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codice deontologico esame schema
Tipologia: Appunti
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di Fulvio Frati*
Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella sua seduta tenutasi il 27 ed il 28 giugno 1997, e quindi confermato con referendum dagli Iscritti all’Ordine degli Psicologi in data 17 gennaio 1998. Tutto ciò è stato quindi esattamente effettuato come richiesto dal comma 6 dell'art.28 della Legge 56/89, il quale infatti testualmente afferma che “Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: …… c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi”. Come inoltre prescrive l’art.42 del Codice Deontologico stesso, esso è entrato in vigore “il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione“, vale a dire il 16 febbraio 1998. Da tale data, pertanto, tutti coloro che esercitano a pieno titolo la professione di Psicologo nel nostro Paese hanno a disposizione un preciso testo scritto quale riferimento fondamentale per le normative e le problematiche deontologiche di questa Professione. Ciò che la Deontologia rappresenta oggi nell’esercizio di una specifica attività professionale può comunque essere individuato con maggiore chiarezza se, insieme al fornire di essa un idoneo inquadramento all’interno delle norme legislative che la riconoscono ed una specifica definizione sufficientemente adeguata e condivisa, si cerca di definire preliminarmente anche altri due concetti che inevitabilmente la riguardano, vale a dire quelli di “Etica” ed, ancor prima, di “Morale”. Occorre comunque premettere, al riguardo, che le varie scuole di pensiero che si sono occupate sino ad oggi di questi temi in differenti ambiti quali ad esempio quelli filosofico, storico, giuridico ecc., non hanno sinora fornito, e probabilmente non forniranno mai, definizioni unanimemente condivise rispetto a tali concetti. Pertanto, in questa sede, tenterò semplicemente di utilizzare definizioni che, rispetto ad essi, sembrano oggi sufficientemente diffuse ed accettate, considerandoli sostanzialmente dal punto di vista di chi si sta occupando delle problematiche e delle necessità di una specifica professione intellettuale quale è quella di Psicologo, anche se appare evidente che da punti di vista sicuramente differenti (quali possono essere, ad esempio, quelli di un economista, di un sociologo o di uno studioso di problematiche religiose, tanto per citarne alcuni tra i molti ipotizzabili) tali definizioni possono risultare probabilmente incomplete, inadeguate o comunque complessivamente non confacenti alle relative problematiche e necessità.
Con queste doverose premesse, pertanto, appare ora possibile fornire alcune specifiche definizione, rispettivamente, dei termini “Morale”, “Etica”, “Deontologia” e “Codice Deontologico”.
MORALE, ETICA, DEONTOLOGIA, CODICE DEONTOLOGICO
Deontologico del Collegio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, ma appare ancora attuale non solo per tale Categoria Professionale, ma anche in riferimento a quello che può essere oggi il concetto di Deontologia all’interno della stessa Categoria degli Psicologi italiani.
