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TESM 2012: Principi e Disposizioni Finali, Appunti di Economia

Il testo integrale del trattato sul meccanismo europeo di stabilità (tesm) del 2012, con particolare riferimento ai principi e alle disposizioni finali. Il tesm regola la cooperazione finanziaria tra gli stati membri dell'unione europea per garantire la stabilità finanziaria della zona euro. Il documento include la determinazione delle modalità per il trasferimento di sostegni, la concessione di assistenza finanziaria, la procedura per l'adesione di nuovi stati membri e la composizione del mes.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 21/08/2012

mariapia54
mariapia54 🇮🇹

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T/ESM 2012/it 1
TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI
SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA
DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
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TRATTATO

CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ

TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI

SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA

DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI

SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),

DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,

RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,

(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.

(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.

(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.

(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.

(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.

(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.

(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES. (15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.

(16) Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente trattato.

(17) La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

  1. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.
  2. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 3

Obiettivo

L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

CAPO 2

GOVERNANCE

ARTICOLO 4

Struttura e regole di voto

  1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
  2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
  3. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.
  1. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

ARTICOLO 5 Consiglio dei governatori

  1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
  2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
  1. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di osservatori.
  2. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.
  3. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
  4. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:

a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;

j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell’articolo 40;

k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell’articolo 44;

l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell’articolo 44; e

m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.

  1. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:

a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell’articolo 44;

b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;

c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;

d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;

e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell’articolo 7;

f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;

g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;

h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;

i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;

j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;

k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;

  1. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
  2. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
  3. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
  4. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.
  5. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
  1. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
  2. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7 Direttore generale

  1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.
  2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.