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Codice Rocco - 1930 Versione Integrale, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Penale

Versione integrale del Codice Penale del 1930

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

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GAZZETTA
UF
PARTE
PRIMA
DEL
REGNO
DilTALIA
Anno
71°
RonA
-
Domenica,
26
ottobre
1980
-
ANNO
VIII
Numero
251(Straordinario)
1727.
--
RELAZIONE
e
REGIO
DECRETO
19
ottobre
1930,
n.
1398.
Approvazione
del
testo
definitivo
del
Codice
Penale.
1728.
-
RELAZIONE
e
REGIO
DECRETO
19
ottobre
1930.
n.
1399.
Approvazione
del
testo
definitivo
del
Codice
di
Procedura
Penale.
ROMA
ISTITUTO
POLIGRAFICO
DELLO
STATO
LIBREIIIA
1930
-
Anno
VIII
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GAZZETTA UF

PARTE PRIMA^ DEL^ REGNO^ DilTALIA

Anno 71° RonA - Domenica, 26 ottobre 1980 - ANNO VIII Numero 251(Straordinario)

1727. --^ RELAZIONE^ e REGIO^ DECRETO^19 ottobre 1930, n. 1398.

Approvazione

del testo definitivo del Codice Penale.

1728. - RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 ottobre 1930. n. 1399.

Approvazione

del testo definitivo^ del Codice di

Procedura Penale.

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBREIIIA

1930 - Anno VIII

CODICE PENALE

Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930 - Anno (^) VIII, n. I 398

REL A Z ION E

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

Presentata nell'udienza del 19 ottobre (^) 1930-Vill

per l'approvazione del^ testo^ defin]tivo

del

CODICE PENALE

SIRE,

Bene a ragione la Storia ripeterà per Voi 11 massimo elo-
gio con^ cui^ possa esaltarsi^ un^ Regnante: invictus^ in^ armis,
in legibus sapiens.
Nel Vostro Regno, invero, si sono felicemente associate

le (^) conquiste delle armi rivendicatrici (^) e le riforme legisla-

tive destinate a rinnovare la vita dello Stato e del popolo

italiano. Tra i (^) più insigni monumenti di (^) questa legislazione ri-

marrà la riforma legislativa penale, imponente manifesta-

zione della (^) potenza del (^) genio giuridico italiano, che la nuova coscienza nazionale creata dalla (^) guerra e dal Fascismo ha

svincolato da ogni influsso di idee e di tradizioni straniere,
indirizzandolo verso concezioni sempre più originalmente e

schiettamente italiane.

Nella nuova legislazione la riforma penale eccelle non

solo (^) per la sua intrinseca grandiosità, ma altresi (^) per la im-

portanza, indubbiamente^ superiore, che^ essa^ ha, in^ confronto
di ogni altra riforma legislativa. La potestà di punire è in-
fatti uno dei massimi attributi della Sovranità, tanto che
i nostri anticht ravvisavano in essa una delle più essenziali

manifestazioni (^) dell'imperium, e la (^) assimilavano, nella sua (^) più

completa capacità d'esercizio, al^ potere di^ disporre della forza
armata dello Stato (jus gladii). E veramente tale potestà è an-
ch'essa una forma di difesa statuale, é anch'essa una guerra
contro attività nemiche, che devono essere debellate nell'in-

teresse dello Stato e della (^) società. La stessa vittoria sui nemici esterni rimarrebbe sterile

gloria qualora non^ si apprestassero i mezzi più idonei per ga-
rantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti

interni coi cittadini. E tra (^) questi mezzi (^) primeggia la nuova

legislazione penale, che^ oggi è^ sottoposta all'Augusta san-

zione della Maestà Vostra.

L'avvenimento che si compie in questo ottavo annuale

del (^) Ileg1me fascista è (^) tanto più solenne e (^) memorando, in quanto entrambi^ i^ nuovi^ codici^ penali, (^) quello di diritto ma-

teriale e quello di diritto processuale, vengono contempora-
neamente emanati. Ciò non accadde mai, per codici nuovi,
nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica, in Fran-
cia, tra^ il^ codice di^ procedura penale (1808) e il codice pe-
nale (1810) corse un intervallo di due anni.
La simultanea pubblicazione dei due codici sarà feconda
di notevoli vantaggi. Tale simultaneità ha reso possibile un
perfetto coordinamento tra essi, il che non si sarebbe potuto

ottenere (^) rimaneggiando 11 codice di (^) procedura penale del 1913

per adattarlo^ alle esigenze del nuovo codice penale.
Questo successo è dovuto ad un lungo e tenace lavoro, con-

dotto con (^) incrollabile fede e assicurato nella sua (^) feconda con-

tinuità dalle nuove e più felici condizioni politiche della Pa-
tria nostra dovute, in sì gran parte, all'intima virtù rinnova-
trice del Fascismo e all'antiveggente impulso animatore del suo
Capo.
Lungi dall'essere^ improvvisata, questa grande riforma, in-
tensamente meditata, vanta 11 primato anche nella durata
della elaborazione. Infatti, gli studi per la riforma del codice
penale e^ del^ codice^ di^ procedura penale hanno^ la^ loro^ radice
nella Relazione che accompagna 11 disegno di legge presen-
tato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 gennaio 1925
(doc. n.^ 326), nel^ mio^ discorso^ alla^ Camera^ stessa^ (27 mag-

gio 1925), nella^ Relazione^ unita^ al^ disegno di^ legge^ approvato

dalla Camera dei deputati e presentato al Senato nella tor-
nata del 5 giugno 1925, nel mio discorso al Senato (17 dicem-
bre 1925), nelle Relazioni e nei discorsi parlamentari con-

cernenti (^) la (^) legge 24 dicembre (^) 1925, n. (^) 2260, che (^) delegó al Go-

verno di Vostra Maestá la facoltà di provvedere alla riforma
penale. I^ lavori^ preparatori, con la compilazione dei due pro-
getti preliminari, con^ l'esame^ accuratissimo^ dei^ pareri degli

organi consultati, con^ la^ redazione^ dei^ due^ progetti dennitivi

e delle rispettive Relazioni ministeriali, con le discusdioni e

le Relazioni (^) delle Sottocommissioni e della Commissione (^) par-

lamentare, con^ l'esecuzione^ delle^ modificazioni da questa pro-
poste, e^ finalmente^ con^ la^ formazione^ del^ testo^ definitivo dei
codici e delle Relazioni alla Maestà Vostra, sono durati, sotto

la mia (^) personale direzione, sino ad (^) oggi, cioè ben sei (^) anni (^) (1).

E' vero che gli studî che portarono alla formazione del
codice penale del 1889 furono compiuti in' circa ventisei anni;
ma, a^ tacere^ dei^ più o^ meno^ lunghi intervalli^ contenuti^ in
questo periodo di^ tempo, in^ esso^ vennero^ elaborati^ non^ meno
di dieci progetti diversi, a ciascuno dei quali non fu mai
dedicato più di un biennio (2), cioè un tempo di molto infe-

(1) I lavori (^) principali per la riforma (^) penale sono documentati in 23 volumi di Lavori (^) preparatort del codice penale e del codice di procedura (^) penale, senza contare (^) gli studi che (^) precedettero i (^) progetti preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di (^) questi progetti e^ dei^ progetti definitivi. (2) La serie dei (^) progetti ohe (^) precedettero il^ codice penale del 1889 si inizia col (^) primo progetto (incompleto) De Falco (^) (1863-64) e (^) pro- segue coi^ progetti della^ prima Commissione^ (1866-69), della^ seconda Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del Ministro (^) Vigliani (1874), del Senato (^) (1875), del Ministro Mancini (1876-78), del Ministro Eanardelli (I (^) progetto, 1883), del Ministro Sa-

velli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II pro-

getto, 1887-89). Il (^) progetto (incompleto) di un nuovo codice (^) penale, compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre

1919, n.^ 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921

e non ebbe altro (^) seguito.

4446 COTVICE PENALE

riore a quello nel quale vennero parallelamente elaborandosi
il codice penale e il codice di procedura penale, che oggi at-
tendono l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.
A quest'opera servirono di limite, scrupolosamente osser-
vato, la^ legge di^ delegazione 24 dicembre^ 1925, n. 2260, e^ di
guida i^ principî e^ i^ propositi esposti nelle^ mie^ già rammentate
Relazioni e nei miei discorsi alle Camere: principî e pro-
positi approvati dal^ Parlamento.
Nel discorso alla Camera dei deputati del 27 niaggio 1925
to dichiarai che « il Governo, quando avra ottenuto la dele-
gazione legislativa, non^ potrù essere^ vincolato^ che^ dalle^ sue
dichiarazioni e dagli ordini del giorno approvati dal Parla-
mento ». Nessun ordine del giorno fu votato dal Parlamento,
perchè quelli proposti furono^ tutti^ ritirati^ o trasformati in
raccomandazioni. Nessuna^ osservazione^ venne^ fatta^ dalla
Commissione parlamentare per ciò che concerne l'osservanza
da parte del Governo della delegazione legislativa nella for-
mazione dei progetti definitivl del codice penale e del codice
di procedura penale. Nel testo definitivo dei codici, poi, non
fu introdotta alcuna innovazione che potesse adombrare in
qualsiasi modo^ anche la sola parvenza d'una questione di

costituzionalità. Nelle mie Relazioni e nei miei discorsi al Parlamento io

osservai che per la riforma del codice penale era necessario
integrare e^ completare le^ norme^ del^ codice^ del^ 1889, più che
sopprimere o^ radicalmente^ modificare^ le^ norme^ medesime,
in guisa da lasciare immutato 11 sistema e inalterata la flsio-
nomia generale di quel codice, insieme con i principî e con
i caratteri fondamentali degli istituti penali. Così è appunto
avvenuto, di^ modo^ che^ l'essenza^ del^ diritto^ penale italiano
rimane intatta, mentre la riforma consiste nell'applicazione
di più provvidi principî di politica legislativa penale, in nuovi
istituti, in^ perfezionamenti tecnici, che, per quanto impor

tanti, non^ modificano le basi storiche tradizionali del nostro

diritto e i principt scientitlei a cui esso si ispira. Così il con-
cetto della responsabilità giuridica penale, fondato sulla ca-
pacità psichica individuale^ d'intendere^ e^ di^ volere^ e^ sulla
coscienza e volontarietà degli atti umani, continuerà a domi-
nare oggi, come ha dominato per secoli, il sistema della no-
stra legislazione penale.
Nege predette mie^ Relazioni^ io^ mettevo^ in^ rilievo la ne
cessità di apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta
contro la delinquenza, autuentata specialmente nel periodo
postbellico in^ conseguenza dei^ profondi rivolgimenti psico-
logici e^ morali, economici, sociali^ e^ politici, prodottisi negli
individui e nella collettività in conseguenza della grande
guerra vittoriosa.^ E^ notavo che i mezzi puramente repressivi
e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a com-
battere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni del-
la delinquenza abituale, della delinquenza minorile e della
delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare
a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo
rinvigorito il^ sistema delle pene principali ed accessorie, ma
ha altresi introdotto il sistema delle misure di sicurezza, che,
pur conservando^ il^ loro^ essenziale^ carattere amministrativo,
in quanto hanno natura preventiva e non punitiva, concor-
rono tuttavia con la pena nella lotta contro il delitto. Questa
parte della^ riforma, poi, verrà integrata dalla riforma degli
istituti di prevenzione e di pena, che è già in corso di ela-

borazione.

L'attuazione degli scopi e dei principî informatori della
nuova legislazione penale richiedeva, naturalmente, un più
energico trattamento della delinquenza, che non fosse quello
fin qui adottato. Ma in realtà il nuovo codice risulterà assat
più mite^ del^ precedente, in tutti i casi in cui V'è ragione di

essere (^) indulgenti. E' (^) pregio del codice (^) nuovo, infatti, l'aver

applicato 11 criterio de1Pindividualizzazione giudiziaria della
pt na, fornendo^ al^ giudice, con la previsione delle circostan-
ze generali e speciali di attenuazione e anche di esclusione
della pena, i mezzi più efficaci, e insieme più cauti, per to-
gliere ogni rigidezza alle^ norme^ generali e^ per assicurare la
libera applicazione giudiziale dei principi di equità.
L'amplissima mia^ Relazione^ sul^ progetto definitivo^ del
codice dà ragione di tutti gli istituti del nuovo diritto
penale e^ indica^ quali proposte degli organi consultati^ e^ della

Commissione (^) ministeriale siano state accolte. Nella formazione del testo (^) del codice occorreva tener

conto delle opinioni espresse e dei voti formulati dalla
Commissione parlamentare, opinioni e voti che 10 esammai
con la massima e più deferente attenzione, allo scopo di
introdurre possibilmente nell'opera legislativa nuovi perfe-
zionamenti consigliati da si alta e competente Autorità. I
risultati principali di questo accuratissimo esame. che natu-
ralmente non poteva portare a modiílcare quei principi e
quel sistema^ ch'erano^ già stati^ approvati con^ la^ legge del
1925, io^ ora^ mi^ accingo a sottoporre all'Augusta considera-
Zione della Maestà Vostra, insieme con le modificazioni che,
di mia iniziativa, per effetto dei nuovi studi, ritenni di^ dover
opportare al^ progetto.
CONSIDERAZIONI GENERALI.
1. - Ma, prima di entrare nell'esame^ delle^ singole modi-
flcazioni apportate al progetto definitivo^ in^ omaggio alle
osservazioni della^ Commissione^ parlamentare, gioverà pre-
mettere alcune considerazioni generali intorno ai principî

informatori del codice.

E innanzi tutto non^ sarà^ inopportuno determinare^ i^ rap-
porsi che^ corrono^ tra^ il^ sistema^ del^ nuovo^ codice^ penale^ e^ la
generale filosofie^ sociale,^ politica^ e^ giuridica^ del^ Fascismo.
E' ben noto alla Maestà Vostra che^ il^ Regime politico in-
stauratosi in^ Italia^ col^ Vostro^ Alto^ consenso, dopo la^ guerra
vittoriosa, non^ fu^ un^ semplice mutamento^ di^ Governo, ma
una sostanziale e profonda trasformazione dello Stato. Tale
trasformazione attinge las sua giustificazione storica^ a^ tutto
un nuovo sistema^ di^ filosofia^ sociale, politica e^ giuridica
che può ben dirsi la filosolla propria del Fascismo. Per
esso lo Stato è concepito come un organismo, ad un tem-

po, economico^ e^ sociale, politico^ e^ giuridico,^ etico^ e^ religioso.