Tutte queste definizioni e considerazioni trovano peraltro riscontro anche nella vigente giurisprudenza del nostro Paese. Ad esempio, con la sentenza n. 1052 del T.A.R. della Puglia, sez. I di Bari del 24 ottobre 1995 (Parti in causa Orlandi c. Min. giust., in Foro Amm., 1996, p. 3433) è stato affermato, già alcuni anni prima dell’emanazione del Codice Deontologico degli Psicologi, che “Le norme deontologiche, spesso accolte anche in forma non scritta da una comunità di professionisti, regolano la condotta degli
appartenenti alla comunità fra loro e nei confronti di terzi a cui favore espletano attività professionale; in quanto prodotto spontaneo della tradizione e della vita della comunità, sono mutevoli - secondo le diverse circostanze storiche, ambientali e temporali nonché i diversi ambiti territoriali - sicché l'individuazione delle regole in questione, che condizionano anche il giudizio sull'irreprensibilità dell'aspirante all'iscrizione ad un albo professionale, non è espressione di discrezionalità amministrativa poiché non implica ponderazione di interessi né scelta libera dell'amministrazione, ma solo un'attività ricognitiva ed applicativa confinata integralmente nell'apprezzamento di tipo tecnico”. L’opportunità, peraltro, di raccogliere le norme deontologiche in un organico testo scritto specifico di ogni Categoria professionale e di non lasciarle genericamente soggette ad una trasmissione informale tra i suoi appartenenti, nasce essenzialmente dalla necessità di applicazione, anche nell’ambito interno di una Categoria professionale specifica, di quel generale “Principio di Legalità” (sintetizzabile con l’espressione latina, spesso al riguardo utilizzata dai giuristi, “Nullum crimen nulla poèna sine lege scripta”) che sicuramente caratterizza in modo fondamentale il passaggio dal Diritto medioevale (basato sull’Autorità riconosciuta “per diritto divino” al Re o ai suoi rappresentanti locali) al Diritto moderno, nel quale la dignità del singolo individuo acquista un valore ed un riconoscimento sociale sicuramente assenti nel sistema aristocratico-feudale. Così, ad esempio, nel seguente schema n. 3 si cerca di evidenziare tale passaggio, avvenuto proprio con l’applicazione del Principio di Legalità al Diritto dapprima penale e quindi anche deontologico, fornendo le definizioni di alcuni termini tecnici estremamente utilizzati in ambedue tali ambiti quali ad esempio quelli di “Leggi”, “Norme” e “Codici”.
Come si è voluto all’interno di essa evidenziare in modo particolare, all’interno di singole raccolte di norme dedicate alla stessa materia quali sono i singoli Codici si può anche constatare, a volte, la contemporanea presenza di norme sia “precettive” (o primarie) che “d’indirizzo” (o di secondo grado) E’ questo il caso, ad esempio, del Codice Civile, che pur contenendo una serie di norme che essenzialmente si definiscono come “precettive” (proprio in quanto tese a regolamentare gli specifici comportamenti dei singoli individui nei vari ambiti della vita civile della nostra Società) presenta anche, in alcuni casi, disposizioni che si configurano come “d’indirizzo” in quanto evidenziano, sulla materia di loro competenza, la necessità di ulteriori norme o previsioni più specifiche da regolamentarsi con disposizioni ulteriori. In particolare, tra le norme giuridiche “d’indirizzo” più rilevanti al fine di questa specifica analisi dei presupposti normativi che giustificano l’esistenza del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, troviamo l’articolo 2229 del Codice Civile, il cui testo è evidenziato nel seguente schema n.5.
L’articolo 2229 del Codice civile, pertanto, demanda agli Ordini professionali l’esercizio del potere disciplinare sugli iscritti. Anche per gli Psicologi vale questo principio: in prima istanza (e "in via amministrativa") decidono al riguardo i Consigli Regionali o Provinciali, e le loro deliberazioni sono immediatamente esecutive. Poi, in sede di impugnazione, la potestà decisionale passa al Tribunale della città dove ha sede l’Ordine regionale o provinciale. La professione di Psicologo, come le altre attività intellettuali, fonda quindi le sue regole deontologiche - cioè il complesso di regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale - sul diritto (il rispetto delle leggi), sull'etica (la coscienza e la morale) e sulla prassi (i comportamenti ripetuti e costanti della pratica psicologica, clinica e non solo). In realtà, questi sono tre punti diversi di una medesima serie di fonti di natura essenzialmente etica o morale, che del resto ogni Ordinamento giuridico contiene. Ciò non toglie però che anche le regole deontologiche sono a tutti gli
Tra tutte le norme suddette, un’attenzione particolare va peraltro rivolta all’articolo 26, che dettaglia le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli Iscritti all’Albo professionale degli Psicologi che si sono resi colpevoli di violazione delle norme contenute nel relativo Codice Deontologico in quel momento vigente e che sono ulteriormente specificate nel seguente schema n.7.
Nell’attuale linguaggio giuridico si possono quindi definire come “norme di indirizzo” tutte quelle norme che prevedono e regolano il quadro complessivo all’interno del quale trovano il loro fondamento giuridico le norme che invece regolamentano comportamento specifici (che sono invece a loro volta denominate “norme precettive”). Inoltre, si distinguono tre tipi di norme precettive (o primarie) :
NORME NORME
PRECETTIVE : OBBLIGATORIETA’
Riepilogando, quindi, possiamo definire la “norma deontologica” come quella particolare “norma giuridica che regola un’attività professionale nei suoi aspetti etici”. Per quanto poi riguarda specificatamente tale tipo di norma, si può affermare che si hanno anche nell’ordinamento complessivo che riguarda gli aspetti deontologici della professione di Psicologo due tipi di norme: 1) norme deontologiche “di indirizzo” (o di secondo grado) (ad es. artt.28, 27, 26, 17 e 12 L. 56/89; art.2229 Codice Civile ecc.): sono quelle regole che istituiscono il nostro Ordine professionale e che conferiscono a tale Ordine la funzione di produrre e far applicare una specifica normativa deontologica ;
Anche tutto questo viene a sua volta riassunto ed evidenziato nel seguente schema n.9.
Il testo del Codice Deontologico degli Psicologi italiani attualmente vigente è stato ripetutamente pubblicato su diversi numeri dei Bollettini d’informazione degli Ordini territoriali e sul Giornale dell’Ordine Nazionale “La professione di Psicologo”. E’ peraltro possibile scaricarne il testo completo sia dal Sito Web dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, all’indirizzo http://www.psy.it , sia da molti Siti Web dei vari Ordini Regionali e Provinciali, dei quali riportiamo nello schema seguente l’elenco completo dei relativi indirizzi Internet.
Valle d’Aosta www.ordinepsicologivda.it Piemonte www.ordinepsicologi.piemonte.it
Liguria
www.split.it/noprofit/psicologiliguria www.psy.it/ordpsic/ligur/organico.htm
Lombardia
www.opl.it www.psy.it/ordpsic/lomb/organico.htm Veneto www.psy.it/ordpsic/veneto/organico.htm www.ordinepsicologiveneto.it Trento www.psy.it/ordpsic/trento/organico.htm Bolzano www.psy.it/ordpsic/bolz/organico.htm Friuli V. G. www.psicologi.fvg.it
Emilia-Romagna
www.ordpsicologier.it www.psy.it/ordpsic/emrom/organico.htm Toscana www.psicologia.toscana.it
Marche
http://www.ordinepsicologimarche.it www.psy.it/ordpsic/marche/organico.htm Umbria www.ordinepsicologiumbria.com Lazio www.psy.it/lazio.html Abruzzo http://web.tin.it/ordine_psicologi_abruzzo Molise www.psy.it/ordpsic/molise/organico.htm Basilicata www.psy.it/ordpsic/basil/organico.htm Campania www.ordpsicamp.it
Calabria
www.psicologicalabria.it www.psy.it/ordpsic/calab/organico.htm Puglia www.psicologipuglia.it Sicilia www.ordinepsy.sicilia.it Sardegna www.psicosardegna.it www.psy.it/ordpsic/sard/organico.htm
“Responsabilità nei confronti della Società”, infine, risultano presenti tra gli altri negli artt. e 34 (Calvi, E., Le linee guida del Codice Deontologico, in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè Editore, 1999, pagg. 19-22). Tutto ciò è comunque riassunto e schematizzato nel seguente schema n. 12.
LE QUATTRO FINALITA’ ISPIRATRICI DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
(Fonte: Guglielmo Gulotta ed Eugenio Calvi, Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè Editore, 1999 )
Nello stesso scritto sopra citato, inoltre, Calvi afferma che alla base del Codice Deontologico vi sono, oltre alle suddette quattro “finalità ispiratrici”, anche quattro “principi
generali” o “imperativi-guida” che sempre appaiono necessari nell’attività professionale dello Psicologo. Secondo Calvi, essi sono in particolare i seguenti:
I QUATTRO PRINCIPI GENERALI ALLA BASE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI