



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il documento illustra le disposizioni generali relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale, con particolare attenzione ai rapporti con Stati membri dell'Unione Europea e a principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea. Vengono inoltre trattati i limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri, i poteri del Ministro della giustizia e la tutela dei terzi di buona fede.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




Codice di procedura penale (Indice) Tutti i codici - Codice penale - Guide di procedura penale - Guide di diritto penale
Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 696.
(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). ))
((1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
Shutterfly
Turn Photos Into Holiday Cards
Shop Now
Ann.
1
((Titolo I-bis PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA))
Art. 696-bis
(( (Principio del mutuo riconoscimento). ))
((1. Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
Shutterfly
Turn Photos Into Holiday Cards
Shop Now
Ann.
Art. 696-ter
(( (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). ))
((1. L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.))
Art. 696-quater
(( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). ))
((1. L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
Spese Estradizione
Salva in PDF | Stampa
(( (Modalita' di esecuzione). ))
((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.
Art. 696-novies
(( (Impugnazioni). ))
((1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
Art. 696-decies
(( (Tutela dei terzi di buona fede). ))
((1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.))
Contatti La redazione Pubblicità News per il tuo sito Feed rss © Copyright 2001 - 2018 Studiocataldi.it - Quotidiano giuridico Mappa del sito - Informativa sulla privacy
[Photos] Mom Gets Strange Feeling About Future Son- In-Law So She Decides To The Primary Market
FROM THE WEB 21 Reasons Why Bobby Orr Is Hockey's GOAT Stadium Talk
FROM THE WEB [Pics] Couple Makes A Bet: No Eating Out, No Cheat Meals, No Alcohol. This Is Ice Pop
FROM THE WEB
Octomom's 8 Kids Are All Grown Up. See How They Look Now Definition
[Photos] The Real Reason Costco Checks Your Receipts Before You Leave The Primary Market
[Photos] This is What Happened When His Wife Met the Gorilla He Raised Bob's Hideout
[Photos] They Definitely Regret These Hilarious Tattoos Offbeat