)La rimozione del veicolo

E’ applicata direttamente dagli agente di polizia che si occuperanno anche del trasporto e della custodia in specifici luoghi, è ammesso il ricorso al prefetto. Il veicolo verrà poi riconsegnato previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Passati oltre 180 giorni senza che il proprietario si sia presentato all’ufficio o al comando per il ritiro,il veicolo può essere ALIENATO o DEMOLITO. Il ricavato verrà utilizzato x saldare la sanzione pecuniaria e il recupero delle spese, il residuo verrà restituito all’avente diritto.