






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Codice della strada completo 2023
Tipologia: Dispense
1 / 11
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







La revisione, consiste in un attento monitoraggio del mezzo, (è una misura di tutela sociale, che si basa sul concetto di sicurezza comune e di difesa dell'ambiente) al fine di accertare le condizioni di sicurezza del mezzo (i freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione), le condizioni di silenziosità (rumorosità della marmitta) e che non producano emissioni inquinanti superiori i limiti previsti dalla legge. Si può effettuare presso le officine e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti oppure direttamente alla Motorizzazione Civile. Essa deve essere effettuata ogni 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:
● Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della CONFISCA del veicolo. ● E’ inoltre vietato a chi ha stabilito residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero e tale violazione è punita con una sanz. amm da € 720 a € 2.848 e l’immediata cessazione a cui segue il deposito. Se non verrà immatricolato in ITALIA entro 180 gg verrà confiscato. Per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico) deve essere indicato anche lo stato giuridico del veicolo e la proprietà. ART 95 CDS DUPLICATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE In caso di smarrimento, furto o distruzione di carta di circolazione occorre presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso un Comando di Polizia, Carabinieri→ENTRO 48H.
dell’agente accertatore se munito di POS (idoneo strumento di pagamento elettronico) che rilascerà relativa ricevuta e ne farà menzione nel verbale. Il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore è inoltre consentito in caso di determinate infrazioni commesse da autotrasportatore di cose o persone titolare di patente C o D, anche tramite bancomat o carta di credito se l’agente accertatore sia munito di apposita apparecchiatura (pos). Nel caso in cui non paghi in misura ridotta e non versi la cauzione pari al minimo edittale ( a differenza del 30% di riduzione, la cauzione consente il ricorso) verrà disposto fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della cauzione e non oltre 60 giorni. (Sarà affidato in custodia a spese del trasgressore in un deposito autorizzato). Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:
L’uff del dipartimento dei trasporti, notifica il provvedimento di revisione ed entro 30 giorni, il titolare della patente dovrà procedervi o la patente verrà sospesa a tempo indeterminat o e trattenuta materialmente dagli organi di pl stradale. ART 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (cellulare/cuffie audio) Al titolare di patente, al quale in sede di rilascio della patente o di rinnovo di essa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficenze organiche/difetti visivi con lenti/occhiali o altri apparecchi E’ OBBLIGATO AD USARLI durante la guida → chiunque violi tali prescrizioni è soggetto al pagamento di una somma da € 83 a € 332. Inoltre, è vietato al conducente di far uso durante la marcia di cellulare, apparecchi radiotelefonici, cuffie sonore fatta eccezione per i veicoli di forze armate e dei corpi di polizia. →chiunque violi tali prescrizioni è punito con il pagamento di una somma da € 165 a € 660 +decurtazione di 5 punti ed in caso di reiterazione nel biennio→sospensione della patente da 1-3 mesi E’ consentito l’uso di auricolari (ex:blouetooth) o apparecchi a viva voce che non richiedono→l’uso delle mani e permettano comunque adeguata capacità uditiva E’ un articolo molto importante poiché quello di guidare usando lo smartphone è una piaga sociale da combattere poiché è sempre più spesso causa di incidenti, anche mortali. Importante poi precisare che usare il telefonino in auto senza auricolare o vivavoce è categoricamente vietato, anche quando la marcia viene temporaneamente interrotta per esigenze della circolazione. Art 193 OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE Tale art prevede che i veicoli a motore (senza guida di rotaie) NON possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa relativamente alla responsabilità civile verso terzi. ● Colui che circola con un veicolo non assicurato (privo della copertura) va incontro alla sanzione amm. del pagamento di una somma da € 868 ad € 3.471 (+decurtazione di 5 punti introdotta recentemente, 10 x neopatentati) ed il SEQUESTRO del veicolo. E’ permesso la riduzione del 30%.(Non nel caso recidiva poiché escluso se sanz accessoria sospensione patente/confisca veicolo) Se provvederà a sottoscrivere l’assicurazione entro 15 giorni per almeno 6 mesi (o dichiara di voler demolire il veicolo) →riceverà una riduzione del 50% sulla sanzione amministrativa e gli viene restituito il veicolo. ● Nei casi di reiterazione nel biennio , questi sarà soggetto alla SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della patente di guida da uno a due mesi oltre che al pagamento di una sanzione amm. raddoppiata, ossia da un minimo di € 1698 a un massimo di € 6.792; Se verrà effettuato il pagamento in misura ridotta (+ le spese di deposito e trasporto) ed e stata sottoscritta l’assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo è prima sottoposto a fermo per 45 giorni e infine→RESTITUITO.(In tale maniera si eviterà la confisca.) ● Inoltre in caso di documenti di assicurativi falsi/contraffatti è sempre disposta la CONFISCA del veicolo e nei
Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi (PRINCIPIO DI PRUDENZA): ● che la visibilità sia sufficiente per farlo senza pericolo ● di avere spazio sufficiente per farlo in sicurezza ● che il conducente che precede abbia segnalato di voler fare la stessa manovra (ha la precedenza) ● che nessun conducente che segue abbiamo iniziato il sorpasso Per effettuare il sorpasso si dovrà, dopo apposita segnalazione, immettersi/posizionarsi sulla sinistra del conducente da sorpassare, sorpassarlo rapidamente MANTENENDO da lui UN ADEGUATA DISTANZA LATERALE e riportandosi sulla destra il prima possibile. Viceversa colui che viene sorpassato dovrà rimanere sul margine destro della carreggiata e non accellerare. Chiunque viola questi sopracitati commi o sorpassa a destra è punito con la sanzione da € 83 a €333 più la sospensione della patente per chi effettua la REITERAZIONE NEL BIENNIO. E’ vietato il sorpasso: ● di un veicolo che stia sorpassando un altro veicolo ● di veicoli fermi al passaggio a livello (anche in movimento) ai semafori ● quando un veicolo abbia rallentato o si sia arrestato in prossimità di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare. ● In prossimità di curve/dossi ecc con l’eccezione delle strade con due carreggiate separate o carreggiata con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia. ● Ai Conducenti di veicoli con massa superiori a 3,5 t (sanzione ancora maggiore) In questi casi la sanzione aumenterà da 167 a € 666 e si avrà la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 MESI (raddoppiate in caso di patente da meno di 3 anni) →in caso di recidiva nel BIENNIO. Art 157 ARRESTO,FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI Per arresto si intende l’interruzione della marcia a causa di esigenze dovute alla circolazione Per fermata si intende la sospensione TEMPORANEA della marcia del veicolo, per consentire la discesa/salita delle persone o altre esigenze di brevissima durata. Il conducente dovrà essere presente e pronto a riprendere al più presto la marcia. Per sosta si intende la sospensione DURATURA (protratta nel tempo) della marcia del veicolo, con possibilità del conducente di allontanarsi. Il motore dovrà rimanere spento ed in caso rimanesse acceso per mantenere in funzione il climatizzatore→si va incontro al pagamento da € 233 a € 440. Inoltre nei luoghi dove è permessa per un tempo limitato sarà necessario lasciare il disco orario con l’orario di arrivo. Per sosta di emergenza si intende l’arresto del veicolo per avaria del motore o malessere del conducente. Salvo diversa segnalazione, nella sosta e nella fermata il veicolo dovrà essere posizionato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, dove non ci sia un marciapiede è necessario lasciare almeno 1 metro di spazio per i pedoni. Inoltre, è obbligatorio evitare di aprire le porte dell’auto o non uscire dal veicolo rapidamente senza essersi assicurati di non creare pericoli per gli altri utenti della strada In tutti i casi si incorre in una sanzione da € 42 a € 173. ART 203 CDS RICORSO AL PREFETTO: 60|(+ 30 in caso di invio al prefetto) +120+150= 330/360 giorni molto lungo Tale ricorso è un ricorso GERARCHICO IMPROPRIO, e si ricollega all’art 24 diritto di difesa→tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. I soggetti interessati possono effettuare ricorso al prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, ENTRO 60 GIORNI dalla contestazione (o dalla notificazione). Il ricorso deve essere presentato all’ufficio/comando dell’agente accertatore (anche tramite raccomandata) o in alternativa DIRETTAMENTE AL PREFETTO tramite raccomandata. In quest’ultimo caso, le tempistiche si allungano poiché il prefetto entro 30 giorni trasmetterà il ricorso al comando/ufficio del agente accertatore per chiedere le relative integrazioni. In ognuno dei due casi, entro 60 giorni il responsabile del comando invia al prefetto gli atti del ricorsi, uniti delle
relative integrazioni necessarie per far chiarezza sul ricorso. (prova dell’avvenuta contestazione o notifica nei tempi, deduzioni tecniche dell’agente accertatore verbale ecc). Il prefetto potrà anche chiamare in audizione gli interessati che lo han richiesto, e qualora ritenga fondato il ricorso emette ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ed trascorsi inutilmente 120 giorni il ricorso si intende ACCOLTO.. In caso non accolga il ricorso, emetterà entro 120 giorni ORDINANZA-DI INGIUNZIONE (contenente l’autorità che la emette, la motivazione, autorità e termine per eventuale ricorso ecc) al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale ( in pratica viene raddoppiato l’importo che dovrà pagare il trasgressore). Tale ordinanza di ingiunzione dovrà essere notificata entro 150 giorni ed il pagamento di esso dovrà avvenire entro 30 giorni. Art 186 GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL E’ Assolutamente vietato guidare in stato di ebrezza causato dall’uso di sostanze alcoliche, poiché tale pratica altererebbe temporaneamente le prestazioni psico-fisiche/riflessi alla guida. Esso si applica anche per bici e monopattini, applicando però solo le sanzioni principali. ● Per un tasso alcolemico t ra 0,5 g/l – e 0,8 g/l si avrà la sanz amm del pagamento di € 544-2.174 + la san accessoria della sospensione della patente da 3/6 mesi→sarà solo illecito amministrativo ● Per un tasso superiore 0,8 gl/ ma non superiore a 1,5 g/l si va incontro all’AMMENDA da € 800 a € 3.200+ l’ARRESTO fino a 6 mesi + sanz accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno→diventa illecito penale e si manderà la CNR all’autorità giudiziaria. N.B:l’ ammenda sarà aumentata di 1/3 se effettuato tra le 22.00 e le 7 di mattina. ● Per un tasso superiore a 1,5 g/l si andrà incontro all’ammenda da € 1.500 a 600+ Sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiata se veicolo appartiene a persona estranea) e con la sentenza di condanna è applicata + la CONFISCA DEL VEICOLO (tranne appartenga a persona estranea); In caso di reiterazione del biennio→ REVOCA DELLA PATENTE.. N.B:l’ ammenda sarà aumentata di 1/3 se effettuato tra le 22. e le 7 di mattina. Importante specificare che con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni. In caso di INCIDENTE causato dal guidatore in stato di ebrezza, TUTTE LE SANZIONI SOPRACITATE SONO RADDOPPIATE E SI AGGIUNGERA’ IL FERMO DEL VEICOLO PER 180 GIORNI (tranne sia di persona estranea). Fuori dai casi in cui si provochi un incidente la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità (solo x 1 volta max), ovvero una prestazione non retribuita a favore della collettività presso enti statali, organizzazioni di volontariato ecc di durata pari alla pena detentiva ricevuta + 250 € per ogni giorno lavorato relativamente a quella pecuniaria. Essendo l’accertamento del tasso alcolemico un atto invasivo effettuato con 1 etilometro che deve essere omologato, è legittimato solo in determinati casi : ● sempre in caso di INCIDENTE ● conducente in stato di alterazione psicofisica da alcool →ricorrono sintomi specifici come alito, agitazione ecc) ● pre-test nei posti di blocco che diano esito positivo (sono accertamenti non invasivi, svolti sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza) Dovranno essere effettuati due accertamenti a distanza di almeno 5 minuti e si considererà quello più favorevole (ex: 0,48 al posto di 0,51 gl)
Per tutte le sanzioni accessorie si applicano due regole generali: 1) automatismo nell’applicazione , ovvero che si applicheranno di diritto e non a discrezione alcuna; nel verbale andrà fatta menzione ed in caso di ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria verrà estesa a quella accessoria. 2) Intrasmissibilità della sanzione accessoria : così come quella pecuniaria, in caso di morte dell’obbligato si estingueranno entrambe. Esse sono divise in 3 tipologie, sulla base dell’oggetto della violazione:
appartiene a persone ESTRANEE. Nei casi in cui il veicolo viene adoperato per commettere un reato diverso da quelli del cds→ verrà sempre confiscato. Di norma viene affidata la custodia al proprietario del veicolo ((in sua assenza al conducente) e se la violazione è commessa da un minorenne ai suoi genitori. Se il custode circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (sarà possibile ricorso al prefetto), è punito con il pagamento da € 1985 a € 8.000+REVOCA della patente. Il documento di circolazione viene trattenuto presso l’ufficio dell’organo di polizia e dovrà avere segno visibile del sequestro ENTRO I 30 GIORNI successivi alla data in cui sono esauriti i termini per il ricorsi giurisdizionali, il provvedimento di CONFISCA diventa DEFINITIVO e dovrà essere trasferito presso il luogo deciso dal PREFETTO. Il provvedimento di confisca è notificato infine dal prefetto al PRA pubblico registro automobilistico. I veicoli confiscati, acquisiti definitivamente dallo stato, sono assegnati su loro espressa richiesta → ● Agli organi di polizia ● Altri organi dello stato In caso non presentino richiesta, vengono o messi in vendita, o ceduti gratuitamente o distrutti. 2)FERMO AMMINISTRATIVO Non è finalizzato ad altro provvedimento, ha una durata ben definita e viene restituito al avente diritto. Sul veicolo andrà sottoposto un sigillo che verrà rimosso al termine del fermo. E’ affidato all’avente diritto (proprietario in genere) o in caso di minore ai genitori ed è ammesso ricorso al prefetto. Nel caso in cui l’autore della violazione sia persona diversa dal proprietario del veicolo, e risulta evidente che la
circolazione è avvenuta contro la sua volontà→è immediatamente restituito all’avente diritto. Se il custode (proprietario o in sua mancanza l’obbligato in solido o il conducente), circola abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo avrà la sanzione amm. da 1989 euro a 8000 + le sanz amm della revoca della patente e della confisca del veicolo.
E’ applicata direttamente dagli agente di polizia che si occuperanno anche del trasporto e della custodia in specifici luoghi, è ammesso il ricorso al prefetto. Il veicolo verrà poi riconsegnato previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Passati oltre 180 giorni senza che il proprietario si sia presentato all’ufficio o al comando per il ritiro,il veicolo può essere ALIENATO o DEMOLITO. Il ricavato verrà utilizzato x saldare la sanzione pecuniaria e il recupero delle spese, il residuo verrà restituito all’avente diritto.