Quale organismo economico-sociale, lo^ Stato^ non^ più si^ rap-
presenta come^ la^ somma^ aritmetica^ degli individui^ che^ lo^ com-
pongono, bensi^ come^ la^ risultante,^ la^ sintesi^ o^ composizione
degli individui,^ delle^ categorie^ e^ delle^ classi^ che^10 costitui-
scono, avente^ propria vita, propri fini, propri bisogni e^ inte-

ressi che^ trascendono (^) per estensione^ e^ per durata^ la^ vita

stessa degli individui, delle^ categorie e^ delle^ classi^ e^ si^ esten-
dono a tutte le generazioni passate, presenti e future. A tali
preminenti fini^ e^ interessi^ che^ sono^ i^ fini^ e^ interessi^ statuali
debbono, dunque, venire^ subordinati, nel^ caso^ di^ eventuali
conflitti, tutti^ gli altri^ interessi^ individuali^ o^ collettivi, pro-
pri dei^ singoli, delle^ categorie e^ delle^ classi^ che^ hanno,^ a
differenza di quelli, carattere transeunte e non già immanen-
te, come^ gli interessi^ concernenti^ la^ vita^ dello^ Stato.
Quale organismo politico e^ giuridico, lo^ Stato^ vien^ conce-
pito come^ la^ popolazione di^ un^ determinato territorio^ orga-
nizzata politicamente e giuridicamente sotto un potere su-
premo in^ modo^ tale^ da^ acquistare la^ capacità di^ volere^ e
di agire, come un tutt'uno, pel conseguimento dei suoi
scopi collettivi^ e^ acquistare così^ una^ distinta^ e^ autonoma
personalità, ad^ un^ tempo, sociale, politica e^ giuridica.
Infine, quale organismo etico-religioso, lo^ Stato^ ci^ appare
come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come
un'unità Ilon solo socinie, ma altresi etnica, legata da vincoli

COUICE PENALE 4447

di razza, di lingua, di^ costume, di tradizioni^ storiche,^ di^ mora-

lità, di^ religione,^ e^ vivente,^ quindi,^ non^ di^ puri bisogni^ mate-

riali o^ economici, ma^ anche, e^ sovratutto,^ di^ bisogni^ psicolo-

gici o^ spirituali,^ siano^ essi^ intellettuali^ o^ morali^ o^ religiosi. Tale nuova concezione sociale, politica, etica^ dello^ Stato,

che è^ propria del^ nuovo^ Regime politico, naturalmente^ non

poteva non^ esercitare^ una^ manifesta^ influenza sui^ princip1^ filo- soflei ai quali (^) s'ispira la^ riforma^ della^ legislazione^ penale

sottoposta all'Alta^ approvazione^ della^ Maestà^ Vostra.
Così, la filosolla^ giuridica^ penale,^ che^ ispira^ la^ nuova^ opera

legislativa, non^ è^ che^ una^ derivazione^ della^ filosofla^ giuridica generale del^ Fascismo.^ Filosolla,^ in^ verità,^ ben diversa da^ quel- la che fu propria (^) degli enciclopedisti francesi^ a^ cui^ si^ ispira-

rono la rivoluzione del 1789, la dichiarazione dei^ diritti^ del-
l'uomo e del cittadino, i codici^ penali del^1791 e^ del^3 brumaio
anno IV e la stessa codificazione legislativa penale del^ primo

Napoleone, che^ fu^ il^ modello^ a^ cui^ si^ attennero,^ per^ più^ di^ un

secolo, tutte^ le^ altre^ successive^ legislazioni^ che^ dominarono
all'estero e in Italia, non escluso il^ codice penale del^ 1889.
I caratteri che^ distinguono l'una^ dall'altra^ filosofia^ sono
principalmente in^ ciò^ che^ l'una^ à^ esclusivamente^ individua-
lista, l'altra essenzialmente^ sociale^ o^ collettiva^ o^ statuale,^ in
quanto che, pur evitando^ gli eccessi^ della^ statolatria,^ pur^ tu-

telando nei confronti dello^ Stato^ l'interesse^ della^ libertà^ indivi-

duale, tuttavia^ subordina^ tale^ interesse^ all'interesse^ supremo
dell'esistenza e della conservazione dello Stato^ e^ impedisce
che la libertà degli individui trascenda^ in^ licenza^ od^ arbitrio.

Secondo la^ concezione^ filosofica^ individualista^ che^ fu^ pro-

pria dell'illuminismo^ francese,^ il^ diritto^ di^ punire,^ nelle^ mani
dello Stato, si concepiva come un derivato di^ un^ diritto^ natu-
rale dell'individuo, trasmesso allo Stato mediante^ alienazione

o cessione fattane nel così detto contratto sociale o contratto

costitutivo della società e dello Stato o nel pactum subiectionis

che ne derivava.

Ritenevano taluni, tra cui il Filangieri, che codesto^ natu-
rule diritto^ dell'individuo, allo^ Stato^ ceduto, fosse^11 naturale

diritto di difesa o di vendetta individuale^ contro^ le^ offese

minacciate o avvenute, il^ che^ portava a^ concepire 11 diritto
statuale di^ punire come^ un^ diritto^ di^ vendetta^ collettiva^ o^ so-
ciale o pubblica.
Ritenevano altri, tra cui il^ Beecaria, che^ il^ diritto^ di^ pu-

nire dello Stato altro non^ fosse^ che^ un^ derivato^ del^ naturale

diritto di^ libertà del^ cittadino^ e^ più precisamente come^ un
deposito in^ comune^ delle^ minime^ porzioni^ di^ libertà^ naturale
dagli individui^ rinunziate^ per^ costituire^ appunto^ la^ Sovranità.
come somma del poteri dello^ Stato, ivi^ compreso 11 potere
di punire.
A tali concezioni ultra-individualiste^ del^ diritto^ di^ punire
che costituiscono assai^ più la^ negazione che^ l'affermazione
(101 suddetto potere riguardato come una graziosa concessione
fatta dagli individui allo Stato, per sé^ sempre mutabile^ e^ re-

vocabile, e^ avente^ a^ proprio^ limite^ la^ barriera^ insuperabile

<lel diritto naturale^ di^ libertà^ dell'individuo,^ almeno^ nella
parte non^ rinunciata,^ si^ contrappone^ tenacemente^ e^ logica-
mente la filosofla giuridica penale del^ Fascismo.^ Secondo
tale concezione filosofica, il^ diritto^ di^ punire dello^ Stato^ non

è un derivato di un diritto naturale dell'individuo^ come

ritennero i giusnaturalisti, le cui^ concezioni^ più o^ meno
avvertitamente dominano^ altresl^ l'opera di^ alcuni^ sommi
nostri criminalisti, quali il^ Carrara^ e^ il^ Pessina.^ Il^ diritto
di punire è, invece, secondo la^ concezione^ fascista^ (che in
ciò si ricollega alla tradizione propria del^ Romagnosi e^ del
Carmignani, ripresa, se^ pur talvolta^ con^ evidenti^ esagerazioni,
dalla scuola criminale antropologica), nulPaltro^ che^ un^ diritto

di (^) conservazione e di difesa (^) proprio dello Stato, nascente^ con

10 Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente^ diverso^ dal

diritto di difesa dell'individuo e^ avente^10 scopo di^ assicurare

e garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della

vita in comune.

Non però semplicemente un diritto di^ difesa^ sociale^ quale
l'intesero i seguaci della scuola criminale positiva e^ cioè^ una
difesa soltanto contro^ il^ pericolo della^ recidiva^ del^ reo, bensi
un diritto di^ difesa della^ società^ contro^11 pericolo di^ reati^ o
di nuovi reati^ da^ parte di^ tutti^ e^ contro^ tutti, ossia^ contro^11
pericolo della^ criminalità^ come^ fenomeno^ sociale^ generale:^ di-

fesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e^ l'e- secuzione della (^) pena; che^ si^ esplica, per via^ della^ prevenzione

generale o^ sociale^ dei^ reati,^ da^ parte di^ tutti^ i^ cittadini^ non
escluse le^ vittime dei^ reati^ stessi, per via^ della^ prevenzione
speciale o^ individuale^ di^ nuovi^ reati^ da^ parte^ dei^ colpevoli,^ e

così (^) per mezzo dell'intimidazione e^ della^ soddisfazione^ del pubblico in^ generale, come^ per mezzo^ dell'intimidazione, dell'emenda e dell'eliminazione individuale dei rei.

Ciò apre la via a determinare^ quale sia^ la posizione del
nuovo codice penale di^ fronte^ alla^ così^ detta^ lotta^ delle^ scuole
criminali in^ Italia^ ed^ all'estero.^ Il^ nuovo^ codice^ penale non^ ha
creduto, in^ verità, di^ dovere^ aderire^ in^ foto^ ai^ postulati^ di

una (^) piuttosto che di un'altra scuola^ criminologica. Anzitutto,

perché l'apera di^ riforma^ legislativa si^ compie^ non^ in^ virtù
e in contemplazione di astratte disquisizioni filosofiche e teo-

,^ riche,^ bensì^ in^ vista^ e^ in^ considerazione^ dei^ reali^ bisogni^ della vita collettiva ossia delle^ esigenze sociali e^ delle^ opportunità

e convenienze politiche. Pertanto il^ legislatore, nell'opera sua
di riforma, non ha bisogno di professare alcun particolare

credo filosofico o dottrinale, ma deve^ ispirarsi a^ motivi di necessità sociale e^ di^ opportunità politica, adoperandosi nella (^) ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti a soddisfare tali

necessità ed esigenze. In^ secondo^ luogo, perchè il^ dissidio
fra le due^ scuole^ dominanti in^ Italia, l'una^ che^ prende il
nome di classica^ o^ giuridica, l'altra^ di^ positive o^ antropolo-
gica o^ sociologica, se^ pur^ sussiste^ ancora^ nella^ sfera^ dei^ prin-
cipt teorici,^ sembra,^ in^ verità,^ essersi^ ormai^ placato^ sul^ ter-

reno (^) pratico delle realizzazioni^ legislative.

Il nuovo^ codice^ penale perciò ha^ ritenuto^ migliore avviso
non giurare in^ modo^ esclusivo^ nel^ verbo^ di^ una^ o^ di^ altra

scuola scientitlca. Esso ha ritenuto^ opportuno prendere da^ cia- scuna scuola soltanto ciò^ che^ in^ esse^ vi^ è^ di^ buono^ e^ di^ vero, poco curandosi^ di^ creare^ un^ sistema^ legislativo^ logicamente

dedotto fino^ alle^ estreme^ e^ più assurde^ conseguenze da^ un

principio teorico^ unilaterale^ e^ molto^ preoccupandosi,^ invece,

di foggiare un sistema che tutte^ le^ scuole^ componesse nell'uni-
tá di un più alto^ organismo atto^ a^ soddisfare^ i^ reali^ bisogni^ e
le effettive esigenze di vita della^ società^ e^ dello^ Stato.
Di questo generale sistema^ del^ nuovo^ codice^ penale che
sintetizza e trascende i diversi contrastanti indirizzi^ scienti-

ftci in una superiore unità organica, mi^ studierò^ qui^ di brevemente esporre le^ linee^ fondamentali^ ed^ essenziali.

2. --^ Dissi^ già che 10^ scopo del^ diritto^ di^ punire^ dello^ Stato
non può più disconoscersi esser^ dato^ dalla^ necessità^ di^ difen-

dere l'esistenza^ e^ la^ conservazione^ dello^ Stato^ medesimo^ con-

tro 11 pericolo della^ criminalità,^ avvisata^ come^ fenomeno^ so-
ciale generale. Ma, in^ verità,^ la^ difesa^ interna^ dello^ Stato^ con-
tro il pericolo della delinquenza non^ si^ attua^ soltanto^ per via
delle pene, onde convierie^ riconnettere^ il^ sistema^ penale al^21

stema (^) generale dei^ mezzi^ preventivi^ e^ repressivi^ con^ cui^ si^ at-

tua la lotta dello Stato contro la delinquenza. In^ realtà^ la^ di-
fesa dello Stato contro la criminalità ora^ è^ difesa^ preventiva,
ora è difesa repressiva. La^ prima è^ lotta•^ contro^ le^ cause^ gene-
rali o speciali dei^ reati; l'altra^ è^ lotta^ contro^ gli effetti^ dannosi

o pericolosi, immediati^ o^ mediati, dei^ reati^ medesimi.^ La^ prí- ma, cioè^ la^ difesa^ preventiva^ contro^ la^ criminalità,^ si^ dirige ora contro le cause generali (sociali, economiche^ e^ politiche)

della criminalità, complessivamente considerata^ come^ la^ som-

CODICE PENALE 4449

contro quei fatti che, pur non essendo reati preveduti dalla
legge penale,^ costituiscono^ tuttavia^ gravi^ indizi^ di^ pericolo

sociale delle (^) persone di^ coloro^ che^ li^ commettono.

Di qui due categorie di^ misure^ di^ sicurezza^ che^ il^ nuovo
codice penale prevede e^ regola. Le^ une^ semplicemente acces-
sorie alle pene che coesistono con esse e ad esse conseguono;
le altre veramente e propriamente surrogatorie della pena,
vale a dire che escludono la contemporanea applicazione delle

pene e^ ad^ esse^ totalmente^ si^ sostituiscono.

Per mezzo di tali misure così largamente adottate e rigo-
rosamente disciplinate dal nuovo codice, la difesa^ sociale^ con-
tro il delitto allarga i suoi limiti^ tradizionali, divenendo
non difesa repressiva soltanto, sia penale sia^ civile, ma^ altresi
difesa preventiva contro^ il^ delitto, e^ come^ tale^ talvolta^ più ef-
ficace della stessa^ difesa^ repressiva penale, rappresentando
essa, piuttosto che^ la^ terapia, la^ profilassi e^ l'igiene sociale

contro il delitto.

  1. -^ Ma^ il^ campo veramente^ proprio della^ legislazione^ pe-
nale à e resta pur sempre, anche secondo il^ nuovo^ codice, la
difesa repressiva contro la delinquenza: quella cioè^ affidata

alle sanzioni giuridiche (^) pubbliche o (^) private, penali o^ civili, che la legge (^) predispone, come^ reazioni^ insieme^ sociali^ e^ giuridi-

clic, a^ quelle azioni^ antisociali^ e^ antigiuridiche^ che^ noi^ chia-

miamo reati. Di tali sanzioni (^) penali o civili e della^ disciplina elle esse ricevono nel^ sistema del^ nuovo^ codice^ non^ è^ difficile

lissare i principi fondamentali.

