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Codice deontologico, Slide di Metodologia Della Ricerca Sociale Quantitativa

Codice Deontologico prof. Guidu

Tipologia: Slide

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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
annotato con lo specchietto delle sanzioni
(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014)
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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

annotato con lo specchietto delle sanzioni (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014)

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L’avvocato

  1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
  2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
  3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione
  4. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
  5. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. Art. 3 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
  6. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
  7. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
  8. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 4 – Volontarietà dell’azione

  1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
  2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. Art. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato. Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità
  3. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo.
  4. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense. Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità. Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società
  5. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
  6. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società. Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
  7. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e

accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. Art. 16 – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

  1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
  2. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
  3. L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi. Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
  4. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  5. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  6. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
  7. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
  8. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Art. 20 - Responsabilità disciplinare 1

  1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice. Art. 21 - Potestà disciplinare
  3. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
  4. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
  5. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
  6. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio (^1) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 1 così recitava: « La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice. ».

a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura; b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno; c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.

  1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare. SANZIONI IRROGABILI IN VIA EDITTALE, ATTENUATA E AGGRAVATA Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata (Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima (2 mesi) Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno Fino alla censura Sospensione da 2 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni Fino alla sospensione minima ( mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA Art. 23 – Conferimento dell’incarico
  2. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
  3. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
  4. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
  5. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
  6. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di

operazione illecita.

  1. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
  2. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. - commi 1 e 2: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata (Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima _(2 mesi)
  • commi 3 e 4:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a _1 anno
  • commi 5 e 6:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Fino alla sospensione minima ( mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione Art. 24 – Conflitto di interessi
  1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
  2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
  3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
  4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
  5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si

deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

  1. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
  2. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
  3. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. - Commi 1 e 2: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata (Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima _(2 mesi)
  • Commi 3 e 4:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno Art. 27 – Doveri di informazione 2
  1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
  2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a (^2) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola « informare », l’inciso « la parte assistita » e inserendo, dopo la parola « chiaramente », la seguente frase « la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, ». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 3 così recitava: « L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. ».

colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

  1. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
  2. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
  3. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
  4. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  5. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
  6. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
  7. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. - Commi da 1 a 5: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata (Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima _(2 mesi)
  • Commi da 6 a 8:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno Art. 28 – Riserbo e segreto professionale
  1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal
  1. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
  2. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
  3. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
  4. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
  5. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
  6. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
  7. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
  8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. - Commi da 1 a 5: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno
  • Commi da 6 a 8: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a 3 anni Art. 30 – Gestione di denaro altrui
  1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
  2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute

per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.

  1. L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
  2. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
  3. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
  • C omma 1: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a _1 anno
  • Commi 2 e 4:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Fino alla censura Sospensione da 6 a 12 mesi Fino alla sospensione non superiore a _3 anni
  • Comma 3:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Fino alla sospensione minima ( mesi) Sospensione da 1 a 3 anni Fino alla radiazione Art. 31 – Compensazione
  1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
  2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
  3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso

Art. 33 – Restituzione di documenti

  1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
  3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
  4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura. - Comma 1: Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata (Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima _(2 mesi)
  • Comma 2:_ Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
  1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
  2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 35 – Dovere di corretta informazione 3

  1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. (^3) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016. Con la predetta delibera del 22 gennaio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto:
  • a modificare il comma 1, inserendo l’inciso: « quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse »;
  • a sopprimere i commi 9 e 10;
  • a rinumerare, di conseguenza, i commi 11 e 12. Le modifiche sono entrate in vigore il 2 luglio 2016. Il testo precedente del comma 1 così recitava: « 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale .». I commi soppressi così recitavano: « 9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. - 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito