Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Disposizioni generali sui rapporti giurisdizionali con autorità straniere, Sintesi del corso di Legge

Il documento illustra le disposizioni generali relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale, con particolare attenzione ai rapporti con Stati membri dell'Unione Europea e a principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea. Vengono inoltre trattati i limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri, i poteri del Ministro della giustizia e la tutela dei terzi di buona fede.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 03/03/2020

thomas-de-santis
thomas-de-santis 🇮🇹

3 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Autorità straniere - disposizioni
generali
Codice di procedura penale (Indice)
Tutti i codici - Codice penale - Guide di procedura penale - Guide di diritto penale
Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 696.
(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto
internazionale generale). ))
((1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le
domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali
straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti
con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi
adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono
diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore
per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
Shutterfly
Turn Photos Into Holiday Cards
Shop Now
Ann.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le
estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle
sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e
gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale
generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente,
si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di
cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di
reciprocita'.))
1
PDFCROWD.COM
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Disposizioni generali sui rapporti giurisdizionali con autorità straniere e più Sintesi del corso in PDF di Legge solo su Docsity!

Autorità straniere - disposizioni

generali

Codice di procedura penale (Indice) Tutti i codici - Codice penale - Guide di procedura penale - Guide di diritto penale

Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 696.

(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). ))

((1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

Shutterfly

Turn Photos Into Holiday Cards

Shop Now

Ann.

  1. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
  2. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
  3. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'.))

1

((Titolo I-bis PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA))

Art. 696-bis

(( (Principio del mutuo riconoscimento). ))

((1. Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Shutterfly

Turn Photos Into Holiday Cards

Shop Now

Ann.

  1. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.))

Art. 696-ter

(( (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). ))

((1. L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.))

Art. 696-quater

(( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). ))

((1. L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

  1. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies.

Spese Estradizione

Salva in PDF | Stampa

(( (Modalita' di esecuzione). ))

((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.

  1. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.))

Art. 696-novies

(( (Impugnazioni). ))

((1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

  1. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
  2. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.
  3. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.))

Art. 696-decies

(( (Tutela dei terzi di buona fede). ))

((1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.))

Potrebbe interessarti anche

Contatti La redazione Pubblicità News per il tuo sito Feed rss © Copyright 2001 - 2018 Studiocataldi.it - Quotidiano giuridico Mappa del sito - Informativa sulla privacy

[Photos] Mom Gets Strange Feeling About Future Son- In-Law So She Decides To The Primary Market

FROM THE WEB 21 Reasons Why Bobby Orr Is Hockey's GOAT Stadium Talk

FROM THE WEB [Pics] Couple Makes A Bet: No Eating Out, No Cheat Meals, No Alcohol. This Is Ice Pop

FROM THE WEB

Octomom's 8 Kids Are All Grown Up. See How They Look Now Definition

[Photos] The Real Reason Costco Checks Your Receipts Before You Leave The Primary Market

[Photos] This is What Happened When His Wife Met the Gorilla He Raised Bob's Hideout

[Photos] They Definitely Regret These Hilarious Tattoos Offbeat