Ben diverse dai mezzi di prevenzione mediata o^ immediata,

generale o^ particolare, sociale^ o^ individuale,^ contro^ la^ crimi-
nalità, le^ sanzioni^ penali conservano^ nel^ codice^ nuovo^ il^ loro
tradizionale carattere di reazioni agli effetti^ immediati^ o^ me-
<\lati, materiali^ o^ psicologici, individuali^ o^ sociali,^ dannosi^ o

pericolosi, di^ quei fatti^ illeciti^ che^ diciamo^ reati.^ Piil^ parti- colarmente esse (^) appaiono quali reazioni (^) agli effetti^ psicologici,

individuali o sociali, dei reati, da^ cui^ sorge il^ pericolo di^ nuo.
vi reati sia da parte del^ reo, sia^ da^ parte della^ persona offesa,
sia da^ parte dei^ terzi, cioè^ del^ pubblico in^ generale. Ma^ tali

effetti (^) psicologici pericolosi all'esistenza della^ società^ orga- nizzata non^ sono^ tuttavia^ se^ non^ conseguenze mediate^ dei

reati, per determinare^ le^ quali è^ necessario^ risalire^ alla^ con-
siderazione degli effetti immediati che sono conseguenze ma-
teriali dei reati stessi; alla considerazione perció dell'evento
dannoso o pericoloso, eagionato alla^ persona offesa^ dal^ reato.

Tale evento^ ci^ appare sempre come^ conseguenza di^ un'azione

ed omissione umana, e precisamente di quell'azione od^ omis-
sione che costituisce 11 reato, onde la necessità di^ disciplinare
anzitutto, come^ fa^ appunto per la^ prima volta^ il^ codice^ nuovo,
il rapporto o nesso di causalità flsica o materiale che^ deve

intercedere tra l'azione od omissione e l'evento.

Ma perche reato vi sia non basta^ l'esistenza^ di^ un^ evento
<1annoso o pericoloso che^ possa ricollegarsi a^ un'azione^ od
emissione umana come a sua causa fisica^ o^ materiale; occorre
altresi che tale azione 'od omissione sia^ azione^ cosciente^ e^ vo-
Jontaria, non^ potendosi chiamare^ azioni^ gli^ incoscienti,^ irri-
flessi e involontari moti corporei dell'uomo; ed^ occorre^ inol-
tre che l'evento medesimo dannoso o^ pericoloso, che^ è^ con-
seguenza dell'azione^ od^ omissione^ umana^ volontaria,^ possa
ricollegarsi come^ a^ sua^ causa^ psicologica^ ad^ un^ atto^ intellet-
tivo e volontario o quanto meno soltanto ad un^ atto^ volontario

<tell'uomo. Di (^) qui la (^) disciplina dell'elemento^ psicologico del

reato nella triplice forma^ del^ dolo, della^ colpa, della^ prete-

rintenzione o quanto meno^ della^ semplice^ coscienza^ e^ volon-

tarietà dell'azione od omissione contravvenzionale, nella^ quale

disciplina 11 nuovo codice ha fornito regole e^ nozioni^ così^ pre- cise ed (^) organiche da doversi (^) sperare che esse siano^ per rie- seire (^) preziosa (^) guida all'interprete nella pratica applicazione

«lella legge.

Dalla (^) disciplina dell'elemento^ psicologico del^ reato^ è^ ra- pido e^ necessario^ il^ trapasso^ alla^ disciplina^ dell'imputabilità

dell'agente. Se^ il^ reato^ non^ può concepirsi se^ non^ sul^ fonda-

mento della coscienza^ e^ volontarietà^ dell'azione^ od^ omissione umana, e^ della^ conoscenza^ e^ volontarietà^ dell'evento^ dannoso

o pericoloso che ne^ consegue (dolo) o^ quanto meno^ della

possibilità di^ oonoscerlo^ e^ di^ volerlo^ (colpa), appare evidente

che autori di reato non possono considerarsi^ dalla^ legge

se non coloro che hanno^ la^ capacità d'intendere^ o^ di^ com-

prendere o^ di^ discernere^ e^ la^ capacità^ di^ coscientemente^ volere.
La responsabilità penale delle azioni umane, che noi chia-

miamo (^) reati, rimane pertanto, anche^ nel nuovo codice, salda-

mente affidata al^ principio dell'imputabilità psichica o^ morale
dell'uomo, fondato^ a^ sua^ volta^ sulla^ normale^ capacità e^ quindi
sulla libertà d'intendere e di volere. Né con ciò si riproduce
11 vecchio e vieto concetto metempirico e^ scolastico del^ così
detto arbitrium indifferentiae, secondo^ il^ quale la^ volontà^ uma-
na si sottrarrebbe, essa sola, fra tutti i fenomeni del mondo
empirico, all'impero della^ legge universale^ di^ causalità^ e
il volere umano dovrebbe concepirsi come un^ effetto^ senza!
causa che si determina^ in^ assenza^ di^ qualsiasi motivo.^ Il
nuovo codice, fermamente^ ribadendo^ il^ principio della^ impu-
tabilità delle azioni umane come base della responsabilità sia
di fronte alla legge giuridica, sia^ di^ fronte^ alla^ legge morale,

ha voluto solo dare il^ bando al^ fatalismo^ materialistico^ pro-

clamato dalla^ scuola^ antropologica per cui^ le^ azioni^ umane
dovrebbero concepirsi siccome il prodotto cieco e brutale di

una necessità che domina il^ volere^ dell'uomo^ nel^ modo^ stesso

con cui il grave subisce^ l'influenza^ della^ legge di^ gravità.

Falso è certamente che la^ volontà^ umana^ si^ determini^ come

un flat, al di fuori e al di sopra di ogni legge causale, ma

falso (^) ugualmente à che essa^ sia^ il^ mero prodotto di^ una•

  • (^) causalità fisica o meccanica. La' verità è nel mezzo. La verità è che 11 volere dell'uomo
subisce anch'esso la legge di causalità al pari di^ ogni altro
fenomeno, ma^ questa causalità^ non^ è^ fisica^ o^ materiale,^ e
neppure fisiologica:^ è,^ invece,^ in^ conformità^ della^ natura^ psi-
cologica del^ fenomeno^ ch'essa^ è^ chiamata^ a^ regolare,^ una
causalità meramente psicologica, cioè^ un^ determinismo^ non

fisico o meccanico o fisiologico, ma^ meramente^ psicologico.

In altri termini, la volontà umana é bensi determinata,
ma questa determinazione non è che^ un'autodeterminazione,

cioè una facoltà di determinarsi (^) per motivi^ consci^ in^ confor-

mità del carattere individuale di^ ciascuno.^ Queste dottrina
del determinismo psicologico nel^ senso^ anzidetto^ e^ che^11
nuovo codice adotta, non solo non distrugge la^ legge mo-

rale e giuridica e in particolar modo^ la^ legge penale, ma^ è,

anzi, l'unica^ che^ possa conciliarsi^ con^ I'esistenza^ della^ mo-

rale, del diritto in^ genere e^ del^ diritto^ penale in^ specie.^ Non

può invero^ concepirsi^ un^ diritto^ penale^ senza^11 presupposto
dí una capacità dell'uomo di^ autodeterminarsi^ per motivi
coscienti, dal^ momento^ che^ la^ sanzione^ penale,^ come^ del^ resto
ogni altra^ sanzione^ giuridica e^ morale,^ mira^ appunto^ a^ con-

trapporre ai^ motivi^ a^ delinquere il^ motivo^ psicologico^ che

deriva dalla minaccia e^ dall'applicazione ed^ esecuzione^ della

pena.

Un codice che disconoscesse il^ principio della^ libera^ fa-

coltà di autodeterminarsi dell'uomo^ sarebbe^ un^ codice^ ban- ditore di immoralità (^) perche, distrutto^ il^ principio^ della^ re-

sponsabilità delle^ azioni^ umane^ fondata^ sulla^ libera^ volontà,
il delitto e la pena ci apparirebbero nell'individuo e^ nello
Stato come una doppia infelicitas fati e le^ azioni^ umane^ si

affermerebbero dominate^ da^ una^ legge organica^ fatale^ dalla

quale risulterebbe^ distrutto^ ogni^ concetto^ di^ bene^ e^ di^ male,
di merito e di demerito, di virtil e di^ vizio, di^ innocenza^ e
di colpa, e perciò di premio e di castigo, di^ ricompensa e

di (^) pena.

4450 CODICE^ PENALE

4. --^ Mi rimane a dire del sistema penale adottato dal

nuovo codice.

Alla sommità della scala penale è posta la pena capitale.

Il (^) ripristino di tale (^) pena in (^) Italia è dovuto (^) alla iniziativa

di una legge approvati. dai due rami del Parlamento, a
cui la Maestä Vostra si degnò già di dare la Sovrana san-
zione. Non A^ pertanto una novità legislativa introdotta dal

nuovo codice. La novità consiste solo (^) nell'averne esteso il

campo di^ applicazione dai^ delitti^ politici, ai^ quali è, se-
condo tale legge, limitata, ai più gravi ed atroci delitti co
muni, cioè^ a^ quelli rispeito ai^ quali più indubbio^ e^ più largo
e il consenso della pubblica opinione. Vero e che la legge
contenente i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha 11 ca-
rattere di legge temporanea ed eccezionale, mentre i codici
penali, come^ tutti i^ codici, sono leggi permanenti ed ordinarie,
onde il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene
del nuovo codice penale rende stabile l'adozione della pena
capitale. Ma^ e^ vero^ altresi^ che^ la pena di morte, anche dopo
l'abolizione legislativa fattane nel 1890, é rimasta pur sempre
nel sistema della nostra legislazione penale speciale, se non
ordinaria, essendo^ essa^ stata^ mantenuta per il tempo di pace
come per il tempo di guerra nei codici penali militari tuttora
vigenti e^ conservata altresi nel nostro diritto penale coloniale.
E se si considera che nel tempo di guerra la legge penale
militare diviene legge penale ordinaria e comune a tutti i

cittadini, si (^) può affermare che la (^) pena di morte non (^) è mai

stata considerata, in verità, quale una pena esclusivamente
militare e rHiretta alle sole persone del militari, ma sempre.
anche dopo l'abolizione nel codice penale ordinario, in tempo
di guerra, come pena ordinaria e comune applicabile ad
ogni cittadino. Né può far meraviglia che l'Italia, che fu

prima tra^ le^ nazioni^ d'Europa ad abolire tale (^) specie di (^) pena, s'induca (^) oggi a (^) ripristinarla nella sua (^) legislazione ordinaria.

Nessuna contraddizione può rimproverarsi al legislatore ita-
11ano. Anzitutto non è possibile istituire confronti tra le
condizioni dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni
dell'Italia di oggi. E ciò che poteva apparire inutile e super-
11uo rigore penale quarant'anni or sono, può bene oggi più
non apparire tale Il problema della pena di morte non
è, come ogni problema legislativo, soltanto un problema di
lì1osofia, sia^ pure scientifica. Esso e principalmente un pro-
blema di politica sociale e ben s'intende che le mutate con-
dizioni di vita di un popolo possano, a distanza di quasi
mezzo secolo, portare al ripristino di una pena in precedenza
abolita se mutate appaiono le necessità della vita sociale e
le oplîortunitA e le convenienze politiche.
La storia legislativa della pena capitale presso le più
civili nazioni europee tsi pensi, per esempio, alla Svizzera)

non è che una (^) serie di (^) successive abolizioni e di (^) successivi rh

pristini. Le necessità pratiche sono in questa materia cosi de-

terminanti (^) che esse (^) s'impongono anche (^) nei (^) paesi in cui do-

minano sistemi politici ed ideologie che dovrebbero condurre

logicamente (^) all'abolizionismo. Vi (^) sono nazioni (^) che furo- rio e (^) sono la culla (^) del (^) liberalismo e della (^) democrazia nelle

cui legislazioni la pena di morte è stata sempre e rigorosa-
mente mantenuta, mentre tuttora si spunta, di fronte alla
volontà delle Camere rappresentative, ogni nuovo tentativo
diretto a sopprimerla o anche soltanto a limitarne l'appli-

cazione.

Ma il fenomeno più curioso e interessante è che la pena
di morte sia stata ritenuta necessaria proprio da quegli scrit-
tori che furono fra i più autorevoli seguaci della filosofla

individualistica, (^) dalla (^) quale discendono il (^) liberalismo e la

democrazia. Ricordo Filangieri, Rousseau, Montesquieu, Kant.

Quanto al (^) Beccaria, 11 suo caso è singolare. (^) Egli è consi- derato (^) generalmente come il (^) primo e (^) più celebre (^) avversario

della pena di morte. E poichë il Beccaria fu italianó, da molti

si considera la teoria abolizionista come una (^) gloria italiana,

che i^ progetti tendenti al ristabilimento della pena di morte

condurrebbero ad (^) offuscare.

Nulla di più falso. Il libro di Cesare Beccaria: a dei de-
litti e delle pene » va considerato storicamente sopratutto co-
me una reazione contro le leggi e le tradizioni medioevali,
che ancora dominavano nel campo del diritto penale nella

seconda (^) metà del (^) secolo XVIII Basti dire che in Lombardia

la giustizia criminale era ancora regolata dalle ordinanze di

Carlo V^ del 1532 e di Francesco I del 1539. Vero à che il Bec-

caria, il^ quale fu uno dei rari seguaci della filosofla giusna-
turalistica in Italia, tendeva ad applicare anche nel campo
della legislazione penale le idee individualistiche che trion-
favano oltr alpe, nel che sta in gran parte il segreto del suo

successo. Il^ libro del Beccaria fu infatti subito (^) tradotto in

francese, fu^ approvato dal^ D'Alembert, portato alle^ stelle^ dal
Voltaire e infine premiato dalla Società di Berna. Ma, mal-
grado le^ sue^ tendenze individualistiche, 11 Beccaria non si
pronuncio mai^ in^ modo^ generale e^ assoluto contro^ la pena di

morte

Nel suo hbretto « dei delitti e delle pene » egli così scrive:
« la morte del cittadino non può credersi necessaria che per

due motivi. Il (^) primo, (^) quando, anche (^) privo di libertà, (^) egli ab-

bla ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicu-
rezza della nazione... e quando la sua morte fosse il vero ed
unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti ..
Questi concetti^ sono^ anche^ meglio chiariti in una pubbli-
cazione successiva, la e risposta ad uno scritto che si intitola

note (^) ed osservazioni sul libro dei delitti (^) e delle (^) pene , (^) inse- rita nel volume (^) secondo della edizione di Bassano del (^) 1789. In (^) questa risposta il Beccaria (^) si (^) scagionò dall'accusa, che (^) gli era (^) stata (^) mossa, di (^) contrastare ai Sovrani il diritto di san- cire la (^) pena di (^) morte, e, (^) pure insistendo nel suo concetto

fonciamentale, che la pena di morte non debba essere inflitta
se non quando sia utile e necessaria, aggiunse: « la ragione
·di punire di morte sarà poi giusta e necessaria contro le due
classi accennate di delitti, e questa si chiamerà podestà giu-
sta e necessaria, poichè se si trova che la morte di un uomo
sia utile e necessaria al bene pubblico, la suprema legge del-
la salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e
questa podestá nascerA^ come nasce quella della guerra, e

sarà (^) guerra della (^) nazione con un cittadino ».

Questo singolare destino^ della filosofla individualistica,
di aver posto i principt che logicamente conducevano all'abo-
lizione della pena di morte, ma di avere per lungo tempo nella
teoria e nella pratica propugnato il mantenimento di questa
pena, si^ rivela perfino nelle vicende della legislazione penale
della rivoluzione francese, banditrice dei principi delfmdivi-
dualismo filosofico e della dichiarazione dei diritti dell'uomo e

del cittadmo. Fautori in (^) teoria dell'abolizione (^) della (^) pena di

morte furono Marat e Robespierre, che dovevano poi mandare-

migtinia di^ uomini al patibolo, e i (^) due codici penali della rivo-

luzione, quello del^3 brumaio anno IV, e quello Napoleonica
del 1810, conservavano largamente la pena di morte.
Tale contraddizione tra la teoria e la pratica e la prova
rnigliore che^ la^ pena di morte risponde a imprescindibili esi-
genze politiche e sociali Ma essa risponde, a mio avviso,
anche alla concezione esatta dei rapporti tra l'individuo e la
Stato, che^ non^ sono punto quelli asseriti dalla filosofla indi-

vidualistica. Non à (^) vero infatti che (^) l'individuo sia il tine di tutta la

vita e di tutta l'attivitA sociale. E' vero, al contrario, che la

società, considerata come (^) l'organismo riassuntivo della serie indeílnita delle (^) generazioni, e lo Stato (^) che ne à l'organizza-

zione giuridica, hanno fini propri e per questi vivono; men-
tre l'individuo non è che un elemento infinitesimale e tran-

seunte (^) dell'organismo (^) sociale, ai cui fini (^) deve subordinare la

(452 CODICE^ PENALE

no, si^ sottomettono^ di^ solito^ a^ un^ codice^ draconiano,^ la^ cui^ so- la penalità è^ la morte. Ora non vi^ è alcuna (^) legge più obbedita della (^) loro, malgrado la^ sua severità ». Sono (^) dunque gli

stessi delinquenti che ammettono l'efncacia intimidatrice della

pena di^ morte.

2e Quando si afferma la inutilità della pena di morte
con l'argomento che, sopprimendo 11 delinquente non si sop-
prime il^ delitto, in^ realtà^ non^ si^ fa^ che^ affermare^ l'inutilità

della (^) pena per sé^ stessa considerata. E'^ proprio (^) vero, infatti,

che non la sola pena di morte, ma tutte le pene non soppri-

mono il delitto. Dalle (^) leggi di Hammurabi in (^) poi, cioè da tre-

mila anni, vi e stata la pena e vi è stato 11 delitto. Ma ciò

non basta (^) per dedurne la inutilità della (^) pena, la cui efficacia

non va misurata dai delitti che si commettono, ma da quelli
molto più numerosi che non si commettono, e che si commet-
terebbero, se^ la^ pena non^ esistesse. L'argomento è dunque

del tutto inconcludente e (^) dimentica che (^) la funzione essenziale

della pena é quella della prevenzione generale. Né è vero che

la abolizione (^) della (^) pena di morte è praticamente senza in-

fluenza sulla criminalità. In Francia, vi è stato un periodo,

dal 1902 al^ 1907, in cui la (^) pena di morte fu (^) praticamente (^) sop-

pressa, perchè il^ Capo dello Stato esercitò sistematicamente
in tutti i casi il diritto di grazia. Ebbene, in questo periodo,
i delitti^ più gravi crebbero in modo impressionante; si passò
da 140 delitti punibili con la pena di morte commessi nel 1902
a 181 commessi nel 1907, e gli omicidi commessi a Parigi, che
furono 795 nel 1900, divennero 1314 nel 1907. D'altra parte, tutte
le volte che si è cercato di abolire la pena di morte, la prova
è stata tale che essa fu dovuta ripristinare. In Russia essa
fu abolita da Elisabetta, ma fu ripristinata da Caterina che
le succedette. In Austria l'imperatore Giuseppe II abolizioni-
sta dovette ricredersi. In Finlandia fu soppressa ma poscia
ripristinata. in^ Toscana la pena di morte, abolita con legge
30 dicembre 1786, fu ripristinata con la legge del 30 agosto
  1. La diminuzione (^) della criminalità di (^) sangue verificatasi
in Italia malgrado l'abolizione della pena di morte, diminu-
zione del resto che ha avuto periodi di sosta e che non impe-
disce ancora all'Italia di avere un triste primato in questo
genere di^ reati, non^ prova nulla a favore dell'abolizione. Bi-
sognerebbe poter dimostrare che essa, dovuta evidentemente
a cause sociali ed economiche, non sarebbe stata molto mag-

giore senza^ l'abolizione. Ed in (^) verità l'esperienza fatta (^) negli

Stati, che^ hanno ripristinato la pena di morte dopo averla
abolita, starebbe a dimostrare proprio 11 contrario di ciò che

si (^) vorrebbe dai (^) nostri (^) abolizionistL 3 L'argomento (^) desunto dal (^) fatto che la (^) pena di (^) morte,

sopprimendo la^ personalità umana, rende impossibile l'emen-

da (^) del (^) reo, parte dal falso (^) supposto, già innanzi (^) accennato,

che la funzione di rieducazione e di emenda sia essenziale

nella (^) pena. Si (^) tratta di (^) una concezione (^) individualistica, che disconosce (^11) carattere (^) eminentemente sociale (^) della (^) pena, e

quindi la^ preminenza della sua funzione intimidatrice e sa-

tisfattoria. Ao Rimane (^) l'argomento della (^) irreparabilità, che è forse quello più atto^ ad^ impressionare. (^) Ma (^) neppure esso (^) è deci- sivo. L'errore (^) è (^) purtroppo (^) inseparabile dalla natura (^) umana,

e, se^ il^ timore^ di^ incorrervi dovesse trattenere dall'azione,
tutta la vita individuale e sociale ne resterebbe paralizzata.
Gli errori dei medici e dei chirurgi clie cagionano la morte

del malato (^) sono assai (^) più numerosi (^) degli errori (^) giudiziari,

eppure nessuno^ ha mai pensato di sopprimere la medicina

e (^) la chirurgia. Del (^) resto, non la (^) sola (^) pena di (^) morte, ma tutte le (^) pene sono in sé (^) irreparabili, perclië vi (^) sono (^) conseguenze delle (^) condanne, che (^) nessuna (^) riparazione vale a (^) cancellare. I.'irreparabilità (^) della (^) pena non (^) può condurre che ad una (^) sola

conseguenza: quella di subordinarne l'esecuzione a partico-

lari cautele. (^) Così deve (^) avvenire (^) certamente anche (^) per la (^) pena

di morte, la quale non deve essere eseguita, se non quando le
prove siano^ evidenti^ e^ la^ responsabilità del^ colpevole rigoro-
samente accertata. In .ogni altro caso, interverrà la clemenza
del Re, ad evitare anche la più lontana possibilità di quello
che si è convenuto chiamare un errore giudiziario.
Del resto che la pena di morte, nell'attuale momento sto-
rico, sia^ dalla^ coscienza^ pubblica accettata^ come^ la^ più effl-
cace per i più gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento
della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi
ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale speciale
per la^ difesa dello Stato istituito con legge 25 novembre 1926,

n. 2008. Tale consenso (^) dell'opinione pubblica non viene da al-

cuno negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'op-
portunità dell'introduzione^ della pena suprema per i solf più
gravi crimini^ contro^ lo^ Stato,
Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè

vi sono (^) delitti che (^) pur non (^) avendo come (^) principale obbiettività

giuridica l'offesa^ allo^ Stato, si^ riflettono pero gravemente sulla
sicurezza dello Stato, come la strage, i delitti di brigantag-
gio, ecc. In^ secondo luogo, la coscienza pubblica non accette-

rebbe certo una distinzione (^) per cui i delitti comuni (^) atrocis-

simi, che^ attentano gravemente alla sicurezza della vita so-

ciale, fossero^ trattati^ con^ maggiore indulgenza dei^ delitti (^) pure gravissimi, determinati^ da^ moventi^ politici. Nessuna^ distin-

zione può quindi farsi fra delitti politici e delitti comuni. Gli
uni e gli altri, nei limiti ristrettissimi richiesti dalle più ele-

mentari (^) necessità di difesa dello Stato e della (^) civile conviven·

za, debbono^ essere^ puniti con^ la^ pena capitale che riassume
in sé nel modo più perfetto tutta l'efficacia intimidatrice,
satisfattoria ed^ eliminativa della sanzione penale.'
Ripristinando nel^ codice penale la pena di morte, la nuova
legislazione non^ segna punto un^ regresso, non abbandona
alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba -esser flera. Al

contrario. Una (^) tale riforma costituisce un (^) altro felice (^) segno

del mutato spirito della Nazione italiana, della riacquistata
virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione

della nostra cultura (^) giuridica e (^) politica dall'influsso di (^) ideg logie straniere, alle^ quali l'abolizionismo si (^) ricongiunge di- rettamente. Alla (^) pena capitale (^) segue nella scala (^) penale la (^) pena re- strittiva della libertà (^) personale nelle forme (^) dell'ergastolo e

della reclusione per i delitti, e dell'arresto per le contray-

venzioni.

Il mantenimento della pena carceraria perpetua quale

anello (^) intermedio tra la (^) pena capitale e le (^) pene carcerarie

temporanee non^ credo^ abbla^ bisogno di^ giustificazione al-
cuna. Ma nella nuova legislazione la pena detentiva per-
petua è^ stata^ spogliata di^ ogni inutile afflizione e di ogni

superflua intensità^ dolorifica, essendosi, (^) per essa, come (^) per

le pene carcerarie temporanee, abolita, di regola, la segre-
gazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, che la
esperienza addita come fonte di abbrutimento anzichè di

redenzione (^) morale e (^) cagione (^) perenne di (^) morbi che distrug-

gono, con^ le^ for;^ e^ fisicht, le forze intellettuali e morali dei

condannati. Si è solo (^) conservato l'isolamento (^) notturno la cui (^) neces- sitá non (^) può essere revocata in (^) dubbio al fine di (^) impedire, durante le ore di (^) riposo notturho, (^) quella promiscuità di vita

fra i detenuti che à fonte non dubbia di vizi e di immoralità,
oltre che di inevitabile contagio criminale.

Per (^) quanto (^) riguarda le (^) pene oarcerarie (^) temporanee, ho

creduto di sopprimere la pena della detenzione che teorica-
mente rappresenta un inutile duplicato della reclusione e
praticamente non^ si^ è^ mai^ distinta da essa.
Alla necessità di riservare agli autori di delitti che ad

essi si (^) determinarono (^) per motivi (^) non ignobili una (^) partico-

lare forma di custodia honesta, provvedono sufficientemente le

disposizioni del^ codice (^) penale che (^) impongono di tener (^) conto

CODIOE PENALE 4453

delle diverse condizioni dei^ condannati^ e^ della^ diversa^ indole del reato nella^ ripartizione di^ essi^ nelle^ varie^ sezioni degli stabilimenti penitenziari, e^ meglio provvederanno^ a^ tal^ fine le norme del nuovo ordinamento penitenziario. Un (^) particolare regolamento hanno^ ricevuto^ nel^ nuovo^ co- dice le (^) pene pecuniarie della^ multa^ e^ dell'ammenda.^ Tra^ le particolarità più^ notevoli^ vuole^ essere^ indicata^ la^ facoltà^ data al (^) giudice di (^) proporzionare la^ pena pecuniaria, oltre^ che^ alla diversa• gravità del^ reato, alla^ diversa^ condizione^ economica dei colpevoli e^ la.facoltà^ pure concessa^ al^ giudice nei^ delitti

determinati da^ motivi^ di^ lucro, di^ aggiungere alla^ pena de-
tentiva stabilita dalla legge una pena pecuniaria entro^ limitt
dalla legge stessa stabiliti, facoltà, l'una e^ l'altra, la^ cui

giustificazione non^ ha^ bisogno di^ essere^ rilevata.

Per quanto na riguardo alle pene accessorie, ho^ creduto
di procedere all'abolizione^ dei^ così^ detti^ surrogati e^ comple

menti (^) penali, la cui ibrida (^) natura, talvolta (^) penale, tal'altra

civile o amministrativa, non^ tollera^ una^ unificazione^ concet-

tuale di essi sotto il^ comune^ denominatore^ del^ loro^ carattere

complementare o^ surrogatorio^ delle^ pene^ vere^ e^ proprie.

Ho (^) invece, più opportunamente, mi (^) sembra, contrapposto

al sistema delle pene principali il^ sistema^ delle^ pene acces-
sorie che, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle
prime si^ distinguono per^ cið^ che^ esse^ non^ sono^ inflitte^ dal

giudice nella^ sentenza^ di^ condanna, ma^ conseguono di^ diritto alla condanna come effetti (^) penali di esse^ e (^) presentano, quindi,

la caratteristica di^ specie penali non^ solo^ complementari e

accessorie, ma^ altrest^ conseguenziali delle^ pene principali. E' stata radicalmente innovata nel codice la disciplina dell'applicazione e^ dell'esecuzione delle (^) pene. Nell'^ applica-

zione giudiziaria della pena e^ più ancora^ nella^ sua^ esecu-

zione (^) amministrativa, in conformità del (^) principio che la giu- stizia deve consistere in un (^) ugual trattamento degli uguali e in un diverso trattamento degli ineguali, ho^ introdotto, con la (^) maggior possibile cautela^ e^ prudenza, il^ nuovo^ prin- cipio della individualizzazione (^) giudiziaria e^ amministrativa

della pena, che^ sono^ in^ verità^ de^ uniche^ praticamente pos-
sibili forme di individualizzazione penale, la^ così^ detta^ in-
dividualizzazione legislativa della pena riducendosi^ tutta^ alla
già accennata^ classifleazione^ legislativa^ dei^ delinquenti^ ai

flni dell'applicazione ed (^) esecuzione, più ancora che^ delle^ pene, delle così dette misure di sicurezza. Tale principio della

individualizzazione giudiziaria e^ amministrativa^ della^ pena
non poteva che risolversi in una più larga estensione data
al poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà
rendersi degna la Magistratura d'Italia. Pur riconoscendo la

necessità di un controllo e di una (^) vigilanza dell'esecuzione

amministrativa delle pene, come e più delle misure di sicu-

rezza, non^ ho^ creduto^ di^ dover^ attribuire^ la^ relativa^ facoltà

?111 organi dell'amministrazione^ penitenziaria ed^ ho^ creduto
invece di affidarla alla stessa Autorità giudiziaria creando a

tal fine un (^) organo giurisdizionale, sotto^ il^ nome^ di^ giudice di

vigilanza.
Evitando gli eccessi del^ principio della^ individualizza-
zione della pena, non ho ritenuto di poter dare il mio consenso

all'istituto cosl detto della (^) pena indeterminata, vera^ contra-

dictio in adiecto, giacchè la^ pena, per sua^ natura, o^ è^ determi-
nata o non è^ pena, meglio convenendo^ a^ siffatto^ istituto^ il

nome che 11 codice gli conferisce^ di^ misura^ di^ sicurezza. Ciò malgrado, i poteri del^ giudice, nell'applicazione della

pena come^ nella^ sua^ esecuzione,^ rimangono^ notevolmente

ampliati, con le^ facoltà^ in^ essi^ comprese di^ spaziare entro^ i

massimi e^ i^ minimi^ legali, di^ applicare una^ piuttosto che
un'altra specie di pena alternativamente comminata, di^ ag-

giungere una^ pena ad^ un'altra,^ di^ esentare^ dall'applicazione di (^) ogni pena mediante le^ concessione^ del^ perdono giudiziale,

colla facoltà^ della^ liberazione^ condizionale^ e, infine,^ colle

amplissime facoltà^ che^ al^ giudice^ spettano^ nell'applicazione

ed esecuzione delle misure^ di^ sicurezza.^ Si^ può pertanto after-
mare che di^ fronte^ alla^ nuova^ legislazione penale il^ giudice,
non piti legato dagl'intoppi e^ dalle^ pastoie della^ legge, sarà

davvero padrone del suo^ giudizio, e^ libero^ di^ ispirarlo ai principi della^ piil^ umana^ equità.

5. -^ E'^ stata conservata, seguendo in^ ció^ un'antica^ tradi-
zione legislativa, al^ dominio^ della^ legislazione penale la^ di-

sciplina delle^ sanzioni^ civili.^ Le^ conseguenze^ giuridiche^ civili e (^) private dei (^) reati, appunto perchè conseguono non^ già ad

ogni e^ qualunque fatto^ illecito^ civile,^ ma^ solo^ a^ quelli^ che
rivestono, a^ un^ tempo, 11 carattere^ di^ reati^ ed^ insieme^ di

delitti o quasi delitti civili. non^ possono essere^ evidentemente abbandonate alla (^) competenza esclusiva^ della^ legislazione^ ci- vile.

La disciplina delle^ sanzioni^ civili^ nel^ nuovo^ codice,^ assat

più (^) ampia e^ accurata di^ quella^ fornita^ sinora^ dalle^ scarse

disposizioni del^ codice^ fitiora^ vigente,^ precisa^ anzitutto^ le

specie e^ le^ forme^ della^ riparazione del^ danno^ derivante^ dal reato, distinguendo^ la^ riparazione^ economica^ o^ mediante^ il

denaro dalla riparazione puramente morale che si^ attua^ con

mezzi diversi dal (^) denaro; e la (^) prima suddistinguendo ancora nelle restituzioni in^ natura, nel^ risarcimento^ del^ danno^ patri-

moniale, nel^ risarcimento^ del^ danno^ morale.
Non sono state riprodotte dal^ codice^ di^ procedura penale

del 1913 nella loro identità le^ disposizioni^ relative^ alla^ così detta (^) riparazione pecuniaria, anflbia^ forma^ di^ pena privata e di risarcimento economico del^ danno^ morale.^ Identitleata^ la riparazione così^ detta^ pecùniaría^ col^ risarcimento^ del^ danno

morale, occorreva bandire^ da^ essa^ qualsiasi residuo^ concet-
tuale di pena privata, cioè di privata vendetta che^ avrebbe

rappresentato un^ ritorno^ a^ istituti^ penali^ ormai^ storicamente

tramontati. E occorreva naturalmente^ non^ limitarla, come
fanno i^ codici attuali, ad^ alcune^ categorie soltanto^ di^ delitti,

me invece^ estenderla^ a^ tutti^ i^ delitti, in^ quanto^ da^ essi^ even-

tualmente derivi^ (e può sempre derivare) un^ danno^ di^ natura
non patrimoniale, cioè morale.
La più assidua cura^ è^ stata^ infine^ dedicata^ ad^ assicurare
la realizzazione forzata delle sanzioni civili, sia^ devolvendo^ a

profitto delle vittime dei reati (^) parte del^ peculio^ a^ titolo^ di risparmio del^ condannato,^ sia^ rendendo^ possibile^ ai^ danneg- giati di giovarsi (^) dell'ipoteca legale dello^ Stato^ sui^ beni^ del condannato, sia^ sopratutto rafforzando^ le^ 'garanzie^ dell'adem- pimento delle^ obbligazioni^ civili,^ mediante^ l'istituto^ della

revoca degli atti fraudolenti fatti^ in^ trode^ ai^ creditori^ del

risarcimento del danno che dal reato^ deriva.

Così, colla^ nuova^ disciplina data^ non^ soltanto^ alla^ ma-

teria (^) penale propriamente detta, ma^ anche^ a^ quella^ delle sanzioni (^) civili, e delle misure amministrative di^ sicurezza,

il nuovo codice penale che sottopongo alla^ Sovrana^ appro-
vazione della Maestà Vostra^ segna una^ vera^ e^ profonda

trasformazione del nostro diritto penale che^ sarà^ d'ora^ in-

nanzi un diritto criminale^ non^ più soltanto^ repressivo, ma

insieme (^) repressivo e preventivo, e^ un^ diritto^ criminale^ non più soltanto^ penale,^ ma^ insieme^ civile^ e^ amministrativo.

LIBRO PRIMO.

Del reati in generale.

TITOLO I.
DELLA LEGGE PENALE.
  1. -^ Conviene premettere qualche avvertimento^ d'ordine sistematico, esegetico e^ terminologico^ generale, per^ evitare ripetizioni nel^ corso^ della^ presente Relazione^ e^ per^ fornire^ una
sicura guida all'interprete.

CODICE PENALE 4455

quale ha osservato essere^ dubbio^ se^ le^ colonie^ e^ gli altri

luoghi soggetti alla^ sovranità^ dello^ Stato^ facciano^ parte del

territorio dello^ Stato.

E', a^ mio^ avviso, indiscutibile^ che^ i^ territori^ coloniali^ e^ gli
altri luoghi soggetti alla^ sqvranità dello^ Stato^ appartengono
allo Stato, e, se^ ció^ é^ vero, ne^ viene^ che, essendo^ a^ territori^ »,
debbono necessariamente comprendersi nel^ territorio^ dello
Stato. Vi sono bensì territori^ esteri nei quali il^ nostro Stato
puð esercitare^ qualche funzione^ sovrana^ (come i^ paesi sog-

getti alle^ Capitolazioni,^ ecc.),^ ma^ questi luoghi^ non^ sono^ sog-

getti alla^ sovranità^ (unitariamente considerata) dello^ Stato^ me-

desimo, benst^ a^ quella (sia pur non^ piena)^ dello^ Stato^ locale; e (^) però, rispetto all'Italia, sono territori (^) esteri, sebbene non manchi (^) qualche opinione contrarie, che (^) peraltro non ha base nella (^) scienZa e nella realtà. Ma (^) poichè non è (^) compito del codice (^) penale risolvere (^) que-

stioni di^ diritto internazionale, se non^ per quel tanto che è
necessario per il^ conseguimento dei fini^ del^ diritto penale,
così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissio-
ne, di^ premett.ere alla^ nozione^ del^ territorio^ dello^ Stato^ la ri-
serva· a Agli effetti della legge penale », la quale del resto si
poteva dedurre^ da^ quanto era^ detto^ nella^ prima parte del-
l'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si
tratta di una norma compresa nel codice penale.
La Commissione^ stessa^ avrebbe^ desiderato^ che^ in^ questa
disposizione si^ fosse^ chiarito^ che^ le^ navi^ e^ gli aeromobili
italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque

si (^) trovino, soltanto se si (^) tratta di navi o aeromobili non mer- ·

cantili. Ma^ mi^ parve sufficiente^ la^ riserva, che^ era^ contenuta

anche nell'articolo 4 del (^) progetto: a salvo che siano (^) soggetti

secondo il^ diritto internazionale a una legge territoriale stra-

niera (^) ». Se (^) ne deduce evidentemente che le navi e gli aero-

mobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge
dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili
mercantili, invece, quando si^ trovano^ all'estero, sono^ sog-

getti alla (^) legge del luogo, salvo^ il caso di (^) particolari con-

venzioni. Tutto^ ciò^ è^ pienamente conforme^ al^ diritto^ inter-

nazionale.

    • (^) Quanto all'applicabilità della (^) legge italiana (^) (art. (^) 6)
per tutti^ i^ reati^ commessi^ nel^ territorio^ dello^ Stato, alla^ Com-

missione (^) parlamentare parve superflua la disposizione (^) per la quale a^ chfunque commette^ un^ reato^ nel^ territorio^ dello^ Stato

è punito secondo la legge italiana ». La Commissione ritenne

che (^) questo principio fosse (^) già fissato nell'articolo 3 del (^) progetto

definitivo, per cui^ «^ la legge penale italiana^ obbliga tutti^ co-
Ioro, cittadini^ o^ stranieri, che^ si^ trovano^ nel^ territorio^ dello

Stato n.

Senonche le due disposizioni sono essenzialmente di-
verse: l'una riguarda i fatti, l'altra le^ persone. E' vero che
i fatti sono commessi da persone, e che la legge applicata
per i^ primi^ si^ applica^ necessariamente^ alle^ persone.^ Ma
la norma che stabilisce l'esclusiva applicazione della legge

italiana (^) per i^ reati^ commessi^ nel^ territorio^ dello^ Stato .ita-

liano, non^ ha^ lo^ scopo di^ dichiarare^ punibili con^ tale^ legge
gli individui^ che^ delinquono nel^ territorio^ stesso, bensì^ quello
di stabilire il principio della così detta forza esclusiva della

legge italiana, per il^ quale, qualunque siano^ le^ circostanze

del fatto e le condizioni o^ qualità personali del delinquente,
soltanto la nostra legge può applicarsi per i reati commessi
nel nostro territorio. Insomma, l'una norma riguarda l'ob-
bligatoriet& della^ legge penale, come^ precetto e^ come^ san-

zione, rispetto alle^ persone; faltra concerne^ l'obbligatorietà della (^) legge stessa, come (^) precetto e come (^) sanzione, rispetto ai fatti. I due (^) principt non (^) sempre coincidono, giacchè l'uno

puð avere^ applicazione senza^ che^ la^ riceva^ anche^ l'altro.

Così, nel^ caso^ di^ reato^ commesso^ all'estero^ da^ un^ cittadino^ o

da uno straniero, se costui si trova nel nostro territorio (a
parte i^ casi^ speciali in^ cui^ tale^ condizione^ non^ e^ richiesta),
gli si^ applica esclusivamente^ la^ legge italiana, sebbene^ il
reato non sia stato commesso in Italia, mentre tale applica-
zione non sarebbe possibile in^ base alla sola disposizione che
dichiara applicabile esclusivamente la legge italiana ai reati

commessi nel territorio del^ nostro Stato. E' ancora da conside-

rare che la disposizione in esame, la quale costituisce la pri-
ma parte dell'articolo in cui e contenuta, é una necessaria
premessa della disposizione del^ capoverso, che^ riguarda i
reati commessi in^ parte in^ Italia^ e^ in^ parte all'estero.
A proposito di quest'ultima disposizione, la predetta Com-
missione mi invità ad esaminare se fosse opportuno subor-
dinare, in^ alcune^ ipotesi, la^ punibilità dei^ reati^ così^ detti
a distanza alla richiesta del Guardasigilli. Questo invito si
ispira all'intento^ di^ a^ consentire^ la^ possibilità di^ un^ coordina-

mento di attivitA internazionali »^ e di « contribuire a ce-

mentare l'unione degli Stati nella repressione del delitto »,
come pure a quello di conseguire un'economia di giudizi.
Io ritengo, peraltro, che se, nel campo della polizia, e
possibile e^ desiderabile^ tale^ coordinamento^ di^ attività^ in-
ternazionali, non^ altrettanto^ si^ può dire^ per ciò^ che^ si^ at-
tiene all'applicazione del diritto penale. La giurisdizione pe-
nale rappresenta uno dei massimi e più gelosi attributi della

Sovranità; e^ però, quando l'ordine^ giuridico dello^ Stato^ sia

stato violato mediante l'esecuzione, anche parziale, di un

reato, non^ vi^ devono^ essere^ limiti^ e^ condizioni^ per l'esclusiva

applicabilità della^ legge penale territoriale.^ Né^ si^ deve^ di-

menticare che la frase: reati a distanza è soltanto un modo

di dire escogitato per far comprendere rapidamente l'oggetto
<\ell'idea. Ma, come tutti gli espedienti di símil genere, pro-
duce confusione e improprietà, se lo si assume senza discrimi-
nazione. Nell'ipotesi in esame non si può parlare di e^ distan-

za »^ dal momento che è avvenuta in Italia una violazione del

nostro ordine giuridico interno. Reato commesso^ a^ distanza
si avrebbe, propriamente, soltanto^ nel^ caso^ in^ cui, essendo^ il
reato commesso interamente all'estero, gli effetti di esso
(posteriori alla^ consumazione)^ si^ fossero^ risentiti^ anche^ in
Italia. Non conviene pertanto modificare, su^ questo punto, il
diritto esistente, rettamente applicato dalla nostra giurispru-

denza.

  1. -^ Il (^) progetto considerava delitto (^) politico, agli effetti
della legge penale, anche^ il^ delitto comune determinato, in
tutto o in parte, da motivi politici o sociali. La Commissione

parlamentare propose di^ sopprimere quest'ultima^ parola, o^ di chiarirne il concetto.

Ho volentieri aderito (art. 8) alla^ soppressione della^ pa-
rola sociali, che non solo esprime un concetto troppo ampio
e indefinito, ma che mi parve altresì superflua e suscettiva
di cagionare equivoci. Delitti^ comuni^ determinati^ da^ motivi

sociali s'intendono^ generalmente quelli che, più che^ atten-

tare ad un determinato ordinamento politico, si^ dirigono

contro lo stesso ordinamento sociale su cui l'ordinamento (^) po-

Jitico si fonda, quali sono per eccellenza i delitti anarchici.
Senonchè l'anarchismo, come ogni altra simile attività anti-
sociale, è^ considerato^ dal^ codice^ delitto^ contro^ la^ personalità
dello Stato, così che non puð dubitarsi che i delitti comuni

determinati da motivi anarchici o altrimenti antisociali so- no delitti soggettivamente ed (^) oggettivamente politici. La (^) Commissione (^) propose inoltre di differenziare il (^) con-

cetto dei motivi sociali, che^ possono attribuire^ al^ delitto il
carattere di politico, da quei a motivi di particolare valore
morale e sociale », che costituiscono circostanza attenuante,

a norma dell'articolo (^) 62, n. (^) 1·, del codice. Ma la soppressione

della parola « sociali a toglie ogni ragion d'essere a questa

domanda.

4456 CODICE^ PENALE

  1. -^ L'articolo 9 del progetto definitivo, relativo^ af^ delitti
comuni del^ cittadino^ all'estero, stabiliva, nell'ultimo^ capo-

verso, che^ le^ disposizioni dell'articolo^ medesimo^ si^ applicano anche a chi ha (^) perduto la cittadinanza italiana (^) per effetto

di condanna penale o^ di^ provvedimento dell'Autorità^ ammi-

Distrativa.

Nuove considerazioni, tuttavia, mi^ hanno indotto^ a sop-
primere questa disposizione.
Quale interesse^ ha^10 Stato^ italiano^ di^ considerare^ come
proprio cittadino^ colui^ che^ ha^ perduto^ la^ cittadinanza^ e^ che

ha commesso un reato commte all'estero? Nessun^ motivo v'è

di considerare il delitto medesimo diversamente^ da^ quello

commesso all'estero^ da^ uno^ straniero^ che^ non^ sia^ mai^ stato cittadino italiano.

Diversa invece, come è logico, è^ la regola quando si
tratta di un delitto commesso all'estero^ contro^ la^ personalità
dello Stato. E^ perció la^ sedes^ materfae^ adatta^ per l'enuncia-
zione della regola è il titolo dei reati contro la personalità
dello Stato, nell'ambito esclusivamente dei^ quali essa^ ha
ragione di^ essere^ applicata.
12. -^ Il progetto regolava (art. 15) 11 concorso di più leggi
penali, disponendo che^ quando più leggi penali o^ più dispo-
sizioni della medesima legge penale regolano, contempora-
neamente o successivamente, la stessa materia, la legge o la
disposizione di^ legge speciale deroga alla^ legge o^ alla^ dispo-

sizione di (^) legge (^) generale, salvo che sia (^) altrimenti stabilito.

Con ciò volevasi in sostanza applicare il principio generale:
genert per speciem derogatur.
Nella mia Relazione^ sul^ progetto definitivo^ (nn. 35-37)
ho ampiamente spiegato la ragione di questa disposizione e
il perchè essa debba considerarsi come la chiave di volta per
la sicura interpretazione di parecchie norme della parte ge-
nerale, e^ più ancora^ della^ parte speciale del^ codice.
Ora la Commissione parlamentare ha proposto, in via prin-
cipale, la^ soppressione dell'articolo, da^ essa^ ritenuto^ super-
fluo, e, subordinatamente, l'uso^ di^ una^ dizione^ più chiara.
La disposizione non apparisce perð affatto superflua, quan-
do si pensi all'innumerevole e sempre fluttuante quantità del-
le leggi penali speciali. La Commissione osservó che, secondo
alcuni, non^ sarebbe^ neppur possibile che^ più leggi (una

generale e^ l'altra^ o^ le^ altre^ speciali) regolino la^ stessa^ ma-

teria. Ma questa osservazione non tien conto del fatto che
più leggi, sebbene^ non^ abbiano^ lo^ stesso^ identico^ oggetto,
possono però regolare la^ stessa^ materia, nel^ senso che, se

questa non^ fosse^ regolata^ dalla^ legge speciale, soggiacerebbe alla.disciplina della^ legge^ generale. Se, ad^ esempio, i^ vigenti codici (^) penali militari non (^) prevedessero particolarmente deter-

minate specie di delitti contro la persona (insubordinazione)

e di (^) furto, tali delitti (^) sarebbero punibili a norma del codice

penale comune.^ Chi^ dunque può ragionevolmente negare che

in simili (^) casi siavi identità di (^) materia, sebbene (^) l'oggetto

giuridico delle^ predette leggi non sia del tutto identico?
L'espressione a^ la^ stessa materia^ »^ non^ è^ da^ assumerst
nel senso d'una perfetta identitA. ma nel senso sopra indicato:

che, cioè, se^ la^ legge (^) speciale non^ eccettuasse (^) espressamente

la matëria di cui si tratta, questa rientrerebbe perfettamente,

e non (^) soltanto (^) per analogia, nella (^) disciplina della (^) legge (^) ge-

nerale. In questo senso, cioè con riguardo alla identità essen-
ziale, e^ non^ anche^ a^ quella accidentale, l'espressione è usata
altresi nell'articolo 5 delle disposizioni preliminari al codice

civile. Parve alla Commissione che non (^) risultasse chiaro se la

disposizione in^ esame^ regoli ipotesi di^ concorso di leggi o
di successione di leggi. Ma A manifesto che un concorso di
leggi si^ può avere^ tanto^ nel^ caso^ in^ cui^ più leggi siano^ ema-
nate contemporaneamente, quanto se siano pubblicate succes-

sivamente, condizione^ essenziale^ per 11 concorso^ stesso^ es-

sendo soltanto quella che più leggi siano in vigore nello
stesso tempo. In^ ogni modo, per evitare^ che^ le^ parole a^ con-
temporaneamente o^ successivamente^ », usate^ nell'articolo^15
del progetto, potessero trarre in inganno, le ho soppresse, non
potendo esservi^ dubbio^ che^ la^ legge speciale deroghi alla^ legge
generale, tanto^ se^ questa sia^ anteriore^ quanto se^ sia^ posteriore

nel (^) tempo. Himane così affermato il (^) principio nella sua es- senza, senza^ accennare^ al^ rapporto in^ cui^ le^ varie^ leggi si

trovano sotto faspetto cronologico della loro emanazione,

mentre è^ manifesto (^) che, quando si^ fa^ l'ipotesi di^ più leggi re-

golanti la^ stessa^ materia.^ si^ presuppone che^ esse^ siano^ con-
temporaneamente in^ vigore.
TITOLO II.

DELLE (^) PENE.

13. -^ Parve^ alla Commissione parlamentare che le pene
comminate per i^ singoli reati fossero in generale troppo ri-
gorose, tanto^ più che^ a^ molte^ di^ esse^ si^ aggiungono le^ mi-

sure di sicurezza.

A questo proposito devesi peraltro tener presente che una
delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il
rinvigorimento della^ repressione penale. Questo fine, appro-
vato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si
rendessero più gravi le pene.
Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice
fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'in-
dulgenza in^ tutti^ i^ casi^ in^ cui^ siano^ giustif1cate.
Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicu-
rezza, le^ quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi di-

versi (^) dalle (^) pene.

Del resto l'osservazione della Commissione su questo pun-
to male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione
medesima, in^ vari^ casi, come^ si^ vedrà, di^ aumentare^ le^ pene
comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, ri-
spetto a^ singoli reati, quando mi^ parve giusto, 110 diminuito
le pene stabilite dal progetto.
14. -^ La Commissione parlamentare avrebbe voluto che
nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice,
e nell'ordinamento del sistema penitenziario », si stabilisse una
differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi,
e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità
o di^ malvagità.
Non ripeteró le ragioni che mi indussero ad aboltre la

distinzione, del^ resto^ quasi meramente^ nominale, fatta dal co-

dice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati

colposi e (^) per quelli determinati da motivi non immorali il

codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria al-
ternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Com-
missione, poi, si^ terrà^ conto^ nella^ riforma dei regolamenti
per gli istituti^ di^ prevenzione e^ di^ pena.
15. -^ Il progetto annoverava, tra le pene accessorie, la
perdita della^ cittadinanza, e^ la^ confisca^ generale dei beni^ del
condannato. La Commissione parlamentare ne propose la

soppressione.

Io non^ mi sono mai dissimulato la gravità di queste pene,

che soltanto (^) impellenti ragioni di (^) politica penale (^) possono giu-

stificare in determinati momenti storici; e però le avevo am-

messe come una dura necessità. E ciò è^ tanto vero, che^ il

progetto limitava^ la^ comminatoria^ di^ tali^ pene a^ due^ casi

soltanto.

Ora la^ proposta della Commissione parlamentare mi^ ha
trovato già preparato ad accoglierla, non tanto per ragioni
sentimentall, quanto per motivi^ giuridici. Da^ un^ lato^ la^ per-

4458.^ CODICE^ PENALE

singoli reati,^ punibili^ esclusivamente^ o^ alternativamente^ con

la multa, determinano il^ minimo e^ il massimo speciali di

tale (^) pena per ciascuno di^ quei reati.^ Ma, con^ provvida dispo-

sizione, è^ stabillto^ (art. 24)^ che,^ quando, per le^ condizioni^ eco-
nomiche del^ reo, la^ multa comminata^ dalla^ legge per un^ deter-

minato reato (^) può presumersi inefficace, anche se (^) applicata nel

massimo, 11 giudice ha^ facoltà^ di^ aumentarla^ fino at^ triplo, di

guisa che, se^ per un^ reato^ il^ massimo^ speciale^ sia^ eguale al

massimo generale della^ multa, questa pena può salire^ sino
a centocinquantamila lire.
Senonché, data la formulazione^ dell'articolo^24 del^ progetto
definitivo, quella facoltà^ d'aumento^ non^ si^ sarebbe^ potuta ap-

plicare quando,^ trattandosi^ di^ un^ delitto^ determinato^ da^ motivi di lucro e punibile con la sola (^) reclusione, 11 giudice avesse

ritenuto opportuno di aggiungere la multa^ a^ norma^ dell'ultimo

capoverso delParticolo medesimo.^ Mi^ è^ parso che l'aumento^ del triplo fosse^ giustificato^ anche^ in^ questo caso.^ Ho^ pertanto^ mo. dificato la^ struttura dell'articolo^ 24, spostando i^ due^ capoversi, così da rendere (^) possibile 1 aumento del triplo in^ tutte^ le^ ipotesi considerate nell'articolo medesimo.

19. --^ L'interdizione perμelua dai^ μul>blici uffict, cosi^ per 11
diritto finora vigente, come^ per il^ diritto^ nuovo, importa, tra
faltro, la^ perdita degli stipendi, delle^ pensioni e^ degli asse-
gni, che^ siano^ a^ carico^ dello^ Stato^ o^ di^ un^ altro^ ente^ pub
blico (art. 28).
La Commissione parlamentare, oltre a proporre una sem-

plificazione llell'articolo concernente (^) questa pena accessoria

(semplificazione che, peraltro, non^ saprei in^ che^ cosa^ dovesse
consistere), avrebbe^ voluto^ che, nel^ caso^ di^ perdita dello
stipendio o^ della^ pensione, si^ riconoscesse^ la^ possibilità di^ con-
cedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma,
che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito
11 bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè al-

I'uopo provvedono le^ leggi speciali,^ come^ quelle^ sullo^ stato

degli impiegati civili, sulle^ pensioni, ecc.
Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di

stabilire se e in quali casi (^) possa essere conceduto 11 sussidio

alimentare alla famiglia del condannato.
20. -- Ogni condanna per delitti commessi coti l'abuso det
poteri, o^ con^ la^ violazione^ dei^ doveri^ inerenti a una• pubblica

funzione, o^ ad^ un^ pubblico^ servizio, o^ all'ufficio di tutore to

curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinetite

alla tutela o alla cura, ovvero coÃ^ l'abuso di una professione,

industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei

doveri a essi (^) inerenti, (^) importa l'interdizione (^) temporanea dai pubblici ufuci^ o^ dalla (^) professione, industria, (^) arte, o dal (^) com-

mercio o mestiere (art. 31).
La Commissione parlamentare propose, in primo luogo,
che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non

obbligatoria. Questa (^) proposta, però, è contraria al (^) sistema per cui^ le^ pene accessorie^ conseguono di diritto a determinate

condanne. Né diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35),
11 quale non ha mai determinato proteste notevoli.
In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto
escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonche,

dovendosi (^) sempre trattare di « (^) delitti », non è il (^) caso di (^) par-

lare di e minime infrazioni ». L'esclusione inoltre e già stabi-

lita per i delitti (^) colposi, (^) per i (^) quali (^) venga inflitta la (^) pena della

reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.).
L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non
sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire 11 fine

di (^) rinvigorire la (^) tutela (^) penale. Si (^) tratta, del (^) resto, di delitt che (^) per la loro stessa natura (^) reclamano la sanzione di cui (^) si

tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si po-
trebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pub-

blici (^) utilei, ad (^) esempio, a un (^) impiegato che ha dato, col

delitto, la^ prova di^ essere infedele al suo ufucio? L'interesse
pubblico esige, in^ simili^ casi, che ci si garantisca per l'av-

venire. La (^) Commissione, infine, consiglió di (^) stabilire un limite minimo (^) piil basso di quello fissato nel (^) progetto per l'interdi- zione (^) temporanea dai (^) pubblici uffici. I limiti (^) assoluti indicati

per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un

anno e dal massimo di (^) cinque anni (^) (art. 28). Non mi (^) è sem- brato (^) opportuno abbassare il (^) minimo, al disotto del (^) quale

la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.
  1. -^ La condanna (^) per delitti commessi con (^) abuso della
patria potestà o^ dell'autorità maritale importa la sospensione
dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio
della pena inflitta (art. 34).

La Commissione (^) parlamentare propose di (^) aggiungere a questa disposizione la^ riserva: a^ salvo che il (^) giudice dispon-

ga diversamente^ ».^ Questa proposta, però, equivale a ren-
dere facoltativa la pena ac essoria, il che, come ho già avu-
to occasione di notare, e contrario al sistema.
La stessa Commissione, inoltre, vorrebbe che nel codice
penale fossero^ stabilite^ a^ misure^ atte a far conoscere ai terzi

le (^) condizioni della (^) capacità giuridica del (^) colpevole ». Ma a

cið aveva già provveduto l'articolo 598 del progetto definitivo
del codice di procedura penale.
22. - Nella disposizione che riguarda la pubblicazione del-
la sentenza penale di condanna ho volentieri sostituito, alla

espressione: «^ I^ a condanna^ alla (^) pena di morte o (^) all'ergastolo

ha per effetto la pubblicazione della sentenza, ecc. . .. » (ar-
ticolo 40 del progetto), l'altra più esatta: « I a sentenza di

condanna (^)... è (^) pubblicata, ecc. » (^) (art. 36 del (^) codice).

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la
norma che stabilisce le modalità della pubblicazione fosse
trasferita nel codice di procedura penale. Trattandosi tuttavia
di una pena accessoria, ho ritenuto più proprio che nel codice
penale fossero^ determinate quelle modalità, lasciando al co-
dice di procedura penale le regole che attengono esclusiva-
mente al procedimento di esecuzione.
23. -^ La condizione giuridica del condannato alla pena

di morte è (^) quella del condannato (^) all'ergastolo, ben s'intende

fino all'esecuzione della condanna (art. 38).
La Commissione parlamentare propose di stabilire cið
espressamente. Ma non sembra che alcuno possa supporre

che (^) l'equiparazione (^) all'ergastolano del condannato alla (^) pena di (^) morte abbia a (^) protrarsi anche (^) dopo la (^) fucilazione.

TITOLO III.

DEL (^) ItEATO.

  1. -^ In (^) ogni reato è (^) da (^) distinguere la (^) causalità (^) fisica (art. 40) dalla^ causglità psichica (^) (art. 42): perchè la (^) respon-
sabilità penale sussista, il fatto che costituisce 11 reato deve

anzitutto essere causato materialmente (^) dall'agente, e in se- condo (^) luogo deve (^) essere da lui (^) causato anche psicologica- mente. Parve alla Commissione (^) parlamentare che la (^) disposizione riguardante la^ causalità^ fisica^ fosse^ da^ sopprimere, (^) perchè

superflua, data^ l'esistenza de11'altra norma, e perchè essa si
riferirebbe ad un rapporto cronologico e non causale.
La Commissione peraltro non ha avvertito la differenza

essenztale tra le due (^) norme, che sono e devono rimanere dissociate, in^ applicazione dei (^) più esatti (^) principi scientifici

e pratici. La confusione dei due elementi (materiale e psi-

OODICE PENALE^4459

cologico), fatta^ dal^ codice^ del^1889 (art. 45),^ nuoceva^ alla^ chia-

rezza ed alla esatta comprensione della^ struttura^ del^ reato.

Non si può affermare che^ la^ disposizione riguardante^ la

causalità fisica contempli un^ rapporto cronologico e^ non

causale. (^) Quando invero^ si^ dice^ che^ nessuno^ può^ essere^ pu- nito se^ l'evento, da^ cui^ dipende l'esistenza^ del^ reato,^ non^ à

conseguetiza della^ sua^ azione^ od^ omissione,^ non^ si^ allude
soltanto ad una relazione d'antecedente a successivo, ma^ ad

un nesso di causa ad effetto. Un evento^ è^ conseguenza del-

l'azione o dell'omissione di una persona soltanto^ se^ è^ effetto
di tale azione od omissione. Dunque, se^ l'evento^ é^ effetto,
l'azione od omissione non^ può essere^ che^ causa^ dell'evento.

La (^) proposta, poi, di^ sostituire, in^ ogni caso, la^ parola « effetto a a «^ conseguenza », non può avere altra base che in una (^) preferenza letteraria^ senza^ importanza giuridLca, giac- chè i due termini sono giuridicamente (^) sinonimi, ed^ a^ bene

conservare nella legge 11 termine tradizionale, usato nell'arti-

colo Ø del codice del 1889. La Commissione (^) propose, inoltre, che, nella^ stessa^ dispo- sizione, e^ precisamente in^ quella^ parte^ di^ essa^ che^ equipara

il mancato impedimento di^ un^ evento, che^ si^ ha^ obbligo di

unpedire, al^ fatto^ di^ averlo^ cagionato,^ fosse^ precisato^ che deve trattarsi di un (^) obbligo giuridico. Ma^ quando in^ una^ legge - si (^) parla di (^) obblight, è^ evidente che^ puð trattarsi^ soltanto^ di

obblighi giuridici. Nello^ Stato^ moderno^ non^ vi^ sono^ altri^ li-

miti alla libertà di fare o di omettere, se^ non quelli stabiliti

dalla legge, e, se devono essere stabiliti^ dalla^ legge, essi, ne-

cessariamente, consistono^ in^ obblighi^ giuridici^ di^ fare^ o^ di

mettere. Comunque, dato^ che^ una^ maggiore^ specificazione non (^) può nuocere, ho^ accolto^ di^ buon^ grado la^ proposta^ della

Commissione.

  1. -^ Nel caso^ di^ concorso^ di^ cause^11 progetto^ definitivo stabiliva che^ le^ cause^ sopravvenute^ escludono^ il^ rapporto di causalità «^ quando siano^ dg^ sole^ sufficienti^ alla^ determina- zione dell'evento^ ».
La Commissione parlamentare propose d1^ chiarire^ questa

disposizione, dicendo:^ a^ siano^ state^ »,^ anziché^ a^ siano^ ». Ho aderito a tale ritocco^ (art. 41), per dare^ una^ più^ sicura guida alla^ pratica.^ L'azione^ delle^ cause^ sopravvenute può^ con-

siderarsi astrattamente, senza^ riferimento^ al^ fatto^ di^ cui^ si

de've giudicare, ed allora è esatta l'espressione del^ progetto,

ovvero può considerarsi concretamente, cioè^ rispetto al^ fatto

<1edotto in^ giudizio, ed^ in^ tal^ caso^ più esatta^ è^ fespressione

preferita dalla^ Commissione.^ Se^ si^ trattasse^ soltanto^ di^ una

regola teorica,^ sarebbe^ indifferente^ usare^ l'una^ o^ l'altra espressione. Ma^ siccome^ si^ tratta^ di^ una^ regola^ pratica,^ che deve essere tenuta (^) presente dal^ giudice^ nel^ momento^ del giudizio, cosi mi^ è^ sembrato^ più^ conveniente^ usare^ l'espres- sione « siano state (^) », l'indagine giudiziale dovendo^ essere^ fatta ex (^) post, cioë^ con^ riferimento^ at^ tempo (necessariamente þas- sato) in cui^ l'evento^ venne^ causato.^ In^ tal^ modo^ si^ elimina^ an- che la possibilità che^ un^ giudice^ meno^ esperto^ abbia^ a^ risol- vere (^) la questione, circa la potenzialitA della^ causa^ a^ produžre l'evento, con^ riguardo^ soltanto^ a^ ciò^ che^ avviene^ ordinaria- mente, senza^ tener^ conto^ deHe^ peculiarità^ del^ caso^ concreto,

che invece devono sempre avere^ preminente considerazione.

Se invero nel^ caso^ concreto^ la^ causa^ è^ stata^ sufficiente^ a^ pro

durre l'evento, nulla importa che,^ rispetto ad^ altri^ casi,^ tem-

,pi o^ circostanze, essa^ invece^ possa apparire^ insufficiente.

  1. -^ La Commissione parlamentare^ avrebbe^ preferito che si fosse (^) detto, nell'articolo 42, che^ nessuno^ può^ essere^ pu-
nito per un a^ fatto a^ (anzichè per un^ a^ delitto^ a,^ come^ diceva

11 progetto), se non l'abbia^ commesso^ con^ dolo.^ Ma^ la^ for- mula (^) proposta non sarebbe, a mio^ avviso, esatta, perché^ si pun essere^ puniti^ per un^ fatto^ anche^ se^ questo^ non^ à^ doloso.

Ho (^) invece sostituito alla dizione originaria l'altra:^ «^ per un fatto (^) preveduto dalla^ legge come^ delitto^ .. Più importante e^ l'osservazione^ fatta^ dalla^ Commissione

circa il^ coordinamento dell'articolo^42 con^ l'articolo^ 85.

Anzitutto si à (^) proposto di qualificare la volontà^ come libera. Ma (^) questo termine^ è^ superfluo^ e^ può riuscire^ equi- voco. (^) Superfluo, perche giuridicamente non^ si^ ha. Volontà, se (^) questa non è libera, cloe non^ coartata.^ Equivoco, perclyt può far^ dubitare^ che^ col^ termine^ a^ libera^ a^ si^ voglia^ alludere al libero arbitrio, questione filosofica^ insoluta^ e^ forse^ insolu-

bile, che^ deve^ rimanere^ del^ tutto^ estranea^ al^ diritto^ penale,
in quanto la soluzione di essa non^ à^ affatto^ necessaria^ per

la. (^) giustificazione razionale^ e^ per l'applicazione^ della^ legge

penale.
In secondo luogo· la^ Commissione^ vorrebbe^ che^ si^ usasse

la medesima formula^ nei^ due^ articoli^ in^ discorso,^ perchè la diversità^ delle^ espressioni^ può _far^ ritenere^ che^ ,occorra la capacità d'intendere, quella èi^ volere^ e^ la^ coscienza,^ men- tre capacità d'intendere^ e^ coscienza^ sarebbero^ equivalenti. Io non ripeterò qui.1e (^) ragioni esposte nella^ inia^ Relazi'one sul (^) progetto definitivo del^ codice^ penale^ circa^ il^ punto in

esame (n. 99). Basti^ rammentare^ che^ l'articolo^42 considera
la volontà effettiva, concreta del fatto, che^ à^ pure nepessaria

perché l'individuo,^ genericamente^ capace^ e^ quindi^ imputa-

bile, possa essere^ chiamato^ a^ rispondere^ penalmente^ di^ un

fatto determinato. L'articolo (^) 85, invece, regola la^ generica^ capacità di^ agire nel (^) campo penale, senza^ riferimento^ ad^ un^ determinato^ fatto concreto; la^ capacità,^ cioè,^ dell'individuo^ di^ volere,^ di^ discer- Bere e di selezionare coscientemente^ i^ motivi,^ di^ inibirsi;^ dò, in altre parole, la^ nozione^ della^ personalità^ di^ diritto^ penale, definendo la (^) persona normale, alla^ quale la^ legge penale può essere applicata. Insomma, la^ ragione^ di^ distinguere l'articolo^85 dall'arti-

colo 42 sta in^ ció, che^ vi^ sono^ persone^ astrattamente^ e^ virtual-

mente imputabili (cioè capaci di^ diritto^ pénale),^ ma^ che^ nel caso concreto^ (cioè con^ riferimento^ ad^ un^ determinato^ fatto) non (^) rispondono penalmente della^ loro^ azione, come^ quando,

ad esempio, una^ persona sana^ di^ mente^ e^ matura^ di^ età^ sia^ in-
corsa in un errore^ di fatto.^ Tra^ la^ capacità d'intendere^ e^ di^ vo-

lere (^) (art. 85) e^ la coscienza^ e^ la^ volontà del^ fatto^ (art. 42)^ c'è la stessa differenza che^ intercede^ tra^ la^ capacità^ di^ agire^ nei negozi giuridici e^ la^ volontà^ considerata^ nei^ singoli^ negozi. Quando si^ tratta^ di^ indicare^ l'elemento^ psicologico^ del

reato (art. 42), esso^ é^ bene^ e^ sufficientemente^ indicato^ nella
coscienza e^ nella^ volontà^ dell'azione^ o^ dell'omissione; quando

invece si tratta di determinare 11 presupposto^ della^ responsa- bilità, cioè^ la^ capacità generica^ di^ essere^ soggetto^ di^ diritto

penale, è^ necessario^ indicare,^ oltre^ la^ capacità^ di^ volere,

quella d'intendere. Come, pertanto, 11 diritto^ privato^ distingue^ la^ capacità^ di volere dalla effettiva volontà, nei^ negozi giuridici,^ così^ il^ di- ritto (^) penale distingue egualmente^ la^ capacità^ di^ volere^ dalla effettiva volontà, nei^ reati.^ La^ capacità^ di^ volere,^ nel^ campo del diritto penale, dà^ luogo alla^ imputabilità,^ generica^ atti- tudine a^ rispondere penalmente^ del^ fatto^ proprio.^ La^ concreta volontà, nel^ campo del^ diritto^ penale,^ dà^ luogo^ alla^ respon- sabilità, cioè^ a^ quel rapporto,^ per^ cui^ la^ legge^ mette^ in^ conto di un determinato soggetto imputabile^ le^ conseguenze^ della sua azione od^ omissione. Si tratta (^) dunque di due posizioni^ diverse^ della^ volonth. Nella capacità di diritto penale o^ imputabilità,^ la^ volontà^ à considerata nel momento^ della^ possibilità.^ Nella^ effettiva^ re- sponsabilità penale, la^ volontà^ à^ considerata^ nel^ momento concreto della sua attuazione. Con^ la^ formula^ a^ capacità^ d'in-

tendere e di volere a^ il^ codice^ (art. 85) considera^ la^ volontå

come (^) possibilità. Con la formula^ «^ compimento^ dell'azione

CODICE PENALE 4401

dubbi (^) e questioni, (^) quanto daHa loro (^) mancanza, che deter-

mina la necessità di ricorrere a fonti dottrinali necessaria-

mente soggettive e mutevoli. Non può mai ritenersi superflyg

nel codice (^) penale la (^) dichiarazione di un (^) principio di (^) diritto, perchè questo codice non^ serve^ soltanto ai (^) giureconsulti,' ma costituisce una (^) guida per la condotta di (^) tutti e deve (^) quindi codificare anche (^) quei principi, che (^) ai giurisperiti (^) possono

sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una co-

struzione (^) scientifica, deve essere certamente (^) un'opera siste- matica, e^11 sistema ha^ esigenze di completezza e (^) d'armonia, che non consentono di (^) tacere principt fondamentali, se (^) pure

facilmente ricavebili per via di interpretazione.
31. - Alle esigenze di una disciplina sistematica e com-
pleta della^ materia riguardante i vizi della volontà risponde
anche la norma (art. 46) riguardante il costringimento itsico,
per la^ quale non^ à^ punibile chi ha commesso il fatto per es-
servi stato da altri costretto mediante violenza flsica (la vio-
1enza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non po-

teva resistere o (^) comunque sottrarsi.

La Commissione parlamentare ritenne superflua anche la
dichiarazione di questa regola, a giustificare la quale val-

gono, peraltro, le^ ragioni^ esposte a^ proposito del^ caso fortuito e della forza (^) maggiore. Ragioni, che (^) qui hanno (^) tanto (^) maggiore efficacia, in (^) quan- to la dichiarazione del (^) principio costituisce la necessaria premessa della^ conseguenza contenuta^ nel (^) capoverso della stessa (^) disposizione, (^) per la (^) quale, trattandosi di una (^) coazione

dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come

nell'ipotesi del^ caso^ fortuito^ e^ della forza (^) maggiore), Pautore

della violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla

persona costretta.

La Commissione predetta avrebbe voluto che questa nor-
ma venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce
la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona

ingannata a^ colui^ che con l'inganno l'ha determinata a com- metterlo. Ma è manifesto che (^) si tratta di due ipotesi essen-

z1almente diverse: nel primo caso viene in considerazione la

violenza, nell'altro^ l'inganno, così che la confusione di (^) que-

sti elementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla
semplicità e^ alla^ chiarezza.
Anche l'espressione a non punibile », riferita alla per-
sona coartata, non è piaciuta alla Commissione parlamen-
tare, in^ quanto la violenza fisica esclude il reato e non la
semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il ter-
mine a^ non punihile » ha nel codice un significato generico,

e non (^) ristretto alle cause che (^) esimono da (^) pena. Esso C0m-

prende ogni causa^ per la quale il fatto non può essere punito,

all'infuori dei casi di non (^) imputabilità. Il codice lo usa co-

stantemente in^ tal^ senso (a differenza del codice del 1889, che
10 adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espr,es-

sioni (^) specifiche .per non (^) pregiudicare, di (^) fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione (^) giurisprudenziale e (^) l'elaborazione dot- trinale. Non (^) v'è (^) ragione, quindi, di modificare la (^) formula, la quale risponde (^) perfettamente allo (^) scopo della disposizione e

alle necessità della pratica.
  1. -^ La Commissione parlamentare (^) propose di (^) semplifl-
care la formula dell'articolo concernente l'errore di fatto

(art. 47); ma non è (^) agevole (^) comprendere in (^) qud senso (^) sarebbe dovuta (^) avvenire tale semplificazione.

A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto

a (^) colpa faccia diventare (^) colposo un reato (^) doloso; e strano

invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità

non si tratta (^) della trasformazione di un (^) delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo^47 à detto soltanto (^) che, esclusa la punibilith a^ titolo^ di^ dolo, (^) per errore^ di^ fatto, (^) può residuare

una (^) responsabilità a titolo di oolpa, (^) quando l'errore à dovuto a (^) colpa. Non si (^) può pertanto parlare di delitto (^) doloso quando

11 dolo viene escluso, e quindi non si puð dire, se non in
senso volgare e improprio, che 11 delitto doloso (che non esi-

ste) si^ tramuta in^ colposo. Del resto il (^) codice, anche su (^) questo punto, ha^ accolto^ le conclusioni della (^) migliore dottrina ita- liana, la (^) quale insegna che, escluso (^11) dolo a (^) cagione dell'er-

rore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore:
se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile: se in-

vece (^) dipende da (^) colpa, si ha (^) punibilità a titolo di (^) colpa, quan-

do si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo
titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto deft-
nitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica
quando l'agente o^ l'omittente^ ha^ obiettivamente violato la nor-
ma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua
condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto.
Ora é evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere
colposa, e^ quindi punibile per questo titolo, quando la legge
prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non
sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui cre-

dendola (^) propria (non costituendo delitto il furto (^) colposo);

ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo

erroneamente d'essere aggredito, uccide il (^) supposto aggres-

sore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso
fortuito, bensi^ da^ imprudenza o negligenza.
Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi
cade in errore non risponde penalmente né a titolo di dolo né
a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo
di colpa. E' chiaro però che questa proposta riafferma 11 prin-
cipio accolto^ nel^ codice, ma in modo non già più semplice,
bensi più involuto e meno preciso.

33.. -- (^11) progetto (art. 53) dava facoltà al (^) giudice di (^) ap-

p11care una^ misura di sicurezza a chi abbia commesso un
fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso
invece costituisca reato (reato putativo), qualora si tratti di

errore di fatto. La (^) Commissione (^) parlamentare consiglió la (^) soppréssione

di questa disposizione, perché nella ipotesi di reato putativo
à da escludere la pericolosità sociale dell'autore tiel fatto,
potendo trattarsi^ di^ persona così timida da considerare reato

cið che la (^) legge consente o (^) per lo (^) meno tollera.

Veramente codesta timidezza mal si concilia con l'inten-

zione e con la (^) convinzione, sia (^) pure erronea, di (^) delinquere. Comunque, ho^ consentito^ a^ togliere la (^) predetta disposi-

zione dall'articolo 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali
può intervenire^ efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui
dispone, l'Autorità^ di^ pubblica sicurezza.
34. --^ A proposito del così detto consenso dell'avente di-
rittp la^ Commissione parlamentare ha esattamente osservato
che non si può propriamente parlare di a persona offesa en

nei casi in cui 11 cónsenso di questa persona eschide la pos-

sibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostitu-

zione della (^) parola « (^) legittimamente a (^) con (^) up'altra più (^) pre-

cisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.),

alla (^) quale 11 giudice deve (^) attingere (^) per decidere la (^) questione

della disponibilità di un determinato diritto soggettivo.
Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che
con il termine a legittimamente a ci si riferisce al complesso
dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte

del (^) diritto. E' (^) poi impossibile indicare (^) caso (^) per caso la fonte a cui (^11) giudice deve (^) ricorrere, (^) perche è (^) impossibile fare i e- lenco di tutti i diritti (^) disponibili. Uno stesso bene (^) giuridico, del (^) resto, come, ad (^) esempio,.la integrit&.personale, (^) può essero disponibile per alcuni rapporti, e^ indisponibile, (^) per altri (^) (es :

mutilazione volontaria di chi à soggetto ad obblighi militari),

4462 CODICE^ PENALE

ed anche nei (^) pHm! (^) puð essere (^) disponibile sino ad un certo

punto.
Comunque, ho^ ritenuto^ opportuno dare^ alla^ disposizione

una formula più concettosa e (^) sintetica, stabilendo che non

è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, bol con-
senso della persona che può validamente disporne (art. 50),

anche fuori^ dei^ casi^ in^ cui, ben s'intende, il^ dissenso^ dell'a- vente diritto e (^) espressamente richiesto dalla (^) legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato.

35. -^ Se un^ fatto^ costituente^ reato^ à^ commesso^ per ordine

dell'Autorità, del^ reato^ risponde^ non^ solo^11 pubblico^ ufficiale che ha dato (^) l'ordine, ma altresl chi lo ha eseguito, salvo che, per errore^ di^ fatto,^ abbia^ ritenuto^ di^ obbedire^ a^ un^ ordt-

ne legittimo (art. 51).
Alla Commissione parlamentare parve eccessivo^ negare
eilicacia scriminante a qualsiasi errore di diritto, mentre, a

suo (^) avviso, dovrebbe aversi^ riguardo alla^ circostanza^ che l'esecutore abbia agito in buona fede.

Senonché l'errore di diritto (sempre che^ la^ legge consenta
11 sindacato sulla legittimità dell'ordine) non può escludere

la (^) punibilità, fuori dei casi in cui esso cada su^ una^ legge diversa dalla (^) legge penale ed abbia cagionato un^ errore^ sul fatto che^ costituisce^ il^ reato^ (art. 47).^ Quanto poi^ alla^ buona

fede, se^ l'errore^ non^ è^ determinato^ da^ colpa, la^ punibilitA e'

esclusa. Nel riesaminare l'articolo 55 del^ progetto (corrispondente all'articolo 51^ del codice), ho^ soppresso i^ richiami^ agli^ articoli

116, n. 3•, e^117 del^ progetto medesimo.^ Tale^ soppressione mi

è stata (^) suggerita dalla (^) opportunità di rendere applicabili, senza dar (^) luogo ad equivoci, alle (^) ipotesi disciplinate nell'ar- ticolo in^ esame, tutte^ le^ disposizioni relative^ all'aggravamento e all'attenuazione di (^) pena, prevedute (^) per l'ipotesi ordinaria

di determinazione a commettere un reato. Nel primo capo-

verso 11 solo richiamo al n. 3 dell'articolo 116 sarebbe stato

incompleto.
  1. -^ Per ciò che concerne la legittima (^) difesa (art. 52), la Commissione^ parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla (^) offesa, ma anche all'entità
del diritto che si vuole difendere.

Ma (^) questo concetto non mi sembra (^) possa approvarsi. La di- fesa deve essere (^) proporzionata all'entità dell'offesa e non ne-

cessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difen.

dere. (^) Anzi, l'aggressione denota, non di (^) rado, tanto maggiore perversità e^ pericolosità,^ quanto meno^ rilevante^ è^11 bene^ ag- gredito. Non^ si^ nega che, talvolta, anche^ l'importanza^ del- I'interesse da difendere (^) possa costituire un elemento (^) per giu- dicare (^) della gravità (^) dell'offesa, ma non è mai (^) questo un ele-

mento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di

valutazione (^) della. legittimità della (^) difesa. La (^) gravità dell'of-

fesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioë, in cui
si offende (circostanze e modalità).

La (^) stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la (^) parola «^ respingere »^ alla (^) parola « difendere (^) ». C16 (^) significa, se (^) ho ben (^) compreso, che in luogo di dire: « costretto dalla necessità di (^) difendere uit^ diritto (^) », si dovrebbe dire: « (^) costretto dalla necessità di (^) respingere il (^) pericolo attuale di (^) un'offesa ingiusta ». Ma^ l'espressione: a^ difendere un (^) diritto =, à (^) più precisa, in (^) quanto designa non (^) solo 11 fatto della (^) difesa, ma

altresi l'oggetto della medesima.
37. -^ Il^ codice nuovo (art. 54), al pari di quello del 1889,
pone come^ condizione, perche una persona possa giovarsi
della scriminante dello stato di necessità, che essa non abbia
dato causa volontariamente al pericolo, dal quale si ialvó

mediante un (^) fatto (^) preveduto dalla (^) legge come reato,

La Commissione parlamentare propose di precisare che

l'autore (^) del (^) fatto, che (^) crea 11 pericolo, (^) risponde del danno dhe 11 pericolo ha^ cagionato. Cosi, chi ha^ appiccato,un incen-

dio in un teatro, dovrebbe rispondere non solo del delitto d'in-
cendio e dell'omicidio da lui commesso per sopraffare uno

spettatore che^ gli^ impediva 11 passo, ma^ altresi^ degli omicidi

commessi da altri spettatori per salvarsi nelle medestme con-

tingenze. E^ tuttavia evidente che (^) qui si^ sconfina^ dal^ campo dello stato di necessità. Ora si tratta soltanto di (^) negare, a chi

ha dato causa al pericolo, la dirimente dello stato di neces-

sità, mentre^ l'accertare^ le^ responsabilitå penali^ per altri^ de-

litti commesst da costui, o da altre persone in^ conseguenza del
pericolo da^ lui^ cagionato, e^ questione estranea^ alla^ norma^ in

discorso e che verrà decisa di caso in caso dal giudice, se-

condo le^ norme^ generali.
Lo stato^ di^ necessità^ può essere^ determinato^ anctie^ dal-
l'altruf minaccia; ma, in tale ipotesi, del fatto^ commesso^ dalla

persona minacciata^ risponde^ chi^ l'ha^ costretta^ a^ commetterlo. La Commissione (^) parlamentare consiglió di^ coordinare^ que-

sta disposizione con quella del capoverso dell'articold6.

Senonchè l'articolo (^46) riguarda la violenza fisica, e stabili-

see che la persona fisicamente costretta non^ risponde mai^ del
fatto commesso, a prescindere se ricorrano o nieno le condi-
zioni volute dalla legge per lo stato di necessitA; così che,
ad esempio, non occorre la probabilità di un danno grave alla

persona, né^ che^ slavi^ proporzione^ tra^11 fatto^ e^ il^ pericolo.^ Nel

caso della minaccia (violenza morale), invece, occorre, per
la scriminazione, che ricorrano tutte le condizioni dello stato
di necessità. La fusione delle due ipotesi sarebbe, pertanto,

scientificamente (^) errata, legislativamente (^) impropria e (^) pratica-

mente produttrice d'equivoci.
Del resto, la disposizione in esame deve essere mterpre-

tata con riferimento alla (^) prima parte dell'articolo. L'ipotesi in

essa preveduta si verifica, infatti, quando taluno venga mi-

nacciato da altri (^) di un danno (^) grave alla (^) persona, in modo

da costringerlo, per salvare sé o altri, a commettere un fatto
preveduto come^ reato, non^ contro^ il^ minacciante^ (ché, in^ tal

caso, ricorrendo^ gli^ altri^ requisiti, si^ avrebbe^ la^ legittima di- fesa), ma^ contro^ estranei.^ In^ sostanza, è^ bene^ ripeterlo, si

tratta di un fatto moralmente coartato, ipotesi afune, ma

non identica (^) (a cagione delle già notate condizioni richieste per la^ non^ punibilità), a^ quella del^ fatto^ fisicamente^ coartato. Nel (^) primo la (^) coazione, che e (^) sempre di (^) grado minore (^) che nel-

l'altro, scrimina^ solo^ in quanto cret lo stato di necessità; nel

secondo, (^) invece, la (^) coazione, che (^) raggiunge il (^) massimo (^) gra- do, scrimina^ anche^ se^ non^ cagiona un vero e (^) proprio stato di necessità.

38. - Quando, nel commettère alcuno dei fátti preveduti

negli articoli^ 51, 52, 53 e (^) 54, si eccedono (^) colposamente i limitt

stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti
dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i de-
litti colposi, se 11 fatto è preveduto dalla legge come delitto

colposo (^) (art. 55).

Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si

dicesse, in^ genere, a^ reati (^) », anzichè a^ delitti (^) colposi », allo scopo di^ attribuire^ a^ chi^ eccede^ per colpa la• (^) responsabilità per

l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non

fosse (^) preveduto dalla legge come delitto (^) colposo.

Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione con-
corre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e

omicidio (^) per legittima difesa), la contravvenzione à (^) punita indipendentemente da^ codesto^ fatto.^ Se^ invece^ (e a^ questa ipo-

tesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fat-

to (^) commesso nell'esercizio di un (^) diritto, nell'adempimento di

un dovere, ecc., e vi à eccesso colposo, il fatto rimane pu-
nibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge